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| Gazzetta n. 288 del 2005-12-12 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005 |  | Disposizioni  urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare gli eventi    calamitosi   in   atto   nel   territorio   della   regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 3477). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre  2003,  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di emergenza  in  ordine  agli  eventi  sismici  verificatisi  il giorno 14 settembre 2003 nel territorio della provincia di Bologna;
 Visto  l'articolo 20-bis del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47,   recante:   «Proroga   di   termini   previsti  da  disposizioni legislative» con il quale lo stato d'emergenza concernente gli eventi sismici  che  hanno colpito il territorio della provincia di Bologna, e' stato prorogato fino al 30 giugno 2005;
 Viste  le  note  del  presidente  della  provincia  di  Bologna del 17 giugno 2005 e del 22 agosto 2005;
 Considerato  che  in  relazione  al  contesto critico inerente agli eventi  sismici che hanno colpito la provincia di Bologna sono venute meno  le  condizioni  richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione  di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 30 giugno 2005;
 Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle  opere  e  degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni  intraprese  in  regime  straordinario,  nonche' conseguire il definitivo  superamento  del  contesto critico di cui al sopra citato decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003;
 Vista  la  nota  n.  21605 del 10 ottobre 2005 del presidente della regione   Emilia-Romagna  relativa  agli  eventi  sismici  che  hanno interessato i territori della provincia di Bologna;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre  2004  recante: «Dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione  agli  eccezionali  eventi  meteo  marini  verificatisi nei territori  della  fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forli', Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004»;
 Vista  la  nota  n.  21601 del 10 ottobre 2005 del presidente della regione  Emilia-Romagna  relativa alla richiesta di adottare apposita ordinanza   di  protezione  civile  finalizzata  a  disciplinare  gli interventi  necessari  al  superamento  di situazioni emergenziali in atto  nel  territorio  regionale,  nonche'  la  successiva  nota  del 27 ottobre  2005,  concernente  l'intesa  sullo  schema di articolato proposto  dal  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del   29 settembre   2005,   recante:   «Ripartizione  delle  risorse finanziarie  di  cui  all'art.  1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Il presidente della provincia di Bologna e' confermato, fino al 31 dicembre  2006,  Commissario  delegato per fronteggiare, in regime ordinario,   la   situazione  di  criticita'  conseguente  all'evento calamitoso  del  14 settembre 2003, al fine di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere dal Commissario stesso in regime straordinario.
 2. Il medesimo Commissario delegato e' autorizzato ad utilizzare la contabilita'   speciale   aperta  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  2, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 15 maggio 2005.
 |  | Art. 2. 1.   Il   presidente   della  regione  Emilia-Romagna  e'  nominato Commissario  delegato  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza in relazione  agli  eccezionali  eventi  meteo  marini  verificatisi nei territori  della  fascia costiera delle province di Ferrara, Ravenna, Forli', Cesena e Rimini il giorno 24 settembre 2004.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza   il   presidente   della   regione  Emilia-Romagna  - Commissario    delegato    provvede,   anche   per   piani   stralci, all'affidamento  delle  opere  e  degli  interventi  nei limiti delle risorse  finanziarie disponibili, utilizzando, ove necessario, per le attivita'  esecutive  uno  o  piu'  soggetti  attuatori appositamente nominati   che   agiscono  sulla  base  di  specifiche  direttive  ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario delegato.
 3.  Per il compimento delle iniziative di competenza il Commissario delegato  oltre  alle  deroghe indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005, n. 3401, e'  autorizzato  a  derogare,  nei  limiti strettamente necessari per l'attuazione  degli  interventi  di  messa  in sicurezza previsti nel piano, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle  direttive  comunitarie  e  della  direttiva del Presidente del Consiglio   dei   Ministri   del   22 ottobre   2004,  alle  seguenti disposizioni:  decreto  del  Ministro  dell'ambiente 24 gennaio 1996, art.  21  della legge 31 luglio 2002, n. 179, nonche' leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 4.   Il  presidente  della  regione  Emilia-Romagna  -  Commissario delegato  puo'  approvare  il  piano  ed  autorizzare  l'avvio  delle procedure  per  la  realizzazione  degli  interventi anche nelle more dell'effettiva   disponibilita'   delle   risorse  finanziarie  sulla contabilita' speciale di cui al comma 6.
 5.  Le  amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  sono autorizzati a trasferire  al  presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
 6.  Le risorse finanziarie rivenienti dall'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.  3464  del  2005 sono trasferite su apposita  contabilita'  speciale,  all'uopo  istituita,  intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  | Art. 3. 1.   Il   presidente  della  regione  Emilia-Romagna,  al  fine  di assicurare continuita' alle attivita' precedentemente poste in essere in regime straordinario ai sensi delle ordinanze di protezione civile n.  3237  del  2002  e  n.  3276 del 2003 e successive modificazioni, provvede   in   regime   ordinario,  fino  al  31 dicembre  2006,  al completamento  delle  attivita'  previste  nelle  medesime  ordinanze avvalendosi    delle   risorse   finanziarie   assegnate   ai   sensi dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre  2005  ed  utilizzando  le  contabilita'  speciali  gia' istituite.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 dicembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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