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| Gazzetta n. 287 del 2005-12-10 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 21 novembre 2005 |  | Aggiornamento  delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Parma. |  | 
 |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Parma
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,   che   ha   semplificato   le   procedure   amministrative   di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando  l'intera  disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955 n. 407;
 Vista  la  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  e  della  P.S. - Direzione  generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 - inerente   il  Regolamento  sulla  semplificazione  dei  procedimenti amministrativi   in   materia   di   lavoro   di  facchinaggio  e  di determinazione delle relative tariffe;
 Sentite  le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo;
 Visto   l'accordo   sindacale   sul  trattamento  minimo  dei  soci lavoratori delle cooperative di facchinaggio, validi per la provincia di  Parma,  siglato  il  5 maggio  1998  fra  OO.SS. dei lavoratori e associazioni cooperative;
 Visto l'accordo sindacale nazionale del 4 luglio 2002 relativo alle modalita'   applicative  del  CCNL  trasporti  e  logistica  ai  soci lavoratori   delle  cooperative  di  facchinaggio,  i  cui  contenuti economici  sono,  anche  per l'annualita' 2005, gia' ricompresi negli attuali  trattamenti  economici previsti dal citato accordo sindacale provinciale del 5 maggio 1999 di cui al punto precedente;
 Considerato  il  vigente adeguamento automatico su base inflativa e l'incremento  di  costi determinato dalla sostituzione dei contributi assistenziali  al  SSN  con  l'IRAP,  gia'  ricompreso  nelle attuali tariffe;
 Considerato che gli effetti della applicazione della L/142/01 (soci lavoratori   di   cooperative)   sul   2005  relativamente  ai  costi previdenziali  determinera'  un incremento degli stessi in misura del 40% dell'incremento previsto a regime (1° gennaio 2008);
 Ritenuto  di  dover  procedere  all'adeguamento  delle  tariffe  in economia;
 Decreta:
 
 Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  18 aprile 1994, n. 342, a decorrere dal 1° dicembre 2005, i  compensi  minimi,  nel territorio della provincia di Parma, per le operazioni di facchinaggio sono i seguenti:
 operazioni di facchinaggio eseguite in economia Euro 17,31/ora;
 operazioni  di  facchinaggio  eseguite  in economia per servizi e movimentazioni complessi Euro 19,33/ora;
 operazioni di facchinaggio specializzate eseguite in economia con l'impiego di carrello (portata massima 30 quintali) Euro 23,14/ora;
 anche   i   compensi   a  peso,  le  operazioni  particolari,  le maggiorazioni,  sono stati definiti previo parere delle parti sociali interessate.
 Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio  pubblicazioni  leggi  e  decreti, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Parma, 21 novembre 2005
 Il direttore provinciale: Baldini
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