| 
| Gazzetta n. 286 del 2005-12-09 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 2 dicembre 2005 |  | Autorizzazione all'esercizio della pesca nel giorno 8 dicembre 2005. |  | 
 |  | IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO delegato per la pesca e l'acquacoltura
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
 Vista  la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
 Visto  il  regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;
 Visto  il  decreto  ministeriale  14 luglio  2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2005, recante «Interventi di  protezione  delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche di sostegno   della   pesca  responsabile  di  cui  al  piano  triennale 2004-2006» e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  ministeriale  27 luglio  2005, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  246  del  21 ottobre  2005,  concernente  il «Programma  nazionale  della  pesca  e  dell'acquacoltura  per l'anno 2005»;
 Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102  del  4 maggio 2001, recante «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;
 Visto  il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.   E'   consentito,   facoltativamente   e  per  singola  impresa l'esercizio della pesca nel giorno 8 dicembre 2005.
 2.   Le   imprese  hanno  l'obbligo  di  segnalare  alle  autorita' marittime,   entro  il  7 dicembre  2005,  la  volonta'  di  svolgere l'attivita' di pesca nella giornata di cui al comma 1.
 3.  Al  fine  di  assicurare  un  corretto  equilibrio  tra risorse disponibili  e  catture  in  mare, le imprese di pesca sono tenute ad indicare  al  momento  della  richiesta  di  uscita,  la  giornata di recupero da effettuarsi entro il 31 gennaio 2006.
 |  | Art. 2. 1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla cattura  dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse disponibili,   i  singoli  consorzi  di  gestione  siano  interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art.  5  del  decreto  ministeriale  22 dicembre 2000, citato in premessa.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 dicembre 2005
 Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora
 |  |  |