Gazzetta n. 286 del 2005-12-09
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 2 dicembre 2005
Autorizzazione all'esercizio della pesca nel giorno 8 dicembre 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 14 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2005, recante «Interventi di protezione delle risorse acquatiche, nell'ambito di politiche di sostegno della pesca responsabile di cui al piano triennale 2004-2006» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 2005, concernente il «Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2005»;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante «disciplina della pesca dei molluschi bivalvi»;
Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Decreta:
Art. 1.
1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa l'esercizio della pesca nel giorno 8 dicembre 2005.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare alle autorita' marittime, entro il 7 dicembre 2005, la volonta' di svolgere l'attivita' di pesca nella giornata di cui al comma 1.
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca sono tenute ad indicare al momento della richiesta di uscita, la giornata di recupero da effettuarsi entro il 31 gennaio 2006.
Art. 2.
1. Il disposto dell'art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, sempreche', in relazione alle risorse disponibili, i singoli consorzi di gestione siano interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo, in deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 dicembre 2005
Il Sottosegretario di Stato Scarpa Bonazza Buora