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| Gazzetta n. 286 del 2005-12-09 |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 22 novembre 2005 |  | Misure  di urgenza in merito alla numerazione in decade 4, utilizzata per   il  servizio  informazioni  elenco  abbonati  e  trasparenza  e pubblicazione delle informazioni sul prezzo del servizio informazioni elenco abbonati. (Deliberazione n. 83/05/CIR). |  | 
 |  | L'AUTORITA' Nella  riunione  della  commissione per le infrastrutture e le reti del 22 novembre 2005;
 Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 ed, in particolare, l'art. 15 e l'art. 55;
 Vista  la  delibera  n.  36/02/CONS,  del  6 febbraio 2002, recante «Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un  servizio di elenco telefonico generale e adeguamento del servizio universale»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 12 marzo 2002;
 Vista  la  delibera  n.  180/02/CONS,  del  13 giugno 2002, recante «Regole e modalita' organizzative per la realizzazione e l'offerta di un  servizio  di elenco telefonico generale: disposizioni attuative», pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 2002;
 Vista la delibera n. 9/03/CIR, del 3 luglio 2003, recante «Piano di numerazione   nel   settore   delle  telecomunicazioni  e  disciplina attuativa»  (nel  seguito  Piano  di  numerazione)  pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 177 del 1° agosto 2003,  ed in particolare l'art. 24 dell'allegato alla delibera con il quale  e'  stata  introdotta  la  nuova categoria di numerazioni 12xy destinata  ai  servizi di informazione abbonati, categoria rubricata, all'art.  1 del medesimo allegato, tra le numerazioni per servizi non geografici;
 Vista  la  delibera  n.  15/04/CIR,  del  3 novembre  2004, recante «Attribuzione  dei  diritti  d'uso delle numerazioni per i servizi di informazione  abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 9 dicembre 2004;
 Vista   la  delibera  n.  12/05/CIR  del  19 maggio  2005,  recante «Modifica  del  calendario  di apertura delle numerazioni per servizi informazione  abbonati»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana n. 131 dell'8 giugno 2005, con la quale e' stata fissata  al  1° ottobre  2005  la  data di apertura al pubblico delle numerazioni  per  i servizi di informazione abbonati e al 1° dicembre 2005  la  data  di  cessazione  dell'offerta del medesimo servizio su numerazioni  in decade 4 stabilita dall'art. 8, comma 1, della citata delibera n. 15/04/CIR;
 Considerato  che  l'attivita' di vigilanza sul processo di apertura del  servizio  informazioni  elenco  abbonati  su numerazioni 12xy ha posto in luce una insufficiente trasparenza dei messaggi informativi, con  particolare riferimenti al rispetto, da parte degli operatori di accesso,  dei  criteri  di  neutralita'  del messaggio previsti dalla delibera n. 15/04/CIR;
 Considerato  altresi' che l'attivita' di vigilanza ha posto in luce carenze  nelle  modalita'  di  pubblicazione  delle  informazioni sui prezzi  all'utenza  che,  essendo  forniti  in  maniera non uniforme, possono generare incertezze nei confronti dei consumatori;
 Richiamato  l'art.  20  del Piano di numerazione di cui alla citata delibera  n.  9/03/CIR, che elenca le numerazioni su cui e' possibile erogare  servizi  a  sovrapprezzo  e  vieta che detti servizi possano essere  offerti  su  numerazioni  differenti  da quelle ivi previste, nonche'  il  punto 43  delle  premesse alla delibera n. 15/04/CIR nel quale  si ribadisce che «il mantenimento del servizio di informazioni abbonati  sulle  numerazioni  in  decade  4  violerebbe i principi di obiettivita',  trasparenza  e  non discriminazione previsti dall'art. 15,  comma  2,  del  Codice.  Infatti, le numerazioni in decade 4, in quanto  numeri  interni  di  rete,  sono  a  disposizione  solo degli operatori di accesso, i quali sarebbero gli unici a poter disporre di una  numerazione  piu'  breve  sulla  quale  offrire  il  servizio di informazione  abbonati.  E' evidente, quindi, che la salvaguardia del principio  di  parita' di trattamento, sancito dall'art. 15, comma 2, del  Codice,  non  consente  di mantenere il servizio di informazione abbonati  sulle  numerazioni  in  decade  4.  Tale  misura, pertanto, risulta  coerente  con il Piano di numerazione che all'art. 20 elenca le  specifiche  e  tassative  numerazioni su cui e' possibile erogare servizi   a   sovrapprezzo,  tra  i  quali  rientra  il  servizio  di informazione  abbonati,  e vieta espressamente l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni diverse da quelle elencate»;
 Considerato  che  gli  esiti  dell'attivita'  di vigilanza sull'uso delle numerazioni in decade 4 sono stati segnalati al Ministero delle comunicazioni,   competente,   ai  sensi  dell'art.  15  del  decreto legislativo  1° agosto  2003,  n.  259,  a  vigilare  sulla  coerenza dell'impiego  delle  numerazioni  con  le  tipologie di servizi per i quali   le   numerazioni   stesse  sono  disciplinate  dal  piano  di numerazione;
 Ritenuto  necessario  chiarire  che,  successivamente  alla data di cessazione dell'offerta del servizio di informazione elenco abbonati, in  qualsiasi  modalita'  realizzati,  su  numerazioni  in  decade 4, fissata  al  1° dicembre  2005,  le  medesime numerazioni in decade 4 possono  essere  utilizzate  solo per gli scopi previsti dal Piano di numerazione;
 Ritenuto  altresi'  necessario chiarire che, ai sensi dell'art. 10, comma  2,  del  Piano di numerazione, le numerazioni in decade 4 sono dedicate  ai  servizi  forniti dall'operatore stesso correlati con le funzionalita'  di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra reti  di operatori diversi e che tali ultimi servizi debbono comunque essere  offerti nel rispetto delle vigenti normative, con riferimento tra  l'altro  alle  normative  sul blocco selettivo di chiamata e sui servizi a sovrapprezzo;
 Ritenuto,  pertanto,  necessario  ed  urgente  individuare puntuali modalita' per la cessazione del servizio informazioni elenco abbonati offerto  su  numerazione  in  decade  4  e  di  corretta informazione ispirata  ai  principi  di  neutralita'  e  trasparenza,  al  fine di tutelare gli interessi degli utenti e salvaguardare la concorrenza;
 Ritenuto  inoltre  necessario, ai fini di una corretta informazione alla clientela, pubblicare i prezzi dei servizi informazione abbonati secondo una modalita' uniforme e trasparente e che faciliti le scelte dei consumatori;
 Udita  la relazione dei commissari Stefano Mannoni e Roberto Napoli relatori  ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 Art. 1.
 Modalita' di cessazione dell'uso delle numerazioni
 in decade 4 per il servizio informazioni elenco abbonati
 1.  A partire dal 1° dicembre 2005, data di cessazione dell'offerta di  servizi  di  informazione  abbonati sulle numerazioni per servizi interni  di  rete in decade 4, e' fatto divieto di istradamento delle chiamate  dirette  a  tali numerazioni, automatico o da operatore, su altra  numerazione che offra servizi di informazioni elenco abbonati, nonche' di fornire agli utenti messaggi che contengono indicazioni in merito ad una o piu' numerazioni specifiche assegnate alle imprese.
 2.  Le  numerazioni  in  decade  4, tra cui quelle impiegate per il servizio  informazioni  elenco  abbonati  prima del 1° dicembre 2005, sono  utilizzate  per servizi forniti dall'operatore correlati con le funzionalita'  di rete e che non necessitano di interoperabilita' tra reti  di  operatori  diversi,  secondo  quanto previsto dall'art. 10, comma 2, della delibera n. 9/03/CIR.
 3.  Gli  operatori  di  accesso forniscono agli utenti che accedono alla  numerazione di cui al comma 2 un messaggio informativo gratuito secondo  le  modalita' e la tempistica di cui ai successivi commi. Al termine   del  messaggio  deve  essere  consentito  al  chiamante  di disconnettersi entro un termine non inferiore a cinque secondi, senza alcun addebito.
 4.  Il  messaggio  di cui al comma 3 deve informare l'utente che il servizio  informazioni  elenco abbonati non e' piu' disponibile sulla numerazione  chiamata  e  che lo stesso e' fruibile sulle numerazioni 12xy, senza contenere indicazioni in merito ad una o piu' numerazioni specifiche  assegnate alle imprese. I medesimi criteri di neutralita' si   applicano   a   qualsivoglia   messaggio   o   comunicazione   o interlocuzione  si  producano  nell'ambito  della chiamata o comunque connessi alla chiamata.
 5.  Le  disposizioni  relative  alla  modalita'  di  cessazione del servizio di cui ai commi precedenti sono applicate, in via d'urgenza, per  un  periodo  non  inferiore  a  centottanta giorni a partire dal 1° dicembre 2005.
 |  | Art. 2. Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
 1.  L'Autorita',  nel  rispetto dei principi di cui all'art. 71 del Codice  delle  comunicazioni  elettroniche, pubblica nel proprio sito web  le  informazioni relative ai prezzi praticati agli utenti finali per il servizio di informazione elenco abbonati.
 2.  Ai fini di cui al comma 1, gli operatori che offrono servizi di informazioni    elenco    abbonati   trasmettono   all'Autorita'   le informazioni necessarie, secondo il modello reso disponibile sul sito web  della  stessa  Autorita', entro dieci giorni dalla pubblicazione della  presente  delibera  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  e,  successivamente,  in  occasione di ogni variazione dei prezzi.
 La  presente delibera e' notificata agli operatori di accesso ed e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorita'.
 Roma, 22 novembre 2005
 Il presidente: Calabro'
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