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| Gazzetta n. 286 del 2005-12-09 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 novembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «Bioagricoop    S.c.r.l.»,   ad   effettuare   il   controllo   sulla denominazione di origine protetta «Canestrato Pugliese» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione  di  origine protetta «Canestrato Pugliese»,  nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  10 settembre  1998  con  il  quale  l'organismo Bioagricoop  S.c.r.l., con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8 e' stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92   per   la  denominazione  di  origine  protetta  «Canestrato Pugliese»;
 Visto  il  decreto  6 settembre  2002,  con  il  quale la validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo Bioagricoop  S.c.r.l.  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 18 settembre 2002;
 Visto  il  decreto  29 novembre  2002,  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 6 settembre 2002, e' stato differito di novanta giorni a far data dal 16 gennaio 2003;
 Visto   il   decreto   4 aprile  2003,  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre 2002 e 29 novembre 2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 16 aprile 2003;
 Visto   il   decreto   9 luglio  2003,  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre   2002,  29 novembre  2003  e  4 aprile  2003,  e'  stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 14 agosto 2003;
 Visto   il  decreto  19 novembre  2003  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre  2002,  29 novembre 2003, 4 aprile 2003 e 29 luglio 2003, e'  stata  prorogata  di centoventi giorni a far data dal 12 dicembre 2003;
 Visto   il   decreto   4 marzo   2004   con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre  2002,  29 novembre 2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003 e 19 novembre  2003, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 aprile 2004;
 Visto   il   decreto   7 luglio   2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre  2002,  29 novembre  2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre  2003  e  4 marzo  2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 agosto 2004;
 Visto   il   decreto  19 ottobre  2004  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre  2002,  29 novembre  2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 dicembre 2004;
 Visto   il   decreto   25 marzo   2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre  2002,  29 novembre  2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre  2003, 4 marzo 2004 e 19 ottobre 2004, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 4 aprile 2005;
 Visto   il   decreto   30 giugno  2005  con  il  quale  la  proroga dell'autorizzazione,   rilasciata   ai  sensi  dei  predetti  decreti 6 settembre  2002,  29 novembre  2003, 4 aprile 2003, 29 luglio 2003, 19 novembre  2003,  4 marzo 2004, 19 ottobre 2004 e 25 marzo 2005, e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 agosto 2005;
 Vista  la  comunicazione  della  Cooperativa  Caseificio Pugliese a r.l.,  datata 25 giugno 2005 che ha confermato per il controllo sulla denominazione  di origine protetta «Canestrato Pugliese», l'organismo denominato  Bioagricoop  S.c.r.l.,  con  sede  in Casalecchio di Reno (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8;
 Considerato  che  l'organismo  di  controllo  Bioagricoop  S.c.r.l. risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazioni  di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che  l'organismo  di controllo Bioagricoop S.c.r.l. ha dimostrato  di  aver  adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per  la  denominazione  di  origine protetta «Canestrato Pugliese»,  allo  schema  tipo  trasmessogli  con  nota  ministeriale dell'11 luglio  2002,  protocollo  numero  63507  e  di  possedere la struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di  origine  protetta  «Canestrato Pugliese»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  Autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di controllo denominato Bioagricoop S.c.r.l., con sede in  Casalecchio  di  Reno  (Bologna),  via  Dei  Macabraccia  n. 8 e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10   del   regolamento   (CEE)   del  Consiglio  n.  2081/92  per  la denominazione  di  origine protetta «Canestrato Pugliese», registrata in   ambito  europeo  come  denominazione  di  origine  protetta  con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  l'organismo Bioagricoop  S.c.r.l.  del  rispetto  delle prescrizioni previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma  4  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128 come sostituito dall'art.  14  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. L'organismo  autorizzato  Bioagricoop  S.c.r.l.  dovra' assicurare, coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata   la   denominazione  «Canestrato  Pugliese»,  venga apposta   la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  | Art. 4. L'organismo autorizzato Bioagricoop S.c.r.l. non puo' modificare la denominazione  sociale,  il  proprio  statuto,  i  propri  organi  di rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo  per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Canestrato Pugliese»,  cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  Comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di controllo Bioagricoop S.c.r.l. e' tenuto ad adempiere a  tutte  le  disposizioni  complementari  che  l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo   autorizzato   Bioagricoop   S.c.r.l.   comunica   con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione   di  origine  protetta  «Canestrato  Pugliese»,  anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo  autorizzato  Bioagricoop  S.c.r.l.  immette  anche nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Canestrato  Pugliese»  rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Puglia.
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  Bioagricoop  S.c.r.l.  e' sottoposto alla vigilanza   esercitata  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali e della regione Puglia.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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