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| Gazzetta n. 286 del 2005-12-09 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 18 novembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  all'organismo  di controllo denominato «CSQA   Certificazioni   Srl»,   ad  effettuare  il  controllo  sulla denominazione di origine protetta «Provolone Valpadana» registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1107/96  del 12 giugno  1996  con  il  quale  l'Unione  europea ha provveduto alla registrazione  della  denominazione  di  origine  protetta «Provolone Valpadana»,  nel  quadro  della  procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999  -  il  quale  contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Visto  il  decreto  2 luglio  2002 con il quale all'organismo «CSQA Certificazioni  Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74  e'  stata  rinnovata l'autorizzazione ad espletare le funzioni di controllo  previste  dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92   per   la   denominazione  di  origine  protetta  «Provolone Valpadana»;
 Visto   il  decreto  23 maggio  2005  con  il  quale  la  validita' dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo di controllo «CSQA  Certificazioni  Srl» e' stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 1° luglio 2005;
 Visto  il  decreto  23 settembre  2005  con  il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 23 maggio  2005,  e' stato differito di novanta giorni a far data dal 29 ottobre 2005;
 Vista  la  comunicazione  del Consorzio tutela Provolone Valpadana, datata  19 settembre  2005  che  ha confermato per il controllo sulla denominazione  di origine protetta «Provolone Valpadana», l'organismo denominato  «CSQA  Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;
 Considerato  che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» risulta  gia'  iscritto  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo privati   per   le   denominazioni  di  origine  protetta  (DOP),  le indicazioni   geografiche   protette   (IGP)  e  le  attestazione  di specificita'  (STG),  di  cui  al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;
 Considerato  che l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto  per  la  denominazione  di  origine  protetta «Provolone Valpadana»,  allo  schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 20 settembre   2005,  protocollo  numero  65118  e  di  possedere  la struttura   idonea   a  garantire  l'efficacia  dei  controlli  sulla denominazione di origine protetta predetta;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine  protetta  «Provolone Valpadana»;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128,  come  sostituito  dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'organismo  di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede  in  Thiene  (Vicenza),  via  S. Gaetano n. 74 e' autorizzato ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine  protetta «Provolone Valpadana», registrata in ambito europeo come  denominazione  di  origine  protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1107/96 del 12 giugno 1996.
 |  | Art. 2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni  Srl»  del  rispetto  delle  prescrizioni previste nel presente  decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53,  comma  4  della  legge  24 aprile  1998,  n. 128 come sostituito dall'art.  14  della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. L'organismo    autorizzato   «CSQA   Certificazioni   Srl»   dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo  disciplinare  di  produzione  e che sulle confezioni con le quali  viene commercializzata la denominazione «Provolone Valpadana», venga  apposta  la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole  e  forestali  ai  sensi  dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  | Art. 4. L'organismo   autorizzato   «CSQA   Certificazioni  Srl»  non  puo' modificare  la  denominazione  sociale,  il proprio statuto, i propri organi  di  rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di  controllo  e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di  controllo  per  la  denominazione  di origine protetta «Provolone Valpadana», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 L'organismo  comunica  ogni  variazione  concernente  il  personale ispettivo  indicato  nella documentazione presentata, la composizione del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura  equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data del presente decreto.
 Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione, l'organismo  di  controllo  «CSQA  Certificazioni  Srl»  e' tenuto ad adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. L'organismo  autorizzato  «CSQA  Certificazioni  Srl»  comunica con immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della denominazione   di  origine  protetta  «Provolone  Valpadana»,  anche mediante  immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  tutti  gli  elementi  conoscitivi  di  carattere tecnico e documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta «Provolone  Valpadana»  rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione  di  tali  procedure  saranno indicate dal Ministero delle politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e alla provincia autonoma di Trento.
 |  | Art. 8. L'organismo  autorizzato  «CSQA  Certificazioni  Srl» e' sottoposto alla  vigilanza  esercitata  dal Ministero delle politiche agricole e forestali,  delle  regioni  Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e della provincia autonoma di Trento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
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