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| Gazzetta n. 286 del 2005-12-09 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta  di  riconoscimento  della  denominazione d'origine protetta «Oliva di Gaeta» |  | 
 |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali esaminata l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  protezione  della  denominazione d'origine  protetta «Oliva di Gaeta», ai sensi del reg. (CEE) 2081/92 del  Consiglio  del 14 luglio 1992, presentata dal Comitato Promotore Oliva  di  Gaeta  -  CO.PR.O.G.,  con  sede in Itri (Latina) - via C. Farnese,  16,  esprime  parere  favorevole  e  formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  642,  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali  -  Dipartimento  delle  Politiche  di Sviluppo - Direzione generale  per  la qualita' dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX  Settembre  n.  20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  tramissione  della  suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.
 Decorso  tale  termine,  in assenza delle suddette osservazioni o dopo  la  loro  valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari. PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
 PROTETTA «OLIVA DI GAETA»
 Art. 1.
 Denominazione e sua tutela
 La   denominazione  di  origine  protetta  «Oliva  di  Gaeta»  e' riservata  esclusivamente  alle  olive  da  tavola  del tipo nere che rispondono  alle  condizioni  ad  ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
 |  | Art. 2. Descrizione del prodotto
 All'atto  dell'immissione  al  consumo  l'«Oliva  di  Gaeta» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 Forma: sferoidale;
 Calibro: minimo di 12 mm;
 Numero di frutti/kg: non maggiore di 410;
 Colore: da rosa intenso a violaceo;
 Rapporto polpa/nocciolo: non inferiore a 3.
 Inoltre  la  polpa deve presentare: distacco dal nocciolo netto e completo,  consistenza  morbida,  sapore  tipico,  lievemente  amaro, acetico e/o lattico, colore da rosa intenso a violaceo.
 E'  vietato  destinare  alla  produzione  dell'«Oliva  di  Gaeta» partite  di  olive che presentino drupe immature, molli, con epicarpo di colore rosso e/o assenza di «insanguamento» della polpa.
 Eventuali  difetti delle drupe, quali difetti della pellicola con o   senza  alterazioni  della  polpa,  raggrinzimento,  presenza  del picciolo,  danneggiamenti  di  crittogame e/o insetti, sono tollerati nella misura massima del 6%.
 |  | Art. 3. Zona di produzione
 La  zona  di  coltivazione,  produzione  e  confezionamento della Denominazione  di  origine protetta «Oliva di Gaeta» e' rappresentata esclusivamente  dai  sotto  elencati  territori delle regioni Lazio e Campania:
 provincia  di Latina: intero territorio dei comuni di Bassiano, Campodimele,  Castelforte,  Cori, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maenza,   Minturno,  Monte  S.  Biagio,  Norma,  Priverno,  Prossedi, Roccagorga,  Roccamassima,  Roccasecca  dei Volsci, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Spigno Saturnia, SS. Cosma e Damiano, Terracina e parte del territorio del comune di Cisterna di Latina.
 Relativamente al comune di Cisterna di Latina il limite inferiore della  zona di produzione e' coincidente con il tracciato della linea ferroviaria Roma-Napoli;
 provincia   di  Frosinone:  intero  territorio  dei  comuni  di Amaseno, Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia;
 provincia  di  Roma:  intero territorio dei comuni di Castel S. Pietro,  Palestrina,  Labico,  Valmontone,  Artena,  S.  Gregorio  da Sassola, Casape, Poli e Tivoli;
 provincia  di  Caserta:  intero  territorio dei comuni di Sessa Aurunca e Cellole.
 |  | Art. 4. Elementi comprovanti che il prodotto e' originario
 della zona geografica di cui all'art. 3
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti  in  uscita).  In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi   elenchi,   gestiti   dall'organismo  di  controllo,  delle particelle   catastali   su   cui   avviene  la  coltivazione,  degli agricoltori,  produttori  e  confezionatori,  nonche'  attraverso  la denuncia  tempestiva  alla  struttura  di  controllo  delle quantita' prodotte,  e'  garantita la tracciabilita' e la rintracciabilita' del prodotto.  Tutte  le  persone,  fisiche  o  giuridiche,  iscritte nei relativi   elenchi,   saranno  assoggettate  al  controllo  da  parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 |  | Art. 5. Metodo di ottenimento
 5.1 Materia prima:
 L'«Oliva  di  Gaeta»  a  Denominazione  di  Origine Protetta e' ottenuta  esclusivamente dai frutti della varieta' di olivo «Itrana». Non  e'  ammessa  l'utilizzazione  di  drupe  prodotte  da  piante di «Itrana» geneticamente modificate.
 5.2 Tecniche colturali:
 La  principale  condizione  tecnico-colturale degli olivi della varieta'   «Itrana»,  da  cui  provengono  le  drupe  destinate  alla produzione  dell'«Oliva  di  Gaeta»,  e' quella di un ciclo colturale tipicamente biennale.
 La  forma  di  allevamento  delle  piante  e'  quella  in  volume riconducibile  al  «vaso  policonico».  Limitatamente agli oliveti di nuovo   impianto   sono,  altresi',  ammesse  anche  altre  forme  di allevamento  e  cioe'  il  monocono, il fuso, il monocaule libero. E' ammesso  il  rinfittimento degli oliveti gia' esistenti, a condizione che i soggetti di nuovo impianto siano allevati con la medesima forma delle  altre piante preesistenti e che non venga superata la densita' complessiva  di 350 piante per ettaro qualora la forma di allevamento preesistente sia quella in volume.
 La coltivazione degli oliveti deve essere improntata al principio generale  della buona e razionale tecnica agraria. Relativamente alle pratiche   agronomiche   della   concimazione,   diserbo   e   difesa fitosanitaria,  queste  devono  essere  effettuate nel rispetto delle norme vigenti.
 Le  drupe  da  destinare  alla produzione dell'«Oliva di Gaeta» a denominazione  di origine protetta devono essere raccolte allo stadio di  piena  maturita'.  Lo  stadio  di  maturazione  delle drupe viene raggiunto  quando  l'epicarpo  si  presenta  nero, brillante e talora ricoperto  da  una  velatura  pruinosa  localmente  definita «panno», mentre  la  polpa vira dal colore bianco verso il colore rosso vinoso scuro (insanguinamento) a partire dalla periferia del frutto.
 E' vietato l'impiego sulle piante di prodotti ad azione maturante e/o  cascolante,  in  qualsiasi  fase  del  ciclo di coltivazione. E' vietato,  altresi',  l'uso  di ormoni, siano essi di origine vegetale ovvero di origine sintetica.
 La  raccolta  del  prodotto dalle piante deve essere effettuata a mano  (brucatura),  ma sono ammesse anche altre forme di raccolta che prevedono  l'impiego  di  macchine  e/o  attrezzature agevolatrici, a condizione  che  la  metodica  utilizzata  sia  tale  da non arrecare danneggiamenti alle drupe ed alle piante.
 L'epoca  di  raccolta  delle  olive  ha inizio dal primo marzo, a condizione che almeno il 60% delle drupe recate dalle piante presenti lo stato di maturazione di cui sopra.
 Dopo  la raccolta le drupe devono essere conservate e trasportate in  contenitori inerti, provvisti di adeguate aperture o fessurazioni per  consentire la circolazione dell'aria; in ogni caso lo strato del prodotto  ivi  contenuto  non  puo'  superare  l'altezza di 25 cm. E' vietato  il  trasporto  e  la  conservazione delle drupe in sacchi di qualsiasi  tipo  ovvero  in contenitori chiusi a tenuta, anche se per tragitti e tempi brevi.
 La   quantita'   di   prodotto   da  destinare  alla  lavorazione dell'«Oliva  di  Gaeta»  non  puo' superare la quantita' di 7,0 T per ettaro  di oliveto. Il prodotto, una volta raccolto, viene sottoposto alla  calibratura,  allo  scopo  di  eliminare  drupe  troppo piccole (inferiore   al   calibro  13  mm),  ed  alla  cernita  manuale,  per allontanare  le  olive  non  sufficientemente  mature,  attaccate dai parassiti, danneggiate dal gelo o durante il trasporto.
 5.3 Metodo di lavorazione dell'«Oliva di Gaeta»:
 Le  partite  di  olive  destinate alla denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta», con le caratteristiche elencate all'art. 2 del  presente disciplinare, entro 24 ore dalla raccolta devono essere avviate al processo di lavorazione secondo il sistema alla «Itrana».
 Tale sistema esclude l'aggiunta immediata di sale e/o di sostanze acidificanti  di  sintesi, al fine di favorire l'avvio naturale della fermentazione lattica che e' caratteristica del processo.
 Allo   scopo,  le  drupe  vengono  poste  in  recipienti  ad  uso alimentare  che,  a seguire, saranno riempiti con acqua potabile fino alla completa sommersione delle drupe stesse.
 Il  prodotto  dovra'  essere  mantenuto  in tale stato da 10 a 30 giorni  allo  scopo  di permettere l'avvio e lo sviluppo naturale del processo  di  fermentazione,  al  termine  del  quale  il  pH diventa inferiore o uguale a 4,5.
 Trascorso   il  periodo  di  tempo  sopra  indicato,  si  procede all'aggiunta  al  liquido  di  governo del sale da cucina (cloruro di sodio)  in  quantita' non superiore ai 7,0 Kg di sale per ogni 100 kg di  drupe  allo  stato  fresco,  in  modo da ottenere la salamoia. E' ammessa  l'eventuale  anticipazione  della  formazione della salamoia rispetto al periodo sopra prefissato, all'esclusiva condizione che al momento  della  salatura  l'acqua  di  governo  abbia  gia' raggiunto naturalmente il livello di acidita' indicato (inferiore o uguale a pH 4,5).
 E'   assolutamente   vietata   in   ogni  fase  del  processo  di trasformazione  l'aggiunta  di acidificanti di sintesi per favorire o provocare   la  riduzione  del  pH,  il  cui  andamento  deve  essere conseguente solo alla fermentazione lattica naturale.
 La  salamoia  deve presentare caratteristiche quali: colore rosso vinoso  brillante,  odore  lattico  con leggero spunto acetico, stato liquido limpido e pH inferiore o uguale a 4,5.
 Dopo  almeno  5  mesi  dalla  salatura,  le olive sono pronte per essere  confezionate  ed  avviate  al  consumo  come olive da mensa a denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta».
 |  | Art. 6. Legame con l'ambiente
 La  polpa dell'Oliva di Gaeta DOP si caratterizza per il distacco dal  nocciolo  netto  e completo, consistenza morbida, sapore tipico, lievemente  amaro,  acetico  e/o  lattico,  colore  da rosa intenso a violaceo.   Queste   peculiarita'   sono  dovute  da  una  situazione pedoclimatica  favorevole  delle  zone di coltivazione degli oliveti, vocati alla produzione della itrana.
 La  varieta'  «Itrana» si adatta bene alle condizioni pedologiche della  zona,  di  cui  all'art.  3,  in  quanto costituita da terreni calcarei,  spesso  misti  a  materiale di origine vulcanico, di medio impasto,  ricco  di  sostanza  organica  e  con  basse percentuali di argilla.
 I   calcari   compatti,   profondamente  carsificati  permettono, specialmente  ad  altitudini  non  superiori ai 500 m s.l.m., un buon sviluppo delle colture di olivo.
 Per quanto riguarda gli aspetti climatici, va tenuto presente che il  clima ottimale per l'olivo e' quello in cui le temperature minime non  scendono  a  5°C  sotto  lo zero e la piovosita' media annua sia superiore  a 500-550 mm. Il clima della zona interessata alla DOP, di tipo  mediterraneo risponde in modo ottimale alle esigenze climatiche della  cultivar.  Infatti  e'  caratterizzato  da:  estati  calde  ed asciutte,  inverni  poco  freddi,  privi  di  gelate,  e  piovosi; da temperature  medie  annuali  che  vanno  da  un  minimo di 10°C ad un massimo  di  17°C,  mentre le medie delle minime del mese piu' freddo vanno  da  un minimo di 1,8°C ad un massimo di 7°C; da precipitazioni medie annuali nella fascia costiera di circa 700-800 mm, con tendenza ad  aumentare  verso le zone interne con precipitazioni medie annuali fra  1200-1500  mm. In particolare nella zona costiera, generalmente, si verifica uno stato di aridita' intensa e prolungata, da 1 a 5 mesi (aprile-agosto), con 2 mesi di subaridita'.
 Da  numerose  tracce presenti in vari documenti storici risalenti al  Ducato  di  Gaeta,  concernenti  la produzione ed il commercio di olive  (nere)  da tavola, si evince che il territorio amministrato da tale   Ducato   fu   la  culla  di  origine  dell'omonima  oliva.  La denominazione  Oliva  di Gaeta puo' storicamente essere ricondotta al nome  del  territorio  di  origine,  per  l'appartenenza  all'omonimo Ducato,  oltre  che  a  quello del porto di partenza delle navi per i maggiori   mercati   al   consumo   dell'oliva  nera.  Da  allora  la denominazione  «Oliva  di  Gaeta»  e'  entrata  nel  gergo  comune di commercianti  e produttori per indicare l'oliva itrana nera da tavola ottenuta secondo un particolare sistema di trasformazione locale. Dal punto di vista storico, il legame tra il prodotto ed il territorio e' comprovato  da numerose testimonianze documentali. Molti sono anche i riferimenti  storici  relativi  al metodo di elaborazione delle olive nere da tavola.
 |  | Art. 7. Controlli
 Il  controllo  sulla conformita' del prodotto al disciplinare, e' svolto,  da  una  struttura  di  controllo,  conformemente  a  quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.
 |  | Art. 8. Etichettatura
 Il  prodotto  avviato  al consumo con la denominazione di origine protetta «Oliva di Gaeta» puo' essere confezionato:
 in  recipienti  ad uso alimentare della capacita' massima di 20 litri   (con   13-14  kg  di  prodotto  sgocciolato)  destinati  alla commercializzazione  al  dettaglio  come  prodotto  sfuso.  Per  tale tipologia di confezione deve essere riportato sul contenitore la data di confezionamento a caratteri marcati e ben visibili e indelebili;
 in contenitori di vetro trasparenti fino alla capacita' massima di 4 litri;
 in contenitori monouso di plastica da 200 g fino a 1,5 kg.
 Prima  del confezionamento la salamoia deve essere opportunamente filtrata e, eventualmente, corretta nel tenore in sale.
 All'atto  del confezionamento e' ammessa la pastorizzazione della salamoia. E' tassativamente vietata la pastorizzazione delle olive.
 La  confezione  deve  obbligatoriamente  recare  in  etichetta, a caratteri   di   stampa   chiari  e  leggibili,  il  simbolo  grafico comunitario  e  relative  menzioni (in conformita', alle prescrizioni del  reg.  CE 1726/98 e successive modifiche) e le seguenti ulteriori indicazioni:
 il  logo del prodotto e' costituito dalla sagoma caratteristica dell'oliva  itrana  con  picciolo,  contornata  da un bordo di colore bianco dello spessore almeno di 1 pt. All'interno dell'oliva troviamo la  denominazione  «OLIVA  di  GAETA  -  DOP» e due foglie su ramo di olivo;
 il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda produttrice   e   confezionatrice.   Il   logo   si  potra'  adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.
 I riferimenti di colore espressi in quadricromia sono i seguenti:
 la  sagoma  dell'oliva  di colore viola: da C5% M25% Y29% K1% a C52% M75% Y30% K17%;
 bordo bianco: C0% M0% Y0% K0%;
 le scritte «OLIVA di GAETA» e «DOP», sono di colore giallo: C0% M0% Y100% K0%;
 il picciolo e' di colore nero: C0% M0% Y0% K100%;
 la base del picciolo va da C37% M28% Y72% K21% a C52% M75% Y30% K17%.
 
 ---->  Vedere logo a pag. 58  <----
 
 E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato   laudativo   o  siano  tali  da  trarre  in  inganno  il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dalla cui coltura il   prodotto  deriva,  nonche'  di  altri  riferimenti  veritieri  e documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa  comunitaria, nazionale  o  regionale e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare.
 La designazione «Oliva di Gaeta» e' intraducibile.
 |  | Art. 9. Commercializzazione prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui elaborazione e' utilizzata come materia prima  l'«Oliva  di  Gaeta»  DOP,  anche  a  seguito  di  processi di elaborazione  e  di trasformazione, possono essere immessi al consumo in  confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione, senza l'opposizione del logo comunitario, a condizione che:
 l'«Oliva  di  Gaeta» DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  dell'«Oliva di Gaeta» DOP, siano autorizzati dai  titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione  della  DOP  riuniti  in  un  consorzio  incaricato dal Ministero  delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato  provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un  Consorzio di tutela le predette funzioni saranno svolte dal MiPAF in  quanto  autorita'  preposta  all'attuazione  del  regolamento CEE 2081/92.
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