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| Gazzetta n. 286 del 2005-12-09 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 dicembre 2005 |  | Disciplina  della  commercializzazione di sementi di varieta', per le quali  e' stata presentata domanda d'iscrizione ai registri nazionali (deroga  di  cui  all'articolo  37,  comma 2, della legge 25 novembre 1971,  n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della legge 20 aprile 1976,   n.   195).  Attuazione  della  decisione  2004/842/CE,  della Commissione, del 1° dicembre 2004. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096, recante disciplina dell'attivita' sementiera;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065  recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
 Vista  la  legge  20 aprile  1976, n. 195 che modifica e integra la legge n. 1096/1971;
 Vista   la   decisione   n.   2004/842/CE,  della  Commissione  del 1° dicembre  2004,  relativa alle norme applicative con cui gli Stati membri   possono   autorizzare   la  commercializzazione  di  sementi appartenenti a varieta' per le quali sia stata presentata una domanda d'iscrizione  nel  catalogo  nazionale  delle  varieta'  di specie di piante agricole e delle specie di ortaggi;
 Visto  l'art.  n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971, sostituito dall'art. n. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;
 Visto l'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;
 Visto  in  particolare  l'art.  2, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile    2001,    n.    212,    recante    la    definizione   di commercializzazione;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione di sementi  di  varieta'  per  le  quali  e'  stata  presentata  domanda d'iscrizione di cui all'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971 e  dell'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976 i costitutori (o  i  loro aventi causa, o i loro rappresentanti legali) aventi sede sul  territorio  nazionale  devono  presentare  apposita  domanda  al Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, Dipartimento delle politiche  di  sviluppo,  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti  agroalimentari  -  QPA  VIII  Servizio  sementi  -  Via  XX Settembre,   20  -  00187  Roma.  La  medesima  domanda  deve  essere inoltrata, per conoscenza, all'Ente nazionale sementi elette, via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano.
 |  | Art. 2. 1.  Le richieste di autorizzazione riguardano solamente le varieta' per  le  quali  e' stata presentata domanda di iscrizione al registro nazionale  delle  varieta'  di piante agrarie o al registro nazionale delle varieta' di piante ortive.
 2.   Le  richieste  di  autorizzazione  possono  essere  presentate contestualmente  alle  relative  domande  di  iscrizione  al registro nazionale  delle  varieta'  e le autorizzazioni sono concesse entro i successivi 2 mesi.
 |  | Art. 3. 1.  Nel  caso delle varieta' di specie agrarie, l'autorizzazione e' concessa,  in  relazione  alle  singole  varieta',  ed entro i limiti massimi  riportati  nella  tabella  allegata al presente decreto. Nel caso  delle  varieta'  di  specie  orticole  non sono previsti limiti quantitativi.
 |  | Art. 4. 1.  Alle  richieste  di  autorizzazione  devono  essere allegate le descrizioni  delle  varieta'  per  le  quali la richiesta medesima e' presentata.   Tali   descrizioni  vanno  redatte  secondo  lo  schema contenuto  nei  protocolli  approvati  dall'Ufficio comunitario delle varieta'  vegetali  o,  in  assenza  di  questi,  secondo  lo  schema riportato  dalle guide tecniche dell'UPOV o, in mancanza di entrambe, secondo  i  protocolli  nazionali.  Le descrizioni possono non essere allegate  nel  caso in cui le domande d'iscrizione delle varieta' per le   quali  si  chiede  l'autorizzazione,  sono  corredate  di  dette descrizioni  redatte  secondo  le  modalita'  riportate  al  presente articolo.
 |  | Art. 5. 1.  I  prodotti sementieri per i quali e' concessa l'autorizzazione devono essere posti in circolazione recando, sul cartellino ufficiale o  sull'etichetta  del  produttore,  nel caso delle sementi di piante ortive  standard,  la  denominazione  proposta  o  il riferimento del costitutore  congiuntamente  con  il codice SIAN (Sistema Informatico Agricolo  Nazionale).  Il  cartellino  ufficiale  e  l'etichetta  del produttore sono di colore arancio.
 |  | Art. 6. 1.  Per  quanto  non  espressamente indicato al presente decreto si rimanda alla decisione della Commissione n. 2004/842/CE, citata nelle premesse e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 362 del 9 dicembre 2004.
 Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° dicembre 2005
 Il Ministro: Alemanno
 |  | Allegato 
 Commercializzazione sementi varieta' corso iscrizione:
 quantitativi massimi specie agrarie
 (decisione CE n. 842/2004 del 1° dicembre 2004)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 28-29   <----
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