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| Gazzetta n. 285 del 2005-12-07 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 1 dicembre 2005 |  | Disposizioni  procedurali  in  applicazione  del  decreto legislativo 19 novembre  2004,  n.  297,  recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione   del   regolamento  (CEE)  n.  2081/92,  relativo  alla protezione  delle  indicazioni  geografiche  e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari». |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto  il  decreto  legislativo  19 novembre  2004, n. 297, recante Disposizioni  sanzionatorie  in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92,  relativo  alla  protezione  delle indicazioni geografiche e delle  denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ed in particolare gli articoli 8, 9, 10 e 11;
 Vista  la  legge  24 novembre  1981,  n.  689, recante Modifiche al sistema penale;
 Ritenuta  la  necessita'  di  definire  le procedure per presentare ricorso  avverso  le  determinazioni  dei  soggetti  che accertano le violazioni previste dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, e  di individuare gli uffici del Ministero delle politiche agricole e forestali  competenti  per la definizione dei relativi procedimenti e per il compimento delle necessarie attivita', anche esecutive;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Per  l'accertamento  delle violazioni previste dagli articoli 3 (commi  1,  2,  3  e 4), 4, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 2004,  n.  297,  sono  competenti  i seguenti organi di controllo del Ministero  delle politiche agricole e forestali: Ispettorato centrale repressione  frodi  -  Comando carabinieri politiche agricole e Corpo forestale dello Stato.
 2.   Gli  organi,  i  funzionari  o  comunque  gli  agenti  addetti all'accertamento  delle  violazioni  di  cui  al  decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, ivi compresi gli organi di controllo di cui al  comma 1, procedono anche su segnalazione della Direzione generale per  la  qualita'  dei  prodotti  agroalimentari  del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 |  | Art. 2. 1.  Il  pagamento  in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere effettuato secondo le modalita' che  saranno individuate con successivo provvedimento della Direzione generale  della  qualita'  dei  prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante gli estremi del verbale con cui e' stata contestata la violazione.
 2.  Nel  verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.
 |  | Art. 3. 1.  Il  funzionario  o l'agente che ha accertato la violazione deve fare pervenire il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981,   n.   689,  all'Ispettorato  centrale  repressione  frodi  del Ministero delle politiche agricole e forestali, che e' competente per l'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 |  | Art. 4. 1.  Gli interessati possono fare pervenire gli scritti difensivi di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel termine ivi previsto,  all'Ispettorato  centrale  repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
 2.  Nel  verbale con cui viene contestata la violazione deve essere contenuta l'indicazione di cui al comma 1.
 |  | Art. 5. 1.  L'ordinanza-ingiunzione  emanata,  ai  sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'Ispettorato centrale repressione frodi  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali contiene anche  l'indicazione del termine entro il quale e' possibile proporre opposizione,  con  l'avvertenza  che  il ricorso deve essere proposto innanzi   alla   Sezione   specializzata  in  materia  di  proprieta' industriale   ed   intellettuale   istituita   presso   il  Tribunale territorialmente  competente,  ai  sensi  dell'art. 120, comma 4, del decreto  legislativo  10 febbraio  2005,  n.  30,  ed  indicato nella medesima ordinanza-ingiunzione.
 2.  Il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate con   l'ordinanza-ingiunzione   deve  essere  effettuato  secondo  le modalita'  previste  al precedente art. 2, comma 1, con l'indicazione degli estremi dell'ordinanza-ingiunzione medesima.
 3.  Nell'ordinanza-ingiunzione  deve essere contenuta l'indicazione di cui all'art. 2, comma 1.
 |  | Art. 6. 1.   Nel   caso   di  sospensione  del  diritto  ad  utilizzare  la denominazione  protetta secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 5, del  decreto  legislativo  19 novembre  2004,  n. 297, in conseguenza delle  violazioni  previste  dall'art.  3,  commi 3 e 4, del medesimo decreto  legislativo,  l'interessato  non puo' riprendere l'uso della denominazione  protetta  e  non  puo' commercializzare in alcun modo, neppure  destinandoli  all'esportazione,  i  prodotti contraddistinti dalla   medesima   denominazione   protetta,   fino  all'integrale  e comprovato  assolvimento degli obblighi pecuniari nei confronti della struttura di controllo o del Consorzio di tutela.
 |  | Art. 7. 1.  Il  presente  decreto  entra  in vigore dal giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si applicano anche ai procedimenti  in  corso  alla data della sua entrata in vigore, fatti salvi,  nella forma e negli effetti, gli atti compiuti in precedenza, in quanto non siano contrastanti con altre disposizioni.
 3.  Nel  caso  in  cui  il  rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia stato trasmesso ad un'autorita' diversa da  quella  indicata  all'art.  3 del presente decreto, tale rapporto viene  fatta  pervenire  tempestivamente  dall'autorita'  che  lo  ha ricevuto  all'Ispettorato  centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali, unitamente agli eventuali altri atti  ad  esso  relativi,  ivi  compresi  gli scritti difensivi degli interessati.
 Roma, 1° dicembre 2005
 Il Ministro: Alemanno
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