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| Gazzetta n. 285 del 2005-12-07 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 18 novembre 2005 |  | Norme  integrative  per  il  trasporto di merci pericolose sulle navi mercantili in viaggi nazionali. (Decreto n. 1105/05). |  | 
 |  | IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616,  sulla  sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134,   concernente   regolamento   recante  disciplina  per  le  navi mercantili  dei  requisiti  per l'imbarco, il traporto e lo sbarco di merci  pericolose  e  in  particolare l'art. 3, comma 2, che consente all'Amministrazione di adottare, per la navigazione nazionale, misure ritenute equivalenti a quelle del codice IMDG;
 Visto  il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004 recante procedure per il rilascio  dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;
 Vista   la  circolare  n.  310474/MP  del  Ministero  della  marina mercantile  del  1° agosto  1974,  recante  norme  per  l'imbarco, il trasporto  per  mare  e lo sbarco dei contenitori cisterna contenenti merci  pericolose  allo  stato  liquido  oppure  allo  stato  di  gas liquefatti, e successive modificazioni;
 Vista   la  circolare  n.  310476/MP  del  Ministero  della  marina mercantile  del  1° agosto  1974,  recante  norme  per  l'imbarco, il trasporto   per  mare  e  lo  sbarco  di  veicoli  cisterna  stradali ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, e successive modificazioni;
 Vista  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle capitanerie di porto;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184,  recante  riorganizzazione  del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 Ritenuto  necessario, al fine di consentire il regolare svolgimento dei  traffici,  emanare  norme.  equivalenti a quelle che attualmente disciplinano il trasporto marittimo di merci pericolose a bordo delle navi che effettuano navigazioni nazionali;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Per  quanto  riguarda  la  nomenclatura tecnica si applicano le definizioni contenute nella vigente normativa nazionale in materia di sicurezza della navigazione.
 |  | Art. 2. Campo di applicazione
 1.  Le presenti norme si applicano a bordo delle navi mercantili in viaggi  tra  porti  nazionali  che  effettuano  il trasporto di merci pericolose.
 |  | Art. 3. Contenitori e veicoli cisterna
 1.  I  contenitori  cisterna  collaudati  prima del 31 luglio 2005, rispondenti  alle  norme  di  cui  alla  circolare  n.  310474/MP del 1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.
 2.  I  veicoli  cisterna  immatricolati  prima  del 31 luglio 2005, rispondenti  alle  norme  di  cui  alla  circolare  n.  310476/MP del 1° agosto 1974, possono continuare ad essere utilizzati fino a quando mantengano le condizioni di sicurezza ivi prescritte.
 |  | Art. 4. Trasporto in conformita'
 alle norme ADR a bordo di navi traghetto
 1.  A  bordo di navi traghetto da carico e passeggeri e' consentito il trasporto di:
 A)  veicoli  stradali  autopropulsi  o  rimorchiabili  nonche' di contenitori  e  di colli caricati sugli stessi rispondenti alle norme ADR, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 a) sia  fornita al comandante della nave copia delle istruzioni scritte  per  il  conducente del veicolo stradale di cui alla sezione 5.4.3. dell'ADR;
 b) gli  imballaggi  metallici  leggeri  che  riportano  la sola marcatura  0A1  o  0A2,  utilizzati  per il trasporto di sostanze con viscosita'  a  23°  C  superiore  a  200  mm2/s, non devono avere una capacita' effettiva superiore a 25 litri o massa netta superiore a 30 kg;
 c) gli  inquinanti marini (Marine Pollutant), devono riportare, in  ogni  caso,  l'apposito  contrassegno previsto per gli stessi dal codice IMDG.
 B)  veicoli  cisterna  stradali  rispondenti  alle  norme ADR, in viaggi  nazionali  di  durata inferiore alle due ore ed in condizioni meteomarine favorevoli, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e c) del paragrafo A.
 |  | Art. 5. Abrogazioni
 1.  Le  circolari  n.  310474/MP e n. 310476/MP del 1° agosto 1974, citate in premessa, sono abrogate.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il comandante generale: Dassatti
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