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| Gazzetta n. 285 del 2005-12-07 |  | UNIVERSITA' DI UDINE |  | DECRETO RETTORALE 17 novembre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Visto  lo  statuto  di  autonomia dell'Universita' degli studi di Udine,  nel  testo  originariamente  emanato con decreto rettorale n. 1176  del 22 dicembre 1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1994) e viste le successive modifiche, emanate con:
 decreto rettorale n. 1061 del 24 novembre 1997;
 decreto rettorale n. 338 del 21 aprile 1998;
 decreto rettorale n. 485 del 14 maggio 2001;
 decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 2002 ;
 decreto rettorale n. 174 del 14 marzo 2002;
 decreto rettorale n. 272 del 13 marzo 2003;
 decreto rettorale n. 656 del 18 agosto 2004;
 Vista la delibera del senato accademico del 21 settembre 2005 che ha approvato le modiche allo statuto di autonomia;
 Vista  la  nota  del M.I.U.R. prot. 4118 di data 25 ottobre 2005, con  la  quale  il  Ministero  comunica  di non avere osservazioni da formulare;
 Richiamate le modifiche in oggetto di seguito riportate:
 l'art.  14,  comma  4),  lettera  d),  viene  modificato  in «i rappresentanti  degli  studenti  nel  consiglio di amministrazione, i componenti  del  consiglio  degli  studenti,  un  rappresentante  dei dottorandi  di  ricerca  e uno degli specializzandi, da individuare a mezzo di apposite elezioni»;
 l'art.  35,  comma  5),  lettera  h),  viene  modificato in «un rappresentante dell'Agenzia regionale di sviluppo rurale (ERSA)»;
 l'art. 40, comma 2), lettere b) e c), vengono modificati in «Il consiglio didattico, presieduto dal direttore, composto da un docente di  prima fascia eletto da ciascuna delle facolta' dell'Universita' e da  due  studenti  della  scuola»  e «Il vice-direttore, eletto tra i docenti  di  prima  fascia  dal  consiglio  didattico, con diritto di entrare e farne parte qualora non ne fosse gia' membro»;
 Decreta:
 1.  Viene emanato il testo coordinato dello statuto di autonomia, cosi' come di seguito riportato:
 STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE
 Art. 1 - Istituzione e fini
 
 1. L'Universita'  degli  Studi  di  Udine,  di  seguito denominata "Universita'",  istituita  con  legge  8 agosto 1977 n. 546, art. 26, promuove  lo  sviluppo  e  il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con istituzioni italiane ed estere, contribuendo con cio' allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico del Friuli.
 |  | Art. 2  -  Autonomia  dell'Universita',  liberta'  della  ricerca, dell'insegnamento e dello studio 
 1. L'Universita',  dotata di personalita' giuridica, in attuazione dell'art. 33 della Costituzione, ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
 2. L'Universita',  nel  perseguire  i  propri  fini istituzionali, assicura  liberta' di ricerca, di insegnamento e di stadio secondo il dettato  costituzionale,  in  conformita'  esclusivamente  alle norme legislative che fanno espresso riferimento alle universita' statali e in applicazione del presente Statuto.
 3. Tutte le discipline hanno pari dignita'.
 |  | Art. 3 - Modi di attuazione dei propri fini istituzionali 
 1. Per  realizzare  i  propri obiettivi, l'Universita' sviluppa la ricerca  scientifica  e  svolge  attivita' didattiche, sperimentali e assistenziali  ad  essa  collegate,  anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati, italiani e stranieri.
 2. l'Universita'   si   organizza  in  strutture  di  ricerca,  di didattica e di servizio.
 3. Le  attivita'  e le funzioni di queste strutture e degli organi di  governo  sono  disciplinate  dall'ordinamento  universitario, dal presente  Statuto e dai regolamenti approvati secondo lo procedure in esso previste.
 4. Per  assicurare  il  costante  miglioramento dei propri livelli qualitativi   e   l'ottimale   gestione  delle  risorse  disponibili, l'Universita'  procede  alla  sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative.
 5. Per  favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei   propri   fini   istituzionali,   l'Universita'   garantisce  la circolazione  delle  informazioni  all'interno  e  all'esterno  delle proprie sedi.
 |  | Art. 4 - Ricerca scientifica 
 1. L'attivita'  di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria,  e'  compito  qualificante  di  ogni  docente e ricercatore universitario.
 2. L'Universita',  al  fine  di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze,  fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce gli strumenti  necessari  allo  svolgimento  della ricerca scientifica di base e applicata.
 |  | Art. 5 - Didattica 
 1. L'insegnamento  deve promuovere la preparazione culturale dello studente  e  l'acquisizione  di  conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio che questi intende conseguire.
 2. L'Universita'  svolge  attivita'  didattica per il conferimento dei seguenti titoli:
 a) Laurea
 b) Laurea specialistica
 c) Diploma di specializzazione
 d) Dottorato di ricerca
 3. I   docenti   svolgono   le  attivita'  di  insegnamento  e  di accertamento,  coordinate  nell'ambito delle strutture didattiche, al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.
 4. Gli  studenti  frequentano  le lezioni e partecipano alle altre attivita'  previste dalle strutture didattiche scegliendo l'indirizzo di  studio  e  i  corsi  da  seguire,  nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti.
 |  | Art. 6 - Altre attivita' istituzionali 
 1. L'Universita'   puo'   organizzare   corsi  di  perfezionamento scientifico  e  di  alta  formazione, successivi al conseguimento dei titoli  di  primo  e secondo livello, alla conclusione dei quali sono rilasciati i:
 a) Master universitario di primo livello
 b) Master universitario di secondo livello
 2. L'Universita'  istituisce  e  promuove attivita' di formazione, aggiornamento  e  perfezionamento culturali, scientifiche, tecniche e professionali rivolte anche a soggetti esterni.
 3. In particolare:
 a) organizza  incontri  e  corsi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, per l'elaborazione dei piani di studio e per l'iscrizione ai corsi post-laurea;
 b) promuove  ed  organizza  l'aggiornamento del proprio personale dirigente,  amministrativo,  tecnico  e ausiliario secondo le proprie esigenze e in conformita' alle norme vigenti;
 c) istituisce corsi di perfezionamento post-laurea;
 d) svolge  corsi  di  aggiornamento  e di specializzazione per il personale delle scuole di ogni ordine e grado;
 e) partecipa  ad  iniziative di rilevante interesse scientifico e culturale promosse anche da istituzioni ed enti esterni.
 4. Per  i  corsi  previsti dal precedente comma l'Universita' puo' rilasciare specifici attestati.
 5. L'Universita'  favorisce  attivita'  di  ricerca, di consulenza professionale  e  di servizi a favore di terzi sulla base di appositi contratti e convenzioni.
 6. L'Universita'   promuove,  anche  in  collaborazione  con  enti pubblici  e  privati,  iniziative  dirette ad assicurare al personale docente,  dirigente  e tecnico-amministrativo e agli studenti servizi culturali,  ricreativi,  residenziali	di assistenza per l'inserimento nell'ambiente di studio e di lavoro.
 |  | Art. 7 - Rapporti internazionali 
 1. L'Universita'    collabora    con    organismi    nazionali   e internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione   scientifica   e   di  formazione,  avendo  particolare attenzione a quelli rivolti ai Paesi meno sviluppati.
 2. Al   fine   di   realizzare   la  cooperazione  internazionale, l'Universita':
 a) stipula   accordi  e  convenzioni  con  atenei  e  istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
 b) promuove  e  incoraggia  gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
 3. L'Universita'  provvede  a strutture per l'ospitalita' anche in collaborazione  con  altri  enti, specialmente con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
 |  | Art. 8 - Comunita' universitaria 
 1. L'Universita'  e'  una  comunita'  di  persone  che, secondo le specifiche  funzioni  e  competenze,  concorrono a realizzarne i fini istituzionali.
 2. Fanno   parte   della  comunita'  universitaria  i  docenti,  i ricercatori,  il  personale  dirigente  e tecnico-amministrativo, gli studenti  e  tutti coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, di insegnamento e di studio presso l'Universita'.
 3. Le  varie  componenti  partecipano  alla vita universitaria con pari  dignita'  secondo  le funzioni previste dalla normativa vigente nel rispetto dell'isti-tuzione e degli altrui diritti e doveri.
 I. I   componenti   la  comunita'  universitaria  sono  liberi  di costituire  associazioni  e  gruppi  che potranno essere riconosciuti come soggetti dall'Universita'.
 |  | Art. 9 - Docenti e ricercatori 
 1. Sono   docenti   di   prima  e  seconda  fascia  e  ricercatori dell'Universita'  coloro  che, in conformita' alle procedure previste dalla  normativa  vigente, ricoprono uno dei posti in organico per il corrispondente ruolo.
 2. Ai  docenti  e  ai  ricercatori  viene garantita la liberta' di insegnamento e di ricerca.
 3. I  docenti e i ricercatori confermati hanno diritto di accedere a specifici fondi posti a bilancio per la ricerca.
 4. Secondo  i  compiti  previsti  per  ciascun ruolo o funzione, i docenti e i ricercatori sono tenuti ad assicurare il loro impegno per l'insegnamento, le prove di esame e la ricerca.
 5. I docenti e i ricercatori sono altresi' tenuti a contribuire al funzionamento  dell'Universita' partecipando agli organi collegiali e assumendo funzioni organizzative, di coordinamento della ricerca e di governo.
 |  | Art. 10 - Personale dirigente e tecnico-amministrativo 
 1. Fanno  parte  del  personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Universita'  i  dipendenti  inquadrati  nei  rispettivi ruoli in conformita' a quanto previsto dalla normativa vigente.
 2. L'Universita'   definisce,   nella  sua  autonomia,  la  pianta organica  del personale dirigente e tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.
 3. L'Universita',   per   rispondere   a   esigenze  specifiche  e specialistiche, sulla base di relazioni tecniche anche concernenti la copertura  della  spesa,  puo'  temporaneamente  utilizzare Personale esterno mediante appositi contratti e convenzioni.
 4. Il Direttore amministrativo e' responsabile della legalita' dei provvedimenti  amministrativi,  del  funzionamento degli uffici e dei servizi  e  dispone  l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di governo centrali e delle strutture.
 5. L'incarico di Direttore amministrativo, di durata non superiore ai    tre    anni,   rinnovabile,   e'   attribuito   dal   Consiglio d'Amministrazione,  su  proposta  motivata  del  Rettore,  sentito il Senato  Accademico,  ad un dirigente dell'Universita', ovvero, previo nulla-osta  dell'amministrazione di provenienza, a dirigente di altra Universita' o di altro ente pubblico o anche a soggetto estraneo alle amministrazioni  pubbliche  che abbia svolto funzioni dirigenziali. I rapporti  sono  disciplinati  da  un  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato.
 6. Il  Direttore  amministrativo  puo'  proporre  la  nomina di un Vice-direttore   amministrativo  con  funzioni  vicarie  che  vengono esercitate  in  caso  di sua assenza o impedimento, indicandolo tra i dirigenti   o   funzionari  piu'  alti  in  grado. Il  Vice-direttore amministrativo e' nominato con Decreto del Rettore.
 7. Il personale dirigente assicura il funzionamento degli uffici e dei servizi cui e' preposto.
 8. Il  personale tecnico-amministrativo svolge i compiti specifici delle rispettive aree di inquadramento nell'ambito degli uffici e dei servizi   dell'amministrazione   centrale  e  delle  altre  strutture dell'Universita'  ai quali e' assegnato sulla base di quanto previsto dallo  stato  giuridico,  dalla  contrattazione  collettiva  e  dagli accordi siglati con l'Amministrazione universitaria.
 9. Il   personale   partecipa   alla   gestione   dell'Universita' attraverso  le  proprie rappresentanze negli organismi collegiali ove previsto dal presente Statuto.
 
 10. Al   personale  viene  garantito  il  periodico  aggiornamento professionale   necessario   all'espletamento   dei   propri  compiti istituzionali.
 
 11. Il  personale  e'  tenuto ad assicurare il proprio impegno nel settore    cui    e'   assegnato   per   il   miglior   funzionamento dell'Universita'.
 |  | Art. 11 - Studenti 
 1. Sono    studenti    dell'Universita'   coloro   che   risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione  e  di dottorato di ricerca. Per le finalita' di cui ai  successivi  commi,  fatta eccezione per quanto contenuto al comma sesto,   sono   equiparati  agli  studenti  gli  iscritti  ai  master universitari.
 2. Al  fine  di  consentire  un  proficuo  rapporto  tra docenti e studenti  e per favorire l'inserimento degli studenti nella comunita' universitaria,  l'Universita'  puo'  determinare, nei casi consentiti dalla  vigente  legislazione,  il  numero massimo delle iscrizioni ai corsi di studio; esso viene fissato dal Senato accademico, sulla base di  una  relazione  tecnica  predisposta  dai  rispettivi Consigli di facolta',  udito  il  Consiglio  di  amministrazione. I  criteri,  le modalita'  di  ammissione  e  le condizioni per il mantenimento dello status di studente, sono stabiliti dal
 Regolamento didattico di ateneo che definira' altresi' i contenuti della relazione tecnica.
 3. Il  numero  massimo e le modalita' di ammissione alle scuole di specializzazione  e  ai  corsi  di dottorato di ricerca sono definiti sulla  base  delle  norme  di  legge,  tenendo  conto  delle  risorse economiche, didattiche e strutturali dell'Universita'.
 4. Agli  studenti  viene  garantito  il  diritto  di accedere alle diverse  strutture  universitarie  per svolgere le attivita' connesse con la loro formazione.
 5. Gli  studenti partecipano all'attivita' di ricerca nella misura in cui essa e' funzionale alla loro formazione.
 6. Gli   studenti   partecipano   alla  gestione  dell'Universita' attraverso  le  proprie  rappresentanze  negli  organi collegiali ove previsto nel presente Statuto.
 7. Gli  studenti  godono  dei  servizi  e dell'assistenza previsti dall'Universita'  e  dagli  enti preposti a garantire il diritto allo studio  secondo  le  proprie  effettive  esigenze,  nei  limiti delle disponibilita' e delle finalita' previste.
 8. Al  fine di coltivare i propri interessi culturali e formativi, gli  studenti  hanno  diritto  di frequentare le strutture culturali, sportive   e   ricreative  dell'Universita'  e  di  partecipare  alle attivita'  studentesche  organizzate. Gli  studenti  possono altresi' svolgere  ai  fini  formativi  attivita'  autogestite nei settori del tempo  libero, dello sport e della cultura, anche organizzando scambi culturali  a  livello  nazionale  e  internazionale,  fatte  salve le attivita'   disciplinate  da  apposite  disposizioni  legislative  in materia.
 9. Gli  studenti  possono  costituire  associazioni  e cooperative anche  al  fine di fornire all'interno dell'Universita' prestazioni e servizi.
 
 10. L'Universita'  puo'  affidare  servizi  a  studenti  singoli o associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 
 11. Gli   studenti   sono   tenuti   a   contribuire  all'ordinato funzionamento delle attivita' universitarie, alla partecipazione agli organi  collegiali,  al  corretto  uso  delle  strutture e alla piena valorizzazione delle opportunita' culturali loro offerte.
 |  | Art. 12 - Altri soggetti 
 1. Limitatamente   al   periodo   di  svolgimento  delle  funzioni assegnate  presso  l'Universita',  sono  assimilati  ai  docenti o ai ricercatori anche coloro che, pur non appartenendo ai ruoli, svolgono funzioni  didattiche o di ricerca secondo le modalita' previste dalla legislazione universitaria.
 2. I  cultori  della  materia,  i  laureati  inseriti in gruppi di ricerca,   limitatamente   al   periodo   del   loro   rapporto   con l'Universita', sono aggregati alla struttura di ricerca o di servizio cui  afferisce  il  titolare  dell'insegnamento o della ricerca o, in mancanza,   ad   un   servizio  comune. I  collaboratori  linguistici dipendono dal Centro linguistico e audiovisivi.
 3. Le  modalita' della presenza nei dipartimenti o nelle strutture di  cui  ai  commi  precedenti, sono definite dalle singole strutture sulla base dei loro regolamenti.
 4. Gli studenti ospiti, i fruitori di borse di studio e i laureati che  svolgono  attivita' di tirocinio, limitatamente al periodo della loro   permanenza,   sono  equiparati  agli  studenti  iscritti,  con esclusione  dall'elettorato  attivo e passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici.
 5. I  soggetti  che  frequentano  l'Universita'  per  attivita' di formazione,  aggiornamento  e  Perfezionamento  di  cui  al  comma  1 dell'art. 6,  possono fruire dei servizi previsti dall'Universita' in quanto  necessari  ad  assicurare  la  presenza  e  la partecipazione finalizzata al conseguimento della loro formazione.
 |  | Art. 13 - Organi centrali 
 1. Sono organi centrali:
 a) il Rettore
 b) il Senato accademico
 c) il Consiglio di amministrazione
 d) il Consiglio degli studenti
 e) il Collegio dei revisori dei conti
 f) il Garante
 g) il Comitato dei sostenitori
 h) il Comitato per lo sport universitario
 i) il Comitato per le pari opportunita'
 l) il Nucleo di valutazione di Ateneo
 |  | Art. 14 - Rettore 
 1. Il  Rettore  rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed  e'  responsabile  del  governo  accademico e dell'amministrazione dell'Universita'.
 2. Il Rettore:
 a) convoca  e  presiede  il  Senato  accademico e il Consiglio di amministrazione;
 b) emana lo Statuto e i regolamenti;
 c) garantisce  l'esecuzione  delle  deliberazioni degli organi di governo e degli altri organi collegiali dell'Universita';
 d) e'  responsabile  dell'andamento amministrativo, finanziario e patrimoniale dell'Universita';
 e) esercita   l'autorita'   disciplinare  sugli  studenti  e  sul personale per le categorie e nei limiti previsti dalla legge;
 f) svolge   ogni  altra  attribuzione  prevista  dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
 3. Il   Rettore   e'   eletto   tra  i  docenti  di  prima  fascia dell'Universita'.
 4. L'elettorato attivo e' composto da:
 a) i professori di prima e di seconda fascia;
 b) i  rappresentanti  dei ricercatori nel Senato Accademico nella composizione  di  cui all'art. 15, comma quarto del presente Statuto, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Facolta';
 c) i  rappresentanti  del  personale  tecnico-amministrativo  nel Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione;
 d) i    rappresentanti    degli   studenti   nel   Consiglio   di amministrazione,  i  componenti  del  Consiglio  degli  studenti,  un rappresentante  dei dottorandi di ricerca e uno degli specializzandi, da individuare a mezzo di apposite elezioni.
 5. Il  Rettore  dura  in carica tre anni accademici completi ed e' rieleggibile per non piu' di due volte consecutive.
 6. Il  Rettore  nomina  il  Prorettore  con  funzioni vicarie, che vengono  esercitate  in caso di sua assenza, impedimento o anticipata cessazione dalla carica e ha la facolta' di delegare ad altri docenti di ruolo specifiche funzioni.
 7. Il Rettore e' proclamato eletto dal Decano dei professori ed e' nominato con decreto del Ministro competente.
 |  | Art. 15 - Senato accademico 
 1. Il  Senato  accademico  e'  l'organo  collegiale  di governo in materia  di  programmazione  dello  sviluppo  dell'Universita'  e  di coordinamento della didattica e della ricerca.
 2. Il Senato accademico:
 a) approva  il  programma  pluriennale  di  sviluppo  sentite  le Facolta', i Dipartimenti e il Consiglio di amministrazione;
 b) propone la pianta organica del personale docente e ricercatore e assegna alle Facolta' i relativi posti;
 c) indica   i   criteri   per   la   ripartizione  del  personale tecnico-amministrativo;
 d) indica i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le strutture dell'ateneo;
 e) esprime   parere   obbligatorio  sul  bilancio  di  previsione dell'Universita';
 f) approva  il  manifesto  annuale  degli  Studi  per  quanto  di competenza;
 g) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita' didattiche  ed  esprime  un  giudizio  sui risultati conseguiti dalle corrispondenti strutture, sentito il Consiglio degli studenti;
 h) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita' scientifiche  ed  esprime  un giudizio sui risultati conseguiti dalle strutture di ricerca;
 i) approva   l'istituzione   e   propone   l'attivazione   e   la disattivazione dei dipartimenti e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio, nonche' delle facolta' e dei relativi corsi nel  territorio  sede dell'Ateneo costituito dalle province di Udine, Gorizia  e  Pordenone  e  ove  sia  posta in atto una convenzione con istituzioni locali;
 l) delibera lo modifiche di Statuto con composizione allargata ai sensi del comma quarto;
 m) approva  i  regolamenti  ed esprime il parere obbligatorio sul Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita';
 n) ratifica  le  afferenze  ai  Dipartimenti  dei  docenti  e dei ricercatori  e  risolve  le  eventuali  controversie  insorte  tra il richiedente l'afferenza e il Dipartimento ai sensi dell'art. 70 comma secondo;
 o) istituisce i comitati ordinatori di nuove Facolta', costituiti ciascuno  da  tre  professori  di prima fascia e da due professori di seconda  fascia  che  esercitano  le  attribuzioni  del  Consiglio di Facolta'  fino  all'entrata  in servizio di altrettanti professori di ruolo;  i  componenti  del  Comitato  sono  scelti  dal  Senato tra i professori  di  ruolo  dell'Ateneo  o di altri Atenei nell'ambito dei settori  scientifico-disciplinari  afferenti  alla  Facolta' stessa e sono nominati con Decreto rettorale;
 p) esprime parere sulla proposta di attribuzione dell'incarico di Direttore Amministrativo;
 q) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
 3. Il Senato accademico e' composto da:
 a) il Rettore che lo presiede;
 b) il Prorettore vicario;
 c) i Presidi delle Facolta';
 d) i   rappresentanti  delle  aree  scientifico-disciplinari,  in numero pari a quello dei Presidi, eletti fra tutti i docenti di ruolo e  i  ricercatori confermati secondo modalita' e criteri previsti dal regolamento   per   le   elezioni   delle   rappresentanze. Le   aree scientifico-disciplinari sono elencate nell'allegato "A";
 e) il  Direttore  amministrativo, o un suo delegato, con funzioni di segretario verbalizzante, con voto consultivo.
 4. Il  Senato accademico per la trattazione degli argomenti di cui alla lettera f), comma secondo del presente articolo, e' allargato ad una  rappresentanza  dei  docenti  di  prima  fascia,  dei docenti di seconda   fascia,   dei   ricercatori,   del  personale  dirigente  e tecnico-amministrativo  e  degli  studenti. Le rappresentanze vengono elette  all'interno  di ciascuna componente in numero pari alla meta' di quello dei presidi.
 La  rappresentanza  degli  studenti  e'  costituita  come indicato dall'art. 17, comma settimo del presente Statuto.
 5. Il Senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle  lettere  a),  e),  f),  g),  p) del  comma secondo del presente articolo,  e'  allargato  ai  rappresentanti degli studenti di cui al precedente comma quarto.
 6. Il Senato accademico, per la trattazione degli argomenti di cui alle  lettere  a),  c),  e),  m),  p) del  comma secondo del presente articolo,  e'  allargato  ai rappresentanti del personale dirigente e tecnico-amministrativo, di cui al precedente comma quarto.
 7. Le componenti elette del Senato accademico durano in carica due anni accademici.
 8. Il  Senato  accademico  e'  convocato  dal  Rettore almeno ogni trimestre o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 9. Il  Senato  accademico  puo'  avvalersi di una giunta esecutiva deliberante  su materie ad essa delegate e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal Regolamento di Ateneo.
 |  | Art. 16 - Consiglio di amministrazione 
 1. Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  l'organo  collegiale di governo  in  materia  di  conduzione  organizzativa,  amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Universita'.
 2. Il Consiglio di amministrazione:
 a) approva  il Regolamento generale di amministrazione, finanza e contabilita', sentito il Senato accademico;
 b) individua  i  centri  di gestione e i centri di spesa previsti dai successivi articoli 57 e 58;
 c) definisce  le  tipologie  e i relativi limiti di spesa oltre i quali e' richiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
 d) approva,   sentito   il  Senato  accademico,  il  bilancio  di previsione nonche' il conto consuntivo;
 e) approva   i   bilanci  di  previsione  e  i  conti  consuntivi predisposti dai centri di gestione e dalle delegazioni;
 f) delibera  sui  provvedimenti  che comportino oneri di bilancio fatti  salvi  i limiti di autonomia dei centri di gestione e i poteri di spesa riservati dalla legge sui dirigenti;
 g) approva la pianta organica del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo;
 h) conferisce le funzioni di Direttore amministrativo;
 i) assegna    alle    strutture    didattiche,   scientifiche   e amministrative  le  risorse  finanziarie  e  il personale dirigente c tecnico-amministrativo,   secondo   i  criteri  indicati  dal  Senato accademico;
 l) sovraintende   alla   gestione   del   personale  dirigente  e tecnico-amministrativo;
 m) designa  su  proposta  del  Rettore  i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
 n) approva   gli  indirizzi  e  i  contenuti  fondamentali  delle convenzioni,  dei  contratti  e  di  ogni  altro  atto  negoziale che comporti  impegno  di spesa, fatti salvi i poteri riservati ai centri di gestione ed ai dirigenti;
 o) approva l'attivazione e la disattivazione delle Facolta' e dei relativi  corsi,  nonche'  dei  Dipartimenti  e delle altre strutture scientifiche, didattiche e di servizio;
 p) approva,  sentito  il  Consiglio  degli  Studenti,  le  regole generali  per l'attuazione delle attivita' autogestite dagli studenti previste dall'articolo 11, comma nono;
 q) esprime   parere   obbligatorio   sugli   atti  relativi  alla programmazione dello sviluppo dell'Universita' predisposti dal Senato accademico;
 r) esprime parere obbligatorio e vincolante sui regolamenti delle strutture per le materie di propria competenza;
 s) determina   i  criteri  per  la  valutazione  delle  attivita' amministrative    ed    esprime    un   giudizio   sull'efficacia   e sull'efficienza delle singole strutture amministrative;
 t) designa  i  componenti  del nucleo di valutazione da nominarsi con  Decreto del Rettore, con parere vincolante del Senato Accademico per  quanto riguarda i responsabili della valutazione delle attivita' didattiche e scientifiche;
 u) determina l'indennita' di carica per il Rettore e per le altre cariche  e  funzioni definite dal Regolamento generale di Ateneo e da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio stesso;
 v) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
 3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
 a) il Rettore che lo presiede;
 b) il Prorettore vicario;
 c) il  Direttore  amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario;
 d) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di prima fascia;
 e) tre rappresentanti dei docenti di ruolo di seconda fascia;
 f) tre rappresentanti dei ricercatori universitari;
 g) tre     rappresentanti     del     personale    dirigente    e tecnico-amministrativo;
 h) tre rappresentanti degli studenti;
 i) il  Presidente  del  Comitato  dei  sostenitori o suo delegato permanente;
 l) i  rappresentanti  di  enti  che  contribuiscono  al  bilancio universitario  con  importo  fissato  ogni  biennio  dal Consiglio di amministrazione,  in numero non superiore a tre, con esclusione degli enti rappresentati di diritto:
 m) il   Presidente   o  suo  delegato  permanente  del  Consorzio Universitario del Friuli;
 n) il  Presidente  o  suo delegato permanente dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine;
 o) il  Presidente  della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato permanente;
 p) il Sindaco di Udine o un suo delegato permanente;
 q) un  rappresentante  permanente  designato congiuntamente dalle Amministrazioni    Provinciali	di   Udine,   Gorizia	e   Pordenone. I componenti  di  cui  alle  lettere  i),  l),  m),  n),  o),  p) e q), partecipano  con voto deliberante senza che la loro presenza concorra alla  formazione del numero legale. Il rappresentante di cui al punto i) entra  a  far  parte  del  Consiglio di amministrazione qualora il Comitato   dei   sostenitori  contribuisca  annualmente  al  bilancio dell'Universita'   con  l'erogazione  di  un  contributo  finanziario globale in misura non inferiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione prima dell'inizio di ogni mandato.
 4. Le  rappresentanze  delle  categorie di cui al comma precedente vengono elette con le modalita' previste dall'apposito regolamento.
 5. Il  Consiglio  di  amministrazione  dura  in  carica  due  anni accademici.
 6. Il  Consiglio  di  amministrazione  e' convocato dal Rettore di norma almeno ogni due mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 7. Il  Consiglio  di  amministrazione puo' avvalersi di una Giunta esecutiva e di commissioni istruttorie secondo modalita' definite dal Regolamento di Ateneo.
 |  | Art. 17 - Consiglio degli studenti 
 1. Il    Consiglio    degli    studenti,   garante   dell'autonoma partecipazione  degli  studenti  all'organizzazione  dell'Ateneo,  e' organo  collegiale  di  rappresentanza, ha funzioni propositive ed e' organo   consultivo   del   Senato  accademico  e  del  Consiglio  di amministrazione per le materie previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
 2. Il Consiglio degli studenti:
 a) adotta il proprio regolamento interno;
 b) esprime   pareri,   per  quanto  di  propria  competenza,  sul Regolamento  degli  studenti, sul Regolamento generale di Ateneo, sul Regolamento  didattico  di  Ateneo, nonche' su quelli delle strutture didattiche;
 c) esprime  pareri motivati sul Programma pluriennale di sviluppo dell'Universita', elaborato dal Senato accademico;
 d) fornisce   pareri   sulle   questioni  sottoposte  dal  Senato accademico;
 e) elabora   proposte  su  problemi  relativi  all'organizzazione didattica  e  a  tutte  le  attivita'  espressamente  riguardanti gli studenti;
 f) esprime   parere   e   formula   proposte   al   Consiglio  di amministrazione sulle contribuzioni a carico degli studenti;
 g) propone al Consiglio di amministrazione le regole generali per l'attuazione  delle  attivita' autogestite previste dall'articolo 11, del presente Statuto;
 h) esprime   pareri   sulle  modalita'  di  collaborazione  degli studenti  alle  attivita'  di  servizio previste dall'articolo 11 del presente Statuto;
 i) formula  al  Consiglio  di  amministrazione  proposte  per  il riparto di fondi previsti a bilancio per attivita' autogestite;
 l) nomina  i  rappresentanti  negli organi collegiali dell'Ateneo ove  non  altrimenti  previsto dal presente Statuto o dai regolamenti interni delle strutture;
 m) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento   universitario,   dal   presente   Statuto   e  dai regolamenti.
 I  pareri  di  cui  alle lettere b), c) e d) devono essere forniti entro i termini fissati dal Senato accademico.
 3. Il  Consiglio  degli  Studenti e' composto da rappresentanti di tutte  le facolta', designati da e tra gli studenti eletti in ciascun Consiglio  di  Facolta'. Per  ciascuna  facolta' la rappresentanza e' costituita da due studenti, uno in rappresentanza dei corsi di laurea e  uno  in  rappresentanza  dei  corsi  di  laurea specialistica. Del Consiglio  fanno parte altresi' uno dei rappresentanti degli studenti nel   Consiglio   di   Amministrazione   dell'Universita',   uno  dei rappresentanti   degli  studenti  nel  Consiglio  di  Amministrazione dell'Erdisu e un rappresentante designato da e tra i Presidenti delle Associazioni studentesche riconosciute dall'Universita'.
 4. Le  modalita' di elezione sono disciplinate dal regolamento per l'elezione  delle rappresentanze che potra' prevedere, in caso di una ridotta  percentuale  di  votanti,  una  riduzione  del  numero degli eletti.
 5. Il  Consiglio  degli  studenti  elegge  al  proprio  interno il Presidente e il Vicepresidente.
 6. Alle sedute del Consiglio degli Studenti partecipa un dirigente o   funzionario   designato   dall'Amministrazione  con  funzioni  di segretario verbalizzante.
 7. Alle  sedute  del  Senato  accademico  per  la  trattazione  di specifici  argomenti  indicati dall'articolo 15 comma quarto e quinto partecipano   il   Presidente   e  altri  membri  permanenti  fino  a raggiungere il numero previsto.
 8. Il Presidente e' componente della Commissione di disciplina per gli studenti.
 9. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni accademici.
 |  | Art. 18 - Collegio dei Revisori dei conti. 
 1. Il  Collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza  e  di  controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa dell'Universita'.
 2. I  compiti  e  le  modalita' di funzionamento del Collegio sono stabiliti   dal   Regolamento   per   l'amministrazione,   finanza  e contabilita'.
 3. Il Collegio e' composto da:
 a) un  magistrato della Corte dei conti, di grado non inferiore a consigliere, che ne assume la presidenza;
 b) quattro  componenti  scelti  tra dipendenti, anche collocati a riposo,  di  amministrazioni  pubbliche  e  iscritti nel registro dei revisori contabili, tra cui: un dirigente o funzionario del Ministero del Tesoro, due dirigenti o funzionari del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
 4. I componenti del Collegio, sono proposti dal Rettore e nominati con suo decreto su designazione del Consiglio di amministrazione.
 5. Il Collegio dura in carica tre anni finanziari.
 |  | Art. 19 - Garante 
 1. Il  Garante  e'  l'organo  che  si pronuncia sulle vertenze tra organi, strutture e singoli soggetti della comunita' universitaria.
 2. Il  Garante  e'  un magistrato a riposo indicato dal Presidente del  Tribunale  di  Udine  e  nominato dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
 3. Il  Garante  puo'  avvalersi di commissioni istruttorie da esso designate,  nelle  quali  siano presenti anche i rappresentanti delle parti interessate.
 4. Il  Garante  dura  in  carica tre anni accademici e puo' essere confermato per non piu' di una volta consecutiva.
 |  | Art. 20 - Comitato dei sostenitori 
 1. Il  Comitato  dei  sostenitori  dell'Universita' ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' culturali, sociali e produttive.
 2. Il  Comitato  e'  costituito  da  persone  fisiche e da persone giuridiche   pubbliche   e   private  che  si  impegnano  a  favorire l'attivita' dell'Ateneo tramite contributi finanziari.
 3. Apposito    regolamento    predisposto    dal    Consiglio   di amministrazione   prevede   le   modalita'  di  partecipazione  e  di funzionamento del Comitato.
 4. Il  Comitato  elegge  un  presidente  che  lo  rappresenta  nel Consiglio  di  amministrazione, qualora sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 16 comma terzo, ultimo paragrafo.
 5. Il   Rettore  espone  annualmente  al  Comitato  una  relazione sull'attivita' dell'Ateneo e sulla utilizzazione delle risorse.
 6. Il   Comitato   si   riunisce  almeno  due  volte  all'anno  su convocazione del presidente.
 |  | Art. 21 - Altri organi 
 1. Sono  istituiti  il  Comitato  per  lo sport universitario e il Comitato per le pari opportunita'.
 2. Il  Comitato  per  lo sport universitario coordina le attivita' sportive  a  vantaggio  dei  componenti  la comunita' universitaria e sovraintende  agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attivita'.
 3. Il  Comitato  per  lo  sport ha la composizione e le competenze previste  dalla  Legge  28.6.1977 n. 394 e dalle eventuali successive modificazioni e integrazioni.
 4. Del Comitato per lo sport fanno parte anche due rappresentanti, uno  dei  docenti  e  ricercatori  e  uno  del  personale dirigente e tecnico-ammministrativo,   designati   rispettivamente   dal   Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
 5. Alla copertura delle spese per l'attivita' sportiva si provvede mediante  i  fondi  stanziati dalle leggi di cui al comma 3, mediante altre specifiche entrate del bilancio.
 6. Il  Comitato  per  le  pari  opportunita' propone al Rettore le misure  idonee  a garantire effettive condizioni di parita' per tutte le componenti operanti nell'Ateneo.
 7. Il  Comitato  e' presieduto dal Rettore o da un suo delegato ed e'  costituito dal Direttore Amministrativo o da un funzionario dallo stesso  delegato e da altri nove componenti, di cui tre designati dal Senato  accademico  fra  i docenti e i ricercatori, due designati dal Consiglio  degli  studenti e quattro eletti dal personale dirigente e tecnico-amministrativo  secondo  quanto  previsto dal regolamento per l'elezione delle rappresentanze.
 8. Le modalita' di funzionamento dei due Comitati sono definite da apposito regolamento.
 9. I due Comitati durano in carica due anni accademici.
 |  | Art. 22 - Strutture dell'Universita' 
 1. Sono strutture dell'Universita':
 a) l'Amministrazione centrale;
 b) le Facolta';
 c) i Dipartimenti;
 d) i Centri di servizio di Ateneo;
 e) l'Azienda agraria universitaria;
 f) il Policlinico universitario;
 g) il Centro internazionale sul Plurilinguismo;
 h) i Centri interdipartimentali di servizio e di ricerca;
 i) i Centri interuniversitari;
 l) la Scuola superiore;
 m) le altre strutture istituite per fini specifici.
 2. Ogni struttura si dotera' di apposito regolamento.
 |  | Art. 23 - Amministrazione centrale 
 1. L'Amministrazione  centrale  e'  l'apparato  di  supporto  alla realizzazione  dei  compiti  istituzionali  dell'Universita'  nel suo complesso.
 2. Il    Rettore,    in    quanto    responsabile    del   governo dell'Universita',  sovraintende  alle  attivita' dell'Amministrazione centrale.
 3. Il  Direttore  amministrativo  attua le direttive del Rettore e dei   suoi   Delegati  per  assicurare  l'organizzazione  e  il  buon funzionamento dell'Amministrazione centrale.
 |  | Art. 24 - Facolta' 
 1. La  Facolta'  e'  la  struttura  che  programma  e  coordina le attivita'   didattiche   finalizzate   al   conferimento  dei  titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
 2. L'attivazione e la gestione di altre iniziative didattiche sono subordinate  alla  approvazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione per le rispettive competenze.
 3. Le  Facolta'  dell'Universita' sono quelle indicate nell'elenco dell'allegato  "B", che non costituisce parte integrante del presente Statuto.
 4. Possono  essere  istituite  e  attivate  iniziative  didattiche interfacolta'  quali corsi di laurea, di laurea specialistica, scuole di  specializzazione  e  altri. Tali  iniziative sono disciplinate da appositi  regolamenti  interni  approvati  dal  Senato  Accademico su proposta delle Facolta' interessate.
 5. Possono  essere  istituite  e  attivate Facolta' i cui Consigli siano  costituiti  in  tutto  o  in  parte  da  docenti e ricercatori appartenenti  ad  altre  Facolta'. I  componenti  di tali Consigli di Facolta'   continuano  a  far  parte  dei  Consigli  di  Facolta'  di appartenenza.
 |  | Art. 25 - Organi delle facolta' 
 Sono organi delle Facolta':
 a) il Preside
 b) il Consiglio di facolta'.
 |  | Art. 26 - Preside di facolta' 
 1. Il  Preside rappresenta la facolta' ad ogni effetto di legge ed e' responsabile della conduzione della facolta'.
 2. Il Preside:
 a) convoca e presiede il Consiglio di facolta';
 b) cera l'esecuzione delle delibere del Consiglio di facolta';
 c) mantiene i rapporti con gli organi centrali dell'Universita';
 d) coordina e controlla le attivita' didattiche della facolta'.
 3. Il  Preside e' eletto dai docenti di ruolo e dai rappresentanti dei  ricercatori  nel  Consiglio  di  facolta' fra i docenti di prima fascia della stessa. Il Preside e' nominato con Decreto del Rettore.
 4. Il  Preside  designa  tra i docenti di ruolo di prima fascia il Preside  vicario,  che le supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di  assenza  o  di  impedimento,  e  che  e' nominato con Decreto del Rettore.
 5. Il  Preside  dura  in  carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una volta sola.
 |  | Art. 27 - Consiglio di facolta' 
 1. Il Consiglio di facolta' e' l'organo collegiale che programma e coordina l'attivita' didattica della facolta'.
 2. Il Consiglio di facolta':
 a) programma  e  destina  le risorse didattiche in accordo con le delibere del Senato accademico;
 b) approva  e  coordina  i  programmi  degli  insegnamenti  e gli impegni  didattici  dei  docenti e dei ricercatori secondo criteri di equita' nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli;
 c) provvede  alla  copertura dei posti di ruolo dei docenti e dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti competenti;
 d) formula  proposte  per  l'istituzione  e  per l'attivazione di nuove iniziative didattiche;
 e) formula il regolamento di facolta' che, fra l'altro, individua le  materie  per  le  quali  gli  organi  attivati al suo interno dal Consiglio di facolta' potranno deliberare in via definitiva;
 f) esprime   pareri   sui  regolamenti  generali  per  quanto  di competenza;
 g) esprime   pareri  sull'istituzione  dei  Dipartimenti  secondo quanto previsto dal successivo articolo 33;
 h) esprime al Rettore parere sulla fruizione da parte dei docenti di periodi di esclusiva attivita' di ricerca;
 i) provvede, per la parte di competenza, all'attuazione di quanto previsto per il servizio di tutorato;
 l) svolge    ogni    altra   attribuzione   ad   esso   assegnata dall'ordinamento universitario e dal presente Statuto.
 3. Il Consiglio di facolta' e' composto da:
 a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia,
 b) i  rappresentanti  dei ricercatori in numero pari al venti per cento  dei  docenti  di  ruolo  della  Facolta' in servizio alla data dell'indizione dell'elezione dei rappresentanti, e comunque in numero non inferiore a tre;
 c) i  rappresentanti degli studenti, in proporzione agli iscritti alle  Facolta',  previsti  tra un minimo di tre ed un massimo di nove secondo  modalita'  da definire nel regolamento elettorale e comunque in  numero  non  superiore al dieci per cento dei professori di ruolo della Facolta' in servizio alla data dell'indizione delle elezioni.
 I  rappresentanti  degli  studenti  concorrono alla formazione del numero  legale  solo  se  presenti alla seduta e partecipano con voto deliberante  nella trattazione delle materie definite dal Regolamento Didattico di Ateneo.
 I  rappresentanti  delle  categorie  di  cui alle lettere b) e c), vengono  eletti  rispettivamente  con scadenza triennale e biennale e con  le  modalita'  previste  dal  regolamento  per  l'elezione delle rappresentanze.
 4. La  composizione  del  Consiglio  di facolta' varia, secondo la normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 5. Il  Consiglio di facolta' puo' istituire e attivare consigli di corsi di laurea, consigli di corsi di laurea specialistica o consigli di  corsi  delle scuole di specializzazione, con la partecipazione di tutte    le   componenti   presenti. Alternativamente   puo'   essere costituita,  nelle  medesime forme di partecipazione, una commissione didattica  per  il coordinamento didattico e la valutazione dei piani di  studio  presentati  dagli  studenti,  ove  previsti. Competenze e composizione  dei  Consigli  e  delle  Commissioni  sono definite dal Regolamento  didattico  di  Ateneo  e dai Regolamenti delle strutture didattiche.
 6. Il  Consiglio  di  facolta'  puo'  avvalersi di una giunta e di commissioni   istruttorie   per  specifici  argomenti  con  modalita' finalita' definiti dal Regolamento di facolta'.
 7. La  convocazione  ordinaria  del  Consiglio  di  facolta'  deve avvenire almeno ogni tre mesi.
 |  | Art. 28 - Dipartimenti 
 I. Il  Dipartimento  e'  la  struttura  che promuove e coordina le attivita'  di  ricerca scientifica in settori omogenei per fini o per metodi.
 2. I    Dipartimenti   dell'Universita'   sono   quelli   previsti dall'allegato "C".
 |  | Art. 29 - Organi del dipartimento 
 Sono organi del dipartimento:
 a) il Direttore di dipartimento,
 b) la Giunta di dipartimento,
 c) il Consiglio di dipartimento.
 |  | Art. 30 - Direttore di dipartimento 
 1. Il  Direttore  ha  la  rappresentanza  del  dipartimento  ed e' responsabile della sua gestione.
 2. Il Direttore:
 a) convoca e presiede il consiglio e la giunta;
 b) cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
 c) promuove le attivita' del dipartimento;
 d) tiene i rapporti con gli organi accademici;
 e) esercita  tutte  le  altre  attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
 3. Il  Direttore  e'  eletto  dal  Consiglio di Dipartimento fra i docenti  di  prima  fascia afferenti al dipartimento e viene nominato con  Decreto  del  Rettore. In  mancanza  di docenti di prima fascia, ovvero   in   caso   di  impedimento  ritenuto  motivato  dal  Senato accademico,  alla  direzione  del  dipartimento  puo'  essere eletto, per	un anno accademico, rinnovabile, un docente di seconda fascia.
 4. Il Direttore designa tra i docenti di prima o di seconda fascia un  Direttore  vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi  di  assenza  o  di  impedimento,  ed e	nominato con Decreto del Rettore.
 5. Il  Direttore  dura in carica tre anni accademici e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta.
 |  | Art. 31 - Giunta di dipartimento 
 1. La Giunta e' organo di gestione corrente del Dipartimento.
 2. La Giunta:
 a) coadiuva il Direttore;
 b) delibera  su  materie  di  gestione  corrente  secondo  quanto previsto dai regolamenti;
 c) ha  compiti  istruttori  e  propositivi  per  il  Consiglio di Dipartimento;
 d) delibera   in   via  definitiva  sulle  materie  delegate  dal Consiglio di Dipartimento.
 3. La  Giunta  e'  costituita  dal  Direttore,  dal  Segretario di Dipartimento,  e  da  rappresentanze  elette  al  proprio  interno da ciascuna  componente  presente  nel  Consiglio  di Dipartimento nelle proporzioni indicate dalla legge e dai regolamenti.
 4. La durata del suo mandato coincide con quella del Direttore.
 |  | Art. 32 - Consiglio di dipartimento 
 1. Il  Consiglio e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del Dipartimento.
 2. Il Consiglio di Dipartimento:
 a) formula il Regolamento di Dipartimento;
 b) approva  annualmente  il piano delle ricerche, le richieste di finanziamento  e di assegnazione di personale tecnico-amministrativo, la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
 c) detta   i   criteri  generali  per  l'impiego  coordinato  del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;
 d) approva il bilancio del Dipartimento;
 e) approva    convenzioni,    contratti    e    atti   negoziali; l'approvazione  e'  definitiva  nei  casi  previsti  dal  Regolamento generale per l'amministrazione, finanza e contabilita';
 f) definisce  le  materie ed i compiti specifici da delegare alla Giunta di Dipartimento;
 g) provvede  agli  adempimenti  relativi  all'organizzazione  dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
 h) collabora  con le strutture preposte alle attivita' didattiche per quanto di propria competenza;
 i) esprime   pareri  sui  Regolamenti  generali,  per  quanto  di competenza;
 l) esprime   pareri,   limitatamente   alle   aree   scientifiche interessate,  sulla  copertura  dei  posti di ruolo dei docenti delle facolta';
 m) delibera   sulle  domande  di  afferenza  dei  docenti  e  dei ricercatori.
 3. Il Consiglio di Dipartimento e' composto da:
 a) i docenti di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;
 b) i ricercatori;
 c) una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nella misura stabilita dai Regolamenti;
 d) il  segretario  di  Dipartimento  che  funge da segretario del Consiglio.
 4. La  composizione del Consiglio di Dipartimento varia secondo la normativa  vigente,  in  rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno.
 |  | Art. 33   -   Istituzione,   attivazione   e   disattivazione  dei dipartimenti 
 1. La   proposta  di  istituzione  dei  Dipartimenti  deve  essere sottoscritta da almeno nove docenti e ricercatori di ruolo.
 2. Nella proposta devono essere indicati:
 a) l'area di ricerca;
 b) l'elenco  delle  discipline  attivate  e  attivabili  comprese nell'area e previste dallo Statuto;
 c) le risorse necessarie per l'attivazione;
 d) i Dipartimenti di provenienza dei proponenti;
 e) i Dipartimenti eventualmente da disattivare;
 f) le  possibili  afferenze  del personale docente e ricercatore, nonche' la destinazione del personale tecnico-amministrativo.
 3. La proposta viene:
 a) approvata  dal  Senato  accademico,  sentiti  le  Facolta' e i Dipartimenti eventualmente interessati;
 b) sottoposta  all'attenzione  di  tutti  i docenti e ricercatori dell'Universita' per un'eventuale opzione di afferenza.
 4. Qualora  la  proposta raccolga un numero di afferenze di almeno dodici  docenti  e  ricercatori,  il Dipartimento viene istituito con Decreto del Rettore. I ricercatori possono concorrere alla formazione di tale limite per non oltre un terzo.
 5. Il  Dipartimento  viene attivato con Decreto del Rettore previa delibera   del  Consiglio  di  Amministrazione  per  quanto  riguarda l'assegnazione delle risorse.
 6. I  Dipartimenti  per i quali per due anni consecutivi il numero di  afferenti  sia  stato  inferiore alle dieci unita' possono essere disattivati   con   Decreto  del  Rettone,  su  proposta  del  Senato accademico approvata dal Consiglio di Amministrazione.
 7. I  docenti  e i ricercatori del Dipartimento disattivato devono chiedere   l'afferenza   ad   altri   Dipartimenti. Il  Consiglio  di amministrazione,   valutate   le   eventuali   proposte  dei  singoli componenti   del  Dipartimento  da  disattivare,  sentito  il  Senato accademico, delibera la destinazione degli spazi o delle risorse.
 |  | Art. 34 - Centri di servizio di Ateneo 
 1. Il   Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  Senato accademico,  approva  l'istituzione di Centri di servizio per fornire alle  strutture  didattiche,  di ricerca e di servizio prestazioni di interesse generale o di particolare complessita'.
 2. I  Centri di servizio sono istituiti e attivati con Decreto del Rettore.
 3. Sono organi dei Centri di servizio:
 a) il Direttore;
 b) il Consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di tutte   le   componenti   operanti   nel   Centro,   nonche'  di  una rappresentanza   dei   docenti,  dei  ricercatori  e  degli  studenti designati con le modalita' previste dai regolamenti.
 4. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento dei Centri di  servizio  sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo e nei regolamenti  interni,  i  quali devono specificare le competenze e le responsabilita'  dei  docenti  e del personale tecnico-amministrativo per gli aspetti amministrativi e tecnici.
 5. I   Centri   di   servizio   dell'Universita'   sono   elencati nell'allegato "D".
 |  | Art. 35 - Azienda agraria universitaria 
 1. L'Azienda agraria universitaria "Antonio Servadei" e' struttura di  sperimentazione  dell'Universita'  e  strumento  della didattica, della  ricerca  e  della  innovazione  tecnologica  delle Facolta' di Agraria e di Medicina veterinaria.
 2. Sono organi dell'Azienda agraria:
 a) il Presidente
 b) il Direttore
 c) la Delegazione amministrativa
 3. Il  Presidente  dell'Azienda  agraria  e'  il  Rettore o un suo delegato. Il  Presidente  ha la rappresentanza dell'Azienda agraria e presiede la Delegazione amministrativa.
 4. Il  Direttore e' un tecnico scelto tra il personale dirigente o tecnico-amministrativo  dell'Universita'  o  assunto  con contratto a tempo  determinato,  di durata non superiore a tre anni, rinnovabile, secondo  quanto  previsto  dall'art. 10  comma  terzo,  sulla base di specifiche  competenze  tecniche e capacita' gestionali. Il Direttore e' nominato dal Rettore su proposta della Delegazione Amministrativa.
 5. La  Delegazione  amministrativa  e' l'organo responsabile della conduzione  organizzativa,  amministrativa,  finanziaria  e contabile dell'Azienda. La  Delegazione  predispone il bilancio Preventivo e il conto  consuntivo  che  devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. La Delegazione e' composta da:
 a) il Presidente;
 b) il Direttore, con funzioni anche di segretario verbalizzante;
 c) un   rappresentante   del   personale   tecnico-amministrativo dell'Azienda;
 d) il Preside della Facolta' di agraria;
 e) il Preside della Facolta' di medicina veterinaria.
 f) due  membri scelti dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio seno;
 g) due  docenti  della  Facolta'  di  agraria  e un docente della Facolta' di medicina veterinaria scelti dal Consiglio Amministrazione fra  una  rosa  rispettivamente di quattro e due nominativi, indicati dai relativi Consigli di Facolta';
 h) un  rappresentante  dell'Agenzia  regionale di sviluppo rurale (ERSA);
 i) un  rappresentante  delle  organizzazioni  professionali degli imprenditori agricoli regionali;
 l) un  rappresentante  dei  soggetti  indicati  nel  primo  comma dell'articolo  10  della  L.R. 30  aprile  2003  n. 11,  nominato dal Consiglio di Amministrazione
 dell'Universita'  su  proposta  della  Presidenza dell'Unioncamere Regionale.
 I  componenti  della  Delegazione  di cui alle lettere c), g), h), i) e l) durano in carica tre anni accademici.
 I  componenti  della  Delegazione di cui alla lettera f) durano in carica due anni accademici.
 I  componenti  della  Delegazione  di  cui  alle  lettere h), i) e l) sono   convocati  esclusivamente  per  discutere  degli  argomenti riguardanti  le  attivita'  del  Centro  di  Ricerca  ed  Innovazione Tecnologica in Agricoltura.
 La   loro  mancata  designazione  non  invalida  le  sedute  della Delegazione.
 6. Le  norme  di  funzionamento  dell'Azienda  agraria  e dei suoi organi sono stabilite da apposito Regolamento interno.
 |  | Art. 36 - (Policlinico universitario) 
 1. Il   Policlinico   universitario  e'  struttura  di  assistenza sanitaria  dell'Universita'  e  strumento  della  didattica  e  della ricerca della Facolta' di Medicina e Chirurgia.
 2. Sono organi del Policlinico universitario:
 a) il Presidente;
 b) il Direttore amministrativo;
 c) il Direttore sanitario;
 d) la Delegazione amministrativa
 e) il Consiglio dei clinici.
 3. Il  Presidente del Policlinico universitario e' il Rettore o un suo  delegato. Il  Presidente  ha  la  rappresentanza del Policlinico universitario e presiede la Delegazione amministrativa.
 4. Il  Direttore  amministrativo  e'  nominato  dal Rettore che lo sceglie  tra  i dirigenti dell'Universita' o di altro Ateneo, o tra i laureati  in  discipline  giuridiche  o  economiche  che  non abbiano compiuto  il  65° anno di eta' e che abbiano svolto per almeno cinque anni  una qualificata attivita' di direzione tecnica o amministrativa in   enti   o  strutture  pubbliche  o  private  di  media  o  grande dimensione. Il  rapporto  di lavoro del Direttore amministrativo e' a tempo   pieno  ed  e'  incompatibile  con  altri  incarichi  in  seno all'amministrazione  di  appartenenza. Il Direttore amministrativo e' responsabile  della  legalita'  dei provvedimenti amministrativi, del funzionamento  degli  uffici  e  dei servizi amministrativi e dispone l'esecuzione     delle     deliberazioni     degli     organi     del Policlinico. L'incarico e' di durata triennale ed e' rinnovabile.
 5. Il Direttore sanitario e' un medico nominato dal Rettore che lo sceglie  in  una rosa di almeno tre nominativi proposti dal Consiglio della    Facolta'   di   medicina   tra   i   professori   di   ruolo dell'Universita'. Il Direttore sanitario:
 a) presiede il Consiglio dei clinici;
 b) dirige i servizi sanitari;
 c) fornisce  pareri obbligatori agli organi del Policlinico sugli atti relativi alle materie di sua competenza. L'incarico e' di durata triennale ed e' rinnovabile.
 6. La  Delegazione  amministrativa  e' l'organo responsabile della conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile  del  Policlinico. La  Delegazione  predispone  il bilancio preventivo  e  il  conto  consuntivo  che  devono  essere  sottoposti all'approvazione  del Consiglio di amministrazione. La Delegazione e' composta da:
 a) il Presidente;
 b) il Preside della Facolta' di medicina e chirurgia;
 c) tre   docenti   della   Facolta'   scelti  dal  Consiglio,  di amministrazione fra una rosa di sei nominativi indicati dal Consiglio di facolta';
 d) tre membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno,  di  cui  un  ricercatore  e  un  rappresentante  del personale dirigente e tecnico-amministrativo;
 e) il Direttore sanitario con voto consultivo;
 f) il   Direttore  amministrativo,  con  funzioni  di  segretario verbalizzante.
 I  componenti della Delegazione amministrativa di cui alle lettere d) ed  e),  durano  in  carica due anni accademici. La delegazione e' nominata con Decreto del Rettore.
 7. Il  Consiglio  dei  clinici  ha  la  funzione  di  fornire alla Delegazione  amministrativa pareri obbligatori sulla gestione tecnico sanitaria  del Policlinico. Il Consiglio dei clinici e' costituito da tutti  i docenti della Facolta' con funzioni assistenziali apicali ed e' presieduto dal Direttore Sanitario.
 8. Le  norme  di funzionamento del Policlinico universitario e dei suoi organi sono stabilite da apposito Regolamento interno.
 |  | Art. 37 - Centro internazionale sul plurilinguismo 
 1. Il  Centro  internazionale sul plurilinguismo istituito a norma dell'articolo 10 comma secondo, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e' struttura  dell'Universita'  per  la  ricerca, la documentazione e la formazione nel campo del plurilinguismo.
 2. Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento del Centro sono contenute nell'apposito regolamento interno.
 |  | Art. 38 - Centri interdipartimentali 
 1. Il  Consiglio  di  amministrazione,  su  proposta di due o piu' Dipartimenti,  sentito  il Senato accademico, approva l'istituzione e l'attivazione  di  Centri  interdipartimentali  di  servizio  e/o  di ricerca al fine di favorire il miglior utilizzo delle risorse e delle competenze presenti nell'Universita'.
 2. I  Centri  interdipartimentali  di  servizio  e di ricerca sono istituiti  e attivati con Decreto del Rettore. Possono aderirvi tutti i docenti e i ricercatori di ruolo e fuori ruolo interessati.
 3. Sono  organi  dei  Centri  interdipartimentali di servizio e di ricerca:
 a) il Direttore, scelto tra i docenti aderenti;
 b) il Consiglio direttivo, nel quale e' assicurata la presenza di tutte le componenti operanti nel centro.
 c) la   Giunta,  istituita  qualora  il  numero  dei  membri  del Consiglio direttivo sia superiore a venti.
 4. L'    organizzazione    e    il    funzionamento   dei   Centri interdipartimentali  di servizio e/o di ricerca sono disciplinati dal Regolamento  generale  di Ateneo e dai Regolamenti interni che devono specificare  le  modalita'  di  ammissione  dei  nuovi  aderenti,  le competenze  e  le  responsabilita' dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo.
 5. Possono aderire ai Centri di ricerca su proposta, del Consiglio direttivo  e con l'approvazione del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, anche docenti di altre sedi universitarie nonche' studiosi ed esperti non appartenenti all'Universita'.
 |  | Art. 39 - Centri interuniversitari 
 1. L'Universita'    partecipa    alla    istituzione   di   Centri interuniversitari   di   ricerca   e  di  servizio,  anche  in  forma consortile,  al  fine  di  un migliore utilizzo delle risorse e delle competenze presenti.
 2. Le  modalita'  per  l'organizzazione e il funzionamento di ogni Centro   interuniversiterio   sono   disciplinato  dalla  convenzione istitutiva o dal regolamento interno.
 |  | Art. 40 - Scuola superiore 
 1. La  Scuola  superiore  e'  un  istituto  di  eccellenza  che si affianca  ai  corsi universitari diretti al conseguimento del diploma di  laurea,  con  il  compito  di organizzare corsi avanzati anche di carattere  interdisciplinare,  integrativi  rispetto ai normali corsi universitari,  al  fine di favorire una piu' qualificata preparazione degli studenti.
 2. Sono organi della Scuola superiore:
 a) il  Direttore,  scelto  dal Senato accademico tra i docenti di prima fascia;
 b) il  Consiglio didattico, presieduto dal Direttore, composto da un  docente  di  prima  fascia  eletto  da  ciascuna  delle  facolta' dell'Universita' e da due studenti della scuola;
 c) il  Vice-direttore,  eletto  tra i docenti di prima fascia dal Consiglio didattico, con diritto di entrare a farne parte qualora non ne fosse gia' membro;
 d) la Delegazione del Consiglio di amministrazione.
 3. Il  Direttore  e'  nominato  con  Decreto  del Rettore, dura in carica tre anni e la sua nomina puo' essere rinnovata per non piu' di una volta consecutiva.
 4. Alla  Scuola  superiore  sono  ammessi  per  concorso  a numero chiuso,  studenti aventi titolo ad accedere al primo, secondo e terzo anno  dei  corsi  di  laurea. Gli  studenti  ammessi  sono  tenuti ad iscriversi  nell'Universita'  ai  corsi  di  laurea corrispondenti al concorso vinto.
 5. Gli  studenti  che  completano  il  ciclo  di studi integrativi stabiliti  dalla  Scuola  superiore  sostengono un esame di licenza a seguito del quale, se superato, viene conferito uno specifico diploma di licenza.
 6. Le  modalita'  per  l'organizzazione  e  il funzionamento della Scuola  superiore  sono  disciplinate  dal  Regolamento  didattico di Ateneo e dal regolamento interno.
 7. La Scuola superiore e' autonomamente gestita da una delegazione del Consiglio di amministrazione come di seguito costituita:
 a) il Rettore o un suo delegato con funzioni di Presidente;
 b) un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore alla categoria "D";
 c) due   docenti   dell'Universita'   scelti   dal  Consiglio  di amministrazione  fra  una  rosa  di  quattro  nominativi indicati dal Consiglio didattico;
 d) due membri scelti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, di cui almeno uno studente.
 8. La delegazione, deliberata dal Consiglio di amministrazione, e' nominata con Decreto del Rettore. Il Direttore della Scuola e' tenuto a  partecipare,  se  non  ne  fa  gia'  parte,  alle  adunanze  della delegazione. Le   funzioni   di   segretario   sono   esercitate  dal funzionario di cui alla lettera b) del settimo comma.
 9. I  membri  di  cui  alle  lettere  c) e d) del precedente comma durano in carica due anni accademici.
 
 10. Le  norme di funzionamento della delegazione sono stabilite da apposito Regolamento interno.
 |  | Art. 41 - Consorzi e altre strutture 
 1. Al  fine di favorire l'integrazione tra ricerca universitaria e le  realta'  produttive  e  territoriali,  l'Universita'  promuove la costituzione  di  Consorzi di ricerca con aziende, enti e istituzioni pubbliche   e   private,   nei   quali  sia  assicurata  la  presenza dell'Universita'.
 2. L'Universita'  puo'  istituire  alare  strutture finalizzate al perseguimento  di  specifici obiettivi di formazione, di ricerca e di servizio,   anche   sotto   forma   di   fondazioni  e  societa'  con partecipazione  anche al patrimonio e al capitale sociale, purche' la presenza negli organi di gestione aia garantita.
 3. La  partecipazione  dell'Universita'  deve  comunque avvenire a condizione  che le eventuali perdite vengano limitate alla sola quota di partecipazione.
 |  | Art. 42 - Ricerca come dovere 
 1. L'attivita'  di ricerca qualifica il docente universitario e ne costituisce fondamentale dovere.
 |  | Art. 43 - Attivita' di ricerca 
 1. L'Universita'   crea   le   condizioni   per  la  realizzazione dell'attivita' di ricerca scientifica.
 2. Soggetti   dell'attivita'  di  ricerca  sono:  i  docenti  e  i ricercatori,  nonche'  gli studenti nei limiti previsti dall'articolo 11 comma 5.
 3. L'Universita',  nell'ambito della normativa vigente, garantisce ai  propri  docenti e ricercatori piena liberta' nella scelta e nello svolgimento dei programmi di ricerca.
 |  | Art. 44 - Collaborazioni alla ricerca 
 1. Il personale tecnico collabora all'attivita' di ricerca secondo le proprie qualifiche e competenze.
 2. L'Universita'   favorisce   la  collaborazione  scientifica  al proprio  interno,  facilita  la  costituzione  di gruppi di ricerca e promuove   l'interscambio   di   studiosi  con  altre  universita'  e istituzioni scientifiche italiane e straniere.
 3. L'Universita',  utilizzando  fondi  di  bilancio,  favorisce la formazione  e  l'avvio  alla  ricerca  di propri laureati mediante la concessione  di  borse  di  studio  o di ricerca. Tali fondi potranno provenire anche da terzi.
 |  | Art. 45 - Strumenti per la ricerca 
 1. Ai  docenti  e  ai ricercatori, nei limiti fissati dal presente Statuto e dai Regolamenti, sono assicurati l'accesso ai finanziamenti previsti  dalla normativa vigente, l'utilizzazione delle biblioteche, dei  laboratori,  degli apparati tecnici dell'Universita', dei Centri di servizio dell'Ateneo e dei Centri interdipartimentali.
 2. Su  proposta  del Senato accademico una quota dei fondi posti a bilancio   puo'  essere  ripartita  nell'ambito  delle  singole  aree disciplinari,  con modalita' volte a favorire ricerche di particolare interesse e a incentivare la qualita' della produzione scientifica.
 3. L'Universita'  agevola gli interventi di terzi a sostegno della ricerca.
 |  | Art. 46 - Valutazione della ricerca 
 1. Per  promuovere lo sviluppo di qualificate attivita' di ricerca in  ciascuna area disciplinare, l'Universita' esprime una valutazione sulla produttivita' scientifica delle strutture di ricerca.
 2. Per ciascuna area disciplinare la valutazione e' espressa sulla base    di   criteri   riconosciuti   dalla   comunita'   scientifica internazionale.
 3.	I    risultati   della   valutazione   costituiscono   criterio fondamentale per l'assegnazione dei fondi destinati alla ricerca.
 |  | Art. 47 - Attivita' didattica 
 1. L'Universita',  al  fine  di  assicurare una efficace attivita' formativa,  promuove il coordinamento delle attivita' didattiche, dei programmi  di  insegnamento  e  di  ogni  altra  iniziativa  ad  essa connessa.
 2. L'Universita'   orienta  le  proprie  attivita'  didattiche  in coerenza  con  le  esigenze  culturali,  scientifiche e professionali necessarie alla formazione degli studenti.
 3. L'Universita' favorisce la sperimentazione di nuove metodologie didattiche.
 |  | Art. 48 - Regolamento didattico di Ateneo 
 1. Il  Regolamento  didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli  studi  dei  corsi  di  cui  agli  articoli 5 e 6 comma secondo lett. a) e c) del presente Statuto.
 2. Il  Regolamento  didattico  di  Ateneo e' deliberato dal Senato accademico   su   proposta  delle  strutture  didattiche,  sentiti  i Dipartimenti  e  il Consiglio degli studenti, nonche' il Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza.
 3. Il  Regolamento  didattico di Ateneo e' emanato con Decreto del Rettore.
 |  | Art. 49 - Regolamento dei corsi di studio. 
 1. Ogni  Facolta'  definisce un Regolamento didattico di corso per ognuno   dei  corsi  di  studio  istituiti,  in  conformita'  con  il Regolamento didattico di Ateneo.
 2. Il  Regolamento  del corso di studio viene approvato dal Senato accademico,  su  proposta  della  Facolta' sentiti il Consiglio degli Studenti  e  il  Consiglio  di  amministrazione  per  gli  aspetti di competenza.
 3. Il Regolamento e' emanato con Decreto del Rettore.
 |  | Art. 50 - Strutture didattiche 
 1. L'Universita' e' articolata nello strutture didattiche indicato nell'allegato "B".
 |  | Art. 51 - Tutorato 
 1. L'Universita'   istituisce  il  tutorato  con  le  finalita'  e modalita'  di  cui  all'art. 13  della  legge  del  19 novembre 1990, n. 341.
 2. Detto   tutorato   e'   disciplinato  da  apposito  Regolamento approvato dal Senato accademico, sentito il Consiglio degli studenti.
 |  | Art. 52 - Contratti di insegnamento 
 1. L'Universita',    per   rispondere   a   documentate   esigenze didattiche,   puo'   attivare,  su  proposta  delle  Facolta',  corsi integrativi  ed,  eccezionalmente,  corsi  ufficiali di insegnamento, assegnandoli  ad  esperti  di comprovata qualificazione scientifica o professionale.
 2. Esperite infruttuosamente le procedure previste dalla legge per affidamenti  e supplenze a personale universitario, i corsi ufficiali sono  affidati  con  contratto  di  diritto  privato  a  termine, non configurante in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
 |  | Art. 53 - Valutazione della didattica 
 1. Per  migliorare  la  programmazione  e  il  coordinamento delle attivita'   didattiche  e  mantenere  aggiornate  le  metodologie  di insegnamento,  l'Universita'  procede  alla  sistematica  valutazione delle attivita' didattiche.
 |  | Art. 54 - Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' 
 1. L'Universita', secondo le procedure indicate dall'art. 7, comma 9  della  legge,  n. 168/1989, adotta un proprio Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 2. Il   Regolamento   disciplina  i  criteri  della  gestione,  le procedure  amministrative e finanziarie, le relative responsabilita', in  modo  da garantire criteri di efficienza nell'uso delle risorse e di  rapidita'  della  spesa,  nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario del bilancio annuale o dei piani pluriennali di impiego.
 3. Il  Regolamento  disciplina  altresi'  le  forme  di  controllo interno  in tema di legittimita' dei singoli atti di spesa nonche' di efficienza e di efficacia della gestione complessiva dell'Universita' e delle singole strutture.
 4. Il  Regolamento  definisce  le  competenze  e  le  modalita' di funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti.
 |  | Art. 55 - Bilanci 
 1. Il  bilancio  di  previsione  e  il  conto  consuntivo  vengono predisposti   dall'Amministrazione   sulla   base   delle  norme  del Regolamento   generale   per   l'amministrazione,  la  finanza  o  la contabilita',  o  approvati dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
 |  | Art. 56 - Strutture di spesa 
 1. Le  strutture  di  spesa  dell'Universita'  sono costituite dai centri  di  spesa  e  dai  centri di gestione, che operano secondo lo norme del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dei Regolamenti interni.
 2. La  qualifica  di centro di spesa e di centro di gestione viene attribuita   dalla  legge,  dal  presente  Statuto,  dal  Regolamento generale  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e dalle determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
 |  | Art. 57 - Centri di gestione 
 1. Sono  centri  di  gestione  le strutture dotate di autonomia di bilancio,  quali  l'Amministrazione  centrale,  i  Dipartimenti  e le strutture  cui  sia stata attribuita autonomia finanziaria e di spesa dal Consiglio di Amministrazione.
 |  | Art. 58 - Centri di spesa 
 1. Sono  centri  di  spesa le strutture non dotate di autonomia di bilancio,  quali  le  articolazioni  dell'Amministrazione centrale le Presidenze  delle  facolta'  e  le  altre strutture cui non sia stata attribuita tale autonomia.
 |  | Art. 59 - Criteri per la ripartizione delle risorse 
 1. Le  risorse  del  bilancio  vengono  ripartite dal Consiglio di amministrazione  tra  i  centri  di  gestione e tra i centri di spesa sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico.
 2. I  criteri di ripartizione delle risorse devono essere pubblici ed  hanno  efficacia solo dall'anno accademico successivo a quello di adozione.
 3. Le  risorse  disponibili  annualmente possono essere utilizzate anche secondo piani pluriennali di impiego.
 |  | Art. 60 - Valutazione delle attivita' 
 1. L'Universita'  valuta  le condizioni di efficacia, efficienza e qualita'   delle   proprie   strutture   didattiche,  scientifiche  e amministrative.
 2. A  tal  fine  l'Universita'  adotta  un  sistema di valutazione interna  della  gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di  ricerca,  degli  interventi  di  sostegno al diritto allo studio, verificando,  anche  mediante  analisi  comparative  dei  costi e dei rendimenti,   il   corretto  utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  la produttivita'    della    ricerca    e   della   didattica,   nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
 |  | Art. 61 - Nucleo di valutazione di Ateneo 
 1. La  valutazione  e'  effettuata  dal  Nucleo  di Valutazione di Ateneo.
 2. Il Nucleo di Valutazione e' un organo collegiale composto da un minimo  di  cinque  ed  un  massimo di nove membri, di cui almeno due scelti  tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche non universitari. Tra i membri deve essere compreso almeno un docente, un componente  di  personale  dirigente  e  tecnico amministrativo e uno studente,  che devono essere scelti in modo da garantire specifiche e distinte  competenze  in  ordine  alla didattica, alla ricerca e alla gestione amministrativa.
 3. L'Universita'  assicura  al Nucleo autonomia operativa, diritto d'accesso   ai   dati  e  alle  informazioni  necessari,  nonche'  la pubblicita'  e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a  tutela  della  riservatezza. Il  Nucleo acquisisce periodicamente, garantendone  l'anonimato,  le  opinioni  degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche.
 4. Il  Nucleo trasmette le proprie relazioni al Senato Accademico, al Consiglio d'Amministrazione, al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed agli altri organi previsti dalla legge, secondo le scadenze indicate dalla normativa vigente.
 5. Il   Nucleo   di   Valutazione   e'   nominato   dal  Consiglio d'Amministrazione, che ne definisce il numero dei componenti, sentito il Senato Accademico.
 6. Le  durata,  le  modalita'  di  nomina  e  la composizione sono definiti dal Regolamento generale d'Ateneo.
 7. I compiti, le attribuzioni e le modalita' di funzionamento sono definiti dal Regolamento d'amministrazione, contabilita' e finanza.
 |  | Art. 62 - Servizio di documentazione per la valutazione 
 1. Il   Nucleo   di  Valutazione  si  avvale  di  un  servizio  di documentazione  avente il compito di fornire il supporto tecnico agli organi accademici e a quelli delle varie strutture per la valutazione delle proprie attivita'.
 2. Il  servizio  e'  attivato  dal  Consiglio di amministrazione e opera  sulla  base  di  criteri  proposti dal Nucleo di Valutazione e approvati  dal  Senato  accademico  per  le  attivita'  didattiche  e scientifiche  e  dal  Consiglio  d'Amministrazione  per  le attivita' amministrative.
 3. Il  servizio  raccoglie  ed  elabora  dati  per l'analisi delle risorse  impiegate,  delle  modalita' di utilizzazione delle stesse e dei risultati quantitativi e qualitativi conseguiti.
 4. La documentazione raccolta dal servizio riguardante l'attivita' delle  singole  persone  non  puo' essere resa pubblica senza il loro esplicito consenso.
 |  | Art. 63 - Modifiche dello Statuto 
 1. Lo  Statuto  puo'  essere modificato nel testo e negli allegati secondo le procedure indicate nei commi seguenti.
 2. Le  proposte  di modifica dello Statuto possono provenire da un qualsiasi  organo  previsto  dagli  articoli  13 e 22, o da almeno un decimo  degli  appartenenti  ad  una  delle componenti universitarie, individuate  nei  docenti  di  prima  fascia,  nei docenti di seconda fascia,     nei    ricercatori,    nel    personale    dirigente    e tecnico-amministrativo e negli studenti.
 3. Le  proposte  di  modifica  dello  Statuto pervenute al Rettore entro  il  31  dicembre,  vengono  esaminate in un'unica sessione nel primo semestre dell'anno successivo.
 4. Le  proposte di modifica dello Statuto provenienti da una delle componenti  universitarie  che  non  siano  sottoscritte da almeno un terzo  degli appartenenti alla componente, possono essere respinte in fase istruttoria dal Senato accademico con delibera motivata e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
 5. Le  modifiche  dello  Statuto  sono  approvate,  a  maggioranza assoluta  dei  componenti,  dal  Senato  accademico  allargato ad una rappresentanza  di  tutte  le  componenti,  sentiti  il  Consiglio di Amministrazione  e  gli organi collegiali delle strutture interessate alla modifica.
 6. Le  modifiche  agli allegati riguardanti il mero recepimento di norme di legge inderogabili e gli aggiornamenti degli allegati che si rendessero  necessari,  sono approvati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione.
 7. Le  modifiche  dello  Statuto  vengono  trasmesse  al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 8. In  assenza  di  rilievi  ministeriali o in caso di adeguamento agli  stessi,  le modifiche dello Statuto vengono emanate con Decreto del Rettore e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
 9. In presenza di rilievi, il Senato accademico puo' confermare il proprio  testo con la maggioranza di tre quinti dei componenti per le modifiche  oggetto  di  rilievi  di legittimita' o con la maggioranza assoluta dei componenti per quello oggetto di rilievi di merito.
 |  | Art. 64 - Approvazione e modifiche dei Regolamenti 
 1. I  Regolamenti si distinguono in Regolamenti generali d'Ateneo, Regolamenti  d'Ateneo,  Regolamenti  d'attuazione dello Statuto e dei regolamenti generali, e Regolamenti interni delle singole strutture.
 2. I  regolamenti  generali  d'Ateneo  sono i regolamenti previsti dalla   legge   sulla   autonomia  delle  Universita'. Essi  sono  il Regolamento  generale  d'Ateneo,  il  Regolamento  d'amministrazione, finanza e contabilita' e il Regolamento didattico d'Ateneo.
 3. Il  Regolamento  generale d'Ateneo viene approvato dagli organi competenti   e  trasmesso  al  Ministero  competente  secondo  quanto previsto   dalla   normativa   vigente. Esso   viene  pubblicato  sul Bollettino Ufficiale del Ministero.
 4. Il  Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' e' approvato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio   d'Amministrazione,   sentiti  il  Senato  accademico,  le Facolta' e i Dipartimenti.
 5. Il Regolamento didattico d'Ateneo, su proposta delle Facolta' e delle  Scuole, e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti dal Senato  accademico,  sentiti  il  Consiglio  d'Amministrazione  e  il Consiglio  degli  studenti,  ed  e' trasmesso al Ministero competente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
 6. I  Regolamenti d'Ateneo sono regolamenti previsti da specifiche norme  di  legge  riguardanti  particolari  aspetti  delle  attivita' universitarie. Essi  sono  approvati  dal  Senato  accademico  o  dal Consiglio  d'Amministrazione, rispettivamente sentito il Consiglio di amministrazione  o  il  Senato  Accademico,  secondo  le  materie  di competenza,  sulla  base  di quanto previsto dal Regolamento generale d'Ateneo.
 7. I    Regolamenti   d'attuazione   sono   regolamenti   previsti esplicitamente  dallo  Statuto  o dai Regolamenti generali. Essi sono approvati  dall'organo  collegiale di governo competente per materia, sentito l'altro organo.
 8. I  Regolamenti  delle  strutture  e  le modifiche degli stessi, vengono  formulati  dagli organi collegiali delle singole strutture e approvati   dal   Senato   accademico,   sentito   il   Consiglio  di Amministrazione.
 9. I Regolamenti vengono emanati con Decreto del Rettore.
 |  | Art. 65 - Elezioni 
 1. La  votazione  per l'elezione degli organi collegiali e' valida se  vi abbia preso parte almeno un terzo degli elettori, salvo quanto diversamente disposto dalla legge.
 2. Per l'elezione degli organi collegiali le votazioni avvengono a voto  limitato. Ciascun  elettore  potra'  votare  per non piu' di un terzo dei nominativi da designare.
 3. Le   modalita'   di   votazione  per  l'elezione  degli  organi individuali  sono  regolate  dal  primo  comma del presente articolo, salvo diverse disposizioni introdotte dalla normativa vigente.
 4. In  mancanza di specifica normativa per l'elezione degli organi individuali,  risulta  eletto  chi  abbia  raggiunto  la  maggioranza assoluta   dei   votanti. Dopo  la  terza  votazione  si  procede  al ballottaggio  fra  i  due  candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.
 5. La  mancata  designazione  di  rappresentanti  di  una  o  piu' componenti,  per  mancato raggiungimento del numero minimo di votanti previsto  o per mancato raggiungimento del numero previsto di eletti, non pregiudica la validita' della composizione degli organi.
 6. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti  soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva  componente. In  caso  di  esaurimento  della graduatoria, devono  essere  indette  le elezioni per la rispettiva componente, da tenersi  entro il termine di centoventi giorni dalla decadenza. Nella more  della  ricostituzione delle rappresentanze, non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale.
 7. Gli   organi  individuali  e  collegiali,  nonche'  le  singole rappresentanze  in questi ultimi, conservano le proprie funzioni fino alla ricostituzione degli stessi.
 8. La  designazione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali  avviene secondo quanto previsto dall'apposito regolamento da  approvarsi  dal Senato accademico su proposta del Consiglio degli studenti.
 |  | Art. 66 - Incompatibilita' 
 1. Le  funzioni  di  Rettore, di Prorettore-vicario, di Preside di Facolta', di Direttore di Dipartimento e di Delegato-presidente delle Delegazioni  di  cui  agli articoli 35 e 40 del presente Statuto, non sono cumulabili.
 2. Le   funzioni   di  Rettore,  di  Preside  e  di  Direttore  di Dipartimento e dei loro vicari non sono compatibili con l'opzione per il tempo definito.
 3. I  membri  eletti  in rappresentanza delle varie componenti non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico.
 |  | Art. 67 - Deliberazioni 
 1. Per la validita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' necessario:
 a) che  tutti  gli  aventi  diritto  siano  stati  convocati  per iscritto   nei   termini  previsti  dal  rispettivo  regolamento  con indicazione dell'ordine del giorno;
 b) che sia presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
 2. In  caso  di  composizione  variabile  degli Organi collegiali, nell'ordine   del  giorno  devono  essere  chiaramente  indicati  gli argomenti  di  competenza  delle varie componenti ed ordinati in modo tale  da consentirne la trattazione a partire dalla composizione piu' ampia.
 3. Le   deliberazioni   sono  prese  a  maggioranza  assoluta  dei presenti,  salvo  quando  sia  altrimenti  disposto  dalla  normativa vigente. In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
 4. Non  concorrono  alla  formazione  del numero legale, di cui al precedente  comma  primo,  lett. b), a meno che non intervengano alla seduta:
 a) i docenti fuori ruolo;
 b) il personale in aspettativa;
 c) il personale in congedo;
 d) i   componenti   di   commissioni  di  concorso  universitario regolarmente   convocati   nel   giorno   della   seduta  dell'organo collegiale.
 |  | Art. 68 - Decretazioni 
 1. Con Decreto del Rettore vengono emanati i seguenti atti:
 a) lo Statuto;
 b) i Regolamenti d'Ateneo;
 c) i Regolamenti interni;
 d) la  costituzione  degli  organi  di  governo  e  la nomina dei componenti;
 e) l'istituzione  di  uffici  e  di  servizi dell'Amministrazione Centrale;
 f) l'istituzione,   l'attivazione   e   la   disattivazione   dei Dipartimenti e Centri;
 g) la definizione della pianta organica;
 h) i  provvedimenti  di  assegnazione dei posti di personale alle strutture deliberati dal Consiglio di amministrazione;
 i) i  provvedimenti  di  nomina,  inquadramento, mobilita' tra le strutture e mobilita' esterna del personale;
 l) i  provvedimenti  di  competenza  degli  organi  collegiali di governo  da  assumersi  per  motivi  di  urgenza  e  da  sottoporsi a successiva ratifica;
 m) gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
 2. Le  modifiche  agli  atti  di  cui al precedente comma, vengono emanate con Decreto del Rettore.
 3. Il  Decreto  del  Rettore  viene  emanato  a  conclusione delle Procedure di approvazione e di adozione previste dal presente Statuto e dai Regolamenti e dalla legislazione vigente, fatti salvi i casi di urgenza di cui alla lettera l) del precedente comma primo.
 4. I Presidenti delle Delegazioni amministrative emanano decreti:
 a) su materie previste dai rispettivi regolamenti interni;
 b) nei  casi  di  urgenza  su  materie  di competenza dell'organo collegiale, da sottoporsi a successiva ratifica.
 |  | Art. 69 - Verbalizzazioni 
 1. I  verbali delle adunanze degli Organi collegiali devono essere letti  ed  approvati  dall'organo e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
 2. Le delibere sono immediatamente esecutive.
 3. I verbali sono custoditi dalle segreterie dei rispettivi organi e trasmessi agli organi di livello superiore.
 4. I  verbali  sono pubblici e possono essere consultati nel luogo ove essi sono custoditi.
 |  | Art. 70 - Afferenze, adesioni e aggregazioni 
 1. Ogni  docente  e  ricercatore  di  ruolo  deve  afferire  a  un Dipartimento  e  puo'  aderire  ad  altre  strutture  di ricerca e di formazione. I  professori  a  contratto, i dottorandi di ricerca, gli assegnisti  di  ricerca, i borsisti di ricerca, gli specializzandi, i collaboratori di ricerca, i collaboratori didattici e i cultori della materia sono aggregati al Dipartimento di competenza.
 2. L'afferenza  e  l'aggregazione sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento;  esse  possono  essere  negate  solo nel caso in cui il settore  scientifico-disciplinare  non  sia  previsto  fra quelli del Dipartimento; in caso di rifiuto diversamente motivato e di reiterata richiesta  di  afferenza o di aggregazione da parte dell'interessato, spetta al Senato accademico la decisione definitiva.
 3. L'afferenza   a  un  Dipartimento  da  parte  di  soggetti  non afferenti  ad altro Dipartimento ha effetto dalla data della presa di servizio   e   diventa  definitiva  con  delibera  del  Consiglio  di Dipartimento, che deve essere ratificata dal Senato Accademico.
 4. L'afferenza  ad  un  Dipartimento  da  parte  di  soggetti gia' afferenti ad altro Dipartimento inizia con l'anno solare successivo a quello in cui e' stata formulata la richiesta.
 5. L'adesione  alle altre strutture di ricerca, di formazione e ai Centri  interdipartimentali  e' subordinata all'accettazione da parte degli  organi  competenti  della  struttura,  fatte salve le norme di garanzia previste dal secondo comma del presente articolo.
 |  | Art. 71 - Silenzio assenso 
 1. In  tutti  i casi in cui e' previsto il parere di un organo, e' da  ritenersi  favorevole  qualora  non venga fornito entro i termini indicati  nella  richiesta; tale termine non puo' essere inferiore ai trenta giorni, fatte salve le richieste urgenti motivate da normative di legge.
 |  | Art. 72 - Limiti numerici 
 1. Ove  siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore.
 |  | Art. 73 - Inizio anno accademico 
 1. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di  carattere nazionale, l'anno accademico dell'Universita' ha inizio il primo ottobre.
 |  | Art. 74 - Decorrenza e durata dei mandati 
 1. Tutti   i   mandati  elettivi  hanno  decorrenza  con  l'inizio dell'anno accademico.
 2. In  caso  di  intervenuta  vacanza  in corso d'anno, il mandato degli  organi  individuali, collegiali o di singoli rappresentanti ha decorrenza  immediata. Il  periodo  intercorrente  tra la nomina e la fine  dell'anno  accademico  non  si  computa  ai fini della prevista durata del mandato degli organi individuali.
 3. Qualora in corso di mandato venga attivata una nuova Facolta' e costituiti  i  relativi  organi,  i  rappresentanti eletti nel Senato Accademico  rimangono  in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.
 |  | Art. 75 - Funzioni disciplinari 
 1. La  funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti ai  corsi  di laurea, di laurea specialistica e di specializzazione e agli  altri  corsi attivati nell'Universita', viene esercitata da una commissione   costituita  secondo  quanto  previsto  dal  Regolamento didattico d'Ateneo, presieduta dal Rettore e di cui fa parte anche un delegato del Consiglio degli studenti.
 2. La  funzione disciplinare nei confronti del personale docente e ricercatore  viene  esercitata  in  conformita'  all'art. 10, comma 9 della  legge  n. 341 del 1990 e successive modifiche, e nei confronti del  personale  dirigente  e tecnico-amministrativo in conformita' al D.Lgs. 29/1993 e successive modifiche.
 |  | Art. 76 - Termini 
 1. I  termini per la presentazione di richieste, istanze, ricorsi, salvo  quanto  previsto  dalla  normativa  vigente,  sono sospesi nel periodo  dal  1° al 31 agosto compresi e dal 20 dicembre al 7 gennaio dell'anno  solare successivo compresi. Analoga sospensione si applica anche  nel  caso  in  cui sia previsto il parere di cui al precedente art. 71.
 |  | Art. 77 - Organizzazione dipartimentale 
 1. Il  Senato  accademico,  sentiti  le Facolta' e i Dipartimenti, definisce l'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo.
 2. L'organizzazione dipartimentale deve tener conto:
 a) delle strutture esistenti;
 b) dei settori scientifico-disciplinari gia' presenti;
 c) dei settori scientifico-disciplinari da sviluppare.
 3. L'organizzazione  dipartimentale  dell'Ateneo e' approvata, per quanto di competenza, anche dal Consiglio di amministrazione.
 |  | Art. 78 - Assistenti 
 1. Le  disposizioni  dello Statuto e dei Regolamenti concernenti i ricercatori  di  ruolo  confermati si applicano anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
 |  | Art. 79 - Consiglio degli studenti 
 1. Funzioni,  competenze  e  attribuzioni previste dalla normativa vigente  per  il  Senato  degli  studenti sono assegnate al Consiglio degli studenti previsto dal presente Statuto.
 |  | Art. 80 - Efficacia delle norme statutarie 
 1. Lo  statuto  e'  adottato  ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge  168/89,  nel  rispetto  dei  principi  di  autonomia stabiliti dall'art. 33  della  Costituzione  e  nei  limiti  previsti dal comma quarto dell'art. 16 della legge 168/89.
 2. Con  l'entrata  in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia  per  l'Universita'  degli  Studi  di Udine le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative con esso incompatibili.
 3. Le  materie  gia'  disciplinate  da  disposizioni  di  legge  o regolamentari  e  attribuite  da  nuove  disposizioni  di  legge alle Universita' sono disciplinate da regolamenti interni da approvarsi ai sensi del precedete art. 64.
 4. L'adeguamento dello Statuto a disposizioni di legge che operino espresso riferimento alle Universita' sara' effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni stesse.
 5. L'applicazione  dell'art. 36  primo  comma e' condizionata alle disposizioni  del  D.Lgs. n. 517  del  21.12.1999  ed  in particolare dell'art. 2, comma ottavo.
 6. Le  norme statutarie introdotte a seguito del nuovo ordinamento didattico  coesistono,  in  prima  applicazione,  con  le  previgenti disposizioni  e fino al progressivo esaurimento dei corsi di laurea e di diploma in essere.
 |  | Art. 81 - Entrata in vigore 
 1. Il  presente  Statuto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
 2. Gli  organi elettivi in carica alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto, cessano dalla carica alla scadenza naturale del loro mandato, cosi' come previsto dalla previgente normativa.
 3. I  mandati  in  corso  al  momento  dell'entrata  in vigore del presente   Statuto   rientrano   nel   computo   ai  fini  della  non rieleggibilita',  mentre  i mandati espletati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto non vi rientrano.
 
 Udine, 17 novembre 2005
 Il rettore: HONSELL
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