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| Gazzetta n. 285 del 2005-12-07 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 18 novembre 2005 |  | Riconoscimento,  al  sig. Soteldo Clavier Javier Alejandro, di titolo di  studio  estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 Vista  l'istanza  con  la  quale  il  sig.  Soteldo  Clavier Javier Alejandro,  cittadino  venezuelano,  ha chiesto il riconoscimento del titolo   di  «Medico  Cirujano»  conseguito  in  Venezuela,  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione  sanitaria,  conseguiti in riconoscimento dei titoli professionali  abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti  in  un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonche'   dei   titoli   accademici   di   studio   e  di  formazione professionale,   complementari   dei   predetti   titoli   abilitanti all'esercizio  di  una  professione,  ai  fini  dell'ammissione  agli impieghi  e  dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella riunione del 26 maggio 2005 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'esito  della prova attitudinale effettuata in data 11 e 27 ottobre  2005,  ai sensi dell'art. 8, comma 1 del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Soteldo Clavier Javier Alejandro e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1. Il titolo di «Medico Cirujano» rilasciato in data 13 giugno 1997 dalla    «Universidad    Central    de    Venezuela»    di    Caracas (Federal-Venezuela)  al sig. Soteldo Clavier Javier Alejandro, nato a Lecheria  (Anzoatesui-Venezuela)  il 1° gennaio 1973, e' riconosciuto quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;
 2.  Il  dott.  Soteldo  Clavier  Javier Alejandro e' autorizzato ad esercitare  in  Italia,  come  lavoratore  dipendente  o autonomo, la professione  di  medico  chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei medici  chirurghi  e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento  da  parte  dell'ordine  stesso  della  conoscenza della lingua   italiana   e   delle   speciali  disposizioni  che  regolano l'esercizio in Italia.
 3.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e  successive  modifiche, e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 4. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 5. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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