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| Gazzetta n. 285 del 2005-12-07 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 16 novembre 2005 |  | Riconoscimento,  alla  dott.ssa  Amirzhanova  Marfuga,  di  titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della   professione   di   medico   specialista   in  dermatologia  e venereologia. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 Vista  l'istanza  con  la  quale  la  dott.ssa Amirzhanova Marfuga, cittadina   kazaka,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di specializzazione  in  dermatologia  conseguito in Kazakhstan, ai fini dell'esercizio  in  Italia della professione di medico specialista in dermatologia e venereologia;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive  modifiche  ed  integrazioni,  in  ultimo  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli  impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319 del 1994, che nella riunione del 25 gennaio 2005 ha  ritenuto  di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi  di  quanto  disposto  dall'art.  6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'esito della prova attitudinale effettuata in data 21 marzo 2005,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1,  del  gia'  citato  decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la dott.ssa Amirzhanova Marfuga e' risultata idonea;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento  del  titolo  di  medico specialista in dermatologia e venereologia;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1. Il titolo di specializzazione in dermatologia rilasciato in data 15 ottobre  1992  dall'Istituto  statale  per  la ricerca scientifica delle  malattie  della  pelle  di  Almaty  (Kazakhstan) alla dott.ssa Amirzhanova  Marfuga,  nata a Kokshetauskaya (Kazakhstan) il 17 marzo 1960,  e'  riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento   delle  attivita'  sanitarie  nell'ambito  del  Servizio sanitario  nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.
 2.  L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto e' consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  e successive modifiche e per il periodo di validita'  ed  alle  condizioni  previste  dal  permesso  o  carta di soggiorno.
 3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario  non  si  iscriva  al  relativo  albo  professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
 4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 novembre 2005
 Il direttore generale: Mastrocola
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