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| Gazzetta n. 285 del 2005-12-07 |  |  |  | LEGGE 5 dicembre 2005, n. 251 |  | Modifiche  al  codice  penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia   di  attenuanti  generiche,  di  recidiva,  di  giudizio  di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1. L'articolo 62-bis del codice penale e' sostituito dal seguente:
 "Art.  62-bis  - (Circostanze attenuanti generiche). - Il giudice, indipendentemente  dalle  circostanze previste nell'articolo 62, puo' prendere  in  considerazione  altre  circostanze  diverse, qualora le ritenga  tali  da  giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate  in  ogni caso, ai fini dell'applicazione di questo capo, come  una  sola circostanza, la quale puo' anche concorrere con una o piu' delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.
 Ai  fini  dell'applicazione del primo comma non si tiene conto dei criteri  di  cui  all'articolo 133, primo comma, numero 3), e secondo comma, nei casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, in relazione ai  delitti  previsti  dall'articolo  407,  comma  2, lettera a), del codice  di procedura penale, nel caso in cui siano puniti con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni".
 2.  All'articolo  416-bis  del  codice  penale  sono  apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al primo comma, le parole: "da tre a sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "da cinque a dieci anni";
 b)   al   secondo  comma,  le  parole:  "quattro"  e  "nove"  sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "sette" e "dodici";
 c)   al   quarto  comma,  le  parole:  "quattro"  e  "dieci"  sono sostituite,  rispettivamente,  dalle seguenti: "sette" e "quindici" e le  parole:  "cinque"  e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "dieci" e "ventiquattro".
 3.  All'articolo  418,  primo comma, del codice penale, le parole: "fino  a  due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da due a quattro anni".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
 alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
 invariati il valore e l'efficacia.
 Nota al titolo:
 -  La  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  reca:  (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
 misure privative e limitative della liberta'.).
 Note all'art. 1:
 -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
 degli articoli 62 e 133 del codice penale:
 «Art.  62  (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
 il  reato,  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi  o
 circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
 1.  l'avere  agito  per  motivi di particolare valore
 morale o sociale;
 2.  l'aver reagito in stato di ira, determinato da un
 fatto ingiusto altrui;
 3.  l'avere  agito  per  suggestione  di una folla in
 tumulto,  quando  non si tratta di riunioni o assembramenti
 vietati dalla legge o dall'autorita', e il colpevole non e'
 delinquente  o  contravventore  abituale o professionale, o
 delinquente per tendenza;
 4.  l'avere,  nei delitti contro il patrimonio, o che
 comunque  offendono  il  patrimonio, cagionato alla persona
 offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuita'
 ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere
 agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro
 di  speciale  tenuita',  quando  anche  l'evento  dannoso e
 pericoloso sia di speciale tenuita';
 5.  l'essere concorso a determinare l'evento, insieme
 con  l'azione  o l'omissione del colpevole, il fatto doloso
 della persona offesa;
 6.  l'avere, prima del giudizio, riparato interamente
 il  danno,  mediante il risarcimento di esso, e, quando sia
 possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del
 giudizio  e  fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso
 dell'art. 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per
 elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del
 reato.».
 «Art. 133 (Gravita' del reato: valutazione agli effetti
 della  pena).  -  Nell'esercizio  del  potere discrezionale
 indicato  nell'articolo  precedente,  il giudice deve tener
 conto della gravita' del reato, desunta:
 1.   dalla   natura,   dalla   specie,   dai   mezzi,
 dall'oggetto,   dal  tempo,  dal  luogo  e  da  ogni  altra
 modalita' dell'azione;
 2.  dalla gravita' del danno o del pericolo cagionato
 alla persona offesa dal reato;
 3. dalla intensita' del dolo o dal grado della colpa.
 Il  giudice deve tener conto, altresi', della capacita'
 a delinquere del colpevole, desunta:
 1. dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
 2.  dai  precedenti penali e giudiziari e, in genere,
 dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
 3.  dalla  condotta  contemporanea  o  susseguente al
 reato;
 4.  dalle condizioni di vita individuale, familiare e
 sociale del reo.».
 - Per il testo dell'art. 99 c.p. si veda l'art. 4 della
 legge qui pubblicata.
 -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
 dell'art. 407 del codice di procedura penale:
 «Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
 preliminari).  -  1.  Salvo  quanto  previsto all'art. 393,
 comma 4,  la  durata  delle  indagini  preliminari non puo'
 comunque superare diciotto mesi.
 2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
 indagini preliminari riguardano:
 a) i delitti appresso indicati:
 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
 422  del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
 aggravate  previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
 e  291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato con
 decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
 43;
 2)   delitti   consumati  o  tentati  di  cui  agli
 articoli 575,  628,  terzo comma, 629, secondo comma, e 630
 dello stesso codice penale;
 3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
 previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
 di  agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
 stesso articolo;
 4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
 di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
 legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
 minimo  a  cinque  anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
 delitti  di  cui  agli  articoli 270,  terzo  comma  e 306,
 secondo comma, del codice penale;
 5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
 nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
 in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
 tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
 clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
 quelle  previste  dall'art.  2,  comma  terzo,  della legge
 18 aprile 1975, n. 110;
 6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
 alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
 del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
 stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
 riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
 7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
 nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
 7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli articoli 600,
 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle
 ipotesi  aggravate  previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
 609-octies del codice penale;
 b) notizie   di  reato  che  rendono  particolarmente
 complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
 tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
 sottoposte alle indagini o di persone offese;
 c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
 all'estero;
 d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
 collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
 dell'art. 371.
 3.  Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
 pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
 richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
 o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
 la scadenza del termine non possono essere utilizzati.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 416-bis del codice
 penale come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   416-bis   (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
 Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
 formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
 da cinque a dieci anni.
 Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
 l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
 reclusione da sette a dodici anni.
 L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
 fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
 vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
 di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
 acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
 comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
 concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
 o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
 altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
 esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
 occasione di consultazioni elettorali.
 Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
 reclusione  da  sette a quindici anni nei casi previsti dal
 primo  comma  e  da  dieci  a  ventiquattro  anni  nei casi
 previsti dal secondo comma.
 L'associazione    si    considera   armata   quando   i
 partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
 della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
 esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
 deposito.
 Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
 intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
 in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
 profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
 sono aumentate da un terzo alla meta'.
 Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
 confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
 commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
 prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
 Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
 anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
 localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
 intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
 corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
 mafioso.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 418 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  418  (Assistenza  agli  associati).  - Chiunque,
 fuori  dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento,
 da'   rifugio  o  fornisce  vitto,  ospitalita',  mezzi  di
 trasporto,   strumenti  di  comunicazione  a  taluna  delle
 persone  che  partecipano all'associazione e' punito con la
 reclusione da due a quattro anni.
 La  pena  e'  aumentata  se  l'assistenza  e'  prestata
 continuamente.
 Non  e'  punibile chi commette il fatto in favore di un
 prossimo congiunto.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. 1.  Al primo comma dell'articolo 644 del codice penale, le parole: "da  uno  a sei anni e con la multa da euro 3.098 a euro 15.493" sono sostituite  dalle  seguenti:  "da  due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 644 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  644 (Usura). - Chiunque, fuori dei casi previsti
 dall'art.  643,  si  fa  dare o promettere, sotto qualsiasi
 forma,  per  se'  o  per  altri,  in  corrispettivo  di una
 prestazione  di  denaro  o  di  altra utilita', interessi o
 altri  vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da due
 a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000.
 Alla  stessa  pena  soggiace  chi,  fuori  del  caso di
 concorso  nel  delitto  previsto dal primo comma, procura a
 taluno una somma di denaro od altra utilita' facendo dare o
 promettere,  a  se'  o  ad  altri,  per  la  mediazione, un
 compenso usurario.
 La  legge  stabilisce  il  limite  oltre  il  quale gli
 interessi  sono  sempre  usurari. Sono altresi' usurari gli
 interessi,  anche  se  inferiori a tale limite, e gli altri
 vantaggi  o  compensi  che,  avuto  riguardo  alle concrete
 modalita'   del  fatto  e  al  tasso  medio  praticato  per
 operazioni   similari,  risultano  comunque  sproporzionati
 rispetto  alla  prestazione  di denaro o di altra utilita',
 ovvero  all'opera  di  mediazione,  quando chi li ha dati o
 promessi  si trova in condizioni di difficolta' economica o
 finanziaria.
 Per  la  determinazione del tasso di interesse usurario
 si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi
 titolo  e  delle spese, escluse quelle per imposte e tasse,
 collegate alla erogazione del credito.
 Le  pene  per  i  fatti di cui al primo e secondo comma
 sono aumentate da un terzo alla meta':
 1)  se  il  colpevole  ha agito nell'esercizio di una
 attivita'  professionale,  bancaria  o  di  intermediazione
 finanziaria mobiliare;
 2)   se   il   colpevole  ha  richiesto  in  garanzia
 partecipazioni  o quote societarie o aziendali o proprieta'
 immobiliari;
 3)  se  il reato e' commesso in danno di chi si trova
 in stato di bisogno;
 4)  se  il  reato  e' commesso in danno di chi svolge
 attivita' imprenditoriale, professionale o artigianale;
 5)  se il reato e' commesso da persona sottoposta con
 provvedimento  definitivo  alla misura di prevenzione della
 sorveglianza   speciale  durante  il  periodo  previsto  di
 applicazione  e  fino  a  tre  anni  dal  momento in cui e'
 cessata l'esecuzione.
 Nel  caso  di  condanna,  o  di applicazione di pena ai
 sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno
 dei delitti di cui al presente articolo, e' sempre ordinata
 la  confisca  dei  beni che costituiscono prezzo o profitto
 del  reato  ovvero  di somme di denaro, beni ed utilita' di
 cui  il  reo  ha  la  disponibilita'  anche  per interposta
 persona  per  un  importo  pari al valore degli interessi o
 degli  altri  vantaggi  o compensi usurari, salvi i diritti
 della  persona  offesa  dal  reato  alle  restituzioni e al
 risarcimento dei danni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. 1.   Il  quarto  comma  dell'articolo  69  del  codice  penale  e' sostituito dal seguente:
 "Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano anche alle circostanze  inerenti  alla  persona  del  colpevole,  esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonche' dagli articoli 111 e 112,  primo  comma,  numero  4),  per cui vi e' divieto di prevalenza delle  circostanze  attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena  di  specie  diversa  o  determini  la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 69 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.   69 (Concorso   di   circostanze   aggravanti  e
 attenuanti). -   Quando   concorrono   insieme  circostanze
 aggravanti  e  circostanze  attenuanti, e le prime sono dal
 giudice  ritenute  prevalenti,  non  si  tien  conto  delle
 diminuzioni   di   pena   stabilite   per   le  circostanze
 attenuanti,  e  si  fa  luogo soltanto agli aumenti di pena
 stabiliti per le circostanze aggravanti.
 Se  le  circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti
 sulle  circostanze  aggravanti,  non  si  tien  conto degli
 aumenti  di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo
 soltanto   alle   diminuzioni  di  pena  stabilite  per  le
 circostanze attenuanti.
 Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il
 giudice  ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena
 che  sarebbe  inflitta  se  non concorresse alcuna di dette
 circostanze.
 Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
 anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole,
 esclusi i casi previsti dall'art. 99, quarto comma, nonche'
 dagli  articoli 111  e 112, primo comma, numero 4), per cui
 vi  e'  divieto  di prevalenza delle circostanze attenuanti
 sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra
 circostanza  per  la  quale la legge stabilisca una pena di
 specie  diversa  o  determini  la misura della pena in modo
 indipendente da quella ordinaria del reato.».
 -  Per  il testo dell'art. 99 del codice penale si veda
 l'art. 4 della legge qui pubblicata.
 -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
 degli articoli 111 e 112 del codice penale:
 «Art.  111 (Determinazione  al  reato  di  persona  non
 imputabile   o   non   punibile). - Chi  ha  determinato  a
 commettere  un reato una persona non imputabile, ovvero non
 punibile  a cagione di una condizione o qualita' personale,
 risponde  del  reato  da  questa  commesso,  e  la  pena e'
 aumentata.  Se si tratta di delitti per i quali e' previsto
 l'arresto  in  flagranza,  la pena e' aumentata da un terzo
 alla meta'.
 Se chi ha determinato altri a commettere il reato ne e'
 il  genitore  esercente  la  potesta', la pena e' aumentata
 fino  alla  meta' o, se si tratta di delitti per i quali e'
 previsto l'arresto in flagranza, da un terzo a due terzi.».
 «Art.   112 (Circostanze  aggravanti). - La  pena  da
 infliggere per il reato commesso e' aumentata:
 1.  se il numero delle persone, che sono concorse nel
 reato,  e'  di  cinque  o  piu' salvo che la legge disponga
 altrimenti;
 2.  per  chi,  anche fuori dei casi preveduti dai due
 numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione
 nel  reato,  ovvero  diretto  l'attivita' delle persone che
 sono concorse nel reato medesimo;
 3.   per  chi  nell'esercizio  della  sua  autorita',
 direzione  o vigilanza ha determinato a commettere il reato
 persone ad esso soggette;
 4.  per  chi, fuori del caso preveduto dall'art. 111,
 ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o
 una   persona  in  stato  di  infermita'  o  di  deficienza
 psichica,  ovvero si e' comunque avvalso degli stessi nella
 commissione   di  un  delitto  per  il  quale  e'  previsto
 l'arresto in flagranza.
 La  pena  e'  aumentata  fino  alla meta' per chi si e'
 avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione
 di  una  condizione o qualita' personale, nella commissione
 di  un  delitto  per  il  quale  e'  previsto  l'arresto in
 flagranza.
 Se  chi ha determinato altri a commettere il reato o si
 e'  avvalso di altri nella commissione del delitto ne e' il
 genitore  esercente  la  potesta',  nel  caso  previsto dal
 numero  4  del  primo  comma la pena e' aumentata fino alla
 meta'  e  in  quello  previsto dal secondo comma la pena e'
 aumentata fino a due terzi.
 Gli  aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3
 di  questo  articolo  si  applicano  anche  se  taluno  dei
 partecipi al fatto non e' imputabile o non e' punibile.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. 1. L'articolo 99 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 "Art.  99 - (Recidiva). - Chi, dopo essere stato condannato per un delitto  non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un  aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo.
 La pena puo' essere aumentata fino alla meta':
 1) se il nuovo delitto non colposo e' della stessa indole;
 2)  se  il  nuovo delitto non colposo e' stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
 3)  se  il  nuovo  delitto non colposo e' stato commesso durante o dopo  l'esecuzione  della  pena,  ovvero  durante  il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
 Qualora concorrano piu' circostanze fra quelle indicate al secondo comma, l'aumento di pena e' della meta'.
 Se  il  recidivo  commette un altro delitto non colposo, l'aumento della  pena,  nel  caso  di cui al primo comma, e' della meta' e, nei casi previsti dal secondo comma, e' di due terzi.
 Se  si  tratta di uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2,  lettera  a), del codice di procedura penale, l'aumento della pena per  la  recidiva  e'  obbligatorio  e,  nei casi indicati al secondo comma, non puo' essere inferiore ad un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto.
 In  nessun  caso l'aumento di pena per effetto della recidiva puo' superare  il  cumulo  delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per  il  testo dell'art. 407 del codice di procedura
 penale vedi note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 5. 1.  All'articolo  81  del  codice  penale, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
 "Fermi  restando  i  limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso  formale  o  in  continuazione  con  quello  piu' grave sono commessi  da  soggetti  ai  quali  sia  stata  applicata  la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantita' di pena  non  puo'  essere  comunque  inferiore  ad  un terzo della pena stabilita per il reato piu' grave".
 2.  All'articolo 671 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
 "2-bis.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale".
 
 
 
 Note all'art. 5:
 -  Si  riporta  il testo dell'art. 81 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  81 (Concorso  formale. Reato continuato). - E'
 punito   con  la  pena  che  dovrebbe  infliggersi  per  la
 violazione  piu' grave aumentata sino al triplo chi con una
 sola  azione  od  omissione  viola  diverse disposizioni di
 legge   ovvero  commette  piu'  violazioni  della  medesima
 disposizione di legge.
 Alla  stessa  pena  soggiace  chi  con  piu'  azioni od
 omissioni,  esecutive  di  un  medesimo  disegno criminoso,
 commette  anche  in  tempi  diversi  piu'  violazioni della
 stessa o di diverse disposizioni di legge.
 Nei  casi preveduti da quest'articolo, la pena non puo'
 essere  superiore  a quella che sarebbe applicabile a norma
 degli articoli precedenti.
 Fermi  restando  i limiti indicati al terzo comma, se i
 reati  in  concorso  formale  o in continuazione con quello
 piu'  grave  sono  commessi  da soggetti ai quali sia stata
 applicata  la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma,
 l'aumento  della quantita' di pena non puo' essere comunque
 inferiore  ad  un  terzo  della pena stabilita per il reato
 piu' grave.».
 -  Per  il  testo  dell'art.  99 del codice penale vedi
 l'art. 4 della legge qui pubblicata
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  671 del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art. 671 (Applicazione della disciplina del concorso
 formale  e  del  reato  continuato). - 1. Nel  caso di piu'
 sentenze  o  decreti  penali  irrevocabili  pronunciati  in
 procedimenti   distinti   contro   la  stessa  persona,  il
 condannato  o  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
 giudice dell'esecuzione l'applicazione della disciplina del
 concorso  formale  o  del  reato  continuato, sempre che la
 stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione.
 2.  Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la
 pena  in misura non superiore alla somma di quelle inflitte
 con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 81,
 quarto comma, del codice penale.
 3.  Il  giudice dell'esecuzione puo' concedere altresi'
 la  sospensione  condizionale  della pena e la non menzione
 della  condanna  nel certificato del casellario giudiziale,
 quando cio' consegue al riconoscimento del concorso formale
 o   della   continuazione.   Adotta   infine   ogni   altro
 provvedimento conseguente.».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. 1. L'articolo 157 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 "Art.  157  - (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). - La prescrizione  estingue  il  reato  decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non  inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si  tratta  di  contravvenzione,  ancorche'  puniti  con la sola pena pecuniaria.
 Per  determinare  il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla  pena  stabilita  dalla  legge per il reato consumato o tentato, senza  tener  conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento   per  le  circostanze  aggravanti,  salvo  che  per  le aggravanti  per  le  quali  la  legge  stabilisce  una pena di specie diversa  da  quella  ordinaria  e per quelle ad effetto speciale, nel qual  caso  si  tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
 Non  si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  69 e il tempo necessario a prescrivere e' determinato a norma del secondo comma.
 Quando   per   il  reato  la  legge  stabilisce  congiuntamente  o alternativamente   la  pena  detentiva  e  la  pena  pecuniaria,  per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
 Quando  per  il  reato  la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.
 I  termini  di  cui  ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati  di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonche' per  i  reati  di  cui  all'articolo  51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
 La    prescrizione    e'    sempre    espressamente   rinunciabile dall'imputato.
 La  prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la  pena  dell'ergastolo,  anche  come  effetto  dell'applicazione di circostanze aggravanti".
 2. All'articolo 158, primo comma, del codice penale, le parole: "o continuato" e le parole: "o la continuazione" sono soppresse.
 3. L'articolo 159 del codice penale e' sostituito dal seguente:
 "Art. 159 - (Sospensione del corso della prescrizione). - Il corso della  prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del  procedimento  o  del  processo  penale o dei termini di custodia cautelare  e' imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere;
 2) deferimento della questione ad altro giudizio;
 3)  sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di  impedimento  delle  parti  e  dei  difensori  ovvero su richiesta dell'imputato  o  del  suo  difensore.  In  caso  di  sospensione del processo  per  impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non puo'  essere  differita  oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile  cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso  contrario  al  tempo  dell'impedimento  aumentato  di  sessanta giorni. Sono fatte salve le facolta' previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.
 Nel  caso  di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della  prescrizione  si  verifica  dal  momento  in  cui  il pubblico ministero  presenta  la  richiesta  e  il  corso  della  prescrizione riprende  dal  giorno  in  cui  l'autorita'  competente  accoglie  la richiesta.
 La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui e' cessata la causa della sospensione".
 4.  All'articolo  160,  terzo comma, del codice penale, le parole: "ma  in  nessun  caso  i  termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre la meta'" sono sostituite dalle seguenti: "ma in  nessun  caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati  oltre  i  termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta  eccezione  per  i  reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale".
 5.  All'articolo  161  del  codice  penale,  il  secondo  comma e' sostituito dal seguente:
 "Salvo  che  si  proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis  e  3-quater,  del  codice  di procedura penale, in nessun caso l'interruzione  della  prescrizione puo' comportare l'aumento di piu' di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della meta' nei casi di  cui  all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo  99,  quarto  comma,  e  del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105".
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
 degli articoli 69, 449 e 589 del codice penale:
 «Art.   69 (Concorso   di  circostanze  aggravanti  e
 attenuanti).   -   Quando  concorrono  insieme  circostanze
 aggravanti  e  circostanze  attenuanti, e le prime sono dal
 giudice  ritenute  prevalenti,  non  si  tien  conto  delle
 diminuzioni   di   pena   stabilite   per   le  circostanze
 attenuanti,  e  si  fa  luogo soltanto agli aumenti di pena
 stabiliti per le circostanze aggravanti.
 Se  le  circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti
 sulle  circostanze  aggravanti,  non  si  tien  conto degli
 aumenti  di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo
 soltanto   alle   diminuzioni  di  pena  stabilite  per  le
 circostanze attenuanti.
 Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il
 giudice  ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena
 che  sarebbe  inflitta  se  non concorresse alcuna di dette
 circostanze.
 Le  disposizioni  precedenti  si  applicano  anche alle
 circostanze  inerenti  alla  persona  del  colpevole  ed  a
 qualsiasi   altra   circostanza   per  la  quale  la  legge
 stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura
 della  pena  in  modo  indipendente da quella ordinaria del
 reato».
 «Art. 449 (Delitti colposi di danno). - Chiunque, al di
 fuori  delle  ipotesi  previste nel secondo comma dell'art.
 423-bis,  cagiona per colpa un incendio o un altro disastro
 preveduto dal capo primo di questo titolo, e' punito con la
 reclusione da uno a cinque anni.
 La  pena  e'  raddoppiata  se  si  tratta  di  disastro
 ferroviario  o  di  naufragio  o di sommersione di una nave
 adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile
 adibito a trasporto di persone.».
 «Art.  589 (Omicidio  colposo). - Chiunque  cagiona per
 colpa  la  morte di una persona e' punito con la reclusione
 da sei mesi a cinque anni.
 Se  il  fatto  e'  commesso  con violazione delle norme
 sulla  disciplina  della  circolazione stradale o di quelle
 per  la  prevenzione  degli infortuni sul lavoro la pena e'
 della reclusione da uno a cinque anni.
 Nel  caso  di morte di piu' persone, ovvero di morte di
 una  o  piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
 applica  la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
 delle  violazioni  commesse aumentata fino al triplo, ma la
 pena non puo' superare gli anni dodici.».
 -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
 dell'art. 51 del codice di procedura penale:
 «Art.  51 (Uffici  del pubblico ministero. Attribuzioni
 del  procuratore  della  Repubblica  distrettuale). - 1. Le
 funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
 a) nelle  indagini  preliminari e nei procedimenti di
 primo  grado, dai magistrati della procura della Repubblica
 presso il tribunale;
 b) nei  giudizi  di impugnazione dai magistrati della
 procura  generale  presso  la  corte di appello o presso la
 corte di cassazione.
 2.  Nei  casi  di  avocazione, le funzioni previste dal
 comma  1  lettera  a)  sono esercitate dai magistrati della
 procura generale presso la corte di appello.
 Nei casi di avocazione previsti dall'art. 371-bis, sono
 esercitate   dai   magistrati   della  Direzione  nazionale
 antimafia.
 3.  Le  funzioni  previste  dal comma 1 sono attribuite
 all'ufficio   del  pubblico  ministero  presso  il  giudice
 competente a norma del capo II del titolo I.
 3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
 consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma,
 600,  601,  602,  416-bis  e  630  del codice penale, per i
 delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
 predetto   art.   416-bis   ovvero  al  fine  di  agevolare
 l'attivita'   delle   associazioni  previste  dallo  stesso
 articolo,  nonche'  per i delitti previsti dall'art. 74 del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica  9 ottobre  1990, n. 309, e dall'art. 291-quater
 del  testo unico approvato con decreto del Presidente della
 Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
 comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
 ministero  presso  il tribunale del capoluogo del distretto
 nel cui ambito ha sede il giudice competente.
 3-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma 3-bis, se ne fa
 richiesta   il  procuratore  distrettuale,  il  procuratore
 generale  presso la corte di appello puo', per giustificati
 motivi,  disporre che le funzioni di pubblico ministero per
 il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
 dal   procuratore   della   Repubblica  presso  il  giudice
 competente.
 3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
 delitti  consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
 funzioni  indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
 all'ufficio  del pubblico ministero presso il tribunale del
 capoluogo  del  distretto nel cui ambito ha sede il giudice
 competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 158 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.  158 (Decorrenza del termine della prescrizione).
 -  Il  termine  della  prescrizione  decorre,  per il reato
 consumato,  dal  giorno  della  consumazione;  per il reato
 tentato,  dal  giorno  in  cui  e'  cessata l'attivita' del
 colpevole;  per  il  reato  permanente dal giorno in cui e'
 cessata la permanenza.
 Quando  la  legge fa dipendere la punibilita' del reato
 dal   verificarsi  di  una  condizione,  il  termine  della
 prescrizione  decorre dal giorno in cui la condizione si e'
 verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza
 o  richiesta,  il  termine  della  prescrizione decorre dal
 giorno del commesso reato.».
 -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
 dell'art. 71 del codice di procedura penale:
 «Art.  71 (Sospensione del procedimento per incapacita'
 dell'imputato).  -  1.  Se,  a  seguito  degli accertamenti
 previsti   dall'art.  70,  risulta  che  lo  stato  mentale
 dell'imputato   e'   tale   da   impedirne   la   cosciente
 partecipazione  al  procedimento,  il  giudice  dispone con
 ordinanza  che  questo  sia  sospeso,  sempre che non debba
 essere  pronunciata  sentenza  di  proscioglimento o di non
 luogo a procedere.
 2.  Con  l'ordinanza  di  sospensione il giudice nomina
 all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza
 l'eventuale rappresentante legale.
 3.  Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione
 il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  il  suo  difensore
 nonche' il curatore speciale nominato all'imputato.
 4.  La sospensione non impedisce al giudice di assumere
 prove,  alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 70
 comma  2.  A  tale  assunzione  il  giudice procede anche a
 richiesta  del  curatore  speciale,  che  in  ogni  caso ha
 facolta'  di  assistere  agli  atti  disposti sulla persona
 dell'imputato,  nonche' agli atti cui questi ha facolta' di
 assistere.
 5.   Se  la  sospensione  interviene  nel  corso  delle
 indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste
 dall'art. 70 comma 3.
 6.   Nel   caso  di  sospensione,  non  si  applica  la
 disposizione dell'art. 75 comma 3.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 160 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.     160 (Interruzione     del     corso     della
 prescrizione). - Il  corso della prescrizione e' interrotto
 dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.
 Interrompono   pure  la  prescrizione  l'ordinanza  che
 applica le misure cautelari personali e quella di convalida
 del  fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al
 pubblico  ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al
 pubblico   ministero   per   rendere  l'interrogatorio,  il
 provvedimento  del  giudice  di  fissazione dell'udienza in
 camera  di  consiglio  per  la decisione sulla richiesta di
 archiviazione,  la  richiesta  di  rinvio  a  giudizio,  il
 decreto    di   fissazione   della   udienza   preliminare,
 l'ordinanza  che dispone il giudizio abbreviato, il decreto
 di   fissazione   della  udienza  per  la  decisione  sulla
 richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la
 citazione  per  il  giudizio  direttissimo,  il decreto che
 dispone  il  giudizio  immediato, il decreto che dispone il
 giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
 La   prescrizione   interrotta  comincia  nuovamente  a
 decorrere  dal  giorno della interruzione. Se piu' sono gli
 atti  interruttivi,  la prescrizione decorre dall'ultimo di
 essi;  ma  in nessun caso i termini stabiliti nell'art. 157
 possono  essere prolungati oltre il termine di cui all'art.
 161,  secondo  comma,  fatta  eccezione  per i reati di cui
 all'art.   51,  commi  3-bis  e  3-quater,  del  codice  di
 procedura penale.».
 -  Si  riporta il testo dell'art. 161 del codice penale
 come modificato dalla legge qui pubblicata:
 «Art.    161 (Effetti   della   sospensione   e   della
 interruzione). - La   sospensione  e  l'interruzione  della
 prescrizione  hanno  effetto  per  tutti  coloro  che hanno
 commesso il reato.
 Salvo  che  si  proceda per i reati di cui all'art. 51,
 commi  3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in
 nessun   caso   l'interruzione   della   prescrizione  puo'
 comportare  l'aumento  di  piu'  di  un  quarto  del  tempo
 necessario  a  prescrivere,  della  meta'  nei  casi di cui
 all'art.  99,  secondo  comma, di due terzi nel caso di cui
 all'art.  99,  quarto  comma,  e del doppio nei casi di cui
 agli articoli 102, 103 e 105.».
 -  Per  il testo dell'art. 99 vedi l'art. 4 della legge
 qui pubblicata.
 -  Per  completezza  d'informazione si riporta il testo
 degli articoli 102, 103 e 105 del codice penale:
 «Art.  102  (Abitualita'  presunta  dalla  legge). - E'
 dichiarato  delinquente  abituale  chi,  dopo  essere stato
 condannato    alla    reclusione    in   misura   superiore
 complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi,
 della  stessa  indole,  commessi  entro  dieci  anni, e non
 contestualmente,  riporta un'altra condanna per un delitto,
 non  colposo,  della  stessa indole, e commesso entro dieci
 anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
 Nei  dieci  anni indicati nella disposizione precedente
 non  si  computa  il tempo in cui il condannato ha scontato
 pene  detentive o e' stato sottoposto a misure di sicurezza
 detentive.».
 «Art.  103  (Abitualita' ritenuta dal giudice). - Fuori
 del    caso    indicato    nell'articolo   precedente,   la
 dichiarazione  di  abitualita'  nel  delitto e' pronunciata
 anche  contro  chi,  dopo  essere  stato condannato per due
 delitti  non  colposi riporta un'altra condanna per delitto
 non  colposo,  se  il  giudice, tenuto conto della specie e
 gravita'  dei  reati,  del  tempo entro il quale sono stati
 commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole
 e  delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'art.
 133, ritiene che il colpevole sia dedito al delitto.».
 «Art.   105   (Professionalita'   nel   reato).  -  Chi
 trovandosi  nelle condizioni richieste per la dichiarazione
 di  abitualita',  riporta  condanna  per un altro reato, e'
 dichiarato   delinquente   o  contravventore  professionale
 qualora,   avuto  riguardo  alla  natura  dei  reati,  alla
 condotta  e  al  genere  di vita del colpevole e alle altre
 circostanze  indicate  nel  capoverso  dell'art. 133, debba
 ritenersi  che  egli  viva  abitualmente,  anche  in  parte
 soltanto, dei proventi del reato.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. 1.  Dopo  l'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
 "Art. 30-quater - (Concessione dei permessi premio ai recidivi). - 1.  I  permessi  premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia  stata  applicata  la  recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma,  del  codice  penale,  nei  seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo  30-ter:  a)  alla  lettera  a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;
 b) alla lettera b) dopo l'espiazione della meta' della pena;
 c)  alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni".
 2.  Al comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' premesso il seguente:
 "01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli  previsti  dal  libro  II,  titolo XII, capo III, sezione I, e dagli  articoli  609-bis,  609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo  51,  comma  3-bis,  del  codice  di procedura penale e dall'articolo  4-bis  della presente legge, puo' essere espiata nella propria  abitazione  o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza,  quando  trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione  della  pena,  o  dopo  l'inizio  della stessa, abbia compiuto  i  settanta  anni  di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente  abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato  con  l'aggravante  di  cui  all'articolo  99  del  codice penale".
 3.  Il comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dai seguenti:
 "1.  La  pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se  costituente  parte  residua  di  maggior  pena,  nonche'  la pena dell'arresto,  possono  essere  espiate nella propria abitazione o in altro  luogo  di  privata  dimora  ovvero  in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza, quando trattasi di:
 a)  donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente;
 b)  padre,  esercente  la  potesta', di prole di eta' inferiore ad anni  dieci  con  lui  convivente,  quando  la  madre  sia deceduta o altrimenti  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla prole;
 c)  persona  in  condizioni  di  salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
 d)  persona  di  eta'  superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
 e)  persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
 1.  1.  Al  condannato,  al  quale sia stata applicata la recidiva prevista  dall'articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, puo' essere  concessa  la  detenzione  domiciliare  se  la  pena detentiva inflitta,  anche  se  costituente  parte residua di maggior pena, non supera tre anni".
 4. Il comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
 "1-bis.  La  detenzione  domiciliare  puo'  essere  applicata  per l'espiazione  della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due  anni,  anche  se  costituente  parte  residua  di  maggior pena, indipendentemente  dalle  condizioni  di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per  l'affidamento  in  prova  al servizio sociale  e  sempre  che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che  il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si  applica  ai  condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
 5.  Dopo  l'articolo  50  della  legge  26 luglio 1975, n. 354, e' inserito il seguente:
 "Art.  50-bis - (Concessione della semiliberta' ai recidivi). - 1. La  semiliberta' puo' essere concessa ai detenuti, ai quali sia stata applicata  la  recidiva  prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice  penale,  soltanto  dopo l'espiazione dei due terzi della pena ovvero, se si tratta di un condannato per taluno dei delitti indicati nel  comma  1 dell'articolo 4-bis della presente legge, di almeno tre quarti di essa".
 6.  Il comma 1 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente:
 "1.  L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i  permessi premio, l'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  nei  casi  previsti dall'articolo  47,  la  detenzione  domiciliare e la semiliberta' non possono  essere  concessi  al  condannato  che sia stato riconosciuto colpevole  di  una  condotta  punibile  a norma dell'articolo 385 del codice penale".
 7.  Dopo  il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' aggiunto il seguente:
 "7-bis.  L'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei casi previsti   dall'articolo   47,   la   detenzione   domiciliare  e  la semiliberta'  non  possono  essere  concessi  piu'  di  una  volta al condannato   al  quale  sia  stata  applicata  la  recidiva  prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
 
 
 
 Note all'art. 7:
 -  Per  il  testo  dell'art.  99 del codice penale vedi
 l'art. 4 della legge qui pubblicata.
 -  Si  riporta  il  testo dell'art. 47-ter della citata
 legge  26 luglio  1975, n. 354, come modificato dalla legge
 qui pubblicata:
 «Art.  47-ter  (Detenzione  domiciliare). - 01. La pena
 della  reclusione  per  qualunque  reato,  ad  eccezione di
 quelli  previsti dal libro II titolo XII, capo III, sezione
 I,  e  dagli  articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del
 codice  penale,  dall'art.  51,  comma 3-bis, del codice di
 procedura  penale  e  dall'art. 4-bis della presente legge,
 puo'  essere  espiata  nella  propria abitazione o in altro
 luogo  pubblico  di cura, assistenza ed accoglienza, quando
 trattasi   di   persona   che,   al   momento   dell'inizio
 dell'esecuzione  della  pena, o dopo l'inizio della stessa,
 abbia  compiuto  i  settanta  anni  di eta' purche' non sia
 stato  dichiarato delinquente abituale, professionale o per
 tendenza  ne'  sia stato mai condannato con l'aggravante di
 cui all'art. 99 del codice penale.
 1.  La  pena  della  reclusione non superiore a quattro
 anni,  anche  se costituente parte residua di maggior pena,
 nonche'  la pena dell'arresto, possono essere espiate nella
 propria  abitazione  o  in  altro  luogo  di privata dimora
 ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza,
 quando trattasi di:
 a) donna  incinta  o madre di prole di eta' inferiore
 ad anni dieci con lei convivente;
 b) padre,  esercente  la  potesta',  di prole di eta'
 inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
 sia  deceduta  o altrimenti assolutamente impossibilitata a
 dare assistenza alla prole;
 c) persona  in  condizioni  di salute particolarmente
 gravi,  che  richiedano  costanti  contatti  con  i presidi
 sanitari territoriali;
 d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta anni, se
 inabile anche parzialmente;
 e) persona  minore  di  anni  ventuno  per comprovate
 esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.
 1.  1.  Al  condannato, al quale sia stata applicata la
 recidiva  prevista  dall'art.  99, quarto comma, del codice
 penale,  puo'  essere concessa la detenzione domiciliare se
 la  pena  detentiva  inflitta,  anche  se costituente parte
 residua di maggior pena, non supera tre anni.
 1-bis.  La detenzione domiciliare puo' essere applicata
 per  l'espiazione  della  pena detentiva inflitta in misura
 non  superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente parte
 residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
 di  cui  al  comma 1 quando non ricorrono i presupposti per
 l'affidamento  in  prova  al  servizio sociale e sempre che
 tale  misura  sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo che il
 condannato  commetta  altri reati. La presente disposizione
 non  si  applica  ai condannati per i reati di cui all'art.
 4-bis  e  a  quelli  cui  sia  stata  applicata la recidiva
 prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.
 1-ter.   Quando  potrebbe  essere  disposto  il  rinvio
 obbligatorio  o  facoltativo della esecuzione della pena ai
 sensi  degli  articoli 146  e  147  del  codice  penale, il
 tribunale  di  sorveglianza,  anche  se  la  pena supera il
 limite  di  cui  al  comma 1, puo' disporre la applicazione
 della  detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine di
 durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
 prorogato.  L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante la
 esecuzione della detenzione domiciliare.
 1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
 domiciliare   e'   proposta   dopo   che  ha  avuto  inizio
 l'esecuzione  della pena, il magistrato di sorveglianza cui
 la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione
 provvisoria  della  misura, quando ricorrono i requisiti di
 cui   ai   commi   1  e  1-bis.  Si  applicano,  in  quanto
 compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4.
 2.-3.
 4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
 detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
 quanto  stabilito  dall'art.  284  del  codice di procedura
 penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
 gli  interventi  del  servizio sociale. Tali prescrizioni e
 disposizioni  possono  essere  modificate dal magistrato di
 sorveglianza  competente  per  il luogo in cui si svolge la
 detenzione domiciliare.
 4-bis.   Nel  disporre  la  detenzione  domiciliare  il
 tribunale  di  sorveglianza,  quando  ne abbia accertato la
 disponibilita'   da   parte  delle  autorita'  preposte  al
 controllo,   puo'   prevedere  modalita'  di  verifica  per
 l'osservanza  delle  prescrizioni  imposte  anche  mediante
 mezzi  elettronici  o altri strumenti tecnici. Si applicano
 le  disposizioni  di  cui  all'art.  275-bis  del codice di
 procedura penale.
 5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
 detenzione   domiciliare   non   e'  sottoposto  al  regime
 penitenziario  previsto dalla presente legge e dal relativo
 regolamento    di    esecuzione.    Nessun    onere   grava
 sull'amministrazione  penitenziaria per il mantenimento, la
 cura  e  l'assistenza  medica del condannato che trovasi in
 detenzione domiciliare.
 6.   La   detenzione  domiciliare  e'  revocata  se  il
 comportamento  del  soggetto,  contrario  alla legge o alle
 prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
 prosecuzione delle misure.
 7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
 cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.
 8.  Il  condannato  che, essendo in stato di detenzione
 nella  propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati
 nel  comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'art.
 385   del   codice   penale.  Si  applica  la  disposizione
 dell'ultimo comma dello stesso articolo.
 9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
 la  sospensione  del  beneficio e la condanna ne importa la
 revoca.
 9-bis.  Se  la misura di cui al comma 1-bis e' revocata
 ai  sensi  dei  commi  precedenti  la pena residua non puo'
 essere sostituita con altra misura.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 58-quater della citata
 legge  26 luglio  1975, n. 354, come modificato dalla legge
 qui pubblicata:
 «Art.     58-quater (Divieto    di    concessione    di
 benefici). - 1. L'assegnazione  al  lavoro  all'esterno,  i
 permessi   premio,   l'affidamento  in  prova  al  servizio
 sociale,  nei  casi  previsti  dall'art.  47, la detenzione
 domiciliare  e  la semiliberta' non possono essere concessi
 al  condannato  che sia stato riconosciuto colpevole di una
 condotta punibile a norma dell'art. 385 del codice penale.
 2.  La  disposizione  del  comma  1 si applica anche al
 condannato nei cui confronti e' stata disposta la revoca di
 una  misura  alternativa  ai  sensi dell'art. 47, comma 11,
 dell'art. 47-ter, comma 6, o dell'art. 51, primo comma.
 3.  Il divieto di concessione dei benefici opera per un
 periodo   di  tre  anni  dal  momento  in  cui  e'  ripresa
 l'esecuzione  della custodia o della pena o e' stato emesso
 il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
 4.   I   condannati   per   i   delitti   di  cui  agli
 articoli 289-bis  e  630  del  codice  penale  che  abbiano
 cagionato  la  morte  del  sequestrato  non sono ammessi ad
 alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se
 non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della
 pena  irrogata  o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei
 anni.
 5.   Oltre   a   quanto  previsto  dai  commi  1  e  3,
 l'assegnazione  al  lavoro all'esterno, i permessi premio e
 le  misure alternative alla detenzione previste dal capo VI
 non  possono  essere  concessi,  o  se  gia'  concessi sono
 revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nel
 comma  1 dell'art. 4-bis, nei cui confronti si procede o e'
 pronunciata  condanna  per  un delitto doloso punito con la
 pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
 commesso  da chi ha posto in essere una condotta punibile a
 norma  dell'art.  385  del  codice penale ovvero durante il
 lavoro  all'esterno  o la fruizione di un permesso premio o
 di una misura alternativa alla detenzione.
 6.  Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
 al comma 5, l'autorita' che procede per il nuovo delitto ne
 da'  comunicazione  al magistrato di sorveglianza del luogo
 di ultima detenzione dell'imputato.
 7.  Il  divieto  di  concessione dei benefici di cui al
 comma  5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in
 cui  e'  ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o
 e' stato emesso il provvedimento di revoca della misura.
 7-bis.  L'affidamento  in prova al servizio sociale nei
 casi  previsti dall'art. 47, la detenzione domiciliare e la
 semiliberta'  non possono essere concessi piu' di una volta
 al  condannato  al  quale  sia  stata applicata la recidiva
 prevista dall'art. 99, quarto comma, del codice penale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. 1.  Dopo  l'articolo  94  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, e' inserito il seguente:
 "Art.  94-bis  -  (Concessione  dei benefici ai recidivi). - 1. La sospensione  dell'esecuzione  della pena detentiva e l'affidamento in prova  in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o  alcooldipendente,  cui  sia  stata  applicata la recidiva prevista dall'articolo  99,  quarto  comma,  del codice penale, possono essere concessi  se  la  pena  detentiva  inflitta  o ancora da scontare non supera   i  tre  anni.  La  sospensione  dell'esecuzione  della  pena detentiva  e l'affidamento in prova in casi particolari nei confronti di  persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente,  cui  sia  stata applicata  la  recidiva  prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi una sola volta".
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Il testo unico di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, reca: (Testo unico delle
 leggi   in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e
 sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
 relativi stati di tossicodipendenza.).
 - Per  il  testo  dell'art.  99  del codice penale vedi
 l'art. 4 della legge qui pubblicata.
 
 
 
 
 |  | Art. 9. 1.  All'articolo 656 del codice di procedura penale, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
 "9.  La  sospensione  dell'esecuzione  di  cui al comma 5 non puo' essere disposta:
 a)  nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;
 b)  nei  confronti  di  coloro  che,  per  il  fatto oggetto della condanna  da  eseguire,  si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;
 c)  nei  confronti  dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale".
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  656  del codice di
 procedura   penale   come   modificato   dalla   legge  qui
 pubblicata:
 «Art.         656 (Esecuzione         delle        pene
 detentive). - 1. Quando  deve  essere eseguita una sentenza
 di  condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette
 ordine  di esecuzione con il quale, se il condannato non e'
 detenuto,  ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e'
 consegnata all'interessato.
 2.  Se  il  condannato  e'  gia'  detenuto, l'ordine di
 esecuzione  e' comunicato al Ministro di grazia e giustizia
 e notificato all'interessato.
 3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
 persona   nei   cui   confronti   deve  essere  eseguito  e
 quant'altro   valga   a  identificarla,  l'imputazione,  il
 dispositivo  del provvedimento e le disposizioni necessarie
 all'esecuzione.  L'ordine  e'  notificato  al difensore del
 condannato.
 4.  L'ordine  che  dispone  la carcerazione e' eseguito
 secondo le modalita' previste dall'art. 277.
 5.  Se  la pena detentiva, anche se costituente residuo
 di  maggiore  pena,  non  e'  superiore a tre anni ovvero a
 quattro  anni  nei  casi  di  cui agli articoli 90 e 94 del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica   9 ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
 modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto
 dai  commi  7  e  9,  ne sospende l'esecuzione. L'ordine di
 esecuzione  e  il decreto di sospensione sono notificati al
 condannato   e   al   difensore   nominato   per   la  fase
 dell'esecuzione  o,  in  difetto,  al  difensore  che lo ha
 assistito  nella  fase del giudizio, con l'avviso che entro
 trenta  giorni  puo'  essere  presentata istanza, corredata
 dalle  indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta
 ad  ottenere la concessione di una delle misure alternative
 alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
 1,  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive
 modificazioni,  e  di  cui  all'art.  94  del  testo  unico
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 ottobre  1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero
 la  sospensione  dell'esecuzione della pena di cui all'art.
 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
 ove  non sia presentata l'istanza nonche' la certificazione
 da  allegare  ai  sensi  degli  articoli 91, comma 2, e 94,
 comma   1,  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del
 Presidente   della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
 l'esecuzione della pena avra' corso immediato.
 6.  L'istanza  deve  essere presentata dal condannato o
 dal  difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato
 dal  pubblico  ministero, il quale la trasmette, unitamente
 alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
 competente  in  relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio
 del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
 documentazione  prescritta o necessaria, questa puo' essere
 depositata  nella cancelleria del tribunale di sorveglianza
 fino  a  cinque  giorni  prima dell'udienza fissata a norma
 dell'art.  666,  comma  3.  Resta  salva,  in ogni caso, la
 facolta'  del  tribunale di sorveglianza di procedere anche
 d'ufficio  alla richiesta di documenti o di informazioni, o
 all'assunzione  di prove a norma dell'art. 666, comma 5. Il
 tribunale   di  sorveglianza  decide  entro  quarantacinque
 giorni dal ricevimento dell'istanza.
 7.   La   sospensione  dell'esecuzione  per  la  stessa
 condanna  non puo' essere disposta piu' di una volta, anche
 se  il  condannato  ripropone nuova istanza sia in ordine a
 diversa  misura  alternativa,  sia in ordine alla medesima,
 diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
 dell'esecuzione  della  pena  di  cui all'art. 90 del testo
 unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 8.  Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis, qualora
 l'istanza   non   sia   tempestivamente  presentata,  o  il
 tribunale  di  sorveglianza  la dichiari inammissibile o la
 respinga,  il  pubblico  ministero revoca immediatamente il
 decreto di sospensione dell'esecuzione.
 8-bis.  Quando  e'  provato  o  appare probabile che il
 condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
 di  cui  al  comma  5, il pubblico ministero puo' assumere,
 anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
 all'esito  delle  quali puo' disporre la rinnovazione della
 notifica.
 9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
 puo' essere disposta:
 a) nei  confronti dei condannati per i delitti di cui
 all'art.  4-bis  della  legge  26 luglio  1975,  n.  354, e
 successive modificazioni;
 b) nei  confronti di coloro che, per il fatto oggetto
 della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
 cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
 definitiva;
 c) nei  confronti  dei  condannati ai quali sia stata
 applicata  la recidiva prevista dall'art. 99, quarto comma,
 del codice penale.
 10.  Nella  situazione  considerata  dal comma 5, se il
 condannato  si  trova agli arresti domiciliari per il fatto
 oggetto  della  condanna da eseguire, il pubblico ministero
 sospende   l'esecuzione   dell'ordine   di  carcerazione  e
 trasmette   gli   atti   senza   ritardo  al  tribunale  di
 sorveglianza  perche'  provveda alla eventuale applicazione
 di  una  delle  misure  alternative di cui al comma 5. Fino
 alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato
 permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo
 corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
 effetti.  Agli  adempimenti previsti dall'art. 47-ter della
 legge  26 luglio  1975, n. 354, e successive modificazioni,
 provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.».
 - Per  il  testo  dell'art.  99  del codice penale vedi
 l'art. 4 della legge qui pubblicata.
 
 
 
 
 |  | Art. 10 
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 2. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 del codice penale quanto  alle  altre  norme  della  presente  legge,  le  disposizioni dell'articolo  6  non  si  applicano ai procedimenti e ai processi in corso  se  i  nuovi  termini di prescrizione risultano piu' lunghi di quelli previgenti.
 3.   Se,  per  effetto  delle  nuove  disposizioni,  i  termini  di prescrizione   risultano  piu'  brevi,  le  stesse  si  applicano  ai procedimenti  e  ai  processi pendenti alla data di entrata in vigore della  presente  legge,  ad  esclusione dei processi gia' pendenti in primo  grado  ove  vi  sia  stata  la  dichiarazione  di apertura del dibattimento,  nonche' dei processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 5 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 2055): Presentato dai deputati Cirielli (*), Airaghi, Arrighi (*), Ascierto,
 Bellotti  (*), Bornacin, Briguglio, Carrara, Conte Giorgio,
 Conti  Giulio,  Coronella,  Geraci, Ghiglia, Landolfi, Leo,
 Losurdo, Maggi, Martini Luigi, Menia, Meroi, Napoli Angela,
 Paolone,  Pezzella,  Porcu,  Raisi,  Saia,  Taglialatela  e
 Villani Miglietta il 29 dicembre 2001. Assegnato alla  II  commissione (Giustizia), in sede referente, il 20
 febbraio 2002 con pareri delle commissioni I e XII. Esaminato dalla  II  commissione,  in  sede  referente, il 28 gennaio
 2003; il 26 giugno 2003; il 2, 8, 16 luglio 2003; il 9, 10,
 23 settembre 2003; il 1° ottobre 2003. Esaminato in  aula  il  3  novembre  2003; il 14, 15 dicembre 2003 ed
 approvato il 16 dicembre 2003. (*) In data  25  novembre  2004  il  deputato  ha ritirato la propria
 sottoscrizione alla proposta di legge.
 Senato della Repubblica (atto n. 3247): Assegnato alla  2ª  commissione (Giustizia), in sede referente, il 17
 dicembre 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 12ª. Esaminato dalla  2ª commissione in sede referente, il 12, 13, 18, 25,
 26  gennaio  2005; il 2, 15, 16, 22 febbraio 2005; il 2, 3,
 9, 15 marzo 2005. Esaminato in  aula  il  7,  12,  13,  14,  21,  25, 26 luglio 2005 ed
 approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 2055-B): Assegnato alla  II  commissione (Giustizia), in sede referente, il 29
 luglio 2005 con parere della commissione I. Esaminato dalla II commissione il 14, 20, 21, 22 settembre 2005. Esaminato in   aula   il   26   settembre   2005  ed  approvato,  con
 modificazioni, il 9 novembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3247-B): Assegnato alla  2ª  commissione (Giustizia), in sede referente, il 10
 novembre 2005 con il parere della commissione 1ª. Esaminato dalla 2ª commissione il 15, 17, 22, 23 novembre 2005. Esaminato in  aula  il  24  novembre 2005 ed approvato il 29 novembre
 2005.
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