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| Gazzetta n. 284 del 2005-12-06 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 dicembre 2005 |  | Operazione  di  rimborso  anticipato di titoli di Stato mediante asta competitiva. |  | 
 |  | IL DIRETTORE della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  recante  il  testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito testo unico), ed   in  particolare  l'art.  3,  ove  si  prevede  che  il  Ministro dell'economia   e   delle   finanze  e'  autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro,  di  procedere,  ai  fini  della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli;
 Visto  il decreto ministeriale n. 16440 del 22 aprile 2005, emanato in  attuazione  dell'art. 3 del citato testo unico, con il quale sono stabiliti  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del  tesoro  deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di  cui  al  medesimo articolo, e in cui si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore della direzione II;
 Visto  il  titolo  I,  capo  I,  sezione III del citato testo unico concernente  la  disciplina  della  gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte  titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
 Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e  la  Monte  titoli  S.p.a.,  stipulata  ai  sensi  dell'art. 26 del ripetuto testo unico;
 Visto   il   decreto  ministeriale  del  5 maggio  2004  n.  43044, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del  13 maggio  2004,  recante  disposizioni  in  caso di ritardo nel regolamento  delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;
 Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio  di  previsione  dello  Stato  per l'anno finanziario 2005 e bilancio  pluriennale per il triennio 2005-2007, ed in particolare il comma  3  dell'art.  2,  con  cui  e'  stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
 Considerato che e' stata accertata la necessaria disponibilita', in termini  di  competenza  e  di cassa, nei capitoli su cui gravera' la relativa spesa;
 Considerata la necessita' di modificare il profilo delle scadenze e dei pagamenti cedolari in scadenza in mesi particolarmente critici;
 Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Ai  sensi  dell'art.  3  del  testo  unico, nonche' del decreto ministeriale  n.  16440 del 22 aprile 2005, citato nelle premesse, e' disposta  l'operazione  di  acquisto  mediante  asta  competitiva dei seguenti prestiti:
 a) buoni  del  Tesoro  poliennali  15 marzo  2001-15 marzo  2006, codice titolo IT0003088959, cedola 4,75%;
 b) buoni  del  Tesoro  poliennali  15 maggio 2003-15 maggio 2006, codice titolo IT0003477111, cedola 2,75%;
 c) buoni  del  Tesoro poliennali 15 gennaio 2004-15 gennaio 2007, codice titolo IT0003611156, cedola 2,75%;
 d) certificati  di  credito  del  Tesoro 1° aprile 2001-1° aprile 2008, codice titolo IT0003097109;
 e) certificati  di  credito  del  Tesoro 1° aprile 2002-1° aprile 2009, codice titolo IT0003263115;
 f) certificati  di  credito del Tesoro 1° ottobre 2002-1° ottobre 2009, codice titolo IT0003384903.
 2.  Le  suddette  operazionidi  acquisto  vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli.
 |  | Art. 2. 1. L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli  e'  affidata  alla  Banca  d'Italia  e  ha  luogo  secondo le modalita'  previste  dalla  convenzione  tra  la Banca d'Italia e gli operatori  ammessi  a  partecipare  alle  operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato.
 2.  Sono  ammessi  a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti  in  titoli di Stato, di cui all'art. 33 del citato testo unico, che intervengono per conto proprio e della clientela.
 |  | Art. 3. 1.  Le  offerte  di  cessione degli operatori, fino a un massimo di tre,  devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
 2.  I  prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo  di  un  millesimo.  Eventuali  variazioni  di importo diverso vengono arrotondate per difetto.
 3.  Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di  capitale  nominale;  eventuali  offerte  di importo inferiore non verranno  prese  in  considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.
 |  | Art. 4. 1.  Le  offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore   11   del   giorno   6 dicembre  2005,  esclusivamente  mediante trasmissione  telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite rete nazionale  interbancaria,  con  le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato.
 2.  Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
 3. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete»,  si  applicano le specifiche procedure di «recovery» previste nella  convenzione  stipulata  tra  la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto.
 4.  Le  offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno  conseguentemente  luogo  all'esecuzione  delle  operazioni  di cessione.
 |  | Art. 5. 1. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte  di  cui  al  precedente  articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza  di  un  funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione,    provvede    all'elencazione   delle   offerte pervenute,   con   l'indicazione  dei  relativi  importi,  in  ordine crescente di prezzo richiesto.
 2. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di  un  funzionario  del  Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni  di  ufficiale  rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
 3.  L'esito  delle  operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.
 |  | Art. 6. 1.   L'acquisto  dei  titoli  viene  effettuato  seguendo  l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
 2. Il Dipartimento del Tesoro - Direzione II si riserva la facolta' di  escludere  le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti.  Tale  esclusione  si esercita sulla base dell'elaborato fornito   dalla   procedura  automatica  d'asta  contenente  le  sole indicazioni di prezzi e quantita'.
 3.  Il Dipartimento del Tesoro - Direzione II si riserva, altresi', la  facolta'  di  non  acquistare  per intero l'importo offerto dagli operatori  al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto    pro-quota    dell'importo   medesimo   con   i   necessari arrotondamenti.
 |  | Art. 7. 1.  Il  regolamento  dei  titoli  acquistati  sara'  effettuato  il 9 dicembre  2005,  per il tramite della Banca d'Italia, cui il Tesoro mette  a disposizione il controvalore degli importi per il capitale e gli interessi.
 2.  A  tal  fine  la  Banca d'Italia provvedera' a riconoscere agli operatori,  con  valuta  pari  al  giorno di regolamento, gli importi relativi  ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con  corresponsione  di  dietimi d'interesse per ottantacinque giorni relativamente  al BTP di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto,  per  ventiquattro  giorni  relativamente al BTP di cui alla lettera b), per centoquarantasette giorni relativamente al BTP di cui alla  lettera c), per sessantanove giorni relativamente al CCT di cui alla  lettera d), per sessantanove giorni relativamente al CCT di cui alla  lettera e), per sessantanove giorni relativamente al CCT di cui alla lettera f) del decreto medesimo.
 3.  I  conseguenti oneri per rimborso capitale ed interessi faranno carico,  rispettivamente  per  i  buoni  poliennali  del  Tesoro,  ai capitoli  9502  (unita'  previsionale di base 3.3.9.1) e 2214 (unita' previsionale  di  base  3.1.7.3)  e  per i certificati di credito del Tesoro rispettivamente, ai capitoli 9537 (unita' previsionale di base 3.3.9.1)  e 2216 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.
 4.  Il  riconoscimento  delle  somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel  quale  la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento.
 5.   L'operatore   partecipante   l'asta,   al   fine  di  regolare l'operazione,  puo'  avvalersi  di  un  altro  intermediario  il  cui nominativo  dovra'  essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite.
 6.  In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto   da   parte   dell'operatore   troveranno   applicazione  le disposizioni  del decreto ministeriale del 5 maggio 2004 citato nelle premesse.
 |  | Art. 8. 1. Alla Banca d'Italia e' affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione  alla  Monte  titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati  dal  Tesoro,  mediante  apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione.
 2.  Dette  operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro - Direzione II.
 |  | Art. 9. 1.  Entro  un  mese  dalla  data di regolamento delle operazioni di acquisto  la  Monte  titoli  S.p.a.  comunichera' al Dipartimento del tesoro  -  Direzione  II  l'avvenuta  estinzione  dei titoli mediante scritturazione   nei   conti   accentrati   e  comunichera'  altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 |  | Art. 10. 1. Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia,  incaricata  delle  operazioni  relative  all'acquisto  dei titoli  stessi,  sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.
 2.  Il  presente  decreto  viene trasmesso all'ufficio centrale del bilancio  presso  il  Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 dicembre 2005
 Il direttore: Cannata
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