IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2001, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del Ministero della salute del 27 agosto 2004, concernente «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»; Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto, modificati successivamente dal decreto del 30 giugno 2005, a nome dell'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale n. 15; Vista la domanda del 23 maggio 2005, integrata successivamente in data 19 ottobre 2005, dell'impresa medesima diretta ad ottenere l'estensione di impiego dei prodotti fitosanitari elencati nel dispositivo del presente decreto alla coltura della rucola; Visto il parere espresso in data 3 febbraio 2005 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: E' autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola dei seguenti prodotti fitosanitari, registrati a nome dell'impresa Diachem S.p.a., con sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale 15:
===================================================================== n. reg. |Prodotto fitosanitario |Data registrazione |Sostanza attiva ===================================================================== 10976 | Meteor | 12.07.2001 |Deltametrina 11255 | Vapire Del | 28.03.2002 |Deltametrina
Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate, con le quali i prodotti devono essere posti in commercio. Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa dell'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2005 Il direttore generale: Marabelli |