| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Vista  la  circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti  applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290,  concernente  il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 2001, n. 65,  corretto  e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n.   260,  concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE   relative   alla   classificazione,   all'imballaggio   e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Ministero della salute del 27 agosto 2004, concernente  «Prodotti  fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione»;
 Visti  i  decreti  con  i  quali  sono  stati registrati i prodotti fitosanitari   elencati   nel   dispositivo   del  presente  decreto, modificati  successivamente  dal  decreto  del 30 giugno 2005, a nome dell'impresa  Diachem S.p.a., con sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale n. 15;
 Vista  la  domanda del 23 maggio 2005, integrata successivamente in data  19 ottobre  2005,  dell'impresa  medesima  diretta  ad ottenere l'estensione  di  impiego  dei  prodotti  fitosanitari  elencati  nel dispositivo del presente decreto alla coltura della rucola;
 Visto  il parere espresso in data 3 febbraio 2005 dalla commissione consultiva  di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 E' autorizzata l'estensione d'impiego alla coltura della rucola dei seguenti   prodotti  fitosanitari,  registrati  a  nome  dell'impresa Diachem  S.p.a.,  con  sede legale in Albano S. Alessandro (Bergamo), via Tonale 15:
 
 ===================================================================== n. reg. |Prodotto fitosanitario |Data registrazione |Sostanza attiva =====================================================================
 10976  |  Meteor               |    12.07.2001     |Deltametrina
 11255  |  Vapire Del           |    28.03.2002     |Deltametrina
 
 Sono  approvate,  quale  parte  integrante del presente decreto, le etichette  allegate,  con  le quali i prodotti devono essere posti in commercio.
 Lo  smaltimento  delle  scorte  del  prodotto  fitosanitario di cui trattasi,  confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, e' consentito fino al 30 gennaio 2007.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa dell'impresa  interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 novembre 2005
 Il direttore generale: Marabelli
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