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| Gazzetta n. 284 del 2005-12-06 |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 21 settembre 2005 |  | Recepimento   della   direttiva   2005/13/CE  della  Commissione  del 21 febbraio  2005,  recante  modificazione della direttiva 2000/25/CE del  Parlamento  europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi  e  articolato  inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell'allegato  I  della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 di concerto con
 IL MINISTRO DELLE POLITICHE
 AGRICOLE E FORESTALI
 e
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
 E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Visto  l'art.  229  del  nuovo  codice  della  strada approvato con decreto   legislativo   30 aprile   1992,   n.  285,  pubblicato  nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992  che  delega  i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze  loro  attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;
 Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che stabiliscono  la  competenza  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  a  decretare,  di concerto con il Ministro delle politiche agricole  e  forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in   materia   di   emissioni  inquinanti,  delle  macchine  agricole ispirandosi al diritto comunitario;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre  2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e  delle  macchine  intercambiabili  trainate,  nonche'  dei sistemi, componenti  ed  entita'  tecniche di tali veicoli ed alla abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio  2001,  di recepimento della direttiva 2000/25/CE relativa a misure   contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e  particolato inquinante   prodotti  dai  motori  destinati  alla  propulsione  dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE,   pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001;
 Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre  1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE concernente i  provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e  particolato  inquinante  prodotti dai motori a combustione interna destinati   all'installazione   su   macchine  mobili  non  stradali, pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre  2004,  di  recepimento  della  direttiva 2002/88/CE che modifica   la  direttiva  97/68/CE  concernente  i  provvedimenti  da adottare  contro  l'emissione  di  inquinanti  gassosi  e particolato inquinante  prodotti  dai  motori  a  combustione  interna  destinati all'installazione  su  macchine  mobili  non stradali, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005;
 Vista  la  direttiva  2005/13/CE  della Commissione del 21 febbraio 2005  recante modificazione della direttiva 2000/25/CE sull'emissione di  inquinati  gassosi  e  particolato inquinante prodotti dai motori destinati  alla  propulsione  dei  trattori  agricoli  o  forestali e modificazione    dell'allegato    I    della   direttiva   2003/37/CE sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 55 del 1° marzo 2005;
 Sentito il Ministro della salute;
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 (Testo rilevante ai fini dello Spazio
 Economico Europeo)
 Art. 1.
 1.  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e della navigazione 2 maggio   2001,   di  recepimento  della  direttiva  2000/25/CE,  e' modificato come segue: a) all'art. 1, comma 1, e' aggiunto il seguente trattino:
 «-  "motore  di  sostituzione":  un  motore  di  nuova  costruzione destinato  a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito unicamente a tale scopo.»"; b) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 3.:
 «3.  I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il  motore da sostituire doveva soddisfare originariamente al momento dell'immissione  sul mercato. La dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" e' riportata  su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario.»; c) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente art. 3-bis:
 «Art.  3-bis.  - 1. In deroga all'art. 3, commi 1 e 2, su richiesta di  un  produttore  di  trattori  e subordinatamente all'approvazione dell'autorita'  competente  in materia di omologazione, il produttore di  motori  puo'  immettere  sul mercato, in regime di flessibilita', durante  il  periodo  intercorrente tra due fasi successive di valori limite,  un  numero limitato di motori conformi ai soli valori limite di  emissione  della  fase  immediatamente precedente, o trattori con tali motori, sulla base della procedura fissata nell'allegato IV."»; d) l'art. 4 e' modificato come segue:
 1) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere c), d) ed e):
 «c) nella fase III A
 -  dopo  il 31 dicembre 2005 per i motori della categoria H, di potenza  pari  a 130 kW minore o uguale a P minore o uguale a 560 kW, della  categoria I, di potenza pari a 75 kW minore o uguale a P < 130 kW,  e della categoria K, di potenza pari a 19 kW minore o uguale a P < 37 kW,
 -  dopo  il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria J, di potenza paria a 37 kW minore o uguale a P < 75kW;
 d) nella fase IIIB
 -  dopo  il 31 dicembre 2009 per i motori della categoria L, di potenza pari a 130 kW minore o uguale a P minore o uguale a 560 kW,
 -  dopo  il 31 dicembre 2010 per i motori della categoria M, di potenza  pari a 75 kW minore o uguale a P < 130 kW, e della categoria N, di potenza pari a 56 kW minore o uguale a P < 75 kW,
 -  dopo  il 31 dicembre 2011 per i motori della categoria P, di potenza pari a 37 kW minore o uguale a P < 56 kW;
 e) nella fase IV
 -  dopo  il 31 dicembre 2012 per i motori della categoria Q, di potenza pari a 130 kW minore o uguale a P < 560 kW,
 -  dopo il 30 settembre 2013 per i motori della categoria R, di potenza pari a 56 kW minore o uguale a P < 130 kW.»"; e) al comma 3 sono aggiunti i seguenti trattini:
 «- dopo il 31 dicembre 2005 per i motori della categoria H,
 - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria I,
 - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria K,
 - dopo il 31 dicembre 2007 per i motori della categoria J,
 - dopo il 31 dicembre 2010 per i motori della categoria L,
 - dopo il 31dicembre 2011 per i motori della categoria M,
 - dopo il 31 dicembre 2011 per i motori della categoria N,
 - dopo il 31 dicembre 2012 per i motori della categoria P,
 - dopo il 31 dicembre 2013 per i motori della categoria Q,
 - dopo il 30 settembre 2014 per i motori della categoria R.»; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
 «5.  Per i motori delle categorie da A a G, le date di cui al comma 3  sono  prorogate  di due anni in relazione ai motori aventi data di produzione  antecedente  a  quelle  suddette.  Sono  consentite altre eccezioni  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  all'art. 10 del decreto  del  Ministro  dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999,   di   recepimento   della  direttiva  97/68/CE,  e  successive modificazioni.»"; g) sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7:
 «6. Per i motori delle categorie da H ad R, le date di cui al comma 3  sono  differite di due anni per i motori prodotti prima della data in questione.
 7.  Per  i  tipi  o  famiglie  di  motori conformi ai valori limite fissati   nelle  tabelle  dei  punti  4.1.2.4.,  4.1.2.5  e  4.1.2.6. dell'allegato  I  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della navigazione   20 dicembre   1999,   di  recepimento  della  direttiva 97/68/CE,  e  successive  modificazioni,  prima delle date fissate al comma   3   del   presente   articolo,  e'  consentita  una  speciale etichettatura  e marcatura per evidenziare che il veicolo e' conforme ai valori limite imposti prima delle date fissate.»"; h) gli   allegati   I,   II   e  III  sono  modificati  conformemente all'allegato I del presente decreto; i)  e'  aggiunto  l'allegato  IV  in  conformita' all'allegato II del presente decreto.
 |  | Art. 2. 1.  L'allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti   19 novembre   2004,   di   recepimento   della  direttiva 2003/37/CE, e' modificato conformemente all'allegato III del presente decreto.
 |  | Art. 3. 1.  Gli  allegati I, II e III del presente decreto ne costituiscono parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 21 settembre 2005
 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
 Lunardi
 Il Ministro delle politiche agricole e forestali
 Alemanno
 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  | Allegato I 
 ---->  Vedere allegato da pag. 52 a pag. 59   <----
 |  | Allegato II 
 ---->  Vedere allegato a pag. 60   <----
 |  | Allegato III 
 ---->  Vedere allegato da pag. 61 a pag. 67   <----
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