Gazzetta n. 284 del 2005-12-06 |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 21 settembre 2005 |
Recepimento della direttiva 2005/13/CE della Commissione del 21 febbraio 2005, recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI e IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visti i commi 5 e 7 dell'art. 106 del nuovo codice della strada che stabiliscono la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in materia di norme costruttive e funzionali, nonche' in materia di emissioni inquinanti, delle macchine agricole ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonche' dei sistemi, componenti ed entita' tecniche di tali veicoli ed alla abrogazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 20 dicembre 1999, di attuazione della direttiva 97/68/CE concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2000; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2002/88/CE che modifica la direttiva 97/68/CE concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15 aprile 2005; Vista la direttiva 2005/13/CE della Commissione del 21 febbraio 2005 recante modificazione della direttiva 2000/25/CE sull'emissione di inquinati gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE sull'omologazione dei trattori agricoli o forestali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 55 del 1° marzo 2005; Sentito il Ministro della salute; A d o t t a il seguente decreto: (Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo) Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, di recepimento della direttiva 2000/25/CE, e' modificato come segue: a) all'art. 1, comma 1, e' aggiunto il seguente trattino: «- "motore di sostituzione": un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito unicamente a tale scopo.»"; b) all'art. 3 e' aggiunto il seguente comma 3.: «3. I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente al momento dell'immissione sul mercato. La dicitura "MOTORE DI SOSTITUZIONE" e' riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario.»; c) dopo l'art. 3, e' inserito il seguente art. 3-bis: «Art. 3-bis. - 1. In deroga all'art. 3, commi 1 e 2, su richiesta di un produttore di trattori e subordinatamente all'approvazione dell'autorita' competente in materia di omologazione, il produttore di motori puo' immettere sul mercato, in regime di flessibilita', durante il periodo intercorrente tra due fasi successive di valori limite, un numero limitato di motori conformi ai soli valori limite di emissione della fase immediatamente precedente, o trattori con tali motori, sulla base della procedura fissata nell'allegato IV."»; d) l'art. 4 e' modificato come segue: 1) al comma 2 sono aggiunte le seguenti lettere c), d) ed e): «c) nella fase III A - dopo il 31 dicembre 2005 per i motori della categoria H, di potenza pari a 130 kW minore o uguale a P minore o uguale a 560 kW, della categoria I, di potenza pari a 75 kW minore o uguale a P < 130 kW, e della categoria K, di potenza pari a 19 kW minore o uguale a P < 37 kW, - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria J, di potenza paria a 37 kW minore o uguale a P < 75kW; d) nella fase IIIB - dopo il 31 dicembre 2009 per i motori della categoria L, di potenza pari a 130 kW minore o uguale a P minore o uguale a 560 kW, - dopo il 31 dicembre 2010 per i motori della categoria M, di potenza pari a 75 kW minore o uguale a P < 130 kW, e della categoria N, di potenza pari a 56 kW minore o uguale a P < 75 kW, - dopo il 31 dicembre 2011 per i motori della categoria P, di potenza pari a 37 kW minore o uguale a P < 56 kW; e) nella fase IV - dopo il 31 dicembre 2012 per i motori della categoria Q, di potenza pari a 130 kW minore o uguale a P < 560 kW, - dopo il 30 settembre 2013 per i motori della categoria R, di potenza pari a 56 kW minore o uguale a P < 130 kW.»"; e) al comma 3 sono aggiunti i seguenti trattini: «- dopo il 31 dicembre 2005 per i motori della categoria H, - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria I, - dopo il 31 dicembre 2006 per i motori della categoria K, - dopo il 31 dicembre 2007 per i motori della categoria J, - dopo il 31 dicembre 2010 per i motori della categoria L, - dopo il 31dicembre 2011 per i motori della categoria M, - dopo il 31 dicembre 2011 per i motori della categoria N, - dopo il 31 dicembre 2012 per i motori della categoria P, - dopo il 31 dicembre 2013 per i motori della categoria Q, - dopo il 30 settembre 2014 per i motori della categoria R.»; f) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per i motori delle categorie da A a G, le date di cui al comma 3 sono prorogate di due anni in relazione ai motori aventi data di produzione antecedente a quelle suddette. Sono consentite altre eccezioni nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 97/68/CE, e successive modificazioni.»"; g) sono aggiunti i seguenti commi 6 e 7: «6. Per i motori delle categorie da H ad R, le date di cui al comma 3 sono differite di due anni per i motori prodotti prima della data in questione. 7. Per i tipi o famiglie di motori conformi ai valori limite fissati nelle tabelle dei punti 4.1.2.4., 4.1.2.5 e 4.1.2.6. dell'allegato I del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 dicembre 1999, di recepimento della direttiva 97/68/CE, e successive modificazioni, prima delle date fissate al comma 3 del presente articolo, e' consentita una speciale etichettatura e marcatura per evidenziare che il veicolo e' conforme ai valori limite imposti prima delle date fissate.»"; h) gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all'allegato I del presente decreto; i) e' aggiunto l'allegato IV in conformita' all'allegato II del presente decreto. | Art. 2. 1. L'allegato I al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre 2004, di recepimento della direttiva 2003/37/CE, e' modificato conformemente all'allegato III del presente decreto. | Art. 3. 1. Gli allegati I, II e III del presente decreto ne costituiscono parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 settembre 2005 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi Il Ministro delle politiche agricole e forestali Alemanno Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli | Allegato I
----> Vedere allegato da pag. 52 a pag. 59 <---- | Allegato II
----> Vedere allegato a pag. 60 <---- | Allegato III
----> Vedere allegato da pag. 61 a pag. 67 <---- |
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