Gazzetta n. 284 del 2005-12-06 |
REGIONE UMBRIA |
DETERMINAZIONE 16 novembre 2005 |
Autorizzazione alla Sangemini S.p.A., in San Gemini, all'utilizzo, all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale del tipo effervescente naturale denominata «Fabiaviva» e proveniente dai pozzi Mat 1 e Gen 1 nel comune di Acquasparta. (Determinazione n. 9846). |
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE del servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minerali Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni e la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento interno della giunta; Viste le direttive della giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici; Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimita'; Vista l'istanza, giusto protocollo regionale 87499 del 20 maggio 2005 con la quale la Sangemini S.p.A. ha richiesto: l'acquisizione al patrimonio indisponibile della regione Umbria dell'acqua proveniente dei pozzi denominati «Mat 1» e «Gen 1» all'interno della concessione «Sangemini ampliamento Bis» l'autorizzazione alla loro miscelazione, all'imbottigliamento e al commercio; allegando, tra l'altro, copia della richiesta di riconoscimento per una nuova acqua minerale inoltrata al Ministero della salute; Vista l'istanza, giusto protocollo regionale n. 173448 del 21 ottobre 2005 con la quale la, Sangemini S.p.A. inoltrava la documentazione integrativa necessaria richiedendo, inoltre, di poter imbottigliare l'acqua minerale nello stabilimento sito in San Gemini in via Tiberina 1, utilizzando i contenitori in PET della capacita' di 50 cl, 100 cl, 150 cl, 200 cl, realizzati con i polimeri approvati con decreto direttoriale n. 5371 del 18 marzo 2003; Visto il decreto direttoriale n. 3631 del 13 ottobre 2005 del Ministero della salute trasmesso con nota acquisita al protocollo reg. n. 0179189 del 2 novembre 2005 con il quale e' stata «riconosciuta come acqua minerale naturale [...] l'acqua denominata «Fabiaviva» che sgorga dalle sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione mineraria «Sangemini ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni)»; Vista la nota acquisita al protocollo reg. n. 0184293 del 9 novembre 2005 con la quale l'Azienda USL n. 4 di Terni ha espresso parere favorevole ai sensi degli articoli 43 e 45 della legge regionale n. 48/87 in merito alle suddette istanze; Considerato che l'acqua minerale «Fabiaviva», sara' imbottigliata nello stabilimento di San Gemini dove sono gia' imbottigliate le acque Sangemini, Fabia e Fonte Aura, utilizzando contenitori in PET gia' autorizzati con precedenti atti regionali; Preso atto che il direttore tecnico sanitario dello stabilimento e' la dott.sa Marcella Piscini nata a Terni il 17 febbraio 1960, laureata in medicina e iscritta all'Ordine dei medici della provincia di Terni al n. 1918, in possesso quindi dei requisiti di cui al punto 9 dell'art. 5 del regio decreto n. 1924/1919; Vista la nota acquisita al protocollo reg. n. 0179267 del 2 novembre 2005 con la quale la Sangemini S.p.A. ha comunicato di aver provveduto all'istallazione del contatore volumetrico a valle del serbatoio di stoccaggio dell'acqua minerale «Fabiaviva», in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/87 come modificata dalla legge regionale n. 38/2001; Vista l'istanza, giusto prot. reg. n. 0184852 del 10 novembre 2005, con la quale la Sangemini S.p.A. chiedeva l'autorizzazione per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata «Fabiaviva» in contenitori in vetro della capacita' di 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l e 1 l, con tappi a vite in HDPE; Visto l'art. 5 e seg. del decreto legislativo n. 105/1992 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge regionale n. 48/87 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il programma generale dei lavori e della gestione per le concessioni Sangemini approvato con decreto direttoriale n. 5661 del 1° luglio 2005, che prevede, tra l'altro, a seguito del riconoscimento ministeriale, la realizzazione delle opere di adduzione e di stoccaggio necessarie all'imbottigliamento di una nuova acqua effervescente naturale reperita nei pozzi Mat 1 e Gen 1 all'interno della concessione denominata «Sangemini ampliamento bis»; Ritenuto che l'utilizzo di tale acqua minerale naturale, del tipo effervescente naturale, rappresenta una ulteriore valorizzazione del patrimonio indisponibile della Regione; Determina: 1. di autorizzare la Sangemini S.p.a., con sede in San Gemini (Terni), via Tiberina, 1, codice fiscale n. 03310050178 e P.I. 01226930558, a utilizzare per l'imbottigliamento l'acqua minerale «Fabiaviva» proveniente dai pozzi «Mat 1» e «Gen 1» nel comune di Acquasparta e la relativa vendita; 2. di autorizzare l'imbottigliamento dell'acqua minerale «Fabiaviva», presso lo stabilimento sito in San Gemini, via Tiberina, 1, utilizzando gli stessi impianti impiegati per le altre acque imbottigliate dalla Societa' concessionaria e utilizzando sia contenitori in PET della capacita' di 0,5 l, 1 l, 1,5 l, 2 l, realizzati con i polimeri approvati con decreto direttoriale n. 5371 del 18 marzo 2003, che contenitori in vetro della capacita' di 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l e 1 l, con tappi a vite in HDPE; 3. di inscrivere, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 48/87, i pozzi denominati «Mat 1» e «Gen 1» ubicati nella particella n. 14 del foglio n. 52 del N.C.T. del comune di Acquasparta (Terni), e le relative opere di adduzione nell'elenco delle pertinenze della concessione «Sangemini ampliamento bis»; 4. di trasmettere il presente atto alla Societa' concessionaria e di inviarne copia ai comuni di Acquasparta e San Gemini; 5. di inviare copia del presente atto al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 105/1992; 6. di inviare copia del presente atto al Servizio IV - Prevenzione e sanita' pubblica della Direzione regionale sanita' e servizi sociali e alla azienda unita' sanitaria locale n. 4 di Terni, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi del comma 4, dell'art. 33 della legge regionale n. 48/87; 7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della regione dell'Umbria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; 8. di dichiarare che l'atto non e' di maggior rilevanza ed e' immediatamente efficace. Perugia, 16 novembre 2005 Il dirigente del servizio: Viterbo |
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