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| Gazzetta n. 284 del 2005-12-06 |  | REGIONE UMBRIA |  | DETERMINAZIONE 16 novembre 2005 |  | Autorizzazione  alla  Sangemini  S.p.A., in San Gemini, all'utilizzo, all'imbottigliamento  e  alla  vendita  dell'acqua  minerale del tipo effervescente naturale denominata «Fabiaviva» e proveniente dai pozzi Mat 1 e Gen 1 nel comune di Acquasparta. (Determinazione n. 9846). |  | 
 |  | IL DIRIGENTE RESPONSABILE del servizio difesa del suolo, cave, miniere
 ed acque minerali
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2;
 Vista  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni  e  la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21 e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto il regolamento interno della giunta;
 Viste  le  direttive  della  giunta regionale per l'esercizio delle funzioni della dirigenza e degli uffici;
 Considerato  che  con  la  sottoscrizione  del  presente atto se ne attesta la legittimita';
 Vista  l'istanza,  giusto  protocollo regionale 87499 del 20 maggio 2005 con la quale la Sangemini S.p.A. ha richiesto:
 l'acquisizione  al  patrimonio indisponibile della regione Umbria dell'acqua  proveniente  dei  pozzi  denominati  «Mat  1»  e  «Gen 1» all'interno della concessione «Sangemini ampliamento Bis»
 l'autorizzazione  alla  loro miscelazione, all'imbottigliamento e al commercio;
 allegando, tra l'altro, copia della richiesta di riconoscimento per una nuova acqua minerale inoltrata al Ministero della salute;
 Vista   l'istanza,   giusto  protocollo  regionale  n.  173448  del 21 ottobre  2005  con  la  quale  la,  Sangemini  S.p.A. inoltrava la documentazione  integrativa necessaria richiedendo, inoltre, di poter imbottigliare  l'acqua minerale nello stabilimento sito in San Gemini in  via  Tiberina 1, utilizzando i contenitori in PET della capacita' di 50 cl, 100 cl, 150 cl, 200 cl, realizzati con i polimeri approvati con decreto direttoriale n. 5371 del 18 marzo 2003;
 Visto  il  decreto  direttoriale  n.  3631  del 13 ottobre 2005 del Ministero  della  salute  trasmesso  con nota acquisita al protocollo reg.   n.   0179189  del  2 novembre  2005  con  il  quale  e'  stata «riconosciuta  come  acqua minerale naturale [...] l'acqua denominata «Fabiaviva»  che  sgorga  dalle  sorgenti Gen 1 e Mat 1 ubicate nella concessione  mineraria «Sangemini ampliamento Bis» sita nel comune di Acquasparta (Terni)»;
 Vista   la  nota  acquisita  al  protocollo  reg.  n.  0184293  del 9 novembre  2005 con la quale l'Azienda USL n. 4 di Terni ha espresso parere  favorevole  ai  sensi  degli  articoli 43  e  45  della legge regionale n. 48/87 in merito alle suddette istanze;
 Considerato  che  l'acqua minerale «Fabiaviva», sara' imbottigliata nello  stabilimento  di  San  Gemini  dove sono gia' imbottigliate le acque  Sangemini,  Fabia e Fonte Aura, utilizzando contenitori in PET gia' autorizzati con precedenti atti regionali;
 Preso atto che il direttore tecnico sanitario dello stabilimento e' la  dott.sa  Marcella  Piscini  nata  a  Terni  il  17 febbraio 1960, laureata in medicina e iscritta all'Ordine dei medici della provincia di Terni al n. 1918, in possesso quindi dei requisiti di cui al punto 9 dell'art. 5 del regio decreto n. 1924/1919;
 Vista   la  nota  acquisita  al  protocollo  reg.  n.  0179267  del 2 novembre  2005  con  la  quale la Sangemini S.p.A. ha comunicato di aver  provveduto  all'istallazione  del contatore volumetrico a valle del  serbatoio  di  stoccaggio  dell'acqua  minerale  «Fabiaviva», in ottemperanza  a  quanto  previsto dalla legge regionale n. 48/87 come modificata dalla legge regionale n. 38/2001;
 Vista l'istanza, giusto prot. reg. n. 0184852 del 10 novembre 2005, con  la  quale  la  Sangemini  S.p.A.  chiedeva  l'autorizzazione per l'imbottigliamento    dell'acqua    minerale    naturale   denominata «Fabiaviva»  in  contenitori in vetro della capacita' di 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l e 1 l, con tappi a vite in HDPE;
 Visto  l'art.  5  e  seg.  del  decreto  legislativo  n. 105/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista  la  legge  regionale  n.  48/87 e successive modificazioni e integrazioni;
 Visto  il  programma  generale  dei  lavori e della gestione per le concessioni  Sangemini approvato con decreto direttoriale n. 5661 del 1° luglio   2005,   che   prevede,   tra   l'altro,   a  seguito  del riconoscimento   ministeriale,   la   realizzazione  delle  opere  di adduzione  e  di  stoccaggio  necessarie  all'imbottigliamento di una nuova  acqua  effervescente naturale reperita nei pozzi Mat 1 e Gen 1 all'interno della concessione denominata «Sangemini ampliamento bis»;
 Ritenuto  che  l'utilizzo di tale acqua minerale naturale, del tipo effervescente  naturale, rappresenta una ulteriore valorizzazione del patrimonio indisponibile della Regione;
 Determina:
 1.  di  autorizzare  la  Sangemini  S.p.a.,  con sede in San Gemini (Terni),  via  Tiberina,  1,  codice  fiscale  n.  03310050178 e P.I. 01226930558,  a  utilizzare  per  l'imbottigliamento l'acqua minerale «Fabiaviva»  proveniente  dai  pozzi  «Mat 1» e «Gen 1» nel comune di Acquasparta e la relativa vendita;
 2.    di   autorizzare   l'imbottigliamento   dell'acqua   minerale «Fabiaviva», presso lo stabilimento sito in San Gemini, via Tiberina, 1,  utilizzando  gli  stessi  impianti  impiegati  per le altre acque imbottigliate   dalla   Societa'  concessionaria  e  utilizzando  sia contenitori  in  PET  della  capacita'  di  0,5  l,  1 l, 1,5 l, 2 l, realizzati  con i polimeri approvati con decreto direttoriale n. 5371 del  18 marzo  2003, che contenitori in vetro della capacita' di 0,25 l, 0,50 l, 0,75 l e 1 l, con tappi a vite in HDPE;
 3.  di  inscrivere,  ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 48/87,  i pozzi denominati «Mat 1» e «Gen 1» ubicati nella particella n.  14 del foglio n. 52 del N.C.T. del comune di Acquasparta (Terni), e  le  relative opere di adduzione nell'elenco delle pertinenze della concessione «Sangemini ampliamento bis»;
 4.  di  trasmettere il presente atto alla Societa' concessionaria e di inviarne copia ai comuni di Acquasparta e San Gemini;
 5. di inviare copia del presente atto al Ministero della salute, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto legislativo n. 105/1992;
 6.  di inviare copia del presente atto al Servizio IV - Prevenzione e  sanita'  pubblica  della  Direzione  regionale  sanita'  e servizi sociali e alla azienda unita' sanitaria locale n. 4 di Terni, ai fini dell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  ai sensi del comma 4, dell'art. 33 della legge regionale n. 48/87;
 7.  di  pubblicare  il presente atto nel Bollettino Ufficiale della regione  dell'Umbria  e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana;
 8.  di  dichiarare  che  l'atto  non  e' di maggior rilevanza ed e' immediatamente efficace.
 Perugia, 16 novembre 2005
 Il dirigente del servizio: Viterbo
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