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| Gazzetta n. 284 del 2005-12-06 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250 |  | Misure urgenti in materia di universita', beni culturali ed in favore di   soggetti   affetti  da  gravi  patologie,  nonche'  in  tema  di rinegoziazione di mutui. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria e  di  rinegoziazione  di  mutui,  nonche' in materia di assistenza a soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del Ministro  della  salute,  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita' culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Incentivazione della ricerca nelle universita'
 
 1.  Al  fine  di  consentire  alle  universita'  di  fare fronte ai programmi  di  ricerca  nei settori strategici per il Paese, il Fondo per  il  sostegno  dei  giovani  e  per  favorire  la mobilita' degli studenti,  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003,  n.  170,  e'  incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno  2005,  per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di cui  all'articolo  51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 |  | Art. 1-bis (1) (( Norme in materia di scuole non statali ))
 
 (( 1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I,  II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,  n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute  ai  sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
 2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere  all'istruzione  e  alla formazione, di cui al decreto legislativo  15  aprile  2005,  n. 76. La parita' e' riconosciuta con provvedimento  adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale   competente  per  territorio,  previo  accertamento  della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62  del  2000.  Il  riconoscimento  ha  effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stata presentata la relativa domanda.  Nei  casi  di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima  classe  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della citata   legge  n.  62  del  2000,  fatta  eccezione  per  le  scuole dell'infanzia,   il  riconoscimento  e'  sottoposto  alla  condizione risolutiva  del  completamento  del corso di studi, restando comunque salvi   gli   effetti  conseguenti  al  riconoscimento  adottato.  Le modalita'   procedimentali   per   il  riconoscimento  della  parita' scolastica  e  per  il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
 3.  Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneita' per alunni  che  abbiano  frequentato  scuole non paritarie che dipendano dallo  stesso  gestore  o  da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza  d'interessi.  Il  gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore  delle  attivita'  educative  e  didattiche della scuola paritaria  devono  dichiarare  l'inesistenza  di  tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La dichiarazione e' inserita nel fascicolo  personale  del  candidato  stesso.  La mancanza o falsita' delle   predette  dichiarazioni  comporta  la  nullita'  degli  esami sostenuti  e  dei  titoli  rilasciati,  fatte  salve  le  conseguenti responsabilita' civili e penali.
 4.  Sono  scuole  non  paritarie  quelle  che svolgono un'attivita' organizzata  di  insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di funzionamento: a) un  progetto  educativo  e relativa offerta formativa, conformi ai
 principi della Costituzione e all'ordinamento scolastico italiano,
 finalizzati  agli  obiettivi generali e specifici di apprendimento
 correlati al conseguimento di titoli di studio; b) la  disponibilita'  di locali, arredi e attrezzature conformi alle
 norme  vigenti  in  materia  di  igiene  e  sicurezza  dei  locali
 scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli
 studenti; c) l'impiego   di  personale  docente  e  di  un  coordinatore  delle
 attivita'  educative  e didattiche forniti di titoli professionali
 coerenti  con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa
 della    scuola,   nonche'   di   idoneo   personale   tecnico   e
 amministrativo; d) alunni  frequentanti,  in eta' non inferiore a quella prevista dai
 vigenti  ordinamenti  scolastici, in relazione al titolo di studio
 da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o paritarie.
 5.  Le  scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui al comma   4  sono  incluse  in  un  apposito  elenco  affisso  all'albo dell'ufficio  scolastico  regionale.  Lo  stesso ufficio vigila sulla sussistenza  e  sulla  permanenza  delle  predette condizioni, il cui venir  meno  comporta  la  cancellazione  dall'elenco.  Le  modalita' procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo mantenimento sono  definite  con  regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le scuole non paritarie non  possono  rilasciare  titoli  di studio aventi valore legale, ne' intermedi,  ne'  finali.  Esse  non  possono  assumere  denominazioni identiche    o    comunque    corrispondenti    a   quelle   previste dall'ordinamento  vigente  per  le  istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare nella propria denominazione la condizione di  scuola  non  paritaria. Le sedi e le attivita' d'insegnamento che non  presentino  le condizioni di cui al comma 4 non possono assumere la  denominazione  di  "scuola" e non possono comunque essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione. Per le  scuole  dell'infanzia  non paritarie si prescinde dalla finalita' correlata  al  conseguimento  di  un  titolo  di  studio, di cui alla lettera a) del comma 4.
 6.  Dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni, riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla  parte  II,  titolo  VIII,  del  testo  unico  di cui al decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Nelle  scuole che non hanno chiesto  ovvero  ottenuto il riconoscimento della parita' di cui alla citata  legge  n.  62 del 2000, i corsi di studio gia' attivati, alla data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994,   continuano  a  funzionare  fino  al  loro  completamento.  Le convenzioni  in  corso  con le scuole parificate non paritarie di cui all'articolo  344  del  medesimo  testo unico si intendono risolte di diritto  al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi funzionanti  in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali  previsti  dalle  predette  convenzioni sono progressivamente ridotti   in   ragione  delle  classi  funzionanti  in  ciascun  anno scolastico  e  degli  alunni  frequentanti, fino al completamento dei corsi.  Le  disposizioni  di  cui  agli articoli 339, 340, 341 e 342, quelle  di  cui  all'articolo  345 e quelle di cui agli articoli 352, comma  6,  353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo unico di cui al  decreto  legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi nei confronti,  rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie  e  delle  scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della  citata  legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalita' per la  stipula  delle nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che   ne   facciano   richiesta,  i  criteri  per  la  determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti prescritti per i gestori e per  i  docenti  sono  stabiliti  con le norme regolamentari previste dall'articolo   345   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo  n.  297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via prioritaria  alle  scuole  primarie gia' parificate, nel rispetto dei criteri  definiti  con le medesime norme regolamentari, un contributo non  inferiore  a  quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica  in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della legge di conversione   del   presente  decreto.  Le  convenzioni  di  parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in  vigore  delle  norme regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
 7.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto  sono  abrogate  le  disposizioni contenute  nella  parte  II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico  di  cui  al  decreto  legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto  previsto  dal  comma 6, secondo e terzo periodo, del presente articolo  e  fatta  eccezione per le disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli articoli 353, 358, comma 5,  e degli articoli 362 e 363, che si applicano con riferimento alle scuole  paritarie,  nonche'  per  le  disposizioni dell'articolo 366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. E'  fatto  altresi'  salvo  il  comma  6  dell'articolo  360,  le cui disposizioni  continuano  ad  applicarsi  nei confronti del personale dirigente  e  docente  gia'  di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto  con  rapporto  a tempo indeterminato nelle scuole statali in applicazione  delle  disposizioni  vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli effetti di cui all'articolo 1,  comma  4-bis,  secondo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62. L'articolo  353  si  applica  anche  alle  scuole non paritarie. Sono abrogati  altresi',  dalla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del  presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161  del regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo  160 del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti  delle  scuole primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il secondo periodo e' soppresso.
 8.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))
 |  | Art. 1-ter (1) (( Inquadramento nei ruoli
 degli insegnanti di religione cattolica ))
 
 ((  1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18 luglio   2003,   n.   186,  gli  insegnanti  di  religione  cattolica destinatari  dell'inquadramento  nei  ruoli  previsti  conservano,  a titolo  di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici  e  di  carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico  in  godimento  e  quello  spettante  in  applicazione  del suddetto inquadramento. ))
 |  | Art. 1-quater (1) (( Personale amministrativo, tecnico e ausiliario
 delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale ))
 
 ((  1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti, le  Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di  musica  e  gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine  di  assicurare  con  carattere  di continuita' la funzionalita' amministrativa,  sono  autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per  il  profilo  professionale  di  coadiutore,  un  contingente non superiore  a  716  unita'.  Le  medesime  istituzioni  sono  altresi' autorizzate  a  bandire  procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere  dallo  stesso  anno  accademico  2006-2007,  del personale tecnico   ed   amministrativo,   appartenente   agli   altri  profili professionali,  per  un  contingente  complessivo non superiore a 200 unita'.  Le predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura   dei   posti  vacanti  in  organico  contestualmente  alla cessazione  dall'incarico  di  un  corrispondente numero di unita' di personale assunte in servizio con contratto a tempo determinato e nel rispetto  delle  disposizioni  di  cui  all'articolo 39, comma 3-bis, della   legge   27  dicembre  1997,  n.  449.  Per  le  modalita'  di reclutamento,  in  attesa  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento governativo  di  cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 62.500 euro  per  l'anno 2006 ed in 375.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri,  anche  ai  fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui  all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e   successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive  da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima  legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima della data  di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo  precedente,  sono  tempestivamente  trasmessi  alle  Camere, corredati da apposite relazioni illustrative. ))
 |  | Art. 1-quinquies (1) (( Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici ))
 
 ((  1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto  configurandolo  quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere  non  strumentale.  A  tal  fine  il  commissario redige il regolamento  di  organizzazione  e  funzionamento,  il regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' e il regolamentodel personale dell'IISG  sulla  base  dei principi organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai sensi della legge 6 luglio 2002,  n.  137.  In particolare, sono istituiti i seguenti organi: il presidente,  cui  sono assegnate la rappresentanza legale dell'ente e la  responsabilita'  delle  relazioni  internazionali;  il  consiglio direttivo,  con  compiti di indirizzo e programmazione generale delle attivita'  dell'ente;  il  collegio  dei revisori, con il compito del controllo della regolarita' amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG  si  applicano  altresi'  le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127: a) l'articolo  15 in materia di disposizioni specifiche limitatamente
 agli organi dell'IISG; b) l'articolo 16 in materia di piani di attivita'; c) l'articolo 18 in materia di strumenti; d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture; e) l'articolo  20  in  materia di rapporto di lavoro e assunzioni del
 personale; f) l'articolo 21 in materia di mobilita' del personale; g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.
 2.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'esercizio del controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.
 3.  Il  commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica fino  alla  data  di  insediamento  del  presidente  e  del consiglio direttivo e assicura fino a tale data la funzionalita' dell'Istituto. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta  in  vigore  l'ordinamento  vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione  il  mandato del commissario straordinario non rileva ai fini   dell'applicazione   dell'articolo  6,  comma  2,  del  decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di ricerca.
 4.  L'IISG  mantiene  il  proprio  patrimonio,  i  beni mobili e le attrezzature  in  dotazione  e mantiene altresi' la disponibilita' in uso  gratuito  da  parte  del  demanio  dell'immobile  sito  in  Roma denominato "Villa Sciarra Wurts".
 5.  L'adeguamento  dell'IISG alla struttura organizzativa delineata con  i  regolamenti  di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le risorse  finanziarie  assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. ))
 |  | Art. 1-sexies (1) (( Trasformazione in fondazioni
 dei Conservatori della Toscana ))
 
 ((1.  Gli  istituti  pubblici  di  educazione femminile di cui alla tabella  n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati  come  "Conservatori  della  Toscana",  sono  trasformati in fondazioni   di   diritto   privato,  con  finalita'  di  istruzione, educazione e cultura, ed acquistano personalita' giuridica di diritto privato  con  l'iscrizione  nel  registro  delle  persone giuridiche, previsto  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica  10  febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla predetta  trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti  istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 2.  I  consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma 1 in  carica  alla data di entrata in vigore della legge di conversione del  presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad  adeguare  i  rispettivi  statuti  alle  disposizioni del presente articolo  e  a  quelle  dettate  dal  codice  civile  in  materia  di fondazioni  private, nel rispetto dei principi contenuti nelle tavole di  fondazione.  Lo  statuto di ciascuna fondazione ne disciplina, in particolare:   l'organizzazione;   la  partecipazione  delle  persone fisiche   e   giuridiche,   pubbliche  o  private;  le  modalita'  di costituzione  degli  organi  della  fondazione, le loro funzioni e la loro  durata.  Lo statuto prevede altresi' che vi sia distinzione tra le  funzioni  di  indirizzo,  amministrazione  e  controllo  e che al consiglio  di  amministrazione  possano partecipare rappresentanti di enti  pubblici  e privati, persone fisiche e giuridiche che intendano contribuire  alla  fondazione.  Il  patrimonio  della  fondazione  e' costituito  dai  beni  mobili ed immobili di proprieta' dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza oneri per  la  finanza  pubblica.  In  caso  di  accertata  inesistenza  di patrimonio  ovvero  di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione  degli  scopi  della  fondazione,  i  competenti organi dell'istituto attivano le procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.
 3.  Al  fine  di  promuovere,  sostenere,  programmare e coordinare iniziative  di  istruzione, formazione e cultura, e' istituita tra le fondazioni  risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne assicurano  il  mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed  il  coordinamento  delle attivita' delle medesime fondazioni che, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente  decreto,  non siano piu' attive e che quindi non siano piu' in   grado   di   svolgere  autonomamente  attivita'  di  istruzione, educazione   o   cultura.   Il  consiglio  di  amministrazione  della Fondazione,  composto di tre membri nominati con decreto del Ministro dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  provvede  ad elaborare  lo  statuto  in  conformita'  alla  normativa  dettata dal presente  articolo  e  dal  codice  civile per le fondazioni private, entro  novanta  giorni dall'acquisizione della personalita' giuridica secondo  quanto  previsto  dal comma 1. Lo statuto e' redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo, e approvato con decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
 4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))
 |  | Art. 1-septies (1) (( Equipollenza di titoli di studio ))
 
 ((  1.  Il  diploma di laurea in scienze motorie e' equipollente al diploma  di  laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le universita'. ))
 |  | Art. 1-octies (1) (( Servizio sociale professionale ))
 
 ((  1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251, nel  primo  periodo,  dopo  le parole: "possono istituire il servizio dell'assistenza   infermieristica  ed  ostetrica"  sono  inserite  le seguenti:  "e  il  servizio  sociale  professionale"  e,  nel secondo periodo, dopo le parole: "con un appartenente alle professioni di cui all'articolo  1  della  presente  legge"  sono  inserite le seguenti: "nonche' con un appartenente al servizio sociale professionale". ))
 |  | Art. 1-novies (1) (( Finanziamento del Museo della Shoah ))
 
 ((  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 2003,  n.  91,  e'  autorizzata  la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
 2.   All'onere   derivante   dal   comma  1  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 1-decies (1) (( Consiglio di amministrazione della fondazione
 "Accademia nazionale di Santa Cecilia" ))
 
 ((  1.  All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996,  n.  367,  le  parole:  "nove  membri"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "tredici  membri"  e  le  parole:  "tre  eletti  dal corpo accademico"  sono sostituite dalle seguenti: "cinque eletti dal corpo accademico". ))
 |  | Art. 1-undecies (1) (( Accesso alla professione di enologo ))
 
 ((  1.  Il  comma  1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n. 129, e' sostituito dal seguente: "1.  Il  titolo  di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre 1990,  n.  341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di  primo  livello  relativa  al  settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e' equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, relativo al medesimo settore". ))
 |  | Art. 2. Rinegoziazione di mutui
 1.  All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le  operazioni di rinegoziazione  dei  mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti  finanziatori  sono  effettuate  direttamente  dal Ministero dell'economia e delle finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle  predette  operazioni  di  rinegoziazione  rispetto ai relativi stanziamenti  complessivi  di  bilancio  devono trovare compensazione nella  minore  spesa complessiva per interessi per il pagamento degli oneri  derivanti  dall'emissione  dei  titoli del debito pubblico per l'ammortamento dei mutui.».
 |  | Art. 3. Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da talidomide
 1.  Al  fine di assicurare la indispensabile assistenza ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo  farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia, focomelia e macromelia,  tale  sindrome  e'  inserita  tra le patologie che danno diritto   all'esenzione   dalla  partecipazione  alla  spesa  per  le correlate   prestazioni   sanitarie,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'articolo 5,   comma 1,   lettera  a),  del  decreto  legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
 2.  In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro della salute  provvede,  con  proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad inserire  la  sindrome  da  talidomide  tra  le  malattie  croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa,  individuate  dal  regolamento  di cui al decreto del Ministro della sanita' 28 maggio 1999, n. 329, e successive modificazioni.
 3.  Al  primo  periodo  del  comma  2  dell'articolo 97 della legge 23 dicembre    2000,    n.   388,   come   sostituito   dal   comma 7 dell'articolo 42   del   decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide,».
 |  | Art. 4 Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati
 da somministrazione di emoderivati
 
 1.  Ai  soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23 aprile 2003,  n.  89,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003,  n.  141,  nel rispetto delle modalita' e del termine stabilito dal  decreto  del  Ministro  della  salute  in  data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato  domanda  di  ammissione  a  procedura transattiva e per i quali  la medesima procedura non risulti definita entro il 31 ottobre 2005,  e'  attribuito,  in  aggiunta a quello gia' percepito ai sensi della  legge 25 febbraio 1992, n. 210, un ulteriore indennizzo per un importo  equivalente a quello derivante dall'applicazione dei criteri transattivi  fissati  dal  citato decreto del Ministro della salute 3 novembre  2003,  sulla  base  delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico  istituito  con  decreto del Ministro della salute in data 13 marzo  2002.  La  corresponsione  di  tale  ulteriore  indennizzo  e' subordinata  alla  formale  rinuncia,  da parte degli interessati, ad ogni  ulteriore  pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello  Stato  e  degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese compensate, dei giudizi in atto.
 2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  di quanto previsto dal comma  1,  valutati  in  euro  55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata  per  il  medesimo  esercizio  dall'articolo  3,  comma 1, del decreto-legge  23  aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141.
 |  | Art. 4-bis (1) (( Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore
 di sanita' e dell'Istituto "Lazzaro Spallanzani" ))
 
 ((  1.  L'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Istituto nazionale malattie   infettive  "Lazzaro  Spallanzani"  possono  continuare  ad avvalersi,  fino  al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data  di entrata in vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi   bilanci  degli  enti,  fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo  1,  commi  187 e 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
 |  | Art. 4-ter (1) (( Centro San Raffaele del Monte Tabor ))
 
 ((  1.  Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2  dicembre  2005,  n.  248,  le  parole:  "Per  le  finalita' di cui all'articolo  1,  comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata  la  spesa  di  1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006,  2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "Per le finalita' di  cui  all'articolo  1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione di euro".
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a   14  milioni  di  euro  per  l'anno  2006,  si  provvede  mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
 |  | Art. 4-quater (1) (( Disposizioni urgenti in materia
 di accesso alle professioni sanitarie ))
 
 (( 1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre  1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso  alle  professioni  sanitarie  infermieristiche  e tecniche della riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario. ))
 |  | Art. 5 Deputazioni e societa' di storia patria
 
 1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.  419,  e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'articolo 2, comma 1, lettera  c),  del medesimo decreto sono soppresse le seguenti parole: "Deputazioni e societa' di storia patria".
 |  | Art. 5-bis (1) (( Modifiche agli articoli 4 e 8 del
 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ))
 
 ((  1.  Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo  4,  comma  3,  la  lettera  c)  e'  sostituita dalla
 seguente:
 "c)  l'individuazione  degli  obiettivi  per  la  promozione delle
 attivita' cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3"; b) all'articolo  8,  comma  3,  primo periodo, le parole: "scelti dal
 Ministro"  sono  sostituite  dalle seguenti: "scelti per due terzi
 dal  Ministro  e  per  un  terzo dalla Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
 e di Bolzano". ))
 |  | Art. 5-ter (1) (( Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi" ))
 
 ((  1. L'Istituto internazionale di studi "G. Garibaldi", fondato a Roma  l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, e' incluso tra gli  enti  ammessi  ai  benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
 2.  All'Istituto  di  cui  al  comma  1,  incluso  nella rete degli istituti  storici  ai  sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126  del  31  maggio  2002,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni. ))
 |  | Art. 5-quater (1) (( Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 ))
 
 ((  1. Alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" della Tabella  E  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: "Legge n. 311  del  2004, articolo 1, comma 28" e "Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1" sono soppresse.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1, pari a 59,5 milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
 |  | Art. 5-quinquies (1) (( Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri
 per la tutela della salute ))
 
 ((  1.  Allo  scopo  di garantire la tempestiva immissione in ruolo degli  ufficiali  di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2,  del  decreto-legge  1o  ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  novembre 2005, n. 244, il Ministero della  difesa e' autorizzato a bandire un concorso straordinario, per titoli  ed  esami,  per  il  reclutamento  fino  a 20 sottotenenti in servizio  permanente  del  ruolo  speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato  agli  ufficiali  in  servizio  del ruolo speciale in ferma prefissata  dell'Arma  dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando   abbiano   prestato   senza   demerito   servizio  per  almeno ventiquattro mesi, a valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonche'   nei   limiti   del   contingente   di  96  unita'  di  cui, rispettivamente,  ai commi 4 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 1o ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2005,  n.  244. Al reclutamento di cui al presente comma si procede  in  deroga  alle  disposizioni  di cui all'articolo 40 della legge   20  settembre  1980,  n.  574,  e  successive  modificazioni, all'articolo  7  del  decreto  legislativo  5 ottobre 2000, n. 298, e successive  modificazioni,  ed  agli  articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione  per il requisito dell'eta', e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215. ))
 |  | Art. 6. Entrata in vigore
 1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 5 dicembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca
 Storace, Ministro della salute
 Buttiglione,  Ministro  per i beni e le
 attivita' culturali
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
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