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| Gazzetta n. 283 del 2005-12-05 |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 luglio 2005 |  | Contratto  di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e il   consorzio   industriale   e   di  servizi  ĞLa  Felandinağ  -  I aggiornamento. (Deliberazione n. 83/05). |  | 
 |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   nella   legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante modifiche  alla  legge  1° marzo  1986,  n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni   e   modificazioni,  relativo  al  trasferimento  delle competenze   gia'   attribuite   ai  soppressi  Dipartimento  per  il Mezzogiorno   e   Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno,  in  attuazione  dell'art.  3  della suindicata legge n. 488/1992;
 Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche,  sulla  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e,  in particolare,  l'art.  27  che istituisce il Ministero delle attivita' produttive, nonche' l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n.  175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 10 aprile  2001,  recante  adempimenti necessari per il completamento della  riforma  dell'organizzazione  del  Governo  e, in particolare, l'art.  2  sull'operativita' delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;
 Visto  il  decreto-legge  12 giugno  2001,  n. 217, convertito, con modificazioni,  nella  legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al  decreto  legislativo  n.  300/1999,  nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento  alla  Carta  degli  aiuti  a  finalita' regionale per il periodo  2000-2006,  comunica  gli  esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilita'  rispetto  alla  parte  della  Carta  che  riguarda le regioni  italiane  ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3. a) del Trattato C.E.;
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000)   D/105754,   con   la  quale  la  Commissione  medesima  ha autorizzato  la  proroga  del  regime  di aiuto della citata legge n. 488/1992,  per  il  periodo 2000-2006, nonche' l'applicabilita' dello stesso   regime  nel  quadro  degli  strumenti  della  programmazione negoziata;
 Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto-legge n. 415/1992,  convertito,  con  modificazioni,  nella legge n. 488/1992, approvato  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato   in  data  3 luglio  2000  (Gazzetta  Ufficiale  n. 163/2000) e successive modifiche;
 Visto   il   regolamento,   approvato   con  decreto  del  Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133,  recante  modificazioni  ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre  1995,  n.  527,  gia' modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalita' e le procedure  per  la  concessione  ed  erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
 Vista  la  circolare  esplicativa  n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato, concernente   le   sopra   indicate  modalita'  e  procedure  per  la concessione   ed   erogazione   delle   agevolazioni  alle  attivita' produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;
 Vista  la  propria delibera 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 92/1994),  riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive  modifiche  introdotte  dal  punto  4  della  delibera del 21 marzo 1997, n. 29 (Gazzetta Ufficiale n. 105/1997), e dal punto 2, lettera   b)  della  delibera  11 novembre  1998,  n.  127  (Gazzetta Ufficiale n. 4/1999);
 Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 52 (Gazzetta Ufficiale n. 301/2002), con la quale il Ministero delle attivita' produttive e' stato  autorizzato  alla  stipula  del  contratto di programma con il Consorzio  industriale e di servizi La Felandina per la realizzazione di un polo industriale multisettoriale nel comprensorio del comune di Ferrandina  (Matera) area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a). L'iniziativa, da realizzarsi entro il 2004, prevede investimenti  industriali per un totale di 106.053.000 euro, un onere a   carico   della   finanza   pubblica  pari  a  61.786.800  euro  e un'occupazione aggiuntiva di n. 628 unita';
 Vista  la  nota  n.  1.236.998  del 28 giugno 2005, con la quale il Ministero   delle   attivita'   produttive   ha   proposto  la  nuova localizzazione  del programma di investimenti nel comune di Bernalda, ubicato  nella  medesima  provincia  di  Matera,  a causa dei vincoli paesaggistici   del   comune  di  Ferrandina  e  la  proroga  per  la realizzazione degli investimenti al 4 marzo 2007;
 Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera d) del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 Su proposta del Ministro delle attivita' produttive;
 Delibera:
 1.  Gli  investimenti  previsti  dal  contratto di programma con il Consorzio  industriale  e  di servizi La Felandina saranno realizzati nel  comune  di  Bernalda  (Matera) anziche' nel comune di Ferrandina (Matera).
 2.  Il  termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto  1.6  della  citata delibera n. 52/2002 e' prorogato al 4 marzo 2007.
 3.  Rimane  invariato  quant'altro  stabilito  con  la sopra citata delibera.
 4.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  provvedera'  agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.
 Roma, 29 luglio 2005
 Il Presidente
 Berlusconi
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005 Ufficio   di   controllo  atti  sui  Ministeri  economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 24
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