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| Gazzetta n. 283 del 2005-12-05 |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 21 novembre 2005 |  | Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle  informazioni  cliniche,  contenute  nella scheda di dimissione ospedaliera, e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  l'art.  58  della  legge  23 dicembre  1978,  n.  833, che stabilisce  di  definire  con  decreto  del  Ministro della sanita' i criteri  per  la  rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;
 Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991, con  il  quale  e' stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833 la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento  ordinario  per  la raccolta delle informazioni relative ad ogni  paziente  dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;
 Visto   in   particolare   l'art.   5  del  decreto  ministeriale 28 dicembre  1991  con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali  saranno  specificati  i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
 Visto  il  decreto del Ministro della sanita' del 26 luglio 1993, relativo  alla  disciplina  del  flusso informativo sui dimessi dagli istituti  di  ricovero  e  cura pubblici e privati, con il quale sono stati  definiti  i  tempi  e  le  modalita'  della trasmissione delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
 Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' del 15 aprile 1994 recante  «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe  delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;
 Visto  l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229  recante  «Norme  per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma 5 demanda al Ministro della sanita' l'individuazione dei sistemi  di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di  servizio  da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da  corrispondere  alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione  periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;
 Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000,  n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della  International  Classification  of  Diseases  -  9th revision - Clinical  Modification  (ICD9CM)  e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione  ospedaliera,  quali la diagnosi principale di dimissione, le  diagnosi  secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli   altri   interventi   chirurgici   o  procedure  diagnostiche  e terapeutiche;
 Visto   l'Accordo   sancito  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  il 6 giugno  2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di Bolzano sulle linee guida per la codifica delle  informazioni  cliniche  presenti  nella  scheda  di dimissione ospedaliera;
 Visto   l'Accordo   sancito  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  il 16 dicembre  2004  tra  il  Ministro  della  salute,  le regioni e le province  autonome  di  Trento e di Bolzano per l'adozione, a partire dal 1° gennaio 2006, della versione italiana 2002 della International Classification  of  Diseases  -  9th revision - Clinical Modification (ICD9CM)  ai  fini  della  compilazione  della  scheda  di dimissione ospedaliera;
 Visto   l'Accordo   sancito  dalla  Conferenza  Stato-Regioni  il 16 giugno 2005 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  l'adozione,  a partire dal 1° gennaio  2006,  della  versione 19 della Classificazione Diagnosis Related  Groups  (DRG), ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;
 Ritenuto di dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il sistema   di  classificazione  per  la  codifica  delle  informazioni cliniche  contenute  nella  scheda  di dimissione ospedaliera, sia il sistema   di   classificazione   delle   prestazioni   di  assistenza ospedaliera ai fini della relativa remunerazione;
 Considerata  la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in  modo  omogeneo  ai  fini  della  comparabilita'  dei dati e degli indicatori  rilevati,  anche  ai fini della corretta applicazione del «Sistema  di  garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» disciplinato  dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001;
 Considerato  che  la  omogeneita'  delle  definizioni informative assume  una  specifica rilevanza alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
 Considerata   la   necessita'   di   allineare   il   sistema  di classificazione   delle  prestazioni  di  assistenza  ospedaliera  al relativo  sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli   interventi   chirurgici  e  delle  procedure  diagnostiche  e terapeutiche,  ossia  alla versione italiana 2002 della International Classification  of  Diseases  -  9th revision - Clinical Modification (ICD9CM),  e successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni;
 Considerata  inoltre la necessita' di adottare i suddetti sistemi di   classificazione  in  modo  uniforme  ed  omogeneo  su  tutto  il territorio nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 Le  informazioni  di  carattere clinico contenute nella scheda di dimissione  ospedaliera,  quali  la  diagnosi principale, le diagnosi secondarie,   l'intervento   chirurgico   principale   o  parto,  gli interventi   chirurgici  secondari  o  le  procedure  diagnostiche  e terapeutiche  secondarie  devono  essere  codificate  utilizzando  la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli interventi  chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2002 della International Classification of Diseases -  9th  revision  -  Clinical  Modification (ICD9CM), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.
 |  | Art. 2. Ai  fini  della  remunerazione  delle  prestazioni  di assistenza ospedaliera e' adottata la versione 19 del sistema di classificazione delle  prestazioni  ospedaliere  Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.
 Nell'allegato  1,  parte  integrante  del  presente  decreto,  e' riportato  l'elenco dei DRG della versione 19 e per ciascuno di essi, la  definizione,  la  categoria  diagnostica  principale  (MDC: Major Diagnostic  Category) e la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico (C).
 |  | Art. 3. Il  sistema  di  classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli   interventi   chirurgici  e  delle  procedure  diagnostiche  e terapeutiche  ed  il  sistema  di  classificazione  delle prestazioni ospedaliere  che  vi  fa riferimento sono aggiornati con periodicita' biennale a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 |  | Art. 4. Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato 1  e'  parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 Il  presente decreto ministeriale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 21 novembre 2005
 Il Ministro: Storace
 |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 53 a pag. 62   <----
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