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| Gazzetta n. 283 del 2005-12-05 |  | MINISTERO DELL'INTERNO |  | DECRETO 28 novembre 2005 |  | Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i  servizi  dell'asilo  e  loro  armonizzazione alle disposizioni del decreto  legislativo  del  30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalita' del  contributo  economico  a  favore  del  richiedente asilo che non rientra   nei   casi  previsti  dagli  articoli  1-bis  e  1-ter  del decreto-legge   30   dicembre   1989,   n.   416,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio  1990,  n.  39,  cosi' come introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto  l'art.  1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto  dall'art.  32  della  legge  30 luglio  2002,  n. 189, di seguito  denominato  «decreto-legge»  che  disciplina  i criteri e le procedure  di  erogazione  e  di  utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo  per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;
 Considerato  che  ai  sensi  del  citato art. 1-sexies, comma 2, il Ministro dell'interno con il primo decreto di ripartizione provvede a stabilire  le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande  di  contributo,  i  criteri  per  la verifica della corretta gestione  del medesimo contributo e le modalita' per la sua eventuale revoca;  ad  assicurare,  nei  limiti  delle  risorse finanziarie del Fondo,  la  continuita'  degli interventi e dei servizi gia' in atto, cosi' come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; a determinare, nei  limiti  delle  risorse  finanziarie  del  Fondo nazionale per le politiche   e   i  servizi  dell'asilo,  le  modalita'  e  la  misura dell'erogazione  di  un  contributo  economico di prima assistenza in favore  del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis  e  1-ter  del  decreto-legge  e  che  non  e' accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al presente decreto;
 Visto  il  proprio  decreto  in data 18 luglio 2005 con il quale e' stata  adottata  la  ripartizione  del  Fondo  per  l'anno  2005,  in attuazione  dell'art.  4,  comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in  data  20 aprile  2005,  n. 3425, che ha autorizzato  il Ministro dell'interno ad adottare il provvedimento in deroga alla procedure previste dall'art. 1-sexies del decreto-legge;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 maggio  2005,  n.  140, recante «Attuazione  della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative  all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in  particolare  l'art.  13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro  dell'interno si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee  guida  e  del  formulario  di  cui all'art. 1-sexies, comma 3, lettera  a),  del  decreto-legge  con  le  disposizioni  del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare  un  termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.  303,  concernente  il  «Regolamento  relativo  alle  procedure di riconoscimento  dello  status  di  rifugiato»  di  seguito denominato «regolamento»;
 Sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, non ha espresso il parere nel termine  di  cui  all'art.  13,  comma 4,  del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
 Decreta:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.  Ai  fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art.  2  del  decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione  della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» di seguito denominato «decreto legislativo».
 |  | Art. 2. Presentazione della domanda
 1.  Accedono  alla  ripartizione  delle  disponibilita'  del Fondo, riservate  al  sostegno  finanziario  dei  servizi  di  cui  all'art. 1-sexies  del  decreto-legge,  gli  enti  locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza  dei  richiedenti  asilo  e  dei loro familiari, alla tutela  dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione  umanitaria,  come  definiti  dall'art.  2,  comma  8, del decreto-legge    9 settembre    2002,   n.   195,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge 9 ottobre 2002, n. 222. Gli enti locali, per accedere alla ripartizione del Fondo, presentano in carta libera, in   duplice   copia,   domanda   di   contributo,  sottoscritta  dal rappresentante  dell'amministrazione  o dell'ente locale, utilizzando l'apposito  modello  riportato  nell'allegato  B al presente decreto, unitamente  alla  documentazione  specificata nel medesimo allegato e indicata  nelle  linee  guida  contenute  nell'allegato A al presente decreto.
 2.  E'  ammissibile  una  sola  domanda di contributo per ogni ente locale  anche  se  presentata  in  forma  associata  o  come unione o consorzio.  Una  seconda  domanda  e'  ammissibile,  nel rispetto del limite  di  cui  all'art.  3,  comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi  di  cui all'art. 6, comma 1. Fatto salvo quanto previsto nel periodo  precedente,  nel  caso  di  presentazione di piu' domande da parte  del  medesimo  ente locale e' ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalita' stabilite dal comma 4.
 3.  La domanda e' corredata da una relazione illustrativa in cui e' descritto   l'aspetto   gestionale,   tecnico   e  finanziario  degli interventi  e  la  loro  conformita' alle indicazioni ed ai requisiti riportati nelle linee guida di cui al comma 1.
 4.   Le   domande   sono  consegnate  a  mano  o  inviate,  tramite raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  al Ministero dell'interno, Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e l'immigrazione - Direzione centrale  dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato  «Dipartimento»,  a decorrere dal 1° luglio e non oltre il 31 luglio   dell'anno   precedente  a  quello  di  riferimento  della ripartizione  del  Fondo.  Le  domande spedite dopo la decorrenza del termine sono inammissibili.
 5.  In  fase  di  prima applicazione, per la ripartizione 2006, gli enti  locali  presentano  la  domanda,  a  pena  di  decadenza  dalla ripartizione,  entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  | Art. 3. Condizioni per l'ammissione della domanda
 1.  Sono  ammesse  alla  ripartizione  del  Fondo  solo  le domande relative a servizi che:
 a) sono  compresi  nelle  categorie  definite  dalle  linee guida previste nell'allegato A e operativi, ovvero che entrano in attivita' il 1° gennaio dell'anno per il quale e' chiesto il contributo;
 b) prevedono  una pluralita' di servizi fra quelli indicati nelle categorie  di  cui alle linee guida, attraverso interventi coordinati nell'ambito   di   un  unico  progetto  in  cui  e'  sempre  prevista l'erogazione dell'accoglienza. La mancata previsione di una categoria di   servizi   non  determina  l'inammissibilita'  della  domanda  se giustificata  da  fattori oggettivi della realta' territoriale locale che  ne  impediscono  l'attivazione da specificare nella relazione di cui  all'art.  2,  comma 3. Per gli enti locali nel cui territorio e' presente  e  operativo  un Centro di identificazione, la domanda puo' prevedere anche i servizi da attivare ai sensi dell'art. 11, comma 2, del  regolamento  nell'ambito  degli stessi Centri, con la previsione della  prosecuzione dell'intervento, in proprie strutture, al momento dell'uscita   dal   Centro   di   identificazione   dello   straniero riconosciuto rifugiato o con protezione umanitaria;
 c) riservano  alla  rete  nazionale  una  percentuale  minima del sessanta  per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo,  da  indicare  al momento della presentazione della domanda di contributo,  sono  riservati  totalmente  alle  esigenze  della  rete nazionale ai sensi del decreto legislativo. All'occupazione dei posti riservati provvede direttamente il Ministero dell'interno, tramite il Servizio  centrale  di  cui  all'art.  1-sexies del decreto-legge, di seguito denominato «Servizio centrale», che puo' disporre, sulla base delle  esigenze,  di  destinare  tali  posti  ad  altre  tipologie di beneficiari  rispetto  a quelle indicate nella domanda di contributo. L'assegnazione    e'    effettuata    assicurando    prioritariamente l'accoglienza  degli  stranieri  interessati  presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio;
 d) hanno un costo massimo giornaliero e a persona non superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero e a persona e' individuato  dal  rapporto  fra  costo  complessivo del servizio come descritto nella domanda e numero dei posti in accoglienza.
 2. Per i servizi di accoglienza il numero dei posti di ricettivita' non deve essere inferiore a quindici posti e non superiore a:
 a) quindici  posti  per  i  servizi  degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;
 b) venticinque  posti  per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati,  con  una  popolazione  complessiva  tra  5.001 e 40.000 abitanti;
 c) cinquanta  posti  per  i  servizi degli enti locali, singoli o consorziati,  con  una  popolazione  complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;
 d) cento  posti  per  i  servizi  degli  enti  locali,  singoli o consorziati,  con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;
 e) centocinquanta  posti  nel  caso  di  enti  locali,  singoli o consorziati,   con   una  popolazione  complessiva  tra  1.000.001  e 2.000.000 abitanti;
 f) duecentocinquanta  posti  per  i  servizi  degli  enti locali, singoli  o  consorziati,  con  una  popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.
 3.  Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse   dalla   commissione  di  cui  all'art.  5  sulla  base  di giustificati  motivi  e  comprovate  esigenze  da  specificare  nella relazione  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  acquisito  il parere del Servizio centrale e in presenza di risorse disponibili sul Fondo.
 |  | Art. 4. Costi ammissibili nel piano finanziario
 1.   Alla   domanda   di   contributo   e'   allegato,  a  pena  di inammissibilita',  il  piano  finanziario  secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato B.
 2.  Non sono ammissibili per la ripartizione del Fondo, i costi per l'acquisto  di  immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella  domanda.  Tali  costi  possono  essere indicati nella quota di contributo dell'ente locale.
 3.   I   costi  di  adeguamento  delle  strutture  da  adibire  per l'erogazione  dei  servizi  sono  ammissibili  solo per una quota non superiore  al  20% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.
 4.  I  costi  di  manutenzione  ordinaria  sono  ammissibili per un ammontare  complessivo  non superiore al 2% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.
 |  | Art. 5. Commissione di valutazione delle domande di contributo
 1.  Ai  fini della valutazione delle domande di cui all'art. 2, con provvedimento  del capo del Dipartimento e' istituita una commissione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e  l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato, che la presiede, da un  funzionario  della  carriera  prefettizia  in  servizio presso il medesimo   Dipartimento,   da   un  rappresentante  dell'Associazione nazionale  comuni  italiani  (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle  province  d'Italia  (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto  Commissariato  delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'Ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione e' curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi  civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attivita'  di  segreteria  la commissione puo' avvalersi del supporto tecnico del Servizio centrale. La partecipazione alla commissione non comporta   compensi   e   rimborsi.  La  commissione  e'  validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
 2.   Alla   commissione   e'   affidato   il  compito  di  valutare l'ammissibilita'  della  domanda  e la conformita' delle richieste di contributo  alle  linee  guida contenute nell'allegato A del presente decreto nonche' di formare la graduatoria delle domande di contributo assegnando i punteggi secondo le modalita' stabilite dall'art. 7.
 3.  La commissione, ove ritenuto necessario, chiede all'ente locale la  modifica  del numero dei posti in accoglienza, dei servizi ovvero il completamento della documentazione da allegare alla domanda. Nella richiesta   di  modifica  o  completamento,  la  commissione  assegna all'ente   locale   interessato   un   termine   per   far  pervenire l'adeguamento  della  domanda.  L'inosservanza  del termine determina l'inammissibilita' della domanda.
 |  | Art. 6. Ripartizione del Fondo
 1.  Sono ammessi prioritariamente alla ripartizione del contributo, attraverso  una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti  disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie piu' vulnerabili  dei  beneficiari per una capacita' ricettiva complessiva fissata  secondo  le  modalita' indicate dal comma 3 per la capacita' ricettiva  generale.  A  tal  fine  per categorie piu' vulnerabili si intendono:   disabili   anche  temporanei,  soggetti  che  richiedono assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata, vittime di  tortura  e/o  di  violenza,  minori non accompagnati, anziani. In presenza  di  risorse  disponibili  sul  Fondo,  e'  ammessa  a  tale ripartizione,  per il numero totale di posti, anche la domanda che e' compresa  nella  capacita' ricettiva stabilita solo per una parte dei posti  in  accoglienza. Esaurita la quota di ripartizione prioritaria gli  ulteriori  servizi  sono  inseriti  nella  graduatoria  generale secondo i criteri ordinari.
 2. Il piano di ripartizione del Fondo e' definito dalla commissione di  cui  all'art.  5,  assegnando  al singolo ente locale, sulla base delle  graduatorie  stilate,  un  sostegno  finanziario  comunque non superiore  all'ottanta  per cento del costo complessivo della singola iniziativa territoriale. Il limite dell'ottanta per cento puo' essere superato,  in  presenza di risorse disponibili nel Fondo, per la sola accoglienza dei richiedenti asilo ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo.
 3.  Per  l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la  percentuale  del  sostegno  finanziario  da  attribuire agli enti locali,  tenuto  conto  del contributo dell'ente locale, dell'entita' delle  risorse  disponibili e fino a copertura, da parte dei progetti in  graduatoria,  del  numero  dei  posti di ricettivita' complessiva stabilito  in  fase  di  prima  applicazione nelle linee guida di cui all'allegato A e, per gli anni successivi, con provvedimento del capo del Dipartimento da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno.
 |  | Art. 7. Punteggi per la formazione della graduatoria
 1.  La  commissione  di  cui  all'art. 5 provvede alla elaborazione della  graduatoria  distinguendo  fra  le  domande  di contributo che prevedono  servizi  esclusivamente  a  favore  delle  categorie  piu' vulnerabili  di beneficiari di cui all'art. 6, comma 1, e domande con servizi destinati a tutte le categorie di beneficiari.
 2.  La  commissione  provvede  ad  assegnare  ad  ogni  istanza  di contributo il seguente punteggio utile al fine della formazione della graduatoria:
 a) punti  0,50 per ogni anno di attivita' espletata del progetto, fino ad un massimo di 2 punti;
 b) punti  0,10 per ogni un euro o frazione, superiore a cinquanta centesimi,  di  riduzione del costo giornaliero ed a persona rispetto al  costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all'art.  13,  comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero ed  a persona del servizio e' individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d);
 c) punteggio  pari  al  rapporto  fra  costo  complessivo e costo totale   di   tutto  il  personale  stabilmente  impiegato,  compresi eventuali  costi  di  collaborazioni  e  consulenze  da indicarsi nel progetto;
 d) fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, punti  2  per  la  previsione  all'interno  del  progetto  di  misure assistenziali  specifiche  finalizzate  alle categorie di beneficiari indicate nell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo;
 e) punti 2 per i progetti degli enti locali di aree metropolitane nel  cui  territorio  e'  presente  un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;
 f) punti  2  per  ogni  5  per  cento in piu' di co-finanziamento proposto   dall'ente  locale  rispetto  al  20  per  cento  derivante dall'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge;
 g) punti  da  0,50 a 4 per la qualita' complessiva della proposta progettuale  presentata  con  particolare  riferimento all'esperienza acquisita  nell'ambito  degli  anni  di  partecipazione  a sistemi di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati pianificati a livello di territorio   nazionale   e   ai  risultati  ottenuti  negli  anni  di operativita'  specialmente nell'ambito dei servizi per l'integrazione attraverso  l'utilizzazione  di strumenti oggettivamente verificabili (es.  numero di inserimenti lavorativi effettuati, numero di tirocini formativi attivati ecc.);
 h) a  partire dalla ripartizione del Fondo per l'anno 2007, punti 1  di  penalita'  per un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine   ultimo   indicato   per  la  presentazione  dei  rendiconti finanziari  e  delle  relazioni descrittive intermedie e finali delle attivita' dell'anno precedente accertate.
 3.  In  caso  di  parita'  di punteggio, il titolo di preferenza e' costituito  dal  maggiore  numero  di  posti  riservati  a favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
 |  | Art. 8. Decreto di ripartizione
 1.   Il   Ministro   dell'interno,   acquisita  la  proposta  della commissione  indicata  nell'art.  5  del presente decreto, sentita la Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto  1997,  n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo che e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana. Dell'assegnazione della quota pro-parte   del   Fondo   e'   data   comunicazione  all'ente  locale beneficiario.
 |  | Art. 9. Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie
 1.   Qualora,   successivamente   all'emanazione   del  decreto  di ripartizione  di  cui  all'art.  8,  risultino  disponibili sul Fondo ulteriori  risorse  finanziarie,  la  commissione  di  cui all'art. 5 provvede  alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilita'   aumentando,   ove   possibile,  il  contributo  gia' assegnato  alle singole iniziative territoriali che hanno partecipato alla  prima  ripartizione,  secondo quanto stabilito all'art. 6, fino alla  concorrenza  dell'ottanta per cento del costo complessivo della singola  iniziativa  territoriale.  Il  limite dell'ottanta per cento puo'  essere  superato, in presenza di risorse disponibili sul Fondo, per  la  sola  accoglienza  dei  richiedenti  asilo di cui al decreto legislativo. L'ulteriore disponibilita' e' attribuita alle domande in graduatoria non ammesse alla prima ripartizione.
 2.  Nell'impossibilita' di procedere secondo le modalita' stabilite al   comma   1,  si  provvede  ad  una  nuova  ripartizione  mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Estratti,  sunti  e  comunicati - dell'avviso concernente l'ammontare delle  nuove  disponibilita'  finanziarie  e  della  nuova  capacita' ricettiva  di  cui  all'art. 6, comma 3, con fissazione di un termine per la presentazione di nuove domande di contributo. Gli enti locali, gia'  beneficiari  del  contributo  assegnato con il primo decreto di ripartizione,  possono  avanzare  una nuova istanza finalizzata ad un aumento  dei  posti  di accoglienza nelle proprie strutture ovvero ad attivare   ulteriori  servizi  rispetto  a  quelli  gia'  ammessi  al contributo. Le istanze presentate sono oggetto di valutazione secondo le   procedure  di  cui  agli  articoli 5,  6  e  7.  Il  decreto  di ripartizione e' adottato secondo le procedure di cui all'art. 8.
 |  | Art. 10. Variazioni del servizio finanziato
 1.  Sono  autorizzate dal Dipartimento e previo parere del Servizio centrale,  su  richiesta dell'ente locale beneficiario, variazioni al servizio finanziato.
 2.   L'autorizzazione   e'  concessa,  nei  limiti  del  contributo assegnato,  se  le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni delle   linee   guida   di   cui   all'allegato A  e  non  modificano sostanzialmente il progetto originario.
 |  | Art. 11. Presentazione del rendiconto e controlli
 1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio assegnatario del  contributo  e'  presentato,  in conformita' al piano finanziario allegato  alla  domanda  dall'ente  locale,  nei  modi  e  nei  tempi stabiliti  dal  Dipartimento,  tramite  il  Servizio centrale. L'ente locale  e'  tenuto  a conservare la documentazione contabile relativa alle  spese  sostenute  per  i  cinque  anni  successivi alla data di presentazione del rendiconto.
 2.  Su  richiesta  del  Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'ente  locale  presenta  una  relazione  intermedia  e  finale sulla attivita' svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato.
 3.  Il  capo  del  Dipartimento  dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo avvalendosi anche del supporto del personale del Servizio centrale.
 4.  Entro  il  30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'interno trasmette  alla  Conferenza  unificata  di cui all'art. 8 del decreto legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   un  rapporto  sintetico sull'attivita'  del  Sistema  di  protezione  per richiedenti asilo e rifugiati,  elaborato  dal  Servizio  centrale  e  relativo  all'anno precedente.
 |  | Art. 12. Economie
 1.  Eventuali  economie  maturate  nella  fase  di  attuazione  del servizio  restano  acquisite  all'ente  locale  assegnatario  che  le utilizzera',   fino  ad  esaurimento  dell'assegnazione  finanziaria, attivando,   previa  autorizzazione  del  Dipartimento,  ulteriori  o diversi  servizi  di  accoglienza  e  di integrazione da rendicontare separatamente.
 2.  Entro  quindici  giorni  dal ricevimento della comunicazione di accertamento  dell'economia  da  parte  del  Ministero  dell'interno, tramite  il  Servizio  centrale, l'ente locale interessato propone al Dipartimento un progetto per l'utilizzo dell'economia. Nei successivi quindici  giorni  il  Dipartimento autorizza, previa acquisizione del parere del Servizio centrale, l'esecuzione del progetto.
 3.  In  caso  di  rinuncia  all'utilizzo  dell'economia, di mancata presentazione  del  progetto nel termine di cui al comma 2 ovvero nel caso  l'esecuzione  del  progetto  non sia autorizzata, l'ente locale provvede   al  versamento  dell'importo  costituente  l'economia  sul capitolo  3560  conto  entrate  eventuali  e  diverse  del  Ministero dell'interno.
 |  | Art. 13. Revoca contributo
 1.  Il  contributo  di  cui  al presente decreto e' revocato, anche parzialmente,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno nei seguenti casi:
 a) rifiuto   non   validamente   motivato   all'accoglienza   dei beneficiari   dei   servizi   assegnati   alla   singola   iniziativa territoriale  su  richiesta  del  Ministero  dell'interno, tramite il Servizio centrale;
 b) salvo   i   casi   di  autorizzazione  previsti  all'art.  10, interruzione  per  un  periodo  consecutivo superiore a trenta giorni delle  attivita'  del  servizio  ovvero erogazione del servizio ad un numero  di  beneficiari  inferiore  del  20  per  cento alla capienza ricettiva  complessiva  indicata  nella domanda, al netto della quota riservata  alla  rete  nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi;
 c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal   Servizio   centrale   e/o   eventuale   non  veridicita'  delle informazioni inserite;
 d) mancata  corrispondenza  fra i servizi descritti nella domanda di   contributo  e  quelli  erogati  anche  in  termini  di  standard qualitativi e quantitativi;
 e) erogazione  dei  servizi  finanziati  dal  Fondo  a  favore di soggetti  diversi  da  quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;
 f) inosservanza    agli    obblighi    di    comunicazione   alla Prefettura-Ufficio  territoriale  del  Governo di cui all'art. 12 del decreto legislativo;
 g) presentazione  della  rendicontazione oltre centottanta giorni dalla scadenza stabilita.
 2. Acquisita la notizia degli eventuali fatti di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dispone, ove gia' non espletati, i controlli di cui  all'art.  11,  e,  sulla  base  dei risultati di tali controlli, contesta  all'ente  locale  beneficiario,  tramite  raccomandata  con ricevuta   di   ritorno,   i   fatti  accertati  chiedendo  eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'ente  locale  provvede  a fornire le proprie controdeduzioni e ogni documentazione  ritenuta  utile  da  inviare,  con  raccomandata  con ricevuta   di   ritorno,  all'indirizzo  indicato  nella  lettera  di contestazione.
 3.  Il  capo  del  Dipartimento, acquisito il parere da parte della commissione  di  cui  all'art.  5,  propone  al Ministro dell'interno l'adozione   del  decreto  di  revoca  del  contributo,  determinando l'importo da restituire ovvero dispone l'archiviazione della pratica.
 4.  In  caso  di  revoca, l'importo del contributo da restituire e' versato  dall'ente  locale  secondo le modalita' di versamento di cui all'art. 12, comma 3.
 |  | Art. 14. Contributo di prima assistenza per il richiedente asilo
 1.  Dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, al richiedente asilo  in  stato  di  bisogno che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis  e 1-ter del decreto-legge, ammesso all'accoglienza ai sensi del decreto legislativo e per il quale non vi e' disponibilita' di posti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, e' concesso un contributo economico di prima assistenza fino alla individuazione del posto  in  accoglienza, come stabilito dal citato art. 6, ovvero alla comunicazione    della   decisione   della   competente   commissione territoriale.
 2. Il contributo di cui al comma 1 e' pari alla quota giornaliera a persona (un partecipante) prevista per i soggiorni oltre venti giorni nella  tabella  A  di  cui  all'art.  3  della direttiva sui mezzi di sussistenza  adottata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
 3.  Il  contributo e' erogato per un massimo di trentacinque giorni in  due ratei anticipati il primo di venti giorni ed il secondo per i rimanenti  quindici giorni. Il secondo rateo e' erogato solo nel caso non  sia  individuata  la  disponibilita' di accoglienza ai sensi del decreto  legislativo  ovvero  non  sia  gia' intervenuta la decisione della  commissione  territoriale.  Le  somme  gia'  pagate  non  sono soggette a rimborso.
 4.  Il  contributo  e'  determinato  ai  sensi  del  comma 2 per il richiedente asilo e per ogni suo familiare sulla base della richiesta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo.
 5.  In  caso di rifiuto da parte del richiedente asilo all'ingresso nelle  strutture  di accoglienza individuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, cessa il titolo al contributo economico di prima assistenza.
 6. Per la riscossione del contributo economico, il richiedente deve presentarsi  alla  tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente  munito  del  permesso di soggiorno ovvero di un documento d'identita' valido unitamente alla ricevuta della presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.
 |  | Art. 15. Allegati
 1.  Gli  allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 novembre 2005
 Il Ministro: Pisanu Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 212
 |  | Allegato A LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE
 E I SERVIZI DELL'ASILO 1. I servizi finanziati.
 I servizi ammessi al contributo sono:
 a) di accoglienza;
 b) di integrazione;
 c) di tutela. 1.1 Servizi di accoglienza.
 Sono    compresi    nella   categoria   i   servizi   finalizzati all'accoglienza   attraverso   l'attivazione  di  strutture  dedicate collettive  o  di  appartamenti, reperiti sul mercato privato o nella disponibilita' dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:
 il   vitto,   l'alloggio,  l'accesso  ai  servizi  erogati  sul territorio;
 l'orientamento e l'assistenza sociale;
 l'assistenza medico-sanitaria;
 l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
 mediazione culturale - interpretariato. 1.2 Servizi di integrazione.
 Sono    compresi    nella   categoria   i   servizi   finalizzati all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:
 l'accesso  a  corsi  di  lingua  italiana  e di approfondimento linguistico;
 possibilita'   per   la   formazione   e   la  riqualificazione professionale;
 l'accesso al mercato del lavoro;
 l'individuazione di possibilita' alloggiative autonome;
 supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. 1.3 Servizi di tutela.
 Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:
 garantire   l'orientamento   e   l'informazione   legale  sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;
 offrire supporto psico-socio-sanitario. 2. Servizi per categorie di beneficiari. 2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari.
 Il  limitato  periodo di soggiorno sul territorio nazionale nella qualita'   di  richiedente  asilo  caratterizza  la  finalita'  della iniziativa    territoriale    finanziata    dal   Fondo   indirizzata prioritariamente  all'accoglienza.  Nel  periodo dell'intervento sono garantite  le  necessarie  misure  di  accoglienza  (vitto, alloggio, vestiario,  «pocket money» ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi  di  alfabetizzazione  e  insegnamento  della lingua italiana e orientamento  alle  possibilita' di formazione professionale, servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo.   L'inserimento   dei   minori   nelle   scuole  e'  obiettivo obbligatorio  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa italiana in materia  di  istruzione.  Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevita' del periodo di soggiorno.
 Nell'ambito  di  questa  categoria  sono  compresi  anche servizi informativi  sui  programmi  di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
 In  armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha  termine al momento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6). L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto  legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso   di  presentazione  di  ricorso  giurisdizionale  ed  eventuale autorizzazione  a  permanere  sul  territorio nazionale. Nel rispetto delle  citate  disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo  necessario  alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino   alla   comunicazione   della   eventuale   decisione  negativa all'autorizzazione  a  permanere sul territorio nazionale. Per questi casi,  l'accoglienza ha comunque termine con il decorrere del termine previsto  per  l'accesso  al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo  e  cioe'  al  momento  in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione   della  domanda  di  riconoscimento  dello  status  di rifugiato,   salvo   nel   caso   in   cui   le   condizioni  fisiche dell'interessato  non  gli consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del decreto legislativo.
 Possono  essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del  provvedimento  di  autorizzazione  a  permanere  sul  territorio nazionale  adottato  ai sensi dell'art. 17 del regolamento, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purche' ricorrano le condizioni stabilite  dal decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto legislativo).
 In  caso  al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero la protezione umanitaria, l'interessato e  i  suoi  familiari  sono  ammessi  al  servizio di cui al seguente paragrafo 2.2,  nel  medesimo  servizio  o  in altro cui lo straniero interessato  e' assegnato sulla base delle opportunita' offerte dalle realta' territoriali locali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.
 Nella  categoria  dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche   quelli   da  attivarsi  da  parte  dell'ente  locale,  previa comunicazione  al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed operativo  sul  territorio  di  competenza.  I  servizi previsti sono indicati   nell'art.   11,   comma   2,   del  regolamento  e  devono rappresentare  interventi  coordinati  nell'ambito  di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi   anche   servizi  di  supporto  tecnico,  operativo  ed informativo   al   rappresentante   dell'ente  locale  in  seno  alla commissione  territoriale  per  il  riconoscimento  dello  status  di rifugiato. 2.2 Servizi  per  i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.
 Le  misure  del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di  inserimento  del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio,  in  modo  da  garantire l'autosufficienza economica. Nel periodo  dell'intervento  sono  garantite  le  necessarie  misure  di accoglienza   (vitto,  alloggio,  vestiario,  «pocket  money»  ecc.). Rappresentano  obiettivi  fondamentali  del  progetto  d'integrazione l'insegnamento  della  lingua  italiana, l'informazione sui diritti e doveri  del  rifugiato e la formazione/riqualificazione professionale adeguata  all'esperienza  dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del lavoro.
 Il progetto d'integrazione e' elaborato tenendo conto dei servizi pubblici   presenti  sul  territorio  cui  possono  avere  accesso  i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria.
 Iniziative  specifiche  e  coordinate  sono definite per i nuclei familiari.  L'inserimento  dei  minori  nelle  scuole e' obbligatorio secondo  quanto  previsto  dalla  normativa  italiana  in  materia di istruzione.
 Il  progetto  puo'  prevedere  misure  di supporto e di sostegno, anche   economico,   per  l'autosufficienza  alloggiativa  e  per  il ricongiungimento familiare.
 Nell'ambito   di  queste  iniziative  possono  attivarsi  servizi informativi  sui  programmi  di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.
 Il   progetto  deve  articolarsi  in  un  periodo  di  permanenza assistita  non  superiore  a  sei  mesi  prorogabili  per circostanze eccezionali  debitamente  motivate  fino a un massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Servizio centrale.
 Per  le  categorie  piu'  vulnerabili di rifugiati e umanitari, i tempi di accoglienza possono essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione. 3. Gli standard.
 Per  tutti  i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di personale  qualificato  e  in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento.   Tutto   il  personale  e'  tenuto  all'obbligo  di riservatezza  in  ordine ai dati e le notizie relativi ai beneficiari dei  servizi.  La  predisposizione  e  l'erogazione  dei servizi deve essere  modulata  in modo adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti. 3.1 Gli standard di accoglienza.
 Le  strutture  adibite  all'accoglienza devono essere ubicate sul territorio  dell'ente  locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato o consorziato.
 Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa  vigente  in  materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.
 Sul punto, si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione  di  servizi  di  accoglienza e integrazione per richiedenti asilo,  rifugiati  e beneficiari di protezione umanitaria» curato dal Servizio       centrale      (disponibile      sul      sito      web http://www.serviziocentrale.it).  L'accoglienza,  cosi' come previsto dal  decreto  legislativo, e' effettuata tenendo conto delle esigenze dei  richiedenti  asilo  e  dei  loro  familiari, in particolare sono curati  i  profili  di  tutela  dell'unita' familiare e delle persone vulnerabili  quali  minori,  disabili,  anziani,  donne  in  stato di gravidanza  o  delle  persone  vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica.  Servizi  specifici  di  accoglienza  andranno  attivati tenendo  conto  delle  misure assistenziali da garantire alle persone accolte in relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, famiglie monoparentali e le famiglie con minori.
 Per  la  struttura  di  accoglienza e' predisposto un regolamento interno  al  centro. Il regolamento e' tradotto, ove possibile, nelle lingue  che  sono presumibilmente comprese dagli ospiti e contiene le regole  di  permanenza  nel  centro  e  quelle previste per la revoca dell'accoglienza  ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo per i richiedenti  asilo.  E' anche predisposto un contratto di accoglienza sottoscritto  dal  beneficiario del servizio che prevede la durata di permanenza  nel  centro ed il programma delle attivita' e dei servizi erogati.
 Attraverso  l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento  e  di  mediazione,  deve  essere  garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio quali l'accesso al Servizio  sanitario  nazionale  e al servizio scolastico per i minori (con    sostegno   ai   genitori   nei   rapporti   scuola/famiglia). L'insegnamento    della   lingua   italiana   per   gli   adulti   va prioritariamente  attivato  presso  i Centri territoriali permanenti, operativi in ambito comunale, la formazione attraverso corsi attivati dagli  istituti  di  formazione  professionale  organizzati in ambito regionale. Nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori   di   particolari   specificita',   i   corsi   di   prima alfabetizzazione  e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso  convenzioni con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio.
 L'orientamento,  l'informazione  e  l'assistenza  sociale,  hanno l'obiettivo  di  fornire  informazioni  di base sulle caratteristiche della  societa'  italiana,  sui  diritti  e  doveri  della convivenza sociale,  sulla  legislazione  vigente  in  materia di immigrazione e asilo,  sulle  norme e le modalita' che regolano l'accesso al mercato del  lavoro.  Gli  interventi  sono  realizzati anche in sinergia con strutture pubbliche e private operanti sul territorio (es. Centri per l'impiego,  Centri  di  iniziativa  locale  per l'occupazione - CILO, Centri territoriali permanenti - CTP etc.). 3.2 Gli standard di integrazione.
 Nell'ambito  dei  servizi  finalizzati  all'integrazione,  devono essere garantite le attivita' propedeutiche a:
 individuare    possibilita'    per    la    formazione   e   la riqualificazione  professionale,  attraverso un adeguato orientamento ai  corsi di formazioni fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti  locali,  dalle  regioni,  e/o  da enti di formazione privati) o attraverso  l'attivazione  di tirocini formativi, di orientamento, di borse lavoro;
 favorire  l'accesso  al  mercato  del lavoro. A tale fine vanno previste  attivita'  volte  a  costituire  sistemi  d'intervento  con associazioni  di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali e aziende al fine di consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di  lavoro.  Sono  fornite,  inoltre, informazioni sulle modalita' di avvio e di gestione di attivita' di lavoro autonomo o sulla creazione di  impresa  con  indicazioni  sui  modi  per  l'accesso  al  credito agevolato o ai «prestiti d'onore», anche attraverso l'orientamento ai servizi del territorio a cio' preposti;
 individuare  possibilita' alloggiative autonome. Gli interventi possono  realizzarsi attraverso la promozione di eventuali iniziative di  intermediazione  che  favoriscano  la  conoscenza  e l'accesso al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti  economici  di  primo  sostegno  (i c.d. «contributi alloggio»: copertura  delle  spese  di caparra, prime mensilita' di affitto, una tantum  per  l'acquisto  di  suppellettili). Altri interventi possono riguardare  la  costituzione  di  un  fondo  di garanzia a favore dei proprietari   locatori.   Possono   essere   realizzati   servizi  di informazione  sulle  modalita' di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale  pubblica  (ERP), o sulle modalita' per l'ottenimento di crediti  agevolati  per  l'acquisto, il recupero edilizio della prima casa;
 fornire   supporto   e   assistenza   per  il  ricongiungimento familiare.  Gli  interventi  sono  diretti  a  fornire informazioni e sostegno  nelle  relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla  normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in Italia del familiare ricongiunto.
 Il  coordinato  intervento  delle attivita' comprese nel presente paragrafo  presuppone  l'assunzione  da  parte dell'ente locale delle necessarie  iniziative per promuovere la sottoscrizione di protocolli di  intesa,  patti  territoriali,  accordi  e  convenzioni  con altri soggetti   istituzionali   e   del   privato  sociale,  al  fine  del raggiungimento  della  piu'  ampia sinergia degli interventi attivati sul  territorio. Per tali finalita' anche i Consigli territoriali per l'immigrazione  di  cui  all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998,   n.   286,  costituiscono  opportune  sedi  di  valutazione  e promozione dei necessari interventi. 3.3 Gli standard dei servizi di tutela.
 Sono  compresi  nella  categoria i servizi forniti ai richiedenti asilo, di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito  patrocinio. E' prevista una attivita' di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, sui  principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza  in  Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti   asilo   e  dei  rifugiati  (ACNUR,  Organizzazioni  non governative).  Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti  all'art.  11,  comma  2,  del  regolamento e' ammessa anche l'eventuale attivita' di assistenza legale.
 Per  i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria e' curata l'informazione  e il sostegno nell'ambito del percorso individuale di integrazione,  singolo  e  familiare,  per  l'inserimento all'interno della  realta'  locale.  Deve  essere  inoltre  garantito un supporto socio-psico-sanitario   a   tutti   i   beneficiari  con  particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili. 4. Attivita' di rete.
 Ogni   progetto  deve  garantire  una  percentuale  di  posti  in accoglienza   a  favore  delle  esigenze  nazionali  del  Sistema  di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo sono  tutti  riservati  alle  esigenze  del Sistema di protezione per richiedenti  asilo  e  rifugiati da utilizzare prioritariamente per i richiedenti  asilo presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio.
 L'ente  locale  titolare  del servizio s'impegna, nell'osservanza del  decreto  legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ad aderire alla rete   informatica  gestita  dal  Servizio  centrale  assicurando  la disponibilita'   dei   mezzi   tecnici   necessari   al  collegamento informatico  ed  a  designare  un  responsabile  tenuto  a  garantire l'attendibilita'   dei   dati   inseriti   e   il   loro   tempestivo aggiornamento.  L'ente locale si impegna a garantire la presentazione di  relazioni,  annuali,  intermedie e finali, sulle attivita' svolte dal  progetto  adeguandosi  ai  modelli  e  ai  termini stabiliti dal Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale. 5. Determinazione  del numero dei posti di ricettivita' complessiva e della ricettivita' per l'accoglienza delle categorie piu' vulnerabili
 come individuate nell'art. 6, comma 1, per l'anno 2006.
 In  fase  di  prima  applicazione  del  decreto  e  in osservanza dell'art.  6,  commi 1 e 3, la capacita' ricettiva massima e' fissata per   l'anno   2006   in   posti   duemilatrecentocinquanta   di  cui trecentocinquanta  per  le  categorie piu' vulnerabili (art. 6, comma 1).  In  presenza di risorse disponibili sul Fondo e rispettato nella ripartizione  il  limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del  costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge, la capacita' ricettiva massima fissata puo' essere superata fino ad esaurimento delle risorse.
 |  | Allegato B 
 ---->  Vedere allegato da pag. 30 pag. 37  <----
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