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| Gazzetta n. 283 del 2005-12-05 |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 10 novembre 2005 |  | Disposizioni  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico in materia di erogazioni di somme, connesse all'attuazione del programma di   campagne   informative   e   di  sensibilizzazione,  a  supporto dell'efficienza    energetica   negli   usi   finali   eseguite   dai distributori,  ai  sensi  dell'articolo  13  del decreto ministeriale 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 235/05). |  | 
 |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 10 novembre 2005;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01;
 la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 213/04;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  30 gennaio  2004,  n.  5/04  e successive modifiche ed integrazioni;
 la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 180/05;
 la  comunicazione  1° marzo 2005 degli uffici dell'Autorita' alla direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive (protocollo Autorita' RM/M05/896);
 le  comunicazioni  del  Ministero delle attivita' produttive e il Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio protocollo n. 0018038 e n. 0018036 del 2 novembre 2005;
 Considerato che:
 l'art.  13,  comma  6,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce  che  il  50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo  e'  destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  alla  copertura  dei  costi  di un programma di campagne informative  e  di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori;
 la  ripartizione  delle risorse di cui al precedente alinea tra i distributori  di energia elettrica e' stata fatta dal Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio, tenuto conto dei criteri stabiliti nell'art. 13,  comma  6,  del  decreto  ministeriale 20 luglio 2004 e di quanto comunicato  dagli  uffici dell'Autorita' con nota del 1° marzo 2005 e che   tale  ripartizione  e'  stata  resa  nota  all'Autorita'  e  ai distributori interessati con lettera protocollo n. 7336 del 28 aprile 2005;
 l'art.  13,  comma  7,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce  che  alla  copertura  dei costi del programma di campagne informative  e  di  sensibilizzazione  degli  utenti finali di cui al comma  6  dello  stesso  articolo provvede la cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);
 l'art.  13,  comma  8,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce   che   l'Autorita'  adotta  gli  opportuni  provvedimenti affinche'  la CCSE possa provvedere all'esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dallo stesso art. 13, nonche' ai fini della copertura, mediante  le  risorse  di  cui al comma 1 del medesimo art. 13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;
 con   comunicazione  protocollo  n.  0018038  e  n.  0018036  del 2 novembre   2005  il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno trasmesso ai  soggetti  proponenti  (Enel  distribuzione  S.p.a., Deval S.p.a., Federutility  per  conto  di Acegas S.p.a. Trieste, Aem distribuzione elettrica  S.p.a.  Milano, Aem Torino distribuzione S.p.a., Enia - ex Amps  S.p.a.  -  Parma,  Asm  Brescia Spam, Acea distribuzione S.p.a. Roma),  all'Autorita'  e  alla  CCSE  il loro parere favorevole sulle campagne  informative  e  di  sensibilizzazione  degli  utenti finali proposte  dai  medesimi  distributori ai sensi dell'art. 13, comma 6, del  decreto  ministeriale  20 luglio  2004,  comunicando altresi' le risorse  complessivamente  disponibili  per  ciascun  distributore, a valere  sulle  risorse  di  cui  all'art.  13,  comma 1, del medesimo decreto;
 con  la  stessa  comunicazione  di  cui  al precedente alinea, il Ministero  delle  attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  hanno  richiesto  ai  distributori di presentare  ai  Ministeri  stessi,  all'Autorita'  e  alla  CCSE, una relazione  contenente  la  descrizione  delle  iniziative  svolte, le modalita' di esecuzione e i mezzi utilizzati.
 Considerato inoltre che:
 l'art.  13,  comma  5,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce  che  il  50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo  e'  destinato, al netto degli oneri di cui al comma 8 dello stesso,    all'effettuazione   di   diagnosi   energetiche   e   alla progettazione  esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma  di  cui  al comma 2, e che il comma 7 del medesimo art. 13 dispone  che  la  CCSE provveda alla ripartizione tra le regioni e le province  autonome  delle risorse per l'esecuzione di tale programma, tenuto conto di quanto previsto dal programma medesimo e dai relativi criteri di attuazione.
 Ritenuto opportuno:
 dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'attuazione   del   programma   di   campagne   informative  e  di sensibilizzazione  a  supporto  dell'efficienza  energetica negli usi finali  eseguite dai distributori ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;
 definire  le  modalita'  di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa  CCSE  per  l'esecuzione  delle attivita' ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione;
 richiedere  ai  distributori  interessati  la  formulazione di un progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione coerente con le proposte gia' presentate ai Ministeri competenti;
 emanare  con successivo provvedimento disposizioni per la CCSE ai fini  dell'attuazione  di  quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le definizioni  contenute  nell'art.  1,  comma 1, dell'allegato A, alla delibera  18 settembre  2003,  n.  103/03  e  successive modifiche ed integrazioni e inoltre le seguenti:
 a) CCSE e' la cassa conguaglio per il settore elettrico;
 b) campagne  di  informazione  e  di  sensibilizzazione  sono  le campagne   di   informazione   e   di  sensibilizzazione  a  supporto dell'efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.
 |  | Art. 2. Erogazione delle somme di cui all'art. 13, comma 6
 del decreto ministeriale 20 luglio 2004
 2.1.  Almeno  quindici  giorni  prima  dell'avvio delle campagne di informazione   e   sensibilizzazione   i   distributori   interessati trasmettono  all'Autorita',  ai  Ministeri  competenti e alla CCSE il progetto    operativo    delle    campagne    di    informazione    e sensibilizzazione. I progetti operativi devono essere coerenti con le proposte  gia'  presentate ai Ministeri competenti e contenere almeno le seguenti informazioni:
 a) i   contenuti   tecnici   della   campagna,   con  particolare riferimento alle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo fornite  relativamente  ai  benefici connessi al risparmio energetico negli  usi  finali  e  agli  esempi concreti di interventi illustrati nella campagna;
 b) i  destinatari  della  campagna  e  i  canali di comunicazione utilizzati,   eventualmente   distinti   per   i  diversi  gruppi  di destinatari;
 c) l'evoluzione  temporale  della  campagna e delle sue eventuali diverse fasi;
 d) i   costi  previsti  e  l'indicazione  delle  principali  voci unitarie e totali di costo.
 2.2.  Entro  trenta  giorni  dall'invio  del  documento previsto al precedente  comma  2.1,  la  CCSE  effettua l'erogazione, a titolo di acconto,   di  una  somma  pari  al  30%  del  totale  delle  risorse complessivamente disponibili per il distributore interessato.
 2.3.  I  distributori  interessati,  al  termine  delle campagne di informazione    e   sensibilizzazione,   trasmettono   ai   Ministeri competenti,  alla  CCSE  e all'Autorita' una relazione sull'attivita' svolta;  tale  relazione  deve  contenere  almeno  le  informazioni a consuntivo di cui al precedente comma 2.1, lettere da a) a d).
 2.4.  Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente  comma 2.3, la CCSE effettua una valutazione di congruita' delle spese sostenute dai distributori, trasmettendone i risultati ai Ministeri   competenti  e  all'Autorita'.  In  tale  relazione  viene altresi'  verificato  il  rispetto  dei  seguenti criteri dettati dai Ministeri competenti:
 a) le  campagne  devono  essere  state  finalizzate  a creare una sensibilita'  alle  misure  ed  interventi previsti in attuazione del decreto  ministeriale  20 luglio  2004  attraverso  la  diffusione di informazioni  di  natura sia qualitativa che quantitativa (economica) sui benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali; a tal fine devono far riferimento ad esempi concreti di misure di risparmio energetico;
 b) le campagne non possono far riferimento a prodotti, apparecchi e componenti di specifica provenienza;
 c) le campagne devono evidenziare adeguatamente che sono eseguite in  attuazione  di  provvedimenti  governativi,  con risorse raccolte sulle  tariffe  elettriche.  Laddove  tecnicamente  possibile, devono essere  resi  visibili  gli  stemmi  del  Ministero  delle  attivita' produttive   e   del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio.
 2.5.  L'erogazione  delle  somme  a  conguaglio di quanto dovuto al singolo  distributore  interessato e' effettuata dalla CCSE a seguito di  delibera  dell'Autorita' adottata sulla base della valutazione di congruita' di cui al precedente comma 2.4.
 2.6. Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate dalla CCSE a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma  6,  del  conto  oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione  dell'efficienza  energetica  negli  usi finali di energia elettrica   di   cui   all'art.   59,  comma  1,  lettera  l),  della deliberazione  n.  5/04  (di seguito: conto) e successive modifiche e integrazioni.
 2.7.  Il  mancato  utilizzo  da  parte dei distributori interessati delle  risorse  disponibili  entro  i  termini  previsti  dai decreti ministeriali  20 luglio  2004  e successive eventuali modificazioni e integrazioni  comporta  la  restituzione  dell'anticipazione ricevuta sulla  base  del  precedente  comma  2.2  e il pagamento dei relativi interessi legali maturati.
 |  | Art. 3. Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita'
 ad essa assegnate dalla presente deliberazione
 3.1.  Gli  oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attivita' ad  essa  assegnate  ai  sensi  dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione sono posti a carico del conto,  a  valere  sulle  risorse  di  cui  all'art. 13, comma 1, del decreto  ministeriale 20 luglio 2004, con separata evidenza contabile e  con  un  limite  massimo  pari  all'1%  delle risorse destinate al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione.
 |  | Art. 4. Rapporto della CCSE sull'attivita' svolta
 in adempimento della presente relazione
 4.1.   Successivamente   alla  liquidazione  di  tutte  le  partite economiche  di  pertinenza  del  conto  in  attuazione  del  disposto dell'art.  13,  comma  6,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della   presente   deliberazione,  la  CCSE  invia  all'Autorita'  un resoconto della situazione del predetto conto.
 |  | Art. 5. Disposizioni finali
 5.1.   Con   successivo   provvedimento   l'Autorita'  emanera'  le disposizioni  per  la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art.  13,  comma  7,  primo  periodo,  del  decreto ministeriale 20 luglio 2004.
 5.2.   Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   Internet dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  affinche'  entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 10 novembre 2005
 Il presidente: Ortis
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