Gazzetta n. 283 del 2005-12-05 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 20 settembre 2005, n. 249 |
Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo; Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; Visto l'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione di operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore e reti di partecipazione al gioco; Considerata l'opportunita' di istituire una o piu' reti, alternative alle esistenti, per la gestione telematica di giochi di sorte legati al consumo, accettati mediante apparecchi idonei, ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, alla certificazione fiscale dei corrispettivi delle operazioni svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate, relative ai giochi predetti; Considerata la necessita' di regolare il settore dei terminali di gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi telematici di sorte legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco e della tutela dei giocatori, da conseguirsi con il collegamento degli apparecchi ad una o piu' reti collegate al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerata la necessita' di garantire la conformita' di funzionamento di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il gioco e la regolarita' del prelievo erariale unico, attraverso le richiamate reti; Considerato che le suddette reti rappresentano lo strumento fondamentale per il controllo dei nuovi giochi di sorte legati al consumo e che pertanto si individuano nei concessionari, quali gestori delle reti telematiche, i garanti del corretto funzionamento di ciascun terminale di gioco; Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi, espresso nella seduta del 30 luglio 2003, relativamente all'istituzione di nuovi giochi da distribuire attraverso i registratori di cassa; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/10753/UCL del 3 agosto 2005; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento e definizioni 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di sorte legati al consumo. 2. Ai fini del presente regolamento viene adottato il seguente nomenclatore, dove si intende per: AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Concessionario/i, il soggetto cui AAMS affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa della partizione della rete telematica; biglietto/i virtuale o biglietto/i, individuato univocamente dall'identificativo del biglietto virtuale, costituisce l'unita' elementare del gioco. Il biglietto virtuale deve necessariamente possedere le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco; blocco/chi di biglietti, frazione della serie di biglietti, composta da una quantita' predefinita di biglietti virtuali; disponibile a vincite, la quota dell'importo del biglietto virtuale destinata a premi per i giocatori; giocata/e accettata/e, la scritturazione dei dati di gioco effettuata dal terminale di gioco sulla ricevuta di partecipazione al gioco emessa dal terminale stesso; giocatore, il soggetto che, all'atto dell'emissione della ricevuta di partecipazione, partecipa al gioco; gioco/chi di sorte, o gioco/chi, categoria di giochi, in cui l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata). Le modalita' di estrazione, i requisiti operativi e le modalita' di esecuzione di ciascun gioco di sorte, sono approvate con specifico provvedimento di AAMS; identificativo/i del biglietto virtuale, elemento che identifica in modo univoco un biglietto virtuale; partizione/i della rete telematica o partizione/i, suddivisione della rete telematica affidata ad uno specifico concessionario, dotata di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione e di elaborazione dati, finalizzata alla gestione telematica di un insieme di terminali di gioco. Ciascuna partizione e' dotata del proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema centrale; prelievo erariale unico, il prelievo applicato sull'importo del biglietto virtuale, versato dal concessionario all'atto dell'acquisto della serie di biglietti; punto/i di pagamento dei premi, il punto individuato dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, reso pubblico dal concessionario medesimo e comunicato ad AAMS, abilitato sia alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti, emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso, sia al pagamento ai vincitori dei premi di importo superiore a 1.000,00 Euro; punto/i di vendita, l'esercizio commerciale dotato di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica; rete telematica, infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, eventualmente suddivisa in partizioni, finalizzata alla gestione telematica dell'insieme di tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete telematica i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonche' i relativi collegamenti al sistema centrale; ricevuta/e di partecipazione o ricevuta/e, il titolo che attesta l'avvenuta registrazione della giocata accettata nel terminale di gioco e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido per la riscossione del premio. La ricevuta di partecipazione deve essere stampata, come sezione distinta, sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale: la separazione fisica delle due sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validita' della ricevuta di partecipazione; scontrino fiscale, il documento fiscale di certificazione dei corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, emesso da un registratore di cassa; serie di biglietti, insieme di biglietti virtuali riferiti ad uno specifico gioco, contrassegnati dal medesimo codice di serie. La serie di biglietti deve, necessariamente, possedere caratteristiche e requisiti conformi a quanto stabilito dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco; sistema centrale, sistema hardware e software per la gestione ed il controllo del gioco di sorte nonche' dei dati e delle informazioni di gioco, relativi ai terminali di gioco, acquisiti attraverso la rete telematica; sistema di elaborazione, infrastruttura hardware e software componente specifica di una partizione della rete telematica, dedicata alla raccolta, alla gestione ed al controllo dei dati e delle informazioni relativi al gioco raccolto dai terminali collegati; terminale/i di gioco o terminale/i, apparecchio, collocato presso il punto di vendita, abilitato alla registrazione dei corrispettivi connessi alla transazione di acquisto di beni o servizi tra il consumatore e il titolare del punto di vendita stesso, o un suo incaricato, riconosciuto idoneo al gioco di sorte, in quanto conforme ai requisiti definiti da AAMS; titolare/i, il titolare del punto di vendita dotato di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica, che ha sottoscritto con il concessionario l'accordo per la raccolta del gioco di sorte.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 recante: «Disciplina delle attivita' di giuoco», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». - L'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, cosi' recita: «1. Il Ministro delle finanze puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia' utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale». - Il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante: « Autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. - I commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248, cosi' recitano: «Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi: a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, com-ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.». - L'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n. 187) cosi' recita: «Art. 4 (Unificazione delle competenze in materia di giochi). 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonche' di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalita' del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a societa' operanti nel predetto settore di attivita' sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali, nonche' il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalita' di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessita' finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria. 2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip e' fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo. 3-bis. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti puo' avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio e' rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.». - Il decreto-legge 24 giugno2003, n. 147, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2003, n. 145 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1 agosto 2003, n. 200 (Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2003, n. 178). - L'art. 8, comma 18, del citato decreto-legge, cosi' recita: «18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalita' elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonche' della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilita' dei diversi operatori coinvolti». - La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1983, n. 29.
| Art. 2. Gli elementi del sistema di gestione 1. Alla gestione dei giochi di sorte e' preposto uno specifico sistema di gestione composto dai seguenti elementi: 1. Il sistema centrale; 2. La rete telematica eventualmente suddivisa in partizioni; 3. I terminali di gioco connessi alla rete telematica, eventualmente attraverso apparati di concentrazione. 2. Sono terminali di gioco i registratori di cassa, il cui modello risulta approvato e che hanno superato con esito positivo i controlli di conformita' previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni, che soddisfano al contempo gli specifici requisiti di conformita' definiti da AAMS, ai fini del gioco. Nel terminale di gioco la parte fiscale e la parte dedicata al gioco devono essere logicamente separate, precludendo ogni possibilita' di scambio di informazioni, mentre entrambe devono essere in grado di comandare, rispettivamente, la stampa dello scontrino fiscale e la stampa della ricevuta di partecipazione al gioco, come sezioni distinte di un medesimo supporto cartaceo.
Nota all'art. 2: - Il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 marzo 1983, n. 82.
| Art. 3. Funzioni del sistema centrale 1. Il sistema centrale, collegato alla rete telematica e alle sue eventuali partizioni, assicura le seguenti funzioni: a) la generazione delle serie di biglietti ed il loro frazionamento in blocchi, in conformita' ai requisiti tecnici e alle modalita' operative di ciascuno specifico gioco di sorte, definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 17; b) la definizione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite predeterminate; c) la gestione dell'estrazione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite ad estrazione successiva di tipo informatizzato; d) la trasmissione delle serie di biglietti, su richiesta del concessionario, al concessionario stesso; e) l'acquisizione dei dati del gioco, memorizzati nei sistemi di elaborazione delle partizioni della rete telematica e da questo trasmessi periodicamente al sistema centrale; f) la raccolta, attraverso la rete telematica ed al di fuori della periodicita' stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei terminali di gioco; g) la contabilita' del gioco, sulla base dei dati provenienti dalla rete telematica e dalle sue eventuali partizioni; h) il controllo della conformita' del funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco ad essa collegati rispetto alle prescrizioni del gioco, fissate con i provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1. | Art. 4. Funzioni della rete telematica 1. La rete telematica o le sue partizioni, se suddivisa, assicurano le seguenti funzioni: a) il collegamento tra il sistema centrale ed il sistema di elaborazione; b) il collegamento tra il sistema di elaborazione ed i terminali di gioco; c) il controllo della conformita' del funzionamento dei terminali di gioco alle prescrizioni del gioco; d) l'applicazione, nel caso di vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, dei criteri e delle regole fissati per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai singoli terminali di gioco, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera i), indispensabile per assicurare pari opportunita' di vincita ai giocatori; e) la trasmissione, su richiesta del punto di vendita, di uno o piu' blocchi di biglietti; f) la raccolta periodica dei dati del gioco memorizzati nei terminali di gioco, per il successivo trasferimento di tali informazioni al sistema centrale; g) la raccolta, su richiesta del sistema centrale ed al di fuori della periodicita' stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei terminali di gioco, nonche' il trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale; h) la rendicontazione della raccolta dei dati di gioco, nonche' il successivo trasferimento di tali informazioni al sistema centrale. | Art. 5. Funzioni del terminale di gioco 1. Il terminale di gioco, collegato alla rete telematica o alle sue partizioni, eventualmente attraverso apparati di concentrazione, assicura le seguenti funzioni: a) la ricezione dei blocchi di biglietti dal sistema di elaborazione; b) la gestione dei biglietti compresi nei blocchi trasmessi dalla partizione della rete telematica. Nel caso di vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, il terminale di gioco applica i criteri e le regole fissati per la vendita dei biglietti di ciascuno specifico gioco di sorte, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera i), indispensabili per assicurare pari opportunita' di vincita ai giocatori; c) la stampa della ricevuta di partecipazione, conforme ai requisiti specificati nell'articolo 13; d) la messa a disposizione, per il periodo di riferimento, dei dati di gioco al sistema di elaborazione; e) la messa a disposizione al sistema centrale, al di fuori della periodicita' stabilita, dei dati di gioco. | Art. 6. Gli attori del sistema 1. Gli attori del sistema di gestione sono AAMS, i concessionari e i titolari dei punti di vendita; gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 definiscono gli obblighi, le competenze ed il ruolo di ciascun attore. | Art. 7. Competenze di indirizzo e di gestione di AAMS 1. AAMS, con procedura ad evidenza pubblica adottata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione delle partizioni della rete telematica. Le suddette procedure assicurano la competitivita' del mercato del gioco, evitando l'instaurarsi di posizioni monopolistiche ed oligopolistiche, e favorendo la concorrenza tra i concessionari. Le concessioni individuano esplicitamente i casi di decadenza. 2. AAMS stabilisce, con uno o piu' provvedimenti, i requisiti dei terminali di gioco, definendo modalita' che assicurino la tutela del giocatore e la salvaguardia degli interessi erariali, la integrita' dei biglietti virtuali assegnati al terminale di gioco, nonche' la sicurezza della trasmissione dei biglietti virtuali dal sistema di elaborazione al terminale di gioco e dei dati di gioco dal terminale al sistema di elaborazione. 3. AAMS determina le regole operative di ciascun gioco di sorte, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 17. In particolare, nel caso di giochi per i quali le vincite sono determinate precedentemente alla giocata accettata, AAMS stabilisce i criteri di assegnazione e vendita dei biglietti virtuali, posti a garanzia della casualita' delle vincite, nonche' le modalita' di effettuazione dei relativi controlli. 4. AAMS promuove i giochi di sorte presso il pubblico, assicurando sia una corretta informazione al giocatore che eguali opportunita' per ogni concessionario. 5. AAMS gestisce il sistema centrale, nonche' la banca dati complessiva dei punti di vendita e dei titolari. La banca dati comprende anche l'elenco dei titolari inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte, di cui al comma 8. 6. AAMS, nel caso di giochi per i quali il proprio provvedimento, di cui all'articolo 17, preveda che la vincita sia determinata successivamente alla giocata accettata, definisce le modalita' di effettuazione delle estrazioni ed i relativi controlli. 7. AAMS, nell'ambito degli schemi di convenzione di concessione, stabilisce i requisiti inderogabili e le condizioni essenziali degli accordi tra titolari e concessionari. Il venir meno dei requisiti inderogabili e l'inosservanza delle condizioni essenziali comportano necessariamente la risoluzione dell'accordo tra il titolare e il concessionario. E' facolta' di AAMS richiedere al concessionario la risoluzione di un accordo con un titolare, ove ne ricorrano le condizioni. 8. AAMS redige, aggiorna e rende disponibile per tutti i concessionari un apposito elenco dei titolari inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte, qualificati come tali sulla base degli accordi risolti, nonche' dei casi di inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti inerenti al gioco. | Art. 8. Poteri di controllo e vigilanza di AAMS 1. AAMS vigila sul corretto svolgimento dei giochi di sorte effettuando tutti i necessari controlli sull'operato dei concessionari e dei titolari dei punti di vendita. 2. Le modalita' di esecuzione dei controlli e della vigilanza di AAMS sullo svolgimento dei giochi di sorte sono definite nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio. | Art. 9. Requisiti soggettivi del concessionario 1. La concessione per l'attivazione e la gestione di una partizione della rete telematica e' affidata a societa', a societa' consortili ed a raggruppamenti temporanei d'impresa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 358 del 1992 e successive modificazioni, i quali siano in grado di garantire, per tutta la durata della concessione: a) la piena integrita' e conformita' degli apparecchi misuratori fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni; b) la separazione logica di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, tra la parte fiscale e la parte dedicata al gioco, di ciascun terminale di gioco collegato alla propria partizione di rete telematica.
Nota all'art. 9: - L'art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1992, n. 188, cosi' recita: «Art. 10 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo. 3. L'offerta congiunta comporta la responsabilita' solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate. 4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto e' redatto. La procura e' conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. 5. Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione. 6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione puo' far valere direttamente le responsabilita' a carico delle imprese mandanti. 7. Il rapporto di mandato non determina di per se' organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. 8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facolta' di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto. 9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneita', e' tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.».
| Art. 10. Competenze e responsabilita' del concessionario 1. Il concessionario: a) assicura che la partizione della rete telematica affidatagli assolva alle funzioni di cui all'articolo 4; b) custodisce le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di cinque anni; c) provvede, dopo la verifica della ricevuta di gioco e secondo le modalita' di cui all'articolo 21, al pagamento delle vincite il cui importo sia superiore a 1.000,00; d) vigila sull'osservanza, da parte del titolare del punto di vendita, delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di cui all'articolo 11. A tal fine raccoglie anche le segnalazioni dei giocatori e dei clienti dei punti di vendita, dotandosi di idonei canali di accesso per il pubblico; e) risolve l'accordo con il titolare, anche su richiesta di AAMS, privandolo della possibilita' di commercializzare i giochi di sorte, nei casi di violazione delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di cui all'articolo 11, nonche' di inosservanza di leggi o regolamenti sul gioco. Dell'avvenuta risoluzione da' immediata comunicazione ad AAMS; f) verifica che il titolare intraprenda le procedure di blocco per i terminali, sia nei casi di risoluzione degli accordi con i titolari, sia nei casi in cui si e' rilevata la non conformita' dei terminali di gioco stessi, per qualsiasi motivo, ai requisiti definiti da AAMS; g) assolve a tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai terminali di gioco collegati alla sua partizione; h) effettua rilevazioni statistiche presso i punti di vendita dove sono installati i terminali di gioco collegati alla sua partizione, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS; i) mantiene costantemente aggiornata la banca dati dei punti di vendita collegati alla partizione a lui affidata e ne trasmette i contenuti al sistema centrale; j) predispone il materiale illustrativo sulle caratteristiche del singolo gioco, sui diritti del giocatore e sulle modalita' di riscossione delle vincite da esporre presso i punti di vendita; k) effettua la rendicontazione del gioco, in base ai biglietti virtuali venduti dai terminali collegati alla partizione a lui affidata; l) effettua il versamento del prelievo erariale unico, ai sensi dell'articolo 18. 2. Il concessionario non puo' stipulare accordi per la commercializzazione dei giochi di sorte con titolari che si trovino ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 8. 3. Il concessionario e' tenuto, altresi', a svolgere tutte le altre attivita' strumentali e funzionali per la corretta ed efficace gestione telematica dei terminali di gioco, nonche del gioco stesso. 4. Il concessionario e' tenuto ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della partizione della rete telematica a lui affidata, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti nelle convenzioni di concessione. 5. AAMS revoca la concessione per la gestione dei giochi di sorte legati al consumo e per la gestione operativa della partizione di rete telematica, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento da parte del concessionario, nonche' nei casi di revoca o decadenza espressamente previsti dalle convenzioni di concessione. | Art. 11. Obblighi del titolare del punto di vendita 1. Il gioco e' raccolto presso i punti di vendita dotati di terminali di gioco, dal titolare che ha sottoscritto un apposito accordo con il concessionario, o da un suo incaricato. Il gioco non puo' essere raccolto nei punti di vendita il cui titolare sia stato inserito nell'elenco degli inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte di cui all'articolo 7, comma 8. 2. Il titolare e' obbligato: a) ad applicare integralmente e correttamente le disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17; b) ad esporre il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo 17 all'interno del punto di vendita, in modo da consentire al pubblico di prenderne agevole visione; c) ad esporre, in modo ben evidente, il materiale illustrativo predisposto dal concessionario, relativo alle caratteristiche del singolo gioco, ai diritti del giocatore ed alle modalita' di riscossione delle vincite; d) ad informare ogni persona che richieda spiegazioni riguardo i giochi di sorte commercializzati all'interno del punto di vendita; e) ad indicare al pubblico, mediante idoneo avviso, la denominazione del concessionario per conto del quale raccoglie il gioco ed i relativi recapiti per segnalazioni o reclami; f) ad esporre all'esterno del punto di vendita il contrassegno di cui all'articolo 12, comma 1; g) a rimborsare il giocatore nel caso previsto dall'articolo 12, comma 8; h) a pagare, secondo le modalita' previste dall'articolo 20 immediatamente dopo la verifica della ricevuta di gioco, le vincite il cui importo non sia superiore a 1.000,00 Euro; i) a vigilare affinche' i propri eventuali incaricati applichino integralmente e correttamente le disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17. | Art. 12. Elementi generali dell'esercizio del gioco 1. Il gioco di sorte legato al consumo e' raccolto esclusivamente presso i punti vendita individuati da idonei contrassegni esterni definiti con provvedimenti di AAMS, i cui titolari abbiano sottoscritto apposito accordo con un concessionario, conforme ai requisiti e alle condizioni stabiliti da AAMS, di cui all'articolo 7, punto 7. 2. Il gioco di sorte puo' prevedere, in base a quanto stabilito dai singoli provvedimenti di AAMS di cui all'articolo 17, vincite predeterminate, e quindi rese evidenti sulla ricevuta di partecipazione, o determinabili successivamente alla giocata accettata, mediante una o piu' estrazioni. 3. Il prezzo del biglietto virtuale e' stabilito con il provvedimento di AAMS di cui all'articolo 17. L'importo del singolo biglietto virtuale non puo', in ogni caso, essere inferiore ad un centesimo di Euro e non puo' essere superiore a 5,00 (cinque/00) Euro. 4. Qualunque sia il prezzo del biglietto virtuale, la singola giocata accettata dal titolare non puo', comunque, superare il valore di 5,00 (cinque/00) Euro. 5. Costituisce elemento di determinazione della vincita l'identificativo del biglietto virtuale riportato sulla ricevuta di partecipazione, anche nella forma abbreviata di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d). 6. Le giocate accettate non possono essere annullate. Nel caso in cui il valore dei biglietti risultante dalla ricevuta di gioco non corrisponda a quanto richiesto dal giocatore e questi non sia disponibile all'acquisto difforme, la giocata accettata e' da intendersi acquistata dal punto di vendita. Al verificarsi di tale condizione, il titolare del punto di vendita, o il suo incaricato della raccolta del gioco, provvede a separare la sezione riservata alla ricevuta di partecipazione al gioco dallo scontrino fiscale, consegnando quest'ultimo al cliente e trattenendo la ricevuta medesima. L'eventuale premio connesso alla giocata e' attribuito al punto di vendita, nel caso in cui sia di importo non superiore a 1.000 Euro, mentre nel caso in cui il suo valore superi i 1.000 Euro il premio non puo' essere riscosso da nessun soggetto e confluisce nel fondo speciale di riserva di cui all'articolo 14, comma 2. 7. Le giocate accettate di importo superiore a quanto previsto dal comma 4, sono nulle. 8. Nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il giocatore ha diritto al rimborso del costo del biglietto, in caso di mancata effettuazione dell'estrazione dei biglietti vincenti. Il diritto al rimborso matura dal momento dell'annullamento dell'estrazione ed e' attestato dal possesso della ricevuta di partecipazione al gioco. 9. Il rimborso del giocatore si effettua in contanti, presso il punto di vendita in cui e' stata rilasciata la ricevuta di partecipazione, ovvero presso altri punti di vendita collegati allo stesso concessionario e nei quali si pratica il medesimo gioco. | Art. 13. Ricevuta di partecipazione al gioco 1. Le giocate accettate sono documentate mediante consegna al giocatore della ricevuta di partecipazione. Costituisce ricevuta di partecipazione al gioco la scritturazione dei dati di gioco su una sezione distinta del medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale emesso dal registratore di cassa, se reso conforme ai requisiti definiti da AAMS. La separazione fisica delle due sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validita' della ricevuta di partecipazione. 2. Sulla ricevuta di partecipazione sono riportate almeno le seguenti informazioni: a) la denominazione del concessionario; b) la partita IVA e l'indirizzo del punto di vendita; c) il codice identificativo del terminale di gioco emittente, che puo' coincidere con la matricola fiscale nel caso di registratore di cassa reso conforme ai requisiti definiti da AAMS per i terminali stessi; d) l'identificativo del biglietto virtuale; nel caso di acquisto da parte del giocatore di piu' biglietti sono ammesse forme abbreviate di scrittura degli identificativi dei biglietti virtuali, secondo le modalita' definite dal provvedimento di AAMS di cui all'articolo 17; e) la data e l'ora di effettuazione della giocata accettata; f) il prezzo del singolo biglietto; g) il numero di biglietti virtuali acquistati dal giocatore; h) il costo totale della giocata accettata; i) per i giochi con vincite predeterminate, la vincita o le vincite conseguite, nel caso di acquisto di piu' biglietti con una sola giocata accettata; j) per i giochi con vincite predeterminate, l'identificativo del biglietto virtuale vincente, o dei biglietti virtuali vincenti, nel caso di acquisto di piu' biglietti con una sola giocata accettata; k) per i giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il riferimento all'estrazione od alle estrazioni cui il biglietto partecipa. 3. Il provvedimento di cui all'articolo 17 definisce gli eventuali ulteriori elementi da riportare obbligatoriamente sulla ricevuta di partecipazione, ai soli fini di migliorare il servizio prestato ai giocatori. | Art. 14. Ripartizione delle somme giocate 1. L'importo di ciascun biglietto virtuale e' ripartito secondo le seguenti percentuali: a) aggio riconosciuto al titolare, 8 per cento; b) contributo alle spese di gestione di AAMS, 2,5 per cento; c) compenso al concessionario, 4,5 per cento; d) prelievo erariale unico, 30 per cento; e) disponibile a vincite, 55 per cento. 2. E' istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono gli eventuali premi e rimborsi non riscossi, una volta decorsi i termini di decadenza di cui all'articolo 22. 3. Le giacenze del fondo speciale di riserva sono destinate ai disponibili a vincite di successivi giochi e ad essi conferiti con i provvedimenti di AAMS di cui all'articolo 17. 4. I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 2 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. | Art. 15. Pubblicita' 1. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo 17 sono esposti in ogni punto di vendita presso il quale si commercializza il gioco, con modalita' tali da consentire al pubblico di prenderne agevolmente visione. 2. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo 17 sono pubblicati sui siti internet di AAMS e dei concessionari. 3. Presso ciascun punto di vendita sono altresi' esposti: a) i dati identificativi del concessionario per il quale si raccoglie il gioco, unitamente ad un recapito telefonico ed all'indicazione del sito internet; b) l'elenco dei biglietti vincenti, per quanto riguarda i giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata; c) l'elenco degli istituti di credito convenzionati con il concessionario, per la riscossione dei premi di importo superiore a 1.000 Euro; d) le probabilita' di vincita delle diverse categorie di premi, associate all'acquisto dei biglietti virtuali. | Art. 16. Soluzione delle controversie 1. La soluzione in via amministrativa delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17, e' demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385. 2. Il reclamo scritto e' inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dal termine fissato per ciascun gioco di sorte legato al consumo, per mezzo dei provvedimenti di cui all'articolo 17, tenuto conto del fatto che si tratti di giochi con vincita predeterminata, ovvero di giochi con estrazione differita.
Nota all'art. 16: - L'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2004, n. 22, cosi' recita: «4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresi': a) (Omissis); b) la commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La commissione, competente altresi' a risolvere, in via amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, e' nominata con decreto direttoriale. La commissione e' composta da un numero di membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate l'organizzazione e le modalita' di funzionamento della commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La commissione presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attivita' svolta, per il successivo inoltro al Parlamento».
| Art. 17. Requisiti tecnici dei singoli giochi di sorte legati al consumo 1. Con appositi provvedimenti di AAMS, che adottano il nomenclatore di cui all'articolo 1, comma 2, sono definiti i requisiti tecnici e le modalita' operative di esercizio di ciascun gioco di sorte legato al consumo. 2. Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, per ciascun gioco di sorte i provvedimenti di cui al comma 1 definiscono almeno: a) il prezzo del biglietto virtuale; b) il numero di biglietti virtuali emessi; c) il numero delle serie di biglietti previste; d) il meccanismo del gioco; e) l'importo della giacenza del fondo speciale di riserva di cui all'articolo 14, comma 2, assegnata al disponibile a vincite; f) l'importo complessivo del disponibile a vincite; g) le categorie di premi; h) l'importo del premio per ciascuna categoria; i) il numero totale di biglietti vincenti, suddiviso per categorie di premi; j) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il numero di estrazioni, le modalita' di estrazione e la data, o le date, di estrazione; k) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, che preveda l'abbinamento dei biglietti estratti ad un evento successivo alla loro estrazione, la data, o le date degli eventi che determinano l'avvenuta vincita, dalle quali decorrono i termini per la riscossione dei premi; l) nel caso di gioco con vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, gli specifici criteri e le modalita' tecniche per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai titolari, a garanzia delle pari opportunita' di vincita dei giocatori, nonche' le modalita' di esercizio dei relativi controlli; m) le eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 13, comma 2, strettamente finalizzate ad una migliore fruibilita' del gioco, da stampare sulla ricevuta di partecipazione; la modalita' di scrittura abbreviata degli identificativi dei biglietti virtuali, nel caso di acquisto contemporaneo, da parte del giocatore, di piu' biglietti. | Art. 18. Versamento del prelievo erariale unico e del contributo alle spese di gestione di AAMS 1. All'atto dell'acquisto di ciascuna serie di biglietti e con le modalita' definite con provvedimento AAMS ovvero con la convenzione di concessione, il concessionario versa il prelievo erariale unico ed il contributo alle spese di gestione di AAMS, dovuti per ciascun biglietto della serie medesima, in base all'articolo 14. | Art. 19. Verifica della ricevuta di partecipazione 1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica e solo se presentata fisicamente unita, sullo stesso supporto cartaceo, allo scontrino fiscale comprovante l'acquisto che ha occasionato il gioco. La verifica e' effettuata dal punto di vendita o dal concessionario, nel caso di vincite non superiori a 1.000,00 Euro, ed esclusivamente dal concessionario, nel caso di vincite superiori a 1.000,00 Euro. | Art. 20. Modalita' di pagamento delle vincite di importo non superiore a 1.000,00 Euro 1. Nel caso di giochi con vincite predeterminate, e quindi evidenti gia' al momento del rilascio della ricevuta di partecipazione, i premi di importo non superiore a 1.000,00 Euro sono pagati immediatamente ed in contanti presso lo stesso punto di vendita in cui e' stata effettuata la giocata accettata. E' facolta' del vincitore richiedere al punto di vendita di riscuotere il pagamento in un momento successivo, ove lo rendano opportuno ragioni di sicurezza personale. 2. Nel caso di giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il possessore di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo non superiore a 1.000,00 Euro puo' richiederne il pagamento secondo tre modalita' alternative: a) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso i punti di pagamento dei premi del concessionario, entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita. Effettuate le opportune verifiche, entro sette giorni il concessionario provvede al pagamento del premio, che puo' essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore; b) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso uno qualsiasi dei punti di vendita che effettuano la raccolta dello stesso gioco per il medesimo concessionario, entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita. Effettuate le opportune verifiche, entro sette giorni il punto di vendita provvede al pagamento in contanti del premio; c) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco, entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita, presso lo stesso punto di vendita dove e' stata rilasciata, che effettua le necessarie verifiche e provvede immediatamente al pagamento in contanti del premio. 3. I provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, possono indicare modalita' aggiuntive di pagamento dei premi non superiori a 1.000,00 Euro, in ragione delle caratteristiche del singolo gioco e delle evoluzioni dei mezzi di pagamento telematici, purche' tali modalita' non siano sostitutive di quelle previste dal presente articolo ed assicurino al giocatore vincente livelli di sicurezza, di privacy e di servizio almeno pari. | Art. 21. Modalita' di pagamento delle vincite di importo superiore a 1.000,00 Euro 1. Il possessore di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 1.000,00 Euro puo' riscuotere il premio secondo due modalita' alternative: a) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati con il concessionario collegato con il punto di vendita presso il quale ha acquistato il biglietto vincente, entro trenta giorni solari dalla data di avvenuta vincita. L'elenco degli istituti convenzionati deve essere notificato ad AAMS, tempestivamente aggiornato in caso di variazioni ed adeguatamente pubblicizzato, sia presso i punti di vendita che raccolgono il gioco, sia sul sito Internet del concessionario. Esperita la verifica della ricevuta di partecipazione da parte del concessionario, e su suo mandato, l'istituto, entro venticinque giorni dalla consegna della ricevuta, provvede al pagamento del premio, che puo' essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario, su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore; b) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso i punti di pagamento dei premi del concessionario, entro novanta giorni solari, dalla data di avvenuta vincita. Esperita la verifica della ricevuta di partecipazione, il concessionario, entro quindici giorni dalla consegna della ricevuta, provvede al pagamento del premio, che puo' essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore. | Art. 22. Termini di decadenza 1. Nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia stata richiesta entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita, i giocatori, ferma la sussistenza del credito maturato, decadono dal diritto alla riscossione del premio, nonche', quando ricorra il caso previsto dall'articolo 12, comma 8, da quello al rimborso del biglietto presso i punti di vendita o i punti di pagamento previsti dal presente regolamento. Le vincite e gli eventuali rimborsi non riscossi affluiscono al fondo speciale di riserva, di cui all'articolo 14, comma 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 20 settembre 2005 Il Ministro: Siniscalco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 22 |
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