Gazzetta n. 281 del 2005-12-02
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n. 203
Testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005), coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale

(( 1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso )).
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 (( anche attraverso societa' ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attivita' di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali )). Con il medesimo provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi. (( 2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto
legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in
materia di finanza regionale e provinciale):
«Art. 13. - 1. La regione e le province, per
l'espletamento della loro collaborazione all'accertamento
delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi
domicilio fiscale nei rispettivi territori, hanno facolta'
di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei
redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti
d'imposta, nonche' dei certificati di cui agli articoli 1,
2, 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, con modalita' da concordare con
il Ministero delle finanze.
2. Le amministrazioni comunali e gli enti pubblici
operanti nell'ambito provinciale sono tenuti a fornire a
richiesta qualsiasi informazione utile per le finalita' di
cui all'art. 82 dello statuto.
3. La regione e le province possono, con proprie leggi,
disciplinare le modalita' per la messa a disposizione
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, d'intesa con
la medesima, di beni, attrezzature e personale.».



Art. 1-bis. Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed
amministrative - REA

(( 1. Con uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneita' di disciplina, unicita' di responsabilita', snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresi' interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassativita', trasparenza e proporzionalita';
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che attestino la mancanza di iscrizione, nonche¨ di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuita' di gestione amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonche¨ delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonche¨ delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura):
«Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle
imprese di cui all'art. 2188 del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un
dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del
conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. [Sono iscritti in sezioni speciali del registro
delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui
all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici.
Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una
sezione speciale del registro delle imprese].
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre
agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle
imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in
modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita'
per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la
tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio
nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata
attraverso il registro delle imprese con il Bollettino
ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita'
limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa'
cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e
successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati
di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati
attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione,
nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il
quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel
registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative
per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del
registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi
di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle
camere di commercio di ogni altra notizia di carattere
economico, statistico ed amministrativo non prevista ai
fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue
sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti
a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n.
2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro
delle imprese, le camere di commercio provvedono, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10
entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla
banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8.».
- Il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma
organica della disciplina delle societa' di capitali e
societa' cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre
2001, n. 366), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 gennaio 2003, n. 17, supplemento ordinario.
- La legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo
per la riforma del diritto societario), e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2001, n. 234.
- Si riporta il testo dell'art. 31 della legge
24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi - legge di semplificazione
1999):
«Art. 31 (Soppressione dei fogli annunzi legali e
regolamento sugli strumenti di pubblicita). - 1. A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, i fogli degli
annunzi legali delle province sono aboliti. La legge
30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio
1895, recante istruzioni speciali per l'esecuzione della
legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli
annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n.
97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle
imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli
imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi
dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le
modalita' ed i tempi per l'assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti
iscritti solo nel repertorio delle notizie economiche e
amministrative sono stabilite con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al
comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di
firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione
degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a
norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli
atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e
2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente
l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le
formalita', verificata la regolarita' formale della
documentazione.
2-quater. Il deposito dei bilanci e degli altri
documenti di cui all'art. 2435 del codice civile puo'
essere effettuato mediante trasmissione telematica o su
supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti
negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, muniti della firma digitale e allo
scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'.
2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
trasmissione di cui al comma 2-quater attesta che i
documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
originali presso il registro delle imprese su richiesta di
quest'ultimo. Gli iscritti agli albi dei dottori
commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,
muniti di firma digitale, incaricati dai legali
rappresentanti della societa', possono richiedere
l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri
atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
cui redazione la legge non richieda espressamente
l'intervento di un notaio.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la
pubblicazione nel foglio degli annunzi legali come unica
forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata nella
Gazzetta Ufficiale.
4. In tutti i casi nei quali le norme di legge
impongono forme di pubblicita' legale, l'individuazione
degli strumenti per assicurare l'assolvimento dell'obbligo
e' effettuata con regolamento emanato ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si procede
alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580), e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la
semplificazione della disciplina in materia di registro
delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272.
- Si riporta il testo dell'art. 44 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326:
«Art. 44 (Disposizioni varie in materia previdenziale).
- 1. L'art. 9, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel
senso che le agevolazioni di cui al comma 5 del medesimo
art. 9, cosi' come sostituito dall'art. 11 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, non sono cumulabili con i
benefici di cui al comma 1 dell'art. 14 della legge
1° marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni, e al
comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della
tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui
agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la
disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di
assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita'
commerciali. Nei confronti dei predetti soggetti non trova
applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini
del versamento dei contributi previdenziali dall'art. 1,
comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, e si applica,
indipendentemente dall'anzianita' contributiva posseduta,
il sistema di calcolo contributivo di cui all'art. 1° della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Gli stessi possono chiedere,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, di regolarizzare, al momento dell'iscrizione
all'INPS, i contributi relativi a periodi durante i quali
abbiano svolto l'attivita' di produttori di terzo e quarto
gruppo, risultanti da atti aventi data certa, nel limite
dei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2004. L'importo dei
predetti contributi e' maggiorato di un interesse annuo in
misura pari al tasso ufficiale di riferimento. Il pagamento
puo' essere effettuato, a richiesta degli interessati, in
rate mensili, non superiori a trentasei, con l'applicazione
del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di due punti.
I contributi comunque versati da tali soggetti alla
gestione commercianti rimangono acquisiti alla gestione
stessa. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale e gli
incaricati alle vendite a domicilio di cui all'art. 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono iscritti
alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo
derivante da dette attivita' sia superiore ad euro 5.000.
Per il versamento del contributo da parte dei soggetti
esercenti attivita' di lavoro autonomo occasionale si
applicano le modalita' ed i termini previsti per i
collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla
predetta gestione separata.
3. All'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) La presente lettera, sostituita dalla legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il
secondo periodo del comma 1 dell'art. 14, decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669;
b) La presente lettera, modificata dalla legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il
comma 1-bis dell'art. 14, decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669.
4. L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli
accessori del credito in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie, di cui al primo comma dell'art.
442 del codice di procedura civile, puo' essere proposta
solo dopo che siano decorsi centoventi giorni da quello in
cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede
tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici,
residenza e il codice fiscale del creditore, nonche' i dati
necessari per l'identificazione del credito.
5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e
l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e
societa' che stipulano contratti di somministrazione di
energia elettrica o di forniture di servizi telefonici,
nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a
rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle
utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di
fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici,
sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei
soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli
Enti previdenziali in possesso dei dati personali e
identificativi acquisiti per effetto delle predette
convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne
sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. L'articolo unico, secondo comma, della legge
13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, nel corso di un anno solare, il
trattamento di integrazione salariale compete, nei limiti
dei massimali ivi previsti, per un massimo di dodici
mensilita', comprensive dei ratei di mensilita' aggiuntive.
7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia
aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo
11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, e'
presentata su apposito modello predisposto dall'INPS.
Qualora, a seguito della stima tecnica di cui all'art. 8,
comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993,
sia verificato il mancato svolgimento, in tutto o in parte,
della prestazione lavorativa, l'I.N.P.S. disconosce la
stessa prestazione ai fini della tutela previdenziale.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2004 le domande di
iscrizione alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura delle imprese artigiane, nonche' di quelle
esercenti attivita' commerciali di cui all'art. 1,
comma 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai
fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del
pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal
fine le camere di commercio, industria artigianato e
agricoltura integrano la modulistica in uso con gli
elementi indispensabili per l'attivazione automatica
dell'iscrizione agli Enti previdenziali, secondo le
indicazioni dagli stessi fornite. Le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltra, attraverso la
struttura informatica di Unioncamere, trasmettono agli Enti
previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonche'
le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti
tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalita' di
trasmissione dei dati concordate tra le parti. Entro trenta
giorni dalla data della trasmissione, gli Enti
previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta
iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti
ovvero notificano agli interessati le cancellazioni e le
variazioni intervenute. A partire dal 1° gennaio 2004 i
soggetti interessati dal presente comma sono esonerati
dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione
agli Enti previdenziali. Entro l'anno 2004 gli Enti
previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del Registro delle imprese anche in riferimento alle
domande di iscrizione, cancellazione e variazione prodotte
anteriormente al 1° gennaio 2004. E' abrogata la
disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1,
comma 3, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993,
n. 63, concernente l'impugnazione dei provvedimenti
adottati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato.
9. A partire dalle retribuzioni corrisposte con
riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti d'imposta
tenuti al rilascio della certificazione di cui all'art. 4,
commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via
telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui
all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 1998, n. 322, all'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) i dati
retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei
contributi, per l'implementazione delle posizioni
assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello di riferimento. Tale disposizione si applica anche
nei confronti dell'Istituto Nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con
riferimento ai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della
certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, il cui personale e' iscritto al medesimo
Istituto. Entro il 30 giugno 2004 gli enti previdenziali
provvederanno ad emanare le istruzioni tecniche e
procedurali necessarie per la trasmissione dei flussi
informativi ed attiveranno una sperimentazione operativa
con un campione significativo di aziende, enti o
amministrazioni, distinto per settori di attivita' o
comparti, che dovra' concludersi entro il 30 settembre
2004. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al fine di garantire
il monitoraggio dei flussi finanziari relativi alle
prestazioni sociali erogate, i datori di lavoro soggetti
alla disciplina prevista dal decreto ministeriale
5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67
del 13 marzo 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni, sono tenuti a trasmettere per via telematica
le dichiarazioni di pertinenza dell'INPS, secondo le
modalita' stabilite dallo stesso Istituto.
9-bis. Il presente comma, aggiunto dalla legge di
conversione 24 novembre 2003, n. 326, sostituisce il
comma 7 dell'art. 41, legge 27 dicembre 2002, n. 289.
9-ter. Al comma 8 dell'art. 41 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono soppresse le parole: "di 6.667.000 euro
per l'anno 2003". Al medesimo comma le parole: "di
10.467.000 euro per l'anno 2004 e di 3.800.000 euro per
l'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "di 6.400.000
euro per gli anni 2004, 2005, 2006 e 2007".
9-quater. Le dotazioni del Fondo di cui all'art. 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, sono incrementate nella misura di 2.600.000 euro
per l'anno 2005 e di 6.400.000 euro per ciascuno degli anni
2006 e 2007. All'onere per gli anni 2005, 2006 e 2007 si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dell'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
dicastero.
9-quinquies. I soggetti di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive
modificazioni, che non hanno presentato la domanda di
accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 1° gennaio 2003, secondo le modalita' previste
dal medesimo art. 3 del citato decreto legislativo, possono
esercitare tale facolta' entro il 31 marzo 2005.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



Art. 2. Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza

1. All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche¨ dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 »;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonche¨ le attivita' connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonche¨ all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalita', anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita' di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilita'. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349, (( nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 )).
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento. (( 4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo».
4-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.».
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attivita' produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea».
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della societa' ))
.
5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.
6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.
7. Per le finalita' (( di cui al comma 6 )), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005.
8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
9. Al primo ed al secondo (( periodo del numero 2) del primo comma )), dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, » sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, ». (( 10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facolta', a partire dal febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato )).
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, ».
12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' abrogato.
13. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14 dicembre 2001, n. 454, e' sostituito dal seguente:
«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, e' detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione».
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: « concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni (( ed ai progettisti dell'opera;» )), sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, (( le seguenti parole: «; immatricolazione )) e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi»;
b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»; (( c) nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: « effettui » sono inserite le seguenti: «, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,»;
2) dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;
c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: «di cui ai commi dal primo all'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma».
14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «nei cinque precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro precedenti».
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005 ».
14-septies. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
alle dichiarazioni). - 1. Avvalendosi di procedure
automatizzate l'amministrazione finanziaria procede, entro
l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all'anno successivo, alla liquidazione
dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni presentate
dai contribuenti.
2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente
desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in
possesso dell'anagrafe tributaria, l'amministrazione
finanziaria provvede a:
a) correggere gli errori materiali e di calcolo
commessi dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai
contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta
risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la rispondenza con la dichiarazione e
la tempestivita' dei versamenti dell'imposta risultante
dalla dichiarazione annuale a titolo di acconto e di
conguaglio nonche' dalle liquidazioni periodiche di cui
agli articoli 27, 33, comma 1, lettera a), e 74, quarto
comma.
2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'ufficio
puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva
effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai
sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e
7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542, nonche' dell'art. 6 della legge 29 dicembre
1990, n. 405.
3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un
risultato diverso rispetto a quello indicato nella
dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio,
ai sensi del comma 2-bis, emerge un imposta o una maggiore
imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai sensi
e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 60 al
contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
Qualora a seguito della comunicazione il contribuente
rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione
finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione
prevista dal presente articolo si considerano, a tutti gli
effetti, come dichiarati dal contribuente.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 36 (Forme contrattuali flessibili di assunzione e
di impiego del personale). - 1. Le pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul
reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione
e di impiego del personale previste dal codice civile e
dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato,
dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti
formativi e della fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo, in applicazione di quanto previsto dalla legge
18 aprile 1962, n. 230, dall'art. 23 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, dall'art. 3 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 16 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, nonche' da ogni successiva
modificazione o integrazione della relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni
imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di
lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non
puo' comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni, ferma restando ogni responsabilita' e
sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione di
lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le
amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme
pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o
colpa grave.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 marzo 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Rafforzamento del sistema doganale, lotta alla
contraffazione e sostegno all'internazionalizzazione del
sistema produttivo). - 1. Per il rilancio del sistema
portuale italiano, con l'obiettivo di consentire l'ingresso
e l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione
europea in tempi tecnici adeguati alle esigenze dei
traffici, nonche' per l'incentivazione dei sistemi
logistici nazionali in grado di rendere piu' efficiente lo
stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione delle
merci, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' definito, ferme
restando le vigenti disposizioni in materia di servizi di
polizia doganale, il riassetto delle procedure
amministrative di sdoganamento delle merci, con
l'individuazione di forme di semplificazione e di
coordinamento operativo affidate all'Agenzia delle dogane,
per le procedure di competenza di altre amministrazioni che
concorrono allo sdoganamento delle merci, e comunque
nell'osservanza dei principi della massima riduzione dei
termini di conclusione dei procedimenti e della
uniformazione dei tempi di conclusione previsti per
procedimenti tra loro analoghi, della disciplina uniforme
dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse amministrazioni o presso diversi uffici della
medesima amministrazione, dell'accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita',
dell'adeguamento delle procedure alle tecnologie
informatiche, del piu' ampio ricorso alle forme di
autocertificazione, sulla base delle disposizioni vigenti
in materia. E' fatta salva la disciplina in materia di
circolazione in ambito internazionale dei beni culturali di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti deputati a
rilasciare le prescritte certificazioni possono comunque
consentire, in alternativa, la presentazione di
certificazioni rilasciate da soggetto privato abilitato.
3. Al comma 380 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, dopo le parole: "Agenzia delle entrate" sono
inserite le seguenti: "e all'Agenzia delle dogane".
4. Per garantire il potenziamento e la piena efficienza
delle apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia
delle dogane installate nei maggiori porti ed interporti
del territorio nazionale, favorire la presenza delle
imprese sul mercato attraverso lo snellimento delle
operazioni doganali corrette ed il contrasto di quelle
fraudolente, nonche' assicurare un elevato livello di
deterrenza ai traffici connessi al terrorismo ed alla
criminalita' internazionale, l'Agenzia delle dogane
utilizza, entro il limite di ottanta milioni di euro, le
maggiori somme rispetto all'esercizio precedente versate
all'Italia dall'Unione europea e che, per effetto del n. 3)
della lettera i) del comma 1 dell'art. 3 della legge
10 ottobre 1989, n. 349, sono disponibili per
l'acquisizione di mezzi tecnici e strumentali nonche'
finalizzate al potenziamento delle attivita' di
accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.
5. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze un apposito Fondo con la dotazione di
34.180.000 euro per l'anno 2005, di 39.498.000 euro per
l'anno 2006, di 38.700.000 euro per l'anno 2007 e di
42.320.000 euro a decorrere dall'anno 2008, per le esigenze
connesse all'istituzione del Sistema d'informazione visti,
finalizzato al contrasto della criminalita' organizzata e
della immigrazione illegale attraverso lo scambio tra gli
Stati membri dell'Unione europea di dati relativi ai visti,
di cui alla decisione 2004/512/CE dell'8 giugno 2004 del
Consiglio. Al riparto del Fondo di cui al presente comma si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti. All'onere di
cui al presente comma si provvede:
a) quanto a euro 4.845.000 per il 2005, a euro
15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando, per euro 1.345.000 per il 2005 e
per euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007,
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e, per euro 3.500.000 per il 2005, l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno;
b) a euro 22.566.000 per il 2007 e ad euro 42.320.000
a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 7,
comma 3;
c) quanto a euro 29.335.000 per il 2005, a euro
24.498.000 per il 2006 e ad euro 1.134.000 per il 2007,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al predetto Ministero.
6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a.,
come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e'
elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che
riguardano attivita' aggiuntive delle imprese, derivanti da
acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che
garantiscano il mantenimento delle capacita' produttive
interne. Resta ferma la facolta' del CIPE di variare, con
proprio provvedimento, la percentuale della predetta
partecipazione.
6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST
S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle
imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla
societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di
venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di
partecipazione fino ad un massimo del 49 per cento del
capitale o fondo sociale di societa' o imprese partecipate
da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a
10.000 euro l'acquisto o l'accettazione, senza averne prima
accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di
cose che, per la loro qualita' o per la condizione di chi
le offre o per l'entita' del prezzo, inducano a ritenere
che siano state violate le norme in materia di origine e
provenienza dei prodotti ed in materia di proprieta'
intellettuale. La sanzione di cui al presente comma si
applica anche a coloro che si adoperano per fare acquistare
o ricevere a qualsiasi titolo alcuna delle cose suindicate,
senza averne prima accertata la legittima provenienza. In
ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle
cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di
cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Qualora
l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o
importatore o da qualunque altro soggetto diverso
dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa
pecuniaria e' stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad
un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'art. 13 della citata legge n. 689
del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa.
8. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni
previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli,
anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del
Ministero delle attivita' produttive e del Ministero degli
affari esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione.
Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale,
le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale
competente e per il restante 50 per cento allo Stato,
secondo le modalita' di cui al primo periodo.
9. All'art. 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dopo le parole: «fallaci indicazioni di
provenienza» sono inserite le seguenti: «o di origine».
10. All'art. 517 del codice penale, le parole: "due
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "ventimila euro"
11. L'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione
di cui all'art. 1-quater, opera in stretto coordinamento
con le omologhe strutture degli altri Paesi esteri.
12. I benefici e le agevolazioni previsti ai sensi
della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n.
273, non si applicano ai progetti delle imprese che,
investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul
territorio nazionale delle attivita' di ricerca, sviluppo,
direzione commerciale, nonche' di una parte sostanziale
delle attivita' produttive.
13. Le imprese italiane che hanno trasferito la propria
attivita' all'estero in data antecedente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che intendono
reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle
agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere
sulla base delle previsioni in materia di contratti di
localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del
19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del-l'8 luglio
2003.
14. Allo scopo di favorire l'attivita' di ricerca e
innovazione delle imprese italiane ed al fine di
migliorarne l'efficienza nei processi di
internazionalizzazione, le partecipazioni acquisite dalla
Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della legge 24 aprile
1990, n. 100, possono superare la quota del 25 per cento
del capitale o fondo sociale della societa' nel caso in cui
le imprese italiane intendano effettuare investimenti in
ricerca e innovazione nel periodo di durata del contratto.
15. I funzionari delegati di cui all'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, possono effettuare
trasferimenti tra le aperture di credito disposte in loro
favore su capitoli relativi all'acquisizione di beni e
servizi nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Uffici all'estero" dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri. Detti trasferimenti, adeguatamente
motivati, sono comunicati al competente centro di
responsabilita', all'ufficio centrale del bilancio e alla
Corte dei conti, al fine della rendicontazione, del
controllo e delle conseguenti variazioni di bilancio da
disporre con decreto del Ministro degli affari esteri. Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite
le modalita' di attuazione delle norme di cui al presente
comma.
15-bis. I fondi di cui all'art. 25, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, sono accreditati alle
rappresentanze diplomatiche, per le finalita' della legge
26 febbraio 1987, n. 49, e per gli adempimenti derivanti
dai relativi obblighi internazionali, sulla base di
interventi, progetti o programmi, corredati dei relativi
documenti analitici dei costi e delle voci di spesa,
approvati dagli organi deliberanti.
15-ter. Ai fondi di cui al comma 15-bis, accreditati
nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio finanziario di
competenza, si applicano le disposizioni dell'art. 61-bis,
primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
ove cio' sia indispensabile alla prosecuzione o al
completamento dell'intervento, progetto o programma,
debitamente attestati da parte del capo missione.
15-quater. Le erogazioni successive a quella iniziale
sono condizionate al rilascio di una attestazione da parte
del capo missione sullo stato di realizzazione degli
interventi, progetti o programmi. La rendicontazione finale
e' altresi' corredata da una relazione del capo missione,
attestante l'effettiva realizzazione dell'intervento,
progetto o programma ed il raggiungimento degli obiettivi
prefissati.
15-quinquies. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono emanate disposizioni per la definizione dei
procedimenti amministrativi di rendicontazione e di
controllo dei finanziamenti erogati ai sensi della legge
26 febbraio 1987, n. 49, sino al 31 dicembre 1999. Le
disposizioni di cui al primo periodo si applicano sia alla
gestione dei finanziamenti disposti a valere sull'ex "Fondo
speciale per la cooperazione allo sviluppo", sia alla
gestione di quelli disposti sui pertinenti capitoli di
bilancio successivamente istituiti ai sensi dell'art. 4
della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
15-sexies. Per la realizzazione degli interventi di
emergenza di cui all'art. 11 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e successive modificazioni, mediante fondi
accreditati alle rappresentanze diplomatiche, il capo
missione puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni
non governative che operano localmente. La congruita' dei
tassi di interesse applicati dalle organizzazioni non
governative per la realizzazione di programmi di
microcredito e' attestata dal capo della rappresentanza
diplomatica.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera i),
n. 3), della legge 10 ottobre 1989, n. 349 (Delega al
Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica
e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia
doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione
delle dogane e imposte indirette, in materia di
contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei
magazzini generali e di applicazione delle discipline
doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad
adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di
fabbricazione e di consumo):
«1. Le norme da emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 1,
sulla nuova organizzazione centrale e periferica
dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e
sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere
ai seguenti principi e criteri direttivi:
(Omissis);
i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93,
sara' prevista la revisione del trattamento economico
accessorio del personale in funzione dei servizi resi e
comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il
trattamento del personale di altre amministrazioni operante
in analoghe situazioni. In particolare:
(Omissis);
3) dovra' stabilirsi che dall'esercizio finanziario
1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente,
versate all'Italia dalle Comunita' europee a titolo di
partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie
CEE siano stanziate in integrazione ai capitoli di spesa
del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi
tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle
frodi.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 24 aprile
1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - 1. Il Ministro del commercio con l'estero e'
autorizzato a promuovere la costituzione di una Societa'
finanziaria per azioni, denominata «Societa' italiana per
le imprese all'estero - SIMEST S.p.a», con sede in Roma,
avente per oggetto la partecipazione ad imprese e societa'
all'estero promosse o partecipate da imprese italiane
ovvero da imprese aventi stabile organizzazione in uno
Stato dell'Unione europea, controllate da imprese italiane,
nonche' la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico ed organizzativo di specifiche iniziative
di investimento e di collaborazione commerciale ed
industriale all'estero da parte di imprese italiane, con
preferenza per quelle di piccole e medie dimensioni, anche
in forma cooperativa, comprese quelle commerciali,
artigiane e turistiche.
2. La SIMEST S.p.a., anche avvalendosi, in base ad
apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale
per il credito a medio termine (Mediocredito centrale),
provvede in particolare, sulla base di programmi che
evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:
a) a promuovere la costituzione di societa'
all'estero da parte di societa' ed imprese, anche
cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono
partecipare enti pubblici economici ed altri organismi
pubblici e privati;
b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite
indicato all'art. 3, comma 1, a societa' ed imprese
all'estero, anche gia' costituite;
c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in
azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti
di opzione di quote o azioni delle societa' ed imprese di
cui alle lettere a) e b), con il limite previsto alla
lettera b);
d) a partecipare ad associazioni temporanee di
imprese e ad altri accordi di cooperazione tra societa' ed
imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera b);
e) ad effettuare, a favore delle societa' ed imprese
partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica,
amministrativa, organizzativa e finanziaria;
f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e
studi di fattibilita', anche mediante apposite convenzioni,
preordinate alla costituzione di societa' ed imprese
all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il
commercio estero (ICE);
g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed
istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a
soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle
societa' ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla
lettera b);
h) a partecipare, in posizione di minoranza, a
consorzi e societa' consortili, fra piccole e medie imprese
che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a
favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi
o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non
superiore a otto anni, alle imprese o societa' estere di
cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per
cento dell'impegno finanziario previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera; tale limite e'
aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese,
come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti
alla durata del finanziamento, al destinatario dello
stesso, nonche' all'impegno previsto dal programma
economico dell'impresa o societa' estera, non si applicano
alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla
Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla
International Financial Corporation (IFC) o da altre
organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato
italiano e' membro;
h-ter) a partecipare a societa' italiane o estere che
abbiano finalita' strumentali correlate al perseguimento
degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle
iniziative di imprese italiane di investimento e di
collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali
societa' finanziarie, assicurative, di leasing, di
factoring e di general trading;
h-quater) a costituire uno o piu' patrimoni ciascuno
dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico
affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il
Ministero delle attivita' produttive, a gestire i fondi di
cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, nonche' i fondi rotativi di cui
all'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001,
n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge
12 dicembre 2002, n. 273.
3. Le finalita' di cui alle lettere e) ed f) del comma
2 possono essere perseguite anche avvalendosi dei consorzi
e societa' consortili di cui alla lettera h) del medesimo
comma 2 e di quelli per il commercio estero di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83. In tali casi il pagamento
dei corrispettivi, secondo i valori di mercato, da parte
dell'impresa italiana o mista interessata puo' essere
subordinato in tutto o in parte al conseguimento di utili
di esercizio dell'impresa mista.
4. Il capitale sociale iniziale della SIMEST S.p.a. non
puo' essere superiore a lire 98 miliardi, ripartito in 98
milioni di azioni del valore nominale di lire mille
ciascuna, ed e' sottoscritto per 50 milioni di azioni dal
Ministro del commercio con l'estero, o da un suo delegato,
per conto dello Stato. Per 30 milioni di azioni esso puo'
essere sottoscritto dal Mediocredito centrale, anche in
deroga al proprio statuto. Il residuo capitale sociale puo'
essere sottoscritto da enti pubblici, da regioni nonche'
dalle province autonome di Trento e di Bolzano e da
societa' finanziarie di sviluppo controllate dalle regioni
e dalle province autonome, da istituti ed aziende di
credito ammessi ad operare ai sensi della legge 24 maggio
1977, n. 227, nel rispetto della relativa normativa di
vigilanza, da associazioni imprenditoriali di categoria
delle imprese di cui ai commi 1 e 2 e da societa' a
partecipazione statale.
5. Sono autorizzati successivi aumenti di capitale da
effettuarsi negli anni 1991 e 1992 sino alla complessiva
somma di lire 400 miliardi, di cui lire 100 miliardi annui
riservati allo Stato. I predetti aumenti di capitale
possono essere sottoscritti anche dagli altri soggetti
indicati al comma 4, in misura proporzionale alle quote di
partecipazione rispettivamente detenute.
6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a.
e' composto da undici membri, di cui sei su indicazione del
Ministro delle attivita' produttive, compreso il
presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai
Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle
finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali
della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea.
7. Il collegio sindacale della SIMEST S.p.a. e' formato
da tre membri effettivi e due supplenti. Il presidente e
uno dei membri sono designati dal Ministro del tesoro tra i
funzionari della Ragioneria generale dello Stato.
8. La SIMEST S.p.a. e' regolata da un proprio statuto
ed e' soggetta alla normativa sulle societa' per azioni.».
- Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i
regolamenti di cui all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.
241.».
- Si riporta il testo dell'art. 51 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 51 (Attribuzioni e poteri degli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto). - Gli uffici
dell'imposta sul valore aggiunto controllano le
dichiarazioni presentate e i versamenti eseguiti dai
contribuenti, ne rilevano l'eventuale omissione e
provvedono all'accertamento e alla riscossione delle
imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza
degli obblighi relativi alla fatturazione e registrazione
delle operazioni e alla tenuta della contabilita' e degli
altri obblighi stabiliti dal presente decreto; provvedono
alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse
e alla presentazione del rapporto all'autorita' giudiziaria
per le violazioni sanzionate penalmente. Il controllo delle
dichiarazioni presentate e l'individuazione dei soggetti
che ne hanno omesso la presentazione sono effettuati sulla
base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro
delle finanze che tengano anche conto della capacita'
operativa degli uffici stessi.
Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche ai sensi dell'art. 52;
2) invitare i soggetti che esercitano imprese, arti o
professioni, indicandone il motivo, a comparire di persona
o a mezzo di rappresentanti per esibire documenti e
scritture, ad esclusione dei libri e dei registri in corso
di scritturazione, o per fornire dati, notizie e
chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro
confronti anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7) del presente comma, ovvero
rilevati a norma dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art.
63, primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma
3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle
operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del
numero 7) e dell'art. 52, ultimo comma, o dell'art. 63,
primo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18, comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 54 e 55 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni
imponibili; sia le operazioni imponibili sia gli acquisti
si considerano effettuati all'aliquota in prevalenza
rispettivamente applicata o che avrebbe dovuto essere
applicata. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono
essere verbalizzate a norma del sesto comma dell'art. 52;
3) inviare ai soggetti che esercitano imprese, arti e
professioni, con invito a restituirli compilati e firmati,
questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico rilevanti ai fini dell'accertamento, anche nei
confronti di loro clienti e fornitori;
4) invitare qualsiasi soggetto ad esibire o
trasmettere, anche in copia fotostatica, documenti e
fatture relativi a determinate cessioni di beni o
prestazioni di servizi ricevute ed a fornire ogni
informazione relativa alle operazioni stesse;
5) richiedere agli organi e alle amministrazioni
dello Stato, agli enti pubblici non economici, alle
societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti
per conto di terzi la comunicazione, anche in deroga a
contrarie disposizioni legislative, statutarie o
regolamentari, di dati e notizie relativi a soggetti
indicati singolarmente o per categorie. Alle societa' ed
enti di assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
e notizie attinenti esclusivamente alla durata del
contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
individuazione del soggetto tenuto a corrisponderlo. Le
informazioni sulla categoria devono essere fornite, a
seconda della richiesta, cumulativamente o specificamente
per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
si applica all'Istituto centrale di statistica e agli
ispettorati del lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n. 7),
alle banche, alla societa' Poste italiane S.p.a., per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
6) richiedere copie o estratti degli atti e dei
documenti depositati presso i notai, i procuratori del
registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli
altri pubblici ufficiali;
6-bis) richiedere, previa autorizzazione del
direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle
entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
il Corpo della guardia di finanza, del comandante
regionale, ai soggetti sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l'indicazione della natura, del numero e degli
estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con le
banche, la societa' Poste italiane S.p.a., gli intermediari
finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di
investimento collettivo del risparmio, le societa' di
gestione del risparmio e le societa' fiduciarie, nazionali
o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di cinque
anni dalla data della richiesta. Il richiedente e coloro
che vengono in possesso dei dati raccolti devono assumere
direttamente le cautele necessarie alla riservatezza dei
dati acquisiti;
7) richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, alle
banche, alla societa' Poste italiane S.p.a., per le
attivita' finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle societa' di
gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i
servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
prestate da terzi. Alle societa' fiduciarie di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
sezione speciale dell'albo di cui all'art. 20 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, puo' essere richiesto, tra l'altro,
specificando i periodi temporali di interesse, di
comunicare le generalita' dei soggetti per conto dei quali
esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni,
strumenti finanziari e partecipazioni in imprese,
inequivocamente individuati. La richiesta deve essere
indirizzata al responsabile della struttura accentrata,
ovvero al responsabile della sede o dell'ufficio
destinatario che ne da' notizia immediata al soggetto
interessato; la relativa risposta deve essere inviata al
titolare dell'ufficio procedente.
Gli inviti e le richieste di cui al precedente comma
devono essere fatti a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento fissando per l'adempimento un termine non
inferiore a quindici giorni ovvero, per il caso di cui al
n. 7), non inferiore a trenta giorni. Il termine puo'
essere prorogato per un periodo di venti giorni su istanza
dell'operatore finanziario, per giustificati motivi, dal
competente direttore centrale o direttore regionale per
l'Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia
di finanza, dal comandante regionale. Si applicano le
disposizioni dell'art. 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.
Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonche' le relative risposte, anche se negative, sono
effettuate esclusivamente in via telematica. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabilite le disposizioni attuative e le modalita' di
trasmissione delle richieste, delle risposte, nonche' dei
dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
indicati nel citato numero 7).
Per l'inottemperanza agli inviti di cui al secondo
comma, numeri 3) e 4), si applicano le disposizioni di cui
ai commi terzo e quarto dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
loro compiti gli uffici delle imposte possono:
1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e
verifiche a norma del successivo art. 33;
2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per
fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati
acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma
dell'art. 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
dell'art. 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati
rispettivamente a norma del numero 7) e dell'art. 33,
secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli
accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni
sono altresi' posti come ricavi o compensi a base delle
stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non
ne indica il soggetto beneficiario e sempreche' non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli
importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od
operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute
devono risultare da verbale sottoscritto anche dal
contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve
essere indicato il motivo della mancata sotto
Art. 2-bis.
Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni

(( 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 6
della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
di statuto dei diritti del contribuente):
«5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo
derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti
rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione
finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del
servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i
chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti
entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si
applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga
la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a
quello richiesto. La disposizione non si applica
nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali
il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento
diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione
delle disposizioni di cui al presente comma.».
- Si riporta il comma 3 dell'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive
modificazioni (Unificazione ai fini fiscali e contributivi
delle procedure di liquidazione, riscossione e
accertamento, a norma dell'art. 3, comma 134, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
«2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in
parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
a pagare le somme dovute con le modalita' indicate
nell'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
concernente le modalita' di versamento mediante delega,
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,
prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis,
ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute,
a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal
sostituto d'imposta. In tal caso, l'ammontare delle
sanzioni amministrative dovute e' ridotto ad un terzo e gli
interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell'elaborazione della
comunicazione.».



Art. 2-ter.
Prodotti con false o fallaci indicazioni

(( 1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione» sono inserite le seguenti: «o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione.» )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 49 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004):
«49. L'importazione e l'esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione di
prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza
o di origine costituisce reato ed e' punita ai sensi
dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa
indicazione la stampigliatura «made in Italy» su prodotti e
merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa
europea sull'origine; costituisce fallace indicazione,
anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza
estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure,
o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che
il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le
fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei
prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in
consumo o in libera pratica e sino alla vendita al
dettaglio. La fallace indicazione delle merci puo' essere
sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura
ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di
quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto
di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o
sulla provenienza di prodotti o merci puo' essere sanata
sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione
dell'origine o l'asportazione della stampigliatura «made in
Italy»".



Art. 3.
Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
1. A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla costituzione della «Riscossione S.p.a. », con un capitale iniziale di 150 milioni di euro, (( di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS )).
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali; la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e' composta da dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )), di personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita' di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro societa' partecipate, (( nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ));
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facolta' (( previsti )) all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, (( sentiti )) il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono, altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti, ferma restando la partecipazione (( dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo )), in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora detenute da privati nelle societa' da essa non interamente partecipate. (( Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.))
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle societa' (( partecipate )) dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a) assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una riduzione del 10 per cento e che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal 2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le modalita' e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza dell'attivita' svolta dalla Riscossione S.p.a.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non (( partecipate )) dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora in essere alla predetta data del l° ottobre 2006, sono trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica, economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del 2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che consegnano la pensione entro un periodo massimo di novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e' regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito )).
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa (( partecipate )) ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secono quanto previsto dall'articolo 4, commi 118 e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i requisiti previsti per tale iscrizione.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla stessa, (( le aziende concessionarie )) possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita' svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo caso:
a) fino al (( 31 dicembre 2010 )) ed in mancanza di diversa determinazione degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino a (( 31 dicembre 2010 )) in mancanza di trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, (( fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa' iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica ))
.
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni. (( All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6 )).
29. Ai fini di cui al capo II (( del titolo III della parte I )) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici; ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003. (( 29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione S.p.a. ))
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola: «segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore»; (( c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» ));
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2004, 2005 e 2006 »;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la seguente: «annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle seguenti: «degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a tale versamento»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, (( e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni mobili) ))
. - 1. I competenti uffici dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e (( svolgono )) gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro»;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente: (( «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro) )). - 1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro». (( b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro».
b-ter) nell'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione» ))
.
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni, relative allemodalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503. (( 41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico, qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,» sono inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli ))
.



Riferimenti normativi:

- Il titolo I, capo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), reca:
«Capo II - Riscossione mediante ruoli».
- Il titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), reca:
«Titolo II - Riscossione coattiva».
- Si riporta il testo dei commi 426 e 426-bis dell'art.
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«426. E' effettuato mediante ruolo il recupero delle
somme dovute, per inadempimento, dal soggetto incaricato
del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal
garante di tale soggetto o del debitore di entrate riscosse
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46, e successive modificazioni. In attesa della
riforma organica del settore della riscossione, fermi
restando i casi di responsabilita' penale, i concessionari
del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno
facolta' di sanare le responsabilita' amministrative
derivanti dall'attivita' svolta fino al 30 giugno 2005
dietro versamento della somma di 3 euro per ciascun
abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1° gennaio 2004.
L'importo dovuto e' versato in tre rate, la prima pari al
40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno
2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del
totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006
e tra il 21 ed il 31 dicembre 2006. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita' di applicazione delle disposizioni del presente
comma.
426-bis. Per effetto dell'esercizio della facolta'
prevista dal comma 426, le irregolarita' compiute
nell'esercizio dell'attivita' di riscossione non
determinano il diniego del diritto al rimborso o del
discarico per inesigibilita' delle quote iscritte a ruolo o
delle definizioni automatiche delle stesse e, fermi
restando gli effetti delle predette definizioni, le
comunicazioni di inesigibilita' relative ai ruoli
consegnati entro il 30 settembre 2003 sono presentate entro
il 30 settembre 2006; per tali comunicazioni il termine
previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° ottobre 2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 28 (Modalita' di prestazione della cauzione). -
1. La cauzione puo' essere prestata:
a) mediante polizza fidejussoria rilasciata da
istituti di assicurazione autorizzati con decreto del
Ministero delle finanze;
b) mediante fidejussione bancaria.
2. La polizza e la fidejussione previste dal comma 1
sono redatte in conformita' allo schema tipo approvato con
decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non
libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per
tutto il periodo per cui e' stata prestata la garanzia
stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo.
3. Per i gruppi di societa' con patrimonio netto
risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento
miliardi di lire, la garanzia puo' essere prestata anche
mediante la diretta assunzione, da parte della societa'
capogruppo di cui all'art. 2359 del codice civile,
dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da
rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso
di cessione della partecipazione nella societa' controllata
o collegata. In ogni caso, la societa' capogruppo e' tenuta
a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
44 (Adeguamento del Consorzio nazionale obbligatorio tra
gli esattori delle imposte dirette alla nuova disciplina
del servizio di riscossione, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657):
«1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra gli
esattori delle imposte dirette in carica per la
meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto del
Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, assume,
con decorrenza dal 1° gennaio 1989, la denominazione di
"Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del
servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di
pertinenza dello Stato e di enti pubblici".».
- Si riporta il testo dell'art. 47 della legge
29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria per il 1990):
«Art. 47 (Trasferimenti di azienda). - 1. Quando si
intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice
civile, un trasferimento d'azienda in cui sono
complessivamente occupati piu' di quindici lavoratori,
anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte
d'azienda, ai sensi del medesimo art. 2112, il cedente ed
il cessionario devono darne comunicazione per iscritto
almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto
da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta
un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle
rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle
rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma
dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle
unita' produttive interessate, nonche' ai sindacati di
categoria che hanno stipulato il contratto collettivo
applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In
mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta
fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei
sindacati di categoria comparativamente piu'
rappresentativi e puo' essere assolto dal cedente e dal
cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla
quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione
deve riguardare: a) la data o la data proposta del
trasferimento; b) i motivi del programmato trasferimento
d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e
sociali per i lavoratori; d) le eventuali misure previste
nei confronti di questi ultimi.
2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali
o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni
dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il
cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro
sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un
esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La
consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci
giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo.
3. Il mancato rispetto, da parte del cedente o del
cessionario, degli obblighi previsti dai commi 1 e 2
costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28
della legge 20 maggio 1970, n. 300.
4. Gli obblighi d'informazione e di esame congiunto
previsti dal presente articolo devono essere assolti anche
nel caso in cui la decisione relativa al trasferimento sia
stata assunta da altra impresa controllante. La mancata
trasmissione da parte di quest'ultima delle informazioni
necessarie non giustifica l'inadempimento dei predetti
obblighi.
5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unita'
produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di
crisi aziendale a norma dell'art. 2, quinto comma, lettera
c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei
confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di
fallimento, omologazione di concordato preventivo
consistente nella cessione dei beni, emanazione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero
di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel
caso in cui la continuazione dell'attivita' non sia stata
disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di
cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo
circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con
l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di
miglior favore. Il predetto accordo puo' altresi' prevedere
che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario
e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in
parte, alle dipendenze dell'alienante.
6. I lavoratori che non passano alle dipendenze
dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno
diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi
effettuino entro un anno dalla data del trasferimento,
ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi
collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che
vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal
subentrante in un momento successivo al trasferimento
d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice
civile.».
- La legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive
modificazioni (Norme sul riordinamento del Fondo di
previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e
ricevitorie delle imposte dirette) e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 1958, n. 98.
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b), n. 1)
dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375
(Regolamento per l'istituzione del Fondo di solidarieta'
per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e della riqualificazione professionale del
personale addetto al servizio della riscossione dei tributi
erariali):
«1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui
al precedente art. 2, comma 1:
a) in via ordinaria:
1) a contribuire al finanziamento di programmi
formativi di riconversione o riqualificazione
professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi
nazionali o comunitari;
2) al finanziamento di specifici trattamenti a
favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario
di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita'
lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione vigente;
b) in via straordinaria:
1) all'erogazione di assegni straordinari per il
sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento
della contribuzione correlata di cui all'art. 2, comma 28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, riconosciuti ai
lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di
agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga, su
richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno
straordinario e' pari ad un importo corrispondente al 60%
del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di
riferimento vigente alla data del 12 dicembre 2001, di
quanto sarebbe spettato, dedotta la contribuzione
correlata, che pertanto non verra' versata, se detta
erogazione fosse avvenuta in forma rateale.
(omissis)».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto n.
375 del 2003:
«Art. 2 (Finalita' del Fondo). - 1. Il Fondo ha lo
scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori, in servizio
alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
a) delle concessionarie del servizio nazionale della
riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il
controllo azionario di dette aziende concessionarie,
iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo
di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni, nonche' di quelli inquadrati come
ausiliari;
b) dell'associazione nazionale di categoria
(Ascotributi);
c) del Consorzio nazionale obbligatorio tra i
concessionari della riscossione (CNC),
interventi che, nell'ambito e in connessione con processi
di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi
dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o
trasformazione di attivita' o di lavoro, derivanti anche
dall'applicazione di disposizioni legislative che
introducono innovazioni nella disciplina della riscossione:
a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita'; b) realizzino politiche attive di
sostegno del reddito e dell'occupazione.».
- Si riporta il testo dei commi 118 e 119 dell'art. 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«118. Negli anni 2004, 2005 e 2006, ai concessionari e
ai commissari governativi del servizio nazionale della
riscossione e' corrisposto, quale remunerazione per il
servizio svolto, un importo annuo pari a 470 milioni di
euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici
statali, dell'aggio di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'aggio di cui
all'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto
dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da adottare entro il 30 luglio degli anni 2004,
2005 e 2006, l'importo di cui al comma 118 e' ripartito,
per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i
commissari governativi secondo la percentuale con la quale
gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia
e, per la restante quota, tra tutti i commissari
governativi e tra i concessionari per i quali vige
l'obbligo della redazione bilingue degli atti.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio
nazionale della riscossione, in attuazione della delega
prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una
percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il
biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario
del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i
piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
valutata sulla base di indici di sviluppo economico
elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento
dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il
concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e'
aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad
una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite
rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito
corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal
comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore
in misura non superiore al 4,65 per cento della somma
iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e'
dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e'
determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
5. [A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo
di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una
percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del
carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto
previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a)
dello stesso comma 1].
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
entrate non erariali l'aggio del concessionario e'
stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre
forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del
compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di euro 5,56; tale
importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze.».
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1910, n. 227. - Si riporta il testo dell'articolo 18
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 18 (Estensione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). -
1. Salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, le
disposizioni di cui al capo II del titolo I e al titolo II
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come modificate dal presente decreto, si
applicano, nel rispetto degli ambiti di competenza, anche
interna, dei singoli soggetti creditori anche alle entrate
riscosse mediante ruolo a norma dell'articolo 17 del
presente decreto ed alle relative sanzioni ed accessori.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio
della finanza pubblica), convertito, con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:
«Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). - 1. I concessionari
della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno,
versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno
precedente per effetto delle disposizioni attuative della
delega legislativa prevista dal comma 138, dell'articolo 3,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare
la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono
stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto
sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai
servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei
rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento,
nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente
articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel
termine previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi
all'espropriazione della cauzione, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma
1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
che complessivamente garantisca maggiori entrate per il
bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.».
- Si riporta il testo del comma 6, dell'articolo
23-decies, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative),
convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47:
«6. I concessionari o i commissari governativi della
riscossione versano, entro il 30 dicembre 2004, l'acconto
di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, nella stessa misura fissata, per
l'anno 2003, dal decreto di cui al comma 2 del predetto
art. 9. L'acconto e' determinato con decreto ministeriale
in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate
per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per
l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno
2006.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
10 dicembre 2003, n. 341 (Disposizioni urgenti in materia
di servizio di riscossione dei versamenti unitari),
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2004,
n. 32:
«Art. 1. - 1. (Abrogato).
2. [A decorrere dall'anno 2004, le banche di cui al
comma 1 versano, entro il penultimo giorno lavorativo di
ciascun anno, un importo pari all'1 per cento della
differenza tra il valore delle riscossioni dell'anno
precedente e quello rilevato nel secondo anno precedente].
3. (Abrogato).
4. (Abrogato).
5. (Abrogato).
6. (Abrogato).
7. Il potere di cui al comma 8, dell'articolo 21, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, rientra nell'attivita'
gestionale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e lo stesso puo' essere esercitato
dall'amministrazione competente entro il termine di cui al
medesimo comma 8, prorogato al 31 dicembre 2004.
8. Il potere di cui all'articolo 21, comma 8, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sospeso per l'anno 2003;
per il medesimo anno, gli effetti finanziari di cui
all'articolo 21, comma 9, della citata legge n. 289 del
2002, sono assicurati dalle disposizioni del presente
articolo.».
- Il capo II del titolo III della parte I del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), reca: «Capo II - Regole
ulteriori per i soggetti pubblici».
- Si riporta il testo dell'articolo 66 del gia' citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali):
«Art. 66 (Materia tributaria e doganale). - 1. Si
considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli
articoli 20 e 21, le attivita' dei soggetti pubblici
dirette all'applicazione, anche tramite i loro
concessionari, delle disposizioni in materia di tributi, in
relazione ai contribuenti, ai sostituti e ai responsabili
di imposta, nonche' in materia di deduzioni e detrazioni e
per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione e'
affidata alle dogane.
2. Si considerano inoltre di rilevante interesse
pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attivita'
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e
repressione delle violazioni degli obblighi e alla adozione
dei provvedimenti previsti da leggi, regolamenti o dalla
normativa comunitaria, nonche' al controllo e alla
esecuzione forzata dell'esatto adempimento di tali
obblighi, alla effettuazione dei rimborsi, alla
destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla
gestione ed alienazione di immobili statali, all'inventario
e alla qualificazione degli immobili e alla conservazione
dei registri immobiliari.».
- Si riporta il testo del comma 2, lettera a),
dell'articolo 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44 (Adeguamento del
Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle
imposte dirette alla nuova disciplina del servizio di
riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 4 ottobre 1986, n. 657):
«2. Ai fini di cui al comma 1, il collegio arbitrale
ivi previsto:
a) compila un bilancio straordinario, da sottoporre
all'approvazione del Ministro delle finanze, per la
determinazione delle attivita' del consorzio esistenti alla
data di entrata in vigore della nuova disciplina del
servizio della riscossione dei tributi;
(Omissis).»
- Il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112
(Riordino del servizio nazionale della riscossione, in
attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre
1998, n. 337) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 1999, n. 97.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del gia' citato
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 5 (Vigilanza). - 1. Il Ministero delle finanze
esercita la vigilanza sui concessionari della riscossione
al fine di assicurare la regolarita', la tempestivita',
l'efficienza e l'efficacia del servizio della riscossione,
fermi restando gli altri controlli previsti da leggi e
regolamenti, sui predetti soggetti.
2. Nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza il
Ministero delle finanze emana istruzioni e, per fini
specifici, puo' impartire disposizioni ai concessionari.
3. L'amministrazione finanziaria puo' effettuare
controlli nei confronti dei concessionari, anche
avvalendosi della Guardia di finanza e tramite ispezioni ed
acquisizione di copie di atti e documenti.».
- Si riportano il testo degli articoli 14 e 16 del gia'
citato decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino
del servizio nazionale della riscossione, in attuazione
della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n.
337):
«Art. 14 (Residui di gestione). - 1. I residui di
gestione sono costituiti dalle entrate da riscuotere
mediante ruoli, limitatamente alle rate gia' scadute
durante la gestione del concessionario comunque cessato
dalla titolarita' del servizio, del commissario governativo
ovvero durante la vacanza della concessione.
2. I residui di cui al comma 1 riferiti alla gestione
del commissario governativo o del concessionario cessato
per motivi diversi dalla revoca e dalla decadenza, sono
trasmessi, unitamente alle entrate gia' affidate a tali
soggetti e per le quali, alla data del cambiamento di
gestione, non sia ancora scaduto il termine di pagamento,
al subentrante concessionario o commissario governativo
mediante appositi elenchi.
«Art. 16 (Trasmissione e riscossione dei residui). - 1.
Le modalita' di compilazione e trasmissione degli elenchi
dei residui di gestione sono definite con decreto del
Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. In tutte le ipotesi di cambiamento di gestione il
subentrante concessionario o commissario governativo
continua, ove possibile, la procedura di riscossione gia'
avviata dal cessato concessionario o commissario
governativo, ovvero pone in riscossione i residui e le
altre entrate ricevute in carico secondo la procedura
prevista dal presente decreto. A tal fine la consegna dei
residui e' equ
Art. 3-bis.
Disposizioni in materia di giustizia tributaria

(( 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie» sono inserite le seguenti: «comunque denominati»;
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni».
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta';».
4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le parole: «fino alla cessazione della sua attivita» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla cessazione dell'attivita' di tale organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario tributario e».
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' abrogato.
6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «commissione tributaria adita,» sono inserite le seguenti: «o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,».
7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata».
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non dipendenti dall'amministrazione pubblica»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.
10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e
specie comunque denominati, compresi quelli regionali,
provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate
da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro
accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica
della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di
cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
2. Appartengono altresi' alla giurisdizione tributaria
le controversie promosse dai singoli possessori concernenti
l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione,
il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo
fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa
particella, nonche' le controversie concernenti la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche
le controversie relative alla debenza del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'art.
63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la
depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei
rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta
o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle
pubbliche affissioni.
2. Il giudice tributario risolve in via incidentale
ogni questione da cui dipende la decisione delle
controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta
eccezione per le questioni in materia di querela di falso e
sullo stato o la capacita' delle persone, diversa dalla
capacita' di stare in giudizio.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (Requisiti generali). - 1. I componenti delle
commissioni tributarie debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non
colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati
tributari e non essere stati sottoposti a misure di
prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la
presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
di eta';
e) avere idoneita' fisica e psichica;
f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la
residenza nella regione nella quale ha sede la commissione
tributaria».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (Ordinamento
degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed
organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione
della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come modificato dalla
presente legge:
1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione
tributaria centrale fino alla cessazione dell'attivita' di
tale organo, a partire da tale data entrano a far parte
dell'ordinamento giudiziario tributario e sono nominati
nelle commissioni tributarie provinciali e regionali, su
loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti con i
criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F
ed, a parita' di punteggio, secondo la maggiore anzianita'
di eta».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Poteri delle commissioni tributarie). - 1. Le
commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei
fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facolta' di
accesso, di richiesta di dati, di informazioni e
chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente
locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire
elementi conoscitivi di particolare complessita', possono
richiedere apposite relazioni ad organi tecnici
dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici
compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti
tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge
8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e
integrazioni.
3. (Comma abrogato).
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova
testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo
un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della
decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto
dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella
diversa sede competente.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 22 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla
proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita'
deposita, nella segreteria della commissione tributaria
adita o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato
senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del
ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti
del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso
consegnato o spedito per posta, con fotocopia della
ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a
mezzo del servizio postale.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 53 del
citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413) cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Il ricorso in appello e' proposto nelle forme di
cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le
parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e
deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e
3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale
giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita',
depositare copia dell'appello presso l'ufficio di
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato
la sentenza impugnata.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n.
413) cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 12 (L'assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse
dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale
nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.
2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonche¨ i consulenti del
lavoro purche¨ non dipendenti dall'amministrazione
pubblica. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti,
i geometri, i periti edili, i dottori in agraria, gli
agronomi e i periti agrari, per le materie concernenti
l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di
una stessa particella, la consistenza, il classamento delle
singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della
rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le
materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia
delle dogane. In attesa dell'adeguamento alle direttive
comunitarie in materia di esercizio di attivita' di
consulenza tributaria e del conseguente riordino della
materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica,
se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati
nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di
periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza
o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioniere limitatamente alle materie concernenti le
imposte di registro, di successione, i tributi locali,
l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i dipendenti
delle associazioni delle categorie rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e
i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai
sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, numero
1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro
controllate, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione
professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni
del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari
delle associazioni di categoria che, alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di
finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo
30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito
l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata
autenticata od anche in calce o a margine di un atto del
processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e'
certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica
l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto
a verbale.
4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio
di secondo grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura
dello Stato.
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di
lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e
degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre
1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle
parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono
stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per
valore della lite si intende l'importo del tributo al netto
degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con
l'atto impugnato; in caso di controversie relative
esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e'
costituito dalla somma di queste. Il presidente della
commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia
ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica
fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a
pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un
difensore abilitato.
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel
comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza
l'assistenza di altri difensori.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge
11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della
professione di consulente del lavoro) cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 2 (Oggetto dell'attivita). - I consulenti del
lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma
dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di
lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per
l'amministrazione del personale dipendente.
I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito
autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli
interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di
ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente,
a quanto previsto nel comma precedente.
Ferma restando la responsabilita' personale del
consulente, questi puo' avvalersi esclusivamente dell'opera
di propri dipendenti per l'effettuazione dei compiti
esecutivi inerenti all'attivita' professionale.».



Art. 3-ter.
Differimento di termine

(( 1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2005» )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art.
14-quinquies del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115
(Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita' di
settori della pubblica amministrazione), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 14-quinquies (Differimento di termine). - 1. Per
consentire il completamento degli accertamenti tecnici in
corso, d'intesa con le regioni e le organizzazioni
sindacali delle categorie interessate, relativamente alla
rideterminazione dei canoni demaniali marittimi anche in
relazione al numero, all'estensione ed alle tipologie delle
concessioni esistenti ed all'abusivismo, il termine di cui
all'art. 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e' differito al 15 dicembre
2005.».



Art. 4

Ambito di applicazione

1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.
Art. 5.
Plusvalenze finanziarie delle societa'

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: (( a) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: )) «1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente, ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58, comma 2.»;
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti» sono inserite le seguenti: (( «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» )); nello stesso comma, lettera a), la parola: «dodicesimo» e' sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni (( siano )) possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della fine del periodo d'imposta»;
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi (( previsti al comma 1, lettere b), c) e d) )), l'applicazione del comma 1 (( del presente articolo e' )) subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente». (( 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati )).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto, derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto alla Regione, a titolo di contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2008, un contributo quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale ))
.



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 64 del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica:
«1. Le minusvalenze realizzate relative a
partecipazioni con i requisiti di cui all'art. 87, comma 1,
lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal primo
giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta
cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote
acquisite in data piu' recente, ed i costi specificamente
inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di
cui all'art. 58, comma 2».
- Si riporta il testo dell'art. 87 del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella
misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere
dal 2007 le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi
dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o
quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati
nell'articolo 5, escluse le societa' semplici e gli enti
alle stesse equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non
rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:
a) ininterrotto possesso dal primo giorno del
diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente;»
b) classificazione nella categoria delle
immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso
durante il periodo di possesso;
c) residenza fiscale della societa' partecipata in
uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente,
l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio
dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera
b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia
stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in
cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al
predetto decreto ministeriale;
d) esercizio da parte della societa' partecipata di
un'impresa commerciale secondo la definizione di cui
all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si
presume che questo requisito non sussista relativamente
alle partecipazioni in societa' il cui valore del
patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili
diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente
nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente
utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi
in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa'
partecipata svolge l'attivita' agricola.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d),
devono sussistere ininterrottamente, al momento del
realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta
anteriore al realizzo stesso.
3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle
stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
ai sensi dell'art. 86, commi 1 e 2, relativamente agli
strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi
dell'art. 44 ed ai contratti di cui all'art. 109, comma 9,
lettera b).
4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze
realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal
verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita'
consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
comma 1 si riferiscono alle societa' indirettamente
partecipate e si verificano quando tali requisiti
sussistono nei confronti delle partecipate che
rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio
sociale della partecipante.
6. Nei casi di cui all'art. 47, comma 5, alle somme ed
al valore normale dei beni ricevuti a titolo di
ripartizione delle riserve ivi previste per la parte che
eccede il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione si applica quanto previsto nei precedenti
commi.
7. Nei casi di cui all'art. 47, comma 7, l'esenzione di
cui al presente articolo si applica, alle stesse condizioni
di cui ai commi precedenti, alla differenza tra le somme o
il valore normale dei beni ricevuti a titolo di
ripartizione del capitale e delle riserve di cui all'art.
47, comma 5, e il valore fiscalmente riconosciuto della
partecipazione».
- Si riporta il testo dell'art. 97 del suddetto decreto
del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 97 (Pro rata patrimoniale). - 1. Nel caso in cui
alla fine del periodo d'imposta il valore di libro delle
partecipazioni di cui all'art. 87 eccede quello del
patrimonio netto contabile, la quota di interessi passivi
che residua dopo l'applicazione delle disposizioni di cui
all'art. 98, al netto degli interessi attivi, e'
indeducibile per la partecorrispondente al rapporto fra
tale eccedenza ed il totale dell'attivo patrimoniale
ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e dei
debiti commerciali. La parte indeducibile determinata ai
sensi del periodo precedente e' ridotta in misura
corrispondente alla quota imponibile dei dividendi
percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui
all'art. 87.
1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), si intende conseguito
qualora le partecipazioni siano possedute ininterrottamente
dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello
della fine del periodo d'imposta.
2. Per il calcolo dell'eccedenza di cui al primo comma:
a) il patrimonio netto contabile, comprensivo
dell'utile dell'esercizio, e' rettificato in diminuzione
con gli stessi criteri di cui all'art. 98, comma 3, lettera
e), numeri 1) e 3);
b) non rilevano:
1) le partecipazioni in societa' il cui reddito
concorre insieme a quello della partecipante alla
formazione dell'imponibile di gruppo di cui alle sezioni II
e III del presente capo, salvo quanto previsto
rispettivamente dagli articoli 124, comma 1, lettera a), e
138, comma 1, delle predette sezioni;
2) quelle in societa' il cui reddito e' imputato ai
soci anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 115.
Tuttavia, nel caso in cui entro il terzo anno successivo
all'acquisto avvenga la cessione di tali partecipazioni, il
reddito imponibile e' rettificato in aumento dell'importo
corrispondente a quello degli interessi passivi dedotti nei
precedenti esercizi per effetto della previsione di cui al
primo periodo».
- Si riporta il testo dell'art. 101 del suddetto
decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze
passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85,
comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a),
b) e c), e 2.
1-bis. Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
requisiti ivi previsti al comma 1, lettere b), c) e d),
l'applicazione del comma 1 del presente articolo e'
subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del
dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite
in data piu' recente.
2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
comma 1, lettera e), che costituiscono immobilizzazioni
finanziarie, si applicano le disposizioni dell'art. 94;
tuttavia, per i titoli negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in
misura non eccedente la differenza tra il valore
fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla
media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4), del codice
civile o di leggi speciali, non e' deducibile, anche a
titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto
eccedente il valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio
dell'impresa partecipata.
4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato
conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
a formare il reddito in precedenti esercizi, il
sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di
attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi
diverse da quelle di cui all'art. 87.
5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti
sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente
comma, il debitore si considera assoggettato a procedura
concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione
coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si
applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo
perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai
crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo
ammontare si aggiunge al costo della partecipazione».
- Si riporta il testo dell'art. 38 dello statuto della
regione siciliana di cui al regio decreto legislativo
15 maggio 1946, n. 455 recante «Approvazione dello statuto
della Regione siciliana», convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
«Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla Regione,
a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nell'esecuzione
di lavori pubblici.
Questa somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media
nazionale.
Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
assegnazione con riferimento alle variazioni dei dati
assunti per il precedente computo».



Art. 5-bis.
Ammortamento dell'avviamento

(( 1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «un ventesimo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 103 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 103 (Ammortamento dei beni immateriali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei diritti di
utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi, formule e informazioni relativi
ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o
scientifico sono deducibili in misura non superiore a un
terzo del costo; quelle relative al costo dei marchi
d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un
decimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di
concessione e degli altri diritti iscritti nell'attivo del
bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla
durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla
legge.
3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento
iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura
non superiore a un ventesimo del valore stesso.
4. Si applica la disposizione del comma 8 dell'art.
102».



Art. 5-ter.
Durata del contratto di leasing immobiliare

(( 1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili».
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il comma 7 dell'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», cosi' come modificato dalla presente legge:
«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso
l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa
la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili, e comunque con un minimo di otto anni
ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto
beni immobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3,
il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad
aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta
durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei
canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata
la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo
periodo del medesimo comma 3».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 102 del
suddetto decreto del Presidente della Repubblica:
«1. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono
deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione
del bene.».



Art. 5-quater.
Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289

(( 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 65 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 65 (Operazioni sui titoli di Stato). - 1. Ai fini
dell'art. 8, ventinovesimo comma, della legge 22 dicembre
1984, n. 887, e successive modificazioni, i titoli di Stato
di cui all'art. 2, comma 1, della legge 26 novembre 1993,
n. 483, possono essere concambiati con effetto dal
30 dicembre 2002 con altri titoli di Stato per un ammontare
di pari valore di mercato, previa intesa fra il Ministero
dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
Modalita' e termini dell'operazione sono disciplinati con
apposita convenzione.
2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data del concambio, la perdita conseguente alla
minusvalenza patrimoniale di cui al predetto con cambio,
nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta
successivi, sono computabili in diminuzione, anche in
deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'art.
84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi
imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del
31 dicembre 2005 e di quelli successivi.
3. A copertura della minusvalenza di cui al comma 2, la
Banca d'Italia puo' utilizzare, in esenzione d'imposta, i
Fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le
quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla
data del concambio. Il costo fiscalmente riconosciuto
dell'oro e' pari al valore iscritto in bilancio, al netto
del relativo conto rivalutazione che residua dopo il
concambio.
4. E' abrogata la lettera b) del comma 1 dell'art. 104
del citato testo unico.».



Art. 5-quinquies.
Indeducibilita' di minusvalenze su dividendi non tassati

(( 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo ii comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
«3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma 1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo di imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'articolo 109 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi», cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi
e negativi, per i quali le precedenti norme della presente
Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare
il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi,
le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di
competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo
nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si
considerano sostenute, alla data della consegna o
spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e
successiva, alla data in cui si verifica l'effetto
traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro
diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
della proprieta'. La locazione con clausola di
trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le
parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si
considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei
servizi si considerano sostenute, alla data in cui le
prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla
data di maturazione dei corrispettivi;
c) per le societa' e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme
dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza
dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta
per una quota determinata in conformita' al piano di
ammortamento del prestito.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le
rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non
risultano imputati al conto economico.
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art.
101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari
alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art.
87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non
imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti,
percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale
disposizione si applica anche alle differenze negative tra
i ricavi dei beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere c) e
d), e i relativi costi.
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con
riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari
similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi
precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti
per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1
dell'art. 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'art. 37-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali
negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni
iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni
di cui al comma 3-bis.».
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono
ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
imputati al conto economico relativo all'esercizio di
competenza. Si considerano imputati a conto economico i
componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia
deducibili:
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
precedente, se la deduzione e' stata rinviata in
conformita' alle precedenti norme della presente sezione
che dispongono o consentono il rinvio;
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto
economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli
ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre
rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze
tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102,
comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti
in locazione finanziaria e degli interessi passivi che
derivano dai relativi contratti imputati a conto economico
sono deducibili se in apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo
complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli
dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di
patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se
conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si
riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se
e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di
patrimonio netto, diverse dalla riserva legale, e dei
restanti utili portati a nuovo risulti inferiore
all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di
valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli
imputati a conto economico, al netto del fondo imposte
differite correlato agli importi dedotti. L'ammontare
dell'eccedenza e' ridotto degli ammortamenti, delle
plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore
relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche'
delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio
distribuiti, che hanno concorso alla formazione del
reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i
ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando
imputati al conto economico concorrono a formare il
reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui
risultano da elementi certi e precisi.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
3 dell'art. 96. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non
rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli
interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 96 che
eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a
concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese
e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo
del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal
predetto art. 96, non si tiene conto di un ammontare
corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
7. In deroga al comma 1, gli interessi di mora
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui sono percepiti o corrisposti.
8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo
sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro
diritto analogo relativamente ad una partecipazione
societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
89.
9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
a) su titoli, strumenti finanziari comunque
denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che
direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
risultati economici della societa' emittente o di altre
societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in
relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati
emessi;
b) relativamente ai contratti di associazione in
partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
di opere e servizi».
- Il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 reca
«Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a
norma dell'art. 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80.».
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2003, n.
291, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi»:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per
l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e
scambi di azioni;
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
f-bis) cessioni di beni effettuate tra i soggetti
ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui
all'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui
all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano
effettuati a soggetti controllati direttamente o
indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno
Stato dell'Unione europea.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente
il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in
pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi,
dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.»



Art. 5-sexies.
Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione

(( 1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalita' che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183.
2-ter. il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
3. Il Ministero delle attivita' produttive, raggiunto il limite dell'80 per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalita' di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.



Riferimenti normatvi:

- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 recante «Disposizioni
urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a
completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno
1997»:
«Art. 29 (Contributo per l'acquisto di autoveicoli
nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati).
- 1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche
in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica e
che consegnano per la rottamazione un veicolo immatricolato
in data anteriore al 1° gennaio 1987 o che nel periodo di
vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni dalla data di
immatricolazione e' riconosciuto un contributo statale fino
a lire unmilionecinquecentomila per i veicoli di cilindrata
fino a 1.300 centimetri cubici e fino a lire due milioni
per i veicoli di cilindrata superiore, sempre che sia
praticato dal venditore uno sconto almeno pari alla misura
del contributo. Il contributo e' corrisposto dal venditore
mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
2. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra
il 7 gennaio 1997 e il 30 settembre 1997 e risultanti da
contratto stipulato dal venditore e dall'acquirente nello
stesso periodo a condizione che: a) il veicolo acquistato
sia un'autovettura o un autoveicolo per trasporto
promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
immatricolato in precedenza; b) il veicolo consegnato per
la rottamazione sia un'autovettura o un autoveicolo per
trasporto promiscuo, di cui all'art. 54, comma 1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
che sia intestato, da data anteriore al 30 giugno 1996,
allo stesso soggetto intestatario del veicolo nuovo o ad
uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del
veicolo nuovo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari; c)
nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano
indicate le misure dello sconto praticato e del contributo
statale di cui al comma precedente.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il
veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente
o tramite delega alla richiesta di cancellazione per
demolizione al pubblico registro automobilistico.
3-bis. I veicoli usati, di cui al comma 3, non possono
essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case
costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche
convenzionati con le stesse al fine della messa in
sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e
della rottamazione.
4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo
nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e
recuperano detto importo quale credito di imposta per il
versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche operate in qualita' di sostituto d'imposta
sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto
per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e
per i successivi.
5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di
acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e
del foglio complementare o del certificato di proprieta'
del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia
dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per
demolizione del veicolo usato e originale del certificato
di proprieta' rilasciato dal pubblico registro
automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso
previsto dal comma 2, lettera b).
5-bis. Fuori dell'ipotesi disciplinata dal comma 3, per
l'annotazione nel pubblico registro automobilistico della
cessazione dalla circolazione dei veicoli di cui all'art.
54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, immatricolati in data anteriore al
1° gennaio 1987 ed intestati a persone fisiche, non e'
dovuta l'imposta di bollo e gli emolumenti in favore
dell'Automobile club d'Italia sono a carico del bilancio
dello Stato, se la richiesta della formalita' e' presentata
nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto ed il 31 dicembre
1998. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabilite le
modalita' di corresponsione di detti emolumenti. Per
conseguire i benefici indicati nel primo periodo, il
richiedente la formalita' deve espressamente dichiarare,
nel relativo modello, di non fruire del contributo statale
di cui al comma 1; in caso di falsa dichiarazione i
predetti benefici sono revocati di diritto.
6. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
delle finanze, possono essere emanate disposizioni di
attuazione del presente articolo.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo, valutato per l'anno 1997 in lire 160
miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri il predetto importo e' iscritto su apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per il successivo riversamento agli appropriati
capitoli dell'entrata.
8. Con provvedimenti legislativi di variazioni di
bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da
finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori
entrate accertate in connessione con le maggiori vendite
realizzate per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo potranno, in deroga alla vigente
normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione
dell'accantonamento di cui al comma 7».
- Il decreto del Ministro delle attivita' produttive
2 luglio 2003, 183, reca «Regolamento recante aggiornamento
del decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209,
concernente la disciplina degli additivi alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari. Recepimento della direttiva
98/72/CE.». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio
2000, n. 155.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, reca
«Interventi urgenti per il sistema informativo, per le
strutture, per le attrezzature e per i servizi
dell'Amministrazione giudiziaria». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 luglio 1993, n. 168.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca
«Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali». Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, recante «approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.



Art. 6.
Banche ed assicurazioni

1. Al1'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni, delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.
2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».
3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per cento».
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il comma 1 dell'art. 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante «Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali, cosi' come modificato dalla presente
legge»:
«1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile
e' determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi
e degli altri proventi tecnici, b) dei proventi derivanti
da investimenti in terreni e fabbricati, da altri
investimenti diversi da quelli costituiti da azioni o
quote, da riprese di rettifiche di valore su investimenti
non durevoli, nonche' da profitti sul realizzo di
investimenti mobiliari non durevoli, e la somma, c) delle
provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre
spese di acquisizione, d) degli oneri relativi ai sinistri,
comprese le spese di liquidazione, e) degli oneri di
gestione degli investimenti, degli interessi passivi, delle
rettifiche di valore su investimenti non durevoli, nonche'
delle perdite sul realizzo di investimenti mobiliari non
durevoli nonche' delle perdite sul realizzo di investimenti
mobiliari non durevoli, f) delle variazioni delle riserve
tecniche obbligatorie, dei ristorni e partecipazioni agli
utili e degli altri oneri tecnici, g) dell'ammortamento dei
beni materiali e immateriali, h) delle altre spese
amministrative. Non si tiene conto delle svalutazioni,
delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati
ai sensi dell'art. 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173.».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 111 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante
«approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. La variazione della riserva sinistri relativa ai
contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte
riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile
nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo
iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato
componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima
riserva sinistri».
- Si riporta il comma 3 dell'art. 106 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al suddetto D.P.R.:
«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non
coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle
operazioni di erogazione del credito alla clientela,
compresi i crediti finanziari concessi a Stati, banche
centrali o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
delle esportazioni italiane o delle attivita' ad esse
collegate, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,40 per cento del valore dei crediti risultanti in
bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni
dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni
che supera lo 0,40 per cento e' deducibile in quote
costanti nei nove esercizi successivi. Ai fini del presente
comma le svalutazioni si assumono al netto delle
rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e'
inferiore al limite dello 0,40 per cento, sono ammessi in
deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per
rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono piu'
deducibili quando il loro ammontare complessivo ha
raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti
in bilancio alla fine dell'esercizio».



Art. 6-bis.
Tassa sui contratti di borsa

(( 1. Le societa' di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )).
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti l'ANAS S.p.a.

(( 1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1-bis e' abrogato;
b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del» sono sostituite dalla seguente: «al» e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 1-quinquies, le parole: «La riscossione delle entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.a., ai sensi del comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Sono di competenza dell'ANAS S.p.a. le entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione»;
d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tenendo conto delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonche' i relativi contratti di servizio»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'ANAS S.p.a., in conformita' con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o figurativo. La societa' subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS S.p.a. agli stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.a., comunque responsabile del loro adempimento nei confronti del Ministero concedente»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento, adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali, della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, puo' prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.a. In tale caso l'ANAS S.p.a. conferisce ad una societa' da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attivita' di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale societa' sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa societa' sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS S.p.a.
4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1, lettera e), sono disciplinate le modalita' con cui l'ANAS S.p.a. procede alla gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza, delle societa' subconcessionarie di cui al medesimo comma 1, lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalita' di gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a societa' all'uopo costituita, delle partecipazioni gia' possedute dall'ANAS S.p.a. in societa' concessionarie autostradali, ivi comprese le modalita' di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove societa' di cui al comma 1, lettera e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS S.p.a. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178 recante «Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 7 (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
contenute nel capo III del titolo III della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e per assicurare l'urgente
realizzazione degli obiettivi ivi previsti, l'Ente
nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
azioni con la denominazione di: «ANAS Societa' per azioni -
anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
comma 7.
1-bis. (Comma abrogato).
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze
conferisce all'ANAS S.p.a., con proprio decreto, in conto
aumento del capitale sociale, in tutto o in parte,
l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS S.p.a.
medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze e' quantificato
l'importo da conferire e sono definite le modalita' di
erogazione dello stesso.
1-quater. L'ANAS S.p.a. e' autorizzata a costituire, a
valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
importo pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS
S.p.a. di cui al comma 1-ter. E' escluso dal Fondo il
valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali
alle attivita' della stessa societa' e gia' trasferite in
proprieta' all'Ente dall'art. 3, commi da 115 a 119, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, della rete autostradale e
stradale nazionale.
1-quinquies. Sono di competenza dell'ANAS S.p.a. le
entrate derivanti dall'utilizzazione dei beni demaniali
relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri
dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui
al comma 2, la cui riscossione e' effettuata con le
modalita' previste dal capo III del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS S.p.a.
e l'Agenzia delle entrate.
1-sexies.
2. All'ANAS S.p.a. sono attribuiti con concessione ai
sensi dell'art. 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n.
333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, di seguito denominata «concessione», i
compiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere da a) a g),
nonche' l), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n.
143. L'ANAS S.p.a. approva i progetti di cui al decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.a. approva
i progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini
di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
n. 327. La concessione e' assentita entro il 31 dicembre
2002 dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
intesa, per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
l'altro:
a) le modalita' di esercizio da parte del concedente
dei poteri di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
concessionario;
b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
di concessione a terzi da parte di ANAS S.p.a., per
gestione, manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
strade ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
strade ed autostrade statali;
c) le modalita' per l'erogazione delle risorse
finanziarie occorrenti per l'espletamento dei compiti
affidati in concessione, e per la copertura degli oneri a
carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
esercitati fino alla trasformazione;
d) la durata della concessione, comunque, non
superiore a trenta anni.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, e' approvato lo schema dello
statuto di ANAS S.p.a. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli
aspetti finanziari, da adottarsi entro lo stesso termine,
e' approvato lo schema della convenzione di concessione.
Con le medesime modalita' sono approvate le eventuali
successive modifiche dello statuto o della convenzione di
concessione anche tenendo conto delle diverse
caratteristiche economico e tecniche della rete stradale,
nonche' i relativi contratti di servizio.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.a.,
in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo
bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione della societa' determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342
5-bis. L'ANAS S.p.a., in conformita' con l'atto di
indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere
ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa
affidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143,
relativamente a talune tratte stradali o autostradali
assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o
figurativo. La societa' subconcessionarie, cui saranno
trasferite le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno
tenute nei confronti dell'ANAS S.p.a. agli stessi obblighi
e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i
medesimi compiti, restando l'ANAS S.p.a., comunque
responsabile del loro adempimento nei confronti del
Ministero concedente;
6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
7. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea che viene
convocata, a cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
per le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
dei decreti di cui al comma 4.
8. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
9. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
dell'Ente nazionale per le strade - ANAS al momento della
trasformazione prosegue con ANAS S.p.a. e continua ad
essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
10. Agli atti ed operazioni connesse alla
trasformazione dell'ANAS in societa' per azioni si applica
la disciplina tributaria di cui all'art. 19 del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell'interpretazione autentica di cui all'art. 4, comma 4,
del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalita' previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259. L'ANAS S.p.a. puo' avvalersi del patrocinio
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 43 del
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
sindacale, gli stessi componenti del consiglio e del
collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le strade -
ANAS. Sono assicurate per le attivita' oggetto di
concessione ad ANAS S.p.a. le risorse gia' assegnate
all'Ente nazionale per le strade - ANAS. Fino alla
efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.a.
continua nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
attribuiti all'Ente nazionale per le strade - ANAS
utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
si applicano le norme ed i provvedimenti pertinenti il
predetto Ente. L'ANAS S.p.a. succede nei rapporti attivi e
passivi dell'Ente nazionale per le strade - ANAS. Ogni
riferimento all'ANAS, contenuto in leggi, regolamenti o
provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.a.
12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
per le strade in essere alla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono da intendere a tutti gli
effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
per l'ammortamento del debito.».



Art. 7.
Immobili di proprieta' delle imprese

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione»;
b) nell'articolo 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo». (( 1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico )).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. (( 2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse )).



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento
ordinario.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 90 di cui
al suddetto decreto del Presidente della Repubblica, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. I redditi degli immobili che non costituiscono beni
strumentali per l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
dell'impresa, concorrono a formare il reddito
nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo
II del titolo I per gli immobili situati nel territorio
dello Stato e a norma dell'art. 70 per quelli situati
all'estero. Tale disposizione non si applica per i redditi,
dominicali e agrari, dei terreni derivanti dall'esercizio
delle attivita' agricole di cui all'art. 32, pur se nei
limiti ivi stabiliti. In caso di immobili locati, qualora
il canone risultante dal contratto di locazione ridotto,
fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed
effettivamente rimaste a carico per la realizzazione degli
interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, risulti superiore al reddito medio ordinario
dell'unita' immobiliare, il reddito e' determinato in
misura pari a quella del canone di locazione al netto di
tale riduzione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 144 di cui
al suddetto decreto del Presidente della Repubblica, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il
reddito complessivo degli enti non commerciali sono
determinati distintamente per ciascuna categoria in base al
risultato complessivo di tutti i cespiti che vi rientrano.
Si applicano, se nel presente capo non e' diversamente
stabilito, le disposizioni del titolo I relative ai redditi
delle varie categorie. Per i redditi derivanti da immobili
locati non relativi all'impresa si applicano comunque le
disposizioni dell'art. 90, comma 1, ultimo periodo.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)»:
«7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo di imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che
deriva dall'applicazione del presente comma e' versato
entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui
redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 43 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al gia'
menzionato decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917:
«2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano
strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa
commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi
ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non
sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali
trasformazioni si considerano strumentali anche se non
utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, salvo
quanto disposto nell'art. 65, comma 1. Si considerano,
altresi', strumentali gli immobili di cui all'ultimo
periodo del comma 1-bis dell'art. 95 per il medesimo
periodo temporale ivi indicato.».
- Si riporta il testo dell'art. 55 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al gia' menzionato decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
«Art. 55 (Redditi d'impresa). - 1. Sono redditi
d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese
commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si
intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, delle attivita' indicate nell'art. 2195 del
codice civile, e delle attivita' indicate alle lettere b) e
c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi
stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.
2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:
a) i redditi derivanti dall'esercizio di attivita'
organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di
servizi che non rientrano nell'art. 2195 del codice civile;
b) i redditi derivanti dall'attivita' di sfruttamento
di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre
acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall'esercizio delle attivita' agricole di cui all'art. 32,
pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle societa'
in nome collettivo e in accomandita semplice nonche' alle
stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti
esercenti attivita' di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi
che fanno riferimento alle attivita' commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attivita' indicate nel presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 1, lettera i) dell'art.
7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 recante
«Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»:
«1. Sono esenti dall'imposta:
a), b), c), d), e), f), g), h) (omissis);
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di
attivita' assistenziali, previdenziali, sanitarie,
didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'art. 16, lettera a),
della legge 20 maggio 1985, n. 222.».



Art. 7-bis. Disposizioni in materia di unita' immobiliari degli enti
previdenziali

(( 1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unita' immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la stessa data, purche¨ essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennita' di occupazione, nella misura equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il medesimo periodo, nonche¨ alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purche¨ detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351 recante «Disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare», convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410:
«Art. 3 (Modalita' per la cessione degli immobili). -
1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
ai sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al
patrimonio disponibile. Con gli stessi decreti sono
determinati:
a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
titolo definitivo a fronte del trasferimento dei beni
immobili e le modalita' di pagamento dell'eventuale
residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
b) le caratteristiche dell'operazione di
cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
il pagamento del prezzo. All'atto di ogni operazione di
cartolarizzazione e' nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
titoli, approva le modificazioni delle condizioni
dell'operazione;
c) l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
immobili trasferiti;
d) la gestione dei beni immobili trasferiti e dei
contratti accessori, da regolarsi in via convenzionale con
criteri di remunerativita';
e) le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
dei beni immobili trasferiti.
1-bis. Per quanto concerne i beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
di particolare valore artistico e storico i decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
2. Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
sensi del comma 1 i gestori degli stessi, individuati ai
sensi del comma 1, lettera d), sono responsabili a tutti
gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' per
l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
3. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
mandato collettivo, al prezzo determinato secondo quanto
disposto dai commi 7 e 8. Le modalita' di esercizio
dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al
comma 1. Sono confermate le agevolazioni di cui al comma 8
dell'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono
estese ai conduttori delle unita' ad uso residenziale
trasferite alle societa' costituite ai sensi del comma 1
dell'art. 2.
3-bis. E' riconosciuto in favore dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
prezzo determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
modalita' di esercizio del diritto di opzione sono
determinate con i decreti di cui al comma 1.
4. E' riconosciuto il diritto dei conduttori delle
unita' immobiliari ad uso residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo lordo, determinato con le
modalita' previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, e successive modificazioni, inferiore a 19.000
euro, al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
di nove anni, a decorrere dalla prima scadenza del
contratto successiva al trasferimento dell'unita'
immobiliare alle societa' di cui al comma 1 dell'art. 2,
con applicazione del medesimo canone di locazione in atto
alla data di scadenza del contratto. Per le famiglie con
componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
il limite del reddito familiare complessivo lordo,
determinato con le modalita' indicate nel periodo
precedente, e' pari a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
primi due periodi del presente comma, qualora l'originario
contratto di locazione non sia stato formalmente rinnovato
ma ricorrano comunque le condizioni previste dal primo
periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
per un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
al trasferimento dell'unita' immobiliare alle societa' di
cui al comma 1 dell'art. 2, in cui sarebbe scaduto il
contratto di locazione se fosse stato rinnovato. Per le
unita' immobiliari occupate da conduttori
ultrasessantacinquenni o nel cui nucleo familiare siano
compresi soggetti conviventi, legati da rapporti di
coniugio o di parentela in linea retta, portatori di
handicap, accertato ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' consentita l'alienazione della sola nuda
proprieta', quando essi abbiano esercitato il diritto di
opzione e prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
solo diritto di usufrutto.
5. E' riconosciuto il diritto di prelazione in favore
dei conduttori delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, delle unita' immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
terreni, solo per il caso di vendita degli immobili ad un
prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione eventualmente spettante ai sensi di
legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale puo' essere esercitato
unicamente nel caso di vendita frazionata degli immobili.
La vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
in cui ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
unita'. Il diritto di prelazione sussiste anche se la
vendita frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
I decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti
necessari al fine di consentire l'esercizio del diritto di
prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
6. I diritti dei conduttori e degli affittuari dei
terreni sono riconosciuti se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata l'irregolarita' dell'affitto o
della locazione. Sono inoltre riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unita' immobiliari ad uso residenziale
purche' essi o gli altri membri conviventi del nucleo
familiare non siano proprietari di altra abitazione
adeguata alle esigenze del nucleo familiare nel comune di
residenza. I diritti di opzione e di prelazione spettano
anche ai familiari conviventi, nonche' agli eredi del
conduttore con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
di portineria.
7. Il prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
immobiliari e' determinato in ogni caso sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di compravendite di immobili e unita'
immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
unita' immobiliari liberi ovvero i terreni e le unita'
immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non
hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
posti in vendita al miglior offerente individuato con
procedura competitiva, le cui caratteristiche sono
determinate dai decreti di cui al comma 1, fermo restando
il diritto di prelazione di cui al comma.
7-bis. Ai conduttori delle unita' immobiliari ad uso
diverso da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
blocco, spetta il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
di mandato collettivo, a condizione che questo sia
conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
delle unita' facenti parte del blocco oggetto di vendita.
Il prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
procedura competitiva. Le modalita' ed i termini di
esercizio del diritto di opzione stabilito dal presente
comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
residenziale, escluse quelle di pregio ai sensi del
comma 13, offerte in opzione ai conduttori che acquistano
in forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle
stesse unita' immobiliari libere diminuito del 30 per
cento. Per i medesimi immobili e' altresi' confermato
l'ulteriore abbattimento di prezzo, secondo i coefficienti
in vigore, in favore esclusivamente dei conduttori che
acquistano a mezzo di mandato collettivo unita' immobiliari
ad uso residenziale che rappresentano almeno l'80 per cento
delle unita' residenziali complessive dell'immobile, al
netto di quelle libere. Per i medesimi immobili e'
concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo
di mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per
cento, ma meno dell'80 per cento delle unita' residenziali
complessive dell'immobile al netto di quelle libere, un
abbattimento del prezzo di cui al primo periodo fino a un
massimo dell'8 per cento. Le modalita' di applicazione
degli abbattimenti di prezzo sono determinate con i decreti
di cui al comma 1. Il prezzo di vendita dei terreni e' pari
al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi,
diminuito del 30 per cento. E' riconosciuto agli affittuari
il diritto di opzione per l'acquisto da esercitarsi con le
modalita' e nei termini di cui al comma 3 del presente
articolo. Agli affittuari coltivatori diretti o
imprenditori agricoli che esercitano il diritto di opzione
per l'acquisto, e' concesso l'ulteriore abbattimento di
prezzo secondo percentuali analoghe a quelle previste dal
presente comma e determinate con i decreti di cui al
comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di
opzione possono procedere all'acquisto dei terreni
attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001,
approvato dalla Commissione europea con decisione
comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 3 giugno 2001. Non si
applicano alle operazioni fondiarie attuate attraverso il
regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni
previste dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e
dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817. Tali
operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per
la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina
previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.
9. La determinazione esatta del prezzo di vendita di
ciascun bene immobile e unita' immobiliare, nonche'
l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti
l'accatastamento dei beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della documentazione ad essi relativa,
possono essere affidati all'Agenzia del territorio e a
societa' aventi particolare esperienza nel settore
immobiliare, individuate con procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al
comma 1.
10. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, che non sono stati
aggiudicati alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati
con le modalita' di cui al presente decreto.
11. I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
diversi da quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
modalita' di cui al presente decreto. La disposizione non
si applica ai beni immobili ad uso prevalentemente
strumentale. Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali emana direttive agli enti previdenziali pubblici
per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
corrisposto agli enti previdenziali titolari dei beni
medesimi. Le relative disponibilita' sono acquisite al
bilancio per essere accreditate su conti di tesoreria
vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze e'
riconosciuto un interesse annuo al tasso fissato con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E'
abrogato il comma 3 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1999, n. 488. La copertura delle riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
a costituirle e' realizzata anche utilizzando il
corrispettivo di cui al comma 1, lettera a), e i proventi
di cui all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
accesso alla Tesoreria centrale dello Stato per
anticipazioni relative al fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. Con i decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, sono individuati gli immobili
di pregio. Si considerano comunque di pregio gli immobili
situati nei centri storici urbani, ad eccezione di quelli
individuati nei decreti di cui al comma 1, su proposta
dell'Agenzia del territorio, che si trovano in stato di
degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
edilizia.
14. Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13
acquistati per effetto dell'esercizio del diritto di
opzione e del diritto di prelazione prima che siano
trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
15. Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
di servizi o promuove accordi di programma per sottoporre
all'approvazione iniziative per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
agli enti territoriali interessati dal procedimento di una
quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla rivendita degli
immobili valorizzati.
16. La pubblicazione dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice
civile in favore della societa' beneficiaria del
trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
dell'art. 1.
17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare unita' immobiliari residenziali poste
in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
disagio economico di cui al comma 4, ai fini
dell'assegnazione delle unita' immobiliari ai predetti
soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al
comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici
territoriali possono costituire societa' per azioni, anche
con la partecipazione di azionisti privati individuati
tramite procedura di evidenza pubblica.
18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.
19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.
20. Le unita' immobiliari definitivamente offerte in
opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche
successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
condizioni indicati nell'offerta. Le unita' immobiliari,
escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
in opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni
determinati in base alla normativa vigente alla data della
predetta manifestazione di volonta' di acquisto. Per gli
acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
di prezzo di cui al secondo periodo del comma 8 e'
confermato limitatamente ad acquisti di sole unita'
immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
l'80 per cento delle unita' residenziali complessive
dell'immobile, al netto di quelle libere.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 recante
«Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.»:
«1. Il presente decreto legislativo, in attuazione
delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge
8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attivita' in campo
immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica
elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge
20 marzo 1975, n. 70, ed altresi' di quelli di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti
previdenziali pubblici successivamente istituiti, per
quanto attiene alla gestione dei beni, alle forme del
trasferimento della proprieta' degli stessi e alle forme di
realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo
principi di trasparenza, economicita' e congruita' di
valutazione economica.».



Art. 7-ter.
Privatizzazione di enti e aziende delle regioni

(( 1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione delle societa' di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni.» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 115 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, recante «testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali» cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 115 (Trasformazione delle aziende speciali in
societa' per azioni). - 1. I comuni, le province e gli
altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali in societa' di capitali, di
cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque
non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale
iniziale di tali societa' e' determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al
fondo di dotazione delle aziende speciali risultante
dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo
del patrimonio netto conferito e' imputato a riserve e
fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e gli
obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano
pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende
originarie.
2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di
tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle
societa' previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330,
commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione
delle societa', gli amministratori devono richiedere a un
esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art.
2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal
ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella
relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver
proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via
definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere
costituite anche ai fini dell'applicazione delle norme di
cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
5. [Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1
possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di
cui all'art. 116].
6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al
comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e
indirette, statali e regionali.
7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la
destinazione a societa' di nuova costituzione di un ramo
aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del
presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
7-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano anche alla trasformazione dei consorzi,
intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea
consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a
maggioranza dei componenti; gli enti locali che non
intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale.
7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle
regioni a statuto ordinario e ad autonomia speciale, fermo
restando quanto stabilito dalla legislazione regionale in
materia, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti
commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla
costituzione delle societa' di capitali di cui al comma 1
rispondono in ogni caso le regioni.».



Art. 7-quater.
Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione

(( 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'elenco previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.» )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi.», cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei
contribuenti). - Presso gli uffici finanziari il
contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore
generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto
comma.
La procura speciale deve essere conferita per iscritto
con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria
quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e
affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da
persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a
persone iscritte in albi professionali o nell'elenco
previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati
nell'art. 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e' data facolta' agli
stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.
Il Ministero delle finanze puo' autorizzare
all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza
davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle
carriere dirigenziale direttiva e di concetto
dell'amministrazione finanziaria nonche' gli ufficiali e i
sottufficiali della guardia di finanza collocati a riposo
dopo almeno venti anni di effettivo servizio.
L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con
provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle
persone autorizzate e comunica alle segreterie delle
commissioni tributarie le relative variazioni.
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione
finanziaria e alla guardia di finanza, ancorche' iscritti
in un albo professionale o nell'elenco previsto nel
precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di
cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni
di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici
finanziari e davanti le commissioni tributarie.
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in
materia tributaria in violazione del presente articolo e'
punito con la multa da lire cinquantamila a lire
cinquecentomila».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante
«Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»:
«1. I giudici delle commissioni tributarie provinciali
sono nominati tra:
a) i magistrati ordinari, amministrativi o militari,
in servizio o a riposo, e gli avvocati e procuratori dello
Stato, a riposo;
b) i dipendenti civili dello Stato, o di altre
amministrazioni pubbliche in servizio o a riposo che hanno
prestato servizio per almeno dieci anni, di cui almeno due
in una qualifica alla quale si accede con la laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o altra
equipollente;
c) gli ufficiali della Guardia di finanza cessati
dalla posizione di servizio permanente effettivo prestato
per almeno dieci anni;
d) coloro che sono iscritti negli albi dei ragionieri
e dei periti commerciali ed hanno esercitato per almeno
dieci anni le rispettive professioni;
e) coloro che, in possesso del titolo di studio ed in
qualita' di ragionieri o periti commerciali, hanno svolto
per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attivita'
nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili;
f) coloro che sono iscritti nel ruolo o nel registro
dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili,
ed hanno svolto almeno cinque anni di attivita';
g) coloro che hanno conseguito l'abilitazione
all'insegnamento in materie giuridiche, economiche o
tecnico-ragionieristiche ed esercitato per almeno cinque
anni attivita' di insegnamento;
h) gli appartenenti alle categorie indicate nell'art.
5;
i) coloro che hanno conseguito da almeno due anni il
diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio;
l) gli iscritti negli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti
industriali, dei dottori in agraria, degli agronomi e dei
periti agrari che hanno esercitato per almeno dieci anni le
rispettive professioni.».



Art. 7-quinquies.
Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento

(( 1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: «f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1 del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 recante
«Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge
24 febbraio 2005, n. 34», cosi' come modificato dalla
presente legge:
«4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili
dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per
l'espletamento delle seguenti attivita':
a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e
del lavoro, controllo della documentazione contabile,
revisione e certificazione contabile di associazioni,
persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di
capitali;
b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni
tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari;
c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione
ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria,
nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione
prevista da leggi fiscali;
d) la funzione di revisione o di componente di altri
organi di controllo contabile nonche', sempre che
sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi
art. 2409-bis del codice civile;
e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i
requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo
Stato, regioni, province, comuni ed enti da essi
controllati o partecipati;
f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici
o privati di atti e documenti per i quali sia previsto
l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge
15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive
modificazioni.
f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei
contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e
di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
- Si riportano i testi dei commi 3 e 4 dell'art. 78
(Disposizioni di coordinamento) del gia' citato decreto
legislativo 28 giugno 2005, n. 139, cosi' come modificati
dalla presente legge:
«3. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori
commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle
disposizioni vigenti, si intendono riferiti agli iscritti
negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti
negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali".
4. Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai Consigli
locali e nazionali "dell'Ordine dei dottori commercialisti
ed esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti,
si intendono riferiti, nell'ambito delle rispettive
competenze, ai Consigli territoriali e nazionali dei
dottori commercialisti e ai Consigli territoriali e
nazionali dei ragionieri e periti commerciali.».



Art. 7-sexies.
Asseverazione degli studi di settore

(( 1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente: «3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere attestate le cause che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi. Possono essere attestate, altresi', le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale attestazione e' rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».
2. Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 e' abrogato ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146 recante «Disposizioni per la semplificazione e
la razionalizzazione del sistema tributario e per il
funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonche'
disposizioni varie di carattere finanziario», cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Modalita' di utilizzazione degli studi di
settore in sede di accertamento). - 1. Gli accertamenti
basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo
d'imposta pari a dodici mesi e con le modalita' di cui al
presente articolo.
2. Nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa in
regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di
opzione, e degli esercenti arti e professioni, la
disposizione del comma 1 trova applicazione quando in
almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi
considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei
compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi
di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o
ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di
imposta. La disposizione del comma 1 trova applicazione in
ogni caso nei confronti degli esercenti attivita' d'impresa
in regime di contabilita' ordinaria, anche per effetto di
opzione, quando emergono significative situazioni di
incoerenza rispetto ad indici di natura economica,
finanziaria o patrimoniale, individuati con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sentito il parere della commissione di esperti di cui al
comma 7.
3. Indipendentemente da quanto previsto al comma 2, nei
confronti dei contribuenti in regime di contabilita'
ordinaria, anche per effetto di opzione, l'ufficio procede
ai sensi del comma 1 quando dal verbale di ispezione,
redatto ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, risulta motivata l'inattendibilita' della
contabilita' ordinaria in presenza di gravi contraddizioni
o l'irregolarita' delle scritture obbligatorie ovvero tra
esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base
ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 570.
3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 l'ufficio,
prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore,
possono essere attestate le cause che giustificano la non
congruita' dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a
quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che
giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici
individuati dai predetti studi. Tale attestazione e'
rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla
trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai
responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 32,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
abilitati all'assistenza tecnica di cui all'art. 12,
comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo non si applicano nei confronti dei contribuenti
che hanno dichiarato ricavi di cui all'art. 53, comma 1,
esclusi quelli di cui alla lettera c), o compensi di cui
all'art. 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito
per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo', comunque,
essere superiore a 10 miliardi di lire. Le citate
disposizioni non si applicano, altresi', ai contribuenti
che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo
d'imposta ovvero che non si trovano in un periodo di
normale svolgimento dell'attivita'.
5. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, determinato
sulla base dei predetti studi di settore, si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle
operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari
dichiarato.
6. I maggiori ricavi, compensi e corrispettivi,
conseguenti all'applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
cui all'art. 2 del regolamento recante disposizioni
concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini
dell'obbligo della trasmissione della notizia di reato ai
sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
7. Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
tenuto anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
economiche di categoria e degli ordini professionali. La
commissione, prima dell'approvazione e della pubblicazione
dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito
alla idoneita' degli studi stessi a rappresentare la
realta' cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
per l'attivita' consultiva dei componenti della
commissione.
8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
separata dei componenti negativi e positivi di reddito
rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
9. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
le modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
10. Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
cui al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei
redditi ricavi o compensi di ammontare non inferiore a
quello derivante dall'applicazione degli studi di settore;
in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
55, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ma non e' dovuto il versamento della somma
pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
previsto. Per il medesimo periodo di imposta, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, l'adeguamento al volume
d'affari risultante dall'applicazione degli studi di
settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
e interessi, effettuando il versamento della relativa
imposta entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
11. Nell'art. 62-bis, comma 1, secondo periodo, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono
soppresse le parole: ", con particolare riferimento agli
acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale
investito, all'impiego di attivita' lavorativa, ai beni
strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
ad altri elementi significativi in relazione all'attivita'
esercitata".
12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
altra attivita' di studio e ricerca in materia tributaria
possono essere affidate, in concessione, ad una societa' a
partecipazione pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
societa' per azioni di cui il Ministero delle finanze
detiene una quota di capitale sociale non inferiore al 51
per cento. Dall'applicazione del presente comma non
potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
del bilancio dello Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
maggiori entrate derivanti dalla presente legge. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 recante «Regolamento
recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale
sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.»:
«3. Ai soli fini della presentazione delle
dichiarazioni in via telematica mediante il servizio
telematico Entratel si considerano soggetti incaricati
della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti negli albi dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e
dei consulenti del lavoro;
b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre
1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
diploma di ragioneria;
c) le associazioni sindacali di categoria tra
imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lettere a), b)
e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
nonche' quelle che associano soggetti appartenenti a
minoranze etnico-linguistiche;
d) i centri di assistenza fiscale per le imprese e
per i lavoratori dipendenti e pensionati;
e) gli altri incaricati individuati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 recante «Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni»:
«1. I centri di assistenza fiscale, di seguito
denominati "Centri", possono essere costituiti dai seguenti
soggetti:
a) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;
b) associazioni sindacali di categoria fra
imprenditori, istituite da almeno dieci anni, diverse da
quelle indicate nella lettera a) se, con decreto del
Ministero delle finanze, ne e' riconosciuta la rilevanza
nazionale con riferimento al numero degli associati, almeno
pari al 5 per cento degli appartenenti alla stessa
categoria, iscritti negli appositi registri tenuti dalla
camera di commercio, nonche' all'esistenza di strutture
organizzate in almeno 30 province;
c) organizzazioni aderenti alle associazioni di cui
alle lettere a) e b), previa delega della propria
associazione nazionale;
d) organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti
e pensionati od organizzazioni territoriali da esse
delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila
aderenti;
e) sostituti di cui all'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, aventi complessivamente almeno
cinquantamila dipendenti;
f) associazioni di lavoratori promotrici di istituti
di patronato riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante
«Disposizioni sul processo tributario in attuazione della
delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413»:
«2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle
commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi
professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i periti
commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per
le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi
di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di
sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli
ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i
dottori in agraria, gli agronomi e i periti agrari, per le
materie concernenti l'estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuita' di una stessa particella, la
consistenza, il classamento delle singole unita'
immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale
e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i
tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa
dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di
esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del
conseguente riordino della materia, sono, altresi',
abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi
elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle
entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993
nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o
di diploma di ragioniere limitatamente alle materie
concernenti le imposte di registro, di successione, i
tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonche' i
dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro
controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile,
primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie
nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o
equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle
finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie
i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla
Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi
dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999,
n. 164 recante «Regolamento recante norme per l'assistenza
fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le
imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241», cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Asseverazione). - 1. Gli elementi contabili ed
extracontabili rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore per le singole attivita' esercitate,
oggetto dell'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
sono individuati con decreto direttoriale del Dipartimento
delle entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione.
2. (Comma abrogato).».



Art. 8. Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme
pensionistiche complementari

1. E' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle (( imprese )) che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo dello Stato, per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il 2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo (( copre fino all'intero ammontare )) dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalita' di funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita' produttive, (( nel quale e' stabilito che le disponibilita' finanziarie del Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilita' separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto )). Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalita' di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente (( il ricorso all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni )).
2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in funzione compensativa, l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell'allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche¨ il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo. L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in 46 milioni di euro per l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006». (( 3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e' prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro.
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu` di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 100, lettere a) e b)
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99,
escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle
risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare:
a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di
lire per il finanziamento di un fondo di garanzia
costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. allo
scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti
concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
medie imprese;
b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di
lire per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia
istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge
14 ottobre 1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si
renderanno disponibili per interventi nelle aree depresse,
sui fondi della manovra finanziaria per il triennio
1997-1999, il CIPE destina una somma fino ad un massimo di
lire 600 miliardi nel triennio 1997-1999 per il
finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
legge del 23 gennaio 1992, n. 32, e di lire 300 miliardi
nel triennio 1997-1999 per il finanziamento degli
interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
«Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tale sistema in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo'
autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di
specifiche tipologie di crediti delle societa' per azioni
interamente partecipate dallo Stato, previa valutazione
della rilevanza pubblica di tali crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell'autorizzazione di cui
al comma 3-bis, la societa' interessata stipula apposita
convenzione con l'Agenzia delle entrate e l'iscrizione a
ruolo avviene a seguito di un'ingiunzione conforme all'art.
2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto
14 aprile 1910, n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla
direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente
in ragione della dislocazione territoriale dell'ufficio
della societa' che l'ha richiesta».
- Si riporta il testo dell'art. 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
«Art. 24 (Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le
gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro
la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli
operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni
dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione
salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli
assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo
alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione
per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il
rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito
dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni
altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa
dalle pensioni, sono fuse in una unica gestione che assume
la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti".
2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i
contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e
gestioni, ne assume le attivita' e le passivita' ed eroga
le relative prestazioni.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e' soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle
ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna
di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941
e dell'11 dicembre 1942. La residua attivita' patrimoniale,
come da bilancio consuntivo della gestione del predetto
fondo, e' contabilizzata nella gestione dei trattamenti
familiari di cui al comma 1.
4. Il bilancio della gestione e' unico ed evidenzia per
ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il
correlativo gettito contributivo».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica):
«Art. 2 (Fondo di garanzia). - 1. E' istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di
garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo
di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza
del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante
ai lavoratori o loro aventi diritto.
2. Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato
passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione
della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per
il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione
della sentenza di omologazione del concordato preventivo,
il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a
domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento
di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti
accessori, previa detrazione delle somme eventualmente
corrisposte.
3. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di
lavoro di cui all'art. 101 del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, la domanda di cui al comma precedente puo' essere
presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo
la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale
contestazione del curatore fallimentare.
4. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa la domanda puo' essere presentata trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni
riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide
su di esse.
4-bis. L'intervento del Fondo di garanzia opera anche
nel caso in cui datore di lavoro sia un'impresa, avente
attivita' sul territorio di almeno due Stati membri,
costituita secondo il diritto di un altro Stato membro ed
in tale Stato sottoposta ad una procedura concorsuale, a
condizione che il dipendente abbia abitualmente svolto la
sua attivita' in Italia.
5. Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle
disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non
adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in
misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto
possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di
fine rapporto, sempreche', a seguito dell'esperimento
dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali
siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il
fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il
pagamento del trattamento insoluto.
6. Quanto previsto nei commi precedenti si applica
soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di
lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano
intervenute successivamente all'entrata in vigore della
presente legge.
7. I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e
quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo
entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo
e' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi
causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di
lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice
civile per le somme da esso pagate.
8. Il fondo, per le cui entrate ed uscite e' tenuta una
contabilita' separata nella gestione dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione, e' alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per
cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano
le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la
riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei
lavoratori dipendenti. Le disponibilita' del fondo di
garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di
fuori della finalita' istituzionale del fondo stesso. Al
fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota
contributiva puo' essere modificata, in diminuzione o in
aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla
base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo
medesimo.
9. Il datore di lavoro deve integrare le denunce
previste dall'art. 4, primo comma, del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella
legge 4 agosto 1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel
presente articolo nonche' dei dati relativi
all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del
lavoratore. Si applicano altresi' le disposizioni di cui ai
commi secondo, terzo e quarto dell'art. 4 del predetto
decreto-legge. Le disposizioni del presente comma non si
applicano al rapporto di lavoro domestico.
10. Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende
industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto e' gestito, rispettivamente, dall'Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni
Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dirigenti di aziende industriali.».
- Si riporta il testo dell'art. 25 della legge
21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di
formazione professionale):
«Art. 25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi
di cui all'articolo precedente, e' istituito, presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con
l'amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui
dotazione e' fissata in lire 100 miliardi, si provvede a
carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un
apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
dell'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
n. 114, e modificato dall'art. 11 della legge 3 giugno
1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo
integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e' aumentata in misura pari
allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti
dall'aumento contribuitivo di cui al precedente
comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento
delle somme dovute al Fondo e' effettuato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale con periodicita'
trimestrale.
La parte di disponibilita' del Fondo di rotazione non
utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi,
derivante dall'applicazione della presente legge
nell'esercizio finanziario 1979, si fara' fronte mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo
9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in
apposito conto corrente infruttifero aperto presso la
tesoreria centrale e denominato «Ministero del lavoro e
della previdenza sociale - somme destinate a promuovere
l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
dagli organismi di cui all'art. 8 della decisione del
consiglio delle Comunita' europee numero 71/66/CEE del
1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE
20 dicembre 1977.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 50 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici) convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come
modificato dalla presente legge:
«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
la generazione e la consegna della tessera sanitaria a
tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
30 giugno 2006.».
- Si riporta il testo del comma 255 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)]:
«255. Agli enti non commerciali di cui all'art. 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei
territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui
all'art. 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002 fino al
31 dicembre 2005 nonche', per i versamenti non eseguiti a
questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l'art.
3, comma 2, e l'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 2004, n.
3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del
14 maggio 2004».
- Si riporta il testo dei commi da 3 a 6 dell'art. 11
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80:
«3. E' istituito il Fondo per il finanziamento degli
interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle
imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
35 milioni di euro per l'anno 2005.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 3
si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui al
comma 5 dell'art. 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
5. Le attivita' di coordinamento e monitoraggio degli
interventi di cui al comma 3 sono svolte da un apposito
comitato tecnico nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, che opera sulla base degli
indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti. Le
amministrazioni competenti si avvalgono di Sviluppo Italia
S.p.a. per la valutazione ed attuazione dei citati
interventi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato.
6. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono dettati i criteri e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 5.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo».



Art. 8-bis.
Incremento dei livelli occupazionali

(( 1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006, ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al presente comma, nonche¨, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'obiettivo 1 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999
(Regolamento del Consiglio recante disposizioni generali
sui Fondi strutturali):
«Art. 3 (Obiettivo n. 1). - 1. L'obiettivo n. 1
concerne le regioni corrispondenti al livello II della
nomenclatura delle unita' territoriali statistiche (NUTS
II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite,
misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e
calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili
degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, e'
inferiore al 75% della media comunitaria.
Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia,
la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e
la Slovacchia l'obiettivo n. 1 concerne le regioni
corrispondenti al livello NUTS II il cui prodotto interno
lordo (PIL) pro capite, misurato in base alla parita' del
potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati
comunitari degli anni 1997-1998-1999 sia inferiore al 75%
della media comunitaria al momento della conclusione dei
negoziati di adesione.
Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche
(dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole
Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone
rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n.
6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e
della Svezia, durante il periodo 1995-1999.
2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo
1, primo e secondo comma, stabilisce l'elenco delle regioni
cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto
dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4,
secondo comma.
Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal
1° gennaio 2000. Per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro,
la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la
Slovenia e la Slovacchia tale elenco e' valido dalla data
di adesione sino al 31 dicembre 2006».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 reca
«Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori
socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144» (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 7 aprile 2000, n. 82).
- Per il comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 vedasi in nota all'art.
8.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)]:
«1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo
per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di cui alla legge
30 giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005».



Art. 9. Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore
sanitario

1. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche¨ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, (( pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 )), la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanita' in data 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche¨ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per l'anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali (( dell'area della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo )) e del personale del comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio 2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.



Riferimenti normativi:

- Si riportano i testi dei commi 164 e 173 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)]:
«164. Per garantire il rispetto degli obblighi
comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo
della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, e' determinato in 88.195
milioni di euro per l'anno 2005, 89.960 milioni di euro per
l'anno 2006 e 91.759 milioni di euro per l'anno 2007. I
predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di
ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'". Lo Stato, in deroga a quanto stabilito
dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi
del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e
2003. A tal fine e' autorizzata, a titolo di regolazione
debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno
2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei
disavanzi della regione Lazio per l'anno 2003, derivanti
dal finanziamento dell'ospedale "Bambino Gesu'". Le
predette disponibilita' finanziarie sono ripartite tra le
regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con
la Conferenza Stato-regioni.».
«173. L'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164,
rispetto al livello di cui all'accordo Stato-regioni
dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 7 settembre 2001, per l'anno 2004, rivalutato del 2
per cento su base annua a decorrere dal 2005, e'
subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato
e regioni ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, che contempli ai fini del
contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti gia' previsti dalla vigente
legislazione;
b) i casi nei quali debbano essere previste modalita'
di affiancamento dei rappresentanti dei Ministeri della
salute e dell'economia e delle finanze ai fini di una
migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori adempimenti per migliorare il
monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo
sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli obblighi di programmazione a
livello regionale, al fine di garantire l'effettivita' del
processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con
particolare riguardo al riequilibrio dell'offerta di posti
letto per acuti e per lungodegenza e riabilitazione, alla
promozione del passaggio dal ricovero ordinario al ricovero
diurno, nonche' alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano
nazionale dell'aggiornamento del personale sanitario,
coerentemente con il Piano sanitario nazionale;
e) il vincolo di crescita delle voci dei costi di
produzione, con esclusione di quelli per il personale cui
si applica la specifica normativa di settore, secondo
modalita' che garantiscano che, complessivamente, la loro
crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per
cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel
bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi
di personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di
garantire in sede di programmazione regionale,
coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio
economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie,
aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in
sede di preventivo annuale che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza
degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo
l'obbligatorieta' dell'adozione di misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonche' l'ipotesi
di decadenza del direttore generale».
- Si riporta il testo dell'art. 6 dell'Intesa
Stato-regioni (Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'art. 1,
comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) del
23 marzo 2005:
«Art. 6 (Obbligo di garantire l'equilibrio economico
finanziario). - 1. Con riferimento a quanto previsto sub f)
dall'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le regioni si impegnano a rispettare l'obbligo in capo
alle stesse di garantire in sede di programmazione
regionale, coerentemente con gli obiettivi
sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche,
l'equilibrio economico-finanziario del servizio sanitario
regionale nel suo complesso, con riferimento alle proprie
aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari e
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
sia in sede di preventivo annuale, che di conto consuntivo,
realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza
degli andamenti con gli obiettivi dell'indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e a rispettare l'obbligo
dell'adozione di misure - compresa la disposizione per la
decadenza dei direttori generali delle aziende unita'
sanitarie locali, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e
gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico -
per la riconduzione in equilibrio della gestione, ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, fermo restando
quanto disposto dal comma 174 dell'art. 1 della richiamata
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, ove necessario, quanto
disposto dal comma 180 del medesimo articolo. Limitatamente
all'anno 2005, nelle more del perfezionamento del
procedimento attuativo dell'art. 7 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, i bilanci regionali fanno
riferimento alle risorse indicate nella delibera CIPE di
riparto del fabbisogno 2005, commisurate al 99%
dell'importo attribuito alle singole regioni, salvo
eventuali modifiche derivanti dall'applicazione dell'art. 7
del citato decreto legislativo n. 56/2000, secondo quanto
disposto dall'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo
2005, n. 26.
2. A tal fine le regioni:
provvedono alla verifica trimestrale del rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario della gestione,
coerentemente con l'obiettivo sull'indebitamento delle
Amministrazioni pubbliche, assegnati in sede di bilancio
preventivo economico per l'anno di riferimento.
Conseguentemente i direttori generali delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende
ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari, e degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, sono tenuti a presentare per via
informatica alla regione, al Ministero dell'economia e
delle finanze, al Ministero della salute, ogni tre mesi,
una certificazione di accompagnamento del Conto economico
trimestrale, in ordine alla coerenza con gli obiettivi
sopra indicati. In caso di certificazione di non coerenza
con i predetti obiettivi, i direttori generali delle
aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere
universitarie, ivi compresi i Policlinici universitari, e
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
sono tenuti contestualmente a presentare un piano, con le
misure idonee a ricondurre la gestione nei limiti degli
obiettivi assegnati. La certificazione di non coerenza
delle condizioni di equilibrio comporta automaticamente il
blocco delle assunzioni del personale dell'azienda e
dell'affidamento di incarichi esterni per consulenze non a
carattere sanitario per l'esercizio in corso. La
riconduzione della gestione nei limiti degli obiettivi
assegnati deve essere assicurata entro il 30 settembre
qualora la situazione di disequilibrio sia stata
certificata nel primo o nel secondo trimestre, ovvero entro
il 31 dicembre qualora la situazione di disequilibrio si
sia verificata nel corso del terzo o quarto trimestre; in
caso contrario la regione dichiara la decadenza dei
direttori generali. Qualora per esigenze straordinarie si
renda necessario assumere iniziative di gestione
comportanti spese non previste ed incompatibili con gli
obiettivi, i direttori generali devono ottenere preventiva
autorizzazione dalla giunta regionale, fatti salvi i
provvedimenti contingibili ed urgenti e i casi in cui
ricorra il pericolo di interruzione di pubblico servizio
per i quali le aziende danno comunicazione alla giunta
regionale entro i successivi quindici giorni. La decadenza
opera, in particolare, nei seguenti casi:
a) mancata o incompleta presentazione della
certificazione trimestrale di cui sopra, nei termini
stabiliti dalla regione;
b) mancata presentazione del piano di rientro nei
termini definiti dalla regione;
c) mancata riconduzione della gestione nei limiti
degli obiettivi assegnati al 30 settembre ovvero al 31
dicembre, come sopra stabilito;
adottano i provvedimenti per definire l'obbligo per
le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende
ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici
universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico ad effettuare spese solo nei limiti degli
obiettivi economico-finanziari assegnati in sede di
bilancio preventivo economico per l'anno di riferimento.
3. Le informazioni contabili riportate nella verifica
trimestrale devono in ogni caso corrispondere alle
informazioni contabili periodicamente inviate al Sistema
Informativo Sanitario attraverso i modelli CE ed SP
contenuti nel decreto ministeriale 16 febbraio 2001 e nel
decreto ministeriale 28 maggio 2001.».



Art. 10

Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidita' civile e certificazione di regolarita' contributiva ai fini dei
finanziamenti comunitari.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia' di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. (( Resta ferma la partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti )).
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse sono trasferite all'I.N.P.S.
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto art. 42, comma 1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', nonche¨ le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma l'I.N.P.S. e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e' rappresentato e difeso direttamente da propri dipendenti.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decretolegge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 42 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326
(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«1. Gli atti introduttivi dei procedimenti
giurisdizionali concernenti l'invalidita' civile, la
cecita' civile, il sordomutismo, l'handicap e la
disabilita' ai fini del collocamento obbligatorio al
lavoro, devono essere notificati anche al Ministero
dell'economia e delle finanze. La notifica va effettuata
sia presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'art. 11 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,
sia presso le competenti Direzioni provinciali dei servizi
vari del Ministero. Nei predetti giudizi il Ministero
dell'economia e delle finanze e' litisconsorte necessario
ai sensi dell'art. 102 del codice di procedura civile e
puo' essere difeso, oltre che dall'Avvocatura dello Stato,
da propri funzionari ovvero, in base ad apposite
convenzioni stipulate con l'I.N.P.S. e con l'INAIL, senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, da
avvocati dipendenti da questi enti. Nei casi in cui il
giudice nomina un consulente tecnico, alle indagini assiste
un componente delle Commissioni mediche di verifica
indicato dal Direttore della Direzione Provinciale su
richiesta, formulata a pena di nullita', del consulente
nominato dal giudice. Al predetto componente competono le
facolta' indicate nel secondo comma dell'art. 194 del
codice di procedura civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del regio decreto
30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato):
«Art. 11. Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi
altro atto di opposizione giudiziale, nonche' le
opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi
che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o
speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati
alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio
dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede
l'Autorita' giudiziaria innanzi alla quale e' portata la
causa, nella persona del Ministro competente.
Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere
notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel
cui distretto ha sede l'Autorita' giudiziaria presso cui
pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.
Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono
essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a
pena di nullita' da pronunciarsi anche d'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 102 del codice di
procedura civile:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). - Se la
decisione non puo' pronunciarsi che in confronto di piu'
parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
processo [codice civile 67, 184, 247, 248, 704, 1010, 1012,
2733, 2738, 2900; codice di procedura civile 784].
Se questo e' promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del
contraddittorio [codice di procedura civile 268, 331, 354]
in un termine perentorio da lui stabilito [codice di
procedura civile 307].».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (Disposizioni urgenti
in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti
di lavoro a tempo parziale):
«Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici). - 1. Le
imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
sono tenute a presentare alla stazione appaltante la
certificazione relativa alla regolarita' contributiva a
pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere
presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e
attivita' in convenzione o concessione con l'ente pubblico,
pena la decadenza della convenzione o la revoca della
concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, l'I.N.P.S. e l'INAIL stipulano
convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di
regolarita' contributiva.
3. All'art. 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006.».



Art. 10-bis.
Efficienza delle amministrazioni pubbliche

(( 1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attivita' amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarita' riscontrate».
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attivita' di semplificazione delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche¨ delle attivita' connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a quattro anni, di un contingente di personale di 30 unita'.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' in posizione di disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.
4. Le modalita' di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il territorio nazionale dell'attivita' di rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire una societa' di rilevazione statistica con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. La societa' di rilevazione statistica nazionale puo' avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla societa' puo' transitare in questa per trasferimento di attivita' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della societa' . I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della societa' di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) presenti in Italia.
7. Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e' composto da cinque esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalita' con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia.
9. All'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e' elevato ad euro 5.000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente della Corte dei conti».
10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 60 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive
integrate di cui al comma 5 puo' partecipare l'ispettorato
per la funzione pubblica, che opera alle dirette dipendenze
del Ministro per la funzione pubblica. L'ispettorato stesso
si avvale di un numero complessivo di dieci funzionari
scelti tra ispettori di finanza, in posizione di comando o
fuori ruolo, del Ministero dell'economia e delle finanze,
funzionari particolarmente esperti in materia, in posizione
di comando o fuori ruolo, del Ministero dell'interno, e
nell'ambito di personale di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo, per il
quale si applicano l'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e l'art. 56, settimo comma, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive
modificazioni. L'ispettorato svolge compiti ispettivi
vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse
umane, la conformita' dell'azione amministrativa ai
principi di imparzialita' e buon andamento, l'efficacia
dell'attivita' amministrativa, con particolare riferimento
alle riforme volte alla semplificazione delle procedure, e
l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei
costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei
carichi di lavoro. Per l'esercizio delle funzioni ispettive
connesse, in particolare, al corretto conferimento degli
incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche
d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle
amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai
sensi dell'art. 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di
corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o
inadempienze delle amministrazioni, di cui all'art. 1,
comma 2, puo' richiedere chiarimenti e riscontri in
relazione ai quali l'amministrazione interessata ha
l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro
quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli
esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato costituiscono
obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di
cui all'art. 55, per l'amministrazione medesima. Gli
ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena
autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della
Corte dei conti le irregolarita' riscontrate.».
- Si riporta il testo degli articoli 34 e 34-bis del
gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita). -
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.».
«Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita'
del personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-ter del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 (Disposizioni urgenti
per garantire la funzionalita' di taluni settori della
pubblica amministrazione):
«3-ter (Disposizioni in materia di segretari comunali e
provinciali). - 1. In via transitoria e comunque non oltre
il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per
i quali sia terminato il quadriennio di disponibilita'
nell'anno 2002, non ricollocati presso altre
amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali sino al passaggio in mobilita', nella piena
salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a
decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di
disponibilita' si applicano gli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del
collocamento in disponibilita', l'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali
verifica ai sensi dell'art. 33, comma 7, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilita' di impiego
diverso all'interno o con mobilita' verso altre
amministrazioni.
3. Per la mobilita' volontaria dei segretari comunali e
provinciali si applica l'art. 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001. Sono abrogati l'art. 18, ad eccezione del
comma 11, e l'art. 19, comma 11, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n.
465.»
- Si riporta il testo dell'art. 101 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 101 (Disponibilita' e mobilita). - 1. Il
segretario comunale o provinciale non confermato, revocato
o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di
disponibilita' per la durata massima di due anni.
2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto
all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma
di cui all'art. 102 per le attivita' dell'Agenzia stessa o
per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di
funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso
altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri
a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilita' al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli
incarichi conferiti.
2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale
o provinciale e' utilizzato in posizione di distacco,
comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione
presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso
previsto dalla legge, il termine di collocamento in
disponibilita' resta sospeso.
3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per
mancato raggiungimento di risultati imputabile al
segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni
dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione,
compete il trattamento economico tabellare spettante per la
sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al
comma 2.
4. Decorsi due anni senza che abbia preso servizio in
qualita' di titolare in altra sede il segretario viene
collocato d'ufficio in mobilita' presso altre pubbliche
amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione
giuridica ed economica.
4-bis. Le disposizioni di cui all'art. 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai
segretari comunali e provinciali equiparati ai dirigenti
statali ai fini delle procedure di mobilita' per effetto
del contratto collettivo nazionale di lavoro. Alla
cessazione dell'incarico, il segretario comunale o
provinciale viene collocato nella posizione di
disponibilita' nell'ambito dell'albo di appartenenza.».
- Si riporta il testo dell'art. 31 del gia' citato
decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di
trasferimento di attivita). - 1. Fatte salve le
disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o
conferimento di attivita', svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture,
ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che
passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art.
2112 del codice civile e si osservano le procedure di
informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi
da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.».
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Giudizi di responsabilita). - 1. Prima di
emettere l'atto di citazione in giudizio, il procuratore
regionale invita il presunto responsabile del danno a
depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni
dalla notifica della comunicazione dell'invito, le proprie
deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso termine il
presunto responsabile puo' chiedere di essere sentito
personalmente. Il procuratore regionale emette l'atto di
citazione in giudizio entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni
da parte del presunto responsabile del danno. Eventuali
proroghe di quest'ultimo termine sono autorizzate dalla
sezione giurisdizionale competente, nella camera di
consiglio a tal fine convocata; la mancata autorizzazione
obbliga il procuratore ad emettere l'atto di citazione
ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi
quarantacinque giorni.
2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche
contestualmente all'invito di cui al comma 1, il
procuratore regionale puo' chiedere, al presidente della
sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il
sequestro conservativo di beni mobili e immobili del
convenuto, comprese somme e cose allo stesso dovute, nei
limiti di legge.
3. Sulla domanda il presidente della sezione
giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e
procede contestualmente a:
a) fissare l'udienza di comparizione delle parti
innanzi al giudice designato, entro un termine non
superiore a quarantacinque giorni;
b) assegnare al procuratore regionale un termine
perentorio non superiore a trenta giorni per la
notificazione della domanda e del decreto.
4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma 3, il
giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la
notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di
cui al comma 3 sono quadruplicati.
5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia
stata proposta prima dell'inizio della causa di merito,
viene fissato un termine non superiore a sessanta giorni
per il deposito, presso la segreteria della sezione
giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il
correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla
data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del
procuratore regionale.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 4
dell'art. 2, il procuratore regionale, nelle istruttorie di
sua competenza, puo' disporre:
a) l'esibizione di documenti, nonche' ispezioni ed
accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed
i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie
a carico dei bilanci pubblici;
b) il sequestro dei documenti;
c) audizioni personali;
d) perizie e consulenze.
7. [Per il pagamento delle parcelle dovute ai
consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla
normativa vigente in materia di spese di giustizia].
8. Il limite di somma di cui all'art. 55 del testo
unico delle leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e all'art. 49 del regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e' elevato ad euro 5.000 e
puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni
dell'indice ISTAT sul costo della vita, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente della Corte dei conti.».
- Si riporta il testo del comma 2-bis dell'art. 3 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639
(Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte
dei conti):
«2-bis. In caso di definitivo proscioglimento ai sensi
di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dal comma 1 del
presente articolo, le spese legali sostenute dai soggetti
sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono
rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135
(Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione):
«1. Le spese legali relative a giudizi per
responsabilita' civile, penale e amministrativa, promossi
nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in
conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento
del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali
e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di
procedura civile:
«Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui [c.p.c. 277],
condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a
favore dell'altra parte [c.p.c. 97, 306, 385, 391, 449,
633, n. 2] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari
di difesa [c.p.c. 54]. Eguale provvedimento emette nella
sua sentenza il giudice che regola la competenza [c.p.c.
49].
Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere
con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione
della sentenza del titolo esecutivo [c.p.c. 474] e del
precetto [c.p.c. 480] sono liquidate dall'ufficiale
giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia
notificata.
I reclami contro le liquidazioni di cui al comma
precedente sono decisi con le forme previste negli
articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene
il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.».



Art. 10-ter.
Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.a. ad ISA S.p.a.

(( 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.a. trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., senza alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA S.p.a, ed in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.a. erogato da Sviluppo Italia S.p.a. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
d) disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo beneficio del rimborso da parte dello Stato.
Sono altresi' trasferiti ad ISA S.p.a.:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n. 90 del 4 agosto 2000.
3. Resta a carico di ISA S.p.a l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.a in ISA S.p.a. e' trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA S.p.a. iscrivera' nelle proprie scritture contabili le poste patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in Sviluppo Italia S.p.a. al momento del trasferimento apponendo una riserva speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7 agosto 1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonche¨ quelle» sono soppresse.
10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., per l'attivita' inerente la prosecuzione degli interventi relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999».
11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 132 e' sostituito dal seguente: «132. L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a societa' ed organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, puo' definire condizioni compatibili con i principi di economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le azioni o le quote sociali acquisite»;
b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti: «132-bis. ISA S.p.a., con le medesime modalita' di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da societa', enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche, programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei prodotti agricoli ed agroindustriali. 132-ter. Per le finalita' di cui ai commi 132 e 132-bis, ISA S.p.a. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE».
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.



- Si riporta il titolo della delibera CIPE n. 90 del
4 agosto 2000. «Delibera Num. 090 Delibera quadro su
criteri e modalita' degli interventi ex RIBS S.p.a. - di
Sviluppo Italia S.p.a..» (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000).
- Si riporta il testo degli articoli 2, 3 e 4 della
legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni
(Norme per il risanamento, la ristrutturazione e lo
sviluppo del settore bieticolo-saccarifero):
«Art. 2. - Entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge sara' costituita la societa'
«Interventi a sostegno del settore agro industriale - RIBS
- S.p.a.», con sede in Roma e con capitale di lire un
miliardo, ripartito in 1.000 azioni del valore nominale di
un milione ciascuna. Il capitale e' sottoscritto per 950
azioni dal Fondo di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, e
per la quota restante dall'EFIM.
La RIBS S.p.a. ha per oggetto l'intervento nel settore
bieticolo-saccarifero, secondo le direttive del CIPE, al
fine di promuovere il risanamento, la riorganizzazione e il
riordinamento produttivo e commerciale. A tal fine:
a) promuovere la costituzione di societa' con
imprese, consorzi di imprese, produttori agricoli anche
associati, cooperative e loro consorzi, enti pubblici anche
territoriali, enti pubblici economici o societa' da questi
partecipate, gruppi composti da imprenditori anche
associati e da enti o organismi pubblici o privati;
b) partecipa al capitale di societa' gia' costituite
ed operanti nel settore;
c) eroga finanziamenti agevolati a favore delle
societa' ed organismi di cui alle precedenti lettere a) e
b).
Il Fondo sottoscrive gli ulteriori aumenti di capitale
necessari per l'attuazione dei piani specifici di cui al
precedente art. 1.
La RIBS S.p.a. e' amministrata da un consiglio di
amministrazione composto da sei membri, dei quali il
presidente e' nominato dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, mentre i restanti membri
sono nominati, rispettivamente, dal Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
dall'EFIM.
Per l'attuazione di un programma di ricerca
sperimentazione e divulgazione nel settore
bieticolo-saccarifero, e' autorizzata la spesa di lire un
miliardo da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1984.
Il programma, sul quale saranno sentite le regioni,
dovra' essere conforme agli obiettivi indicati dal piano
agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.
984, e dal piano bieticolo e saccarifero.
Il collegio sindacale e' nominato con decreto del
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed e' costituito
da un magistrato amministrativo, che lo presiede, da due
rappresentanti del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, da un rappresentante del Ministro del tesoro e da
un rappresentante del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Due dei sindaci devono essere
scelti fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali
dei conti. Non si fa luogo a nomina di supplenti.».
«Art. 3. - Gli interventi della RIBS S.p.a. devono
esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione
dei singoli piani specifici di cui al precedente art. 1.
La RIBS S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel
partecipare al capitale di societa' ai sensi del precedente
art. 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali
si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle societa'
partecipate vengono acquisite dalla stessa RIBS S.p.a. al
loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a
riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di
intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al
comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la
RIBS S.p.a. e' titolare.
La RIBS S.p.a. e' tenuta a promuovere la liquidazione
di quelle societa' che nei due esercizi finanziari
anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento
abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura
superiore ad un terzo del capitale sociale.
Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della
RIBS S.p.a., il relativo patrimonio viene devoluto allo
Stato.».
«Art. 4. - I mutui di cui all'art. 3, comma 3, lettera
a), del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n.
546, da ammortizzarsi entro il termine massimo di cinque
anni dalla erogazione, sono assistiti da privilegio
speciale sul prodotto conferito di cui alla legge
5 dicembre 1972, n. 848, sul prodotto trasformato e sulle
attrezzature dell'impresa mutuataria.».
- Si riporta il testo dell'articolo 23 della legge
7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 23. (Norme concernenti la RIBS S.p.a.). - 1. Nel
quadro dell'intervento per il miglioramento delle
condizioni di trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e zootecnici, la RIBS Spa, in attuazione
degli indirizzi approvati dal CIPE e nel rispetto delle
direttive impartite dal Ministro per le politiche agricole
di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, predispone e approva i programmi ed i progetti
specifici di intervento, comprensivi degli aspetti
occupazionali, con l'indicazione dei relativi fabbisogni
finanziari.
2. Il Ministro per le politiche agricole sottopone
all'approvazione del CIPE una delibera quadro contenente la
determinazione dei criteri e delle modalita' di intervento
della RIBS Spa, ai fini della sua comunicazione alla
Commissione delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo
93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.
3. Il Ministero per le politiche agricole verifica la
rispondenza dei programmi e dei progetti ai suddetti
criteri, indirizzi e direttive, anche sulla base di
apposite schede di valutazione predisposte dalla RIBS Spa.
La verifica deve avvenire entro sessanta giorni dalla
ricezione del programma o del progetto, che divengono
esecutivi, una volta decorso tale termine.
4. Al primo comma dell'articolo 2 della legge
19 dicembre 1983, n. 700, le parole «Risanamento agro
industriale zuccheri» sono sostituite dalle seguenti:
«Interventi a sostegno del settore agro-industriale». Al
quarto comma del medesimo art. 2, la parola: «cinque» e'
sostituita dalla seguente: «sei».
5. Sono abrogati l'articolo 1 della legge 19 dicembre
1983, n. 700, il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge
21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48 e il comma 8
dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge
2 dicembre 1998, n. 423 (Interventi strutturali e urgenti
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico):
«Art. 2 (Interventi integrativi). - 1. Per gli
interventi previsti dall'articolo 23 della legge 7 agosto
1997, n. 266, e' concesso un contributo quindicennale di
lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale
concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento
per capitale e interessi derivanti dalla contrazione di
operazioni finanziarie che la RIBS Spa e' autorizzata ad
effettuare. Ciascuna annualita' e' trasferita alla RIBS Spa
entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si
provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 40
miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero per le politiche agricole.».
- Si riporta il testo del comma 10 dell'articolo 10 del
gia' citato decreto-legge n. 35 del 2005:
«Art. 10. (Disposizioni in materia di agricoltura). -
1. All'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la lettera c), e' sostituita dalla
seguente: «c) le cooperative e loro consorzi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228; le associazioni e loro unioni costituite e
riconosciute ai sensi della legislazione vigente, che
effettuano cessioni di beni prodotti prevalentemente dai
soci, associati o partecipanti, nello stato originario o
previa manipolazione o trasformazione, nonche' gli enti che
provvedono per legge, anche previa manipolazione o
trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori soci.»;
b) il comma 3 e' abrogato;
c) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, sempre che il cedente, il donante o il
conferente, sia soggetto al regime ordinario.»;
d) il comma 10 e' abrogato;
e) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo
quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di
cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione
dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione
all'ufficio secondo le modalita' previste dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442.».
2. All'allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Birra: euro 1,59 per ettolitro e per
grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti: «Birra: euro
1,97 per ettolitro e per grado-Plato»;
b) le parole: «Prodotti alcolici intermedi: euro
56,15 per ettolitro» sono sostituite dalle seguenti:
«Prodotti alcolici intermedi: euro 62,33 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole etilico: euro 730,87 per
ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti: «Alcole
etilico: euro 765,44 per ettolitro anidro».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottare entro il 31 dicembre
2005, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
rideterminate le percentuali di compensazione applicabili
ai prodotti agricoli, al fine di assicurare maggiori
entrate pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal
1° gennaio 2006.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane sono stabilite le nuove aliquote di accisa di cui al
comma 2, con effetto dal 1° gennaio 2006, in misura tale da
assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 115 milioni di
euro annui a decorrere dal 2006 rispettando in ogni caso
per ciascuna categoria delle accise di cui al comma 2 i
criteri di progressione delle aliquote stabiliti nel
medesimo comma 2.
5. All'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dopo le parole: «contratti di filiera», sono
inserite le seguenti: «e di distretto».
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' per
l'attivazione di contratti di distretto di cui al comma 5,
prevedendo anche la possibilita' di partecipazione attiva
ai predetti contratti dei consorzi agrari di cui alla legge
28 ottobre 1999, n. 410.
7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1,
comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Fondo
interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e' soppresso.
8. All'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 5 dopo le parole: «dal presente
articolo», sono inserite le seguenti: «, nonche' di quelle
previste in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
b) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.
Le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possono
essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo
criteri, condizioni e modalita' da stabilire con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Agli eventuali
oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai
sensi del comma 2, si provvede ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468. La predetta garanzia e' elencata nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi dell'articolo 13 della citata legge n. 468 del
1978.».
9. Il Fondo per il risparmio idrico ed energetico, di
cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 settembre 2003, n. 268, e' soppresso. Le disponibilita'
finanziarie accertate alla data di entrata in vigore del
presente decreto sul Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione dell'agricoltura, di cui alla legge
27 ottobre 1966, n. 910, gia' destinate al Fondo per il
risparmio idrico ed energetico, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere successivamente
trasferite all'ISMEA per le finalita' di cui all'articolo
17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
10. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei
prodotti agricoli ed agroalimentari italiani il Ministero
delle politiche agricole e forestali promuove un programma
di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai
mercati internazionali con particolare riferimento a quelli
extra comunitari. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali si avvale, per l'attuazione del programma di cui
al presente comma, della societa' «Buonitalia» S.p.a., di
cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 99. A tale fine e' destinata, per l'anno
2005, quota parte, nel limite di 50 milioni di euro, delle
risorse finanziarie di cui all'articolo 4, comma 42, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, con riferimento
all'attuazione degli interventi di cui alla delibera CIPE
n. 90/2000 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2000, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure per
l'attuazione del presente comma, ivi inclusa
l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili
da destinare allo scopo.».
- Si riporta il testo dell'articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e
modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo
7 della legge 5 marzo 2001, n. 57):
«Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - 1. Agli oneri
derivanti dal presente decreto, quantificati
complessivamente in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
68,963 miliardi per l'articolo 1, comma 2, lire 7,052
miliardi per l'articolo 3, lire 12 miliardi a decorrere dal
2002 per l'articolo 8, lire 56 milioni per l'articolo 9,
lire 7,824 miliardi per l'articolo 10, si provvede:
a) per gli anni 2001 e 2002 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 25 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
23 dicembre 2000, n. 388;
b) per l'anno 2003 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata - ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165 - dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 del
gia' citato decreto legislativo n. 228 del 2001:
«2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando
utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e
servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo
biologico.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli
enti e delle societa' di promozione e istituzione della
societa' «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«2. Le operazioni previste dal presente decreto,
comprese quelle di acquisizione e di conferimento di
partecipazioni detenute dallo Stato o da societa' da esso
controllate, nonche' le operazioni di ristrutturazione
societaria preordinate all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, anche complementari e strumentali, sono
esenti da imposte dirette ed indirette e da tasse.».
- Si riporta il testo degli articoli 60 e 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):
«Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo) - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, limitatamente agli interventi
territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e
segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle
disponibilita' assegnate agli strumenti di programmazione
negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere
diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente
del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La
diversa allocazione, limitata esclusivamente agli
interventi finanziati con le risorse di cui sopra e
ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61
della presente legge, e' effettuata in relazione
rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi
finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito
alle singole misure di incentivazione e alla finalita' di
accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare
l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e
le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilita' finanziarie che emergono ai sensi del comma
2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi
i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma
delle attivita' e di spesa. Gli interventi finanziabili
sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste
dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di
accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno
prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca,
acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'articolo 14, comma 3,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative
e le attivita' di assistenza tecnica afferenti le
autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal
presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine
provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attivita'
produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono
definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la
destinazione della quota percentuale di cui al precedente
periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.
CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del. CIPE 21 dicembre 2001, n.
123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni.».
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 1
della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
anche attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'articolo 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento
all'articolo 60, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa tra le pertinenti unita' previsionali di base degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11. - 12. (Omissis).
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che
investono, nell'ambito di programmi di penetrazione
commerciale, in campagne pubblicitarie localizzate in
specifiche aree territoriali del Paese. L'agevolazione e'
riconosciuta sulle spese documentate dell'esercizio di
riferimento che eccedono il totale delle spese
pubblicitarie dell'esercizio precedente e nelle misure
massime previste per gli aiuti a finalita' regionale, nel
rispetto dei limiti della regola «de minimis» di cui al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del
12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera da
sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti,
stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 «Devoluzione di proventi»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 della legge
27 maggio 2001, n. 122 (Disposizioni modificative e
integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale), cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 5 (Societa' di forestazione controllate dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Trasferimento di risorse finanziarie alla
regione Calabria). - 1. Il termine del 31 dicembre 1994, di
cui all'art. 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104,
relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in
essere delle societa' di forestazione gia' controllate
dalla societa' Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa
in liquidazione, e' fissato in tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Qualora le regioni territorialmente competenti non
subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1
entro il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i
liquidatori delle societa' di forestazione, nominati ai
sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
e successive modificazioni, procedono agli atti necessari
per l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo
alle societa', anche mediante cessione a terzi dei rapporti
contrattuali.
3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare
con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione
ambientale nei settori della manutenzione del territorio,
della forestazione e difesa del suolo sottoscritto
nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra
Governo e regione Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999,
previa approvazione del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) nella riunione del
29 settembre 1999, e' autorizzata, in aggiunta alle risorse
gia' disponibili, a carico del bilancio della regione
Calabria, e alle risorse trasferite a carico del bilancio
dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per l'anno
2001.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno
2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo
rifinanziata dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura
di Casale Monferrato e connesse unita' di ricerca forestale
di Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni
e Ovile, nonche' l'azienda di San Giovanni Arcimusa, gia'
concessi in comodato nell'ambito della liquidazione
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e della
Societa' agricola e forestale per le piante da cellulosa e
da carte - SAF S.p.a. al Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, sono devoluti a titolo gratuito al
Ministero delle politiche agricole e forestali per essere
utilizzati nell'ambito della riforma degli istituti di
ricerca e sperimentazione agraria. Fino all'attuazione di
tale riforma al personale addetto alle strutture devolute
al Ministero delle politiche agricole e forestali si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora
le regioni nel cui territorio sono situati ne facciano
richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli altri beni patrimoniali
non occorrenti alla liquidazione dell'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta sono devoluti a titolo gratuito
alle regioni medesime per essere destinati ad attivita' di
ricerca e sperimentazione agraria ed all'adempimento dei
loro fini istituzionali in materia di forestazione,
agricoltura e tutela ambientale.
6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' ulteriormente prorogato
di tre mesi.
7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
progetto speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del
6 agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189
alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, e'
autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
7-bis. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 7, il commissario ad acta per le attivita' di cui
all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, puo' operare, anche attraverso
specifiche convenzioni con l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), interventi a sostegno di produzioni
agricole colpite da crisi di mercato, anche in aree diverse
da quelle di cui al comma 7, purche' classificate come
svantaggiate, con possibilita' di destinare le produzioni
ritirate a finalita' di utilita' sociale. Nell'ambito dei
predetti limiti e per un importo massimo di 560.000 euro,
il Commissario ad acta opera anche attraverso specifiche
convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare
(I.SA.) S.p.A., per l'attivita' inerente la prosecuzione
degli interventi relativi al progetto speciale promozionale
per le aree interne del Mezzogiorno per la valorizzazione
dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE n.
132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 255 del 29 ottobre 1999.
8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
progetto speciale per gli interventi di forestazione
produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico
della Campania, approvato con la citata deliberazione del
CIPE n. 132 del 6 agosto 1999, e' autorizzata la spesa di
lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire
130 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64.».



Art. 11. Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C
della legge 30 dicembre 2004, n. 311

1. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. (( Gli enti previdenziali interessati provvedono al monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. (Soppresso) ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 1 della
legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della
previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e per il riordino
degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria):
«2. Il Governo, nell'esercizio della delega di cui al
comma 1, fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
previste dai relativi statuti, dalle norme di attuazione e
dal titolo V della parte II della Costituzione, si atterra'
ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare le forme di tutela atte a garantire la
correttezza dei dati contributivi e previdenziali
concernenti il personale dipendente dalle pubbliche
amministrazioni;
b) liberalizzare l'eta' pensionabile, prevedendo il
preventivo accordo del datore di lavoro per il
proseguimento dell'attivita' lavorativa qualora il
lavoratore abbia conseguito i requisiti per la pensione di
vecchiaia, con l'applicazione degli incentivi di cui ai
commi da 12 a 17 e fatte salve le disposizioni di legge
vigenti in materia di pensionamento di vecchiaia per le
lavoratrici, e facendo comunque salva la facolta' per il
lavoratore, il cui trattamento pensionistico sia liquidato
esclusivamente secondo il sistema contributivo, di
proseguire in modo automatico la propria attivita'
lavorativa fino all'eta' di sessantacinque anni;
c) ampliare progressivamente la possibilita' di
totale cumulabilita' tra pensione di anzianita' e redditi
da lavoro dipendente e autonomo, in funzione
dell'anzianita' contributiva e dell'eta';
d) adottare misure volte a consentire la progressiva
anticipazione della facolta' di richiedere la liquidazione
del supplemento di pensione fino a due anni dalla data di
decorrenza della pensione o del precedente supplemento;
e) adottare misure finalizzate ad incrementare
l'entita' dei flussi di finanziamento alle forme
pensionistiche complementari, collettive e individuali, con
contestuale incentivazione di nuova occupazione con
carattere di stabilita', prevedendo a tale fine:
1) il conferimento, salva diversa esplicita
volonta' espressa dal lavoratore, del trattamento di fine
rapporto maturando alle forme pensionistiche complementari
di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
garantendo che il lavoratore stesso abbia una adeguata
informazione sulla tipologia, le condizioni per il recesso
anticipato, i rendimenti stimati dei fondi di previdenza
complementare per i quali e' ammessa l'adesione, nonche'
sulla facolta' di scegliere le forme pensionistiche a cui
conferire il trattamento di fine rapporto, previa
omogeneizzazione delle stesse in materia di trasparenza e
tutela, e anche in deroga alle disposizioni legislative che
gia' prevedono l'accantonamento del trattamento di fine
rapporto e altri accantonamenti previdenziali presso gli
enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
per titoli diversi dalla previdenza complementare di cui al
citato decreto legislativo n. 124 del 1993;
2) l'individuazione di modalita' tacite di
conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi
istituiti o promossi dalle regioni, tramite loro strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica all'uopo istituite,
oppure in base ai contratti e accordi collettivi di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 e al comma 2
dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e successive modificazioni, nonche' ai fondi istituiti
in base alle lettere c) e c-bis) dell'articolo 3, comma 1,
del medesimo decreto legislativo, nel caso in cui il
lavoratore non esprima la volonta' di non aderire ad alcuna
forma pensionistica complementare e non abbia esercitato la
facolta' di scelta in favore di una delle forme medesime
entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del relativo decreto legislativo, emanato ai sensi
del comma 1 e del presente comma, ovvero entro sei mesi
dall'assunzione;
3) la possibilita' che, qualora il lavoratore abbia
diritto ad un contributo del datore di lavoro da destinare
alla previdenza complementare, detto contributo affluisca
alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o
alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il
contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2);
4) l'eliminazione degli ostacoli che si frappongono
alla libera adesione e circolazione dei lavoratori
all'interno del sistema della previdenza complementare,
definendo regole comuni, in ordine in particolare alla
comparabilita' dei costi, alla trasparenza e portabilita',
al fine di tutelare l'adesione consapevole dei soggetti
destinatari; la rimozione dei vincoli posti dall'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni, al fine della equiparazione tra
forme pensionistiche; l'attuazione di quanto necessario al
fine di favorire le adesioni in forma collettiva ai fondi
pensione aperti, nonche' il riconoscimento al lavoratore
dipendente che si trasferisca volontariamente da una forma
pensionistica all'altra del diritto al trasferimento del
contributo del datore di lavoro in precedenza goduto, oltre
alle quote del trattamento di fine rapporto;
5) che la contribuzione volontaria alle forme
pensionistiche possa proseguire anche oltre i cinque anni
dal raggiungimento del limite dell'eta' pensionabile;
6) il ricorso a persone particolarmente qualificate
e indipendenti per il conferimento dell'incarico di
responsabile dei fondi pensione nonche' l'incentivazione
dell'attivita' di eventuali organismi di sorveglianza
previsti nell'ambito delle adesioni collettive ai fondi
pensione aperti, anche ai sensi dell'articolo 5, comma 3,
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
7) la costituzione, presso enti di previdenza
obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare
in via residuale le quote del trattamento di fine rapporto
non altrimenti devolute;
8) l'attribuzione ai fondi pensione della
contitolarita' con i propri iscritti del diritto alla
contribuzione, compreso il trattamento di fine rapporto cui
e' tenuto il datore di lavoro, e la legittimazione dei
fondi stessi, rafforzando le modalita' di riscossione anche
coattiva, a rappresentare i propri iscritti nelle
controversie aventi ad oggetto i contributi omessi nonche'
l'eventuale danno derivante dal mancato conseguimento dei
relativi rendimenti;
9) la subordinazione del conferimento del
trattamento di fine rapporto, di cui ai numeri 1) e 2),
all'assenza di oneri per le imprese, attraverso
l'individuazione delle necessarie compensazioni in termini
di facilita' di accesso al credito, in particolare per le
piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo
del lavoro e di eliminazione del contributo relativo al
finanziamento del fondo di garanzia del trattamento di fine
rapporto;
10) che i fondi pensione possano dotarsi di linee
d'investimento tali da garantire rendimenti comparabili al
tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto;
11) l'assoggettamento delle prestazioni di
previdenza complementare a vincoli in tema di cedibilita',
sequestrabilita' e pignorabilita' analoghi a quelli
previsti per la previdenza di base;
f) prevedere che i trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatoria debbano essere erogati con calcolo definitivo
dell'importo al massimo entro un anno dall'inizio
dell'erogazione;
g) prevedere l'elevazione fino ad un punto
percentuale del limite massimo di esclusione
dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai
contratti collettivi aziendali o di secondo livello;
h) perfezionare l'unitarieta' e l'omogeneita' del
sistema di vigilanza sull'intero settore della previdenza
complementare, con riferimento a tutte le forme
pensionistiche collettive e individuali previste
dall'ordinamento, e semplificare le procedure
amministrative tramite:
1) l'esercizio da parte del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dell'attivita' di alta vigilanza
mediante l'adozione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, di direttive generali in
materia;
2) l'attribuzione alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione, ferme restando le competenze attualmente ad
essa attribuite, del compito di impartire disposizioni
volte a garantire la trasparenza delle condizioni
contrattuali fra tutte le forme pensionistiche collettive e
individuali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 9-ter
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e di
disciplinare e di vigilare sulle modalita' di offerta al
pubblico di tutti i predetti strumenti previdenziali,
compatibilmente con le disposizioni per la sollecitazione
del pubblico risparmio, al fine di tutelare l'adesione
consapevole dei soggetti destinatari;
3) la semplificazione delle procedure di
autorizzazione all'esercizio, di riconoscimento della
personalita' giuridica dei fondi pensione e di approvazione
degli statuti e dei regolamenti dei fondi e delle
convenzioni per la gestione delle risorse, prevedendo anche
la possibilita' di utilizzare strumenti quale il silenzio
assenso e di escludere l'applicazione di procedure di
approvazione preventiva per modifiche conseguenti a
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
i) ridefinire la disciplina fiscale della previdenza
complementare introdotta dal decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 47, in modo da ampliare, anche con
riferimento ai lavoratori dipendenti e ai soggetti titolari
delle piccole e medie imprese, la deducibilita' fiscale
della contribuzione alle forme pensionistiche
complementari, collettive e individuali, tramite la
fissazione di limiti in valore assoluto ed in valore
percentuale del reddito imponibile e l'applicazione di
quello piu' favorevole all'interessato, anche con la
previsione di meccanismi di rivalutazione e di salvaguardia
dei livelli contributivi dei fondi preesistenti; superare
il condizionamento fiscale nell'esercizio della facolta' di
cui all'articolo 7, comma 6, lettera a), del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni; rivedere la tassazione dei rendimenti delle
attivita' delle forme pensionistiche rendendone piu'
favorevole il trattamento in ragione della finalita'
pensionistica; individuare il soggetto tenuto ad applicare
la ritenuta sulle prestazioni pensionistiche corrisposte in
forma di rendita in quello che eroga le prestazioni;
l) prevedere che tutte le forme pensionistiche
complementari siano tenute ad esporre nel rendiconto
annuale e, in modo sintetico, nelle comunicazioni inviate
all'iscritto, se ed in quale misura siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali nella
gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti cosi' come nell'esercizio dei
diritti legati alla proprieta' dei titoli in portafoglio;
m) realizzare misure specifiche volte all'emersione
del lavoro sommerso di pensionati in linea con quelle
previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, in materia di
emersione dall'economia sommersa, relative ai redditi da
lavoro dipendente e ai redditi di impresa e di lavoro
autonomo ad essi connessi;
n) completare il processo di separazione tra
assistenza e previdenza, prevedendo che gli enti
previdenziali predispongano, all'interno del bilancio,
poste contabili riferite alle attivita' rispettivamente
assistenziali e previdenziali svolte dagli stessi enti, al
fine di evidenziare gli eventuali squilibri finanziari e di
consentire la quantificazione e la corretta imputazione
degli interventi di riequilibrio a carico della finanza
pubblica;
o) ridefinire la disciplina in materia di
totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di
ampliare progressivamente le possibilita' di sommare i
periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente,
con l'obiettivo di consentire l'accesso alla totalizzazione
sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo
anno di eta' sia al lavoratore che abbia complessivamente
maturato almeno quaranta anni di anzianita' contributiva,
indipendentemente dall'eta' anagrafica, e che abbia versato
presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale,
interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque
anni di contributi. Ogni ente presso cui sono stati versati
i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del
trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di
calcolo. Tale facolta' e' estesa anche ai superstiti di
assicurato, ancorche' deceduto prima del compimento
dell'eta' pensionabile;
p) applicare i principi e i criteri direttivi di cui
al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative
agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai
commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al
rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto
con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le
regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo
conto delle specificita' dei singoli settori e
dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del
lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato
amministrativo pubblico;
q) eliminare sperequazioni tra le varie gestioni
pensionistiche, ad esclusione di quelle degli enti di
diritto privato di cui al decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.
103, nel calcolo della pensione, al fine di ottenere, a
parita' di anzianita' contributiva e di retribuzione
pensionabile, uguali trattamenti pensionistici;
r) prevedere, in caso di trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale, forme di contribuzione figurativa per i soggetti
che presentano situazioni di disabilita' riconosciuta ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992, n. 104, nonche' per i soggetti che assistono
familiari conviventi che versano nella predetta situazione
di disabilita';
s) agevolare l'utilizzo di contratti a tempo parziale
da parte dei lavoratori che abbiano maturato i requisiti
per l'accesso al pensionamento di anzianita';
t) prevedere la possibilita', per gli iscritti alla
gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, di ottenere, fermo restando
l'obbligo contributivo nei confronti di tale gestione,
l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della
contribuzione presso altre forme di previdenza
obbligatoria, al fine di conseguire il requisito
contributivo per il diritto a pensione a carico delle
predette forme;
u) stabilire, in via sperimentale per il periodo
1° gennaio 2007-31 dicembre 2015, sui trattamenti
pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superiori a venticinque volte il valore di
cui al secondo periodo, un contributo di solidarieta' nella
misura del 4 per cento, non deducibile dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche. Il valore di riferimento e'
quello stabilito dall'articolo 38, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato, ai fini in esame,
fino all'anno 2007, nella misura stabilita dall'articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta legge n. 448 del
2001 e, per gli anni successivi, in base alle variazioni
integrali del costo della vita. All'importo di cui al primo
periodo concorrono anche i trattamenti integrativi
percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano
applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle
di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonche' le forme
pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a
statuto speciale, delle province autonome e degli enti di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi comprese la
gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, nonche' le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale
dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte
dirette, prestazioni complementari al trattamento di base.
L'importo complessivo assoggettato al contributo non puo'
comunque risultare inferiore, al netto dello stesso
contributo, all'importo di cui al primo periodo della
presente lettera;
v) abrogare espressamente le disposizioni
incompatibili con la disciplina prevista nei decreti
legislativi.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 11-ter
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio):
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 11
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare
effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
(Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione):
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».



Art. 11-bis. Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e
sociale

(( 1. E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per la concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo, dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28 febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiariosmette entro il 30 marzo 2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; quanto a euro 122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 28 e 29 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005):
«28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27,
al fine di promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata
la spesa di euro 201.500.000 per l'anno 2005, di euro
176.500.000 per l'anno 2006 e di euro 170.500.000 per
l'anno 2007 per la concessione di contributi statali al
finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e
i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio. [Possono accedere ai
contributi gli interventi realizzati dagli enti destinatari
nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali]».
«29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua, in
coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare, gli
interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato anche in
deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12,
del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I
contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun anno,
non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati
per essere riassegnati secondo la procedura di cui al
presente comma. Gli altri soggetti non di diritto pubblico
devono produrre annualmente, per la stessa finalita', la
dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento
statale. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, l'ente
beneficiario trasmette entro il 30 settembre di ciascun
anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo
lo schema stabilito dal predetto decreto.».
- Si riporta il testo dell'articolo 55 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002):
«Art. 55 (Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale). - 1. Al fine di
contribuire alla realizzazione delle opere pubbliche e
delle infrastrutture di interesse locale, promuovere la
funzione delle autonomie locali nella valorizzazione delle
risorse del territorio e nella soddisfazione dei bisogni
primari delle popolazioni, coerentemente con i principi di
sussidiarieta' e diffuso decentramento, nonche' garantire
l'efficace raccordo, in coerenza con gli obiettivi indicati
dal Documento di programmazione economico-finanziaria, tra
la realizzazione del piano straordinario delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni con le
esigenze infrastrutturali locali, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito a decorrere dal
2002 il Fondo nazionale per la realizzazione di
infrastrutture di interesse locale.
2. I contributi erogati dal Fondo di cui al comma 1
sono finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di
interesse locale indispensabili per la valorizzazione delle
risorse produttive e delle realta' sociali interessate.
3. Le disponibilita' del Fondo sono ripartite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Entro
il 31 gennaio di ciascun anno, lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni, da esprimere entro
quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali
il decreto puo' essere emanato. In sede di prima
applicazione, per l'anno 2002, gli interventi ammessi a
fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono
prioritariamente individuati tra quelli indicati in
apposita deliberazione delle competenti Commissioni
parlamentari.
4. Per l'anno 2002 la dotazione del Fondo e'
determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi
il Fondo puo' essere rifinanziato per gli interventi di cui
al presente articolo con la procedura di cui all'articolo
11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 11-bis
della gia' citata legge n. 468 del 1978:
«5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se
non corrispondono a progetti di legge gia' approvati da un
ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria
prevista per il primo anno resta valida anche dopo il
termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce
purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere
entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di
scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da
utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura
del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi
vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del
tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti
dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel
corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
comma 3, lettera b), dell'articolo 11.».



Art. 11-ter.
Contenimento spese del bilancio dello Stato
e degli enti pubblici non territoriali

(( 1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unita' previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e' ridotto di 31 milioni di euro per il medesimo anno.
3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' ridotta di 116 milioni di euro e l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 30 milioni di euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo, i servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 11-quater del presente decreto, un importo pari a 50 milioni di euro e' iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per consumi intermedi ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'articolo 9-ter della gia'
citata legge n. 468 del 1978:
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
"Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni",
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».
- Si riporta il titolo della legge 3 gennaio 1981, n.
7: «Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 gennaio 1981, n. 12).
- Si riporta il testo dell'articolo 37 della legge
26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo):
«Art. 37 (Stanziamenti). - 1. Con legge finanziaria e'
determinata ogni anno l'entita' globale dei fondi destinati
per il triennio successivo alla "Cooperazione allo
sviluppo", bilaterale e multilaterale.
2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione
dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in
tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto
degli impegni internazionali dello Stato.
3. [Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle
attivita' di cooperazione sono integrati di diritto dalle
somme stanziate e non erogate alla data di entrata in
vigore della presente legge, in base alle preesistenti
disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via
di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame
nel mondo].
4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica
di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzata a
provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui
agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la
sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione
generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato
consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai
relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi
esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e
senza le formalita' previste nell'articolo 24 del regio
decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive
modificazioni; per l'indennita' di lavoro straordinario e
per le missioni del dipendente personale ordinario,
comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in
Italia, disposte dalla Direzione generale per
l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e
valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche' per il
finanziamento delle visite in Italia di qualificate
personalita' di Paesi in via di sviluppo e di organismi
donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la
trattazione, con la Direzione generale, dei problemi
attinenti, in applicazione della presente legge, alla
cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base
delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la
quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle
spese di cui al presente comma, tenendo conto che in nessun
caso detta quota potra' superare la media delle spese di
funzionamento riscontrate nel triennio precedente.»
Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'articolo 1
della gia' citata legge n. 311 del 2004:
«5. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di
aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa
complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005
nell'elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni
successivi dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno,
come risultanti dalla Relazione previsionale e
programmatica.».
«6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle
spese per gli organi costituzionali, per il Consiglio
superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di
Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti
soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
di risorse proprie.».
- Si riporta l'articolo 2425 del codice civile:
«Art. 2425 (Contenuto del conto economico). - Il conto
economico deve essere redatto in conformita' al seguente
schema:
A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti;
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni;
5) altri ricavi e proventi, con separata
indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale.
B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci;
7) per servizi;
8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a) salari e stipendi;
b) oneri sociali;
c) trattamento di fine rapporto;
d) trattamento di quiescenza e simili;
e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo
circolante e delle disponibilita' liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni, con separata
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e
collegate;
16) altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni,
con separata indicazione di quelli da imprese controllate e
collegate e di quelli da controllanti;
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni;
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
d) proventi diversi dai precedenti, con separata
indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e
di quelli da controllanti;
17) interessi e altri oneri finanziari, con
separata indicazione di quelli verso imprese controllate e
collegate e verso controllanti;
17-bis) utili e perdite su cambi. Totale (15 + 16 -
17+ - 17-bis).
D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie:
18) rivalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni;
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni;
b) di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni;
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni. Totale delle rettifiche
(18 - 19).
E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi, con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono
iscrivibili al n. 5);
21) oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non
sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a
esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie
(20-21).
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + -
E);
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate;
23) utile (perdite) dell'esercizio.».



Art. 11-quater.
Ammortamento dei beni materiali strumentali
per l'esercizio di alcune attivita' regolate

1. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle seguenti attivita' regolate: (( a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture» ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30 settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di trasporto e distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n. 5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, rubricata «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del possesso.
4. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.
9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo 1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del presente articolo; eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo.
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle utilizzate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, sono interamente destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettere n)
e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
(Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni
per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
41 della legge 17 maggio 1999, n. 144):
«1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) - m) (omissis);
n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai
clienti;
o) - hh) (omissis);
ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale
attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di
coltivazione e le reti di distribuzione;».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Agli effetti del presente
decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti
commi.
2. Autoproduttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica e la utilizza in misura non
inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle
societa' controllate, della societa' controllante e delle
societa' controllate dalla medesima controllante, nonche'
per uso dei soci delle societa' cooperative di produzione e
distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4,
numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli
appartenenti ai consorzi o societa' consortili costituiti
per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche
rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti
industriali anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
3. Clienti sono le imprese o societa' di distribuzione,
gli acquirenti grossisti e gli acquirenti finali di energia
elettrica.
4. Cliente finale e' la persona fisica o giuridica che
acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio.
5. Cliente grossista e' la persona fisica o giuridica
che acquista e vende energia elettrica senza esercitare
attivita' di produzione, trasmissione e distribuzione nei
Paesi dell'Unione europea.
6. Cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che
ha la capacita', per effetto del presente decreto, di
stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore,
distributore o grossista, sia in Italia che all'estero.
7. Cliente vincolato e' il cliente finale che, non
rientrando nella categoria dei clienti idonei, e'
legittimato a stipulare contratti di fornitura
esclusivamente con il distributore che esercita il servizio
nell'area territoriale dove e' localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione e' la produzione combinata di energia
elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un
significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni
separate.
9. Contratto bilaterale e' il contratto di fornitura di
servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento e' l'attivita' diretta ad impartire
disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati
degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e
dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico e' l'attivita'
di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito
economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante e' l'attivita' di cui al
comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti
o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione e'
l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione e' il trasporto e la trasformazione
di energia elettrica su reti di distribuzione a media e
bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il
vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia
elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici e
inorganici.
16. Linea diretta e' la linea elettrica di trasporto
che collega un centro di produzione ad un centro di
consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e
distribuzione.
17. Piccola rete isolata e' ogni rete con un consumo
inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento e'
ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore e' la persona fisica o giuridica che
produce energia elettrica indipendentemente dalla
proprieta' dell'impianto.
19. Produzione e' la generazione di energia elettrica,
comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale e' il complesso
delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche
di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale
gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa e' un complesso di reti di
trasmissione e distribuzione collegate mediante piu'
dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la
gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali,
esemplificativamente, i servizi di regolazione di
frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della
tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli
impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di
distribuzione nonche' dei servizi ausiliari e dei
dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati
nel territorio nazionale.
24. Trasmissione e' l'attivita' di trasporto e
trasformazione dell'energia elettrica sulla rete
interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai
clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia
autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete e' la persona fisica o giuridica
che rifornisce o e' rifornita da una rete di trasmissione o
distribuzione.».
- Si riporta il titolo della delibera 29 luglio 2005,
n. 166: «Criteri per la determinazione delle tariffe per il
trasporto e il dispacciamento del gas naturale» (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 24 agosto 2005, n. 196. Emanata
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas).
- Si riporta il titolo della delibera 30 settembre
2005, n. 206: «Disposizioni urgenti in materia di
determinazione delle tariffe di distribuzione di gas
naturale e di distribuzione e fornitura di gas diversi da
gas naturale (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 ottobre 2005, n. 241).
- Si riporta il titolo della delibera 30 gennaio 2004,
n. 5 (Del.Aut.en.el. e gas 30-1-2004 n. 5/04 - Testo
integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di
trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia
elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e
disposizioni in materia di contributi di allacciamento e
diritti fissi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile
2004, n. 83, supplemento ordinario).
- Si riporta il testo dell'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le
quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a
quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I
coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei
in base al normale periodo di deperimento e consumo nei
vari settori produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore. La misura
stessa puo' essere elevata fino a due volte, per
ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono
entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte
di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere
eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in
cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura
massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione,
nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di
utilizzabilita' dei beni in particolari processi
produttivi.
4. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle
spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state
sostenute.
6. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso dell'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e
modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita'
nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati
beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione
del limite percentuale sopra indicato.
7. Per i beni concessi in locazione finanziaria
l'impresa concedente che imputa a conto economico i
relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo
piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso
l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa
la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se
questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del
periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita'
esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per
oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal
comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la
predetta durata minima dei contratti ai fini della
deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente
diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento
di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione
del reddito dell'affittuario o dell'usufruttuario.
9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione
anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il
servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre 1995, del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura
del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi
ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
- Si riporta il titolo della legge 23 marzo 1977, n.
97: «Disposizioni in materia di riscossione delle imposte
sui redditi» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile
1977, n. 92).
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei
diritti del contribuente):
«Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.&0;
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno
dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli
accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».



Art. 11-quinquies.
Dismissione di immobili

(( 1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno in uso, a vendere con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per la dismissione dei beni gia' individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e 13-ter; del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle dichiarazioni urbanistiche nonche¨ agli attestati inerenti la destinazione urbanisticoedilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche¨ al primo ed al secondo periodo del comma 18 e al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli 12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.
5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.
6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonche¨ le societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche richieste dalla legge per la validita' degli atti nonche¨ dall'obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12, gia' inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono esclusi da dette procedure di vendita ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 (Disposizioni urgenti
in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita):
«Art. 7 (Dismissione di beni immobili dello Stato). -
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di
beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili
e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli
il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e
valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a
vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni
immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli
allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire
meno l'uso governativo, le concessioni in essere e
l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche
in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui
al secondo periodo del comma 17 dell'art. 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del
medesimo art. 3.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici):
«Art. 27 (Verifica dell'interesse culturale del
patrimonio immobiliare pubblico). - 1. Le cose immobili e
mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle
province, alle citta' metropolitane, ai comuni e ad ogni
altro ente ed istituto pubblico, di cui all'art. 2 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono
sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del
patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata
la verifica di cui al comma 2.
2. La verifica circa la sussistenza dell'interesse
artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle
cose di cui al comma 1, e' effettuata dalle soprintendenze,
d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose
appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale
stabiliti dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali.
3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
di tutela di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
4. L'esito negativo della verifica avente ad oggetto
cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e
degli altri enti pubblici territoriali, e' comunicato ai
competenti uffici affinche' ne dispongano la
sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di
pubblico interesse da valutarsi da parte del Ministero
interessato.
5.
6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in
conformita' agli indirizzi generali richiamati al comma 2,
l'interesse artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni di tutela. L'accertamento positivo costituisce
dichiarazione ai sensi degli articoli 6 e 7 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999 ed e'
trascritto nei modi previsti dall'art. 8 del medesimo testo
unico.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
8. In sede di prima applicazione del presente articolo,
la competente filiale dell'Agenzia del demanio trasmette
alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 9, gli elenchi degli
immobili di proprieta' dello Stato o del demanio statale
sui quali la verifica deve essere effettuata, corredati di
schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai
singoli immobili.
9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le
modalita' di redazione delle schede descrittive, nonche' le
modalita' di trasmissione dei predetti elenchi e delle
schede descrittive anche per il tramite di altre
amministrazioni interessate sono stabiliti con decreto del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, da emanare
di concerto con l'Agenzia del demanio e con la Direzione
generale dei lavori e del demanio del Ministero della
difesa per i beni immobili in uso all'amministrazione della
difesa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto-legge.
10. La soprintendenza regionale, sulla base
dell'istruttoria svolta dalle soprintendenze competenti e
del parere da queste formulato nel termine perentorio di
trenta giorni dalla richiesta, conclude il procedimento di
verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse
culturale dell'immobile con provvedimento motivato e ne da'
comunicazione all'agenzia richiedente, entro sessanta
giorni dalla ricezione della relativa scheda descrittiva.
La mancata comunicazione nel termine complessivo di
centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad
esito negativo della verifica.
11. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica positiva, integrate con il
provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un
archivio informatico accessibile ad entrambe le
amministrazioni, per finalita' di monitoraggio del
patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi
in funzione delle rispettive competenze istituzionali.
12. Per gli immobili appartenenti alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali, nonche' per quelli di
proprieta' di altri enti ed istituti pubblici, la verifica
e' avviata a richiesta degli enti interessati, che
provvedono a corredare l'istanza con le schede descrittive
dei singoli immobili. Al procedimento cosi' avviato si
applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.
13. Le procedure di valorizzazione e dismissione
previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal
3 al 5 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del
presente articolo, nonche' a quelli individuati ai sensi
del comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
della legge 23 dicembre 1998, n. 448. All'art. 44 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
sono soppressi i commi 1-bis e 3.
13-bis. L'Agenzia del demanio, di concerto con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero
della difesa, individua beni immobili in uso
all'amministrazione della difesa non piu' utili ai fini
istituzionali da inserire in programmi di dismissione per
le finalita' di cui all'art. 3, comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e
13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei
lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del
demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non piu'
utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine,
consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e,
per esso, all'Agenzia del demanio. [Entro i centoventi
giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco
dei beni immobili da dismettere, l'Agenzia del demanio
provvede alla ripubblicazione dello stesso elenco nella
Gazzetta Ufficiale, nonche' sul sito Internet dell'Agenzia,
con l'indicazione del valore base degli immobili medesimi].
13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai
sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio
disponibile dello Stato per essere assoggettati alle
procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di
cui ai commi da 6 a 8 nonche' alle procedure di cui ai
commi 436, 437 e 438 dell'art. 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e alle altre procedure di dismissioni
previste dalle norme vigenti ovvero alla vendita a
trattativa privata anche in blocco. Gli immobili
individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
L'elenco degli immobili individuati e consegnati ai sensi
del comma 13-ter e' sottoposto al Ministro per i beni e le
attivita' culturali, il quale, nel termine di novanta
giorni dalla data di pubblicazione del decreto di
individuazione, provvede, attraverso le competenti
soprintendenze, a verificare quali tra detti beni siano
soggetti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, dandone comunicazione al Ministro
dell'economia e delle finanze. L'Agenzia del demanio
apporta le conseguenti modifiche all'elenco degli immobili.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti concede,
entro trenta giorni dalla data di individuazione degli
immobili di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie
della quota come sopra determinata, pari al valore degli
immobili individuati, per un importo complessivo non
inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore
a 1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed
economiche delle anticipazioni sono stabilite in
conformita' con le condizioni praticate sui finanziamenti
della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8. Il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso
delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a
valere sui proventi delle dismissioni degli immobili. Le
anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi
relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi
lordi, da ripartire, nel corso della gestione, sui capitoli
interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti. Sull'obbligo di rimborso
alla Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute in
anticipazione e dei relativi interessi puo' essere
prevista, secondo criteri, condizioni e modalita' da
stabilire con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello
Stato. Tale garanzia e' elencata nell'allegato allo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
di cui all'art. 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai
relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'art. 7,
secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del
1978, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale
di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e
corrispondenti per gli anni successivi.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al
comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti
dall'applicazione delle procedure di valorizzazione e
dismissione dei beni immobili dell'Amministrazione della
difesa, non piu' utili ai fini istituzionali, ai sensi dei
commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della
difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di
concerto con l'Agenzia del demanio, per ciascuno degli anni
dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di euro e'
destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione degli
arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e
Taranto. Inoltre, una somma di 30 milioni di euro per
l'anno 2005 e' destinata al finanziamento di un programma
di edilizia residenziale in favore del personale delle
Forze armate dei ruoli dei sergenti e dei volontari in
servizio permanente.».
- Si riportano i commi 17, 18 e 19 dell'art. 3 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni (Disposizioni urgenti in materia
di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare):
«17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante
a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti
stessi.».
«18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di affitto o locazione.».
«19. Per la rivendita dei beni immobili ad esse
trasferiti, le societa' sono esonerate dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' dei beni e alla regolarita'
urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per
evizione e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
proprietario del bene prima del trasferimento a favore
delle societa'. Le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano alle rivendite da parte delle societa' di tutti i
beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari
notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui
al presente articolo sono ridotti alla meta'. La stessa
riduzione si applica agli onorari notarili per la
stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita
medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385. In caso di cessione agli affittuari o ai conduttori
detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in
occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare
le formalita' di trascrizione, di intavolazione e di
voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti
previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
del presente articolo se le stesse non siano state gia'
eseguite.».
- Si riporta il testo degli articoli 12, 54, 55, 56 e
57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137):
«Art. 12 (Verifica dell'interesse culturale). - 1. Le
cose immobili e mobili indicate all'art. 10, comma 1, che
siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione
risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle
disposizioni del presente Titolo fino a quando non sia
stata effettuata la verifica di cui al comma 2.
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la
sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla
base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal
Ministero medesimo al fine di assicurare uniformita' di
valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
al comma 2 e' corredata da elenchi dei beni e dalle
relative schede descrittive. I criteri per la
predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione
delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e
schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
in uso all'amministrazione della difesa, anche con il
concerto della competente Direzione generale dei lavori e
del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti i
criteri e le modalita' per la predisposizione e la
presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti
di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a schedatura non sia
stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose
medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni
del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose
appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli
altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i
relativi dati e' trasmessa ai competenti uffici affinche'
ne dispongano la sdemanializzazione, qualora, secondo le
valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino
altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4
per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono
liberamente alienabili, ai fini del presente codice.
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformita'
agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce
dichiarazione ai sensi dell'art. 13 ed il relativo
provvedimento e' trascritto nei modi previsti dall'art. 15,
comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle
disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprieta'
dello Stato oggetto di verifica con esito positivo,
integrate con il provvedimento di cui al comma 7,
confluiscono in un archivio informatico accessibile al
Ministero e all'agenzia del demanio, per finalita' di
monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione
degli interventi in funzione delle rispettive competenze
istituzionali.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano
alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui
esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura
giuridica.
10. Resta fermo quanto disposto dall'art. 27, commi 8,
10, 12, 13 e 13-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge
24 novembre 2003, n. 326.».
«Art. 54 (Beni inalienabili). - 1. Sono inalienabili i
beni culturali demaniali di seguito indicati:
a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
b) gli immobili riconosciuti monumenti nazionali con
atti aventi forza di legge;
c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e
biblioteche;
d) gli archivi.
2. Sono altresi' inalienabili:
a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti
indicati all'art. 10, comma 1, che siano opera di autore
non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni, fino a quando non sia intervenuta, ove
necessario, la sdemanializzazione a seguito del
procedimento di verifica previsto dall'art. 12;
b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se
incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui
all'art. 53;
c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di
cui all'art. 53, nonche' gli archivi e i singoli documenti
di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al
medesimo art. 53;
d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui
all'art. 53 dichiarate di interesse particolarmente
importante quali testimonianze dell'identita' e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive, religiose,
ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera d).
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono
essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e
gli altri enti pubblici territoriali.
4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono
essere utilizzati esclusivamente secondo le modalita' e per
i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.».
«Art. 55 (Alienabilita' di immobili appartenenti al
demanio culturale). - 1. I beni culturali immobili
appartenenti al demanio culturale e non rientranti tra
quelli elencati nell'art. 54, commi 1 e 2, non possono
essere alienati senza l'autorizzazione del Ministero.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
rilasciata a condizione che:
a) l'alienazione assicuri la tutela e la
valorizzazione dei beni, e comunque non ne pregiudichi il
pubblico godimento;
b) nel provvedimento di autorizzazione siano indicate
destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico ed
artistico degli immobili e tali da non recare danno alla
loro conservazione.
3. L'autorizzazione ad alienare comporta la
sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si
riferisce. Tali beni restano sottoposti a tutela ai sensi
dell'art. 12, comma 7.».
«Art. 56 (Altre alienazioni soggette ad
autorizzazione). - 1. E' altresi' soggetta ad
autorizzazione da parte del Ministero:
a) l'alienazione dei beni culturali appartenenti allo
Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, e diversi da quelli indicati negli
articoli 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1.
b) l'alienazione dei beni culturali appartenenti a
soggetti pubblici diversi da quelli indicati alla
lettera a) o a persone giuridiche private senza fine di
lucro, ad eccezione delle cose e dei beni indicati all'art.
54, comma 2, lettere a) e c).
2. L'autorizzazione e' richiesta anche nel caso di
vendita parziale, da parte dei soggetti di cui al comma 1,
lettera b), di collezioni o serie di oggetti e di raccolte
librarie.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi
giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni
culturali ivi indicati.
4. Gli atti che comportano l'alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in
pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad
autorizzazione.».
«Art. 57 (Regime dell'autorizzazione ad alienare). - 1.
La richiesta di autorizzazione ad alienare e' presentata
dall'ente cui i beni appartengono ed e' corredata dalla
indicazione della destinazione d'uso in atto e dal
programma degli interventi conservativi necessari.
2. Relativamente ai beni di cui all'art. 55, comma 1,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata dal Ministero su
proposta delle soprintendenze, sentita la regione e, per
suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali
interessati, alle condizioni stabilite al comma 2 del
medesimo art. 55. Le prescrizioni e le condizioni contenute
nel provvedimento di autorizzazione sono riportate
nell'atto di alienazione.
3. Il bene alienato non puo' essere assoggettato ad
interventi di alcun genere senza che il relativo progetto
sia stato preventivamente autorizzato ai sensi dell'art.
21, comma 4.
4. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
lettera a), e ai beni degli enti ed istituti pubblici di
cui all'art. 56, comma 1, lettera b) e comma 2,
l'autorizzazione puo' essere rilasciata qualora i beni
medesimi non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e
dall'alienazione non derivi danno alla loro conservazione e
non ne sia menomato il pubblico godimento.
5. Relativamente ai beni di cui all'art. 56, comma 1,
lettera b) e comma 2, di proprieta' di persone giuridiche
private senza fine di lucro, l'autorizzazione puo' essere
rilasciata qualora dalla alienazione non derivi un grave
danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni
medesimi.».
- Si riporta il testo del comma 275 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311 del 2004:
«275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio
immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i
conferimenti ed i trasferimenti di immobili di proprieta'
dei comuni, ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione
di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di fondazioni
o societa' sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro
tributo o diritto.».



Art. 11-sexies. Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del
controllo del traffico aereo

(( 1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «ed i voli » sono sostituite dalle seguenti: «, comunitari e»;
b) al comma 3 le parole da: «secondo la formula: » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «secondo la formula: «T=CTT * p * a», nella quale «T» e' l'ammontare della tassa, «CTT» e' il coefficiente unitario di tassazione di terminale, «p» e' il coefficiente di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto; fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, «a» e' pari a 1 per tutti gli aeroporti »;
c) al comma 4, le parole da: « costo complessivo previsto » a: « intera rete aeroportuale » sono sostituite dalle seguenti: « costo complessivo ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche¨ della sommatoria dei costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unita' di servizio pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), puo' essere applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione e' stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per cento»;
e) al comma 6 le parole: « dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995, n. 575 »;
f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza, nonche¨ di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati»;
g) al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo»;
h) al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «e' determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita l'Azienda».
2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttivita' di cui al comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge
4 marzo 1989, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 maggio 1989, n. 160 (Disposizioni urgenti in
materia di trasporti e di concessioni marittime), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 5. - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono
istituite le seguenti tasse:

a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza
al volo per il traffico aereo generale;
b) la tassa di terminale per i voli nazionali,
comunitari e internazionali.
2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali, di cui al comma 1, lettera a), nonche' la
tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del
servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui
sono assoggettati i voli internazionali per la parte di
volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui
alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge
15 febbraio 1985, n. 25.
3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli
internazionali di cui al comma 1, lettera b), e'
determinata secondo la formula: «T = CTT*p*a», nella quale
"T" e' l'ammontare della tassa, "CTT" e' il coefficiente
unitario di tassazione di terminale, "p" e' il coefficiente
di peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile
al decollo come definito dall'articolo 6 della legge
11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
tenuto conto dell'effettivo costo di erogazione del
servizio di controllo al volo in base al peso degli
aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore
cui elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il coefficiente
"a" e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dell'effettivo
costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di
aeroporto; fino all'emanazione del decreto di
determinazione del coefficiente, "a" e' pari a 1 per tutti
gli aeroporti.
4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale
(CTT) e' calcolato mediante il rapporto: "CTT = CT/UST",
nel quale "CT" e' il costo complessivo ammesso per i
servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al
netto dei costi previsti negli aeroporti nei quali si
sviluppa, singolarmente, un traffico in termini di unita'
di servizio inferiore all'1,5 per cento del totale previsto
per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete
nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita'
di servizio stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' della sommatoria dei
costi previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero
di unita' di servizio pari all'1,5 per cento del totale
previsto per l'anno di applicazione della tariffa
sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un
numero di unita' di servizio stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze ed «UST» e'
il numero totale delle unita' di servizio di terminale che
si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della
tassa. Il calcolo delle unita' di servizio prodotte e' in
funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del
numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato e'
applicato anche alle unita' di servizio fornite ai voli
civili assistiti dall'Aeronautica militare.
5. Per i soli voli nazionali e comunitari, la tassa di
terminale di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota
di riduzione e' stabilita con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di tale
decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per
cento.
6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente
articolo valgono le esenzioni previste dall'art. 4 della
legge 20 dicembre 1995, n. 575.
7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in
modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60
per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai
voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi
annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno
1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono stabiliti i termini e le modalita' per
l'accertamento delle tasse stesse.
7-bis. I coefficienti unitari di tassazione, di cui al
comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3 della
legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo
parametri di efficientamento dei costi indicati nel
contratto di programma di cui all'articolo 9, comma 2,
della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di
programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero
della produttivita' tenendo conto del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi offerti, delle esigenze di
recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture di assistenza al volo,
dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di sicurezza,
nonche' di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
e non regolamentati.
8. Sono a carico dello Stato:
a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di
assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale
che internazionale, nonche' di quelli di terminale, forniti
dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico
aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma
6, sulla base del numero delle unita' di servizio rese;
b) i mancati introiti dell'Azienda in base a quanto
previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo;
c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi
sostenuti in relazione alla gradualita' delle tasse stesse
di cui al comma 7.
9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa
di terminale di cui al comma 1 e' determinato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita
l'Azienda.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8
fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro.».



Art. 11-septies.
Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa

(( 1. All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «per la parte eccedente 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV S.p.a., secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,».
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 2 della
gia' citata legge n. 350 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«11. E' istituita l'addizionale comunale sui diritti
d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale e'
pari a 2 euro per passeggero imbarcato ed e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva
riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito
fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti destinato a compensare ENAV S.p.a., secondo
modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'art. 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i
costi sostenuti da ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza
ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa
e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo
istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito
sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i
seguenti criteri:
a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del
sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la
media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie
del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale
sul totale del sedime; percentuale della superficie totale
del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela
dell'incolumita' delle persone e delle strutture, il 60 per
cento del totale per il finanziamento di misure volte alla
prevenzione e al contrasto della criminalita' e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali
e nelle principali stazioni ferroviarie.».



Art. 11-octies.
Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001

(( 1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalita' e i termini delle liquidazioni dei predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies dall'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002 )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge
27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14 (Proroga di termini in
materia di sospensione di procedure esecutive per
particolari categorie di locatari e di copertura
assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo):
«Art. 2 (Proroga del termine della copertura
assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo).
- 1. Il termine di cui al decreto-legge 28 settembre 2001,
n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto
aereo, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 2001, n. 413, e' prorogato sino al 31 marzo
2002.
1-bis. Per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo
2002 lo Stato garantisce la copertura assicurativa per il
risarcimento dei danni subiti da terzi, in essi inclusi i
passeggeri trasportati e i dipendenti delle imprese di
trasporto aereo, in conseguenza di atti di guerra o di
terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore
delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di
valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del
regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, e
successive modificazioni, per il trasporto aereo di
passeggeri o passeggeri e merci a titolo oneroso, nonche'
in favore delle imprese nazionali di gestione aeroportuale.
La copertura assicurativa statale opera da un massimale di
50 milioni di dollari statunitensi fino ad un importo
massimo, per ciascuna delle predette imprese e per singolo
sinistro, di 2 miliardi di dollari statunitensi
limitatamente alla parte di danni priva di copertura
assicurativa da parte delle imprese commerciali.
1-ter. Le imprese di trasporto aereo di cui al
comma 1-bis, per la parte garantita dallo Stato e previa
presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro di idonea documentazione relativa
alle coperture assicurative assunte sul mercato, devono
corrispondere un premio da versare al Capo X dell'entrata
del bilancio dello Stato, cosi' determinato:
a) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale da 50
milioni fino a 150 milioni di dollari statunitensi. Dal
1° febbraio 2002 il premio e' aumentato a 0,40 dollari
statunitensi per passeggero trasportato per volo;
b) premio di 0,35 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale oltre
150 milioni di dollari statunitensi fino a 1 miliardo di
dollari statunitensi;
c) premio di 0,25 dollari statunitensi per passeggero
trasportato per volo, per la copertura del massimale fino a
2 miliardi di dollari statunitensi.
1-quater. Le altre imprese di cui al comma 1-bis devono
corrispondere, con le medesime modalita' di cui al
comma 1-ter, un premio cosi' determinato:
a) imprese di gestione aeroportuale:
1) in caso di assenza di copertura assicurativa
disponibile sui mercati commerciali, per la copertura fino
al massimale esistente prima dell'11 settembre 2001: premio
minimo pari al 50 per cento del premio annuo complessivo di
polizza;
2) in caso di copertura parziale disponibile sui
mercati commerciali, per la copertura della differenza fino
ai limiti esistenti prima del-l'11 settembre 2001: premio
minimo pari al 33 per cento del nuovo premio aggiuntivo
richiesto dal mercato commerciale per la copertura
parziale;
b) esercenti attivita' di cargo: la copertura di
attivita' di cargo e' soggetta ad un premio minimo non
inferiore al 50 per cento del premio annuo complessivo
della polizza prima dell'11 settembre 2001.
1-quinquies. I premi vengono corrisposti dalle imprese
di cui al comma 1-bis con decorrenza 27 novembre 2001. Le
imprese di trasporto aereo corrispondono il relativo premio
nella stessa misura fissata per il mese di gennaio 2002.
1-sexies. E' esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato
nei confronti delle imprese di cui al comma 1-bis, fatti
salvi i casi di dolo o colpa grave.
1-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e il Ministro delle attivita' produttive, sono
stabilite le modalita' di operativita' dell'intervento di
cui al presente articolo.».



Art. 11-nonies. Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei
gestori aeroportuali

(( 1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito, che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di attivita' non regolamentate»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonche¨ per la determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117».
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' abrogato ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 10 (Prezzi e tariffe). - 1. La determinazione dei
prezzi demandata ad organismi pubblici prevista dalle
vigenti disposizioni di legge non puo' eccedere del 20 per
cento il prezzo di riferimento di corrispondenti beni e
servizi scambiati sul mercato. Le tariffe dei servizi di
pubblica utilita' vengono fissate e aggiornate, ove le
condizioni di mercato lo richiedano, in base a parametri di
riferimento idonei a determinare le modalita' di recupero
dei costi, con criteri di efficienza. L'individuazione dei
prezzi e delle tariffe di riferimento e' effettuata sulla
base delle rilevazioni e delle analisi svolte dall'ISPE e
dagli altri istituti del Sistema statistico nazionale. I
dati relativi sono pubblicati ogni sei mesi.
2. I canoni di concessione di beni pubblici e di beni
ed attivita' sottoposti a riserva originaria sono aumentati
annualmente secondo i criteri: dell'adeguamento alle
variazioni dell'indice dei prezzi al consumo, rilevato
nell'anno solare precedente; dell'adeguamento proporzionale
ai canoni pagati da altri concessionari o beneficiari di
autorizzazione; della rivalutazione in relazione alla
domanda effettiva o potenziale dei beni e delle attivita'
concesse.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli enti
concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere
allo Stato un canone annuo, nella misura dello 0,50 per
cento per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni
successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di
competenza dei concessionari medesimi. A decorrere dalla
stessa data, sono modificate le clausole convenzionali in
materia di canone di concessione o di devoluzione allo
Stato degli utili di esercizio. I rapporti relativi al
periodo precedente sono convenzionalmente definiti
dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) anche
in via transattiva.
4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le
modalita' di versamento del canone di cui al comma 3.
5. Sono abrogati i primi tre commi dell'art. 7 della
legge 24 luglio 1961, n. 729, come sostituito dall'art. 1
della legge 28 aprile 1971, n. 287, nonche' la lettera i)
del primo comma e il secondo comma dell'art. 5 della legge
28 marzo 1968, n. 385.
6. Per favorire il processo di dismissioni della
Societa' Autostrade S.p.a., sono abrogati l'art. 16, primo
comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, limitatamente
alla parte in cui impone all'Istituto per la ricostruzione
industriale di detenere la maggioranza delle azioni della
concessionaria, e il primo comma dell'art. 6, della legge
28 marzo 1968, n. 385, come sostituito dall'art. 10, della
legge 12 agosto 1982, n. 531. La costruzione e la gestione
delle autostrade e' l'oggetto sociale principale della
Societa' Autostrade S.p.a.
7. (Omissis).
8. Con il rinnovo delle convenzioni revisionate in
applicazione dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n.
498, si definisce la natura privata dell'attivita' svolta
dalle societa' concessionarie di autostrade nonche' la
esclusione della garanzia dello Stato per la contrazione di
mutui.
9. La misura dei diritti per l'imbarco passeggeri in
voli internazionali e nazionali, di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni,
e' elevata per l'anno 1994 del 10 per cento.
10. La misura dei diritti aeroportuali di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 324, e' determinata per i singoli
aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, con
decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con i medesimi decreti viene altresi' fissata, per un
periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e cinque
anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi
diritti aeroportuali. La variazione e' determinata
prendendo a riferimento il tasso di inflazione programmato,
l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato al
gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale
investito, gli ammortamenti dei nuovi investimenti
realizzati con capitale proprio o di credito, che sono
stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e il gestore
aeroportuale, approvati dal Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo
di recupero della produttivita' assegnato vengono
determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che
consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati
e non regolamentati, quali lo svolgimento di attivita'
commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi
offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a
criteri di efficienza e di sviluppo delle strutture
aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di
tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del
margine conseguito dal gestore aeroportuale in relazione
allo svolgimento nell'ambito del sedime aeroportuale di
attivita' non regolamentate.
10-bis. E' soppressa la maggiorazione del 50 per cento
dei diritti aeroportuali applicata nei casi di approdo o
partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, puo' definire norme semplificative, rispetto
a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei
diritti aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico
inferiore a 600.000 unita' di carico, ciascuna equivalente
ad un passeggero o cento chili di merce o di posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica
anche per la determinazione dei corrispettivi per i servizi
di sicurezza previsti dall'art. 5, comma 3, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
nonche' per la determinazione della tassa di imbarco e
sbarco sulle merci trasportate per via aerea in base al
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117.
11. I maggiori introiti derivanti per effetto di quanto
disposto ai commi 9 e 10 sono destinati al finanziamento di
programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi
aeroportuali proposti dai relativi enti o societa' di
gestione e approvati dal CIPE.
12. Entro l'anno 1995, il regime dei servizi
aeroportuali di assistenza a terra e' determinato sulla
base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla
tutela dell'economicita' delle gestioni e dei livelli
occupazionali.
13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite
societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti
anche in parte dallo Stato. Alle predette societa' possono
partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati.
Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione,
di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i criteri per l'attuazione del presente
comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1
e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
14. Lo stanziamento del capitolo 7501 dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
e' ridotto della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1994.
Il medesimo capitolo ed il relativo stanziamento sono
soppressi a decorrere dall'anno 1995.».



Art. 11-decies.
Competitivita' del sistema aeroportuale

(( 1. Al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema del trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 11-nonies del presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e' ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10 per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione, per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi dell'articolo 12 ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il titolo del decreto-legge 28 giugno
1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1995, n. 351: «Disposizioni urgenti in materia di
gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di
veicoli adibiti a servizi di emergenza». (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 giugno 1995, n. 150 e convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge
3 agosto 1995, n. 351 (Gazzetta Ufficiale 24 agosto 1995,
n. 197).
- Si riporta il titolo della legge 5 maggio 1976, n.
324: «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli
aeroporti aperti al traffico aereo civile» (Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 1976, n. 142).



Art. 11-undecies.
Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali

(( 1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV Spa) sono redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e dei gestori aeroportuali ))
.
Art. 11-duodecies.
Sicurezza aeroportuale

(( 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della imputazione delle attivita' definite con il decreto di cui al comma 1, e' definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 5 del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici
delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, nonche' per il potenziamento delle infrastrutture,
degli impianti e delle attrezzature delle forze di
polizia):
«3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio
reso.».



Art. 11-terdecies.
Royalties sui carburanti

(( 1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio )).



Riferimenti normativi:

- Si riporta il titolo della direttiva 96/67/CE del
Consiglio, del 15 ottobre 1996: «Direttiva 96/67/CE del
Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti
della Comunita» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L
272 del 25 ottobre 1996 pag. 0036-0045).



Art. 11-quaterdecies.
Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione

(( 1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la spesa di ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della Facolta' ivi indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di eta', regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' aggiunta la seguente lettera: «e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati». A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000 euro dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni».
9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' aumentato, a decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attivita' e il conseguimento delle finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso e' pari a 400.000 euro. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione «G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la concessione di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro, per l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata «Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di aziende ed istituti di credito nonche' da parte di intermediari finanziari, di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali, riservati a persone fisiche con eta' superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la lettera p-terdecies), e aggiunta la seguente: «p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di raccordo stradale.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e' determinata annualmente la quota risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 174, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3 dopo le parole: «dell'ambiente naturale» sono inserite, le seguenti: «, le associazioni riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca oncologica» ))
.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 279 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione
sulla biodiversita' fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno
1992, di cui alla legge 14 febbraio 1994, n. 124, e per
dare avvio all'esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla
prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla
Convenzione sulla diversita' biologica, fatto a Montreal il
29 gennaio 2000, di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27,
e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro
per l'anno 2005 per campagne di comunicazione e
sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni
internazionali.».
- Si riporta il testo del comma 278 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«278. Per il potenziamento delle attivita' di ricerca,
formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo
per la formazione europea Jean Monnet, costituita in
facolta', e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2005.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 2 del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita'.), convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27 e
successive modificazioni, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si
applicano anche per la rideterminazione dei valori di
acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati
regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione
agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2005. Le
imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere
dalla data del 30 giugno 2006; sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente.
La redazione e il giuramento della perizia devono essere
effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2006.»
- La legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio) e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 1992, n. 46, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 70 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1.
Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti
a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora
entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere
straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai
bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di
pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali,
sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti pubblici e
associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori
di emergenza, come quelli dovuti a calamita' o eventi
naturali improvvisi, o di solidarieta';
e-bis) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis
del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e
ai servizi;
e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e
a carattere saltuario, effettuata da studenti e pensionati.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.».
- Si riporta il testo del comma 96 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di
servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al
divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono
procedere ad assunzioni, previo effettivo svolgimento delle
procedure di mobilita', nel limite di un contingente
complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua
lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con
uno stanziamento pari a 40 milioni di euro per l'anno 2005,
a 160 milioni di euro per l'anno 2006, a 280 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007,
nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in
ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le
modalita' di cui all'art. 39, comma 3-ter, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
- Il testo del comma 12 dell'art. 9 della legge
6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette),
prima della modifica apportata dalla seguente legge era il
seguente:
«12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque
anni ed i membri possono essere confermati una sola
volta.».
- Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 6, lettera a)
dell'art. 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
(Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti) e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 17 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore
del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al
31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate.
2. Fino al 31 dicembre 2006 e' consentito lo
smaltimento nelle nuove discariche, in osservanza delle
condizioni e dei limiti di accettabilita' previsti dalla
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'art. 6
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e
successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonche' dalle
deliberazioni regionali connesse, relativamente:
a) nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti
precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo
A;
b) nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima
categoria e di II categoria, tipo B;
c) nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai
rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II
categoria tipo C e terza categoria.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il titolare dell'autorizzazione di cui al
comma 1 o, su sua delega, il gestore della discarica,
presenta all'autorita' competente un piano di adeguamento
della discarica alle previsioni di cui al presente decreto,
incluse le garanzie finanziarie di cui all'art. 14.
4. Con motivato provvedimento l'autorita' competente
approva il piano di cui al comma 3, autorizzando la
prosecuzione dell'esercizio della discarica e fissando i
lavori di adeguamento, le modalita' di esecuzione e il
termine finale per l'ultimazione degli stessi, che non puo'
in ogni caso essere successivo al 16 luglio 2009. Nel
provvedimento l'autorita' competente prevede anche
l'inquadramento della discarica in una delle categorie di
cui all'art. 4. Le garanzie finanziarie prestate a favore
dell'autorita' competente concorrono alla prestazione della
garanzia finanziaria.
5. In caso di mancata approvazione del piano di cui al
comma 3, l'autorita' competente prescrive modalita' e tempi
di chiusura della discarica, conformemente all'art. 12,
comma 1, lettera c).
6. Sono abrogati:
a) il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo
stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della citata
Delib. 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale; ai
fini di cui al comma 2, restano validi fino al 31 dicembre
2006 i valori limite e le condizioni di ammissibilita'
previsti dalla deliberazione;
b) il decreto ministeriale 11 marzo 1998, n. 141 del
Ministro dell'ambiente;
c) l'art. 5, commi 6 e 6-bis, e l'art. 28, comma 2,
del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive
modificazioni;
d) l'art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 agosto 1994.
7. Le Regioni adeguano la loro normativa alla presente
disciplina.».
- La legge 23 settembre 1993, n. 379 (Concessione di un
contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi,
con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la
formazione e la riabilitazione ed all'Istituto europeo
ricerca, formazione, orientamento professionale) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1993, n.
228.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
29 ottobre 2003, n. 291 (Disposizioni in materia di
interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport,
l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa'
per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo
- ARCUS S.p.a.):
«Art. 1 (Interventi nei settori dei beni e delle
attivita' culturali, dello sport, dell'universita' e della
ricerca). - 1. E' autorizzata la spesa di 53.229.000 euro
per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di
51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui
alla tabella A allegata alla presente legge, per le
finalita', con gli importi e in favore dei soggetti ivi
indicati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si
provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003,
a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per
l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando:
a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro
1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro
5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno
2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro
4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno
2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro
30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno
2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attivita' culturali;
e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro
3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e
delle finanze;
f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero
della salute.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo del comma 113 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«113. Il contributo statale annuo a favore
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e'
aumentato a decorrere dall'anno 2005 di euro 250.000.».
- Si riporta il testo del comma 187 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«187. In considerazione del rilievo nazionale ed
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle piu' rilevanti
patologie, per l'anno 2005 e' autorizzata la spesa di 15
milioni di euro in favore della fondazione «Centro San
Raffaele del Monte Tabor».
- Si riporta il testo dell'art. 106 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia):
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142 (7). Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo del comma 21 dell'articolo 52
della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2003):
«21. Al fine di potenziare le attivita' di ricerca,
assistenza e cura dei malati oncologici, e' assegnato al
Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) l'importo
di 5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 per la
realizzazione di un centro nazionale di adroterapia
oncologica integrato con strutture di ricerca e sviluppo di
tecnologie utilizzanti fasci di particelle ad alta
energia.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo
ambientale), cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Sono considerati primi interventi di bonifica di
interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree
industriali e siti ad alto rischio ambientale i cui ambiti
sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal
Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui
all'art. 18, comma 1, lettera n), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:
a) Venezia (Porto Marghera);
b) Napoli orientale;
c) Gela e Priolo;
d) Manfredonia;
e) Brindisi;
f) Taranto;
g) Cengio e Saliceto;
h) Piombino;
i) Massa e Carrara;
l) Casal Monferrato;
m) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano
(Caserta-Napoli);
n) Pitelli (La Spezia);
o) Balangero;
p) Pieve Vergonte;
p-bis) Sesto San Giovanni (aree industriali e
relative discariche);
p-ter) Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali);
p-quater) Pioltello e Rodano;
p-quinquies) Brescia-Caffaro (aree industriali e
relative discariche da bonificare);
p-sexies) Broni;
p-septies) Falconara Marittima;
p-octies) Serravalle Scrivia;
p-nonies) laghi di Mantova e polo chimico;
p-decies) Orbetello area ex Sitoco;
p-undecies) aree del litorale vesuviano;
p-duodecies) aree industriali di Porto Torres;
p-terdecies) area industriale della Val Basento.
p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio
2005.».
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305, S.O.
- Si riporta il testo del comma 1, lettera b) dell'art.
2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
(Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma
dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):
«1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1:
a) (omissis);
b) per area fabbricabile si intende l'area
utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti
urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle
possibilita' effettive di edificazione determinate secondo
i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati,
tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9, sui quali
persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante
l'esercizio di attivita' dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del
contribuente, attesta se un area sita nel proprio
territorio e' fabbricabile in base ai criteri stabiliti
dalla presente lettera.
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46 (Interventi per i settori
dell'economia di rilevanza nazionale):
«Art. 14. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' istituito il «Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
contenuto stilistico e qualitativo del prodotto. Tali
programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo, preindustrializzazione e i
processi realizzativi di campionatura innovativa,
unitariamente considerati.
[Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del Fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le
modalita' dell'istruttoria].
Il Ministro delle attivita' produttive provvede con
proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle
risorse riservata in via prioritaria ai programmi di
sviluppo precompetitivo presentati dalle piccole e medie
imprese. Tale quota non puo' essere inferiore al 25 per
cento delle riserve annuali disponibili.».
- Si riporta il testo del comma 270 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2005):
«270. Al fine di sostenere i processi di innovazione
delle imprese del commercio, il fondo di cui all'art. 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' destinato altresi'
ai programmi di investimento delle imprese dei settori del
commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J,
K, M, N ed O della classificazione delle attivita'
economiche ISTAT 91) rivolti:
a) alla ricerca e progettazione di nuove formule e
processi distributivi o aziendali innovativi ed agli
investimenti materiali connessi con la loro attivazione,
alla formazione e consulenza necessarie all'avvio dei
processi innovativi;
b) all'accesso ai mercati elettronici e
strumentazione connessa;
c) alla progettazione ed alla realizzazione di
investimenti connessi all'adozione di moderne tecniche di
vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione
automatica di spazi espositivi);
d) all'acquisizione di servizi di connessione a larga
banda;
e) al check-up sulla struttura aziendale per rilevare
la situazione presente in azienda concernente gli
approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il
personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione e realizzazione di interventi
di assistenza tecnica intesa quale elaborazione ed
applicazione di tecniche innovative volte all'innovazione
dell'assetto e dell'offerta dell'impresa commerciale;
g) alla realizzazione di innovazione tecnologica
intesa quale acquisizione di sistemi informatici integrati,
per la gestione aziendale ed interaziendale, per la
realizzazione di impianti automatizzati per la
movimentazione delle merci nel magazzino e per operazioni
di allestimento degli ordini e per la distribuzione
commerciale.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 155 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), cosi' come modificato dalla presente legge:
«1. Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art.
73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in
traffico internazionale delle navi indicate nell'art.
8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui
al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli
stessi armate, nonche' delle navi noleggiate il cui
tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello
complessivamente utilizzato, e determinato ai sensi della
presente sezione qualora il contribuente comunichi
un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre
mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale
intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto
dall'art. 161. L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi
sociali e puo' essere rinnovata. L'opzione di cui al comma
1 deve essere esercitata relativamente a tutte le navi
aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, gestite
dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione
concorrono la societa' controllante e le controllate ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 30 luglio
2002, n. 174 (Norme per il finanziamento di lavori
destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, in Milano, ed altri interventi):
«Art. 2. (Completamento della diga foranea di
Molfetta). - 1. Per la realizzazione dei lavori di
completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo
stradale della diga foranea di Molfetta, e' autorizzato a
favore del comune di Molfetta un limite di impegno
ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A
tal fine il comune medesimo e' autorizzato a contrarre
mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso
attribuito.
2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 353 (Disposizioni urgenti in materia
di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Agevolazioni tariffarie postali per le
spedizioni di prodotti editoriali). - 1. A decorrere dal
l° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e
periodici iscritte al Registro degli operatori di
comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono
usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di
prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate,
anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui
all'art. 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di
stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non
superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita'
dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati
dal presente decreto resta quella definita dal decreto del
Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, le
associazioni le cui pubblicazioni periodiche abbiano avuto
riconosciuto il carattere politico dai gruppi parlamentari
di riferimento nonche', relativamente ai bollettini dei
propri organi direttivi, gli ordini professionali, i
sindacati, le associazioni professionali di categoria e le
associazioni d'arma e combattentistiche.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto per
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro si
intendono quelle di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto
1991, n. 266, e successive modificazioni, le organizzazioni
non governative riconosciute ai sensi dell'art. 28 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, le associazioni di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, le fondazioni ed associazioni senza fini di lucro
aventi scopi religiosi, nonche' gli enti ecclesiastici, le
associazioni storiche operanti, per statuto, da almeno
cinquanta anni per la conoscenza, la difesa e la
valorizzazione dell'ambiente naturale, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto
statutario, da piu' di quaranta anni, lo svolgimento o la
promozione di attivita' di ricerca oncologica e le
associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati.
3-bis. A decorrere dall'anno 2005, i soggetti aventi
titolo presentano domanda per ogni anno entro il
30 settembre dell'anno precedente.».



Art. 11-quinquiesdecies.
Contrasto alla diffusione del gioco illegale

(( 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di pagamento on line, prevedono, in particolare:
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto;
b) l'estensione, nel caso in cui non sia gia' previsto dalle vigenti convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non comporta, l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da quelli dallo stesso gestiti in virtu' della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b), che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilita' di collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonche' le modalita' di retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali reti di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma 292 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali attivita' e' riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento venduti.
2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di variazione dell'aggio sui giochi del lotto, del concorso pronostici enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti criteri:
a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del 9 per cento della raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto percentuale rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati, nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia superiore a 11.600 milioni di euro, e' confermata, per gli anni 2008 e successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio provvedimento, le modalita' di determinazione e di pubblicizzazione del livello di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a punteggio;
e) possibilita' di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del comma 1.
5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitivita' nel settore del gioco e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non puo' essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, esercita la propria attivita' anche mediante l'apertura di tre sportelli distaccati, presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare entro il 31 marzo 2006 e fino alla operativita' del riordino del settore delle scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o piu' provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le modalita' di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse, assicurando priorita' ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, attualmente non serviti da agenzie di scommesse.
7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) le operazioni inerenti e connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a dette operazioni».
8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a tre euro. Eventuali variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta Amministrazione, e' trasferito, a domanda, nei ruoli della citata Amministrazione, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:
a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;
b) la possibilita' di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
c) le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.
12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per cento della quota prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; dal l° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa.».
13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indira' apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici invernali «Torino 2006» ))
.



Riferimenti normativi:

- Il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999,
n. 278, reca «Regolamento recante norme concernenti
l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota
fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n.
133» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999,
n. 187).
- Si riporta il testo dei commi 498 e 489 dell'art. 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)]:
«498. E' istituita, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con provvedimento
direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali -
Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei servizi, una nuova scommessa ippica a totalizzatore,
proposta dall'UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono
stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova
scommessa ippica, da effettuarsi nelle reti dei punti di
vendita dei concorsi pronostici, delle agenzie ippiche e
sportive nonche' negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento
come montepremi e compenso per l'attivita' di gestione
della scommessa, l'8 per cento come compenso dell'attivita'
dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate erariali
sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come
prelievo a favore dell'UNIRE».
«489. Il primo comma dell'art. 2 della legge 2 agosto
1982, n. 528, e' sostituito dal seguente:
«Il gioco del lotto si basa sull'utilizzo dei numeri da
1 a 90 inclusi, sopra le ruote di Bari, Cagliari, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e
sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri
estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna
ruota. Le estrazioni della ruota nazionale sono svolte in
Roma»».
- Si riportano i commi 290, 291 e 292 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004:
«290. Al fine di assicurare la tutela della fede
pubblica e per una piu' efficace azione di contrasto al
gioco illecito ed illegale il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato adotta i provvedimenti necessari per la definizione,
diffusione e gestione, con organizzazione propria o di
terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la
partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento
possono essere abilitati dal Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato anche per le transazioni relative a forme di gioco
non a distanza.
291. Per le attivita' di diffusione e gestione di cui
al comma 290, il Ministero dell'economia e delle finanze,
sulla base di apposita direttiva del Ministro, puo'
costituire societa' di scopo ovvero puo' procedere,
attraverso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, all'individuazione di uno o piu' soggetti
selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria.
292. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le
lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a
distanza definendo la ripartizione percentuale della posta
di gioco relativamente all'erario, ai giocatori ed ai
soggetti terzi, nonche' i criteri e le modalita' di
gestione delle lotterie telefoniche e telematiche».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, reca «Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina organizzativa, funzionale e
fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi
dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n.
662» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 1998,
n. 125).
- Il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, reca «Regolamento recante norme per
l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3,
comma 230, della legge n. 549 del 1995» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129).
- Si riporta il testo dei commi 286 e 287 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 311/2004:
«286. Con uno o piu' decreti, da adottare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvede al riordino delle scommesse su eventi sportivi
diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi,
in particolare per quanto attiene agli aspetti
organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi,
sanzionatori, nonche' a quelli relativi al contenzioso ed
al riparto dei proventi.
287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
delle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel
rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, secondo
principi di:
a) armonizzazione delle modalita' di
commercializzazione a quella dei concorsi pronostici;
b) economicita' ed efficienza delle reti di vendita,
fisiche e telematiche;
c) diffusione capillare delle stesse sul territorio
nazionale;
d) sicurezza e trasparenza del gioco nonche' tutela
della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei diritti derivanti
dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Detrazione). - 1. Per la determinazione
dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'art. 30, e'
detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle
operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati
nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi
acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta
diviene esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
quello in cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
condizioni esistenti al momento della nascita del diritto
medesimo.
2. Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni
esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il
disposto dell'art. 19-bis2. In nessun caso e' detraibile
l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni
o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
a premio.
3. La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui
agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427;
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello
Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
c) operazioni di cui all'art. 2, terzo comma, lettere
a), b), d) ed f);
d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento;
e) operazioni non soggette all'imposta per effetto
delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 74,
concernente disposizioni relative a particolari settori.
e-bis) le operazioni inerenti e connesse
all'organizzazione ed all'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per
operazioni non soggette all'imposta la detrazione non e'
ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e
l'ammontare indetraibile e' determinato secondo criteri
oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi
acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei
all'esercizio dell'impresa, arte e professione».
5. Ai contribuenti che esercitano sia attivita' che
danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
detrazione sia attivita' che danno luogo ad operazioni
esenti ai sensi dell'art. 10, il diritto alla detrazione
dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima
categoria di operazioni e il relativo ammontare e'
determinato applicando la percentuale di detrazione di cui
all'art. 19-bis. Nel corso dell'anno la detrazione e'
provvisoriamente operata con l'applicazione della
percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo
conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano
l'attivita' operano la detrazione in base ad una
percentuale di detrazione determinata presuntivamente,
salvo conguaglio alla fine dell'anno. La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui
all'art. 10, numeri 6) e 7) e alle prestazioni di mandato,
mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui alla
lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione di
cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di
oro diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della
purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento».
- Si riporta il testo dell'art. 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' europea:
«Art. 88 (ex art. 93). - 1. La Commissione procede con
gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le
opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal
funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma
dell'art. 87, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga
alle disposizioni dell'art. 87 o ai regolamenti di cui
all'art. 89, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
87, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro
interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
prima che tale procedura abbia condotto a una decisione
finale».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia
tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle
aree svantaggiate), convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178:
«Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola
negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione «CONI Servizi spa».
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati
dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'art.
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli
articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale «fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».
- Si riporta il testo del comma 124 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 311/2004:
«124. Nulla e' dovuto a titolo di indennita' o
trattamento economico aggiuntivo comunque denominato nei
confronti del personale in servizio presso enti e societa'
derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni
pubbliche esercenti attivita' e servizi in regime di
monopolio e gia' proveniente dalle predette amministrazioni
pubbliche che sia trasferito a domanda con il semplice
consenso dell'ente o della societa' e dell'amministrazione
di destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni».
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 2 giugno 1998, n. 174, reca «Regolamento recante
norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive
organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'art. 3,
comma 230, della legge n. 549 del 1995» (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1998, n. 129).
- Il regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 gennaio 2000, n. 29, reca «Regolamento recante
norme per l'istituzione del gioco «Bingo» ai sensi
dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133»
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n.
43).
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino
dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Aliquota). - 1. Le aliquote dell'imposta unica
sono stabilite nelle misure seguenti:
a) per i concorsi pronostici: 26,80 per cento della
base imponibile; resta salva la rideterminazione della
predetta aliquota, in occasione dell'esercizio della delega
di cui alla lettera o) del comma 1 dell'art. 1 della legge
3 agosto 1998, n. 288, ove necessario per garantire
l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato;
b) per le scommesse:
1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa
assimilabili, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della
quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni altro tipo di scommessa ippica a
totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto
dall'art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota di prelievo stabilita per
ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura
del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a
sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; dal 1° gennaio
2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006
afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di
euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e nella misura dell'8 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette
eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta
dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota
fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia
superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per
cento per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e
nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa
composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi
dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna
scommessa.
2. Per l'anno 1999, l'aliquota applicabile alle
scommesse di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1
e' stabilita nella misura del 32 per cento».



Art. 11-sexiesdecies
Applicazione degli articoli 11-sexies
11-septies, 11-nonies e 11- decies

(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006 )).
Art. 12.
Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti (( dall'attuazione degli articoli da 3 a 11 )) del presente decreto, pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di euro per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede:
a) per l'anno 2005, quanto a 76,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (( Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa relativa all'unita' previsionale di base 3.2.3.20 «Banche, Fondi ed Organismi internazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ));
b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006, mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera d), numero 1);
c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 21;
d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e 741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto. (( 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi dei commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372 milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il predetto importo e' versato su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008, per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30 milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 11-septies e la restante quota di 94 milioni di euro e' riassegnata per provvedere alle spese recate dagli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-octies e 11-decies. Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
1-quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto ))
.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:

- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«14. Al fine di favorire il processo di
razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al
capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti
dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725,
come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e dall'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre
1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire
19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi
nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per
lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450
miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di
investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai commi 1
e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n.
550».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 59 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del
servizio nazionale della riscossione, in attuazione della
delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337):
«4-bis. [Le somme anticipate in forza dell'obbligo del
non riscosso come riscosso sono restituite ai
concessionari:
a) per i ruoli erariali, in rate annuali decorrenti
dall'anno 2006; il numero delle rate e' individuato, nel
numero massimo di dieci e nei limiti degli stanziamenti
delle pertinenti unita' previsionali di base, con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale
sono, altresi', definite le modalita' di restituzione;
b) per i ruoli degli altri enti creditori, sulla base
di apposita convenzione].
4-ter. Per i ruoli resi esecutivi prima del
30 settembre 1999:
a) i compensi spettanti ai concessionari sulla base
delle disposizioni in vigore alla data del 30 giugno 1999
sono aumentati nella misura prevista dall'art. 17, comma 2;
b) non si applica l'art. 19, comma 2, lettera a);
c) il termine previsto dall'art. 19, comma 2, lettera
b), secondo periodo, decorre dalla data stabilita con
decreto del Ministero delle finanze;
d)
e) le informazioni di cui all'art. 36, comma 1, sono
trasmesse con le modalita' e nei tempi stabiliti con il
decreto di cui alla lettera c)».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del succitato
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112:
«Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita'
dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme
iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una
percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni
biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il
biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:
a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario
del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza
tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i
piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i
piu' bassi costi;
b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito,
valutata sulla base di indici di sviluppo economico
elaborati da organismi istituzionali;
c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento
dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il
concessionario puo' porla in riscossione.
2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e'
aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad
una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite
rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo
stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito
corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo differenziato per settori, sulla base di fasce di
incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal
comma 1.
3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore
in misura non superiore al 4,65 per cento della somma
iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico
dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e'
dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la
scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e'
determinata con il decreto previsto dal comma 1.
4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di
erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono
stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di
concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene
trattenuto dal concessionario all'atto del versamento
all'ente impositore delle somme riscosse.
5. [A ciascun concessionario e' riconosciuta, a titolo
di anticipazione della remunerazione, una somma pari ad una
percentuale, comunque non inferiore all'1 per cento del
carico dei ruoli consegnati, da determinarsi con il decreto
previsto dal comma 1, del costo di cui alla lettera a)
dello stesso comma 1].
5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle
entrate non erariali l'aggio del concessionario e'
stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto
dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni
caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre
forme di riscossione mediante ruolo.
6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese
relative alle procedure esecutive, sulla base di una
tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze,
con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di
erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato
per effetto di provvedimenti di sgravio o se il
concessionario ha trasmesso la comunicazione di
inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
b) del debitore, negli altri casi.
7. In caso di delega di riscossione, i compensi,
corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono
ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il
delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti.
7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento
dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non
dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta
un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale
provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del
compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma
6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta
l'aggio di cui ai commi 1 e 2;
7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento
sono a carico del debitore nella misura di euro 5,56; tale
importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero
delle finanze».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 10 del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica)
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307:
«5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«14. Al fine di favorire il processo di
razionalizzazione produttiva in corso, gli apporti al
capitale della Ferrovie dello Stato S.p.A., previsti
dall'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725,
come modificati dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, e dall'art. 4, comma 1, della legge 28 dicembre
1995, n. 550, sono rideterminati complessivamente in lire
19.118 miliardi, da erogare per lire 2.400 miliardi
nell'anno 1997, per lire 3.264 miliardi nell'anno 1998, per
lire 3.104 miliardi nell'anno 1999 e per lire 3.450
miliardi annue nel periodo 2000-2002. Tale programma di
investimenti dovra' rispettare quanto disposto dai commi 1
e 2 dell'art. 4 della citata legge 28 dicembre 1995, n.
550».



Art. 13.
Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
----> Vedere da pag. 146 a pag. 159 del S.O. <----