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| Gazzetta n. 281 del 2005-12-02 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 28 novembre 2005 |  | Ripartizione  tra  i  concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2005. |  | 
 |  | IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
 
 Visto  l'art.  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come  modificato  dall'art.  3,  comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003,  n.  212,  che  prevede  l'obbligo  per  i  concessionari della riscossione  di  versare,  entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per  cento  delle  somme  riscosse  nell'anno precedente ai sensi del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo;
 Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che  prevede  che  con  decreto  ministeriale,  emanato  annualmente, vengono  stabilite  la  ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla  base  di  quanto  riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti  territoriali,  le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa;
 Visto  l'art.  23-decies,  comma  6,  del decreto-legge 24 dicembre 2003,  n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9 e'  determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca  maggiori  entrate  per  il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006;
 Visto   il  proprio  decreto  10 dicembre  2004,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, con il quale e' stata stabilita   la  ripartizione  tra  i  concessionari  e  i  commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2004;
 Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini del  recupero  dell'anticipazione,  conseguente all'adozione di nuovi sistemi  di  pagamento  in via telematica, per il tramite del sistema bancario,  delle  imposte  relative  alla  registrazione  degli  atti immobiliari;
 Considerato,  inoltre,  che,  per  effetto  della  contrazione  dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare  estremamente  difficoltosa  l'applicazione dello strumento della  compensazione,  a  fronte  dell'incremento dell'acconto dovuto rispetto  all'anno 2004, in virtu' del predetto art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003;
 Ritenuto  opportuno,  per  tali  motivi,  prevedere  una  modalita' alternativa  alla  compensazione  per consentire il reintegro diretto delle  somme  anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in corso d'anno;
 Considerato  che,  a  tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo  diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di   base   6.1.2.12   «Regolazione   anticipazioni   effettuate  dai concessionari   della   riscossione»  -  cap.  3930  dello  stato  di previsione  del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno finanziario  2006,  per  la  parte eccedente l'occorrente regolazione contabile;
 Considerato,   altresi',   che   un  indice  della  difficolta'  di applicazione  dello strumento della compensazione e' costituito dalla non  integrale  compensazione  dell'anticipo  entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato ampiamente sufficiente a tal fine;
 Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2,  del  predetto  decreto-legge  n. 79 del 1997 ed in conformita' al dettato  di  cui al citato art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n.  355  del  2003,  la  ripartizione  e  le  modalita' di versamento dell'acconto  che  i  concessionari  e i commissari governativi della riscossione sono tenuti a versare entro il 30 dicembre 2005;
 Ritenuto,  inoltre,  opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2006, consentire alle aziende concessionarie di chiedere l'erogazione diretta   in   luogo   della   prosecuzione   della  modalita'  della compensazione;
 Visti  gli  articoli 4,  14  e  16 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni;
 Decreta:
 Art. 1.
 Acconto
 1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,  n.  140,  che  i  concessionari e i commissari governativi del servizio  nazionale  della riscossione, ai sensi dell'art. 23-decies, comma  6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni,  dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre   dell'anno   2005,   e'  indicato,  per  ciascun  ambito territoriale,  nella  tabella  in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
 |  | Art. 2. Capitolo 1246
 1.  Le  somme di cui all'art. 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005.
 |  | Art. 3. Compensazioni
 1.  A  decorrere dal 1° gennaio 2006 i concessionari e i commissari governativi  sono  autorizzati  ad  effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i  riversamenti  in  Tesoreria  provinciale dello Stato relativi alle riscossioni  conseguite  ai  sensi  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
 2.  E'  autorizzato  il  rimborso  delle  somme versate a titolo di acconto  ai  sensi  degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2006 mediante la compensazione di cui al comma 1.
 3. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto   sull'unita'   previsionale  di  base  6.1.2.12  «Regolazione anticipazioni  effettuate  dai concessionari della riscossione» (cap. 3930)  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.
 4.  I  concessionari  e  i  commissari  governativi  interessati al rimborso  presentano  all'Agenzia  delle  entrate, entro il 15 luglio 2006,  apposita  istanza  per  ciascun  ambito  territoriale gestito, debitamente   corredata  della  documentazione  contabile  attestante l'ammontare  delle somme gia' recuperate alla data del 30 giugno 2006 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si   chiede  l'erogazione  diretta,  con  conseguente  rinuncia  alla facolta' di successiva compensazione.
 |  | Art. 4. Compensazioni e riversamenti
 1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del rapporto concessorio,  intervenuta  per  motivi  diversi da quelli contemplati dall'art.  57,  commi  2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999,  n.  112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo  cessato  procedere  all'integrale  recupero dell'acconto versato,  il  soggetto  subentrante  e'  autorizzato ad effettuare la compensazione  di  cui  all'art. 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore.
 Il  presente  decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 28 novembre 2005
 Il capo del Dipartimento: Ciocca
 |  | Allegato A 
 ----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 15 della G.U. <----
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