Gazzetta n. 281 del 2005-12-02 |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 28 novembre 2005 |
Ripartizione tra i concessionari ed i commissari governativi della riscossione dell'acconto previsto per l'anno 2005. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali
Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, che prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 30 dicembre di ogni anno, il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237; a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo; Visto l'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997, che prevede che con decreto ministeriale, emanato annualmente, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa; Visto l'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, ai sensi del quale l'acconto di cui al predetto art. 9 e' determinato con decreto ministeriale in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a 79 milioni di euro per l'anno 2005, e a ulteriori 66 milioni di euro per l'anno 2006; Visto il proprio decreto 10 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, con il quale e' stata stabilita la ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi dell'acconto da versare entro il 30 dicembre 2004; Considerata la riduzione delle entrate versate mediante modello F23 che i concessionari possono utilizzare mediante compensazione ai fini del recupero dell'anticipazione, conseguente all'adozione di nuovi sistemi di pagamento in via telematica, per il tramite del sistema bancario, delle imposte relative alla registrazione degli atti immobiliari; Considerato, inoltre, che, per effetto della contrazione dei versamenti effettuati in un determinato ambito territoriale, potrebbe risultare estremamente difficoltosa l'applicazione dello strumento della compensazione, a fronte dell'incremento dell'acconto dovuto rispetto all'anno 2004, in virtu' del predetto art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003; Ritenuto opportuno, per tali motivi, prevedere una modalita' alternativa alla compensazione per consentire il reintegro diretto delle somme anticipate e non ancora recuperate dai concessionari in corso d'anno; Considerato che, a tal fine, puo' essere utilizzato lo strumento dell'ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» - cap. 3930 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, per la parte eccedente l'occorrente regolazione contabile; Considerato, altresi', che un indice della difficolta' di applicazione dello strumento della compensazione e' costituito dalla non integrale compensazione dell'anticipo entro il primo semestre dell'anno, atteso che, in passato, tale arco temporale si e' rivelato ampiamente sufficiente a tal fine; Ritenuto, pertanto, di dover stabilire, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge n. 79 del 1997 ed in conformita' al dettato di cui al citato art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge n. 355 del 2003, la ripartizione e le modalita' di versamento dell'acconto che i concessionari e i commissari governativi della riscossione sono tenuti a versare entro il 30 dicembre 2005; Ritenuto, inoltre, opportuno, decorso il primo semestre dell'anno 2006, consentire alle aziende concessionarie di chiedere l'erogazione diretta in luogo della prosecuzione della modalita' della compensazione; Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad emettere gli atti delle pubbliche amministrazioni; Decreta: Art. 1. Acconto 1. L'acconto di cui all'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari e i commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, ai sensi dell'art. 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, versano entro il 30 dicembre dell'anno 2005, e' indicato, per ciascun ambito territoriale, nella tabella in allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. | Art. 2. Capitolo 1246 1. Le somme di cui all'art. 1 sono versate al capitolo 1246 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005. | Art. 3. Compensazioni 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 i concessionari e i commissari governativi sono autorizzati ad effettuare la compensazione delle somme versate a titolo di acconto, ai sensi degli articoli 1 e 2, con i riversamenti in Tesoreria provinciale dello Stato relativi alle riscossioni conseguite ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. 2. E' autorizzato il rimborso delle somme versate a titolo di acconto ai sensi degli articoli 1 e 2 e non ancora recuperate alla data del 30 giugno 2006 mediante la compensazione di cui al comma 1. 3. Il rimborso e' disposto mediante ordinativo diretto di pagamento tratto sull'unita' previsionale di base 6.1.2.12 «Regolazione anticipazioni effettuate dai concessionari della riscossione» (cap. 3930) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006. 4. I concessionari e i commissari governativi interessati al rimborso presentano all'Agenzia delle entrate, entro il 15 luglio 2006, apposita istanza per ciascun ambito territoriale gestito, debitamente corredata della documentazione contabile attestante l'ammontare delle somme gia' recuperate alla data del 30 giugno 2006 mediante compensazione e l'ammontare delle somme residue per le quali si chiede l'erogazione diretta, con conseguente rinuncia alla facolta' di successiva compensazione. | Art. 4. Compensazioni e riversamenti 1. Qualora, a seguito di cambiamento della titolarita' del rapporto concessorio, intervenuta per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 57, commi 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, non sia possibile per il concessionario o commissario governativo cessato procedere all'integrale recupero dell'acconto versato, il soggetto subentrante e' autorizzato ad effettuare la compensazione di cui all'art. 3 per la parte residua ed e' tenuto, entro il quinto giorno successivo alla compensazione, al riversamento delle somme riscosse in favore del precedente gestore. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2005 Il capo del Dipartimento: Ciocca | Allegato A
----> Vedere Allegato da pag. 14 a pag. 15 della G.U. <---- |
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