Gazzetta n. 281 del 2005-12-02
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 settembre 2005
Criteri per la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere b) e c), al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che, all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1999, con il quale sono stati fissati, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'acceso alle abitazioni in locazione nonche' i criteri per la determinazione degli stessi;
Visto, il comma 5 dell'art. 11 della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004 n. 269, che stabilisce, tra l'altro, che a decorrere dal 2005 la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo e' effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2005 la dotazione di euro 230.143.000,00;
Considerato che ai fini della definizione dei criteri di riparto di cui sopra - che risultano propedeutici alla predisposizione della proposta di riparto delle risorse assegnate al Fondo nazionale - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha convocato il giorno 12 gennaio 2005 apposita riunione a livello tecnico nel corso della quale lo stesso Ministero ha prospettato alle regioni e le province autonome la metodologia da seguire per l'individuazione dei parametri di riparto;
Considerato che nel corso della citata riunione e' stato concordato, altresi', che le Regioni predispongano un'ipotesi di individuazione dei citati parametri ed una conseguente una simulazione di riparto;
Considerato che con nota in data 16 marzo 2005, prot. n. 212/U.C. l'Assessore per l'edilizia residenziale della regione Piemonte - coordinatore per le regioni in materia di edilizia residenziale pubblica - ha trasmesso un documento approvato dai Presidenti delle regioni nella conferenza dei Presidenti in data 3 marzo 2005 concernente l'individuazione di n. 6 criteri oggettivi, da utilizzare ai fini del riparto di quota parte, pari al 90%, delle risorse attribuite al Fondo nazionale, nonche' una simulazione di riparto delle risorse assegnate al Fondo per l'anno 2005 sulla base dei criteri sopracitati;
Considerato che le informazioni statistiche relative ai citati indicatori sono desumibili da fonti statistiche ufficiali;
Considerato che i criteri individuati nella citata nota dell'assessore coordinatore per le regioni in materia di edilizia residenziale risultano condivisibili ad eccezione di quello concernente la popolazione di ultrasessantacinquenni in ciascuna regione rispetto al totale nazionale in relazione al quale si ritiene necessario procedere alla riduzione dal 15 al 10% del peso percentuale attribuito;
Vista l'intesa espressa, sulla proposta di individuazione dei criteri di riparto effettuata dal vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 2005;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005 con il quale, a seguito della delega, conferita dal Ministro, all'esercizio delle competenze nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, e' stato attribuito all'on. Ugo Giovanni Martinat il titolo di vice Ministro;
Decreta:
1. La ripartizione di cui all'art. 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, per la quota relativa al 90% delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale di sostegno, e' effettuata sulla base dei seguenti parametri e con riferimento all'incidenza percentuale relativa indicata:
a) popolazione, di ciascuna regione o provincia autonoma, ricadente nei comuni classificati ad alta tensione abitativa ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 in rapporto alla popolazione complessiva ricadente nei comuni a tensione abitativa a livello nazionale (peso 25%);
b) prodotto interno lordo (PIL) pro-capite di ciascuna regione rispetto al valore medio nazionale (ai fini della determinazione del coefficiente di riparto il valore e' assunto in maniera inversamente proporzionale) (peso 10%);
c) numero di alloggi occupati in affitto da residenti presenti in ciascuna regione rispetto al numero complessivo a livello nazionale (peso 30%);
d) ultrasessantacinquenni presenti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale (peso 10%);
e) extracomunitari presenti in ciascuna regione rispetto al totale nazionale (peso 15%);
f) media del valore del fabbisogno regionale calcolato con riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 7 giugno 1999, concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiari dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, e desunto dai dati comunicati dalle regioni e province autonome con riferimento ai riparti delle annualita' 2001 - 2004 (peso 10%).
2. La ripartizione di cui all'art. 11, comma 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come sostituito dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, e' effettuata, per la quota relativa al 10% delle risorse annualmente assegnate, tra le regioni e province autonome che hanno messo a disposizione proprie risorse, con aliquote determinate sulla base del rapporto tra cofinanziamento regionale e finanziamento statale dell'anno precedente, assunte fino al valore massimo del 100% di tale rapporto, da applicare alla quota di finanziamento spettante a ciascuna regione determinata ai sensi del precedente comma 1.
3. A decorrere dall'annualita' 2006, la ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 2, e' effettuata tenendo conto, oltre che delle risorse regionali anche di quelle aggiuntive messe a disposizione dagli enti locali.
4. Ai soli fini del riparto delle annualita' 2005-2006 e 2007, e con riferimento al 90% delle risorse di cui al comma 1, qualora l'applicazione del presente decreto determini, in relazione a ciascuna regione o provincia autonoma, valori dei coefficienti di riparto superiori od inferiori del 10 per cento rispetto al valore medio dei coefficienti di riparto utilizzati in occasione dei riparti dei quattro anni precedenti, il valore del coefficiente di riparto da attribuire ai fini del presente comma non potra' subire variazioni (positive o negative) superiori al 10 per cento del predetto valore medio.
5. Ai fini della predisposizione annuale del riparto delle risorse attribuite al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente all'acquisizione degli ultimi dati disponibili relativi ai parametri di cui all'art. 1.
6. Le regioni e le province autonome, ai fini del riparto della quota relativa al 10% delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entita' dei fondi aggiuntivi iscritti nei bilanci regionali per l'annualita' cui si riferisce il riparto e degli enti locali riferiti all'anno precedente.
7. Le risorse statali non ripartite dalle singole regioni e province autonome entro un anno dall'erogazione saranno decurtate dalla quota di spettanza dell'anno successivo. A tal fine le regioni e province autonome comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di cui sopra, il provvedimento di riparto in favore dei comuni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2005
Il Vice Ministro: Martinat

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 142.