| 
| Gazzetta n. 281 del 2005-12-02 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 20 settembre 2005 |  | Rivalutazione  delle  prestazioni  economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2005, per il settore agricoltura. |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto   l'art.   234   del   testo  unico  delle  disposizioni  per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 243;
 Visto  l'art.  11  del  decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente sulla  base  della  variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non inferiore  al dieci per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge  28 febbraio  1986,  n.  41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
 Visto  il  decreto  ministeriale  15 ottobre  2004,  concernente la rivalutazione  delle prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° gennaio 2004 per il settore agricoltura;
 Vista  la  delibera  del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 262 del 1° giugno 2005;
 Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di  operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2004 rispetto all'anno 2003, calcolata dall'ISTAT, pari al due per cento;
 Considerato  che  non  si  e'  verificata la variazione retributiva minima  non inferiore al dieci per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
 Decreta:
 Art. 1.
 A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 3 della legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986,  n. 41, dell'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243  e  dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per  inabilita'  permanente  e  per morte e' fissata, a decorrere dal 1° luglio 2005, in Euro 19.028,11.
 A  norma  dell'art.  14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243,  la  retribuzione  annua convenzionale per la liquidazione delle rendite   per  inabilita'  permanente  e  per  morte  decorrenti  dal 1° giugno  1993,  in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1,  lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2005 in   Euro 12.608,40,  pari  al  minimale  di  legge  previsto  per  i lavoratori dell'industria.
 |  | Art. 2. A  norma  dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo 23 febbraio   2000,  n.  38,  l'assegno  per  l'assistenza  personale continuativa,  a  decorrere  dal  1° luglio  2005, e' fissato in Euro 415,13;
 |  | Art. 3. A  norma  dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982,  n.  251,  ed  ai  sensi  dell'art.  11 del decreto legislativo 23 febbraio  2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2005, e' fissato in Euro 1.663,34.
 |  | Art. 4. A  norma  dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  gli  incrementi  annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti  nell'anno  in  cui  scattera'  la variazione retributiva minima non inferiore al dieci per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e  4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 settembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 328
 |  |  |