Gazzetta n. 281 del 2005-12-02
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE ĞE. FERMIğ
DECRETO 12 ottobre 2005
Regolamento del personale.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003, ed in particolare l'art. 17, comma 1;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 8, comma 4;
Vista la deliberazione 56(04) del 20 dicembre 2004 con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento del personale e ne e' stato disposto il relativo invio al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) per la prescritta verifica di conformita';
Vista la nota del Ministero vigilante, concernente l'opportunita' di apportare taluni miglioramenti di natura formale al predetto schema di regolamento;
Vista la deliberazione 26(05) con la quale sono state recepite le proposte ministeriali di modifica al testo del regolamento;
Ritenuto di dover provvedere alla pubblicazione del regolamento del personale;
Dispone:
1. L'emanazione del ĞRegolamento del personaleğ, nel testo approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 26(05) ed allegato al presente decreto.
2. La sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Roma, 12 ottobre 2005
Il Presidente: Zichichi
Allegato
REGOLAMENTO DEL PERSONALE Deliberazione CdA n. 26(05)
TITOLO I
Ordinamento del personale del Centro Fermi
Art. 1.
Personale del Centro Fermi
1. Per l'assolvimento dei propri fini istituzionali, il Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche ĞEnrico Fermiğ, di seguito denominato Centro Fermi, si avvale:
a) di personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato per la realizzazione di determinati progetti;
b) di personale comandato o distaccato da altri enti pubblici;
c) di personale dipendente da universita' e da altri enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali associato alle attivita' del Centro Fermi, di cui all'art. 1, comma 3 del decreto 5 gennaio 2000, n. 59;
2. Il presente regolamento, in applicazione dell'autonomia organizzativa degli enti pubblici di ricerca sancita dall'art. 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti di ricerca e sperimentazione e dalle leggi vigenti in materia, disciplina gli aspetti della gestione di tutto il personale operante a vario titolo nel Centro Fermi.
Art. 2.
Norme generali sul personale
1. Tutto il personale operante a vario titolo nel Centro Fermi collabora allo sviluppo dei suoi programmi, viene informato sulle linee di impostazione generale, si uniforma ad esse ed e' tenuto a non svolgere attivita' in conflitto con quelle dell'Ente.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono regolati dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
Art. 3.
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro e' costituito e regolato da un contratto individuale predisposto secondo le norme del presente regolamento, le disposizioni di legge e le normative comunitarie.
2. In materia di incompatibilita' e di cumulo degli impieghi si osservano le disposizioni vigenti in materia.
3. Il personale e' tenuto a mantenere il segreto sulle notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo lavoro e la cui diffusione potrebbe arrecare un danno al Centro.
4. In materia di responsabilita' del personale, per danni arrecati all'Ente o a terzi, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
TITOLO II
Personale dipendente
Capo I
Art. 4.
Personale dipendente
1. Ai sensi del decreto lgsislativo n. 127/2003, gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali sono determinati in autonomia dall'Ente, con i soli vincoli derivanti dal Piano triennale e dalla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che viene aggiornata annualmente. Il Piano e gli aggiornamenti annuali vengono trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, ai Ministeri e agli Organismi competenti in base alle vigenti disposizioni di legge ed al regolamento di amministrazione, finanza e contabilita' dell'Ente.
2. Il personale dipendente del Centro Fermi puo' essere costituito da:
a) personale con contratto a tempo indeterminato;
b) personale con contratto a tempo determinato;
c) personale nel profilo dirigenziale con contratto a tempo determinato.
Capo II
Personale a tempo indeterminato
Art. 5.
Modalita' di assunzione
1. L'assunzione del personale a tempo indeterminato avviene per il livello ed il profilo professionale individuato dal consiglio di amministrazione, in relazione ai vincoli derivanti dal programma triennale di fabbisogno del personale e dei suoi aggiornamenti con le seguenti modalita':
a) per selezione pubblica mediante lo svolgimento di prove concorsuali volte all'accertamento del possesso di idonei requisiti professionali;
b) mediante procedura di reclutamento pubblica con modalita' di cui alla precedente lettera a), finalizzata all'inserimento di personale con contratto a tempo determinato, secondo le procedure previste dalla normativa vigente per le pubbliche amministrazioni, recepite dal CCNL di comparto;
c) mediante assunzione con chiamata diretta, da effettuarsi con delibera del consiglio di amministrazione, di figure professionali, italiane o straniere, corrispondenti al massimo livello contrattuale del Personale di ricerca nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo n. 127/2003;
d) il rapporto di lavoro si concretizza con l'assunzione effettuata con stipula di un contratto individuale secondo quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.
Art. 6.
Procedure di reclutamento e selezione
1. Il reclutamento di personale in relazione alle posizioni da ricoprire si avvia con delibera del consiglio di amministrazione dell'Ente, previa verifica della sussistenza di adeguata copertura finanziaria sulla base delle risorse assegnate dal consiglio di amministrazione in sede di programmazione economico finanziaria.
2. Nella delibera di cui al precedente comma 1 devono essere indicati il numero dei posti oggetto della selezione, i titoli di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione richiesti; possono essere indicati il tipo e il numero delle prove e le rispettive materie di esame, l'eventuale corso di formazione professionale necessario, il tipo ed il numero delle prove attitudinali, la composizione delle commissioni esaminatrici e i punteggi relativi a ciascuna prova. L'eventuale esclusione di un candidato deve essere motivata dal difetto dei requisiti.
3. Il profilo e il livello di inquadramento contrattuale specificati in ciascun bando vengono determinati in funzione delle responsabilita', delle attivita' e degli obiettivi tipici della posizione da ricoprire. I requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
4. La selezione si svolge con modalita' che ne garantiscono l'efficacia, l'imparzialita', la tempestivita', l'economicita', la celerita' di espletamento e la trasparenza, in armonia con i principi sanciti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati, nonche' all'adozione di meccanismi informativi e di altri strumenti atti ad accelerare le procedure. Le prove orali sono pubbliche.
5. Le commissioni esaminatrici sono nominate con atto dal Consiglio di amministrazione.
Art. 7.
Bando di concorso
1. L'emanazione del bando avviene a cura del presidente. Un estratto del bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, mentre il testo integrale e' consultabile sulla pagina Web dell'Ente; e' inoltre affissa presso le strutture operative dell'Ente una copia cartacea.
Capo III
Personale dipendente a tempo determinato
Art. 8.
Personale con contratto a termine
1 . Il Centro Fermi puo' assumere personale con contratto a termine.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 230 del 18 aprile 1962 il contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato non piu' di una volta e per un periodo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti e imprevedibili, come l'eventuale prolungamento dell'attivita' di ricerca, e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato.
Capo IV
Diritti, doveri e responsabilita'
Art. 9.
Diritti, doveri e responsabilita' del personale
1. Il personale partecipa alla pianificazione ed allo sviluppo dei programmi istituzionali del Centro e ne riceve informazione. Il Centro Fermi si riserva di disciplinare, con apposito regolamento, i diritti derivanti da invenzioni, brevetti industriali e da opere di ingegno, in base alla normativa vigente e, in particolare, definire i criteri per la determinazione del canone relativo alla licenza concessa a terzi per l'uso dell'invenzione, nonche' ogni ulteriore aspetto dei reciproci rapporti.
2. I doveri del dipendente sono disciplinati dal vigente contratto collettivo nazionale degli enti di ricerca e sperimentazione.
3. Il personale dell'Ente conforma la propria condotta al dovere di collaborare all'attivita' dell'Ente con impegno e responsabilita', concorrendo al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico con assiduita', diligenza e scrupolo, mantenendo il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare pregiudizio al Centro Fermi.
4. In conformita' con le funzioni e la struttura organizzativa dell'Ente, il personale e' responsabile in relazione alle funzioni esercitate dello svolgimento della propria attivita' di lavoro nonche' degli obblighi derivanti dai doveri di ufficio in conformita' con le predette funzioni e la struttura organizzativa dell'Ente.
Capo V Sede di lavoro - missioni all'estero e expatriation allowance - trasferimento per ragioni di servizio - comando e distacco -
disponibilita'
Art. 10.
Sede di lavoro
1. Ai fini del presente regolamento si intende come sede di lavoro del dipendente il luogo in cui e' ubicata la struttura operativa presso la quale e' tenuto a prestare il proprio servizio. Il contratto di lavoro individuale indica la sede di destinazione presso la quale il dipendente dovra' operare.
Art. 11.
Missioni all'estero e Expatriation Allowance
1. Il dipendente, per esigenze di servizio di carattere temporaneo, puo' essere inviato in missione presso localita' diverse da quelle in cui presta servizio, ivi comprese destinazioni all'estero. Il trattamento di missione e' disciplinato dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.
Art. 12.
Personale comandato e/o distaccato da altri enti
1. Il Centro Fermi provvede al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute dal personale comandato o distaccato da altri enti, che svolga attivita' lavorativa abituale presso la sede del Centro in Roma e la cui residenza sia fuori dal comune di Roma.
2. Nel caso in cui il personale comandato e/o distaccato sia inviato in missione per conto del Centro Fermi, si applichera' la disciplina del trattamento di missione in vigore presso l'ente di appartenenza.
Art. 13.
Trasferimento temporaneo
1. Il Centro Fermi puo' disporre, con il consenso dell'interessato, l'utilizzo temporaneo del personale presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle internazionali e comunitarie, universita' italiane e straniere, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali e stranieri, per un periodo predeterminato, previa intesa tra gli enti interessati anche per quanto riguarda gli oneri relativi al trattamento economico.
2. L'Ente puo' inoltre accogliere, per un periodo predeterminato, personale proveniente dagli stessi Enti, al fine di operare un adeguato livello di scambio di conoscenze.
Capo VI
Personale dirigente
Art. 14.
Modalita' di assunzione
1. L'assunzione di personale dirigente avviene, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15.
Responsabilita' dirigenziali
1. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, delle decisioni organizzative, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali loro assegnate.
2. Ai dirigenti dell'Ente si applicano le disposizioni in materia di responsabilita' dirigenziale previste dalle vigenti disposizioni di legge.
TITOLO III
Personale associato
Art. 16.
Modalita' di associazione
1. Scopo dell'associazione e' contribuire alle attivita' scientifiche dei progetti del Centro.
2. Destinatari dell'associazione sono professori e ricercatori universitari, ricercatori e tecnologi di enti di ricerca nazionali o internazionali, dipendenti di amministrazioni pubbliche con funzioni di carattere scientifico e tecnologico, titolari di borsa post-doc o assegnisti o laureandi del corso di laurea in fisica, che siano attivamente impegnati in ricerche scientifiche di interesse per il Centro Fermi; l'associazione avviene d'ufficio per il personale scientifico in servizio al Centro Fermi, i titolari di borse di studio, assegni o contratti di collaborazione per attivita' di ricerca assegnate dal Centro Fermi.
3. La procedura per l'associazione avviene attraverso una proposta di associazione sottoscritta dal responsabile di un progetto (all. 1), corredata da istanza, curriculum e dichiarazione del candidato (all. 2). Per il rinnovo, la richiesta deve presentarsi con almeno un mese di preavviso da parte dell'interessato corredata dal nulla osta del direttore. La formalizzazione del conferimento di associazione e' disposta, rinnovata e revocata dal presidente.
4. La associazione evalida dalla data del provvedimento emanato dal presidente e per tutto l'anno solare in corso, salvo durata inferiore o per motivato recesso da parte dell'interessato o del Centro Fermi.
Art. 17.
Diritti e doveri del personale associato
1. Al personale, associato all'attivita' dell'ente con provvedimento formale del presidente, spettano i seguenti diritti:
a) possibilita' di avvalersi dei mezzi strumentali e delle strutture del Centro Fermi;
b) possibilita' di partecipare alle attivita' di ricerca del Centro;
c) possibilita' di utilizzare il nome del Centro Fermi in presentazioni a congressi, conferenze e workshop e su pubblicazioni in riviste scientifiche.
2. I doveri dell'associato sono:
a) citazione del Centro Enrico Fermi nei lavori pubblicati;
b) obbligo, a richiesta del Centro, di informazione scientifica sulle attivita' svolte.
3. Nelle convenzioni con le universita' e gli enti dovra' prevedersi che la copertura assicurativa del personale associato sia garantita dagli enti stessi anche quando tale personale svolge attivita' nell'ambito dei programmi dell'Ente.
TITOLO IV
Formazione - igiene e sicurezza sul lavoro
trattamento dei dati personali
Art. 18.
Formazione
1. L'Ente individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.
2. A tal riguardo, il Centro Fermi:
a) promuove e favorisce la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;
b) garantisce liberta' di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.
3. Per il perseguimento di obiettivi di formazione l'Ente puo' utilizzare, ove necessario, forme di collaborazione con universita' ed altri enti pubblici e privati anche stranieri, avvalendosi altresi' dell'apporto di esperti italiani e stranieri.
4. L'Ente svolge attivita' di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali prevedendone opportuni stanziamenti, promuovendo attivita' di formazione, attivita' di formazione per favorire l'introduzione delle innovazioni e/o per il migliore utilizzo di esse, o, per quanto attiene il personale gestionale, per lo sviluppo di competenze amministrative, organizzative e gestionali.
5. Il personale dipendente del Centro Fermi puo' essere autorizzato a svolgere attivita' didattica presso universita' o altri soggetti precisamente individuati.
Art. 19.
Igiene e sicurezza sul lavoro
1. L'Ente garantisce l'applicazione delle norme della legislazione nazionale e comunitaria vigenti in materia, con particolare riguardo:
a) all'informazione, formazione e controllo sanitario del personale;
b) all'adeguamento delle misure di prevenzione.
Art. 20.
Trattamento dei dati personali
1. Il Centro Fermi, nel rispetto del principio della trasparenza negli atti della pubblica amministrazione, effettua il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalita' descritte nell'apposito regolamento per la disciplina del trattamento e dei casi di comunicazione e diffusione dei dati personali e nei relativi manuali operativi.
TITOLO V
Disposizioni finali e transitorie
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

----> Vedere Tabella a pag. 50 della G.U. <----