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| Gazzetta n. 281 del 2005-12-02 |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 26 settembre 2005 |  | Concessione  del  trattamento  di mobilita' per l'anno 2005, previsto dall'articolo  1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in favore  degli ex lavoratori della: Velcarta di Scafati, ISCA di Enna, Delimar  di  Foggia,  Nuovo  Millennio  di  Foggia,  SETA di Cetraro. (Decreto n. 36956). |  | 
 |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato  dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario  di  Stato on.le Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,  comma  2  lettera  b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto,  mediante  la  concessione  e/o la proroga del trattamento di mobilita',  potra'  essere  agevolata la gestione delle problematiche occupazionali   relative   alle  suddette  fattispecie,  mediante  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  modificato  dall'art. 13, comma 2 lettera b), del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35;  convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Considerato  che,  con  gli  appositi accordi intervenuti presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario  di  Stato on.le Viespoli, e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le condizioni previste dal sopracitato art. 1, comma 155,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13,  comma  2  lettera  b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto,  mediante  la  concessione  e/o la proroga del trattamento di mobilita',  potra'  essere  agevolata la gestione delle problematiche occupazionali   relative   alle  suddette  fattispecie,  mediante  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Visti  gli  elenchi dei lavoratori aventi diritto al trattamento di mobilita'  e/o  alle  proroghe  del  medesimo  trattamento,  vidimati dall'INPS e facenti parte integrante dei citati accordi;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  di  mobilita',  entro il 31 dicembre 2005, in favore dei lavoratori   coinvolti   nelle   fattispecie   di  cui  al  capoverso precedente, con l'obiettivo di conseguire la finalita' prevista dallo stesso  art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'art.  13,  comma  2 lettera b), del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con  modificazioni,  nella  legge 14 maggio 2005, n. 80;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2  lettera  b),  del decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 15 giugno 2005, in favore di un  numero  massimo  di  25  ex dipendenti della societa' Velcarta di Scafati  (Salerno),  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 414.144,00.
 |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,   come   modificato   dall'art.  13,  comma 2  lettera  b),  del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, per il periodo dal 14  aprile 2005 al 31 dicembre 2005 la concessione del trattamento di mobilita',  definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 28 giugno 2005, in favore di un  numero  massimo  di  5  unita', ex dipendenti della societa' Isca unita'  di Enna, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 59.130,05.
 |  | Art. 3. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2  lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 27 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 7 ex dipendenti della societa' Delimar S.r.l.  unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 115.960,32.
 b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2  lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 27 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  1° maggio  2005 al 31 dicembre 2005, in favore di un numero massimo di 4 ex dipendenti della societa' Delimar S.r.l.  unita' di Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 44.175,36.
 |  | Art. 4. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 27 giugno 2005,  per  il  periodo  dal 1° febbraio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di  un numero massimo di 8 ex dipendenti della societa' Nuovo Millennio  S.r.l.  unita'  di  Foggia, i cui nominativi sono indicati nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 121.482,24.
 b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali in data 27 giugno 2005,  per  il  periodo  dal  17 gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, in favore  di  un numero massimo di 1 ex dipendente della societa' Nuovo Millennio  S.r.l.  unita'  di  Foggia,  il cui nominativo e' indicato nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 15.875,43.
 |  | Art. 5. a) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo  dal  1°  gennaio  2005  al 31 dicembre 2005, in favore di un numero  massimo  di  3  ex  dipendenti  della societa' Seta unita' di Cetraro  (Cosenza),  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 49.697,28;
 b) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo  dal  12 dicembre  2005  al 31 dicembre 2005, in favore di un numero  massimo  di  4  ex  dipendenti  della societa' Seta unita' di Cetraro  (Cosenza),  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 3.680,80;
 c) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo  dal  26  gennaio  2005  al 31 dicembre 2005, in favore di un numero  massimo  di  4  ex  dipendenti  della societa' Seta unita' di Cetraro  (Cosenza),  i  cui  nominativi  sono  indicati  nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 61.017,18;
 d) Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,  come  modificato  dall'art.  13,  comma  2, lettera b), del decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, e' autorizzata, la concessione del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso la Presidenza  del Consiglio dei Ministri in data 22 giugno 2005, per il periodo  dal  16  maggio  2005  al  31 dicembre 2005, in favore di un numero  massimo  di  1  ex  dipendente  della societa' Seta unita' di Cetraro   (Cosenza),  il  cui  nominativo  e'  indicato  nell'elenco, vidimato dall'INPS, allegato al sopraccitato accordo.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 10.399,52.
 |  | Art. 6. La  concessione  del  trattamento  di  mobilita',  disposta con gli articoli dal   n.  1  al  n.  5,  e'  autorizzata  nei  limiti  delle disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  1, comma 155, della legge  30 dicembre  2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  nella  legge  14 maggio 2005, n. 80 ed il conseguente onere  complessivo,  pari  a  euro  895.562,18, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20  maggio  1993,  n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
 |  | Art. 7. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal  precedente  art.  6,  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 settembre 2005
 
 Il Ministro del lavoro
 e delle politiche sociali
 Maroni Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 337
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