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| Gazzetta n. 281 del 2005-12-02 |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 11 novembre 2005 |  | Disposizioni  in  materia  di  vigilanza  sui sistemi di pagamento di importo non rilevante. |  | 
 |  | IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA 
 Visto  il  regio  decreto-legge  6 maggio  1926, n. 812, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262;
 Visto  l'art.  44  dello Statuto della Banca d'Italia approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  7 maggio  1991 (disciplina del funzionamento della compensazione dei recapiti);
 Visto  l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
 Visto l'art. 105, par. 2, trattato CE;
 Visto  l'art.  2  del  decreto  legislativo  10 marzo  1998,  n. 43 (adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   alle  disposizioni  del trattato  istitutivo  della  Comunita' europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali);
 Visto  il  provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del 21 ottobre  2000  (ammissione  della  Cassa  depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti);
 Visto  il  decreto  legislativo  12 aprile 2001, n. 210 (attuazione della  direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita' degli ordini immessi in   un   sistema  di  pagamento  o  di  regolamento  titoli)  e,  in particolare, i sistemi indicati in allegato al medesimo decreto;
 Visto  il  provvedimento  del  Governatore della Banca d'Italia del 24 febbraio  2004,  recante  disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi  di  pagamento,  emanato  ai  sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993;
 Considerato   che   la   Banca   d'Italia   promuove   il  regolare funzionamento  del  sistema dei pagamenti e, a tal fine, puo' emanare disposizioni  volte  ad  assicurare  sistemi  di  compensazione  e di pagamento efficienti e affidabili;
 Considerato che tale attivita' viene svolta nell'ambito delle linee guida  di  volta  in volta definite a livello di Eurosistema, nonche' avendo  presenti  gli orientamenti espressi dalle sedi internazionali di cooperazione;
 Considerato  che  il  processo  di  compensazione  si compone delle seguenti fasi:
 i)  scambio delle informazioni di pagamento, ossia dei messaggi o degli  ordini,  elettronici o cartacei, diretti a trasferire fondi o, comunque, ad estinguere obbligazioni tramite compensazione;
 ii)  svolgimento  di  attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali;
 iii)  determinazione  dei saldi multilaterali e relativo invio al regolamento;
 Considerato  che attualmente, nell'ambito del sistema dei pagamenti italiano, opera il sistema BI-COMP, gestito dalla Banca d'Italia, per la  compensazione  e  l'invio al regolamento dei pagamenti di importo non rilevante, che si compone delle fasi di cui sopra;
 Considerato  che  il sistema BI-COMP e' articolato nei sottosistemi «Recapiti  locale»  - per gli assegni e gli altri titoli di pagamento cartacei  -  e «Dettaglio» - per i pagamenti trattati nelle procedure elettroniche  - nonche' nella procedura «Compensazione nazionale», in cui confluiscono i saldi dei predetti sistemi;
 Considerata l'evoluzione dei sistemi di pagamento in atto a livello comunitario  e,  in  tale  contesto,  le iniziative intraprese per la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
 Considerato  che  l'adozione,  per  ogni tipologia di pagamento, di schemi  uniformi con riferimento a caratteristiche, tempi e modalita' di esecuzione degli ordini, nonche' l'interazione fra gli operatori e l'interoperabilita'    fra    le    infrastrutture   favoriscono   la realizzazione di un'area unica dei pagamenti in Euro;
 Considerato   che   appare  coerente  con  l'obiettivo  di  evitare distorsioni  competitive  che  le  banche  centrali,  laddove offrano direttamente  servizi  di  pagamento  di  importo  non  rilevante  in competizione con il mercato, applichino il principio del recupero dei costi  sostenuti  e  siano  tenute  al  rispetto delle stesse norme e principi validi per gli altri operatori;
 Considerata  la  necessita'  di  garantire  che nell'evoluzione del sistema  dei  pagamenti nazionale siano mantenuti adeguati presidi di affidabilita';
 Considerata   l'opportunita'   di  aggiornare  al  mutato  contesto nazionale e comunitario i principi stabiliti dal decreto del Ministro del tesoro del 7 maggio 1991;
 Considerato  che,  con  riguardo alle informazioni di pagamento che confluiscono  nel  sottosistema  «Dettaglio»,  la  gestione esclusiva della  Banca  d'Italia  e' necessaria nella fase della determinazione dei  saldi  multilaterali dei partecipanti e del conseguente invio al regolamento,  non  invece nelle fasi dello scambio delle informazioni di  pagamento  e dello svolgimento delle attivita' propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali;
 Considerato  che  le  caratteristiche  degli  assegni e degli altri titoli  di  pagamento cartacei che vengono scambiati nel sottosistema «Recapiti  locale»  inducono  a  mantenere  la  gestione  dell'intero processo  di  compensazione  per tale sottosistema in capo alla Banca d'Italia;
 
 E m a n a
 le seguenti disposizioni:
 
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 Il  presente provvedimento disciplina le attivita' di scambio delle informazioni di pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» e le  attivita'  propedeutiche  alla  determinazione dei relativi saldi multilaterali e fissa i principi generali del sistema BI-COMP.
 |  | Art. 2. Scambio
 L'organizzazione,  la  gestione  e l'esecuzione dello scambio delle informazioni  di  pagamento da immettere nel sottosistema «Dettaglio» possono  essere  svolte  da  qualsiasi  soggetto  in regime di libera concorrenza  e nel rispetto delle norme e dei principi definiti nelle disposizioni in materia di vigilanza sui sistemi di pagamento emanate dal  Governatore  della  Banca  d'Italia  il 24 febbraio 2004 e nelle successive  disposizioni  che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993.
 |  | Art. 3. Attivita' propedeutiche
 Le   attivita'   propedeutiche   alla   determinazione   dei  saldi multilaterali nel sottosistema «Dettaglio» consistono nella ricezione e/o  elaborazione  delle  informazioni di pagamento di cui all'art. 2 e/o successivo invio al sistema BI-COMP.
 Lo  svolgimento  delle  attivita' propedeutiche alla determinazione dei  saldi multilaterali costituisce attivita' di gestione di servizi di  infrastruttura  ai  sensi del provvedimento del Governatore della Banca  d'Italia  del  24 febbraio  2004  ed  e' condotto in regime di libera  concorrenza  nel rispetto delle norme e dei principi definiti in  materia nelle disposizioni contenute nel suddetto provvedimento e in quelle che dovessero essere adottate in materia ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 385/1993.
 I soggetti che svolgono, per conto proprio o di terzi, le attivita' di  cui al presente articolo (operatori incaricati) per l'invio delle informazioni di pagamento e per l'esercizio delle eventuali ulteriori attivita'  connesse  stipulano  con  il  gestore  del sistema BI-COMP appositi contratti.
 Fermo   quanto   previsto   nei  commi  precedenti,  gli  operatori incaricati:
 a) definiscono  contrattualmente,  secondo criteri di chiarezza e trasparenza,  le  modalita' di svolgimento del servizio e le connesse responsabilita',  specificando  da  quale  momento le informazioni di pagamento  si intendano da loro acquisite e i tempi entro cui vengono elaborate, nonche' le misure di contenimento dei rischi adottate;
 b) adottano    nell'offerta   dei   servizi   comportamenti   non ingiustamente  discriminatori  e tali da consentire un ampio utilizzo del servizio offerto;
 c) favoriscono  l'utilizzo  di  standard  tecnico-procedurali che consentano un trattamento pienamente automatizzato delle operazioni e che  siano  coerenti  con  l'obiettivo di realizzare l'area unica dei pagamenti in Euro;
 d) favoriscono l'interazione con gli altri operatori incaricati e l'interoperabilita' tra le infrastrutture da essi gestite.
 Fermo quanto previsto dall'art. 6 del provvedimento del Governatore della  Banca  d'Italia del 24 febbraio 2004, gli operatori incaricati sottopongono  alla  Banca  d'Italia  relazioni  periodiche, secondo i tempi   e   con   le   modalita'   stabilite   dalla   stessa,  sulle caratteristiche  qualitative  e  quantitative  dell'attivita' svolta, specificando i livelli di servizio e i malfunzionamenti eventualmente verificatisi,  nonche'  fornendo un'analisi dei principali profili di rischio.  La  relazione  contiene  anche  informazioni in merito agli assetti  organizzativi,  ai  meccanismi  decisionali  e  ai controlli interni.
 |  | Art. 4. Struttura
 Il  sistema BI-COMP si compone dei sottosistemi «Recapiti locale» e «Dettaglio» e della procedura «Compensazione nazionale».
 Nel  sottosistema  «Recapiti  locale»  vengono  scambiati assegni e titoli  di  pagamento  cartacei.  Il  sottosistema  svolge  tutte  le attivita'  propedeutiche alla determinazione dei saldi multilaterali, calcola  i  saldi  medesimi  e li invia alla procedura «Compensazione nazionale».
 Il  sottosistema  «Dettaglio» riceve dagli operatori incaricati e/o da altri sistemi di compensazione e/o di pagamento le informazioni di pagamento,  anche  sotto  forma  di saldi, determina i relativi saldi multilaterali e li invia alla procedura «Compensazione nazionale».
 La  procedura  «Compensazione  nazionale» provvede all'elaborazione dei saldi multilaterali relativi all'intero sistema BI-COMP e al loro invio al regolamento.
 |  | Art. 5. Partecipazione
 Al  sistema  BI-COMP  possono  partecipare, purche' in possesso dei requisiti   stabiliti  dal  gestore  e  previa  stipula  di  appositi contratti,  le  banche  centrali,  le  banche, gli enti creditizi non bancari  aventi sede negli Stati membri dell'Unione europea, gli enti che  offrono servizi di compensazione e/o di regolamento, i Ministeri del  tesoro  di  Governi  centrali  o  regionali  degli  Stati membri dell'Unione europea, gli enti del settore pubblico degli Stati membri dell'Unione europea; partecipa di diritto la Banca d'Italia.
 I requisiti di cui al primo comma sono stabiliti in coerenza con il principio  di  non discriminazione all'interno dello Spazio economico europeo.
 Il  gestore puo' indicare modalita' differenziate di partecipazione e di utilizzo del sistema BI-COMP.
 |  | Art. 6. Area unica dei pagamenti in Euro
 Il  gestore del sistema BI-COMP puo' stabilire con enti che offrono servizi   di   compensazione  e/o  di  regolamento  anche  fuori  dal territorio   della   Repubblica   relazioni  dirette  a  favorire  la realizzazione   di   un'area   unica   dei   pagamenti   in  Euro  e, conseguentemente, ampliare il novero dei servizi offerti.
 Per  area  unica  dei pagamenti in Euro si intende la situazione in cui  l'insieme  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  che hanno adottato  l'Euro ha raggiunto un livello di integrazione tra sistemi, strumenti  e infrastrutture di pagamento analogo a quello normalmente riscontrabile all'interno di un paese con unica valuta.
 |  | Art. 7. Disposizioni abrogate
 Il  decreto  del  Ministro  del  Tesoro  del  7 maggio  1991  e  il provvedimento  del  Governatore  della  Banca d'Italia del 21 ottobre 2000  sono  abrogati  dalla  data  di  entrata in vigore del presente provvedimento.
 |  | Art. 8. Entrata in vigore
 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.
 Roma, 11 novembre 2005
 Il Governatore: Fazio
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