| 
| Gazzetta n. 281 del 2005-12-02 |  |  |  | LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248 |  | Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30 settembre  2005,  n.  203,  recante  misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e  disposizioni  urgenti in materia tributaria e finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 2 dicembre 2005
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 
 Senato della Repubblica (atto n. 3617):
 
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  e  dal Ministro dell'economia e delle finanze
 (Tremonti) il 3 ottobre 2005.
 Assegnato  alla  6ª  commissione (Finanze e Tesoro), in
 sede   referente,  il  3  ottobre  2005  con  parere  delle
 commissioni  1ª  (per  presupposti di costituzionalita) 1ª,
 2ª,  5ª,  8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e parlamentare per le
 questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 5 ottobre 2005.
 Esaminato  dalla  6ª commissione il 12 - 13 - 19 - 20 -
 26 e 27 ottobre 2005.
 Esaminato in aula il 7 e 8 novembre 2005 e approvato il
 9 novembre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6176):
 
 Assegnato  alle commissioni riunite V (Bilancio, tesoro
 e  programmazione)  e  VI  (Finanze), in sede referente, il
 14 novembre   2005   con   pareri   del   Comitato  per  la
 legislazione e delle commissioni I, II, III, IV, VII, VIII,
 IX,  X,  XI, XII, XIII, XIV e Parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalle  commissioni  riunite  il 16 - 17 e 22
 novembre 2005.
 Esaminato in aula il 22 - 23 - 24 e 29 novembre 2005 ed
 approvato il 30 novembre 2005.
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 230 del 3 ottobre 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 61.
 |  | Allegato 
 ALLEGATO
 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2005, N. 203
 
 All'articolo 1:
 il comma 1 e' sostituito dal seguente:
 "1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione  dei principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento  delle  maggiori  somme  relative  a tributi statali riscosse a titolo  definitivo,  a  seguito  dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso";
 al comma 2, dopo le parole: " nonche' quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1 " sono inserite 1e  seguenti:  "  anche  attraverso  societa' ed enti partecipati dai comuni  e comunque da essi incaricati per le attivita' di supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali ";
 dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
 "  2-bis.  Nelle  province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo  quanto  previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di  attuazione,  ed  in  particolare  dall'articolo  13  del  decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 ".
 Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
 "  ART. 1-bis. - (Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione  al  registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche  ed  amministrative-REA).  - 1. Con uno o piu' regolamenti emanati  secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di  cui  all'articolo  8  della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:
 a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese in   coordinamento   con  le  disposizioni  di  riforma  del  diritto societario,  di  cui  al  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanato in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
 b)  la  semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione  delle  imprese,  in coerenza con i processi di riforma della  regolazione  e  secondo  criteri di omogeneita' di disciplina, unicita'  di  responsabilita', snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti,  anche  in  linea con i principi di telematizzazione del registro  delle  imprese,  introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre   2000,  n.  340,  e  successive  modificazioni,  prevedendo l'attivazione   di   collegamenti   telematici   con   le   pubbliche amministrazioni  e l'utilizzo dal portale per i servizi integrati per le imprese;
 c)  l'individuazione,  nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese,  degli  elementi  informativi  su soggetti, atti e fatti che devono  essere  riportati  nel  repertorio delle notizie economiche e amministrative  (REA), prevedendo altresi' interventi di iscrizione e cancellazione  d'ufficio  ed  evitando  duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;
 d)  la  disciplina  di  sanzioni  amministrative, comprese tra un ammontare  minimo di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il   ritardo   o   l'omissione   della  presentazione  delle  domande d'iscrizione  al  REA, secondo criteri di tassativita', trasparenza e proporzionalita';
 e)  il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque  ne  faccia  richiesta,  di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di  atti  a  tal  fine  richiesti,  o  che  attestino  la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale  siano  previsti  l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
 f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento,  distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale  o  comunque di impedimento da parte del soggetto obbligato, anche  per  motivi  dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire  la  continuita' di gestione amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
 g)   l'espressa   abrogazione  delle  disposizioni  regolamentari nonche'  delle  disposizioni  legislative di natura procedimentale in materia   di  registro  delle  imprese  incompatibili  con  la  nuova normativa,  con  particolare  riferimento  ai  regolamenti  di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
 h)  l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese,  per  l'attivazione  automatica  dell'iscrizione  agli  enti previdenziali,   ai  sensi  dell'articolo  44  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
 2.  I  regolamenti  di  cui  al  comma  1  sono  emanati  ai sensi dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto  del  Presidente  della  Repubblica, previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e  delle  finanze e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere  della  Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato nonche'  delle  competenti  Commissioni  parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni  dalla  richiesta,  quello  delle  Commissioni parlamentari e' reso,  successivamente  ai  precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta.  Decorsi  sessanta  giorni  dalla richiesta di parere alle Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere  comunque emanati.
 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".
 All'articolo 2:
 al  comma  3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", nell'ambito  della  relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4,   del   decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo  di 17 milioni di curo nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 ",
 dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
 "  4-bis.  All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  7,  al  primo  periodo,  dopo le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria" sono inserite le seguenti: "da 100 euro" e sono  aggiunti,  in fine, i seguenti periodi: "Qualora l'acquisto sia effettuato  da  un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro   soggetto   diverso   dall'acquirente   finale,   la  sanzione amministrativa  pecuniaria  e'  stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge  24  novembre  1981,  n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine  ai  poteri  di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia  giudiziaria  dall'articolo  13 della citata legge n. 689 del 1981,  all'accertamento  delle  violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa";
 b)  al  comma  8  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate  per  il  50  per cento all'ente locale competente e per il restante  50  per  cento  allo  Stato, secondo le modalita' di cui al primo periodo".
 4-ter.  All'articolo  1  del  decreto-legge  14 marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
 "6-bis.  Al  fine di potenziare l'attivita' della SIMEST S.p.a. a supporto   dell'internazionalizzazione   delle  imprese,  le  regioni possono  assegnare  in  gestione  alla  societa'  stessa propri fondi rotativi  con  finalita'  di  venture  capital, per l'acquisizione di quote   aggiuntive   di   partecipazione   fino  ad  un  massimo  del quarantanove  per  cento  del  capitale o fondo sociale di societa' o imprese  partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi  sono  autonomi  e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a.".
 4-quater.  All'articolo  1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Il  consiglio  di  amministrazione  della  SIMEST  S.p.a. e' composto  da  undici  membri,  di cui sei su indicazione del Ministro delle  attivita'  produttive,  compreso  il presidente, dei quali due designati,  rispettivamente,  dai  Ministri  degli  affari  esteri  e dell'economia  e  delle  finanze;  uno  su  proposta della Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  Io Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea".
 4-quinquies.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione  del  presente  decreto  e'  rinnovato  il  consiglio  di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della societa' ";
 al  comma  7,  le  parole:  " di cui al comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: " di cui al comma 6 ";
 al comma 9, le parole: " periodo, del numero 2), del primo comma, "  sono  sostituite dalle seguenti: " periodo del numero 2) del primo comma ";
 dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
 "  10-bis.  I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio  1998,  n.  322, e successive modificazioni, hanno facolta', a partire  dal  1°  febbraio  2006,  di effettuare i versamenti unitari indicati  nell'articolo  17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  e  successive  modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente  ovvero  tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato ";
 al comma 14:
 nella  lettera  a),  le parole: " e ai progettisti dell'opera", " sono  sostituite dalle seguenti: " ed ai progettisti dell'opera;" " e le parole: " seguenti: "immatricolazione " dalle seguenti: " seguenti parole: "; immatricolazione ";
 la lettera c) e' sostituita dalla seguente: " c) nell'articolo 7, sesto comma:
 1)  dopo  la parola: "effettui" sono inserite le seguenti: ", per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,";
 2)  dopo  le  parole:  "operazione  di  natura  finanziaria" sono aggiunte  le  seguenti:  "ad  esclusione di quelle effettuate tramite bollettino   di  conto  corrente  postale  per  un  importo  unitario inferiore a 1.500 euro" ";
 dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
 " c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
 1)  le  parole:  "di  cui  ai  commi  dal  primo all'ottavo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo";
 2)  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste  e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo  comma,  numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51,  secondo  comma,  numero  7),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e. successive modificazioni" ";
 nella  lettera d), le parole: " primo comma " e: " comma 5 " sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti: " comma 1 " e: " quinto comma ";
 dopo il comma .14, sono aggiunti i seguenti:
 "  14-bis.  Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del  decreto  del,  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,  come  modificate  dal  comma  14  del  presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
 14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente  alle  richieste  di  cui all'articolo 32, primo comma, numero  7),  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma,  numero  7),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,  i  soggetti destinatari  ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un  conto,  le  rilevazioni  effettuate  ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  3  maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
 14-quater.   All'articolo  38,  quinto  comma,  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le  parole:  "nei  cinque precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "nei quattro precedenti".
 14-quinquies.  La  disposizione  di  cui  al  comma  14-quater ha effetto  per  gli  accertamenti  notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 14-sexies.  All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30  dicembre  2004, n. 311, le parole: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto di cui all'ultimo  periodo  del  presente  comma,  e  comunque  entro  il 20 dicembre 2005".
 14-septies.  All'articolo  3,  comma  11,  della legge 17 gennaio 2000,  n.  7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine, indipendentemente  dalle  risultanze  contabili  del contribuente, la data  di  effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli    atti   di   accertamento   definitivo   dell'amministrazione finanziaria   o   dalle   eventuali  sentenze  passate  in  giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" ".
 Nel titolo I, dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
 "  ART.  2-bis.  -  (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle  dichiarazioni).  - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal  1°  gennaio  2006,  l'invito  previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e' effettuato:
 a)  con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano  a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque  nei  termini  di  cui  all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
 b)  mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
 2.  Il  termine  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n. 462, e successive modificazioni, decorre  dal  sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica  dell'invito  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma 1 del presente articolo.
 ART.  2-ter.  -  (Prodotti con false o fallaci indicazioni). - 1. All'articolo  4,  comma  49,  della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive   modificazioni,   dopo   le   parole:  "L'importazione  e l'esportazione    a    fini    di   commercializzazione   ovvero   la commercializzazione"  sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione" ".
 Alla  rubrica  del  titolo II sono aggiunte le seguenti parole: "e disposizioni in materia di giustizia tributaria ".
 All'articolo 3:
 al comma 2, dopo le parole: " 150 milioni di euro " sono aggiunte le  seguenti:  "  , di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato dall'INPS ";
 al comma 4:
 nell'alinea,  dopo  la  parola: " avvalendosi ", sono inserite le seguenti:  ",  senza  nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ";
 nella  lettera b), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  nel  rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora  dette  attivita'  riguardino  entrate  delle  regioni  o  di societa'  da queste partecipate, possono essere compiute su richiesta della  regione interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso ";
 al  comma  5,  le  parole:  "  previste  "  e:  "  sentito " sono sostituite  rispettivamente dalle seguenti: " previsti " e: " sentiti ";
 al  comma  7,  nel  primo  periodo,  la  parola:  " pubblica " e' sostituita  dalle seguenti: " dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste nell'atto costitutivo, ";
 al  comma 8, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Dopo la scadenza  del  termine  di cui al precedente periodo, i soci pubblici possono  cedere  le  loro  azioni  anche  a  soci  privati, scelti in conformita'  alle regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a. ";
 al  comma  12,  la  parola:  "  acquistate  " e' sostituita dalla seguente: " partecipate ";
 al comma 15, il secondo periodo e' soppresso;
 al  comma  16,  nel  primo  periodo, la parola: " acquistate " e' sostituita  dalla  seguente: " partecipate " e il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;
 al  comma  19, dopo le parole: " stessa data del 1 ° ottobre 2006 ", e' inserito il seguente segno di interpunzione: ", ";
 dopo il comma 19, e' inserito il seguente:
 "  19-bis.  Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16,  17  e  19  non  puo'  essere  trasferito,  senza il consenso del lavoratore,  in  una  sede  territoriale  posta  al  di  fuori  della provincia  in  cui presta servizio alla data di entrata in vigore del presente  decreto;  a  tale  personale  si  applicano i miglioramenti economici   contrattuali   tabellari  che  saranno  riconosciuti  nel contratto  collettivo  nazionale  di  categoria, il cui rinnovo e' in corso  alla  predetta  data, nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito ";
 al comma 22, nell'alinea, la parola: " acquistate " e' sostituita dalla seguente: " partecipate ";
 al comma 24:
 nell'alinea,   le   parole:  "  societa'  concessionarie  "  sono sostituite dalle seguenti: " aziende concessionarie ";
 nella lettera a), le parole: " 31 dicembre 2008 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2010 ";
 al  comma  25,  le  parole:  " 31 dicembre 2008 " sono sostituite dalle  seguenti:  "  31  dicembre 2010 " e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  ",  fermo  il  rispetto  di  procedure  di gara ad evidenza  pubblica.  Fino alla stessa data possono essere prorogati i contratti  in  corso  tra  gli  enti  locali  e  le societa' iscritte all'albo  di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ";
 dopo il comma 25, e' inserito il seguente:
 "  25-bis.  Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al  comma  24,  lettera  a),  la  Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima  partecipate possono svolgere l'attivita' di riscossione delle  entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento  mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011.  Le  altre  attivita' di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente  agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da  Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica ";
 al  comma  28  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: " All'articolo   1   del   decreto-legge  10  dicembre  2003,  n.  341, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4,5e6";
 al  comma  29,  dopo  le  parole:  "  capo  II " sono inserite le seguenti: " del titolo III della parte I ";
 dopo il comma 29, e' inserito il seguente:
 "  29-bis.  Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle  entrate  non  spettanti  a  quest'ultima, le funzioni di cui al comma   1   sono   svolte  dall'Agenzia  delle  entrate  mediante  la Riscossione  S.p.a.  ovvero  altra  societa' per azioni a maggioranza pubblica,  che,  con  riferimento  alle predette entrate, opera con i medesimi  diritti  ed  obblighi  previsti  per  la stessa Riscossione S.p.a. ";
 al comma 36:
 dopo la lettera c), e' inserita la seguente:
 "  c-bis)  all'articolo  42,  dopo  il  comma  1,  e' inserito il seguente:
 "1-bis.  All'indizione  degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio  delle  funzioni  di  ufficiale  della  riscossione  si procede  senza  cadenze  temporali  predeterminate, sulla base di una valutazione'  delle  effettive  esigenze  del  sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici" ";
 nella  lettera  d),  numero  2), dopo la parola: " 4-quater ", il seguente segno di interpunzione: " , " e' soppresso;
 al comma 40:
 alla  lettera  a),  le  parole: " sono inseriti i seguenti " sono sostituite dalle seguenti: " e' inserito il seguente " e le parole: " a svolgere " dalla seguente: " svolgono ";
 alla  lettera  b),  le  parole:  "  ,  l'ordine  di pagare " sono soppresse; dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
 "  b-bis)  all'articolo  76,  comma 1, le parole: "tre milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "ottomila euro";
 b-ter) all'articolo 85:
 1)  al  comma  2,  secondo  periodo,  le  parole: "dell'eventuale conguaglio"  sono sostituite dalle seguenti: "del prezzo per il quale e' stata disposta l'assegnazione";
 2)   al  comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  "dell'eventuale conguaglio"   sono   sostituite   dalle   seguenti:  "del  prezzo  di assegnazione" ";
 dopo il comma 41, e' inserito il seguente:
 " 41-bis. All'articolo 7,. comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "E'  comunque gratuita, anche se effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento  telematico,  qualunque  fornitura  di  dati agli organi costituzionali,  agli  organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle  amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello  Stato  e alle agenzie  fiscali,  nonche', limitatamente ai casi in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento dell'attivita' affidata in   concessione,  ai  concessionari  del  servizio  nazionale  della riscossione;  su  tali  forniture'  non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico" ";
 il comma 42 e' sostituito dal seguente:
 "  42.  All'articolo  39, primo comma, del decreto del Presidente della   Repubblica   26   ottobre  1972,  n.  642,  dopo  le  parole: "rivenditori  di  generi  di  monopolio,"  sono inserite le seguenti: "nonche' presso" ";
 dopo il comma 42, sono aggiunti i seguenti:
 "    42-bis.    Con    regolamento    del    direttore   generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni  ed i termini per la diretta assegnazione di una rivendita di  generi  di  monopolio  ai  titolari  di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di  monopolio  o  trasferimenti  di  sede  delle stesse, si trovino a distanza  inferiore  ai  200  metri  da altra ricevitoria, o comunque quando,  a  seguito  dell'ampliamento  della  rete  di  raccolta, sia intervenuto  un  significativo muta-mento delle condizioni di mercato che  abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda.  La  possibilita'  di  assegnazione  e'  estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od  ai  parenti  entro  il quarto grado od agli affini entro il terzo grado.  Per  l'istituzione  delle  rivendite di cui al presente comma devono   essere   rispettati   i  parametri  vigenti  di  distanza  e redditivita'.
 42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del  regio  decreto  18  novembre  1923, n. 2440, si interpretano nel senso  che,  successivamente  all'istituzione  delle  agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, quinto comma, del  regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, puo' essere esercitato anche  da  tali  agenzie  e  dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.
 42-quater.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto 2002, n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di riscossione.
 42  -quinquies.  All'articolo  13,  comma 1, primo periodo, della legge  23  dicembre  1998, n. 448, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".
 42-sexies.  Al  fine  di  rendere  piu' efficienti per la finanza pubblica  le operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonche'  in  funzione  di  una  riforma  organica della contribuzione previdenziale  in agricoltura, le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali agricoli ".
 Nel titolo II, dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
 "   ART.   3-bis.   -   (Disposizioni  in  materia  di  giustizia tributaria).  - 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al comma 1, dopo le parole: "tributi di ogni genere e specie" sono inserite le seguenti: "comunque denominati";
 b)  al  comma  2,  e' aggiunto il seguente periodo: "Appartengono alla  giurisdizione  tributaria  anche  le controversie relative alla debenza  del  canone  per  l'occupazione  di  spazi ed aree pubbliche previsto  dall'articolo  63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione  delle  acque  reflue  e  per  lo smaltimento dei rifiuti urbani,  nonche'  le  controversie  attinenti  l'imposta  o il canone comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni".
 2.  L'articolo  11  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "ART.  11. - (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per  trasferimento).  -  1.  La  nomina  a  una  delle  funzioni  dei componenti  delle  commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
 2.   I  componenti  delle  commissioni  tributarie  provinciali  e regionali,   indipendentemente   dalle   funzioni   svolte,   cessano dall'incarico,  in  ogni  caso,  al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
 3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere
 assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi.
 4.  L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
 a)  la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di  vice  presidente  e  di  componenti  delle commissioni tributarie provinciali  e  regionali e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata   a  conoscenza  di  tutti  i  componenti  delle  commissioni tributarie  in  servizio,  a  prescindere  dalle funzioni svolte, con indicazione  del  termine  entro  il  quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda;
 b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2,  3  e  6.  La  scelta  tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo  44-ter,  allegate  al  presente  decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della diligenza di ciascuno di essi  e,  nel caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' di eta';
 c)  i  componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla   funzione  o  dall'incarico  svolti,  non  possono  concorrere all'assegnazione  di  altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto.
 5.  Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei  concorsi  di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali".
 3.  All'articolo  7,  comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
 "d)  non  avere  superato,  alla  data  di  scadenza  del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di eta';".
 4.  All'articolo  44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  545, le parole: "fino alla cessazione della sua attivita'" sono  sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dell'attivita' di  tale  organo,  a  partire  da  tale  data  entrano  a  far  parte dell'ordinamento giudiziario tributario e".
 5.  All'articolo  7  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3 e' abrogato.
 6.  All'articolo  22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  dopo le parole: "commissione tributaria adita," sono inserite   le   seguenti:  "o  trasmette  a  mezzo  posta,  in  plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento,".
 7.  All'articolo  53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n.  546,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Ove il ricorso   non  sia  notificato  a  mezzo  di  ufficiale  giudiziario, l'appellante deve,
 a  pena  d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio   di   segreteria   della  commissione  tributaria  che  ha pronunciato la sentenza impugnata".
 8.  Dall'attuazione  delle  disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 9.  All'articolo  12  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  in  materia  di  assistenza  tecnica  dinanzi  alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se  iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti,  i  ragionieri  e  i  periti  commerciali,  nonche' i consulenti  del  lavoro  purche'  non dipendenti dall'amministrazione pubblica";
 b)  al  comma  2,  secondo  periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di  lavoro  dipendente  ed  assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse.
 10.  All'articolo  2  della  legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
 "I  consulenti  del  lavoro  svolgono  l'assistenza  fiscale  nei confronti  dei  contribuenti  non  titolari  di reddito autonomo e di impresa,  di  cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
 ART.  3-ter.  -  (Differimento  di  termine).  -  1. All'articolo 14-quinquies,  comma  1,  del  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole:  "31  ottobre  2005"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "15 dicembre 2005" ".
 Alla  rubrica del titolo III sono aggiunte le seguenti parole: " , interventi  per  l'utilizzo  di  GPL  e  metano  per  autotrazione  e disposizioni concernenti l'ANAS Spa ".
 All'articolo 5: al comma 1:
 nella  lettera  a),  le  parole:  "  l'articolo  64,  comma 1, e' sostituito  dal  seguente:  "1."  " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1." ";
 nella  lettera  b),  le parole: " nella misura del 95 per cento " sono  sostituite  dalle  seguenti: " nella misura del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007 ";
 nella  lettera  c),  la  parola:  "  sono  "  e' sostituita dalla seguente: " siano ";
 nella  lettera  d),  le parole: " previsti alle " sono sostituite dalle  seguenti:  "  previsti  al comma 1, " e, dopo le parole: " del comma 1 ", sono inserite le seguenti: " del presente articolo ";
 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
 "  A  decorrere  dal  1  °  gennaio  2007  i  commi  da 171 a 184 dell'articolo  3  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati ";
 dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 "  3-bis.  Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo  di  acconto  a  valere  sulle spettanze relative alle imposte sulle  assicurazioni  Rc  auto, derivanti dalla sentenza della. Corte costituzionale  n.  306 del 13 ottobre 2004, contributi quindicennali di  10  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2006, di 40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
 3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto  alla  Regione  siciliana,  a  titolo  di  contributo  di solidarieta'  nazionale  per l'anno 2008, un contributo quindicennale di  10  milioni  di  euro  annui  a decorrere dallo stesso anno 2008. L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata alla redazione di un  piano  economico degli investimenti,, che la Regione siciliana e' tenuta  a  realizzare,  finalizzato  all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale ".
 Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
 " ART. 5-bis. - (Ammortamento dell'avviamento). - 1. All'articolo 103,  comma  3,  del  testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "un decimo" sono sostituite dalle seguenti: "un ventesimo".
 2.  La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore della legge di conversione  del presente decreto, anche con riferimento alle residue quote  di  ammortamento  del valore di avviamento iscritto in periodi di' imposta precedenti.
 ART. 5-ter. - (Durata del contratto di leasing immobiliare). - 1. All'articolo  102,  comma  7,  primo  periodo,  del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: "a otto anni" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "alla meta' del periodo  di  ammortamento  corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con un minimo  di  otto  anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per oggetto beni immobili".
 2.   La   disposizione  di  cui  al  comma  1  trova  applicazione relativamente   ai   contratti  di  locazione  finanziaria  stipulati successivamente
 alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 ART.  5-quater.  -  (Modifica  all'articolo  65  della  legge  27 dicembre  2002, n. 289). - 1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' sostituito dal seguente:
 "2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta in corso alla data del concambio,  la  perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta  successivi,  sono  computabili  in  diminuzione,  anche in deroga  al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  fino  a concorrenza  del  50  per  cento  dei  redditi imponibili del periodo d'imposta  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2005 e di quelli successivi".
 ART. 5-quinquies. - (Indeducibilita' di minusvalenze su dividendi non tassati). - 1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
 "3-bis.  Le  minusvalenze  realizzate  ai sensi dell'articolo 101 sulle  azioni,  quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza  dell'importo  non  imponibile  dei dividendi, ovvero dei loro  acconti,  percepiti  nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale  disposizione  si  applica  anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
 3-ter.   Le   disposizioni  del  comma  3-bis  si  applicano  con riferimento  alle  azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni  acquisite  nei  trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che  soddisfino  i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
 3-quater.  Resta  ferma  l'applicazione  dell'articolo 37-bis del decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti  da  operazioni  iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente  sulle azioni, quote e. strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis".
 2.   Le   disposizioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  alle minusvalenze e alle differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 3.  Relativamente  alle minusvalenze e alle differenze negative di cui  al  comma  1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni  su  azioni  o  altri titoli negoziati, anche a seguito di piu'  operazioni,  in  mercati  regolamentati  italiani  o  esteri  e realizzate  a  decorrere  dal  periodo  d'imposta cui si applicano le disposizioni  del  decreto  legislativo  12 dicembre 2003, n. 344, il contribuente  comunica  all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari  al  fine  di  consentire  l'accertamento della conformita' delle  relative operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto  del  Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate sono stabiliti i dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure  e i termini delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta  o  infedele,  la  minusvalenza  e  la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
 4.  Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  relativi al periodo  di imposta che ha inizio a decorre dal 1 ° gennaio 2006, gli acconti  sono calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle  che si sarebbero determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo.
 ART.  5-sexies.  -  (Interventi  in favore dell'utilizzo di GPL e metano  per  autotrazione).  -  1.  Per  gli interventi finalizzati a promuovere  l'utilizzo  di  GPL  e  metano  per  autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e  successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2005.
 2.  Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997,  n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:
 "2-bis.  L'importo  delle  agevolazioni  per  l'installazione  di impianti  di  alimentazione  a metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante  credito  d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31  dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1997,  n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo  modalita' che verranno definite con accordo di programma tra il  Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di settore maggiormente  rappresentative,  ai  sensi  del  regolamento di cui al decreto  del  Ministro  delle  attivita' produttive 2 luglio 2003, n. 183.
 2-ter.  Il  credito  d'imposta  e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  alla  comunicazione  di  avvenuto riconoscimento del contributo.  Il  credito  d'imposta non e' rimborsabile, non concorre alla  formazione  del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  ne'  dell'imponibile agli effetti  delle  imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di  cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
 3.  Il  Ministero delle attivita' produttive, raggiunto il limite, dell'80  per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  indicando  la  data  di sospensione degli interventi  finalizzati  a  promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
 4.  L'efficacia  delle  disposizioni del presente articolo decorre dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto del Ministro delle attivita'   produttive,   emanato   di   concerto   con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  che  stabilisce  le  modalita'  di fruizione  del  credito  d'imposta  di  cui  ai  commi  2-bis e 2-ter dell'articolo   1  del  decreto-legge  25  settembre  1997,  n.  324, convertito,  con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti  dal  comma  2  del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a  40  milioni  di  euro  per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
 6.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ".
 Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
 "  ART. 6-bis. - (Tassa sui contratti di borsa). - 1. Le societa' di   gestione  del  risparmio  possono  corrispondere  la  tassa  sui contratti  di  borsa  in modo virtuale con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
 ART.  6-ter.  -  (Disposizioni  concernenti  l'ANAS  Spa).  -  1. All'articolo  7  del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
 a) il comma 1-bis e' abrogato;
 b)  al  comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: "alla somma del  valore netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al  comma  1-bis  e  del"  sono  sostituite dalla seguente: "al" e il secondo periodo e' soppresso;
 c) al comma 1-quinquies, le parole: "La riscossione delle entrate derivanti  dall'utilizzazione  dei beni demaniali trasferiti all'ANAS Spa  ai  sensi del comma 1-bis" sono sostituite dalle seguenti: "Sono di  competenza  dell'ANAS Spa le entrate derivanti dall'utilizzazione dei  beni  demaniali  relativamente  ai quali esercita i diritti ed i poteri  dell'ente  proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui riscossione";
 d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tenendo  conto  delle  diverse  caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale, nonche' i relativi contratti di servizio";
 e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
 "5-bis.  L'ANAS  Spa,  in  conformita'  con  l'atto  di indirizzo adottato,  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' subconcedere ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del  decreto  legislativo  26  febbraio  1994 n. 143, relativamente a talune tratte stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio  reale  o  figurativo.  Le  societa'  subconcessionarie, cui saranno  trasferite  le  pertinenti organizzazioni aziendali, saranno tenute  nei confronti dell'ANAS Spa agli stessi obblighi e condizioni assunti   dall'ANAS   Spa   nei   confronti   del   Ministero   delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  i  medesimi compiti, restando l'ANAS  Spa  comunque responsabile dei loro adempimento nei confronti del Ministero concedente";
 f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
 "6.  Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze,  che  esercita  i  diritti dell'azionista di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
 2.   Al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono attribuite le seguenti funzioni:
 a)  programmazione  decennale  degli  interventi  di  progressivo miglioramento,  adeguamento e implementazione della rete delle strade e  autostrade  statali,  della  relativa  segnaletica  e dei relativi servizi accessori;
 b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
 c)   individuazione   delle   misure  di  carattere  generale  di miglioramento della sicurezza del traffico e della segnaletica.
 3.  II Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, puo' prevedere di esercitare le funzioni di   cui   al  comma  2  avvalendosi  del  supporto  delle  strutture appartenenti  all'ANAS Spa. In tale caso l'ANAS Spa conferisce ad una societa' da essa costituita il ramo d'azienda relativo alle attivita' di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di tale societa' sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che esercita i diritti dell'azionista di concerto con  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa societa' sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato  con  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene  agli  aspetti  finanziari.  Ai  corrispettivi  previsti  nel contratto  di  servizio  si  fa  fronte  tramite  una  corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS Spa.
 4.  Con  atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le tratte stradali  ed  autostradali  di  cui  al  comma  1,  lettera  e), sono disciplinate  le modalita' con cui l'ANAS Spa procede alla gestione o alla  cessione  della  partecipazione, ovvero della partecipazione di maggioranza,  delle  societa'  subconcessionarie,  di cui al medesimo comma   1,   lettera   e),   delle  tratte  stradali  e  autostradali assoggettate  a  pedaggi  reali  o  virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo  sono individuate le modalita' di gestione e dell'eventuale trasferimento,   anche   a   societa'   all'uopo   costituita,  delle partecipazioni    gia'    possedute   dall'ANAS   Spa   in   societa' concessionarie   autostradali,   ivi   comprese   le   modalita'   di designazione degli organi sociali in sede di costituzione delle nuove societa' di cui al comma 1, lettera e).
 5.  Lo  Stato  definanzia  per un importo pari agli introiti netti derivanti   dalle   cessioni  di  cui  al  comma  4  i  trasferimenti attualmente  previsti  per  l'ANAS  Spa  ed  iscritti  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ".
 All'articolo 7:
 nella  rubrica,  le  parole: " Spese di manutenzione degli " sono soppresse;
 dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
 "  1-bis.  La  disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo  8  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel   senso  che  gli  immobili  strumentali  per  natura,  ai  sensi dell'articolo  43,  comma  2,  secondo periodo, del testo unico delle imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  i  quali  costituiscono un complesso   immobiliare   unitario   polifunzionale   destinato  allo svolgimento  di  attivita' commerciale, qualora siano locati a terzi, non   si  intendono  destinati  a  struttura  produttiva  diversa,  a condizione  che  gli  stessi  vengano  destinati  allo svolgimento di attivita'  d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato testo unico ";
 al comma 2, dopo le parole: " Le disposizioni ", sono inserite le seguenti: " di cui al comma 1, lettere a) e b), ";
 dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
 "  2-bis.  L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i),  del  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile   alle   attivita'  indicate  nella  medesima  lettera  a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse ".
 Nel titolo III, dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
 "  ART.  7-bis.  - (Disposizioni in materia di unita' immobiliari degli  enti previdenziali). - 1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione,  di  garanzia  e  di  prezzo,  di  cui all'articolo 3 del decreto-legge   25   settembre   2001,   n,   351,   convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle unita' immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di  cui  al  medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata  in  vigore  del  medesimo,  ed  ai  conduttori  in  base  ad assegnazione  irregolare  avvenuta entro la stessa data, purche' essi risultino  in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulle  assegnazioni  degli  alloggi  di enti pubblici e provvedano al pagamento dell'indennita' di occupazione, nella misura equivalente al canone  di  locazione  determinato  ai  sensi  di legge dalla data di inizio  dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per   il   medesimo   periodo,   nonche'  alla  rinunzia  ai  giudizi eventualmente pendenti.
 2.  Gli'  enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a  definire  bonariamente la posizione debitoria dei conduttori degli immobili  ad uso abitativo di cui al comma 1, maturata al 30 dicembre 2004,  purche'  detti conduttori, previa formale rinuncia a qualsiasi azione,  eccezione  o  pretesa, versino in un'unica soluzione e senza interessi  1'80  per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture  contabili  a  titolo  di  morosita' locativa per canone ed oneri accessori.
 3.  Sono  esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la  cui  condotta  integri  ipotesi  di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.
 ART.  7-ter. - (Privatizzazione di enti e aziende delle regioni). -  1.  All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "7-ter.  Alla  privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto  ordinario  e  ad  autonomia  speciale, fermo restando quanto stabilito  dalla  legislazione  regionale  in materia si applicano le disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente  alla costituzione delle societa' di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le regioni".
 ART.    7-quater.    -    (Rappresentanza   presso   gli   uffici dell'amministrazione).  -  1.  All'articolo  63, secondo comma, terzo periodo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,   n.   600,   e   successive  modificazioni,  dopo  le  parole: "nell'elenco  previsto  dal  terzo  comma" sono inserite le seguenti: "ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545".
 ART.  7-quinquies.  - (Competenza sull'assistenza fiscale e norme di  coordinamento).  -  1.  All'articolo  1,  comma  4,  del  decreto legislativo  28  giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f), e' aggiunta la seguente:
 "f-bis)  l'assistenza  fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari  di  reddito  di  lavoro  autonomo  e  di  impresa,  di  cui all'articolo  34,  comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
 2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai  commi  3  e  4  le  parole:  "alla  data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.
 ART.  7-sexies.  -  (Asseverazione  degli studi di settore). - I. Nell'articolo  10  della  legge  8  maggio 1998, n 146, dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
 "3-ter.  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai ricavi o compensi determinati  sulla  base  degli  studi  di  settore,  possono  essere attestate  le  cause  che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi  dichiarati  rispetto  a  quelli derivanti dall'applicazione degli  studi  medesimi.  Possono essere attestate, altresi', le cause che   giustificano   un'incoerenza  rispetto  agli  indici  economici individuati  dai  predetti studi. Tale attestazione e' rilasciata, su richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)  del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione   telematica   delle   dichiarazioni,  dai  responsabili dell'assistenza  fiscale  dei  centri  costituiti dai soggetti di cui alle  lettere  a),  b)  e  c)  dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, e dai dipendenti e funzionari delle  associazioni  di categoria abilitati all'assistenza tecnica di cui  all'articolo  12,  comma  2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".
 2.  Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 e' abrogato ".
 Alla  rubrica  del titolo IV sono aggiunte le seguenti parole: " . Ulteriori interventi ".
 All'articolo 8: al comma 1:
 nel  primo  periodo,  la  parola:  "aziende"  e' sostituita dalla seguente:  "  imprese  "  e,  dopo  le  parole: " trattamento di fine rapporto ", e' inserita la seguente: " (TFR) ";
 nel  terzo  periodo, le parole: " copre l'intero ammontare " sono sostituite dalle seguenti: " copre fino all'intero ammontare ";
 nel quarto periodo, dopo le parole: " attivita' produttive " sono aggiunte   le   seguenti:   "   ,  nel  quale  e'  stabilito  che  le disponibilita'  finanziarie  del  Fondo  affluiscono,  ai  fini della concessione  delle  garanzie  richieste, come disponibilita' separate dei  fondi  di  cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662, e sono fissate le scadenze delle relative  convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui al presente decreto ";
 nel  quinto periodo, le parole: " anche il ricorso all'iscrizione a  ruolo,  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43 " sono sostituite dalle seguenti: " il ricorso all'iscrizione  a  ruolo,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni ";
 dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
 "  3-bis.  Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi  da  3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte,  anche  in  qualita'  di  sostituto di imposta, prevista dal citato  comma  255  dell'articolo  1  della legge n. 311 del 2004, e' prorogata  al  31  dicembre  2006.  A  tal  fine  per  l'anno 2006 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro.
 3-ter.  Nei  limiti  delle risorse indicate a carico del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,  per  l'anno  2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti   di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e  di mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu'  di  50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti ".
 Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente:
 "  ART. 8-bis. - (Incremento dei' livelli occupazionali). - I. Al fine   di   sostenere   gli   interventi   mirati  nella  prospettiva dell'incremento   dei   livelli  occupazionali  in  atto  nelle  aree individuate  dall'obiettivo  1  del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio,  del 21 giugno 1999, ai comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data di entrata in vigore  della  legge  di  conversione  del  presente decreto, abbiano avviato  con  esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo indeterminato  del  rapporto  di  lavoro con i lavoratori socialmente utili, individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e' erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno  2006,  ripartito  proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato  alla  proroga  per  il  citato anno 2006 dei rapporti di lavoro  a  tempo  determinato  in atto. I conseguenti interventi sono effettuati  nei  limiti  delle  risorse  di  cui  al  presente comma, nonche',  in  relazione  agli oneri a carico dei comuni, nel rispetto della  normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati certificati  dai  comuni  interessati, a pena di decadenza, entro due mesi  dalla  data di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Sono  esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo  beneficio.  Al  relativo onere si provvede, nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere sul Fondo per l'occupazione di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
 2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate  di  cui  all'articolo  61,  comma  1, della legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Limitatamente al periodo  necessario  all'integrazione  del Fondo per l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si  provvede  a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ".
 All'articolo 9:
 al  comma  1,  nel  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "  Intesa Stato-Regioni  del  23  marzo  2005,  ", sono inserite le seguenti: " pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, ";
 al  comma  2,  nel  primo  periodo,  le parole: " della dirigenza medico-veterinaria,  della  dirigenza dei ruoli sanitario, tecnico ed amministrativo  "  sono  sostituite dalle seguenti: " dell'area della dirigenza  medico-veterinaria,  dell'area  della  dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo ".
 All'articolo 10:
 a1  comma  1,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Resta ferma  la  partecipazione  nelle  commissioni mediche di verifica dei medici   nominati   in   rappresentanza  dell'Associazione  nazionale mutilati  e  invalidi  civili,  dell'Unione  italiana  dei  ciechi  e dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti ";
 al  comma  6,  nel  terzo periodo, la parola: " liteconsorte " e' sostituita dalla seguente: " litisconsorte ";
 al  comma  7,  la  parola:  "  comunitarie  " e' sostituita dalla seguente: " comunitari ".
 Dopo l'articolo 10, sono inseriti i seguenti:
 "  ART. 10-bis. - (Efficienza delle amministrazioni pubbliche). - 1.   In   considerazione  delle  disposizioni  di  legge  rivolte  al contenimento  delle  spese per incarichi e rapporti di collaborazione da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e al fine di assicurare trasparenza  ed efficacia all'attivita' amministrativa, anche tramite l'attivazione  di  un  numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini,  di  ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in  particolare,  al  corretto  conferimento  degli  incarichi  e  ai rapporti  di  collaborazione,  svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  l'ispettorato  si  avvale dei dati comunicati  dalle  amministrazioni  al  Dipartimento  della  funzione pubblica  ai  sensi dell'articolo 53. L'ispettorato, inoltre, al fine di  corrispondere  a  segnalazioni  da  parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2, puo' richiedere chiarimenti  e  riscontri  in  relazione  ai  quali l'amministrazione interessata  ha  l'obbligo  di  rispondere, anche per via telematica, entro  quindici  giorni.  A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle  verifiche  svolte  dall'ispettorato  costituiscono  obbligo di valutazione,  ai  fini  dell'individuazione  delle  responsabilita' e delle  eventuali  sanzioni  disciplinari  di cui all'articolo 55, per l'amministrazione  medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di
 denunciare  alla  procura  generale  della  Corte  dei  conti  le irregolarita' riscontrate".
 2.  Al  fine  di  garantire  il  rafforzamento  delle attivita' di semplificazione  delle  norme  e  delle procedure amministrative e di monitoraggio  dei  servizi  resi  dalla pubblica amministrazione alle imprese  e  ai  cittadini,  nonche'  delle  attivita'  connesse  alla gestione  del personale in eccedenza di cui agli articoli 34 e 34-bis del   decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive modificazioni,   la   Presidenza   del   Consiglio   dei  ministri  - Dipartimento  della  funzione  pubblica si avvale, per un periodo non superiore  a  quattro  anni,  di  un  contingente  di personale di 30 unita'.
 3.   Alla   copertura   del  contingente  si  provvede  attraverso l'utilizzo  temporaneo  dei  segretari  comunali e provinciali di cui all'articolo   3-ter  del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia'  in  posizione  di disponibilita' ai sensi dell'articolo 101 del testo  unico  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente   decreto   e   con  invarianza  del  trattamento  economico complessivo.  L'utilizzo temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di un comune o di una provincia.
 4.  Le  modalita'  di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali  di  cui  al  comma  3  e di trasferimento delle relative risorse  sono  disciplinate  con decreto del Ministro per la funzione pubblica,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 5.  Al  fine di garantire l'ef
 |  | Sono aggiunti, in fine, i seguenti elenchi: 
 "ELENCO 1
 (Art. 11-ter)
 
 Riduzione di competenza e cassa delle spese
 per consumi intermedi (categoria 2)
 
 Riduzione di Riduzione
 competenza   di cassa
 (1) Ministero dell'economia e delle finanze
 |Gabinetto e altri uffici di diretta   |          |
 1.1.1.1|collaborazione                        |   780.227|   780.227 ---------------------------------------------------------------------
 |Servizio consultivo ed ispettivo      |          |
 1.1.1.3|tributario                            |    91.935|    91.935 ---------------------------------------------------------------------
 1.1.5.2|Fondo di riserva consumi intermedi    |   781.562|   781.562 ---------------------------------------------------------------------
 2.1.1.0|Funzionamento                         |10.095.231|10.095.231 ---------------------------------------------------------------------
 2.1.5.2|Servizi del Poligrafico dello Stato   |10.521.406|10.521.406 ---------------------------------------------------------------------
 3.1.1.0|Funzionamento                         | 2.749.892| 2.749.892 --------------------------------------------------------------------- 3.1.2.16|Oneri per le privatizzazioni          |   492.578|   492.578 --------------------------------------------------------------------- 3.1.2.24|Accordi ed organismi internazionali   |    60.870|    60.870 ---------------------------------------------------------------------
 3.1.5.6|Altri servizi di tesoreria            |   322.256|   322.256 --------------------------------------------------------------------- 3.1.5.17|Servizi del Poligrafico dello Stato   | 5.797.691| 5.797.691 ---------------------------------------------------------------------
 3.1.7.5|Oneri accessori                       |     1.744|     1.744 ---------------------------------------------------------------------
 4.1.1.0|Funzionamento                         | 3.394.355| 3.394.355 ---------------------------------------------------------------------
 4.1.5.1|Accordi ed organismi internazionali   |    99.907|    99.907 ---------------------------------------------------------------------
 4.1.5.7|Altri servizi di tesoreria            |   331.267|   331.267 --------------------------------------------------------------------- 4.1.5.14|Fondo canoni di locazione             |29.193.715|29.193.715 ---------------------------------------------------------------------
 5.1.1.0|Funzionamento                         |   967.771|   967.771 ---------------------------------------------------------------------
 6.1.1.1|Spese generali di funzionamento       |   529.480|   529.480 ---------------------------------------------------------------------
 9.1.1.0|Funzionamento                         |   380.885|   380.885 --------------------------------------------------------------------- 12.1.1.1|Commissariati di governo              |   104.595|   104.595 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                             |66.697.367|66.697.367
 
 Ministero delle attivita' produttive
 1.1.1.0|Funzionamento                       |    311.848|   311.848
 2.1.1.0|Funzionamento                       |    442.921|   442.921
 2.1.5.4|Fondo di riserva consumi intermedi  |     46.143|    46.143
 3.1.1.0|Funzionamento                       |  3.121.899| 3.121.899
 3.1.2.7|Cooperative e loro consorzi         |    467.930|   467.930
 3.1.2.9|Promozione turistica                |     37.198|    37.198
 4.1.1.0|Funzionamento                       |    174.346|   174.346
 5.1.1.0|Funzionamento                       |    390.073|   390.073
 |Totale                              |  4.992.358| 4.992.358
 
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
 1.1.1.0|Funzionamento                   |           111.397|111.397 ---------------------------------------------------------------------
 |Fondo di riserva consumi        |                  |
 1.1.5.0|intermedi                       |           177.386|177.386 ---------------------------------------------------------------------
 2.1.1.0|Funzionamento                   |            44.789| 44.789 ---------------------------------------------------------------------
 3.1.1.0|Funzionamento                   |            64.257| 64.257 ---------------------------------------------------------------------
 4.1.1.0|Funzionamento                   |           152.423|152.423 ---------------------------------------------------------------------
 5.1.1.0|Funzionamento                   |            92.030| 92.030 ---------------------------------------------------------------------
 6.1.1.0|Funzionamento                   |            45.904| 45.904 ---------------------------------------------------------------------
 7.1.1.0|Funzionamento                   |            62.395| 62.395 ---------------------------------------------------------------------
 8.1.1.0|Funzionamento                   |            43.406| 43.406 ---------------------------------------------------------------------
 9.1.1.0|Funzionamento                   |           220.924|220.924 ---------------------------------------------------------------------
 9.1.2.2|Occupazione                     |             2.438|  2.438 ---------------------------------------------------------------------
 10.1.1.0|Funzionamento                   |           116.609|116.609 ---------------------------------------------------------------------
 11.1.1.0|Funzionamento                   |           141.515|141.515 ---------------------------------------------------------------------
 12.1.1.0|Funzionamento                   |            75.624| 75.624 ---------------------------------------------------------------------
 13.1.1.0|Funzionamento                   |3.371.035 3371.035| ---------------------------------------------------------------------
 14.1.1.0|Funzionamento                   |           164.878|164.878 ---------------------------------------------------------------------
 15.1.1.0|Funzionamento                   |            31.208| 31.208 ---------------------------------------------------------------------
 Totale|4.920.618                       |         4.920.618|
 
 Ministero della giustizia
 
 1.1.1.0|Funzionamento       |         879.970|         879.970
 2.1.1.0|Funzionamento       |         754.555|         754.555
 3.1.1.0|Funzionamento       |       8.209.444|       8.209.444
 5.1.1.0|Funzionamento       |         362.558|         362.558
 |   Totale           |      10.206.527|      10.206.527
 
 Ministero degli affari esteri
 
 1.1.1.0|Funzionamento                          |   14.713|   14.713 ---------------------------------------------------------------------
 2.1.1.0|Funzionamento                          |1.001.577|1.001.577 ---------------------------------------------------------------------
 3.1.1.0|Funzionamento                          |    8.331|    8.331 ---------------------------------------------------------------------
 4.1.1.0|Funzionamento                          |   99.682|   99.682 ---------------------------------------------------------------------
 5.1.1.1|Uffici centrali                        |   70.655|   70.655 ---------------------------------------------------------------------
 5.1.1.2|Uffici all'estero                      |   81.965|   81.965 ---------------------------------------------------------------------
 6.1.1.1|Uffici centrali                        |  606.380|  606.380 ---------------------------------------------------------------------
 6.1.1.2|Uffici all'estero                      |2.798.614|2.798.614 ---------------------------------------------------------------------
 7.1.1.0|Funzionamento                          |      739|      739 ---------------------------------------------------------------------
 8.1.1.1|Uffici centrali                        |  403.928|  403.928 ---------------------------------------------------------------------
 8.1.1.2|Uffici all'estero                      |   12.575|   12.575 ---------------------------------------------------------------------
 10.1.1.1|Uffici centrali                        |  142.348|  142.348 ---------------------------------------------------------------------
 |Istituzioni scolastiche e culturali    |         |
 10.1.1.2|all'estero                             |   63.113|   63.113 ---------------------------------------------------------------------
 10.1.2.1|Promozione e relazioni culturali       |   16.893|   16.893 ---------------------------------------------------------------------
 11.1.1.0|Funzionamento                          |2.621.724|2.621.724 ---------------------------------------------------------------------
 11.1.2.2|Collettivita' italiana all'estero      |  145.297|  145.297 ---------------------------------------------------------------------
 12.1.1.0|Funzionamento                          |    1.467|    1.467 ---------------------------------------------------------------------
 13.1.1.0|Funzionamento                          |  424.065|  424.065 ---------------------------------------------------------------------
 14.1.1.0|Funzionamento                          |  207.159|  207.159 ---------------------------------------------------------------------
 15.1.1.0|Funzionamento                          |   11.282|   11.282 ---------------------------------------------------------------------
 16.1.1.0|Funzionamento                          |    8.001|    8.001 ---------------------------------------------------------------------
 17.1.1.0|Funzionamento                          |    2.170|    2.170 ---------------------------------------------------------------------
 18.1.1.0|Funzionamento                          |    6.301|    6.301 ---------------------------------------------------------------------
 19.1.1.0|Funzionamento                          |    3.468|    3.468 ---------------------------------------------------------------------
 20.1.1.0|Funzionamento                          |    5.708|    5.708 ---------------------------------------------------------------------
 Totale|8.758.155                              |8.758.155|
 
 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 
 1.1.1.0|Funzionamento                         |   573.835|   573.835 ---------------------------------------------------------------------
 2.1.1.1|Uffici centrali                       | 5.426.201| 5.426.201 ---------------------------------------------------------------------
 2.1.5.7|Fondo di riserva consumi intermedi    | 2.504.851| 2.504.851 ---------------------------------------------------------------------
 3.1.1.1|Uffici centrali                       | 9.060.979| 9.060.979 ---------------------------------------------------------------------
 3.1.2.5|Interventi diversi                    |   373.107|   373.107 ---------------------------------------------------------------------
 4.1.1.1|Uffici centrali                       | 2.149.323| 2.149.323 ---------------------------------------------------------------------
 |Accademie ed Istituti superiori       |          |
 |musicali, coreutici e per le industrie|          |
 4.1.1.2|artistiche                            |    43.577|    43.577 ---------------------------------------------------------------------
 7.1.1.1|Uffici regionali                      |   640.546|   640.546 ---------------------------------------------------------------------
 7.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 6.283.015| 6.283.015 ---------------------------------------------------------------------
 8.1.1.1|Uffici regionali                      |   373.638|   373.638 ---------------------------------------------------------------------
 8.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 3.528.486| 3.528.486 ---------------------------------------------------------------------
 9.1.1.1|Uffici regionali                      |   162.592|   162.592 ---------------------------------------------------------------------
 9.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 1.732.872| 1.732.872 --------------------------------------------------------------------- 10.1.1.1|Uffici regionali                      |   444.577|   444.577 --------------------------------------------------------------------- 10.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 4.726.173| 4.726.173 --------------------------------------------------------------------- 11.1.1.1|Uffici regionali                      |   338.360|   338.360 --------------------------------------------------------------------- 11.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 3.811.689| 3.811.689 --------------------------------------------------------------------- 12.1.1.1|Uffici regionali                      |   147.925|   147.925 --------------------------------------------------------------------- 12.1.1.2|Strutture scolastiche                 |   990.875|   990.875 --------------------------------------------------------------------- 13.1.1.1|Uffici regionali                      |   381.884|   381.884 --------------------------------------------------------------------- 13.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 3.572.629| 3.572.629 --------------------------------------------------------------------- 14.1.1.1|Uffici regionali                      |   100.088|   100.088 --------------------------------------------------------------------- 14.1.1.3|Strutture scolastiche                 |   532.326|   532.326 --------------------------------------------------------------------- 15.1.1.1|Uffici regionali                      |   447.616|   447.616 --------------------------------------------------------------------- 15.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 9.351.728| 9.351.728 --------------------------------------------------------------------- 16.1.1.1|Uffici regionali                      |   193.819|   193.819 --------------------------------------------------------------------- 16.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 1.837.305| 1.837.305 --------------------------------------------------------------------- 17.1.1.1|Uffici regionali                      |    96.337|    96.337 --------------------------------------------------------------------- 17.1.1.2|Strutture scolastiche                 |   550.244|   550.244 --------------------------------------------------------------------- 18.1.1.1|Uffici regionali                      |   188.740|   188.740 --------------------------------------------------------------------- 18.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 1.418.481| 1.418.481 --------------------------------------------------------------------- 19.1.1.1|Uffici regionali                      |   497.811|   497.811 --------------------------------------------------------------------- 19.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 2.497.750| 2.497.750 --------------------------------------------------------------------- 20.1.1.1|Uffici regionali                      |   733.887|   733.887 --------------------------------------------------------------------- 20.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 5.751.179| 5.751.179 --------------------------------------------------------------------- 21.1.1.1|Uffici regionali                      |    92.901|    92.901 --------------------------------------------------------------------- 21.1.1.2|Strutture scolastiche                 |     9.396|     9.396 --------------------------------------------------------------------- 22.1.1.1|Uffici regionali                      |   394.300|   394.300 --------------------------------------------------------------------- 22.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 3.641.994| 3.641.994 --------------------------------------------------------------------- 23.1.1.1|Uffici regionali                      |   199.459|   199.459 --------------------------------------------------------------------- 23.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 1.408.926| 1.408.926 --------------------------------------------------------------------- 24.1.1.1|Uffici regionali                      |   303.001|   303.001 --------------------------------------------------------------------- 24.1.1.2|Strutture scolastiche                 | 6.796.367| 6.796.367 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                             |84.310.789|84.310.789
 
 Ministero dell'interno
 
 1.1.1.0|Funzionamento                          |   186.976|   186.976 2,1.1.0|Funzionamento                          | 7.977.592| 7.977.592 2.1.2.7|Spese elettorali (Funzionamento uffici)|80.687.505|80.687.505 2.1.5.4|Fondo di riserva consumi intermedi     |   370.383|   370.383 4.1.1.0|Funzionamento                          | 1.138.587| 1.138.587
 |   Totale                              |90.361.043|90.361.043
 
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 
 1.1.1.0|Funzionamento                     |    969.987|    969.987
 2.1.1.0|Funzionamento                     |    230.196|    230.196
 2.1.2.1|Parchi nazionali e aree protette  |      1.563|      1.563
 2.1.2.5|Difesa del mare                   |      2.800|      2.800
 3.1.1.0|Funzionamento                     |    493.798|    493.798
 4.1.1.0|Funzionamento                     |    101.386|    101.386
 5.1.1.0|Funzionamento                     |  3.517.054|  3.517.054
 6.1.1.0|Funzionamento                     |    124.912|    124.912
 6.1.2.1|Manutenzione opere idrauliche     |     49.481|     49.481
 7.1.1.0|Funzionamento                     |    739.886|    739.886
 |   Totale                         |  6.231.063|  6.231.063
 
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 
 1.1.1.1|Gabinetto e altri uffici          |    592.363|    592.363
 2.1.1.0|Funzionamento                     |  2.642.462|  2.642.462
 3.1.1.0|Funzionamento                     |    340.578|    340.578
 3.1.5.1|Manutenzione sedi uffici statali  |    202.698|    202.698
 4.1.1.0|Funzionamento                     |    389.180|    389.180
 4.1.2.11|Manutenzione opere marittime      |     17.381|     17.381
 5.1.1.0|Funzionamento                     |  6.406.278|  6.406.278
 7.1.1.0|Funzionamento                     |    285.725|    285.725
 |   Totale                         | 10.876.665| 10.876.665
 
 Ministero delle comunicazioni
 
 1.1.1.0|Funzionamento                         |   92.141|   92.141
 2.1.1.0|Funzionamento                         |   33.259|   33.259
 3.1.1.0|Funzionamento                         |  110.653|  110.653
 4.1.1.0|Funzionamento                         |   20.212|   20.212
 5.1.1.0|Funzionamento                         |   58.428|   58.428
 5.1.2.1|Controllo emissioni radioelettriche   |    7.628|    7.628
 6.1.1.0|Funzionamento                         |   31.307|   31.307
 7.1.1.0|Funzionamento                         |   52.966|   52.966
 8.1.1.0|Funzionamento                         |  365.222|  365.222
 |   Totale                             |  771.816|  771.816
 
 Ministero delle politiche agricole e forestali
 
 1.1.1.0|Funzionamento                            |  380.947|  380.947 --------------------------------------------------------------------- 2.1.1.0|Funzionamento                            |  240.103|  240.103 --------------------------------------------------------------------- 3.1.1.0|Funzionamento                            |  998.979|  998.979 ---------------------------------------------------------------------
 |Enti e istituti di ricerca, informazione,|         | 3.1.2.1|sperimentazione e controllo              |  144.205|  144.205 --------------------------------------------------------------------- 4.1.1.0|Funzionamento                            |  463.219|  463.219 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                                |2.227.453|2.227.453
 
 Ministero per i beni e le attivita' culturali
 
 1.1.1.0|Funzionamento                       |    262.008|   262.008
 2.1.1.0|Funzionamento                       |    104.195|   104.195
 2.1.5.4|Fondo di riserva consumi intermedi  |    107.225|   107.225
 3.1.1.0|Funzionamento                       |    436.077|   436.077
 4.1.1.0|Funzionamento                       |  2.725.740| 2.725.740
 5.1.1.0|Funzionamento                       |    521.449|   521.449
 |   Totale                           |  4.156.694| 4.156.694
 
 Ministero della salute
 
 1.1.1.0|Funzionamento                      |     57.751|     57.751
 2.1.1.0|Funzionamento                      |    510.102|    510.102
 3.1.1.0|Funzionamento                      |  1.063.750|   1.063.75
 3.1.2.13|Informazione e prevenzione         |    226.251|    226.251
 3.1.2.18|Nuclei antisofisticazioni e sanita'|    125.966|    125.966
 4.1.1.0|Funzionamento                      |  3.345.402|  3.345.402
 4.1.2.5|Interventi diversi                 |    160.228|    160.228
 |   Totale                          |  5.489.451|  5.489.451
 |     Totale generale               |300.000.000|300.000.000
 
 (1) Le misure riduttive di competenza hanno riguardato esclusivamente le spese non aventi natura obbligatoria.
 ELENCO 2
 (Art. 11-ter)
 
 Riduzione di cassa delle spese
 per investimenti fissi lordi (categoria 21)
 
 Riduzione
 di cassa
 
 Ministero dell'economia e delle finanze
 
 1.2.3.1|Informatica di servizio                         |  1.054.514 ---------------------------------------------------------------------
 1.2.3.2|Beni mobili                                     |    209.506 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.1|Informatica di servizio                         | 13.017.120 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.2|Beni mobili                                     |    275.154 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.5|Informatica di servizio                         |  4.444.782 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.40|Beni mobili                                     |     15.117 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.44|Giochi olimpici invernali                       | 55.700.411 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.49|Regioni a statuto ordinario                     | 11.339.018 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.2|Informatica di servizio                         | 41.578.637 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.18|Beni mobili                                     |  1.427.117 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.30|Monitoraggio spesa sanitaria                    | 36.291.399 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.14|Informatica di servizio                         |     23.796 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.15|Beni mobili                                     |    161.806 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.19|Aree sottoutilizzate                            |  3.789.608 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.1|Edilizia di servizio                            |    956.802 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.2|Informatica di servizio                         | 15.034.086 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.3|Beni mobili                                     |    214.724 ---------------------------------------------------------------------
 |Gestione residui del soppresso Dipartimento     |
 6.2.3.8|delle entrate                                   |    412.261 ---------------------------------------------------------------------
 9.2.3.1|Beni mobili                                     |     36.642 --------------------------------------------------------------------- 9.2.10.2|Informatica di servizio                         |    475.204 --------------------------------------------------------------------- 12.2.3.1|Beni mobili                                     |      1.192 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                                       |186.458.896
 
 Ministero delle attivita' produttive
 
 1.2.3.1|Informatica di servizio                          |   435.544 ---------------------------------------------------------------------
 1.2.3.2|Beni mobili                                      |     7.234 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.1|Informatica di servizio                          |   638.807 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.2|Beni mobili                                      |    95.891 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.1|Ricerca scientifica                              |   716.055 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.2|Informatica di servizio                          | 1.327.228 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.9|Beni mobili                                      |    15.237 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.12|Proprieta' industriale                           |   818.502 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.1|Informatica di servizio                          |    92.937 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.3|Piano Energetico Nazionale                       | 8.884.312 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.6|Beni mobili                                      |     3.766 ---------------------------------------------------------------------
 5.2.3.1|Informatica di servizio                          |   418.073 ---------------------------------------------------------------------
 5.2.3.4|Beni mobili                                      |    17.815 ---------------------------------------------------------------------
 5.2.3.5|Promozione e tutela del made in Italy            |22.366.169 ---------------------------------------------------------------------
 |Sportelli all'estero e strumenti per             |
 5.2.3.7|l'internazionalizzazione                         |28.133.959 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                                        |63.971.529
 
 Ministero del lavoro e delle politiche sociali
 
 1.2.3.1|Informatica di servizio         |             2.562
 1.2.3.2|Beni mobili                     |                65
 2.2.3.1|Beni mobili                     |             4.272
 3.2.3.3|Beni mobili                     |            14.522
 4.2.3.1|Beni mobili                     |            23.277
 5.2.3.1|Beni mobili                     |             3.417
 6.2.3.2|Beni mobili                     |             4.272
 7.2.3.1|Beni mobili                     |            69.602
 8.2.3.1|Beni mobili                     |             5.057
 9.2.3.1|Beni mobili                     |            27.335
 10.2.3.3|Beni mobili                     |            25.201
 11.2.3.2|Beni mobili                     |             5.235
 12.2.3.1|Informatica di servizio         |           228.759
 12.2.3.2|Beni mobili                     |            16.231
 13.2.3.1|Beni mobili                     |           759.616
 14.2.3.1|Beni mobili                     |            28.092
 15.2.3.1|Beni mobili                     |             6.194
 |   Totale                       |         1.223.709
 
 Ministero della giustizia
 
 1.2.3.2|Beni mobili                                      |    135.780 ---------------------------------------------------------------------
 |Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia | 1.2.3.3|penitenziaria e giudiziaria                      |122.728.100 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.3|Beni mobili                                      |    443.397 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.1|Edilizia di servizio                             |  8.199.396 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.2|Attrezzature e impianti                          | 12.816.571 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.3|Informatica di servizio                          |21.429.483. --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.4|Beni mobili                                      |      1.502 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.1|Edilizia di servizio                             |    141.374 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.2|Attrezzature e impianti                          |    342.438 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.3|Beni mobili                                      |      6.852 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                                        |166.244.894
 
 Ministero degli affari esteri
 
 1.2.3.1|Beni mobili                     |            13.899
 2.2.3.3|Beni mobili                     |             8.572
 2.2.3.4|Altri investimenti              |           226.887
 3.2.3.1|Beni mobili                     |               535
 4.2.3.2|Beni mobili                     |             3.584
 5.2.3.1|Beni mobili                     |             3.658
 6.2.3.2|Beni mobili                     |             7.174
 6.2.3.3|Edilizia di servizio            |         6.745.298
 7.2.3.1|Beni mobili                     |             1.534
 8.2.3.1|Beni mobili                     |             5.851
 8.2.3.2|Informatica di servizio         |           471.583
 10.2.3.1|Beni mobili                     |             2.583
 11.2.3.1|Beni mobili                     |             5.910
 12.2.3.1|Beni mobili                     |             5.244
 13.2.3.1|Beni mobili                     |               401
 14.2.3.1|Beni mobili                     |             4.889
 15.2.3.1|Beni mobili                     |             8.032
 16.2.3.1|Beni mobili                     |             2.245
 17.2.3.1|Beni mobili                     |             5.355
 18.2.3.1|Beni mobili                     |             7.382
 19.2.3.1|Beni mobili                     |             6.081
 20.2.3.1|Beni mobili                     |             3.832
 |   Totale                       |         7.540.529
 
 Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 
 1.2.3.1|Beni mobili                                     |    38.219
 2.2.3.1|Beni mobili                                     | 3.636.824
 2.2.3.3|Strutture scolastiche                           | 1.891.938
 2.2.3.4|Fondi da ripartire per l'operativita' scolastica|48.968.542
 3.2.3.3|Beni mobili                                     |   127.027
 4.2.3.1|Beni mobili                                     |     1.650
 4.2.3.13|Informatica di servizio                         |   295.964
 7.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   | 1.956.789
 7.2.3.5|Strutture scolastiche                           |    48.467
 8.2.3.3|Beni mobili                                     |    19.573
 8.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   | 1.097.341
 9.2.3.3|Beni mobili                                     |    26.526
 9.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   349.329
 10.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |   115.568
 10.2.3.3|Beni mobili                                     |    50.829
 10.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   816.394
 11.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   851.720
 12.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    56.733
 12.2.3.3|Beni mobili                                     |    30.322
 12.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   325.532
 13.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    78.096
 13.2.3.3|Beni mobili                                     |    63.755
 13.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   632.570
 14.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    19.612
 14.2.3.3|Beni mobili                                     |    13.178
 14.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   282.711
 15.2.3.1|Interventi integrativi disabili                 |   226.240
 15.2.3.3|Strutture scolastiche                           |   307.376
 15.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro                   | 1.327.351
 16.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    35.371
 16.2.3.3|Beni mobili                                     |     5.939
 16.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   460.905
 17.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    10.155
 17.2.3.3|Beni mobili                                     |    11.834
 17.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   140.447
 18.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    47.977
 18.2.3.3|Beni mobili                                     |    13.598
 18.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   465.623
 19.2.3.3|Beni mobili                                     |    18.853
 19.2.3.4|Igiene e sicurezza sul lavoro                   | 1.183.208
 20.2.3.4|Interventi integrativi disabili                 | 1.839.322
 21.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    17.861
 21.2.3.4|Beni mobili                                     |    19.846
 21.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   271.235
 22.2.3.2|Interventi integrativi disabili                 |    78.797
 22.2.3.4|Beni mobili                                     |    40.160
 22.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   982.284
 23.2.3.4|Beni mobili                                     |     9.670
 23.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro                   |   124.806
 24.2.3.4|Beni mobili                                     |    11.869
 24.2.3.5|Igiene e sicurezza sul lavoro                   | 1.659.799
 |   Totale                                       |71.105.737
 
 Ministero dell'interno
 
 1.2.3.1|Beni mobili                     |            718.666
 2.2.3.1|Informatica di servizio         |          9.504.656
 2.2.3.2|Progetti finalizzati            |         55.147.718
 2.2.3.3|Beni mobili                     |            598.541
 4.2.3.1|Opere varie                     |         47.826.425
 4.2.3.3|Beni mobili                     |            175.876
 4.2.3.4|Informatica di servizio         |          3.421.176
 |   Totale                       |        117.393.059
 
 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
 
 1.2.3.1|Programmi di tutela ambientale                  | 18.082.994 ---------------------------------------------------------------------
 1.2.3.3|Beni mobili                                     |    100.562 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.10|Parchi nazionali e aree protette                | 14.175.700 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.12|Difesa del mare                                 |  1.423.741 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.13|Mezzi navali ed aerei                           | 14.992.006 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.14|Beni mobili                                     |    117.522 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.1|Piani disinquinamento                           |  3.365.560 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.2|Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo   |     90.963 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.3|Intese istituzionali di programma               |  2.304.776 ---------------------------------------------------------------------
 |Acquedotti, fognature ed opere                  |
 3.2.3.4|igienico-sanitarie                              |  2.711.119 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.5|Interventi per Venezia                          | 10.800.994 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.6|Beni mobili                                     |    133.098 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.12|Ricerca ambientale                              |  2.332.396 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.15|Accordi ed organismi internazionali             | 25.009.940 ---------------------------------------------------------------------
 |Informazione, monitoraggio e progetti in materia| 4.2.3.16|ambientale                                      | 23.899.601 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.17|Beni mobili                                     |     27.535 ---------------------------------------------------------------------
 5.2.3.2|Piani disinquinamento                           |  4.767.798 ---------------------------------------------------------------------
 5.2.3.6|Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico |  8.916.087 ---------------------------------------------------------------------
 |Informazione, monitoraggio e progetti in materia|
 5.2.3.9|ambientale                                      | 11.907.894 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.10|Beni mobili                                     |    140.559 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.1|Informatica di servizio                         |      4.538 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.3|Opere varie                                     |     16.335 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.4|Calamita' naturali e danni bellici              |    753.328 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.5|Opere idrauliche e sistemazione del suolo       |  1.650.803 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.6|Intese istituzionali di programma               |      3.773 ---------------------------------------------------------------------
 6.2.3.7|Beni mobili                                     |    141.467 ---------------------------------------------------------------------
 7.2.3.1|Informatica di servizio                         |    378.028 ---------------------------------------------------------------------
 |Informazione, monitoraggio e progetti in materia|
 7.2.3.4|ambientale                                      |    299.679 ---------------------------------------------------------------------
 7.2.3.5|Beni mobili                                     |    163.419 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                                       |148.712.213
 
 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
 
 1.2.3.1|Informatica di servizio                      |      28.255
 1.2.3.2|Beni mobili                                  |       5.540
 2.2.3.2|Informatica di servizio                      |  21.666.173
 2.2.3.5|Opere varie                                  |      20.331
 2.2.3.8|Fondo progettazione opere pubbliche          |     235.530
 2.2.3.9|Intese istituzionali di programma            |   1.506.901
 2.2.3.10|Beni mobili                                  |     438.582
 2.2.3.14|Enti ed organismi portuali                   |  14.677.420
 3.2.3.1|Edilizia di servizio                         |  44.727.102
 3.2.3.2|Interventi nel territorio di Trieste         |   2.155.825
 3.2.3.3|Interventi nelle grandi citta'               |     421.446
 3.2.3.4|Risanamento e ricostruzione zone terremotate |   1.180.562
 3.2.3.6|Edilizia scolastica                          |       4.758
 3.2.3.7|Edilizia giudiziaria                         |   4.443.048
 3.2.3.8|Opere stradali                               |  11.432.290
 3.2.3.9|Opere varie                                  |   2.430.257
 3.2.3.10|Calamita' naturali e danni bellici           |   5.938.484
 3.2.3.19|Patrimonio culturale non statale             |   1.962.681
 3.2.3.21|Patrimonio culturale statale                 |     566.862
 3.2.3.23|Intese istituzionali di programma            |   2.145.460
 3.2.3.24|Beni mobili                                  |     125.376
 3.2.3.25|Informatica di servizio                      |       6.940
 3.2.3.28|Aree sottoutilizzate                         |  29.275.349
 4.2.3.3|Opere marittime e portuali                   | 302.698.950
 4.2.3.4|Informatica di servizio                      |     135.271
 4.2.3.7|Sistemi idroviari                            |  13.714.367
 4.2.3.10|Intese istituzionali di programma            |      12.191
 4.2.3.11|Beni mobili                                  |     174.183
 5.2.3.1|Edilizia di servizio                         |   2.799.003
 5.2.3.2|Attrezzature e impianti                      |   4.207.240
 5.2.3.3|Informatica di servizio                      |   3.148.276
 5.2.3.13|Beni mobili                                  |      35.055
 5.2.3.14|Opere varie                                  |   5.350.743
 7.2.3.1|Beni mobili                                  |      41.697
 7.2.3.2|Informatica di servizio                      |      40.895
 |   Totale                                    | 477.753.043
 
 Ministero delle comunicazioni
 
 1.2.3.1|Beni mobili                             |            133
 2.2.3.4|Reti di comunicazione                   |     12.838.518
 3.2.3.1|Beni mobili                             |         37.481
 4.2.3.2|Beni mobili                             |          3.748
 5.2.3.1|Controllo emissioni radioelettriche     |      3.345.403
 6.2.3.1|Beni mobili                             |          5.575
 7.2.3.2|Beni mobili                             |          2.672
 7.2.3.3|Ricerca scientifica                     |        663.197
 7.2.3.5|Progetti informatici strategici         |        766.845
 8.2.3.1|Informatica di servizio                 |        224.734
 8.2.3.2|Beni mobili                             |        141.352
 |   Totale                               |     18.029.657
 
 Ministero delle politiche agricole e forestali
 
 1.2.3.1|Beni mobili                                     |     11.292 ---------------------------------------------------------------------
 |Enti e istituti di ricerca, informazione,       |
 2.2.3.1|sperimentazione e controllo                     |    997.695 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.8|Beni mobili                                     |     31.218 ---------------------------------------------------------------------
 |Enti e istituti di ricerca, informazione,       |
 3.2.3.2|sperimentazione e controllo                     | 33.497.180 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.3|Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario    | 38.073.957 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.4|Informazione e ricerca                          |  2.172.663 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.6|Beni mobili                                     |  1.024.261 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.8|Informatica di servizio                         | 32.895.691 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.13|Intese istituzionali di programma               |    956.172 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.16|Aree sottoutilizzate                            | 38.766.647 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.3|Beni mobili                                     |  1.370.187 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.4|Edilizia di servizio                            |  3.214.648 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.5|Informatica di servizio                         |    729.316 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                                       |153.740.927
 
 Ministero per i beni e le attivita' culturali
 1.2.3.1|Informatica di servizio                         |144.767 ---------------------------------------------------------------------
 1.2.3.4|Beni mobili                                     |844 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.1|Informatica di servizio                         |3.025.924 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.4|Patrimonio culturale statale                    |20.576.625 ---------------------------------------------------------------------
 2.2.3.8|Beni mobili                                     |165 --------------------------------------------------------------------- 2.2.3.10|Intese istituzionali di programma               |15.527.927 ---------------------------------------------------------------------
 |Interventi a favore dei beni e delle attivita'  | 2.2.3.11|culturali                                       |662.792 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.1|Informatica di servizio                         |8.726.099 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.2|Enti ed attivita' culturali                     |13.082.235 ---------------------------------------------------------------------
 |Acquisizione di beni bibliografici e            |
 3.2.3.5|archivistici                                    |1.766.207 ---------------------------------------------------------------------
 3.2.3.8|Intese istituzionali di programma               |823.378 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.11|Beni mobili                                     |5.419 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.12|Patrimonio librario e archivistico statale      |45.536.229 --------------------------------------------------------------------- 3.2.3.14|Ricerca scientifica                             |716.192 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.2|Informatica di servizio                         |823.508 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.4|Patrimonio culturale statale                    |70.057.706 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.5|Intese istituzionali di programma               |493.768 ---------------------------------------------------------------------
 4.2.3.8|Beni mobili                                     |514.975 --------------------------------------------------------------------- 4.2.3.10|Sistema cartografico                            |869.852 ---------------------------------------------------------------------
 5.2.3.2|Informatica di servizio                         |22.968 ---------------------------------------------------------------------
 5.2.3.8|Beni mobili                                     |24.568 --------------------------------------------------------------------- 5.2.3.10|Patrimonio culturale statale                    |43.088 ---------------------------------------------------------------------
 |   Totale                                       |183.445.237
 
 Ministero della salute
 
 1.2.3.2|Beni mobili                    |                2.519
 2.2.3.1|Beni mobili                    |               57.098
 2.2.3.4|Informatica di servizio        |            3.893.663
 3.2.3.1|Beni mobili                    |              175.898
 4.2.3.1|Beni mobili                    |               14.311
 4.2.3.2|Tutela salute mentale          |              237.081
 |   Totale                      |            4.380.570
 |     Totale complessivo        |        1.600.000.000
 |  |  |