| Alle Amministrazioni centrali dello Stato
 Al Gabinetto del Ministro
 Ai    Centri   di   responsabilita'
 ammini  strativa
 e, per conoscenza:
 Agli  Uffici  centrali del bilancio
 presso  le Amministrazioni centrali
 dello Stato
 Alla Corte dei conti
 Alla Banca d'Italia
 All'ISTAT
 
 1. Premessa.
 La  legge  Ciampi,  di  riforma  del bilancio dello Stato n. 94 del 1997, ha, tra l'altro, introdotto la nuova classificazione funzionale delle  spese  dello  Stato  per  funzioni  obiettivo (ovvero Missioni istituzionali).
 La   nuova   classificazione   funzionale  nasce  dall'esigenza  di «definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto delle  attivita'  amministrative,  ove possibile, anche in termini di servizi  finali  resi  ai  cittadini»  (art.  4,  comma  1,  legge n. 94/1997).
 Inoltre,  con  il  connesso decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997,  e'  stato disciplinato - al titolo III, articoli 10, 11 e 12 - il  sistema  di  contabilita'  economica  analitica  delle  pubbliche amministrazioni, previsto dalla stessa legge n. 94/1997, che si fonda su tre componenti fondamentali: il piano dei conti, i centri di costo e i servizi erogati.
 Con  la  circolare n. 65 del 22 agosto 1997, la Ragioneria generale dello  Stato  avvio'  l'analisi  e  la  ricognizione  delle attivita' proprie  delle  singole amministrazioni centrali al fine di pervenire alla  identificazione  delle Missioni istituzionali e dei sottostanti servizi  svolti  - allo scopo di definire il quadro complessivo delle funzioni  obiettivo  perseguite  dalle Amministrazioni centrali dello Stato  -  per la progressiva attuazione della riforma delineata dalla citata  legge  n.  94/1997,  e  la  loro  applicazione  a partire dal bilancio  finanziario  per  l'anno  1999. Tale attivita' fu condivisa attraverso  -  l'istituzione  di  un  apposito  gruppo di lavoro e la sottoscrizione di un protocollo d'intesa nel giugno 1998 (allegato 1) - con le principali istituzioni interessate.
 Nel  corso  del  2002,  si  e'  proceduto  all'aggiornamento  delle Missioni istituzionali stesse, per rispondere a tre principali ordini di motivi:
 le   complesse  riorganizzazioni  intervenute  nell'ambito  della pubblica  amministrazione,  a  partire  dall'attuazione  del  decreto legislativo  n.  300/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, che   hanno   implicato  la  necessita'  di  rivedere  i  legami  tra classificazione  funzionale e mutata struttura delle amministrazioni, verificandone  l'eventuale  modifica,  integrazione o eliminazione di Missioni  istituzionali  non piu' corrispondenti ai compiti assegnati alle diverse strutture organizzative;
 il  decentramento  funzionale in atto, territoriale e tecnico, ha determinato  l'esigenza  di  verificare le funzioni devolute ad altri enti e quelle ancora di competenza del Governo centrale;
 il  recepimento  delle modificazioni intervenute al terzo livello della   COFOG   -  Classification  Of  the  Functions  Of  Government (Classificazione  delle  funzioni  di  Governo), prevista dal Sistema europeo  dei conti (SEC 95) - determinate in sede EUROSTAT, che hanno imposto l'aggiornamento (pur se minimale) anche della struttura della classificazione funzionale del nostro Paese.
 2. La vigente classificazione funzionale per funzioni obiettivo.
 Come  e' noto, la classificazione funzionale per funzioni obiettivo si  sviluppa  su  sei  livelli  sequenziali:  i primi tre (divisioni, gruppi  e  classi) accolgono la classificazione COFOG, consentendo il raccordo  ed  il  confronto  di  dati  omogenei  con  gli altri Stati europei;  il  quarto  livello  esprime le Missioni istituzionali e si applica  direttamente  alla classificazione dei capitoli di spesa del bilancio  ed  alle rilevazioni della contabilita' economica analitica per  centri  di  costo.  In  tale  ambito,  esse  si  distinguono  in «indirizzo  politico»,  «Missioni  istituzionali»  in senso stretto e «supporto all'attivita' istituzionale dell'amministrazione». In contabilita' finanziaria.
 Attualmente, le vigenti Missioni istituzionali sono riportate nella legge  di  bilancio  suddivise  per  ciascun  Ministero,  mentre,  in apposita  tabella a doppia entrata, le spese dello Stato sono esposte al   primo  livello  (divisioni)  della  classificazione  funzionale, secondo la partecipazione finanziaria di ogni Dicastero.
 Nell'allegato  tecnico  alla legge annuale di bilancio, emanato con decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, i capitoli di spesa,  nell'ambito  delle  pertinenti unita' previsionali di base di ogni   stato  di  previsione,  sono  classificati,  secondo  il  loro contenuto  funzionale,  in  misura  percentuale, con riferimento alle Missioni istituzionali perseguite.
 Nell'intento,   poi,   di   dare  sempre  maggiore  rilevanza  alle previsioni  di  bilancio  formulate  per funzioni obiettivo, ciascuna amministrazione, in sintonia con le disposizioni previste dalla legge n.  94  del  1997, fa riferimento alle proprie Missioni istituzionali per   procedere   alla  redazione  della  nota  preliminare  ai  fini dell'illustrazione,  da  parte  di  ogni  centro  di  responsabilita' amministrativa, degli obiettivi che si intendono perseguire nel corso dell'anno successivo.
 Il rendiconto generale dello Stato - come previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 279/1997 - espone, infine, nelle tabelle dalla n.  22 alla n. 26 e nell'allegato E, le spese sostenute, nell'anno di riferimento,  dallo Stato, nel suo complesso, e dai singoli Ministeri per Missioni istituzionali. In contabilita' economica.
 Per  il  sistema  di  contabilita'  economica,  le rilevazioni sono effettuate,  oltre che per natura di costo e struttura organizzativa, parimenti  per  Missioni  istituzionali  ed  esposte,  nei  periodici documenti parlamentari (budget presentato e definito, rilevazione dei costi  dell'anno  considerato),  sia a livello Stato che a livello di amministrazione  e  distintamente  per  i  costi propri e per i costi dislocati; questi ultimi sono rappresentati dalle risorse finanziarie trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato ad altri enti e organismi,  presso  cui si trasformeranno in costi a seguito del loro impiego.  Con  riguardo  alla  specie  delle  Missioni  istituzionali collegate a tali risorse, costituendo un mero trasferimento di somme, esse  assumono  la  natura  di «operazioni finanziarie», in quanto le relative   finalita'   vengono   perseguite  non  direttamente  dalle Amministrazioni  centrali  dello  Stato,  ma  dagli  enti e organismi destinatari.
 Pertanto, con riferimento a quanto sopra, le Missioni istituzionali perseguite  direttamente  dai  centri  di  costo di ciascun Ministero generano     dei     costi    per    le    strutture    organizzative dell'amministrazione   interessata,   mentre  quelle  consistenti  in «operazioni finanziarie» danno luogo ai suddetti costi dislocati.
 Gli  ultimi  due  livelli  della  classificazione funzionale sono i servizi (S1 ed S2), che rappresentano l'anello di congiunzione tra le Missioni   istituzionali   e   le  attivita'  elementari  svolte  per perseguire   le  «Politiche  pubbliche  di  settore»  indicate  dalle Missioni istituzionali, e costituiscono, pertanto, delle finalita' di dettaglio dell'azione amministrativa. In merito, come precisa il gia' richiamato  decreto  legislativo  n.  279/1997,  art.  10, comma 5, i servizi  «esprimono le funzioni elementari, finali e strumentali, cui danno  luogo  i  diversi  centri di costo per il raggiungimento degli scopi     dell'amministrazione.    Essi    sono    aggregati    nelle funzioni-obiettivo   che   esprimono  le  Missioni  istituzionali  di ciascuna  amministrazione  interessata». Proprio l'esistenza, o meno, di  servizi  collegati ad una Missione istituzionale puo' rilevare se la  stessa sia una Missione «propria» dell'amministrazione ovvero una «operazione finanziaria».
 Attualmente,  in  condivisione con i singoli Ministeri, e' in corso la  revisione  e  l'analisi  dei servizi, al fine anche di rimodulare ulteriormente  le  Missioni istituzionali ed armonizzare le attivita' svolte  dalle  Amministrazioni  centrali  dello Stato nell'ottica del costante miglioramento delle informazioni contabili.
 Relativamente   alle   implicazioni   di   «finanza  pubblica»,  si sottolinea  la  rilevanza  delle  procedure  di  aggiornamento  della classificazione  funzionale dello Stato, in quanto anche la spesa per funzioni  della  pubblica  amministrazione viene elaborata dall'ISTAT sulla  base dei regolamenti europei (SEC 95), e rientra nelle analisi previste   dalle  statistiche  del  Fondo  monetario  internazionale. Pertanto  tale  aggiornamento costituisce un momento fondamentale per la   correttezza   delle   statistiche  nazionali  in  materia,  che, ovviamente,   debbono  risultare  coerenti  con  il  conto  economico consolidato della pubblica amministrazione.
 3. Gli eventi a base delle richieste di modifica.
 Le  Missioni  istituzionali  esistenti,  definite  dalla Ragioneria generale  dello  Stato  di  concerto  con le Amministrazioni centrali dello   Stato,   sono   suscettibili   di   subire  modificazioni  od integrazioni  in  conseguenza  di  particolari esigenze che dovessero manifestarsi anche in corso d'anno, quali cambiamenti organizzativi e normativi  che possono intervenire sull'assetto delle Amministrazioni centrali dello Stato e/o sulle finalita' da esse perseguite.
 A  tale  riguardo si ritiene opportuno formulare alcune indicazioni al  fine  di regolare e migliorare le procedure di segnalazione delle variazioni delle funzioni svolte dai singoli Ministeri.
 Gli  eventi  che possono portare ad una richiesta di modifica delle Missioni   istituzionali,  perseguite  da  ciascuna  amministrazione, possono sostanzialmente ricondursi a:
 emanazione  di  nuovi  provvedimenti legislativi, che diano luogo all'individuazione   di  nuove  Missioni  istituzionali,  in  seguito all'attribuzione  di  competenze  aggiuntive  in capo ad un centro di responsabilita'  amministrativa.  Tali Missioni istituzionali possono essere  gia'  esistenti,  perche' espletate da altre amministrazioni, ovvero sara' necessario procedere alla loro definizione:
 a) nel   primo   caso,   sara'   sufficiente   richiederne   la condivisione;  in  proposito,  viene  unito il quadro classificatorio funzionale vigente;
 b) nel  secondo,  sara'  necessario  valutare l'opportunita' di istituire  una  ulteriore  Missione  istituzionale, coinvolgendo, nel contempo,  le  amministrazioni  che  potrebbero  avere interesse alla condivisione della stessa;
 rimodulazione  delle  Missioni istituzionali esistenti in seguito ad  una  riallocazione o modifica di servizi gia' svolti, nell'ambito di   uno   stesso   centro   di   responsabilita'   amministrativa  o trasversalmente  a  piu' centri di responsabilita' amministrativa o a piu' amministrazioni;
 trasferimento   di   Missioni   istituzionali  da  un  centro  di responsabilita'  amministrativa  ad un altro, ovvero partecipazione o estensione  di  una  Missione  istituzionale  ad  un  altro centro di responsabilita' o ad un'altra amministrazione;
 cambiamenti  organizzativi  intervenuti  a seguito di processi di riorganizzazione  delle  Amministrazioni  centrali  dello Stato e del conferimento  di  funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali che potrebbero  richiedere l'aggiunta [vedasi precedenti lettere a) e b)] ovvero  la  chiusura  della  Missione  istituzionale  nel  centro  di responsabilita'  amministrativa  interessato:  qualora fosse presente solo  in  tale centro di responsabilita' verrebbe depennata anche dal quadro delle funzioni obiettivo del Ministero di appartenenza;
 esigenze   di   modifiche   alla   denominazione  delle  Missioni istituzionali  esistenti,  derivanti  da  eventi  riconducibili  alle fattispecie   sopra  citate  che  possono  richiedere  solo  parziali aggiustamenti di denominazione in seguito ad una eventuale variazione dei  servizi sottostanti, o anche a situazioni di carattere esterno o di  natura  tecnica  riguardanti  le  attivita' operative connesse, e consentire cosi' una piu' puntuale definizione delle stesse.
 4. La procedura da seguire.
 In   relazione  a  quanto  precede,  l'amministrazione  interessata dovra',   in  primo  luogo,  richiedere  allo  scrivente  Ispettorato generale  ogni variazione alle Missioni istituzionali, interessandone il  coesistente  Ufficio  centrale  di  bilancio. Nella nota dovranno essere  indicate le motivazioni a fondamento della richiesta medesima e  la specificazione dei servizi connessi alla Missione istituzionale interessata   dalla  variazione,  ai  fini  della  attivazione  delle necessarie  procedure  di modifica, sia per quanto riguarda i sistemi informativi   relativi   alla   contabilita'   finanziaria   e   alla contabilita'  economica, sia per la condivisione delle determinazioni adottate con i competenti uffici interessati dalla procedura.
 Nel  caso  di richiesta, in particolare, di istituzione di missioni istituzionali ex novo, la Ragioneria generale dello Stato aprira' con l'amministrazione  richiedente  un  apposito  «tavolo  di lavoro» per procedere  alla individuazione della nuova missione in coerenza con i principi  ispiratori  e  metodologici che sono alla base dell'attuale quadro  classificatorio  funzionale  dello  Stato (allegato 2), anche allo  scopo  di  verificarne la reale necessita'. A completamento del processo  in  argomento,  la  Ragioneria generale dello Stato, previo aggiornamento   della   base   informatica,  ne  dara'  comunicazione all'amministrazione   proponente   e   procedera'  a  modificare  e/o integrare  la  tabella interessata, allegata al successivo disegno di legge  di bilancio. Per quanto concerne poi la contabilita' economica si  provvedera' all'aggiornamento della tabella dell'associazione dei centri    di   responsabilita'   amministrativa   con   le   Missioni istituzionali del Ministero partecipe.
 Qualora,   invece,   venga  richiesta  l'istituzione  di  un  nuovo capitolo,  che  non  presuppone  pero'  l'individuazione di una nuova Missione  istituzionale,  l'amministrazione  richiedente  avra' cura, come  di  consueto,  di  indicare l'attribuzione percentualizzata dei nuovi   stanziamenti   di   bilancio   alle  corrispondenti  Missioni istituzionali,  in  modo  da  consentire  un celere esito dell'intera operazione con l'emanazione dell'apposito provvedimento ministeriale. 5. Istruzioni  per  la  corretta  applicazione  della classificazione
 funzionale.
 In  relazione  al  contesto  operativo di cui sopra, si ricorda che risulta  di  notevole ausilio, ai fini della corretta classificazione di  ogni  capitolo  di spesa e della esatta rilevazione dei costi, la considerazione   dei   servizi   sottostanti  alle  singole  Missioni istituzionali.  E'  appena il caso di accennare, infatti, che, spesse volte,  l'attribuzione  di  nuovi  compiti  o  funzioni  non  conduce necessariamente  alla  condivisione  o  alla  istituzione di Missioni istituzionali,  ma  semplicemente  alla  condivisione  o  alla  nuova istituzione di servizi.
 La   classificazione   delle   spese   e  dei  costi  per  missioni istituzionali  va  assumendo sempre piu' rilevanza per l'osservazione delle  dinamiche  di  bilancio.  A  tale  proposito  si sottolinea la necessita'  di  una  accurata ed attenta valutazione nell'indicazione delle  missioni  perseguite,  prestando  particolare  attenzione alla percentualizzazione  della  classificazione  dei capitoli di bilancio sulla   base  delle  funzioni  svolte,  evitando  in  ogni  modo  una attribuzione per prevalenza.
 Per  quanto  riguarda, infine, i capitoli classificati dal punto di vista  della  classificazione  economica  delle spese «trasferimenti» (categorie  4,  5, 6 e 7) e «contributi agli investimenti» (categorie 22,  23,  24  e  25),  si  rimarca l'esigenza di specificare, il piu' puntualmente  possibile,  la  finalita'  cui  le  risorse che vengono trasferite   sono   destinate,   allo  scopo  di  rappresentare  piu' adeguatamente  le  funzioni  svolte dallo Stato nel suo complesso. Di converso  si  ricorda  che  non  e' possibile associare a capitoli di trasferimento,  di  cui  alle  categorie  sopra  citate,  le Missioni istituzionali     di     supporto     all'attivita'     istituzionale dell'amministrazione    e    di   indirizzo   politico,   codificate, rispettivamente,  00.00.00.91  e 00.00.00.92, previste specificamente per le sole amministrazioni centrali.
 La  Ragioneria  generale  dello  Stato, Ispettorato generale per le politiche  di bilancio - Servizio analisi dei costi e dei rendimenti, rimane  a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in materia, sia attraverso  il  sito  internet  della Ragioneria generale dello Stato www.rgs.mef.gov.it  e  il  portale web di contabilita' economica, sia facendo   riferimento   ai   numeri   di   telefono  06.4761.4081,  e 06.4761.4083, sia, infine, attraverso il fax n. 06.4761.6421.
 Roma, 21 novembre 2005
 Il Capo di gabinetto: Fortunato
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