| 
| Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | CIRCOLARE 23 novembre 2005 |  | Rettifica  della  circolare  22 marzo 2005, recante: «Indicazione per l'operativita'  nel  settore  degli  ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203». |  | 
 |  | Nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'8 aprile  2005,  n. 81, e' stata pubblicata  la  circolare  22 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della  tutela del territorio recante: «Indicazione per l'operativita' nel  settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203». Per mero errore materiale, al punto 1.2 della circolare medesima, e'  stato  riportato l'inciso «Il limite minimo di materiali organici e'  pertanto  pari al 100%» invece del seguente: «Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%». Poiche'  tale  errore  sta causando notevoli problemi agli operatori, rallentando  l'iscrizione  al  repertorio del riciclaggio, si ritiene necessario apportare la seguente rettifica:
 al  punto  1.2  della  circolare  22 marzo  2005, le parole «Il limite  minimo  di  materiali organici e' pertanto pari al 100%» sono sostituite  dalle  seguenti:  «Il  limite  minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%».
 Roma, 23 novembre 2005
 
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Matteoli
 |  |  |