Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |
CIRCOLARE 23 novembre 2005 |
Rettifica della circolare 22 marzo 2005, recante: «Indicazione per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203». |
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Nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2005, n. 81, e' stata pubblicata la circolare 22 marzo 2005 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio recante: «Indicazione per l'operativita' nel settore degli ammendanti, ai sensi del decreto 8 maggio 2003, n. 203». Per mero errore materiale, al punto 1.2 della circolare medesima, e' stato riportato l'inciso «Il limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100%» invece del seguente: «Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%». Poiche' tale errore sta causando notevoli problemi agli operatori, rallentando l'iscrizione al repertorio del riciclaggio, si ritiene necessario apportare la seguente rettifica: al punto 1.2 della circolare 22 marzo 2005, le parole «Il limite minimo di materiali organici e' pertanto pari al 100%» sono sostituite dalle seguenti: «Il limite minimo di rifiuti organici derivanti da raccolta differenziata e' pari al 70%». Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio Matteoli |
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