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| Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |  | UNIVERSITA' DI CAGLIARI |  | DECRETO RETTORALE 16 novembre 2005 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  | IL RETTORE 
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
 Visto  il  decreto  rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del  senato  accademico  integrato  ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti  rettorali  contenenti  alcune  sostituzioni  nell'ambito  di diverse componenti;
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con  decreto  rettorale  n.  501  del  18 dicembre  1995 e successive modificazioni;
 Viste  le  delibere del senato accademico in composizione allargata del  21 luglio  2005,  27 luglio  2005  e  22 settembre  2005  che ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
 Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 29 settembre 2005  che  ha  espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
 Vista  la nota rettorale n. 12797 dell'11 ottobre 2005 con la quale sono  state  trasmesse  al  M.I.U.R.,  per il prescritto controllo di legittimita'  e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;
 Vista  la  nota  ministeriale  n.  3997 del 28 ottobre 2005, con la quale  il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato  il  succitato  controllo  di legittimita' e di merito, ha comunicato  che  in  relazione  al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
 Decreta:
 Art. 1.
 I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di  Cagliari  sono  modificati  cosi'  come  indicati  nel  prospetto sottoriportato:
 e'  approvata  la  modifica dell'art. 12, commi 2 e 3, lettera d) che, pertanto, viene riformulato come segue:
 «Art.  12  (Rettore). - 2. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo  di  prima  fascia  a  tempo  pieno.  Dura  in  carica tre anni accademici   e   non  e'  eleggibile  per  piu'  di  quattro  mandati consecutivi.
 3. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:
 (omissis);
 d) ai  componenti  del  consiglio degli studenti ed agli studenti eletti come rappresentanti nei consigli di facolta'.»;
 e'  approvata  la  modifica dell'art. 73, comma 7, che, pertanto, viene riformulato come segue:
 «Art.   73   (Funzionamento   degli   organi   collegiali).  7.  Le convocazioni,   l'ordine   del  giorno  ed  i  verbali  degli  organi collegiali  sono  resi  pubblici  mediante inserimento in un sito web dell'Ateneo ad accesso libero.».
 |  | Art. 2. Il  presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Cagliari, 16 novembre 2005
 Il rettore: Mistretta
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