Gazzetta n. 280 del 2005-12-01
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2005
Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Cert - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologia», autorizzato, con decreto 11 ottobre 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva n. 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;
Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalita' per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 23 ottobre 2004, con il quale viene rinnovata l'autorizzazione al laboratorio Cert - Centro di certificazione e test di Treviso tecnologia, ubicato in localita' Rustigne' di Oderzo (Treviso), via Pezza Alta n. 34, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 18 ottobre 2005, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 26 ottobre 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
Ritenuta la necessita' di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 11 ottobre 2004;
Decreta:
Articolo unico
Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato e' autorizzato sono sostituite dalle seguenti:

=====================================================================
Denominazione della prova | Norma/metodo ===================================================================== Acidita' totale |PPI.LCM.09.06 rev. 6: 2004 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990, Acidita' totale |allegato 13 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990, Acidita' volatile |allegato 5 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Acido sorbico |22 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Ceneri |9 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Densita' relativa a 20°C |1 --------------------------------------------------------------------- Estratto secco netto |PPI.LCM.09.05 rev 3: 2004 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Estratto secco netto estratto non |4 + 5 + Comunicazioni MIPAF del 12 riduttore |marzo 2003 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Estratto secco totale |4 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Magnesio |28 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto pH |24 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Rame |31 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990, G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto
|3 + Regolamento CE n. 128/2004 del
|23 gennaio 2004 G.U. L 19 del Titolo alcolometrico volumico |27 gennaio 2004 par. 4 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990 G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Zinco |34 --------------------------------------------------------------------- Zuccheri riduttori |PPI.LCM.09.03 rev. 4: 2004 ---------------------------------------------------------------------
|Regolamento CEE n. 2676/1990 del
|17 settembre 1990 G.U. CEE L 272
|del 3 ottobre 1990, allegato punto Zuccheri riduttori |5

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 novembre 2005
Il direttore generale: La Torre