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| Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 15 novembre 2005 |  | Rinnovo  dell'autorizzazione,  al  laboratorio  «Eno  tecno chimica - Laboratorio  enochimico  autorizzato», al rilascio dei certificati di analisi  nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi   valore   ufficiale,   anche   ai   fini   dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2676/90  della  commissione  del 17 settembre  1990  che  determina  i  metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999,  relativo  all'organizzazione  comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei  laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;
 Visto  il  decreto  ministeriale  2 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 65 del  19 marzo  2002,  con il quale autorizza il laboratorio Eno tecno chimica  - Laboratorio enochimico autorizzato, ubicato in Francavilla al  Mare  (Chieti), via Adriatica Foro n. 7, ad eseguire per l'intero territorio  nazionale,  al  rilascio  dei  certificati di analisi nel settore  vitivinicolo,  aventi  valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;
 Visto  il  decreto ministeriale 16 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - serie generale - n. 225  del  27 settembre 2003, con il quale al predetto laboratorio Eno tecno   chimica   -  Laboratorio  enochimico  autorizzato,  e'  stato sostituito l'elenco delle prove di analisi;
 Vista  la  domanda  di  rinnovo  dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 26 ottobre 2005;
 Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  156  recante attuazione   della   direttiva   n.   93/99/CEE   concernente  misure supplementari   in   merito   al  controllo  ufficiale  dei  prodotti alimentari,  e  in  particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;
 Vista  la  circolare  ministeriale  13 gennaio  2000, n. 1, recante modalita'  per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al  controllo  ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione  geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;
 Considerato  che  il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni  indicate  al  punto  c)  della  predetta circolare e in particolare  ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento  relativamente  alle prove indicate nell'allegato al presente  decreto  e  del  suo  sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni  della  norma  UNI  CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo  conforme  alla  norma  UNI  CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;
 Ritenuti  sussistenti  le  condizioni  e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;
 Si rinnova l'autorizzazione al   laboratorio   Eno   tecno   chimica   -  Laboratorio  enochimico autorizzato,  ubicato  in Francavilla al Mare (Chieti), via Adriatica Foro  n.  7,  al  rilascio  dei  certificati  di  analisi nel settore vitivinicolo,   per  l'intero  territorio  nazionale,  aventi  valore ufficiale,  anche  ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 L'autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 1° dicembre 2005   a   condizione   che  il  laboratorio  mantenga  la  validita' dell'accreditamento per tutto il detto periodo.
 La  eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero  delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.
 Il    laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di   comunicare all'amministrazione  autorizzante  eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti  la  struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la  dotazione  strumentale,  l'impiego  del  personale  ed ogni altra modifica  concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
 L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
 Sui   certificati   di   analisi  rilasciati  e  su  ogni  tipo  di comunicazione  pubblicitaria  o  promozionale  diffusa, e' necessario indicare  che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
 L'amministrazione   si   riserva   la  facolta'  di  verificare  la sussistenza  delle  condizioni  e  dei  requisiti  su cui si fonda il provvedimento  autorizzatorio,  in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 novembre 2005
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato ===================================================================== Denominazione della prova     |           Norma/metodo =====================================================================
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Acidita' totale                   |allegato 13 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Acidita' volatile                 |allegato 14 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Alcalinita' delle ceneri          |allegato 10 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Anidride solforosa                |allegato 25 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Ceneri                            |allegato 9 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Cloruri                           |allegato 11 ---------------------------------------------------------------------
 |Decreto ministeriale del 12 marzo
 |1986, Gazzetta Ufficiale n. 161 Esame organolettico               |del 14 luglio 1986, allegato 1 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Estratto secco                    |allegato 4 --------------------------------------------------------------------- Massa volumica a 20°C e densita'  |Regolamento CEE n. 2676/90, relativa a 20°C                   |allegato 1 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, pH                                |allegato 24 ---------------------------------------------------------------------
 |Decreto ministeriale del 12 marzo
 |1986 Gazzetta Ufficiale n. 161 del Saggio di stabilita'              |14 luglio 1986, allegato 3 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Solfati                           |allegato 12 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90,
 |allegato 3 Regolamento CE n. Titolo alcolometrico volumico     |128/2004 ---------------------------------------------------------------------
 |Regolamento CEE n. 2676/90, Zuccheri riduttori                |allegato 5
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