Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |
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DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 2005, n. 247 |
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e' stata, tra l'altro, istituita l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ed in particolare gli articoli 11 e 11-bis, recanti, rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta e disposizioni per operare le variazioni fiscali del valore della produzione netta; Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i quali sono state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi e l'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Vista la legge 7 aprile 2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi per la riforma del sistema fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato su cinque imposte ordinate in un unico codice denominato: «fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede che, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge delega, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti; Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'articolo 4 della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione sul reddito delle societa' mediante modifica delle norme del testo unico delle imposte sui redditi; Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni correttive e di coordinamento della disciplina dell'imposta sul reddito delle societa'; Considerato che, in attesa della piena attuazione della predetta delega legislativa e della articolazione in un codice della riforma del sistema fiscale statale, si e' proceduto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003, alla modificazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi direttamente funzionali all'attuazione della riforma dell'imposta sul reddito delle societa'; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Disposizioni generali 1. Dopo l'articolo 20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito denominato «testo unico», e' inserito il seguente: «Art. 20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legisltiva e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, gli articoli 14 e 16 riguardano, rispettivamente, l'adozione dei decreti legislativi e la valutazione delle conseguenze finanziarie degli atti aventi valore o forza di legge. - Per il testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art. 18. - Per il testo degli articoli 11 e 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificati dal presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art. 17. - Per il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificati dal presente decreto legislativo, si rinvia alle note agli articoli 15 e 16. - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 7 aprile 2003, n. 80, contenente norme per la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale: «Art. 10 (Attuazione, raccordi e copertura finanziaria). - 1. L'attuazione della riforma e' modulata con piu' decreti legislativi, da emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti al vincolo della sostanziale invarianza dei saldi economici e finanziari netti dei singoli settori istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema previdenziale. A tale fine, la sezione dedicata del Documento di programmazione economico-finanziaria, di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' integrata dei necessari elementi di informazione. 1-bis. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 4 tengono conto della riforma del diritto societario attuata con il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. 2. Dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8 contengono esclusivamente misure a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, oppure possono recare oneri nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai sensi dei commi 4 e 5. 4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le modifiche da introdurre al regime di imposizione personale e con la progressiva eliminazione dell'IRAP. 5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la legge finanziaria reca le modifiche al regime di imposizione personale e quelle relative alla progressiva eliminazione dell'IRAP che comportano effetti finanziari e definisce la copertura degli eventuali ulteriori oneri derivanti dai decreti legislativi di attuazione degli articoli 3 e 8. 6. Fino alla data di scadenza del termine per l'esercizio della delega di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, non espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i due anni successivi, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti. Apposita normativa transitoria escludera' inasprimenti fiscali, rispetto a regimi fiscali garantiti dalla legislazione pregressa. 7. Fino al completamento del processo di riforma costituzionale sono garantiti in termini quantitativi e qualitativi gli attuali meccanismi di finanza locale e regionale, nel rispetto, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In particolare, la progressiva riduzione dell'IRAP sara' compensata, d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da compartecipazioni, da attuare nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni del federalismo fiscale.».
| Art. 2. Redditi di capitale 1. All'articolo 44, comma 2, del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;»; b) la lettera b) e' soppressa. 2. All'articolo 47 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) le parole: «Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),»; 2) le parole: «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui»; 3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.»; b) al comma 4: 1) le parole: «gli utili provenienti» sono sostituite dalle seguenti: «gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti»; 2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.». 3. Le disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, 47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle di cui all'articolo 47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo, del medesimo testo unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 44 (Redditi di capitale). - 1. Sono redditi di capitale: a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti; b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa; c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia; e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera d), del comma 2, dell'art. 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento; f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'art. 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c), del comma 2, dell'art. 53; g) i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti; g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute; g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito; g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione; g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis), del comma 1, dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale; h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto. 2. Ai fini delle imposte sui redditi: a) si considerano similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), la cui remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Le partecipazioni al capitale o al patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si considerano similari alle azioni a condizione che la relativa remunerazione sia totalmente indeducibile nella determinazione del reddito nello Stato estero di residenza del soggetto emittente; a tale fine l'indeducibilita' deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi; b) (soppressa); c) si considerano similari alle obbligazioni: 1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la vendita a rate di autoveicoli, autorizzate ai sensi dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; 2) i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, ne' di controllo sulla gestione stessa.». - Si riporta il testo dell'art. 47 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 47 (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle societa' o dagli enti indicati nell'art. 73, anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo limitatamente al 40 per cento del loro ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta. 2. Le remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo nella stessa percentuale di cui al comma 1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; se l'associante determina il reddito in base alle disposizioni di cui all'art. 66, gli utili di cui al periodo precedente concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato nella misura del 40 per cento, qualora l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 e del costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i criteri di cui all'art. 110 al netto dei relativi ammortamenti. Per i contratti stipulati con associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente si applica nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo; ove tali condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare. 3. Nel caso di distribuzione di utili in natura, il valore imponibile e' determinato in relazione al valore normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109. 4. Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), corrisposti da societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4, salvo nel caso in cui gli stessi non siano gia' stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dello stesso art. 167 e dell'art. 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), relative a contratti stipulati con associazioni residenti nei predetti Paesi o territori. 5. Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta; tuttavia le somme o il valore normale dei beni ricevuti riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute. 6. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui l'aumento e' avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata e' considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente. 7. Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle societa' ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate. 8. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanto applicabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi dalle societa', soggetti all'imposta di cui al titolo II.».
| Art. 3. Redditi di impresa 1. All'articolo 56, comma 5, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.». 2. All'articolo 59, del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»; b) il comma 2 e' abrogato. 3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.». 4. Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47, richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 56, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 56 (Determinazione del reddito d'impresa). - 1.-4. (Omissis). 5. Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 32 il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Il valore medio e il coefficiente di cui al primo periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei confronti dei redditi di cui all'art. 55, comma 2, lettera c). Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera di propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione dei redditi, di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto di cui all'art. 96, i proventi dell'allevamento di animali di cui al presente comma, si computano nell'ammontare ivi stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, i redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.». - Si riporta il testo dell'art. 59 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 59 (Dividendi). - 1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente. 2. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 62 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 62 (Pro rata patrimoniale). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 97, comma 1, il valore di libro delle partecipazioni di cui all'art. 87, rileva nella stessa percentuale di cui all'art. 58, comma 2. Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo periodo, dell'art. 97, si fa riferimento alle partecipazioni in societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'art. 116.».
| Art. 4. Redditi diversi 1. All'articolo 67 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il numero 2) della lettera c) del comma 1 e' sostituito dal seguente: «2) cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;»; b) al numero 1) della lettera c-bis) del comma 1, le parole: «di cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),» e le parole «alla data di stipula del contratto secondo che» sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che»; c) al comma 1-bis, dopo le parole: «i titoli,» sono inserite le seguenti: «gli strumenti finanziari, i contratti,». 2. All'articolo 68 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 67,» sono inserite le seguenti: «diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo,»; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'articolo 67, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.»; c) al comma 5, dopo le parole: «alle lettere c-bis)» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui al comma 4,»; d) al comma 7, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)». 3. Le disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero 2, primo periodo, e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 67, comma 1, lettera c), n. 2), ultimo periodo, e 68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, ne' in relazione alla qualita' di lavoratore dipendente: a) le plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili, e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni e degli edifici; b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione o donazione e le unita' immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; c) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche' nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione di strumenti finanziari di cui alla lettera a) del comma 2, dell'art. 44 quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio; 2) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto; 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47 del citato testo unico; c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di societa' di cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, nonche' di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei beni dell'associante determinati in base alle disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 47; c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o piu' pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti; c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; d) le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilita' o dalla sorte nonche' quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali; e) i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli; f) i redditi di beni immobili situati all'estero; g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell'art. 53; h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art. 58; i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attivita' di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attivita' sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di societa' e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; n) le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti. 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c), c-bis) e c-ter) del comma 1, si considerano cedute per prime le partecipazioni, i titoli, gli strumenti finanziari, i contratti, i certificati e diritti, nonche' le valute ed i metalli preziosi acquisiti in data piu recente; in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di cui alla lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu' recente. 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui. 1-quater. Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies) si comprendono anche quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle attivita' finanziarie o dei rapporti ivi indicati, sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.». - Si riporta il testo dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. 2. Per i terreni di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 67 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione. 3. Le plusvalenze di cui alla lettera c), del comma 1, dell'art. 67, diverse da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 40 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione, fino a concorrenza del 40 per cento dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 4. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'art. 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), emessi o stipulati da societa' residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4, salvo la dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'art. 87, concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1, dell'art. 67, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l'eccedenza e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. 5. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter), del comma 1, dell'art. 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso art. 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate. 6. Le plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e c-ter), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, con esclusione degli interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione, nonche', per i titoli esenti da tale imposta, il valore normale alla data di apertura della successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Per le azioni, quote o altre partecipazioni acquisite sulla base di aumento gratuito del capitale il costo unitario e' determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni, quote o partecipazioni di compendio. Per le partecipazioni nelle societa' indicate dall'art. 5, il costo e' aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi gia' imputati, gli utili distribuiti al socio. Per le valute estere cedute a termine si assume come costo il valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione. Il costo o valore di acquisto e' documentato a cura del contribuente. Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti, in mancanza della documentazione del costo, si assume come costo il valore della valuta al minore dei cambi mensili accertati ai sensi dell'art. 110, comma 9, nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza e' realizzata. Le minusvalenze sono determinate con gli stessi criteri stabiliti per le plusvalenze. 7. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze: a) dal corrispettivo percepito o dalla somma rimborsata, nonche' dal costo o valore di acquisto si scomputano i redditi di capitale maturati ma non riscossi, diversi da quelli derivanti dalla partecipazione in societa' ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b); b) qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), del comma 1, dell'art. 67, i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta nel quale si e' verificato il superamento delle percentuali si considerano percepiti in tale periodo; c) per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo; d) per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione; e) per le cessioni a titolo oneroso poste in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater), del comma 1, dell'art. 67, il corrispettivo e' costituito dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni; f) nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo la plusvalenza e' determinata con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta. 8. I redditi di cui alla lettera c-quater), del comma 1, dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei differenziali positivi o negativi, nonche' degli altri proventi od oneri, percepiti o sostenuti, in relazione a ciascuno dei rapporti ivi indicati. Per la determinazione delle plusvalenze, minusvalenze e degli altri redditi derivanti da tali rapporti si applicano i commi 6 e 7. I premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non sia stata chiusa anticipatamente o ceduta, concorrono a formare il reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione e' esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo esercizio. Qualora a seguito dell'esercizio dell'opzione siano cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o c-ter), dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono alla determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, ai sensi della lettera e) del comma 7. Le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di merci non concorrono a formare il reddito, anche se la cessione e' posta in essere in dipendenza dei rapporti indicati nella lettera c-quater) del comma 1, dell'art. 67. 9. Le plusvalenze e gli altri proventi di cui alla lettera c-quinquies), del comma 1, dell'art. 67, sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti ovvero le somme od il valore normale dei beni rimborsati ed i corrispettivi pagati ovvero le somme corrisposte, aumentate di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Dal corrispettivo percepito e dalla somma rimborsata si scomputano i redditi di capitale derivanti dal rapporto ceduto maturati ma non riscossi nonche' i redditi di capitale maturati a favore del creditore originario ma non riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del comma 7.».
| Art. 5. Soggetti passivi e disposizioni generali 1. All'articolo 76 del testo unico il comma 3 e' abrogato. 2. All'articolo 80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti di imposta» sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte pagate all'estero». 3. Le disposizioni degli articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 76 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art.76 (Periodo d'imposta). - 1. L'imposta e' dovuta per periodi di imposta, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 80 e 84. 2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo, o e' determinata in due o piu' anni, il periodo di imposta e' costituito dall'anno solare. 3. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 80 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art 80 (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Se l'ammontare complessivo dei crediti per le imposte pagate all'estero, delle ritenute d'acconto e dei versamenti in acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo, di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi ovvero di utilizzare la stessa in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
| Art. 6. Determinazione della base imponibile 1. All'articolo 86 del testo unico dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Nelle ipotesi dell'articolo 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.». 2. All'articolo 87 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'articolo 86, comma 5-bis.»; d) il comma 7 e' abrogato. 3. All'articolo 88, comma 4, del testo unico e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.». 4. All'articolo 89 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti «lettere a), b) e c)»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «Verificandosi la condizione dell'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.». 5. All'articolo 93 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.»; b) il comma 7 e' abrogato. 6. All'articolo 95 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, terzo periodo, la parola: «primo» e' sostituita dalla seguente: «secondo»; b) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73». 7. All'articolo 98, comma 4, del testo unico, le parole: «alla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «al». 8. All'articolo 101 del testo unico, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.». 9. All'articolo 102 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, primo periodo, le parole: «per i beni ceduti nel corso dell'esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corso dell'esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.»; b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'articolo 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.». 10. All'articolo 109, comma 4, lettera b), del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel terzo periodo, le parole: «, diverse dalla riserva legale,» sono soppresse; b) dopo il terzo periodo, e' inserito il seguente: «La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti.». 11. All'articolo 111 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Gli utili di cui all'articolo 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito.»; b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi.». 12. L'articolo 114 del testo unico e' sostituito dal seguente: «Art. 114 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella determinazione del reddito della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi assumono rilevanza i bilanci compilati in conformita' ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca Centrale Europea ai sensi dello Statuto del SEBC e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, e non si tiene conto degli utili e dei proventi da versare allo Stato in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio o a convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Salvo quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112.». 13. Le disposizioni degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo periodo, 6 e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95, 98, 101 e 109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4, lettera b), terzo periodo, 111 e 114 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli articoli 87, comma 3, ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo, come modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 86 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'art. 85, concorrono a formare il reddito: a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso; b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni; c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. 2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la plusvalenza e' costituita dalla differenza fra il corrispettivo o l'indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato. Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso. Se il corrispettivo della cessione e' costituito esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al quale vi erano iscritti i beni ceduti, si considera plusvalenza soltanto il conguaglio in denaro eventualmente pattuito. 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), del comma 1, la plusvalenza e' costituita dalla differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni. 4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le societa' sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente. 5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 5-bis. Nelle ipotesi dell'art. 47, commi 5 e 7, costituiscono plusvalenze le somme o il valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle riserve di capitale per la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in societa' ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa' semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del diciottesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente; b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso; c) residenza fiscale della societa' partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al predetto decreto ministeriale; d) esercizio da parte della societa' partecipata di un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55. Senza possibilita' di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in societa' il cui valore del patrimonio e' prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio e' effettivamente diretta l'attivita' dell'impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio d'impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la societa' partecipata svolge l'attivita' agricola. 1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria. 2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c) e d), devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso. 3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'art. 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui alla art. 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d), del comma 1, non rileva per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l'esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d). 5. Per le partecipazioni in societa' la cui attivita' consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d), del comma 1, si riferiscono alle societa' indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis. 7. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano sopravvenienze attive i ricavi o altri proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi e i ricavi o altri proventi conseguiti per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, nonche' la sopravvenuta insussistenza di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi. 2. Se le indennita' di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 86, vengono conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma dei comma 4 del detto articolo. 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive: a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, di danni diversi da quelli considerati alla lettera f), del comma 1, dell'art. 85 e alla lettera b), del comma 1, dell'art. 86; b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo di liberalita', esclusi i contributi di cui alle lettere g) e h), del comma 1, dell'art. 85 e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione delle stesse. Non si considerano contributi o liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in godimento o locazione. 4. Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' e agli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, ne' la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni. 5. In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva.». - Si riporta il testo dell'art. 89 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 89 (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili derivanti dalla partecipazione in societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni dell'art. 5. 2. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa esclusione si applica alla remunerazione corrisposta relativamente ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), e alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento. 3. Verificandosi la condizione dell'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione del comma 2 si applica agli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), corrisposti dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti, se diversi da quelli residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 167, comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'art. 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87. Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, ove compatibili. 5. Se la misura non e' determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale. 6. Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attivita' oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio. 7. Per i contratti di conto corrente e per le operazioni bancarie regolate in conto corrente, compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito, si considerano maturati anche gli interessi compensati a norma di legge o di contratto.». - Si riporta il testo dell'art. 93 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 93 (Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale). - 1. Le variazioni delle rimanenze finali delle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto alle esistenze iniziali, concorrono a formare il reddito dell'esercizio. A tal fine le rimanenze finali, che costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo, sono assunte per il valore complessivo determinato a norma delle disposizioni che seguono per la parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4. 2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali si tiene conto, finche' non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in base ai corrispettivi liquidati. 3. Il valore determinato a norma del comma 2 puo' essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento. 4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, e' limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi e' imputata al reddito dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita. 5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi, valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture, possono essere autorizzate dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito. La richiesta dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che il contribuente adotti il metodo contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi. 6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato, distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, un prospetto recante l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalita' e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. 7. (Abrogato).». - Si riporta il testo dell'art. 95 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 95 (Spese per prestazioni di lavoro). - 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalita' a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell'art. 100, comma 1. 2. Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea. I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'art. 51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di cui al secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita', per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili. 3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite e' elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile e' limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. 4. Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. 5. I compensi spettanti agli amministratori delle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma 1, sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti; quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico. 6. Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma 9, lettera b), le partecipazioni agli utili spettanti ai lavoratori dipendenti, e agli associati in partecipazione sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, indipendentemente dalla imputazione al conto economico.». - Si riporta il testo dell'art. 98, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 98 (Contrasto all'utilizzo della sottocapitalizzazione). - 1.3. (Omissis). 4. Ai fini della determinazione del rapporto di cui al comma 1 rilevano i finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o da sue parti correlate intendendo per tali quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da ogni altro rapporto di natura finanziaria.». - Si riporta il testo dell'art. 101 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 101 (Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati negli articoli 85, comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a), b) e c), e 2. 1-bis. Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i requisiti ivi previsti alle lettere b), c) e d), l'applicazione del comma 1 e' subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente. 2. Per la valutazione dei beni indicati nell'art. 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie si applicano le disposizioni dell'art. 94; tuttavia, per i titoli di cui alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati italiani o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura non eccedente la differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre. 3. Per le immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile o dileggi speciali, non e' deducibile, anche a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata. 4. Si considerano sopravvenienze passive il mancato conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi, il sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di attivita' iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'art. 87. 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e' assoggettato a procedure concorsuali. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. 6. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in societa' in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8. 7. I versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma 6 dai propri soci e la rinuncia degli stessi soci ai crediti non sono ammessi in deduzione ed il relativo ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.». - Si riporta il testo dell'art. 102 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 102 (Ammortamento dei beni materiali). - 1. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene. 2. La deduzione e' ammessa in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi. 3. La misura massima indicata nel comma 2 puo' essere superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi; nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la indicata misura massima puo' essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni in particolari processi produttivi. 4. In caso di eliminazione di beni non ancora completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il costo residuo e' ammesso in deduzione. 5. Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a 516,46 euro e' consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute. 6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine dell'esercizio; per i beni ceduti, nonche' per quelli acquisiti nel corso dell'esrcizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori produttivi possono essere stabiliti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, diversi criteri e modalita' di deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui costo non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale sopra indicato. 7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, per l'impresa utilizzatrice e' ammessa la deduzione dei canoni di locazione a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili. Con lo stesso decreto previsto dal conima 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della meta', la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3. 8. Per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell'affittuario o dell'usofruttuario. Le quote di ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono deducibili fino a concorrenza del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente non ha tenuto regolarmente il registro dei beni ammortizzabili o altro libro o registro secondo le modalita' di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia' dedotte, per il 50 per cento del loro ammontare, le quote relative al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei casi di deroga convenzionale alle norme dell'art. 2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili. 9. Le quote di ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.». - Si riporta il testo dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. 2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta'; b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; c) per le societa' e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione e' deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito. 3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore, gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7, e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico sono deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e' indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. In caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio, anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione, concorrono a formare il reddito se e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto e dei restanti utili portati a nuovo risulti inferiore all'eccedenza degli ammortamenti, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti rispetto a quelli imputati a conto economico, al netto del fondo imposte differite correlato agli importi dedotti. La parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze o minusvalenze, delle rettifiche di valore relativi agli stessi beni e degli accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e degli utili d'esercizio distribuiti, che hanno concorso alla formazione del reddito. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e 3 dell'art. 96. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. 6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'art. 96 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto art. 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione. 7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. 8. In deroga al comma 5 non e' deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art. 89. 9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'art. 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societa' emittente o di altre societa' appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice civile allorche' sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi.». - Si riporta il testo dell'art. 111 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato: «Art. 111 (Imprese di assicurazioni). - 1. Nella determinazione del reddito delle societa' e degli enti che esercitano attivita' assicurative concorre a formare il reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche obbligatorie fino alla misura massima stabilita a norma di legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi. 2. Gli utili di cui all'art. 89, commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi alle azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di cui all'art. 85, comma 1, lettere c)&di; e d), nonche' le plusvalenze e le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'art. 87 concorrono a formare il reddito qualora siano relativi ad investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio. Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si assumono nell'importo che in base all'art. 89 concorre a formare il reddito. 3. La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla componente di lungo periodo, e' deducibile nell'esercizio in misura pari al 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi. E' considerato componente di lungo periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri. 3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita, la valutazione dei titoli e degli strumenti finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi. 4. Le provvigioni relative all'acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale stipulati nel periodo di imposta sono deducibili in quote costanti nel periodo stesso e nei due successivi; tuttavia per i contratti di assicurazione sulla vita possono essere dedotte per l'intero ammontare nel predetto periodo. Le provvigioni stesse, se iscritte tra gli elementi dell'attivo a copertura delle riserve tecniche, sono deducibili nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a dieci anni.».
| Art. 7. Opzione per la trasparenza fiscale 1. All'articolo 115 del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso articolo 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130.». 2. Le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 115 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 115 (Opzione per la trasparenza fiscale). - 1. Esercitando l'opzione di cui al comma 4, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a), al cui capitale sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo stesso art. 73, comma 1, lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata dall'art. 2346 del codice civile, e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento, e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di partecipazione agli utili di cui al periodo precedente non si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'art. 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime. I requisiti di cui al primo periodo devono sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta della partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo di opzione. L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui: a) i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa'; b) la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui agli articoli 117 e 130. 2. Nel caso in cui i soci con i requisiti di cui al comma 1 non siano residenti nel territorio dello Stato l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non vi sia obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti. 3. L'imputazione del reddito avviene nei periodi d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di chiusura dell'esercizio della societa' partecipata. Le ritenute operate a titolo d'acconto sui redditi di tale societa', i relativi crediti d'imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili di ciascuno. Le perdite fiscali della societa' partecipata relative a periodi in cui e' efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della societa' partecipata. 4. L'opzione e' irrevocabile per tre esercizi sociali della societa' partecipata e deve essere esercitata da tutte le societa' e comunicata all'Amministrazione finanziaria, entro il primo dei tre esercizi sociali predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 5. L'esercizio dell'opzione di cui al comma 4 non modifica il regime fiscale in capo ai soci di quanto distribuito dalla societa' partecipata utilizzando riserve costituite con utili di precedenti esercizi o riserve di cui all'art. 47, comma 5. Ai fini dell'applicazione del presente comma, durante i periodi di validita' dell'opzione, salva una diversa esplicita volonta' assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di coperture di perdite, si considerano prioritariamente utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. 6. Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, l'efficacia della stessa cessa dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata. Gli effetti dell'opzione non vengono meno nel caso di mutamento della compagine sociale della societa' partecipata mediante l'ingresso di nuovi soci con i requisiti di cui al comma 1 o 2. 7. Nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla partecipata. Per la determinazione degli obblighi di acconto della partecipata stessa e dei suoi soci nel caso venga meno l'efficacia dell'opzione, si applica quanto previsto dall'art. 124, comma 2. Nel caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano senza considerare gli effetti dell'opzione sia per la societa' partecipata, sia per i soci. 8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile con ciascun socio per l'imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all'obbligo di imputazione del reddito. 9. Le disposizioni applicative della presente norma sono stabilite dallo stesso decreto ministeriale di cui all'art. 129. 10. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 11. Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto di imputazione rettificando i valori patrimoniali della societa' partecipata secondo le modalita' previste dall'art. 128, fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valore ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio medesimo nel periodo d'imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l'opzione di cui al comma 4 e nei nove precedenti. 12. Per le partecipazioni in societa' indicate nel comma 1 il relativo costo e' aumentato o diminuito, rispettivamente, dei redditi e delle perdite imputati ai soci ed e' altresi' diminuito, fino a concorrenza dei redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
| Art. 8. Consolidato nazionale 1. All'articolo 117 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) la parola: «precedente» e' soppressa; 2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.»; b) al comma 3, le parole: «all'art. 120» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1». 2. All'articolo 118 del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.». 3. All'articolo 119, comma 1, lettera d), del testo unico, le parole: «sesto mese del» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al». 4. All'articolo 123 del testo unico, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le perdite fiscali di cui all'articolo 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.». 5. All'articolo 124 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: «aumentato» e' inserita la seguente: «o diminuito» e dopo le parole: «interessi passivi dedotti» sono inserite le seguenti: «o non dedotti»; b) al comma 4, le parole «all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 122» e dopo le parole: «le hanno prodotte» sono inserite le seguenti: «, al netto di quelle utilizzate,». 6. All'articolo 127 del testo unico sono appartate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'articolo 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile: a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'articolo 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).»; c) il comma 3 e' abrogato. 7. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
Note all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 117 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo. 2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 solo in qualita' di controllanti ed a condizione: a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'art. 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'art. 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata. 3. Permanendo il requisito del controllo di cui al comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'art. 124.». - Si riporta il testo dell'art. 118 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 118 (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1. L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'art. 117 comporta la determinazione di un reddito complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti da considerare, quanto alle societa' controllate, per l'intero importo indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile al soggetto controllante. Al soggetto controllante compete il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili, la liquidazione dell'unica imposta dovuta o dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo. 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art. 165: a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale; b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata separatamente per ciascuno dei soggetti partecipanti al consolidato, e per ciascuno Stato; c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio o di mancato rinnovo dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'art. 165, comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 2. Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo di cui alla presente sezione possono essere utilizzate solo dalle societa' cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle societa' cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni di cui all'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 3. Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante. L'acconto dovuto e' determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi, presentata ai sensi dell'art. 122. Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante e' effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle societa' singolarmente considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 4. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le societa' di cui al comma 1 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.». - Si riporta il testo dell'art. 119 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). - 1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante; b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante; c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione prevista dall'art. 117. L'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122; d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si rifensce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 129. 2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui all'art. 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.». - Si riporta il testo dell'art. 123 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 123 (Regime di neutralita' per i trasferimenti infragruppo). - 1. Fra le societa' che hanno esercitato l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, possono avvenire in regime di continuita' di valori fiscali riconosciuti su opzione congiunta della societa' cedente e cessionaria risultante dal relativo contratto stipulato in forma scritta ed a condizione che dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 122 risulti la differenza tra il valore di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene trasferito. 2. Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8 dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di cui all'art. 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cessionario con la successiva cessione o il successivo conferimento dei beni trasferiti secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1. 2-bis. Le perdite fiscali di cui all'art. 118, comma 2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni effettuato secondo il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 124 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 124 (Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio). - 1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 2; b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'art. 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria. 2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo: a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali continua la validita' dell'opzione; b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui all'art. 121. 3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'art. 129, la societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del controllo. 4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. Il decreto di cui all'art. 129 puo' prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'art. 122, alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato puo' essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all'art. 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. 6. L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.». - Si riporta il testo dell'art. 127 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 127 (Responsabilita). - 1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile: a) per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122; b) per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto; c) per l'adempimento degli obblighi connessi alla determinazione del reddito complessivo globale di cui all'art. 122; d) solidalmente per il pagamento di una somma pari alla sanzione di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione. 2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile: a) solidalmente con l'ente o societa' controllante per la maggiore imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e per le somme che risultano dovute, con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; b) per la sanzione correlata alla maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute con riferimento alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'attivita' di liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi; c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b). 3. (Abrogato). 4. L'eventuale rivalsa della societa' o ente controllante nei confronti delle societa' controllate perde efficacia qualora il soggetto controllante ometta di trasmettere alla societa' controllata copia degli atti e dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla notifica ricevuta anche in qualita' di domiciliatario secondo quanto previsto dall'art. 119.».
| Art. 9. Consolidato mondiale 1. All'articolo 132, comma 2, dopo la lettera d), del testo unico e' aggiunta la seguente: «d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3.». 2. All'articolo 133, comma 2, secondo periodo, del testo unico le parole: «il reddito prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «i redditi e le perdite prodotti» e le parole: «e' escluso» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi». 3. All'articolo 134, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico, la parola: «a» e' sostituita dalla seguente: «da». 4. All'articolo 135, comma 1, del testo unico, le parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli». 5. All'articolo 136 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli precedenti»; b) al comma 4 la parola: «perche» e' sostituita dalla seguente: «se»; c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione dell'articolo 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.». 6. Le disposizioni del testo unico modificate dal presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 136, comma 6, che hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. 7. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 142 del testo unico, valgono, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'art. 132 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 132 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). - 1. Permanendo il requisito del controllo, cosi' come definito nell'art. 133, l'opzione di cui all'art. 131 e' irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi. 2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosi', come definite dall'art. 133; b) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali; c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'art. 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della societa' di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo; d) attestazione rilasciata da ciascuna societa' controllata non residente secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti: 1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c); 2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a sessanta giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria; d-bis) l'esercizio dell'opzione e' comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3. 3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la societa' controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare: a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 130, comma 2; b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societa' controllate; c) la denominazione, la sede sociale, l'attivita' svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonche' la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'art. 131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversita'; d) la denominazione dei soggetti cui e' stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art. 165. 4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo' essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puo' a sua volta richiedere, oltre a quelle gia' previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societa' controllate di dimensioni non rilevanti residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4. 5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalita' previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate.». - Si riporta il testo dell'art. 133 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 133 (Definizione del requisito di controllo). - 1. Agli effetti della presente sezione, si considerano controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica non residenti nel territorio dello Stato le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla societa' o ente controllante per una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi relativamente alla societa' controllante ed alle societa' controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo. 2. Le partecipazioni di cui al comma 1 devono sussistere alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle societa' cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo di cui al comma precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell'esercizio della societa' controllante.». - Si riporta il testo dell'art. 134, comma 1, lettera c), numero 3), del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 134 (Obblighi della societa' od ente controllante e rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o la societa' controllante provvede a calcolare il reddito imponibile di ciascuna controllata estera. A tale scopo il reddito risultante dai bilanci revisionati viene rideterminato secondo le norme di cui alla sezione I del presente capo e del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla presente sezione e con le rettifiche di seguito previste: a)-b) (omissis); c) i valori risultanti dal bilancio relativo all'esercizio o periodo di gestione anteriore al primo cui si applicano le disposizioni della presente sezione sono riconosciuti ai fini dell'imposta sulle societa' a condizione che siano conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi e che siano adempiuti gli obblighi formali eventualmente previsti dal decreto di cui all'art. 142 salvo quanto di seguito previsto: 1)-2) (omissis); 3) i fondi per rischi ed oneri risultanti dal predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli previsti dalla stessa sezione I non si considerano fiscalmente riconosciuti; 4) (omissis). 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 135 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 135 (Determinazione delle plusvalenze per i trasferimenti infragruppo). - 1. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalle cessioni, inclusi i conferimenti, di beni diversi da quelli di cui agli articoli 85 e 87, fra le societa' non residenti cui si riferisce l'opzione di cui alla presente sezione, concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle societa' controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, nella controllata cedente e quella se minore nella controllata acquirente. 2. Il costo fiscalmente riconosciuto del bene trasferito alla societa' acquirente sara' pari a quello precedente il trasferimento maggiorato della quota di plusvalenza che ha concorso alla formazione del reddito imponibile ai sensi del comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 136 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 136 (Determinazione dell'imposta dovuta) - 1. La societa' controllante, effettuando la somma algebrica del proprio imponibile e di quelli delle controllate estere determinati secondo i criteri di cui agli articoli precedenti, determina il reddito imponibile complessivo relativamente al quale calcola l'imposta corrispondente. 2. Dall'imposta determinata secondo il comma 1, oltre alle detrazioni, alle ritenute ed ai crediti d'imposta relativi al soggetto controllante, sono ammesse in detrazione le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo secondo i criteri di cui all'art. 165 e ai commi da 3 a 6. 3. Al fine di determinare la quota di imposta italiana relativa al reddito estero oggetto di imputazione alla formazione del reddito imponibile complessivo di cui al comma 1, concorrono prioritariamente i redditi prodotti dalle controllate estere, e la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata estera. L'eventuale eccedenza dell'imposta estera e' utilizzabile nei periodi d'imposta precedenti o successivi secondo le disposizioni di cui all'art. 165. 4. Fino a concorrenza della quota d'imposta italiana relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera successivamente all'esercizio dell'opzione, il credito per imposte pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi in cui avviene il pagamento a titolo definitivo di ulteriori imposte estere sullo stesso reddito anche se distribuito. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, si considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti negli esercizi piu' recenti. 6. Nel caso in cui nello stesso Paese estero siano presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale preveda una forma di tassazione di gruppo analoga a quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto le condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di tale forma di tassazione di gruppo nel Paese estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta estera quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si fossero avvalse del consolidato. Le societa' ammesse alla tassazione di gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.». - L'art. 142 del testo unico delle imposte sui redditi prevede che le disposizioni applicative della Sezione III, riguardante il consolidato mondiale, del Capo II (determinazione della base imponibile delle societa' e degli enti commerciali residenti) siano stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004, detta le disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi.
| Art. 10. Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime 1. All'articolo 156 del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.». 2. All'articolo 160, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «le altre imprese» sono inserite le seguenti: «, anche se residenti nel territorio dello Stato,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.». 4. Le disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta indicati all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 156 deI testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). - 1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, e' calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto: a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata; b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata; c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata; d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata. 2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresi' esclusi dal computo dei giorni di operativita' quelli nei quali la nave e' in disarmo temporaneo. 3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'art. 84.». - Si riporta il testo dell'art. 160 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 160 (Ulteriori effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1. I soggetti che esercitano l'opzione di cui all'art. 155 non possono esercitare quella di cui alle sezioni II e III del titolo II ne' in qualita' di controllanti, ne' in qualita' di controllati. 2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi fra le societa' il cui reddito e' determinato anche parzialmente ai sensi dell'art. 156 e le altre imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato, si applica, ricorrendone le altre condizioni, la disciplina del valore normale prevista dall'art. 110, comma 7. Resta ferma l'applicazione dell'art. 156.».
| Art. 11. Disposizioni comuni 1. All'articolo 165 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo 136, commi 3 e 6,» sono soppresse; b) al comma 6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro dell'eccedenza si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' partecipanti al consolidato nazionale e mondiale, anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.»; c) al comma 9 dopo le parole: «dalle societa» sono inserite le seguenti: «, associazioni e imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa». 2. All'articolo 166 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Trasferimento all'estero della residenza»; b) al comma 1: 1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.»; 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).»; c) al comma 2 le parole «o della sede» sono soppresse. 3. Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 165 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 165 (Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero). - 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in diminuzione. 2. I redditi si considerano prodotti all'estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall'art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato. 3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri, la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 4. La detrazione di cui al comma 1 deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero al quale si riferisce l'imposta di cui allo stesso comma 1, a condizione che il pagamento a titolo definitivo avvenga prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento a titolo definitivo avvenga successivamente si applica quanto previsto dal comma 7. 5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante stabile organizzazione o da societa' controllate di cui alla sezione III del capo II del titolo II, la detrazione puo' essere calcolata dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo. L'esercizio della facolta' di cui al periodo precedente e' condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo definitivo. 6. Nel caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese residenti, nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi pagata a titolo definitivo su tale reddito eccedente la quota d'imposta italiana relativa al medesimo reddito estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d'imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l'eccedenza dell'imposta estera puo' essere riportata a nuovo fino all'ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d'imposta nel caso in cui si produca l'eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti ed all'indietro del credito si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti all'estero dalle singole societa' controllate di cui alla sezione III del capo II del titolo II anche se residenti nello stesso Paese, salvo quanto previsto dall'art. 136, comma 6. 7. Se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile e' stata gia' liquidata, si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero, e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata richiesta. Se e' gia' decorso il termine per l'accertamento, la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. 8. La detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata. 9. Per le imposte pagate all'estero dalle societa', associazioni e imprese di cui all'art. 5 e dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e 116 la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione ivi stabilita. 10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.». - Si riporta il testo dell'art. 166 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 166 (Trasferimento all'estero della residenza). - 1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. Per le imprese individuali e le societa' di persone si applica l'art. 17, comma 1, lettere g) e l). 2. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento della residenza, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta stabile organizzazione.».
| Art. 12. Operazioni straordinarie 1. All'articolo 172 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole «per i soci della societa' risultante dalla fusione o incorporante» sono sostituite dalle seguenti: «per i soci della societa' incorporata o fusa»; b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.». 2. All'articolo 173, comma 15, del testo unico, le parole: «dell'articolo 171» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170». 3. All'articolo 176, comma 3, del testo unico, le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «68, comma 3,». 4. All'articolo 177 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, nel primo periodo, le parole: «o quote» sono soppresse e nel secondo periodo le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 3»; b) al comma 2 le parole: «ai fini della determinazione del reddito dell'impresa conferente» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione del reddito del conferente». 5. All'articolo 179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'articolo 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.». 6. All'articolo 181, comma 1, del testo unico, le parole: «dell'articolo 181» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 178». 7. All'articolo 183, comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.». 8. Le disposizioni degli articoli 172, comma 3, 173, 176, 177, comma 1, 179 e 181 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; le disposizioni di cui agli articoli 172, comma 6, e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.
Note all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 172 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 172 (Fusione di societa). - 1. La fusione tra piu' societa' non costituisce realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento. 2. Nella determinazione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societa' fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societa' incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa' risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. 3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze ne' conseguimento di ricavi per i soci della societa' incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. 4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa' risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societa' fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7. 5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle societa' fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societa' partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societa' fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societa' risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. 6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. 7. Le perdite delle societa' che partecipano alla fusione, compresa la societa' incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societa' risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societa' le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione e' stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita' caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societa' la cui perdita e' riportabile erano possedute dalla societa' incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione, la perdita non e' comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societa' partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. 8. Il reddito delle societa' fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione e' determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societa', in base alle risultanze di apposito conto economico. 9. L'atto di fusione puo' stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societa' fuse o incorporate o a quella, se piu' prossima, in cui si e' chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante. 10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante dalla fusione.». - Si riporta il testo dell'art. 173, comma 15, del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 173 (Scissione di societa). - 1.-14. (Omissis). 15. Nei confronti della societa' soggetta all'imposta sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa' non soggetta a tale imposta e nei confronti della societa' del secondo tipo beneficiaria della scissione di una societa' del primo tipo si applicano anche, in quanto compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a tal fine la societa' scissa come trasformata per la quota di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.». - Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del soggetto conferitario). - 1.-2. (Omissis). 3. Non rileva ai fini dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il conferimento dell'azienda secondo il regime di continuita' dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire dell'esenzione totale di cui all'art. 87, o di quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.». - Si riporta il testo dell'art. 177 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta, mediante la quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), acquista o integra una partecipazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del codice civile, contenente disposizioni in materia di societa' controllate e collegate, in altro soggetto indicato nelle medesime lettere a) e b), attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da' luogo a componenti positivi o negativi del reddito imponibile a condizione che il costo delle azioni o quote date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute in cambio. L'eventuale conguaglio in denaro concorre a formare il reddito del percipiente ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e art. 68, comma 3. 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in societa', mediante i quali la societa' conferitaria acquisisce il controllo di una societa' ai sensi dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate, ai fini della determinazione del reddito della conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla societa' conferitaria per effetto del conferimento. 3. Si applicano le disposizioni dell'art. 175, comma 2.». - Si riporta il testo dell'art. 179 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 179 (Regime di neutralita' fiscale). - 1. Alle operazioni indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 178 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173. 2. Ai conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 178 si applica l'art. 176. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti del beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 178, non residente, in essa effettivamente confluiti. 3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze della stabile organizzazione del conferente residente sono imponibili a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare della imposta che lo Stato, dove e' situata la stabile organizzazione, avrebbe effettivamente prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990, n. 90/434. Il beneficiario non residente subentra al conferente residente per tutti i diritti e gli obblighi tributari. 4. Le operazioni di fusione, scissione e scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, indicate nell'art. 178, non comportano realizzo di plusvalenze ne' di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute, ripartendosi tra tutte in proporzione dei valori alle stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto di cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei percipienti nelle operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta o conferimento, ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni, l'esenzione totale di cui all'art. 87 e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3. 5. Se e' stata conferita da un soggetto una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale, con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove e' situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva comunitaria 23 luglio 1990 n. 90/434. In tal caso la partecipazione ricevuta e' valutata fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato, agli effetti della disposizione di cui al precedente comma, di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta dovuta a saldo. 6. Si considerano realizzati al valore normale i componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto delle operazioni indicate alle lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. La stessa disposizione si applica se successivamente alle predette operazioni i componenti conferiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti.». - Si riporta il testo dell'art. 181 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 181 (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di cui alle lettere a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le perdite fiscali sono ammesse in deduzione da parte del soggetto non residente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 172, comma 7, proporzionalmente alla differenza tra gli elementi dell'attivo e del passivo effettivamente connessi alla stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato risultante dall'operazione e nei limiti di detta differenza.». - Si riporta il testo dell'art. 183 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 183 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o il provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato in base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario liquidatore. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice il detto reddito concorre a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data della dichiarazione di fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione. 2. Il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi e' stato esercizio provvisorio, e' costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti. Il patrimonio netto dell'impresa o della societa' all'inizio del procedimento concorsuale e' determinato mediante il confronto secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio di cui al comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale del curatore o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'. 3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice la differenza di cui al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore o dal commissario liquidatore. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al netto dell'imposta locale sui redditi, e' imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa o ai soci nel periodo di imposta in cui si e' chiuso il procedimento; se questo si chiude in perdita si applicano le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni e diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione a norma dell'art. 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, restano fermi, in ciascun periodo di imposta, gli obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci. 4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di impresa relativo al periodo di durata del procedimento e' commisurata alla differenza di cui ai commi 2 e 3 ed e' prelevata sulla stessa. Per i redditi di ciascuno degli immobili di cui all'art. 90, comma 1, e di quelli personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento o nella liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita.».
| Art. 13. Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici 1. All'articolo 185, comma 2, del testo unico le parole «all'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37». 2. Le disposizioni dell'articolo 185 del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Note all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 185 del testo unico delle imposte sui redditi come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 185 (Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici). - 1. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo risulta inferiore per oltre un quinto alla rendita catastale, il reddito dominicale e' determinato in misura pari a quella del canone di affitto. 2. In deroga all'art. 37, per i fabbricati dati in locazione in regime legale di determinazione del canone, il reddito imponibile e' determinato in misura pari al canone di locazione ridotto del 15 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al 25 per cento.».
| Art. 14. Ritenute sui dividendi 1. Nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) al secondo periodo, le parole da: «ovvero non sia superiore» fino alla fine del periodo sono soppresse; 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.»; b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»; c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65; b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da societa ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.». 2. Le disposizioni dell'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quelle di cui ai commi 4 e 4-bis del medesimo articolo 27, come modificate dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a decorrere dai periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni non qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e dai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di societa' i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e' applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui all'art. 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma 2 dell'art. 47 del medesimo testo unico. 1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto alla partecipazione. 2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 73 del predetto testo unico, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109 del citato testo unico. 3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero. 3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di cui al comma 3 sulla remunerazione di finanziamenti eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel territorio dello Stato. A fini della determinazione della ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile alla medesima remunerazione. La presente disposizione non si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera &di;b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto: a) sulla quota imponibile delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65; b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65, da societa' ed enti residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4, del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del citato testo unico. La disposizione del periodo precedente non si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata sull'intero importo delle remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo. 4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2. 5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli associati in partecipazione dichiarino all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attivita' di impresa o ad una partecipazione qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle societa'. 6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
| Art. 15. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico.»; b) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1, dell'articolo 67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi.». 2. Le disposizioni dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo di imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo 5, come modificate dal presente articolo, si applicano alle plusvalenze percepite a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. (Abrogato). 2. I redditi di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, determinati secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del predetto testo unico, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a seguito di esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dell'art. 167, del citato testo unico del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico. 3. Le plusvalenze e gli altri redditi soggetti all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e quelle di cui alla lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi determinate secondo i criteri di cui all'art. 68 sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale dei redditi. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze possono essere previsti particolari adempimenti ed oneri di documentazione per la determinazione dei predetti redditi. L'obbligo di dichiarazione non sussiste per le plusvalenze e gli altri proventi per i quali il contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6. 4. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2 e' corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. L'eventuale imposta sostitutiva pagata fino al superamento delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati nella lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67, e' portata in detrazione dalle imposte sui redditi. 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle lettere da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o sostenuti da: a) soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni. 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi.».
| Art. 16. Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico.»; b) al comma 3, lettera d), le parole «dai commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4, primo periodo,». 2. Le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006. Per le partecipazioni gia' conferite in gestione alla predetta data, l'opzione di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 461 del 1997, perde efficacia a partire dalla medesima data.
Note all'art. 16: - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 7 (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle partecipazioni al capitale o al patrimonio, dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, al momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1 dell'art. 87 del citato testo unico a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso art. 167, del medesimo testo unico. 2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. 3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante; c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973; d) le ritenute previste dai comuni 1 e 4, primo periodo, dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere qualificate ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi; e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5. 4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1, dell'art. 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma. 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto. 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo. 8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5. 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti. 10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione. 15. (Abrogato). 16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.».
| Art. 17. Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, comma 3, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»; b) l'articolo 11-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 11-bis (Variazioni fiscali del valore della produzione netta). - 1. I componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del valore della produzione, cosi' come determinati ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le variazioni in aumento o in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli 56, comma 3, lettera a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo periodo, e 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Le erogazioni liberali, comprese quelle previste dall'articolo 100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione. 2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58, comma 3, 85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.». 2. L'applicazione degli articoli 115, comma 11, e 128 del testo unico delle imposte sui redditi non assume rilevanza agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 3. Le disposizioni degli articoli 11 ed 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione della base imponibile: a) sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale; b) non sono ammessi in deduzione: 1) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi al personale classificabili nell'art. 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile; 2) i compensi per attivita' commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui all'art. 81, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2, lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui redditi; 4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso testo unico delle imposte sui redditi; 5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi; 6) il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalita' di calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze. 1-bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell'art. 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in ogni caso, escluse le somme erogate a terzi per l'acquisizione di beni e di servizi destinati alla generalita' o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori e quelle erogate ai dipendenti e collaboratori medesimi a titolo di rimborso analitico di spese sostenute nel compimento delle loro mansioni lavorative. Gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione ovvero concorrenti alla formazione della base imponibile ai sensi dell'art. 10, comma 1, e dell'art. 10-bis, comma 1. 3. Ai fini della determinazione della base imponibile di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e gli oneri classificabili fra le voci diverse da quelle indicate in detti articoli, se correlati a componenti positivi e negativi del valore della produzione di periodi d'imposta precedenti o successivi e, in ogni caso, le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimento di azienda, nonche' i contributi erogati a norma di legge con esclusione di quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Indipendentemente dalla collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi sono accertati in ragione della loro corretta classificazione. 4-bis. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91; b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91; c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91; d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91. 4-bis.l. Ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attivita' commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo di cui al primo periodo e' ridotto in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del personale assunto con contratti di formazione lavoro. 4-bis.2. In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell'attivita' in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono ragguagliati all'anno solare. 4-ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano la deduzione di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1 sul valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale. 4-quater. Fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione decade se nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante compete in ogni caso per ciascun periodo d'imposta a partire da quello di assunzione e fino a quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga il medesimo rapporto di impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini' della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto di cui all'art. 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita' istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita. 4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, l'importo deducibile determinato ai sensi del comma 4-quater e' quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunita' europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verra' approvata per il successivo periodo.».
| Art. 18. Norme di coordinamento 1. Al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, primo periodo, le parole: «gli articoli da 1 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, 2 e 6»; b) all'articolo 4, comma 1: 1) la lettera m) e' soppressa; 2) dopo la lettera q), e' aggiunta, in fine, la seguente: «q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.» 2. All'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «cessioni di beni» sono inserite le seguenti: «e prestazioni di servizi». 3. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'articolo 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione ai fini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico.»; b) dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente: «5-ter (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita). - 1. I curatori di eredita' giacenti e gli amministratori di eredita' devolute sotto condizione sospensiva o in favore di nascituri non ancora concepiti, oltre alle dichiarazioni dei redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi, da presentare nei termini ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale hanno assunto le rispettive funzioni ai periodi d'imposta successivi fino a quello anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa la curatela o l'amministrazione, sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni: a) le dichiarazioni dei predetti redditi relative al periodo d'imposta nel quale si e' aperta la successione, se anteriore a quello nel quale hanno assunto le funzioni, e agli altri periodi d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo; b) la dichiarazione dei redditi posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto alla data del decesso, quella dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente. 2. I curatori e gli amministratori devono inoltre: a) adempiere per i periodi d'imposta indicati nell'alinea del comma 1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole, gli obblighi contabili e quelli a carico dei sostituti d'imposta stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni, le dichiarazioni di sostituto d'imposta relative ai pagamenti effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1; c) comunicare mediante raccomandata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei dati identificativi degli eredi e delle quote ereditarie di ciascuno di essi. 3. L'erede, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne comunicazione e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del contribuente deceduto, i dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e la propria quota di eredita'. Nella stessa dichiarazione puo' essere esercitata, per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui all'articolo 187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati determinati in via provvisoria, la facolta' prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico. 4. Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, o, in mancanza, dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata, decorre il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico. 5. Nei confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione e quelli aventi inizio prima della data di assunzione delle funzioni sono sospesi fino a tale data e sono prorogati di 6 mesi.». 4. Gli articoli 5 e 6 e da 8 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, e l'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati. 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, per i soggetti che nell'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005 hanno valutato i titoli e gli strumenti finanziari unitariamente, il criterio di valutazione ivi previsto puo' essere adottato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005. 6. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004; quelle dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo, si applicano alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data. Le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come modificato dal presente articolo, nonche' quelle dell'articolo 5 del presente articolo hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. L'abrogazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, ad opera del comma 4 del presente articolo, ha effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
Note all'art. 18: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 3 (Abrogazioni). - 1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati la lettera m) del comma 1 dell'art. 16 ed il comma 3 dell'art. 131. 2. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, con riguardo alle cessioni e ai conferimenti effettuati nonche' alle operazioni di fusione e scissione perfezionate dopo il 31 dicembre 2003. 3. E' abrogato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, recante riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Per i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli corrisposti a favore di soci qualificati e di loro parti correlate, maturati nei periodi di imposta dell'impresa finanziata che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 si applicano limitatamente alla quota di detti proventi corrispondente al rapporto tra finanziamenti erogati o garantiti non eccedenti la soglia prevista nell'art. 98 e l'intero importo dei finanziamenti erogati o garantiti. Per l'eventuale prelievo del 20 per cento effettuato dal sostituto d'imposta che eccede l'importo che deriva dall'applicazione delle disposizioni del periodo precedente spetta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 4 (Disposizioni transitorie ed entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2004. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, e 3, commi 1 e 3, hanno effetto per i periodi di imposta che hanno inizio a decorrere da tale data; tuttavia: a)-l) (omissis); m) (soppressa); n)-q) (omissis); q-bis) alla cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si applicano le disposizioni dell'art. 175, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi. Approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Con la legge finanziaria si provvede al rimborso integrale agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'articolo 14, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi.». - Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti. 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti operazioni: a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili; b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende; c) cessioni di crediti; d) cessioni di eccedenze d'imposta; e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni; f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad oggetto i beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra i soggetti ammessi al regime della tassazione di gruppo di cui all'art. 17 del testo unico delle imposte sui redditi; f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art. 26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione europea. 4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di nullita', previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2. 5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2. 6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale. 7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. 8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per l'applicazione del presente comma.». - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1. In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, per il tramite di una banca o di un ufficio postale ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo, in via telematica. 2. (Abrogato). 3. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'art. 2, la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle relative ad ogni successivo periodo d'imposta. 4. Nei casi di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, le dichiarazioni di cui al comma 1 sono presentate, anche se si tratta di imprese individuali, dal curatore o dal commissario liquidatore, in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, direttamente o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello, rispettivamente, della nomina del curatore e del commissario liquidatore, e della chiusura del fallimento e della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono presentate, con le medesime modalita', esclusivamente ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e soltanto se vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la societa' fallita o liquidata vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito delle societa'. In caso di fallimento o di liquidazione coatta, di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore o il commissario liquidatore, contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata all'imprenditore e a ciascuno dei familiari partecipanti all'impresa, ovvero a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale. Per ciascuno degli immobili di cui all'art. 183, comma 4, secondo periodo, del testo unico il curatore o il commissario liquidatore, nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita dichiarazione aifini dell'imposta locale sui redditi, previo versamento nei modi ordinari del relativo importo, determinato a norma dell'art. 25 del testo unico. 5. Resta fermo, anche durante la liquidazione, l'obbligo di presentare le dichiarazioni dei sostituti d'imposta.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, reca le disposizioni correttive e di coordinamento sistematico-formale, di attuazione e transitorie relative al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. - Si riporta il testo dell'art. l6 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), come modificato dal presente decreto legislativo: «Art. 16 (Disposizioni antielusive). - 1. Il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita' tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, e' tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'art. 13, comma 2. 2. (Abrogato). 3. Le disposizioni antielusive di cui all'art. 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.». - Per il riferimento all'art. 111, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle note all'art. 6.
| Art. 19. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 novembre 2005
CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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