| 
| Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 2005, n. 247 |  | Disposizioni   correttive   ed  integrative  al  decreto  legislativo 12 dicembre  2003,  n.  344,  in materia di imposta sul reddito delle societa', nonche' altre disposizioni tributarie. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  in materia di accertamento delle imposte sui redditi, ed in particolare l'articolo 37-bis, recante disposizioni antielusive;
 Visto  il  testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 Visto  il  decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con cui e' stata,  tra  l'altro,  istituita  l'imposta regionale sulle attivita' produttive,  ed  in  particolare  gli  articoli 11 e 11-bis, recanti, rispettivamente, disposizioni comuni per la determinazione del valore della  produzione  netta  e  disposizioni  per  operare le variazioni fiscali del valore della produzione netta;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante riordino  della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei redditi  diversi,  a  norma  dell'articolo  3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare gli articoli 5 e 7, con i quali  sono  state introdotte, rispettivamente, l'imposta sostitutiva sulle   plusvalenze   e  sugli  altri  redditi  diversi  e  l'imposta sostitutiva  sul  risultato  maturato  delle  gestioni individuali di portafoglio;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  recante  modalita'  per  la  presentazione  delle dichiarazioni relative  alle  imposte  sui  redditi,  all'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
 Vista  la  legge  7 aprile  2003, n. 80, con la quale il Governo e' stato  delegato  ad  adottare  uno  o piu' decreti legislativi per la riforma  del  sistema  fiscale statale, in modo che lo stesso risulti basato  su  cinque  imposte  ordinate  in un unico codice denominato: «fiscale», ed in particolare l'articolo 10, comma 6, il quale prevede che,  nel  rispetto  degli stessi principi e criteri direttivi di cui alla  medesima  legge  delega, possono essere emanate, con uno o piu' decreti  legislativi,  disposizioni integrative e correttive, nonche' tutte   le  modificazioni  legislative  necessarie  per  il  migliore coordinamento delle disposizioni vigenti;
 Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, che, a norma dell'articolo  4  della citata legge n. 80 del 2003, attua la riforma dell'imposizione  sul  reddito delle societa' mediante modifica delle norme del testo unico delle imposte sui redditi;
 Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  disposizioni correttive e di coordinamento   della   disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle societa';
 Considerato  che,  in  attesa della piena attuazione della predetta delega  legislativa  e della articolazione in un codice della riforma del  sistema  fiscale  statale,  si  e'  proceduto,  nel rispetto dei principi  e  dei criteri direttivi della citata legge n. 80 del 2003, alla  modificazione  delle  norme  del  testo unico delle imposte sui redditi   direttamente   funzionali   all'attuazione   della  riforma dell'imposta sul reddito delle societa';
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 2005;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Disposizioni generali
 1.  Dopo  l'articolo  20 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  di  seguito denominato «testo unico», e' inserito il seguente:
 «Art.  20-bis (Redditi dei soci delle societa' personali in caso di recesso,  esclusione, riduzione del capitale e liquidazione). - 1. Ai fini  della  determinazione  dei  redditi  di partecipazione compresi nelle  somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui  all'articolo  17,  comma  1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili,    le    disposizioni   dell'articolo   47,   comma   7, indipendentemente dall'applicabilita' della tassazione separata.».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e 3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
 Governo   dell'esercizio   della   funzione   legisltiva  e
 stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
 determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
 per tempo limitato e per oggetti definiti.
 - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
 conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
 promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca la disciplina
 dell'attivita'  di Governo e l'ordinamento della Presidenza
 del   Consiglio   dei   Ministri  e,  in  particolare,  gli
 articoli 14  e  16  riguardano, rispettivamente, l'adozione
 dei  decreti legislativi e la valutazione delle conseguenze
 finanziarie degli atti aventi valore o forza di legge.
 - Per   il  testo  dell'art.  37-bis  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
 modificato dal presente decreto legislativo, si rinvia alle
 note all'art. 18.
 - Per  il  testo degli articoli 11 e 11-bis del decreto
 legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, come modificati dal
 presente  decreto legislativo, si rinvia alle note all'art.
 17.
 - Per  il  testo  degli  articoli 5  e  7  del  decreto
 legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come modificati dal
 presente  decreto  legislativo,  si  rinvia  alle note agli
 articoli 15 e 16.
 - Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 7 aprile
 2003,  n. 80, contenente norme per la delega al Governo per
 la riforma del sistema fiscale statale:
 «Art.    10    (Attuazione,    raccordi   e   copertura
 finanziaria).  -  1. L'attuazione della riforma e' modulata
 con  piu'  decreti  legislativi,  da emanare entro due anni
 dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge,
 sottoposti  al  vincolo  della  sostanziale  invarianza dei
 saldi  economici  e  finanziari  netti  dei singoli settori
 istituzionali, tenuto anche conto della riforma del sistema
 previdenziale.   A  tale  fine,  la  sezione  dedicata  del
 Documento  di  programmazione economico-finanziaria, di cui
 all'art.  1, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'
 integrata dei necessari elementi di informazione.
 1-bis.   I  decreti  legislativi  di  attuazione  degli
 articoli 3  e  4  tengono  conto  della riforma del diritto
 societario  attuata  con  il decreto legislativo 17 gennaio
 2003, n. 6.
 2.   Dai   decreti   legislativi  di  attuazione  degli
 articoli 4,  5, 6 e 7 non possono derivare oneri aggiuntivi
 per il bilancio dello Stato. Nel caso di eventuali maggiori
 oneri, si procede ai sensi dell'art. 11-ter, comma 7, della
 legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 3. I decreti legislativi di attuazione degli articoli 3
 e   8   contengono   esclusivamente   misure   a  carattere
 ordinamentale  ovvero organizzatorio, oppure possono recare
 oneri  nei limiti della copertura finanziaria assicurata ai
 sensi dei commi 4 e 5.
 4.       Nel      Documento      di      programmazione
 economico-finanziaria    sono   indicate   annualmente   le
 variazioni  dell'ammontare  delle  entrate  connesse con le
 modifiche  da introdurre al regime di imposizione personale
 e con la progressiva eliminazione dell'IRAP.
 5.  In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, la
 legge   finanziaria   reca   le   modifiche  al  regime  di
 imposizione  personale  e  quelle relative alla progressiva
 eliminazione  dell'IRAP che comportano effetti finanziari e
 definisce  la  copertura  degli  eventuali  ulteriori oneri
 derivanti  dai  decreti  legislativi  di  attuazione  degli
 articoli 3 e 8.
 6.   Fino   alla  data  di  scadenza  del  termine  per
 l'esercizio  della  delega di cui al comma 1, continuano ad
 applicarsi  le disposizioni vigenti, in quanto compatibili,
 non  espressamente abrogate. Per lo stesso periodo, e per i
 due  anni  successivi, nel rispetto degli stessi principi e
 criteri  direttivi  di  cui  alla  presente  legge, possono
 essere   emanate,  con  uno  o  piu'  decreti  legislativi,
 disposizioni  integrative  e  correttive,  nonche' tutte le
 modificazioni   legislative   necessarie  per  il  migliore
 coordinamento    delle   disposizioni   vigenti.   Apposita
 normativa   transitoria  escludera'  inasprimenti  fiscali,
 rispetto  a  regimi  fiscali  garantiti  dalla legislazione
 pregressa.
 7.  Fino  al  completamento  del  processo  di  riforma
 costituzionale  sono  garantiti  in  termini quantitativi e
 qualitativi  gli  attuali  meccanismi  di  finanza locale e
 regionale,  nel rispetto, per le regioni a statuto speciale
 e  per  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano, dei
 rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. In
 particolare,   la  progressiva  riduzione  dell'IRAP  sara'
 compensata,  d'intesa con le regioni, da trasferimenti o da
 compartecipazioni,  da  attuare nell'ambito degli equilibri
 di  finanza pubblica. Restano salve eventuali anticipazioni
 del federalismo fiscale.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Redditi di capitale
 1.  All'articolo  44,  comma  2, del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) si considerano similari  alle  azioni, i titoli e gli strumenti finanziari emessi da societa'  ed  enti  di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d),   la   cui   remunerazione   e'   costituita   totalmente   dalla partecipazione  ai  risultati economici della societa' emittente o di altre  societa'  appartenenti  allo  stesso  gruppo  o dell'affare in relazione  al  quale  i  titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.  Le  partecipazioni  al  capitale  o al patrimonio, nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di cui al periodo precedente emessi da  societa'  ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), si considerano  similari  alle  azioni  a  condizione  che  la  relativa remunerazione  sia  totalmente  indeducibile nella determinazione del reddito  nello  Stato  estero  di residenza del soggetto emittente; a tale  fine  l'indeducibilita'  deve  risultare  da  una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi;»;
 b) la lettera b) e' soppressa.
 2.  All'articolo  47  del  testo  unico  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2:
 1)  le  parole:  «Gli utili derivanti dai contratti di cui alla lettera  f)  dell'articolo  44»  sono  sostituite dalle seguenti: «Le remunerazioni dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b),»;
 2)  le parole: «alla data di stipula del contratto secondo che» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «risultante  dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto nel caso in cui»;
 3)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contratti stipulati  con  associanti non residenti, la disposizione del periodo precedente   si   applica  nel  rispetto  delle  condizioni  indicate nell'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo periodo; ove tali condizioni  non  siano  rispettate  le  remunerazioni concorrono alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.»;
 b) al comma 4:
 1)  le  parole:  «gli  utili provenienti» sono sostituite dalle seguenti:  «gli  utili  relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti»;
 2)  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche alle remunerazioni di cui  all'articolo  109,  comma 9,  lettera  b),  relative a contratti stipulati con associanti residenti nei predetti Paesi o territori.».
 3.  Le  disposizioni degli articoli 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,  47, commi 2, ultimo periodo, e 4, ultimo periodo, del testo unico,  come  modificate  dal  presente articolo, hanno effetto per i periodi  di  imposta  che  iniziano  a decorrere dal 1° gennaio 2006; quelle  di  cui  all'articolo  47, commi 2, primo periodo, e 4, primo periodo,  del  medesimo  testo  unico, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  44 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
 modificato dal presente decreto legislativo:
 «Art.  44  (Redditi  di capitale). - 1. Sono redditi di
 capitale:
 a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui,
 depositi e conti correnti;
 b) gli   interessi   e   gli   altri  proventi  delle
 obbligazioni  e titoli similari, degli altri titoli diversi
 dalle  azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di
 massa;
 c) le   rendite   perpetue  e  le  prestazioni  annue
 perpetue  di  cui  agli  articoli 1861  e  1869  del codice
 civile;
 d) i  compensi  per  prestazioni di fideiussione o di
 altra garanzia;
 e) gli   utili   derivanti  dalla  partecipazione  al
 capitale  o  al  patrimonio  di  societa'  ed enti soggetti
 all'imposta  sul  reddito delle societa', salvo il disposto
 della  lettera d), del comma 2, dell'art. 53; e' ricompresa
 tra  gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti
 di  cui  all'art. 98 direttamente erogati dal socio o dalle
 sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
 f) gli    utili    derivanti   da   associazioni   in
 partecipazione  e  dai  contratti  indicati nel primo comma
 dell'art.  2554  del codice civile, salvo il disposto della
 lettera c), del comma 2, dell'art. 53;
 g) i     proventi     derivanti    dalla    gestione,
 nell'interesse  collettivo  di  pluralita'  di soggetti, di
 masse  patrimoniali  costituite  con somme di denaro e beni
 affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
 g-bis) i  proventi  derivanti  da  riporti  e  pronti
 contro termine su titoli e valute;
 g-ter) i  proventi  derivanti  dal  mutuo  di  titoli
 garantito;
 g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti
 in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di
 capitalizzazione;
 g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle
 prestazioni  pensionistiche di cui alla lettera h-bis), del
 comma  1,  dell'art.  50 erogate in forma periodica e delle
 rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
 h) gli  interessi  e  gli altri proventi derivanti da
 altri  rapporti  aventi per oggetto l'impiego del capitale,
 esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati
 differenziali  positivi  e  negativi  in  dipendenza  di un
 evento incerto.
 2. Ai fini delle imposte sui redditi:
 a) si  considerano  similari  alle azioni, i titoli e
 gli  strumenti finanziari emessi da societa' ed enti di cui
 all'art.   73,  comma  1,  lettere  a),  b)  e d),  la  cui
 remunerazione e' costituita totalmente dalla partecipazione
 ai  risultati economici della societa' emittente o di altre
 societa'  appartenenti  allo stesso gruppo o dell'affare in
 relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono
 stati   emessi.   Le   partecipazioni   al  capitale  o  al
 patrimonio,  nonche' i titoli e gli strumenti finanziari di
 cui al periodo precedente emessi da societa' ed enti di cui
 all'art.  73,  comma 1, lettera d), si considerano similari
 alle  azioni a condizione che la relativa remunerazione sia
 totalmente  indeducibile  nella  determinazione del reddito
 nello  Stato  estero di residenza del soggetto emittente; a
 tale   fine   l'indeducibilita'   deve   risultare  da  una
 dichiarazione  dell'emittente  stesso  o  da altri elementi
 certi e precisi;
 b) (soppressa);
 c) si considerano similari alle obbligazioni:
 1) i buoni fruttiferi emessi da societa' esercenti la
 vendita   a  rate  di  autoveicoli,  autorizzate  ai  sensi
 dell'art. 29 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436,
 convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510;
 2)  i  titoli  di massa che contengono l'obbligazione
 incondizionata  di  pagare  alla  scadenza  una  somma  non
 inferiore  a  quella  in  essi  indicata,  con  o  senza la
 corresponsione   di   proventi   periodici,   e   che   non
 attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione
 diretta  o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o
 dell'affare  in  relazione al quale siano stati emessi, ne'
 di controllo sulla gestione stessa.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  47  (Utili da partecipazione). - 1. Salvi i casi
 di   cui  all'art.  3,  comma  3,  lettera  a),  gli  utili
 distribuiti   in   qualsiasi   forma   e   sotto  qualsiasi
 denominazione   dalle   societa'   o  dagli  enti  indicati
 nell'art.   73,  anche  in  occasione  della  liquidazione,
 concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
 complessivo   limitatamente   al  40  per  cento  del  loro
 ammontare. Indipendentemente dalla delibera assembleare, si
 presumono      prioritariamente     distribuiti     l'utile
 dell'esercizio  e  le riserve diverse da quelle del comma 5
 per  la  quota  di  esse  non accantonata in sospensione di
 imposta.
 2.  Le remunerazioni dei contratti di cui all'art. 109,
 comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito
 imponibile  complessivo  nella stessa percentuale di cui al
 comma  1, qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5
 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto
 contabile  risultante  dall'ultimo bilancio approvato prima
 della  data  di  stipula  del  contratto nel caso in cui si
 tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
 regolamentati  o  di  altre partecipazioni; se l'associante
 determina  il  reddito  in  base  alle  disposizioni di cui
 all'art.  66,  gli  utili  di  cui  al  periodo  precedente
 concorrono   alla   formazione   del   reddito   imponibile
 complessivo  dell'associato  nella misura del 40 per cento,
 qualora  l'apporto e' superiore al 25 per cento della somma
 delle  rimanenze  finali di cui agli articoli 92 e 93 e del
 costo complessivo dei beni ammortizzabili determinato con i
 criteri   di   cui  all'art.  110  al  netto  dei  relativi
 ammortamenti.  Per i contratti stipulati con associanti non
 residenti,   la  disposizione  del  periodo  precedente  si
 applica  nel  rispetto  delle condizioni indicate nell'art.
 44,   comma   2,  lettera  a),  ultimo  periodo;  ove  tali
 condizioni non siano rispettate le remunerazioni concorrono
 alla formazione del reddito per il loro intero ammontare.
 3.  Nel  caso  di  distribuzione di utili in natura, il
 valore  imponibile  e'  determinato  in relazione al valore
 normale degli stessi alla data individuata dalla lettera a)
 del comma 2 dell'art. 109.
 4.  Nonostante  quanto  previsto  dai commi precedenti,
 concorrono   integralmente   alla  formazione  del  reddito
 imponibile   gli  utili  relativi  alla  partecipazione  al
 capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli strumenti
 finanziari  di  cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera  a),
 corrisposti  da  societa'  residenti in Paesi o territori a
 regime  fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
 167,  comma  4,  salvo nel caso in cui gli stessi non siano
 gia'  stati  imputati  al  socio ai sensi del comma 1 dello
 stesso  art.  167  e  dell'art.  168 o se ivi residenti sia
 avvenuta    dimostrazione,    a    seguito   dell'esercizio
 dell'interpello   secondo   le   modalita'   del  comma  5,
 lettera b),  dello  stesso  art.  167,  del  rispetto delle
 condizioni  indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art.
 87.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo  precedente  si
 applicano  anche  alle  remunerazioni  di cui all'art. 109,
 comma 9,  lettera  b),  relative  a contratti stipulati con
 associazioni residenti nei predetti Paesi o territori.
 5.  Non  costituiscono utili le somme e i beni ricevuti
 dai  soci  delle  societa' soggette all'imposta sul reddito
 delle  societa' a titolo di ripartizione di riserve o altri
 fondi  costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni
 o   quote,   con   interessi   di  conguaglio  versati  dai
 sottoscrittori  di  nuove  azioni  o  quote, con versamenti
 fatti  dai  soci  a fondo perduto o in conto capitale e con
 saldi   di   rivalutazione  monetaria  esenti  da  imposta;
 tuttavia  le  somme  o  il valore normale dei beni ricevuti
 riducono  il  costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
 quote possedute.
 6.  In  caso  di  aumento del capitale sociale mediante
 passaggio  di  riserve  o  altri fondi a capitale le azioni
 gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore
 nominale delle azioni o quote gia' emesse non costituiscono
 utili  per  i  soci.  Tuttavia  se  e  nella  misura in cui
 l'aumento  e'  avvenuto  mediante  passaggio  a capitale di
 riserve  o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, la
 riduzione    del    capitale   esuberante   successivamente
 deliberata   e'  considerata  distribuzione  di  utili;  la
 riduzione  si imputa con precedenza alla parte dell'aumento
 complessivo  di  capitale derivante dai passaggi a capitale
 di  riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5,
 a  partire  dal meno recente, ferme restando le norme delle
 leggi  in materia di rivalutazione monetaria che dispongono
 diversamente.
 7.  Le  somme o il valore normale dei beni ricevuti dai
 soci  in  caso  di recesso, di esclusione, di riscatto e di
 riduzione  del  capitale esuberante o di liquidazione anche
 concorsuale  delle societa' ed enti costituiscono utile per
 la  parte  che  eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la
 sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
 8.  Le  disposizioni  del presente articolo valgono, in
 quanto  applicabili,  anche  per  gli utili derivanti dalla
 partecipazione  in  enti,  diversi dalle societa', soggetti
 all'imposta di cui al titolo II.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3. Redditi di impresa
 1. All'articolo 56, comma 5, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Se  il  periodo  d'imposta  e'  superiore  o inferiore  a  dodici  mesi,  i  redditi di cui al presente comma sono ragguagliati alla durata di esso.».
 2.  All'articolo  59,  del  testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla  partecipazione  al  capitale  o  al patrimonio delle societa' e degli  enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e  agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9,   lettera   b),   concorrono  alla  formazione  del  reddito complessivo,  nella  misura  del  40  per  cento  del loro ammontare, nell'esercizio  in  cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
 b) il comma 2 e' abrogato.
 3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione del comma 2, lettera b),  numero  2),  primo  periodo, dell'articolo 97, si fa riferimento alle  partecipazioni  in  societa' il cui reddito e' imputato ai soci per effetto dell'articolo 116.».
 4. Le disposizioni degli articoli 56, 59 e 62 del testo unico, come modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di imposta  che  iniziano  a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo quelle dell'articolo 47,  richiamate dall'articolo 59, che hanno una diversa decorrenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del presente decreto.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta il testo dell'art. 56, comma 5, del testo
 unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  56  (Determinazione  del  reddito  d'impresa). -
 1.-4. (Omissis).
 5.  Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita'
 di  allevamento  di  animali  oltre  il  limite di cui alla
 lettera  b)  del  comma  2 dell'art. 32 il reddito relativo
 alla   parte   eccedente  concorre  a  formare  il  reddito
 d'impresa  nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun
 capo  un  reddito  pari al valore medio del reddito agrario
 riferibile   a   ciascun  capo  allevato  entro  il  limite
 medesimo,  moltiplicato  per un coefficiente idoneo a tener
 conto  delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese
 e  gli  altri  componenti  negativi  non  sono  ammessi  in
 deduzione.  Il  valore  medio  e  il coefficiente di cui al
 primo  periodo sono stabiliti ogni due anni con decreto del
 Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
 Ministro   delle   politiche   agricole   e  forestali.  Le
 disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  nei
 confronti  dei redditi di cui all'art. 55, comma 2, lettera
 c).  Il  coefficiente  moltiplicatore  non  si applica agli
 allevatori  che  si  avvalgono esclusivamente dell'opera di
 propri familiari quando, per la natura del rapporto, non si
 configuri l'impresa familiare. Il contribuente ha facolta',
 in  sede  di  dichiarazione  dei  redditi, di non avvalersi
 delle disposizioni del presente comma. Ai fini del rapporto
 di  cui all'art. 96, i proventi dell'allevamento di animali
 di  cui  al presente comma, si computano nell'ammontare ivi
 stabilito. Se il periodo d'imposta e' superiore o inferiore
 a  dodici  mesi,  i  redditi  di cui al presente comma sono
 ragguagliati alla durata di esso.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  59 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  59  (Dividendi).  -  1.  Gli utili relativi alla
 partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e
 degli  enti  di cui all'art. 73, nonche' quelli relativi ai
 titoli  e  agli  strumenti  finanziari  di cui all'art. 44,
 comma 2,   lettera  a),  e  le  remunerazioni  relative  ai
 contratti  di  cui  all'art.  109,  comma  9,  lettera  b),
 concorrono  alla  formazione del reddito complessivo, nella
 misura  del 40 per cento del loro ammontare, nell'esercizio
 in cui sono percepiti. Si applica l'art. 47, per quanto non
 diversamente previsto dal periodo precedente.
 2. (Abrogato).».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  62 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.   62  (Pro  rata  patrimoniale).  -  1.  Ai  fini
 dell'applicazione dell'art. 97, comma 1, il valore di libro
 delle  partecipazioni  di  cui  all'art.  87,  rileva nella
 stessa  percentuale  di  cui  all'art. 58, comma 2. Ai fini
 dell'applicazione del comma 2, lettera b), numero 2), primo
 periodo,    dell'art.    97,   si   fa   riferimento   alle
 partecipazioni  in  societa'  il cui reddito e' imputato ai
 soci per effetto dell'art. 116.».
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Redditi diversi
 1.  All'articolo  67  del  testo  unico  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  numero  2)  della lettera c) del comma 1 e' sostituito dal seguente:  «2)  cessione dei contratti di cui all'articolo 109, comma 9,  lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento  o  al  25  per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del  contratto  secondo  che  si tratti di societa' i cui titoli sono negoziati  in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze  realizzate  mediante la cessione dei contratti stipulati con  associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto;»;
 b) al  numero 1) della lettera c-bis) del comma 1, le parole: «di cui alla lettera f) dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «di  cui  all'articolo  109,  comma 9, lettera b),» e le parole «alla data  di  stipula  del  contratto  secondo che» sono sostituite dalle seguenti: «risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che»;
 c) al  comma  1-bis, dopo le parole: «i titoli,» sono inserite le seguenti: «gli strumenti finanziari, i contratti,».
 2.  All'articolo  68  del  testo  unico  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma 3, dopo le parole: «dell'articolo 67,» sono inserite le  seguenti:  «diverse  da  quelle  di  cui  al comma 4 del presente articolo,»;
 b) il  comma  4  e'  sostituito  dal seguente: «4. Le plusvalenze realizzate   mediante   la   cessione  dei  contratti  stipulati  con associanti  non  residenti  che  non  soddisfano le condizioni di cui all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a), ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 realizzate mediante la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio,  titoli  e  strumenti  finanziari di cui all'articolo 44, comma  2,  lettera  a), e contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera  b),  emessi  o  stipulati  da  societa' residenti in Paesi o territori  a  regime  fiscale  privilegiato  di  cui  al  decreto del Ministro   dell'economia   e   delle   finanze   adottato   ai  sensi dell'articolo  167,  comma  4,  salvo  la  dimostrazione,  a  seguito dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita'  del comma 5, lettera  b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate  nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87, concorrono a formare  il reddito per il loro intero ammontare. La disposizione del periodo  precedente  non  si applica alle partecipazioni, ai titoli e agli  strumenti  finanziari  di  cui  alla citata lettera c-bis), del comma  1,  dell'articolo  67,  emessi  da  societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui ai periodi precedenti sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le  minusvalenze  sono  superiori  alle  plusvalenze  l'eccedenza  e' riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei  periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata   nella   dichiarazione  dei  redditi  relativa  al  periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.»;
 c) al  comma  5,  dopo  le  parole:  «alle  lettere  c-bis)» sono inserite le seguenti: «, diverse da quelle di cui al comma 4,»;
 d) al  comma  7,  lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:   «e  dagli  utili  relativi  ai  titoli  ed  agli  strumenti finanziari  di  cui  all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  e ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b)».
 3.  Le  disposizioni degli articoli 67, commi 1, lettere c), numero 2,  primo  periodo,  e c-bis), numero 1), e 1-bis, e 68, comma 7, del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni  degli  articoli 67,  comma 1, lettera c), n. 2), ultimo periodo,  e  68, commi 3, 4 e 5, del testo unico, come modificate dal presente  articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di  imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  67 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  67  (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
 se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
 conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
 imprese  commerciali  o da societa' in nome collettivo e in
 accomandita  semplice,  ne'  in  relazione alla qualita' di
 lavoratore dipendente:
 a) le     plusvalenze    realizzate    mediante    la
 lottizzazione  di terreni, o l'esecuzione di opere intese a
 renderli   edificabili,  e  la  successiva  vendita,  anche
 parziale, dei terreni e degli edifici;
 b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
 titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
 non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
 successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
 per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
 o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
 abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
 nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
 di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
 utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
 urbanistici vigenti al momento della cessione;
 c) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
 titolo  oneroso  di partecipazioni qualificate. Costituisce
 cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
 azioni,  diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra
 partecipazione  al capitale od al patrimonio delle societa'
 di  cui all'art. 5, escluse le associazioni di cui al comma
 3,  lettera c), e dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
 lettere  a),  b)  e  d),  nonche'  la cessione di diritti o
 titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
 partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,  i  diritti o
 titoli    ceduti   rappresentino,   complessivamente,   una
 percentuale  di diritti di voto esercitabili nell'assemblea
 ordinaria  superiore  al  2  o  al  20 per cento ovvero una
 partecipazione  al capitale od al patrimonio superiore al 5
 o  al  25  per  cento,  secondo  che  si  tratti  di titoli
 negoziati    in    mercati   regolamentati   o   di   altre
 partecipazioni.  Per  i  diritti  o  titoli  attraverso cui
 possono  essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene conto
 delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
 predette  partecipazioni. La percentuale di diritti di voto
 e  di  partecipazione e' determinata tenendo conto di tutte
 le  cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorche'
 nei  confronti  di  soggetti  diversi. Tale disposizione si
 applica  dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i
 diritti  posseduti rappresentano una percentuale di diritti
 di  voto  o  di  partecipazione  superiore alle percentuali
 suindicate.  Sono  assimilate  alle plusvalenze di cui alla
 presente lettera quelle realizzate mediante:
 1)  cessione  di  strumenti  finanziari  di  cui alla
 lettera   a)   del   comma   2,  dell'art.  44  quando  non
 rappresentano una partecipazione al patrimonio;
 2)  cessione dei contratti di cui all'art. 109, comma
 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia superiore
 al  5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio
 netto  contabile  risultante dall'ultimo bilancio approvato
 prima  della  data  di stipula del contratto secondo che si
 tratti  di  societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
 regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze
 realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con
 associanti  non  residenti che non soddisfano le condizioni
 di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
 l'assimilazione    opera    a    prescindere   dal   valore
 dell'apporto;
 3) cessione dei contratti di cui al numero precedente
 qualora  il  valore  dell'apporto  sia  superiore al 25 per
 cento  dell'ammontare  dei beni dell'associante determinati
 in base alle disposizioni previste del comma 2 dell'art. 47
 del citato testo unico;
 c-bis) le  plusvalenze,  diverse da quelle imponibili
 ai  sensi  della lettera c), realizzate mediante cessione a
 titolo  oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al
 capitale  o  al  patrimonio  di societa' di cui all'art. 5,
 escluse  le  associazioni  di cui al comma 3, lettera c), e
 dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  nonche' di diritti o
 titoli  attraverso cui possono essere acquisite le predette
 partecipazioni.  Sono  assimilate  alle  plusvalenze di cui
 alla presente lettera quelle realizzate mediante:
 1)  cessione  dei  contratti  di  cui all'art. 109,
 comma 9, lettera b), qualora il valore dell'apporto sia non
 superiore  al  5 per cento o al 25 per cento del valore del
 patrimonio  netto contabile risultante dall'ultimo bilancio
 approvato prima della data di stipula del contratto secondo
 che  si  tratti  di societa' i cui titoli sono negoziati in
 mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
 2)  cessione  dei  contratti  di  cui  alla lettera
 precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
 al  25  per  cento  dell'ammontare dei beni dell'associante
 determinati  in base alle disposizioni previste dal comma 2
 dell'art. 47;
 c-ter) le  plusvalenze, diverse da quelle di cui alle
 lettere  c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo
 oneroso  ovvero  rimborso  di titoli non rappresentativi di
 merci,  di  certificati di massa, di valute estere, oggetto
 di  cessione  a  termine  o  rivenienti da depositi o conti
 correnti,  di metalli preziosi, sempreche' siano allo stato
 grezzo   o  monetato,  e  di  quote  di  partecipazione  ad
 organismi    d'investimento    collettivo.   Agli   effetti
 dell'applicazione   della  presente  lettera  si  considera
 cessione  a  titolo  oneroso anche il prelievo delle valute
 estere dal deposito o conto corrente;
 c-quater) i     redditi,     diversi     da    quelli
 precedentemente   indicati,  comunque  realizzati  mediante
 rapporti  da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od
 acquistare  a termine strumenti finanziari, valute, metalli
 preziosi  o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine
 uno  o  piu'  pagamenti  collegati  a tassi di interesse, a
 quotazioni  o  valori  di  strumenti  finanziari, di valute
 estere,  di  metalli  preziosi  o  di merci e ad ogni altro
 parametro    di    natura    finanziaria.    Agli   effetti
 dell'applicazione  della  presente lettera sono considerati
 strumenti finanziari anche i predetti rapporti;
 c-quinquies) le   plusvalenze   ed   altri  proventi,
 diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
 mediante  cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura di
 rapporti  produttivi  di  redditi  di  capitale  e mediante
 cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
 pecuniari   o   di  strumenti  finanziari,  nonche'  quelli
 realizzati  mediante rapporti attraverso cui possono essere
 conseguiti  differenziali positivi e negativi in dipendenza
 di un evento incerto;
 d) le  vincite delle lotterie, dei concorsi a premio,
 dei  giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e
 i  premi  derivanti  da  prove  di  abilita'  o dalla sorte
 nonche'  quelli attribuiti in riconoscimento di particolari
 meriti artistici, scientifici o sociali;
 e) i  redditi  di  natura fondiaria non determinabili
 catastalmente,  compresi quelli dei terreni dati in affitto
 per usi non agricoli;
 f) i redditi di beni immobili situati all'estero;
 g) i  redditi  derivanti dall'utilizzazione economica
 di   opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di
 processi,  formule  e  informazioni  relativi ad esperienze
 acquisite  in campo industriale, commerciale o scientifico,
 salvo  il  disposto  della lettera b) del comma 2 dell'art.
 53;
 h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto
 e   dalla  sublocazione  di  beni  immobili,  dall'affitto,
 locazione,  noleggio  o  concessione  in  uso  di  veicoli,
 macchine   e   altri  beni  mobili,  dall'affitto  e  dalla
 concessione   in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e  la
 concessione   in  usufrutto  dell'unica  azienda  da  parte
 dell'imprenditore  non  si considerano fatti nell'esercizio
 dell'impresa,  ma  in  caso  di successiva vendita totale o
 parziale  le plusvalenze realizzate concorrono a formare il
 reddito complessivo come redditi diversi;
 h-bis) le   plusvalenze   realizzate   in   caso   di
 successiva   cessione,   anche   parziale,   delle  aziende
 acquisite ai sensi dell'art. 58;
 i) i  redditi  derivanti da attivita' commerciali non
 esercitate abitualmente;
 l) i   redditi   derivanti  da  attivita'  di  lavoro
 autonomo  non esercitate abitualmente o dalla assunzione di
 obblighi di fare, non fare o permettere;
 m) le  indennita'  di trasferta, i rimborsi forfetari
 di  spesa,  i  premi  e  i  compensi erogati nell'esercizio
 diretto  di  attivita'  sportive dilettantistiche dal CONI,
 dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale
 per  l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di
 promozione  sportiva  e  da  qualunque  organismo, comunque
 denominato,     che     persegua     finalita'     sportive
 dilettantistiche  e  che  da  essi  sia  riconosciuto. Tale
 disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione
 coordinata       e      continuativa      di      carattere
 amministrativo-gestionale  di natura non professionale resi
 in    favore    di   societa'   e   associazioni   sportive
 dilettantistiche  e  di  cori,  bande  e filodrammatiche da
 parte del direttore e dei collaboratori tecnici;
 n) le    plusvalenze    realizzate   a   seguito   di
 trasformazione eterogenea di cui all'art. 171, comma 2, ove
 ricorrono  i  presupposti di tassazione di cui alle lettere
 precedenti.
 1-bis. Agli effetti dell'applicazione delle lettere c),
 c-bis)  e  c-ter)  del  comma  1, si considerano cedute per
 prime   le   partecipazioni,   i   titoli,   gli  strumenti
 finanziari,  i  contratti, i certificati e diritti, nonche'
 le  valute  ed  i  metalli  preziosi  acquisiti in data piu
 recente;  in caso di chiusura o di cessione dei rapporti di
 cui  alla  lettera c-quater) si considerano chiusi o ceduti
 per primi i rapporti sottoscritti od acquisiti in data piu'
 recente.
 1-ter. Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo
 oneroso  di  valute  estere  rivenienti da depositi e conti
 correnti  concorrono  a formare il reddito a condizione che
 nel  periodo  d'imposta  la  giacenza  dei depositi e conti
 correnti  complessivamente  intrattenuti  dal contribuente,
 calcolata  secondo il cambio vigente all'inizio del periodo
 di  riferimento  sia  superiore a cento milioni di lire per
 almeno sette giorni lavorativi continui.
 1-quater.  Fra  le  plusvalenze e i redditi di cui alle
 lettere  c-ter),  c-quater)  e  c-quinquies) si comprendono
 anche  quelli realizzati mediante rimborso o chiusura delle
 attivita'   finanziarie   o   dei  rapporti  ivi  indicati,
 sottoscritti  all'emissione  o  comunque  non acquistati da
 terzi per effetto di cessione a titolo oneroso.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art. 68 (Plusvalenze). - 1. Le plusvalenze di cui alle
 lettere  a) e b), del comma 1, dell'art. 67 sono costituite
 dalla  differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo
 di   imposta  e  il  prezzo  di  acquisto  o  il  costo  di
 costruzione  del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo
 inerente al bene medesimo.
 2.  Per  i  terreni  di  cui  alla lettera a), comma 1,
 dell'art. 67 acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio
 della  lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di
 acquisto  il  valore  normale nel quinto anno anteriore. Il
 costo  dei  terreni stessi acquisiti gratuitamente e quello
 dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente
 sono  determinati  tenendo  conto  del  valore  normale del
 terreno  alla  data  di  inizio della lottizzazione o delle
 opere ovvero a quella di inizio della costruzione. Il costo
 dei  terreni  suscettibili  d'utilizzazione edificatoria di
 cui   alla  lettera  b),  del  comma  1,  dell'art.  67  e'
 costituito  dal  prezzo di acquisto aumentato di ogni altro
 costo   inerente,   rivalutato   in  base  alla  variazione
 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
 e  impiegati  nonche' dell'imposta comunale sull'incremento
 di  valore  degli  immobili.  Per  i terreni acquistati per
 effetto di successione o donazione si assume come prezzo di
 acquisto  il  valore  dichiarato  nelle relative denunce ed
 atti  registrati,  od  in  seguito  definito  e  liquidato,
 aumentato  di ogni altro costo successivo inerente, nonche'
 dell'imposta   comunale  sull'incremento  di  valore  degli
 immobili e di successione.
 3.  Le plusvalenze di cui alla lettera c), del comma 1,
 dell'art.  67,  diverse  da  quelle  di  cui al comma 4 del
 presente  articolo, per il 40 per cento del loro ammontare,
 sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle
 relative  minusvalenze;  se  le minusvalenze sono superiori
 alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata in deduzione,
 fino  a  concorrenza  del 40 per cento dell'ammontare delle
 plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
 a  condizione  che  sia  indicata  nella  dichiarazione dei
 redditi   relativa   al  periodo  d'imposta  nel  quale  le
 minusvalenze sono state realizzate.
 4.  Le  plusvalenze realizzate mediante la cessione dei
 contratti  stipulati  con  associanti non residenti che non
 soddisfano  le  condizioni  di  cui  all'art.  44, comma 2,
 lettera  a),  ultimo periodo, nonche' le plusvalenze di cui
 alle  lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  1,  dell'art.  67
 realizzate   mediante  la  cessione  di  partecipazioni  al
 capitale  o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari di
 cui  all'art.  44,  comma 2, lettera a), e contratti di cui
 all'art.  109,  comma  9, lettera b), emessi o stipulati da
 societa'  residenti  in  Paesi o territori a regime fiscale
 privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e
 delle  finanze  adottato  ai  sensi dell'art. 167, comma 4,
 salvo    la   dimostrazione,   a   seguito   dell'esercizio
 dell'interpello  secondo  le modalita' del comma 5, lettera
 b),  dello  stesso  art. 167, del rispetto delle condizioni
 indicate  nella  lettera  c),  del  comma  1, dell'art. 87,
 concorrono   a  formare  il  reddito  per  il  loro  intero
 ammontare.  La  disposizione  del periodo precedente non si
 applica  alle  partecipazioni,  ai  titoli e agli strumenti
 finanziari  di cui alla citata lettera c-bis), del comma 1,
 dell'art.   67,  emessi  da  societa'  i  cui  titoli  sono
 negoziati  nei mercati regolamentati. Le plusvalenze di cui
 ai  periodi  precedenti  sono  sommate  algebricamente alle
 relative  minusvalenze;  se  le minusvalenze sono superiori
 alle  plusvalenze  l'eccedenza  e'  riportata  in deduzione
 integralmente  dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi
 successivi,  ma  non  oltre il quarto, a condizione che sia
 indicata   nella  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
 periodo  d'imposta  nel  quale  le  minusvalenze sono state
 realizzate.
 5.  Le  plusvalenze di cui alle lettere c-bis), diverse
 da  quelle  di  cui  al  comma  4,  e  c-ter), del comma 1,
 dell'art.  67  sono  sommate  algebricamente  alle relative
 minusvalenze,  nonche'  ai  redditi  ed alle perdite di cui
 alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi
 di  cui  alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso
 art.  67;  se  l'ammontare complessivo delle minusvalenze e
 delle  perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle
 plusvalenze  e degli altri redditi, l'eccedenza puo' essere
 portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze
 e  dagli  altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma
 non  oltre  il  quarto, a condizione che sia indicata nella
 dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel
 quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate.
 6.  Le  plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
 c-ter),  del  comma  1,  dell'art. 67 sono costituite dalla
 differenza  tra  il corrispettivo percepito ovvero la somma
 od  il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
 valore  di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
 ogni   onere   inerente   alla  loro  produzione,  compresa
 l'imposta  di successione e donazione, con esclusione degli
 interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
 assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
 dichiarato   agli   effetti  dell'imposta  di  successione,
 nonche',  per  i  titoli  esenti da tale imposta, il valore
 normale  alla  data di apertura della successione. Nel caso
 di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
 donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
 acquisite  sulla  base  di aumento gratuito del capitale il
 costo   unitario   e'   determinato   ripartendo  il  costo
 originario  sul  numero  complessivo  delle azioni, quote o
 partecipazioni  di  compendio.  Per le partecipazioni nelle
 societa'  indicate  dall'art.  5,  il  costo e' aumentato o
 diminuito  dei  redditi e delle perdite imputate al socio e
 dal  costo  si  scomputano,  fino a concorrenza dei redditi
 gia'  imputati,  gli  utili  distribuiti  al  socio. Per le
 valute  estere  cedute  a  termine  si assume come costo il
 valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
 stipula  del  contratto  di  cessione. Il costo o valore di
 acquisto  e'  documentato  a  cura del contribuente. Per le
 valute  estere  prelevate  da depositi e conti correnti, in
 mancanza  della  documentazione  del  costo, si assume come
 costo  il  valore  della valuta al minore dei cambi mensili
 accertati  ai  sensi  dell'art.  110,  comma 9, nel periodo
 d'imposta   in   cui   la  plusvalenza  e'  realizzata.  Le
 minusvalenze   sono  determinate  con  gli  stessi  criteri
 stabiliti per le plusvalenze.
 7.  Agli effetti della determinazione delle plusvalenze
 e minusvalenze:
 a) dal   corrispettivo   percepito   o   dalla  somma
 rimborsata,  nonche'  dal  costo  o  valore  di acquisto si
 scomputano  i redditi di capitale maturati ma non riscossi,
 diversi   da   quelli  derivanti  dalla  partecipazione  in
 societa'  ed  enti  soggetti  all'imposta sul reddito delle
 societa' e dagli utili relativi ai titoli ed agli strumenti
 finanziari  di  cui  all'art. 44, comma 2, lettera a), e ai
 contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b);
 b) qualora vengano superate le percentuali di diritti
 di  voto o di partecipazione indicate nella lettera c), del
 comma   1,   dell'art.   67,   i   corrispettivi  percepiti
 anteriormente   al   periodo  d'imposta  nel  quale  si  e'
 verificato  il superamento delle percentuali si considerano
 percepiti in tale periodo;
 c) per le valute estere prelevate da depositi e conti
 correnti  si  assume  come  corrispettivo il valore normale
 della valuta alla data di effettuazione del prelievo;
 d) per  le  cessioni di metalli preziosi, in mancanza
 della  documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze
 sono  determinate  in  misura  pari  al  25  per  cento del
 corrispettivo della cessione;
 e) per  le  cessioni a titolo oneroso poste in essere
 in   dipendenza   dei   rapporti   indicati  nella  lettera
 c-quater),  del  comma 1, dell'art. 67, il corrispettivo e'
 costituito  dal prezzo di cessione, eventualmente aumentato
 o diminuito dei premi pagati o riscossi su opzioni;
 f) nei  casi  di dilazione o rateazione del pagamento
 del   corrispettivo   la  plusvalenza  e'  determinata  con
 riferimento  alla  parte  del  costo  o  valore di acquisto
 proporzionalmente  corrispondente  alle somme percepite nel
 periodo d'imposta.
 8.  I  redditi di cui alla lettera c-quater), del comma
 1,  dell'art. 67, sono costituiti dalla somma algebrica dei
 differenziali  positivi  o  negativi,  nonche'  degli altri
 proventi  od  oneri,  percepiti o sostenuti, in relazione a
 ciascuno  dei  rapporti ivi indicati. Per la determinazione
 delle  plusvalenze,  minusvalenze  e  degli  altri  redditi
 derivanti  da  tali  rapporti si applicano i commi 6 e 7. I
 premi pagati e riscossi su opzioni, salvo che l'opzione non
 sia  stata  chiusa  anticipatamente  o ceduta, concorrono a
 formare  il  reddito nel periodo d'imposta in cui l'opzione
 e'  esercitata ovvero scade il termine stabilito per il suo
 esercizio.  Qualora  a  seguito dell'esercizio dell'opzione
 siano  cedute le attivita' di cui alle lettere c), c-bis) o
 c-ter),  dell'art. 67, i premi pagati o riscossi concorrono
 alla  determinazione  delle  plusvalenze o minusvalenze, ai
 sensi  della  lettera  e)  del  comma  7.  Le plusvalenze e
 minusvalenze  derivanti  dalla cessione a titolo oneroso di
 merci  non  concorrono  a  formare  il reddito, anche se la
 cessione  e'  posta  in  essere  in dipendenza dei rapporti
 indicati nella lettera c-quater) del comma 1, dell'art. 67.
 9.  Le  plusvalenze  e  gli  altri proventi di cui alla
 lettera  c-quinquies),  del  comma  1,  dell'art.  67, sono
 costituiti  dalla  differenza  positiva tra i corrispettivi
 percepiti  ovvero  le  somme  od il valore normale dei beni
 rimborsati  ed  i  corrispettivi  pagati  ovvero  le  somme
 corrisposte,  aumentate  di  ogni  onere inerente alla loro
 produzione,  con  esclusione  degli  interessi passivi. Dal
 corrispettivo   percepito   e  dalla  somma  rimborsata  si
 scomputano  i  redditi  di  capitale derivanti dal rapporto
 ceduto  maturati  ma  non  riscossi  nonche'  i  redditi di
 capitale  maturati a favore del creditore originario ma non
 riscossi. Si applicano le disposizioni della lettera f) del
 comma 7.».
 
 
 
 
 |  | Art. 5. Soggetti passivi e disposizioni generali
 1. All'articolo 76 del testo unico il comma 3 e' abrogato.
 2.  All'articolo  80, comma 1, del testo unico, le parole: «crediti di  imposta»  sono sostituite dalle seguenti: «crediti per le imposte pagate all'estero».
 3.  Le  disposizioni  degli  articoli 76 e 80 del testo unico, come modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  76 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.76  (Periodo  d'imposta). - 1. L'imposta e' dovuta
 per  periodi  di  imposta, a ciascuno dei quali corrisponde
 una obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito
 negli articoli 80 e 84.
 2. Il periodo di imposta e' costituito dall'esercizio o
 periodo di gestione della societa' o dell'ente, determinato
 dalla   legge   o   dall'atto  costitutivo.  Se  la  durata
 dell'esercizio  o  periodo  di  gestione non e' determinata
 dalla  legge  o  dall'atto costitutivo, o e' determinata in
 due  o  piu'  anni,  il  periodo  di  imposta e' costituito
 dall'anno solare.
 3. (Abrogato).».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  80 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art  80  (Riporto o rimborso delle eccedenze). - 1. Se
 l'ammontare  complessivo  dei crediti per le imposte pagate
 all'estero,  delle  ritenute  d'acconto e dei versamenti in
 acconto di cui ai precedenti articoli e' superiore a quello
 dell'imposta  dovuta  il  contribuente  ha  diritto,  a sua
 scelta,    di    computare   l'eccedenza   in   diminuzione
 dell'imposta  relativa al periodo di imposta successivo, di
 chiederne  il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi
 ovvero  di  utilizzare  la stessa in compensazione ai sensi
 dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n.
 241.».
 
 
 
 
 |  | Art. 6. Determinazione della base imponibile
 1.  All'articolo  86 del testo unico dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:  «5-bis.  Nelle  ipotesi  dell'articolo 47,  commi  5  e 7, costituiscono  plusvalenze  le  somme  o  il  valore normale dei beni ricevuti  a  titolo  di  ripartizione del capitale e delle riserve di capitale  per  la parte che eccede il valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
 2.  All'articolo  87  del  testo  unico  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) dopo  il  comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le cessioni delle    azioni   o   quote   appartenenti   alla   categoria   delle immobilizzazioni  finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo    circolante   vanno   considerate   separatamente   con riferimento a ciascuna categoria.»;
 b) il  comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al  comma  1  si  applica,  alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1,  2  e  3,  relativamente  alle  partecipazioni  al  capitale  o al patrimonio,  ai  titoli  e  agli  strumenti  finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla  formazione  del  reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi  ai  contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che  non  soddisfano  le  condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
 c) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni del presente   articolo  si  applicano  anche  alle  plusvalenze  di  cui all'articolo 86, comma 5-bis.»;
 d) il comma 7 e' abrogato.
 3.  All'articolo 88, comma 4, del testo unico e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le  disposizioni di cui al presente comma si applicano  anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni.».
 4.  All'articolo  89  del  testo  unico  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  2,  primo periodo, le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti «lettere a), b) e c)»;
 b) il  comma  3  e'  sostituito  dal  seguente: «Verificandosi la condizione  dell'articolo  44,  comma  2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione  del  comma  2  si  applica  agli  utili  relativi  alla partecipazione  al  capitale  o  al  patrimonio,  ai  titoli  e  agli strumenti  finanziari  di  cui  all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e  alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma  9,  lettera  b),  stipulati  con  tali soggetti, se diversi da quelli   residenti   negli   Stati   o  territori  a  regime  fiscale privilegiato  di  cui  al  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  adottato  ai  sensi  dell'articolo  167,  comma 4, o, se ivi residenti,   relativamente   ai   quali,   a  seguito  dell'esercizio dell'interpello  secondo  le  modalita'  del  comma  5,  lettera  b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c)  del  comma  1  dell'articolo  87.  Concorrono  in  ogni caso alla formazione  del  reddito  per  il  loro  intero  ammontare  gli utili relativi  ai  contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che  non  soddisfano  le  condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.».
 5.  All'articolo  93  del  testo  unico  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma  5  e'  sostituito  dal seguente: «5. In deroga alle disposizioni  dei  commi  da  1 a 4, le imprese che contabilizzano in bilancio  le  opere,  forniture  e servizi, valutando le rimanenze al costo  e  imputando  i  corrispettivi  all'esercizio  nel  quale sono consegnate  le  opere  o  ultimati  i servizi e le forniture, possono essere   autorizzate   dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  ad applicare  lo  stesso  metodo  anche ai fini della determinazione del reddito.  La  richiesta dell'autorizzazione e' presentata all'ufficio dell'Agenzia  delle  entrate  e  s'intende  accolta  se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi. L'autorizzazione ha effetto a  partire  dall'esercizio  in  corso alla data in cui e' rilasciata. L'autorizzazione  ha  effetto a condizione che il contribuente adotti il  metodo  contabile previsto nel presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.»;
 b) il comma 7 e' abrogato.
 6.  All'articolo  95  del  testo  unico  sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  2,  terzo periodo, la parola: «primo» e' sostituita dalla seguente: «secondo»;
 b) al comma 5 le parole: «di cui all'articolo 72» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 73».
 7.  All'articolo  98,  comma  4,  del testo unico, le parole: «alla lettera a) del» sono sostituite dalla seguente: «al».
 8.  All'articolo  101 del testo unico, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. Per la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma  1,  lettere  c),  d) ed e), che costituiscono immobilizzazioni finanziarie  si applicano le disposizioni dell'articolo 94; tuttavia, per  i  titoli  di  cui  alla citata lettera e) negoziati nei mercati regolamentati  italiani  o esteri, le minusvalenze sono deducibili in misura   non  eccedente  la  differenza  tra  il  valore  fiscalmente riconosciuto  e  quello determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.».
 9.  All'articolo  102  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  6, primo periodo, le parole: «per i beni ceduti nel corso  dell'esercizio  la deduzione spetta in proporzione alla durata del  possesso  ed  e'  commisurata,  per  il cessionario, al costo di acquisizione.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «per i beni ceduti, nonche'  per  quelli  acquisiti  nel  corso  dell'esercizio, compresi quelli   costruiti   o   fatti  costruire,  la  deduzione  spetta  in proporzione  alla  durata  del  possesso  ed  e'  commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.»;
 b) al  comma  8  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Le quote  di  ammortamento sono commisurate al costo originario dei beni quale  risulta  dalla  contabilita'  del concedente e sono deducibili fino  a  concorrenza  del costo non ancora ammortizzato ovvero, se il concedente   non   ha   tenuto  regolarmente  il  registro  dei  beni ammortizzabili  o  altro libro o registro secondo le modalita' di cui all'articolo   13   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre  2001, n. 435, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente  della  Repubblica  21 dicembre 1996, n. 695, considerando gia'  dedotte,  per  il  50  per  cento  del loro ammontare, le quote relative  al periodo di ammortamento gia' decorso. Le disposizioni di cui   al   presente  comma  non  si  applicano  nei  casi  di  deroga convenzionale  alle  norme  dell'articolo  2561  del  codice  civile, concernenti  l'obbligo  di  conservazione  dell'efficienza  dei  beni ammortizzabili.».
 10.  All'articolo  109,  comma 4, lettera b), del testo unico, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nel  terzo  periodo,  le  parole:  «,  diverse  dalla  riserva legale,» sono soppresse;
 b) dopo  il  terzo  periodo,  e'  inserito il seguente: «La parte delle  riserve  e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito ai sensi del precedente periodo e' aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti.».
 11.  All'articolo  111  del  testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: «2. Gli utili di cui all'articolo  89,  commi 2 e 3, i maggiori e i minori valori iscritti relativi  alle  azioni, alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari  di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), nonche' le  plusvalenze  e  le minusvalenze che fruiscono del regime previsto dall'articolo  87  concorrono  a  formare  il  reddito  qualora siano relativi  ad  investimenti  a beneficio di assicurati dei rami vita i quali   ne   sopportano   il   rischio.   Ai  fini  dell'applicazione dell'articolo  165  i  predetti utili si assumono nell'importo che in base all'articolo 89 concorre a formare il reddito.»;
 b) dopo  il  comma  3  e'  inserito  il  seguente: «3-bis. Per le imprese di assicurazione che gestiscono sia il ramo danni che il ramo vita,  la  valutazione  dei  titoli  e  degli strumenti finanziari e' attuata separatamente per ciascuno di essi.».
 12. L'articolo 114 del testo unico e' sostituito dal seguente:
 «Art. 114 (Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi). - 1. Nella determinazione  del  reddito  della  Banca  d'Italia  e  dell'Ufficio italiano   dei  cambi  assumono  rilevanza  i  bilanci  compilati  in conformita'  ai  criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca  Centrale  Europea  ai  sensi  dello  Statuto  del  SEBC e alle raccomandazioni  dalla  stessa  formulate  in materia, e non si tiene conto   degli   utili  e  dei  proventi  da  versare  allo  Stato  in ottemperanza a disposizioni legislative, regolamentari, statutarie, a deliberazioni  del  Comitato  interministeriale  per  il credito e il risparmio  o  a  convenzioni  con  il Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  Salvo  quanto previsto al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 110, comma 2, terzo periodo, 106 commi 3, 4 e 5, e 112.».
 13.  Le  disposizioni  degli articoli 86, comma 5-bis, 87, commi 3, primo  periodo,  6  e 7, 88, comma 4, 89, commi 2 e 3, primo periodo, 95,  98,  101  e  109, commi 4, lettera b), quarto periodo, del testo unico,  come  modificati  dal  presente articolo, hanno effetto per i periodi  di  imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004. Le disposizioni  degli articoli 87, comma 1-bis, 93, comma 7, 109, comma 4,  lettera  b),  terzo  periodo,  111  e  114  del testo unico, come modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005. Le disposizioni degli  articoli 87,  comma  3,  ultimo periodo, e 89, comma 3, ultimo periodo,  come  modificati dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  86 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.   86   (Plusvalenze   patrimoniali).   -   1.  Le
 plusvalenze  dei  beni  relativi  all'impresa,  diversi  da
 quelli  indicati  nel  comma  1  dell'art. 85, concorrono a
 formare il reddito:
 a) se  sono  realizzate  mediante  cessione  a titolo
 oneroso;
 b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche
 in  forma  assicurativa, per la perdita o il danneggiamento
 dei beni;
 c) se  i beni vengono assegnati ai soci o destinati a
 finalita' estranee all'esercizio dell'impresa.
 2.  Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma
 1  la  plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza fra il
 corrispettivo  o  l'indennizzo  conseguito,  al netto degli
 oneri  accessori  di  diretta  imputazione,  e il costo non
 ammortizzato.  Concorrono alla formazione del reddito anche
 le   plusvalenze  delle  aziende,  compreso  il  valore  di
 avviamento,  realizzate  unitariamente  mediante cessione a
 titolo  oneroso.  Se  il  corrispettivo  della  cessione e'
 costituito  esclusivamente da beni ammortizzabili, anche se
 costituenti un complesso o ramo aziendale, e questi vengono
 complessivamente iscritti in bilancio allo stesso valore al
 quale  vi  erano  iscritti  i  beni  ceduti,  si  considera
 plusvalenza  soltanto il conguaglio in denaro eventualmente
 pattuito.
 3. Nell'ipotesi di cui alla lettera c), del comma 1, la
 plusvalenza  e'  costituita  dalla differenza tra il valore
 normale e il costo non ammortizzato dei beni.
 4.  Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
 al  successivo  art.  87,  determinate a norma del comma 2,
 concorrono  a  formare  il  reddito, per l'intero ammontare
 nell'esercizio  in  cui  sono state realizzate ovvero, se i
 beni  sono  stati  posseduti per un periodo non inferiore a
 tre   anni,   o   a   un  anno  per  le  societa'  sportive
 professionistiche,  a  scelta  del  contribuente,  in quote
 costanti  nell'esercizio  stesso  e  nei successivi, ma non
 oltre  il  quarto.  La predetta scelta deve risultare dalla
 dichiarazione  dei  redditi; se questa non e' presentata la
 plusvalenza  concorre  a  formare  il  reddito per l'intero
 ammontare  nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
 beni   che   costituiscono   immobilizzazioni  finanziarie,
 diverse  da  quelle  di  cui  al  successivo  art.  87,  le
 disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
 iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
 ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.
 5.  La  cessione  dei  beni  ai  creditori  in  sede di
 concordato   preventivo   non  costituisce  realizzo  delle
 plusvalenze   e  minusvalenze  dei  beni,  comprese  quelle
 relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
 5-bis.  Nelle  ipotesi  dell'art.  47,  commi  5  e  7,
 costituiscono  plusvalenze le somme o il valore normale dei
 beni ricevuti a titolo di ripartizione del capitale e delle
 riserve  di  capitale  per  la  parte  che eccede il valore
 fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  87 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
 formazione  del  reddito  imponibile in quanto esenti nella
 misura  del  95  per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
 determinate   ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3
 relativamente  ad  azioni  o  quote  di  partecipazioni  in
 societa'  ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
 semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
 comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
 requisiti:
 a) ininterrotto   possesso   dal   primo  giorno  del
 diciottesimo  mese precedente quello dell'avvenuta cessione
 considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
 in data piu' recente;
 b) classificazione      nella     categoria     delle
 immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
 durante il periodo di possesso;
 c) residenza  fiscale  della  societa' partecipata in
 uno  Stato  o territorio diverso da quelli a regime fiscale
 privilegiato  di  cui  al  decreto  ministeriale emanato ai
 sensi   dell'art.   167,   comma  4,  o,  alternativamente,
 l'avvenuta    dimostrazione,   a   seguito   dell'esercizio
 dell'interpello  secondo  le modalita' del comma 5, lettera
 b), dello stesso art. 167, che dalle partecipazioni non sia
 stato  conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso,
 l'effetto  di localizzare i redditi in Stati o territori in
 cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al
 predetto decreto ministeriale;
 d) esercizio  da  parte della societa' partecipata di
 un'impresa   commerciale  secondo  la  definizione  di  cui
 all'art.  55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria si
 presume  che  questo  requisito  non sussista relativamente
 alle   partecipazioni   in   societa'  il  cui  valore  del
 patrimonio  e'  prevalentemente costituito da beni immobili
 diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
 e'  effettivamente  diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
 impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
 nell'esercizio   d'impresa.   Si  considerano  direttamente
 utilizzati  nell'esercizio  d'impresa gli immobili concessi
 in  locazione  finanziaria  e  i terreni su cui la societa'
 partecipata svolge l'attivita' agricola.
 1-bis.  Le  cessioni  delle azioni o quote appartenenti
 alla  categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e di
 quelle  appartenenti  alla categoria dell'attivo circolante
 vanno  considerate separatamente con riferimento a ciascuna
 categoria.
 2.  I  requisiti  di  cui  al comma 1, lettere c) e d),
 devono   sussistere   ininterrottamente,   al  momento  del
 realizzo,  almeno  dall'inizio  del terzo periodo d'imposta
 anteriore al realizzo stesso.
 3.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1 si applica, alle
 stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
 e  determinate  ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1, 2 e 3,
 relativamente   alle   partecipazioni   al  capitale  o  al
 patrimonio,  ai titoli e agli strumenti finanziari similari
 alle  azioni  ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
 ai  contratti  di  cui  alla art. 109, comma 9, lettera b).
 Concorrono  in ogni caso alla formazione del reddito per il
 loro  intero  ammontare  gli utili relativi ai contratti di
 cui  all'art.  109, comma 9, lettera b), che non soddisfano
 le  condizioni  di  cui  all'art.  44, comma 2, lettera a),
 ultimo periodo.
 4.  Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e
 c),  il  requisito di cui alla lettera d), del comma 1, non
 rileva  per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
 negoziati   nei  mercati  regolamentati.  Alle  plusvalenze
 realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
 l'esenzione  di  cui  ai  commi 1 e 3 indipendentemente dal
 verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).
 5.  Per  le partecipazioni in societa' la cui attivita'
 consiste  in  via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
 partecipazioni,  i  requisiti  di cui alle lettere c) e d),
 del  comma  1,  si riferiscono alle societa' indirettamente
 partecipate   e   si   verificano   quando  tali  requisiti
 sussistono    nei    confronti    delle   partecipate   che
 rappresentano  la  maggior  parte del valore del patrimonio
 sociale della partecipante.
 6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
 anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis.
 7. (Abrogato).».
 -   Si  riporta  il  testo dell'art. 88 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  88  (Sopravvenienze attive). - 1. Si considerano
 sopravvenienze  attive i ricavi o altri proventi conseguiti
 a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passivita'
 iscritte  in  bilancio  in precedenti esercizi e i ricavi o
 altri  proventi conseguiti per ammontare superiore a quello
 che   ha  concorso  a  formare  il  reddito  in  precedenti
 esercizi,  nonche'  la sopravvenuta insussistenza di spese,
 perdite  od  oneri  dedotti  o  di  passivita'  iscritte in
 bilancio in precedenti esercizi.
 2.  Se  le indennita' di cui alla lettera b), del comma
 1, dell'art. 86, vengono conseguite per ammontare superiore
 a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti
 esercizi, l'eccedenza concorre a formare il reddito a norma
 dei comma 4 del detto articolo.
 3. Sono inoltre considerati sopravvenienze attive:
 a) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
 anche  in  forma  assicurativa,  di danni diversi da quelli
 considerati  alla  lettera  f), del comma 1, dell'art. 85 e
 alla lettera b), del comma 1, dell'art. 86;
 b) i  proventi  in  denaro  o  in natura conseguiti a
 titolo  di  contributo di liberalita', esclusi i contributi
 di  cui  alle  lettere g) e h), del comma 1, dell'art. 85 e
 quelli    per    l'acquisto    di    beni    ammortizzabili
 indipendentemente  dal tipo di finanziamento adottato. Tali
 proventi  concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
 cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
 in  cui  sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
 il  quarto.  Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
 realizzazione   di  investimenti  produttivi  concesse  nei
 territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
 nonche'  quelle  concesse  ai  sensi  del testo unico delle
 leggi  sugli  interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 marzo 1978, n.
 218,   per   la   decorrenza   prevista  al  momento  della
 concessione  delle  stesse. Non si considerano contributi o
 liberalita'  i  finanziamenti  erogati  dallo  Stato, dalle
 regioni  e  dalle  province  autonome  per  la costruzione,
 ristrutturazione  e manutenzione straordinaria ed ordinaria
 di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
 Istituti   autonomi   per   le   case   popolari,  comunque
 denominati,   nonche'   quelli   erogati  alle  cooperative
 edilizie  a  proprieta'  indivisa  e  di  abitazione per la
 costruzione,  ristrutturazione  e  manutenzione ordinaria e
 straordinaria  di  immobili  destinati  all'assegnazione in
 godimento o locazione.
 4.   Non   si   considerano   sopravvenienze  attive  i
 versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in
 conto  capitale  alle  societa' e agli enti di cui all'art.
 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia
 dei   soci   ai   crediti,  ne'  la  riduzione  dei  debiti
 dell'impresa   in   sede   di   concordato  fallimentare  o
 preventivo  o per effetto della partecipazione alle perdite
 da  parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni
 di  cui  al presente comma si applicano anche relativamente
 agli   apporti   effettuati  dai  possessori  di  strumenti
 finanziari similari alle azioni.
 5.  In  caso  di  cessione  del  contratto di locazione
 finanziaria   il   valore   normale  del  bene  costituisce
 sopravvenienza attiva.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  89 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  89  (Dividendi ed interessi). - 1. Per gli utili
 derivanti  dalla  partecipazione  in  societa' semplici, in
 nome  collettivo  e  in  accomandita semplice residenti nel
 territorio   dello   Stato  si  applicano  le  disposizioni
 dell'art. 5.
 2.  Gli  utili  distribuiti, in qualsiasi forma e sotto
 qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'art. 47,
 comma  7,  dalle societa' ed enti di cui all'art. 73, comma
 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito
 dell'esercizio  in  cui  sono  percepiti  in quanto esclusi
 dalla  formazione  del  reddito  della societa' o dell'ente
 ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. La stessa
 esclusione   si   applica  alla  remunerazione  corrisposta
 relativamente  ai  contratti  di cui all'art. 109, comma 9,
 lettera   b),   e   alla  remunerazione  dei  finanziamenti
 eccedenti di cui all'art. 98 direttamente erogati dal socio
 o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento.
 3.  Verificandosi  la condizione dell'art. 44, comma 2,
 lettera  a),  ultimo  periodo,  l'esclusione del comma 2 si
 applica agli utili relativi alla partecipazione al capitale
 o  al  patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di
 cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera  a), corrisposti dai
 soggetti  di  cui  all'art. 73, comma 1, lettera d), e alle
 remunerazioni  derivanti  da contratti di cui all'art. 109,
 comma  9,  lettera  b),  stipulati  con  tali  soggetti, se
 diversi  da  quelli  residenti  negli  Stati  o territori a
 regime  fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro
 dell'economia  e  delle finanze adottato ai sensi dell'art.
 167,  comma 4, o, se ivi residenti, relativamente ai quali,
 a   seguito   dell'esercizio   dell'interpello  secondo  le
 modalita'  del  comma  5,  lettera b), dell'art. 167, siano
 rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
 dell'art.  87.  Concorrono in ogni caso alla formazione del
 reddito  per il loro intero ammontare gli utili relativi ai
 contratti di cui all'art. 109, comma 9, lettera b), che non
 soddisfano  le  condizioni  di  cui  all'art.  44, comma 2,
 lettera a), ultimo periodo.
 4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 46
 e 47, ove compatibili.
 5.  Se  la  misura  non e' determinata per iscritto gli
 interessi si computano al saggio legale.
 6.  Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base
 a contratti «pronti contro termine» che prevedono l'obbligo
 di  rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il
 reddito   del  cessionario  per  l'ammontare  maturato  nel
 periodo  di  durata del contratto. La differenza positiva o
 negativa  tra il corrispettivo a pronti e quello a termine,
 al  netto  degli interessi maturati sulle attivita' oggetto
 dell'operazione   nel  periodo  di  durata  del  contratto,
 concorre  a  formare  il  reddito  per  la  quota  maturata
 nell'esercizio.
 7.   Per  i  contratti  di  conto  corrente  e  per  le
 operazioni  bancarie regolate in conto corrente, compresi i
 conti  correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra
 aziende  e  istituti  di  credito,  si considerano maturati
 anche  gli  interessi  compensati  a  norma  di  legge o di
 contratto.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  93 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.   93   (Opere,  forniture  e  servizi  di  durata
 ultrannuale).  -  1.  Le  variazioni delle rimanenze finali
 delle  opere,  forniture  e  servizi  pattuiti come oggetto
 unitario  e  con  tempo di esecuzione ultrannuale, rispetto
 alle  esistenze  iniziali,  concorrono a formare il reddito
 dell'esercizio.   A  tal  fine  le  rimanenze  finali,  che
 costituiscono esistenze iniziali dell'esercizio successivo,
 sono  assunte per il valore complessivo determinato a norma
 delle  disposizioni  che  seguono per la parte eseguita fin
 dall'inizio   dell'esecuzione   del   contratto,  salvo  il
 disposto del comma 4.
 2. La valutazione e' fatta sulla base dei corrispettivi
 pattuiti.   Delle  maggiorazioni  di  prezzo  richieste  in
 applicazione   di  disposizioni  di  legge  o  di  clausole
 contrattuali  si  tiene  conto,  finche'  non  siano  state
 definitivamente  stabilite,  in  misura non inferiore al 50
 per  cento.  Per  la  parte  di  opere, forniture e servizi
 coperta  da stati di avanzamento la valutazione e' fatta in
 base ai corrispettivi liquidati.
 3.  Il  valore  determinato  a  norma  del comma 2 puo'
 essere  ridotto  per  rischio  contrattuale, a giudizio del
 contribuente,  in  misura non superiore al 2 per cento. Per
 le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se
 i  corrispettivi  sono dovuti da soggetti non residenti, la
 misura massima della riduzione e' elevata al 4 per cento.
 4.  I  corrispettivi  liquidati a titolo definitivo dal
 committente  si  comprendono  tra i ricavi e la valutazione
 tra  le  rimanenze,  in  caso  di liquidazione parziale, e'
 limitata  alla  parte non ancora liquidata. Ogni successiva
 variazione   dei   corrispettivi  e'  imputata  al  reddito
 dell'esercizio in cui e' stata definitivamente stabilita.
 5.  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4, le
 imprese  che contabilizzano in bilancio le opere, forniture
 e  servizi,  valutando  le rimanenze al costo e imputando i
 corrispettivi  all'esercizio  nel  quale sono consegnate le
 opere  o  ultimati i servizi e le forniture, possono essere
 autorizzate  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  entrate  ad
 applicare   lo   stesso   metodo   anche   ai   fini  della
 determinazione      del      reddito.      La     richiesta
 dell'autorizzazione  e' presentata all'ufficio dell'Agenzia
 delle entrate e s'intende accolta se l'ufficio non notifica
 avviso   contrario  entro  tre  mesi.  L'autorizzazione  ha
 effetto  a partire dall'esercizio in corso alla data in cui
 e' rilasciata. L'autorizzazione ha effetto a condizione che
 il  contribuente  adotti  il  metodo contabile previsto nel
 presente comma per tutte le opere, forniture e servizi.
 6. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato,
 distintamente  per ciascuna opera, fornitura o servizio, un
 prospetto   recante   l'indicazione   degli   estremi   del
 contratto,   delle   generalita'   e  della  residenza  del
 committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti
 a  base  per  la  valutazione  e della collocazione di tali
 elementi nei conti dell'impresa.
 7. (Abrogato).».
 -   Si  riporta  il  testo dell'art. 95 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  95  (Spese  per  prestazioni di lavoro). - 1. Le
 spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella
 determinazione   del   reddito   comprendono  anche  quelle
 sostenute  in  denaro o in natura a titolo di liberalita' a
 favore  dei  lavoratori,  salvo  il disposto dell'art. 100,
 comma 1.
 2.  Non  sono  deducibili  i  canoni di locazione anche
 finanziaria   e  le  spese  relative  al  funzionamento  di
 strutture  recettive,  salvo  quelle  relative a servizi di
 mensa destinati alla generalita' dei dipendenti o a servizi
 di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.
 I  canoni  di  locazione  anche  finanziaria  e le spese di
 manutenzione  dei  fabbricati concessi in uso ai dipendenti
 sono  deducibili  per un importo non superiore a quello che
 costituisce   reddito  per  i  dipendenti  stessi  a  norma
 dell'art.  51, comma 4, lettera c). Qualora i fabbricati di
 cui  al  secondo periodo siano concessi in uso a dipendenti
 che  abbiano  trasferito  la  loro residenza anagrafica per
 esigenze  di lavoro nel comune in cui prestano l'attivita',
 per   il   periodo   d'imposta   in   cui  si  verifica  il
 trasferimento  e  nei  due  periodi  successivi, i predetti
 canoni e spese sono integralmente deducibili.
 3.  Le  spese  di  vitto  e  alloggio  sostenute per le
 trasferte  effettuate  fuori  dal  territorio  comunale dai
 lavoratori   dipendenti  e  dai  titolari  di  rapporti  di
 collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in
 deduzione  per  un  ammontare  giornaliero non superiore ad
 euro 180,76;  il  predetto limite e' elevato ad euro 258,23
 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare
 dei  predetti  rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare
 un  autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine
 di  essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa
 deducibile   e'  limitata,  rispettivamente,  al  costo  di
 percorrenza   o   alle  tariffe  di  noleggio  relative  ad
 autoveicoli  di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali,
 ovvero 20 se con motore diesel.
 4.  Le  imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
 in  luogo  della  deduzione,  anche  analitica, delle spese
 sostenute   in  relazione  alle  trasferte  effettuate  dal
 proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
 dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
 euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
 spese di viaggio e di trasporto.
 5.  I  compensi  spettanti  agli  amministratori  delle
 societa'  ed  enti  di  cui  all'art.  73,  comma  1,  sono
 deducibili  nell'esercizio  in cui sono corrisposti; quelli
 erogati  sotto  forma  di  partecipazione agli utili, anche
 spettanti  ai  promotori  e soci fondatori, sono deducibili
 anche se non imputati al conto economico.
 6.  Fermo restando quanto disposto dall'art. 109, comma
 9,  lettera  b),  le partecipazioni agli utili spettanti ai
 lavoratori  dipendenti,  e agli associati in partecipazione
 sono computate in diminuzione del reddito dell'esercizio di
 competenza,  indipendentemente  dalla  imputazione al conto
 economico.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 98, comma 4, del testo
 unico delle imposte sui redditi come modificato dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.      98     (Contrasto     all'utilizzo     della
 sottocapitalizzazione). - 1.3. (Omissis).
 4.  Ai fini della determinazione del rapporto di cui al
 comma  1  rilevano  i finanziamenti erogati o garantiti dal
 socio  qualificato  o da sue parti correlate intendendo per
 tali  quelli derivanti da mutui, da depositi di danaro e da
 ogni altro rapporto di natura finanziaria.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 101 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  101  (Minusvalenze  patrimoniali, sopravvenienze
 passive  e perdite). - 1. Le minusvalenze dei beni relativi
 all'impresa,  diversi da quelli indicati negli articoli 85,
 comma 1, e 87, determinate con gli stessi criteri stabiliti
 per la determinazione delle plusvalenze, sono deducibili se
 sono realizzate ai sensi dell'art. 86, commi 1, lettere a),
 b) e c), e 2.
 1-bis.  Per i beni di cui all'art. 87, fermi restando i
 requisiti   ivi   previsti   alle  lettere  b),  c)  e  d),
 l'applicazione  del comma 1 e' subordinata all'ininterrotto
 possesso  dal  primo  giorno del dodicesimo mese precedente
 quello  dell'avvenuta  cessione,  considerando  cedute  per
 prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente.
 2.  Per  la valutazione dei beni indicati nell'art. 85,
 comma   1,   lettere c),   d)   ed  e),  che  costituiscono
 immobilizzazioni  finanziarie  si applicano le disposizioni
 dell'art.  94;  tuttavia,  per  i titoli di cui alla citata
 lettera  e)  negoziati nei mercati regolamentati italiani o
 esteri,  le  minusvalenze  sono  deducibili  in  misura non
 eccedente   la   differenza   tra   il  valore  fiscalmente
 riconosciuto  e  quello  determinato  in  base  alla  media
 aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre.
 3.  Per  le  immobilizzazioni finanziarie costituite da
 partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte
 in bilancio a norma dell'art. 2426, n. 4, del codice civile
 o  dileggi  speciali,  non e' deducibile, anche a titolo di
 ammortamento,  la  parte del costo di acquisto eccedente il
 valore  corrispondente  alla  frazione  di patrimonio netto
 risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata.
 4.  Si  considerano  sopravvenienze  passive il mancato
 conseguimento di ricavi o altri proventi che hanno concorso
 a   formare   il   reddito   in   precedenti  esercizi,  il
 sostenimento  di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi
 o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in
 precedenti  esercizi  e  la  sopravvenuta  insussistenza di
 attivita'  iscritte  in  bilancio  in  precedenti  esercizi
 diverse da quelle di cui all'art. 87.
 5. Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al
 costo  non  ammortizzato  di  essi, e le perdite su crediti
 sono  deducibili se risultano da elementi certi e precisi e
 in  ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore e'
 assoggettato  a procedure concorsuali. Ai fini del presente
 comma,  il  debitore  si considera assoggettato a procedura
 concorsuale  dalla  data  della  sentenza  dichiarativa del
 fallimento  o  del provvedimento che ordina la liquidazione
 coatta  amministrativa  o  del  decreto  di ammissione alla
 procedura  di  concordato  preventivo  o  del  decreto  che
 dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
 grandi imprese in crisi.
 6.  Per  le  perdite  derivanti dalla partecipazione in
 societa'  in  nome  collettivo e in accomandita semplice si
 applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8.
 7.  I  versamenti  in  denaro o in natura fatti a fondo
 perduto o in conto capitale alle societa' indicate al comma
 6  dai  propri  soci  e  la  rinuncia  degli stessi soci ai
 crediti  non  sono  ammessi  in  deduzione  ed  il relativo
 ammontare si aggiunge al costo della partecipazione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 102 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  102  (Ammortamento  dei beni materiali). - 1. Le
 quote   di   ammortamento  del  costo  dei  beni  materiali
 strumentali  per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
 partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
 2.  La  deduzione  e' ammessa in misura non superiore a
 quella  risultante  dall'applicazione al costo dei beni dei
 coefficienti    stabiliti    con   decreto   del   Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale,  ridotti  alla  meta'  per il primo esercizio. I
 coefficienti  sono stabiliti per categorie di beni omogenei
 in  base  al  normale  periodo di deperimento e consumo nei
 vari settori produttivi.
 3.  La  misura massima indicata nel comma 2 puo' essere
 superata in proporzione alla piu' intensa utilizzazione dei
 beni  rispetto  a  quella  normale  del  settore. La misura
 stessa   puo'   essere   elevata  fino  a  due  volte,  per
 ammortamento  anticipato  nell'esercizio in cui i beni sono
 entrati   in   funzione  per  la  prima  volta  e  nei  due
 successivi;  nell'ipotesi  di beni gia' utilizzati da parte
 di  altri  soggetti,  l'ammortamento anticipato puo' essere
 eseguito  dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in
 cui  i  beni  sono  entrati  in  funzione.  Con decreto del
 Ministro  dell'economia e delle finanze, la indicata misura
 massima  puo'  essere variata, in aumento o in diminuzione,
 nei  limiti  di  un  quarto,  in  relazione  al  periodo di
 utilizzabilita'    dei   beni   in   particolari   processi
 produttivi.
 4.   In   caso  di  eliminazione  di  beni  non  ancora
 completamente  ammortizzati  dal  complesso  produttivo, il
 costo residuo e' ammesso in deduzione.
 5.  Per i beni il cui costo unitario non e' superiore a
 516,46  euro  e'  consentita  la  deduzione integrale delle
 spese  di  acquisizione  nell'esercizio  in  cui sono state
 sostenute.
 6.    Le    spese    di    manutenzione,   riparazione,
 ammodernamento  e  trasformazione,  che  dal  bilancio  non
 risultino  imputate  ad  incremento  del  costo dei beni ai
 quali  si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
 cento  del  costo  complessivo  di  tutti  i beni materiali
 ammortizzabili  quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
 registro  dei  beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
 costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
 esercizio,  sul  costo  complessivo quale risulta alla fine
 dell'esercizio;  per  i  beni  ceduti,  nonche'  per quelli
 acquisiti   nel   corso   dell'esrcizio,   compresi  quelli
 costruiti   o  fatti  costruire,  la  deduzione  spetta  in
 proporzione alla durata del possesso ed e' commisurata, per
 il  cessionario,  al  costo di acquisizione. L'eccedenza e'
 deducibile   per   quote   costanti   nei  cinque  esercizi
 successivi. Per specifici settori produttivi possono essere
 stabiliti,  con  decreto del Ministro dell'economia e delle
 finanze,  diversi  criteri  e modalita' di deduzione. Resta
 ferma  la  deducibilita'  nell'esercizio  di competenza dei
 compensi  periodici  dovuti contrattualmente a terzi per la
 manutenzione  di  determinati  beni,  del  cui costo non si
 tiene  conto  nella  determinazione  del limite percentuale
 sopra indicato.
 7.   Per  i  beni  concessi  in  locazione  finanziaria
 l'impresa   concedente  che  imputa  a  conto  economico  i
 relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in
 ciascun  esercizio  nella  misura  risultante  dal relativo
 piano   di   ammortamento  finanziario  e  non  e'  ammesso
 l'ammortamento anticipato; indipendentemente dai criteri di
 contabilizzazione,  per  l'impresa utilizzatrice e' ammessa
 la  deduzione  dei  canoni di locazione a condizione che la
 durata  del  contratto  non  sia  inferiore a otto anni, se
 questo  ha  per  oggetto  beni  immobili,  e alla meta' del
 periodo  di  ammortamento  corrispondente  al  coefficiente
 stabilito  a  norma del comma 2, in relazione all'attivita'
 esercitata  dall'impresa  stessa,  se  il  contratto ha per
 oggetto  beni  mobili.  Con  lo stesso decreto previsto dal
 conima   3,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
 provvede  ad aumentare o diminuire, nel limite della meta',
 la  predetta  durata  minima  dei  contratti  ai fini della
 deducibilita'  dei  canoni,  qualora  venga rispettivamente
 diminuita  o  aumentata la misura massima dell'ammortamento
 di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.
 8.  Per  le  aziende  date in affitto o in usufrutto le
 quote  di ammortamento sono deducibili nella determinazione
 del reddito dell'affittuario o dell'usofruttuario. Le quote
 di  ammortamento  sono  commisurate al costo originario dei
 beni quale risulta dalla contabilita' del concedente e sono
 deducibili   fino   a  concorrenza  del  costo  non  ancora
 ammortizzato   ovvero,  se  il  concedente  non  ha  tenuto
 regolarmente  il  registro  dei beni ammortizzabili o altro
 libro  o  registro  secondo le modalita' di cui all'art. 13
 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 7 dicembre
 2001,  n.  435,  e  dell'art.  2,  comma 1, del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  21 dicembre  1996,  n.  695,
 considerando  gia'  dedotte,  per  il 50 per cento del loro
 ammontare,  le  quote  relative  al periodo di ammortamento
 gia'  decorso. Le disposizioni di cui al presente comma non
 si  applicano  nei  casi di deroga convenzionale alle norme
 dell'art.  2561 del codice civile, concernenti l'obbligo di
 conservazione dell'efficienza dei beni ammortizzabili.
 9.  Le  quote  di  ammortamento,  i canoni di locazione
 anche  finanziaria  o  di  noleggio e le spese di impiego e
 manutenzione  relativi  ad apparecchiature terminali per il
 servizio  radiomobile  pubblico  terrestre di comunicazione
 soggette  alla  tassa  sulle concessioni governative di cui
 all'art.   21   della   tariffa  allegata  al  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
 sostituita   dal   decreto   del   Ministro  delle  finanze
 28 dicembre  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
 303  del 30 dicembre 1995, sono deducibili nella misura del
 50  per  cento. La percentuale di cui al precedente periodo
 e'  elevata  al  100  per  cento  per gli oneri relativi ad
 impianti   di  telefonia  dei  veicoli  utilizzati  per  il
 trasporto  di merci da parte delle imprese di autotrasporto
 limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.».
 -   Si  riporta  il testo dell'art. 109 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  109  (Norme  generali sui componenti del reddito
 d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
 positivi  e negativi, per i quali le precedenti norme della
 presente  Sezione non dispongono diversamente, concorrono a
 formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
 ricavi,   le   spese   e   gli   altri  componenti  di  cui
 nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
 l'esistenza  o  determinabile in modo obiettivo l'ammontare
 concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
 tali condizioni.
 2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio  di
 competenza:
 a) i  corrispettivi  delle  cessioni  si  considerano
 conseguiti,   e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni  si
 considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
 spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
 per  gli  immobili  e  per le aziende, ovvero, se diversa e
 successiva,   alla   data  in  cui  si  verifica  l'effetto
 traslativo  o  costitutivo  della  proprieta'  o  di  altro
 diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva
 della    proprieta'.   La   locazione   con   clausola   di
 trasferimento  della  proprieta'  vincolante per ambedue le
 parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
 b) i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
 considerano  conseguiti,  e  le  spese  di acquisizione dei
 servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
 prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
 contratti   di  locazione,  mutuo,  assicurazione  e  altri
 contratti  da  cui  derivano  corrispettivi periodici, alla
 data di maturazione dei corrispettivi;
 c) per  le  societa'  e  gli  enti  che  hanno emesso
 obbligazioni  o  titoli similari la differenza tra le somme
 dovute  alla  scadenza  e  quelle  ricevute  in  dipendenza
 dell'emissione  e' deducibile in ciascun periodo di imposta
 per  una  quota  determinata  in  conformita'  al  piano di
 ammortamento del prestito.
 3.  I  ricavi,  gli  altri proventi di ogni genere e le
 rimanenze  concorrono  a  formare  il  reddito anche se non
 risultano imputati al conto economico.
 4.  Le  spese  e gli altri componenti negativi non sono
 ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
 imputati  al  conto  economico  relativo  all'esercizio  di
 competenza.  Si  considerano  imputati  a conto economico i
 componenti  imputati  direttamente a patrimonio per effetto
 dei   principi   contabili  internazionali.  Sono  tuttavia
 deducibili:
 a) quelli imputati al conto economico di un esercizio
 precedente,   se   la   deduzione   e'  stata  rinviata  in
 conformita'  alle  precedenti  norme della presente sezione
 che dispongono o consentono il rinvio;
 b) quelli  che  pur  non  essendo imputabili al conto
 economico,  sono  deducibili per disposizione di legge. Gli
 ammortamenti  dei  beni  materiali  e immateriali, le altre
 rettifiche  di  valore,  gli accantonamenti e le differenze
 tra  i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102,
 comma  7,  e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti
 in  locazione  finanziaria  e  degli  interessi passivi che
 derivano  dai relativi contratti imputati a conto economico
 sono    deducibili   se   in   apposito   prospetto   della
 dichiarazione  dei  redditi  e'  indicato  il  loro importo
 complessivo,  i  valori  civili e fiscali dei beni e quelli
 dei   fondi.  In  caso  di  distribuzione,  le  riserve  di
 patrimonio   netto   e  gli  utili  d'esercizio,  anche  se
 conseguiti  successivamente  al  periodo  d'imposta  cui si
 riferisce  la deduzione, concorrono a formare il reddito se
 e nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di
 patrimonio  netto  e  dei  restanti  utili  portati a nuovo
 risulti  inferiore  all'eccedenza degli ammortamenti, delle
 rettifiche   di   valore  e  degli  accantonamenti  dedotti
 rispetto  a quelli imputati a conto economico, al netto del
 fondo  imposte differite correlato agli importi dedotti. La
 parte  delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti
 che  concorre  a formare il reddito ai sensi del precedente
 periodo  e'  aumentata  delle  imposte  differite  ad  essa
 corrispondenti. L'ammontare dell'eccedenza e' ridotto degli
 ammortamenti,   delle  plusvalenze  o  minusvalenze,  delle
 rettifiche  di  valore  relativi  agli  stessi beni e degli
 accantonamenti, nonche' delle riserve di patrimonio netto e
 degli  utili  d'esercizio  distribuiti,  che hanno concorso
 alla   formazione   del  reddito.  Le  spese  e  gli  oneri
 specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che
 pur non risultando imputati al conto economico concorrono a
 formare  il  reddito,  sono ammessi in deduzione se e nella
 misura in cui risultano da elementi certi e precisi.
 5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
 dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
 contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
 nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
 cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
 formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
 esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
 beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
 beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
 esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
 la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2, e
 3  dell'art.  96.  Le  plusvalenze  di cui all'art. 87, non
 rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.
 6.  Qualora  nell'esercizio  siano stati conseguiti gli
 interessi  e  i proventi di cui al comma 3 dell'art. 96 che
 eccedono   l'ammontare  degli  interessi  passivi,  fino  a
 concorrenza  di tale eccedenza non sono deducibili le spese
 e  gli  altri componenti negativi di cui al secondo periodo
 del  precedente  comma e, ai fini del rapporto previsto dal
 predetto  art.  96,  non  si  tiene  conto  di un ammontare
 corrispondente a quello non ammesso in deduzione.
 7.   In  deroga  al  comma  1  gli  interessi  di  mora
 concorrono  alla  formazione  del reddito nell'esercizio in
 cui sono percepiti o corrisposti.
 8.  In  deroga  al  comma  5 non e' deducibile il costo
 sostenuto  per  l'acquisto  del diritto d'usufrutto o altro
 diritto   analogo   relativamente   ad  una  partecipazione
 societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'art.
 89.
 9. Non e' deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:
 a) su    titoli,    strumenti   finanziari   comunque
 denominati,  di  cui  all'art. 44, per la quota di essa che
 direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai
 risultati  economici  della  societa'  emittente o di altre
 societa'  appartenenti  allo stesso gruppo o dell'affare in
 relazione  al  quale  gli  strumenti  finanziari sono stati
 emessi;
 b) relativamente  ai  contratti  di  associazione  in
 partecipazione  ed a quelli di cui all'art. 2554 del codice
 civile  allorche' sia previsto un apporto diverso da quello
 di opere e servizi.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 111 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal decreto
 legislativo qui pubblicato:
 «Art.  111  (Imprese  di  assicurazioni).  -  1.  Nella
 determinazione  del reddito delle societa' e degli enti che
 esercitano  attivita'  assicurative  concorre  a formare il
 reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
 obbligatorie  fino alla misura massima stabilita a norma di
 legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
 2.  Gli  utili  di  cui  all'art.  89,  commi  2 e 3, i
 maggiori  e  i minori valori iscritti relativi alle azioni,
 alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
 cui  all'art.  85, comma 1, lettere c)&di; e d), nonche' le
 plusvalenze  e  le  minusvalenze  che  fruiscono del regime
 previsto  dall'art.  87  concorrono  a  formare  il reddito
 qualora  siano  relativi  ad  investimenti  a  beneficio di
 assicurati  dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
 Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si
 assumono  nell'importo  che  in base all'art. 89 concorre a
 formare il reddito.
 3.  La  variazione  della  riserva sinistri relativa ai
 contratti  di  assicurazione  dei  rami danni, per la parte
 riferibile  alla componente di lungo periodo, e' deducibile
 nell'esercizio  in misura pari al 60 per cento dell'importo
 iscritto  in  bilancio;  l'eccedenza e' deducibile in quote
 costanti  nei  nove  esercizi  successivi.  E'  considerato
 componente  di lungo periodo il 50 per cento della medesima
 riserva sinistri.
 3-bis.  Per  le imprese di assicurazione che gestiscono
 sia  il  ramo  danni  che  il ramo vita, la valutazione dei
 titoli    e   degli   strumenti   finanziari   e'   attuata
 separatamente per ciascuno di essi.
 4.   Le   provvigioni   relative  all'acquisizione  dei
 contratti  di  assicurazione di durata poliennale stipulati
 nel  periodo  di  imposta sono deducibili in quote costanti
 nel  periodo  stesso  e  nei due successivi; tuttavia per i
 contratti   di  assicurazione  sulla  vita  possono  essere
 dedotte  per  l'intero  ammontare  nel predetto periodo. Le
 provvigioni   stesse,   se   iscritte   tra   gli  elementi
 dell'attivo   a  copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
 deducibili  nei  limiti  dei corrispondenti caricamenti dei
 premi  e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
 contratto e comunque non superiore a dieci anni.».
 
 
 
 
 |  | Art. 7. Opzione per la trasparenza fiscale
 1.  All'articolo  115  del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Esercitando  l'opzione  di cui al comma 4, il reddito imponibile  dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), al  cui  capitale  sociale partecipano esclusivamente soggetti di cui allo  stesso  articolo 73,  comma  1,  lettera  a),  ciascuno con una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea generale, richiamata  dall'articolo 2346 del codice civile, e di partecipazione agli  utili  non  inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento,  e' imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione,  proporzionalmente  alla sua quota di partecipazione agli utili.  Ai  soli  fini  dell'ammissione  al regime di cui al presente articolo,  nella  percentuale  di partecipazione agli utili di cui al periodo  precedente  non  si considerano le azioni prive del predetto diritto  di voto e la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla  quota  di  partecipazione  al capitale delle azioni medesime. I requisiti  di  cui  al  primo periodo devono sussistere a partire dal primo  giorno  del  periodo  d'imposta  della  partecipata  in cui si esercita  l'opzione e permanere ininterrottamente sino al termine del periodo  di  opzione.  L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
 a) i  soci  partecipanti  fruiscano della riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
 b) la   societa'  partecipata  eserciti  l'opzione  di  cui  agli articoli 117 e 130.».
 2.   Le  disposizioni  dell'articolo  115  del  testo  unico,  come modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 115 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  115  (Opzione  per la trasparenza fiscale). - 1.
 Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
 imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma 1,
 lettera   a),   al   cui   capitale   sociale   partecipano
 esclusivamente  soggetti  di cui allo stesso art. 73, comma
 1,  lettera a), ciascuno con una percentuale del diritto di
 voto   esercitabile   nell'assemblea  generale,  richiamata
 dall'art.  2346 del codice civile, e di partecipazione agli
 utili  non  inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
 per  cento,  e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
 dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
 di  partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
 al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
 partecipazione  agli utili di cui al periodo precedente non
 si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
 e  la  quota  di  utili  delle azioni di cui all'art. 2350,
 secondo  comma, primo periodo, del codice civile, si assume
 pari  alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
 medesime.  I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo devono
 sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
 della  partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
 ininterrottamente  sino  al termine del periodo di opzione.
 L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
 a) i  soci  partecipanti  fruiscano  della  riduzione
 dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
 b) la  societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
 agli articoli 117 e 130.
 2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al
 comma  1  non  siano  residenti  nel territorio dello Stato
 l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
 vi   sia   obbligo  di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili
 distribuiti.
 3.   L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
 d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
 chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
 ritenute  operate  a  titolo  d'acconto sui redditi di tale
 societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
 versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
 secondo  la  percentuale  di  partecipazione  agli utili di
 ciascuno.  Le  perdite  fiscali  della societa' partecipata
 relative  a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione sono
 imputate  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di
 partecipazione  ed  entro il limite della propria quota del
 patrimonio netto contabile della societa' partecipata.
 4.  L'opzione  e' irrevocabile per tre esercizi sociali
 della  societa'  partecipata  e  deve  essere esercitata da
 tutte   le   societa'   e   comunicata  all'Amministrazione
 finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
 predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
 del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
 5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non
 modifica  il  regime  fiscale  in  capo  ai  soci di quanto
 distribuito  dalla societa' partecipata utilizzando riserve
 costituite  con  utili  di precedenti esercizi o riserve di
 cui  all'art.  47,  comma  5. Ai fini dell'applicazione del
 presente    comma,   durante   i   periodi   di   validita'
 dell'opzione,   salva   una   diversa   esplicita  volonta'
 assembleare,  si  considerano  prioritariamente distribuiti
 gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
 coperture   di  perdite,  si  considerano  prioritariamente
 utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
 6.  Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
 dell'opzione,  l'efficacia  della  stessa cessa dall'inizio
 dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
 Gli  effetti  dell'opzione  non  vengono  meno  nel caso di
 mutamento    della   compagine   sociale   della   societa'
 partecipata   mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con  i
 requisiti di cui al comma 1 o 2.
 7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli
 obblighi   di   acconto   permangono  anche  in  capo  alla
 partecipata.   Per  la  determinazione  degli  obblighi  di
 acconto  della  partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
 venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica quanto
 previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di mancato
 rinnovo   dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto  si
 determinano  senza considerare gli effetti dell'opzione sia
 per la societa' partecipata, sia per i soci.
 8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
 con   ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli
 interessi   conseguenti   all'obbligo  di  imputazione  del
 reddito.
 9.  Le  disposizioni  applicative  della presente norma
 sono  stabilite  dallo  stesso  decreto ministeriale di cui
 all'art. 129.
 10.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si applicano le
 disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
 del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 11.  Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
 di  imputazione  rettificando  i  valori patrimoniali della
 societa'   partecipata   secondo   le   modalita'  previste
 dall'art.   128,  fino  a  concorrenza  delle  svalutazioni
 determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
 accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
 rivalutazioni  assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
 medesimo  nel  periodo  d'imposta  antecedente a quello dal
 quale  ha  effetto  l'opzione  di cui al comma 4 e nei nove
 precedenti.
 12.  Per  le  partecipazioni  in  societa' indicate nel
 comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
 rispettivamente,  dei  redditi  e delle perdite imputati ai
 soci  ed  e'  altresi'  diminuito,  fino  a concorrenza dei
 redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
 
 
 
 
 |  | Art. 8. Consolidato nazionale
 1.  All'articolo  117  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2:
 1) la parola: «precedente» e' soppressa;
 2)   la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  di esercitare  nel  territorio  dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita  dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita  dall'articolo  162,  nel  cui  patrimonio  sia  compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.»;
 b) al  comma  3,  le parole: «all'art. 120» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1».
 2. All'articolo 118 del testo unico, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 165:
 a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito complessivo globale;
 b) la quota di imposta italiana fino a concorrenza della quale e' accreditabile   l'imposta   estera  e'  calcolata  separatamente  per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al consolidato, e per ciascuno Stato;
 c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione di gruppo prima del  compimento  del  triennio  o  di mancato rinnovo dell'opzione il diritto  al  riporto  in  avanti e all'indietro dell'eccedenza di cui all'articolo  165,  comma 6, compete ai soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero.».
 3.  All'articolo  119,  comma  1,  lettera  d), del testo unico, le parole:  «sesto  mese del» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo giorno  del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al».
 4.  All'articolo  123 del testo unico, dopo il comma 2, e' aggiunto il  seguente:  «2-bis.  Le  perdite  fiscali di cui all'articolo 118, comma  2, non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate   dal   cedente  a  seguito  del  trasferimento  dei  beni effettuato  secondo  il regime di neutralita' fiscale di cui al comma 1.».
 5.  All'articolo  124  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  «aumentato»  e'  inserita la seguente: «o diminuito» e dopo le parole: «interessi passivi dedotti» sono inserite le seguenti: «o non dedotti»;
 b) al comma 4, le parole «all'articolo 123» sono sostituite dalle seguenti:  «all'articolo  122»  e dopo le parole: «le hanno prodotte» sono inserite le seguenti: «, al netto di quelle utilizzate,».
 6.  All'articolo  127  del  testo  unico sono appartate le seguenti modificazioni:
 a) il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente: «1. La societa' o l'ente controllante e' responsabile:
 a) per  la  maggiore  imposta  accertata  e  per  gli interessi relativi,  riferita  al  reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 122;
 b) per  le  somme  che  risultano  dovute, con riferimento alla medesima   dichiarazione,   a  seguito  dell'attivita'  di  controllo prevista  dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riferita alle dichiarazioni dei redditi  propria  di  ciascun soggetto che partecipa al consolidato e dell'attivita'   di  liquidazione  di  cui  all'articolo  36-bis  del medesimo decreto;
 c) per    l'adempimento    degli    obblighi    connessi   alla determinazione  del  reddito  complessivo globale di cui all'articolo 122;
 d) solidalmente  per  il  pagamento  di  una  somma  pari  alla sanzione  di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.»;
 b) il  comma  2 e' sostituito dal seguente: «2. Ciascuna societa' controllata che partecipa al consolidato e' responsabile:
 a) solidalmente  con  l'ente  o  societa'  controllante  per la maggiore  imposta accertata e per gli interessi relativi, riferita al reddito  complessivo  globale  risultante  dalla dichiarazione di cui all'articolo  122, in conseguenza della rettifica operata sul proprio reddito  imponibile,  e  per  le  somme  che  risultano  dovute,  con riferimento  alla medesima dichiarazione, a seguito dell'attivita' di controllo  prevista  dall'articolo  36-ter del decreto del Presidente della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e dell'attivita' di liquidazione  di  cui  all'articolo  36-bis  del medesimo decreto, in conseguenza  della  rettifica operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
 b) per  la  sanzione  correlata alla maggiore imposta accertata riferita    al   reddito   complessivo   globale   risultante   dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, in conseguenza della rettifica operata  sul  proprio  reddito imponibile, e alle somme che risultano dovute   con  riferimento  alla  medesima  dichiarazione,  a  seguito dell'attivita' di controllo prevista dall'articolo 36-ter del decreto del   Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n.  600,  e dell'attivita'   di  liquidazione  di  cui  all'articolo  36-bis  del medesimo  decreto,  in  conseguenza  della  rettifica  operata  sulla propria dichiarazione dei redditi;
 c) per le sanzioni diverse da quelle di cui alla lettera b).»;
 c) il comma 3 e' abrogato.
 7.  Le  disposizioni  del testo unico, come modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di imposta che iniziano a decorrere   dal   1° gennaio   2004,   salvo  le  disposizioni  degli articoli 118  e  123  che  hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano  a  decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che  hanno  effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 117 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  117  (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
 di  imprese  controllate  residenti).  -  1.  La societa' o
 l'ente   controllante   e   ciascuna  societa'  controllata
 rientranti  fra  i  soggetti  di  cui all'art. 73, comma 1,
 lettere  a)  e  b),  fra  i  quali  sussiste il rapporto di
 controllo  di  cui  all'art.  2359, comma 1, numero 1), del
 codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
 congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la tassazione di
 gruppo.
 2.  I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d),
 possono  esercitare  l'opzione  di  cui  al comma 1 solo in
 qualita' di controllanti ed a condizione:
 a) di  essere  residenti  in  Paesi con i quali e' in
 vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
 b) di   esercitare   nel   territorio   dello   Stato
 un'attivita'   d'impresa,   come   definita  dall'art.  55,
 mediante   una   stabile   organizzazione,   come  definita
 dall'art.   162,   nel   cui  patrimonio  sia  compresa  la
 partecipazione in ciascuna societa' controllata.
 3.  Permanendo  il  requisito  del  controllo di cui al
 comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
 irrevocabile.   Nel  caso  venga  meno  tale  requisito  si
 determinano le conseguenze di cui all'art. 124.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 118 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  118  (Effetti dell'esercizio dell'opzione). - 1.
 L'esercizio dell'opzione per la tassazione di gruppo di cui
 all'art.  117  comporta  la  determinazione  di  un reddito
 complessivo globale corrispondente alla somma algebrica dei
 redditi  complessivi  netti  da  considerare,  quanto  alle
 societa'      controllate,     per     l'intero     importo
 indipendentemente  dalla quota di partecipazione riferibile
 al  soggetto controllante. Al soggetto controllante compete
 il riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla
 somma   algebrica   degli   imponibili,   la   liquidazione
 dell'unica    imposta   dovuta   o   dell'unica   eccedenza
 rimborsabile o riportabile a nuovo.
 1-bis.   Ai   fini  della  determinazione  del  credito
 d'imposta per i redditi prodotti all'estero di cui all'art.
 165:
 a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
 complessivo globale;
 b) la  quota  di  imposta italiana fino a concorrenza
 della  quale e' accreditabile l'imposta estera e' calcolata
 separatamente  per  ciascuno  dei  soggetti partecipanti al
 consolidato, e per ciascuno Stato;
 c) nelle  ipotesi di interruzione della tassazione di
 gruppo  prima  del  compimento  del  triennio  o di mancato
 rinnovo  dell'opzione  il  diritto  al  riporto in avanti e
 all'indietro  dell'eccedenza  di cui all'art. 165, comma 6,
 compete   ai   soggetti   che   hanno  prodotto  i  redditi
 all'estero.
 2.  Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori
 all'inizio  della tassazione di gruppo di cui alla presente
 sezione  possono  essere utilizzate solo dalle societa' cui
 si  riferiscono.  Le  eccedenze d'imposta riportate a nuovo
 relative  agli  stessi  esercizi  possono essere utilizzate
 dalla societa' o ente controllante o alternativamente dalle
 societa'  cui competono. Resta ferma l'applicabilita' delle
 disposizioni   di  cui  all'art.  43-ter  del  decreto  del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
 3.  Gli  obblighi  di  versamento a saldo ed in acconto
 competono   esclusivamente   alla  controllante.  L'acconto
 dovuto  e'  determinato sulla base dell'imposta relativa al
 periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti
 d'imposta  e  delle ritenute d'acconto, come indicata nella
 dichiarazione  dei  redditi,  presentata ai sensi dell'art.
 122.  Per il primo esercizio la determinazione dell'acconto
 dovuto   dalla   controllante   e'  effettuata  sulla  base
 dell'imposta,   al  netto  delle  detrazioni,  dei  crediti
 d'imposta  e  delle ritenute d'acconto, corrispondente alla
 somma  algebrica dei redditi relativi al periodo precedente
 come  indicati  nelle  dichiarazioni dei redditi presentate
 per   il   periodo   stesso  dalle  societa'  singolarmente
 considerate. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di
 cui  all'art.  4  del  decreto-legge  2 marzo  1989, n. 69,
 convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989,
 n. 154.
 4.   Non   concorrono   alla   formazione  del  reddito
 imponibile  in  quanto escluse le somme percepite o versate
 tra  le  societa'  di  cui  al comma 1 in contropartita dei
 vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 119 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  119 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
 1.  L'opzione  puo'  essere  esercitata da ciascuna entita'
 legale  solo in qualita' di controllante o solo in qualita'
 di  controllata  e  la  sua  efficacia  e'  subordinata  al
 verificarsi delle seguenti condizioni:
 a) identita'   dell'esercizio   sociale  di  ciascuna
 societa'  controllata  con  quello  della  societa'  o ente
 controllante;
 b) esercizio   congiunto  dell'opzione  da  parte  di
 ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;
 c) elezione   di   domicilio  da  parte  di  ciascuna
 controllata  presso la societa' o ente controllante ai fini
 della  notifica  degli  atti  e  provvedimenti  relativi ai
 periodi  d'imposta  per  i  quali  e'  esercitata l'opzione
 prevista   dall'art.   117.   L'elezione  di  domicilio  e'
 irrevocabile  fino  al  termine  del  periodo  di decadenza
 dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni
 relative  all'ultimo  esercizio  il  cui  reddito  e' stato
 incluso nella dichiarazione di cui all'art. 122;
 d) l'avvenuto  esercizio  congiunto dell'opzione deve
 essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro ventesimo
 giorno  del sesto mese successivo alla chiusura del periodo
 d'imposta  precedente  al  primo  esercizio cui si rifensce
 l'esercizio   dell'opzione   stessa  secondo  le  modalita'
 previste dal decreto di cui all'art. 129.
 2.  Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in
 cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di
 liquidazione  volontaria  si  determinano all'interno dello
 stesso  esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui
 all'art.  129  stabilisce  le  modalita'  e gli adempimenti
 formali   da   porre   in   essere   per   pervenire   alla
 determinazione del reddito complessivo globale.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 123 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  123  (Regime  di neutralita' per i trasferimenti
 infragruppo).  -  1.  Fra  le societa' che hanno esercitato
 l'opzione di cui alla presente sezione, le cessioni di beni
 diversi  da  quelli  di  cui agli articoli 85 e 87, possono
 avvenire   in  regime  di  continuita'  di  valori  fiscali
 riconosciuti  su opzione congiunta della societa' cedente e
 cessionaria  risultante dal relativo contratto stipulato in
 forma  scritta  ed a condizione che dalla dichiarazione dei
 redditi  di  cui  all'art. 122 risulti la differenza tra il
 valore  di libro ed il valore fiscale riconosciuto del bene
 trasferito.
 2.  Salvo l'accoglimento dell'istanza di cui al comma 8
 dell'art.   37-bis   del   decreto   del  Presidente  della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le perdite fiscali di
 cui  all'art.  118,  comma 2, non possono essere utilizzate
 per  compensare  le  plusvalenze realizzate dal cessionario
 con la successiva cessione o il successivo conferimento dei
 beni trasferiti secondo il regime di neutralita' fiscale di
 cui al comma 1.
 2-bis. Le perdite fiscali di cui all'art. 118, comma 2,
 non possono essere utilizzate per compensare le plusvalenze
 realizzate dal cedente a seguito del trasferimento dei beni
 effettuato  secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
 al comma 1.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 124 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  124  (Interruzione  della  tassazione  di gruppo
 prima  del  compimento  del triennio). - 1. Se il requisito
 del controllo, cosi' come definito dall'art. 117, cessa per
 qualsiasi  motivo  prima  del  compimento  del triennio, il
 reddito  della  societa'  o  dell'ente controllante, per il
 periodo  d'imposta  in cui viene meno tale requisito, viene
 aumentato o diminuito per un importo corrispondente:
 a) agli  interessi  passivi dedotti o non dedotti nei
 precedenti  esercizi  del  triennio  per  effetto di quanto
 previsto dall'art. 97, comma 2;
 b) alla  residua  differenza tra il valore di libro e
 quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
 societa'   o   ente   controllante   o  da  altra  societa'
 controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
 all'art.  123. Il periodo precedente si applica nel caso in
 cui  il  requisito  del  controllo  venga  meno  anche  nei
 confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
 cessionaria.
 2.  Nel  caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal
 venir meno del requisito del controllo:
 a) la  societa'  o l'ente controllante deve integrare
 quanto   versato   a  titolo  d'acconto  se  il  versamento
 complessivamente  effettuato  e'  inferiore a quello dovuto
 relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
 validita' dell'opzione;
 b) ciascuna   societa'  controllata  deve  effettuare
 l'integrazione  di  cui alla lettera precedente riferita ai
 redditi  propri,  cosi' come risultanti dalla comunicazione
 di cui all'art. 121.
 3. Ai  fini  del  comma  2, entro lo stesso termine ivi
 previsto,  con  le  modalita'  stabilite dal decreto di cui
 all'art.  129,  la  societa'  o  l'ente  controllante  puo'
 attribuire,   in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti  gia'
 effettuati,  per  quanto eccedente il proprio obbligo, alle
 controllate  nei  cui confronti e' venuto meno il requisito
 del controllo.
 4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
 cui  all'art.  122,  i  crediti chiesti a rimborso e, salvo
 quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
 permangono  nell'esclusiva  disponibilita' della societa' o
 ente  controllante.  Il  decreto  di  cui all'art. 129 puo'
 prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite
 fiscali,  risultanti  dalla  dichiarazione  di cui all'art.
 122, alle societa' che le hanno prodotte al netto di quelle
 utilizzate  e nei cui confronti viene meno il requisito del
 controllo.
 5.  Le  disposizioni  dei commi precedenti si applicano
 anche  nel  caso  di fusione di una societa' controllata in
 altra  non  inclusa  nel  consolidato.  Nel caso di fusione
 della  societa' o ente controllante con societa' o enti non
 appartenenti al consolidato puo' essere richiesta, mediante
 l'esercizio  dell'interpello  ai  sensi  dell'art. 11 della
 legge   27 luglio   2000,  n.  212,  la  continuazione  del
 consolidato.  Con  il  decreto  di  cui  all'art.  129 sono
 disciplinati  gli  eventuali ulteriori casi di interruzione
 anticipata del consolidato.
 6.  L'art. 118, comma 4, si applica anche relativamente
 alle  somme percepite o versate tra le societa' del comma 1
 per  compensare gli oneri connessi con l'interruzione della
 tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 127 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  127  (Responsabilita). - 1. La societa' o l'ente
 controllante e' responsabile:
 a) per  la  maggiore  imposta  accertata  e  per  gli
 interessi relativi, riferita al reddito complessivo globale
 risultante dalla dichiarazione di cui all'art. 122;
 b) per le somme che risultano dovute, con riferimento
 alla  medesima  dichiarazione,  a seguito dell'attivita' di
 controllo   prevista   dall'art.  36-ter  del  decreto  del
 Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600,
 riferita  alle dichiarazioni dei redditi propria di ciascun
 soggetto  che  partecipa al consolidato e dell'attivita' di
 liquidazione di cui all'art. 36-bis del medesimo decreto;
 c) per  l'adempimento  degli  obblighi  connessi alla
 determinazione  del  reddito  complessivo  globale  di  cui
 all'art. 122;
 d) solidalmente  per  il  pagamento di una somma pari
 alla  sanzione  di cui alla lettera b) del comma 2 irrogata
 al soggetto che ha commesso la violazione.
 2.  Ciascuna  societa'  controllata  che  partecipa  al
 consolidato e' responsabile:
 a) solidalmente  con  l'ente  o societa' controllante
 per  la  maggiore  imposta  accertata  e  per gli interessi
 relativi,   riferita   al   reddito   complessivo   globale
 risultante  dalla  dichiarazione  di  cui  all'art. 122, in
 conseguenza  della  rettifica  operata  sul proprio reddito
 imponibile,  e  per  le  somme  che  risultano  dovute, con
 riferimento   alla   medesima   dichiarazione,   a  seguito
 dell'attivita'  di  controllo prevista dall'art. 36-ter del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600,  e  dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
 operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
 b) per  la  sanzione  correlata alla maggiore imposta
 accertata   riferita   al   reddito   complessivo   globale
 risultante  dalla  dichiarazione  di  cui  all'art. 122, in
 conseguenza  della  rettifica  operata  sul proprio reddito
 imponibile,   e   alle   somme  che  risultano  dovute  con
 riferimento   alla   medesima   dichiarazione,   a  seguito
 dell'attivita'  di  controllo prevista dall'art. 36-ter del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600,  e  dell'attivita' di liquidazione di cui all'art.
 36-bis del medesimo decreto, in conseguenza della rettifica
 operata sulla propria dichiarazione dei redditi;
 c) per  le  sanzioni  diverse  da  quelle di cui alla
 lettera b).
 3. (Abrogato).
 4.   L'eventuale   rivalsa   della   societa'   o  ente
 controllante nei confronti delle societa' controllate perde
 efficacia   qualora  il  soggetto  controllante  ometta  di
 trasmettere  alla  societa'  controllata copia degli atti e
 dei provvedimenti entro il ventesimo giorno successivo alla
 notifica  ricevuta  anche  in  qualita'  di  domiciliatario
 secondo quanto previsto dall'art. 119.».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Consolidato mondiale
 1.  All'articolo  132, comma 2, dopo la lettera d), del testo unico e'   aggiunta   la  seguente:  «d-bis)  l'esercizio  dell'opzione  e' comunicato  all'Agenzia  delle entrate, secondo le modalita' previste dal  decreto  di  cui  all'articolo  142,  entro il mese successivo a quello  di  scadenza  del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3.».
 2.  All'articolo  133, comma 2, secondo periodo, del testo unico le parole:  «il  reddito  prodotto»  sono  sostituite dalle seguenti: «i redditi  e  le  perdite  prodotti»  e  le  parole:  «e' escluso» sono sostituite dalle seguenti: «sono esclusi».
 3.  All'articolo  134,  comma  1,  lettera c), numero 3), del testo unico, la parola: «a» e' sostituita dalla seguente: «da».
 4.   All'articolo  135,  comma  1,  del  testo  unico,  le  parole: «all'articoli» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli».
 5.  All'articolo  136  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1  le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli precedenti»;
 b) al  comma  4 la parola: «perche» e' sostituita dalla seguente: «se»;
 c) il  comma  6  e'  sostituito dal seguente: «6. Nel caso in cui nello  stesso Paese estero siano presenti piu' societa' controllate e la  legislazione  locale  preveda  una  forma di tassazione di gruppo analoga  a  quella di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto  le  condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di tale  forma  di  tassazione  di  gruppo  nel  Paese  estero,  ai fini dell'applicazione  dell'articolo  165  si  assume come imposta estera quella  che  sarebbe stata dovuta se tali societa' si fossero avvalse del  consolidato.  Le  societa'  ammesse alla tassazione di gruppo in tale  Paese  costituiscono, ai fini del presente articolo, una o piu' societa'  a  seconda  che la compensazione dei singoli imponibili nel Paese estero sia consentita in modo totale o parziale.».
 6. Le disposizioni del testo unico modificate dal presente articolo hanno  effetto  per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 136,  comma 6, che hanno effetto per i periodi d'imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 7.  Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 142 del testo unico,  valgono,  in quanto compatibili, le disposizioni previste dal decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2004.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 132 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  132 (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
 1.  Permanendo  il  requisito  del  controllo,  cosi'  come
 definito  nell'art.  133,  l'opzione di cui all'art. 131 e'
 irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque
 esercizi  del  soggetto  controllante. I successivi rinnovi
 hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.
 2.  L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata al
 verificarsi delle seguenti condizioni:
 a) il  suo  esercizio  deve  avvenire relativamente a
 tutte  le  controllate  non residenti, cosi', come definite
 dall'art. 133;
 b) identita'   dell'esercizio   sociale  di  ciascuna
 societa'  controllata  con  quello  della  societa'  o ente
 controllante,  salvo nel caso in cui questa coincidenza non
 sia consentita dalle legislazioni locali;
 c) revisione  dei  bilanci  del soggetto controllante
 residente  e  delle  controllate  residenti di cui all'art.
 131,  comma  2,  e  di quelle non residenti di cui all'art.
 133,   da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo  Consob
 previsto  dal  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
 o,  per quanto riguarda le controllate non residenti, anche
 da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
 controllante  utilizzi  gli esiti della revisione contabile
 dagli  stessi  soggetti effettuata ai fini del giudizio sul
 bilancio   annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui  la
 controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
 bilancio,  redazione a cura dell'organo sociale cui compete
 l'amministrazione  della societa' di un bilancio volontario
 riferito  ad  un periodo di tempo corrispondente al periodo
 d'imposta   della   controllante,  comunque  soggetto  alla
 revisione di cui al primo periodo;
 d) attestazione   rilasciata   da  ciascuna  societa'
 controllata non residente secondo le modalita' previste dal
 decreto di cui all'art. 142 dalla quale risulti:
 1)  il  consenso alla revisione del proprio bilancio di
 cui alla lettera c);
 2)  l'impegno  a  fornire  al  soggetto controllante la
 collaborazione    necessaria    per    la    determinazione
 dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non
 superiore  a  sessanta  giorni  dalla  loro  notifica  alle
 richieste dell'Amministrazione finanziaria;
 d-bis) l'esercizio   dell'opzione   e'   comunicato
 all'Agenzia  delle  entrate,  secondo le modalita' previste
 dal decreto di cui all'art. 142, entro il mese successivo a
 quello   di   scadenza   del   termine   previsto   per  la
 comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma
 3.
 3.  Entro  il  primo  esercizio  di  cui  al comma 1 la
 societa' controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai
 sensi  dell'art.  11  della  legge  27 agosto 2000, n. 212,
 recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di
 verificare  la  sussistenza  dei  requisiti  per  il valido
 esercizio  dell'opzione.  In  particolare  dall'istanza  di
 interpello dovra' risultare:
 a) la    qualificazione   soggettiva   del   soggetto
 controllante  all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'art.
 130, comma 2;
 b) la puntuale descrizione della struttura societaria
 estera  del  gruppo  con l'indicazione di tutte le societa'
 controllate;
 c) la  denominazione,  la  sede  sociale, l'attivita'
 svolta,   l'ultimo   bilancio   disponibile   di  tutte  le
 controllate    non    residenti   nonche'   la   quota   di
 partecipazione  agli  utili  riferita  alla controllante ed
 alle  controllate di cui all'art. 131, comma 2, l'eventuale
 diversa  durata  dell'esercizio  sociale  e  le ragioni che
 richiedono tale diversita';
 d) la   denominazione   dei  soggetti  cui  e'  stato
 attribuito  l'incarico  per  la  revisione dei bilanci e le
 conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;
 e) l'elenco  delle  imposte  relativamente alle quali
 verra' presumibilmente richiesto il credito di cui all'art.
 165.
 4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
 essere  subordinata  all'assunzione  da  parte del soggetto
 controllante  dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati
 ad  una  maggiore  tutela  degli interessi erariali. Con lo
 stesso   interpello   di   cui   al  comma  3  il  soggetto
 controllante  puo'  a  sua volta richiedere, oltre a quelle
 gia'    previste,    ulteriori   semplificazioni   per   la
 determinazione  del  reddito  imponibile fra le quali anche
 l'esclusione  delle  societa' controllate di dimensioni non
 rilevanti  residenti  in  uno  Stato o territori diversi da
 quelli  a  regime  fiscale  privilegiato  di cui al decreto
 ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma 4.
 5.  Le  variazioni  dei  dati  di  cui  al comma 3 sono
 comunicate  all'Agenzia  delle  entrate  con  le  modalita'
 previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla
 fine  del  periodo  d'imposta  durante  il  quale  si  sono
 verificate.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 133 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  133  (Definizione del requisito di controllo). -
 1.  Agli  effetti  della  presente  sezione, si considerano
 controllate le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza
 personalita'  giuridica  non residenti nel territorio dello
 Stato   le   cui  azioni,  quote,  diritti  di  voto  e  di
 partecipazione  agli  utili  sono  posseduti direttamente o
 indirettamente  dalla  societa' o ente controllante per una
 percentuale  superiore  al  50  per  cento  da determinarsi
 relativamente  alla  societa' controllante ed alle societa'
 controllate residenti di cui all'art. 131, comma 2, tenendo
 conto  della  eventuale  demoltiplicazione  prodotta  dalla
 catena societaria di controllo.
 2.   Le   partecipazioni  di  cui  al  comma  1  devono
 sussistere    alla   fine   dell'esercizio   del   soggetto
 controllante.  Tuttavia  i  redditi  e  le perdite prodotti
 dalle  societa' cui tali partecipazioni si riferiscono sono
 esclusi  dalla  formazione  della base imponibile di gruppo
 nel  caso in cui il requisito del controllo di cui al comma
 precedente si sia verificato entro i sei mesi precedenti la
 fine dell'esercizio della societa' controllante.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 134, comma 1, lettera
 c),  numero  3),  del testo unico delle imposte sui redditi
 come modificato dal presente decreto legislativo:
 «Art. 134 (Obblighi della societa' od ente controllante
 e  rettifiche di consolidamento). - 1. L'ente o la societa'
 controllante  provvede a calcolare il reddito imponibile di
 ciascuna  controllata  estera.  A  tale  scopo  il  reddito
 risultante  dai  bilanci  revisionati  viene  rideterminato
 secondo  le norme di cui alla sezione I del presente capo e
 del titolo III in quanto compatibili con quelle di cui alla
 presente sezione e con le rettifiche di seguito previste:
 a)-b) (omissis);
 c) i   valori   risultanti   dal   bilancio  relativo
 all'esercizio  o periodo di gestione anteriore al primo cui
 si  applicano  le  disposizioni della presente sezione sono
 riconosciuti   ai   fini   dell'imposta  sulle  societa'  a
 condizione   che   siano   conformi   a   quelli  derivanti
 dall'applicazione   dei   criteri  contabili  adottati  nei
 precedenti  esercizi  e  che  siano  adempiuti gli obblighi
 formali  eventualmente previsti dal decreto di cui all'art.
 142 salvo quanto di seguito previsto:
 1)-2) (omissis);
 3)  i  fondi  per  rischi  ed  oneri risultanti dal
 predetto bilancio istituiti con finalita' diverse da quelli
 previsti   dalla   stessa  sezione  I  non  si  considerano
 fiscalmente riconosciuti;
 4) (omissis).
 2. (Omissis).».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 135 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  135  (Determinazione  delle  plusvalenze  per  i
 trasferimenti  infragruppo).  -  1.  Le  plusvalenze  e  le
 minusvalenze    derivanti   dalle   cessioni,   inclusi   i
 conferimenti,  di  beni  diversi  da  quelli  di  cui  agli
 articoli 85  e  87,  fra  le  societa' non residenti cui si
 riferisce   l'opzione   di   cui   alla  presente  sezione,
 concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo  in
 misura corrispondente alla differenza tra la percentuale di
 partecipazione agli utili del soggetto controllante e delle
 societa'  controllate  residenti di cui all'art. 131, comma
 2,  nella  controllata  cedente  e  quella  se minore nella
 controllata acquirente.
 2.   Il   costo   fiscalmente   riconosciuto  del  bene
 trasferito  alla  societa'  acquirente  sara' pari a quello
 precedente  il  trasferimento  maggiorato  della  quota  di
 plusvalenza  che  ha  concorso  alla formazione del reddito
 imponibile ai sensi del comma 1.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 136 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  136 (Determinazione dell'imposta dovuta) - 1. La
 societa'  controllante,  effettuando la somma algebrica del
 proprio  imponibile  e  di  quelli delle controllate estere
 determinati    secondo    i    criteri    di    cui    agli
 articoli precedenti,   determina   il   reddito  imponibile
 complessivo   relativamente   al  quale  calcola  l'imposta
 corrispondente.
 2.  Dall'imposta  determinata secondo il comma 1, oltre
 alle  detrazioni,  alle  ritenute  ed  ai crediti d'imposta
 relativi   al   soggetto   controllante,  sono  ammesse  in
 detrazione  le  imposte  sul  reddito  pagate  all'estero a
 titolo  definitivo  secondo i criteri di cui all'art. 165 e
 ai commi da 3 a 6.
 3.  Al fine di determinare la quota di imposta italiana
 relativa  al  reddito  estero  oggetto  di imputazione alla
 formazione  del  reddito  imponibile  complessivo di cui al
 comma  1,  concorrono  prioritariamente  i redditi prodotti
 dalle  controllate  estere,  e la quota di imposta italiana
 fino  a  concorrenza della quale e' accreditabile l'imposta
 estera  e' calcolata con riferimento a ciascuna controllata
 estera.   L'eventuale   eccedenza  dell'imposta  estera  e'
 utilizzabile  nei periodi d'imposta precedenti o successivi
 secondo le disposizioni di cui all'art. 165.
 4.  Fino  a  concorrenza della quota d'imposta italiana
 relativa al reddito prodotto da ciascuna controllata estera
 successivamente  all'esercizio dell'opzione, il credito per
 imposte  pagate all'estero viene riliquidato negli esercizi
 in   cui  avviene  il  pagamento  a  titolo  definitivo  di
 ulteriori  imposte  estere  sullo  stesso  reddito anche se
 distribuito.
 5.   Ai   fini   dell'applicazione   del  comma  4,  si
 considerano prioritariamente distribuiti i redditi prodotti
 negli esercizi piu' recenti.
 6.  Nel  caso  in  cui  nello stesso Paese estero siano
 presenti piu' societa' controllate e la legislazione locale
 preveda  una forma di tassazione di gruppo analoga a quella
 di cui alla precedente sezione se, ricorrendone in concreto
 le  condizioni, le societa' controllate non si avvalgono di
 tale  forma  di  tassazione  di gruppo nel Paese estero, ai
 fini dell'applicazione dell'art. 165 si assume come imposta
 estera  quella che sarebbe stata dovuta se tali societa' si
 fossero  avvalse  del consolidato. Le societa' ammesse alla
 tassazione  di  gruppo in tale Paese costituiscono, ai fini
 del presente articolo, una o piu' societa' a seconda che la
 compensazione  dei  singoli imponibili nel Paese estero sia
 consentita in modo totale o parziale.».
 - L'art.  142 del testo unico delle imposte sui redditi
 prevede  che le disposizioni applicative della Sezione III,
 riguardante   il   consolidato   mondiale,   del   Capo  II
 (determinazione  della  base  imponibile  delle  societa' e
 degli  enti  commerciali  residenti)  siano  stabilite  con
 decreto   di   natura   non   regolamentare   del  Ministro
 dell'economia e delle finanze.
 - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
 9 giugno  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138
 del  15 giugno  2004, detta le disposizioni applicative del
 regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli
 articoli da  117  a  128  del testo unico delle imposte sui
 redditi.
 
 
 
 
 |  | Art. 10. Determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime
 1.  All'articolo  156  del testo unico il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria  sulla  base  del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti  predetti,  e'  calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
 a) da  0  a  1.000  tonnellate  di  stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
 b) da  1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
 c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
 d) da   25.001  tonnellate  di  stazza  netta:  0,0020  euro  per tonnellata.».
 2.  All'articolo 160, comma 2, del testo unico, dopo le parole: «le altre  imprese»  sono inserite le seguenti: «, anche se residenti nel territorio  dello  Stato,»  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il seguente periodo: «Resta ferma l'applicazione dell'articolo 156.».
 4.  Le  disposizioni degli articoli 156 e 160 del testo unico, come modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di imposta  indicati  all'articolo  4,  comma 1, lettera e), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 156 deI testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art. 156 (Determinazione del reddito imponibile). - 1.
 Il  reddito  imponibile,  determinato  in via forfetaria ed
 unitaria  sulla  base  del  reddito giornaliero di ciascuna
 nave  con  i  requisiti  predetti,  e' calcolato sulla base
 degli  importi  in  cifra  fissa  previsti  per  i seguenti
 scaglioni di tonnellaggio netto:
 a) da  0  a  1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090
 euro per tonnellata;
 b) da  1.001  a  10.000  tonnellate  di stazza netta:
 0,0070 euro per tonnellata;
 c) da  10.001  a  25.000  tonnellate di stazza netta:
 0,0040 euro per tonnellata;
 d) da  25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro
 per tonnellata.
 2.   Agli   effetti  del  comma  precedente,  non  sono
 computati  i  giorni  di  mancata  utilizzazione a causa di
 operazioni   di   manutenzione,   riparazione  ordinaria  o
 straordinaria,  ammodernamento e trasformazione della nave;
 sono   altresi'   esclusi   dal   computo   dei  giorni  di
 operativita'  quelli  nei  quali  la  nave  e'  in  disarmo
 temporaneo.
 3.  Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto
 dai commi precedenti non e' ammessa alcuna deduzione. Resta
 ferma l'applicazione dell'art. 84.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 160 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.    160    (Ulteriori    effetti    dell'esercizio
 dell'opzione).  - 1. I soggetti che esercitano l'opzione di
 cui  all'art. 155 non possono esercitare quella di cui alle
 sezioni  II  e  III  del  titolo  II  ne'  in  qualita'  di
 controllanti, ne' in qualita' di controllati.
 2. Alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
 fra  le  societa'  il  cui  reddito  e'  determinato  anche
 parzialmente  ai  sensi  dell'art.  156 e le altre imprese,
 anche  se residenti nel territorio dello Stato, si applica,
 ricorrendone  le altre condizioni, la disciplina del valore
 normale  prevista  dall'art.  110,  comma  7.  Resta  ferma
 l'applicazione dell'art. 156.».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Disposizioni comuni
 1.  All'articolo  165  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  3,  le  parole: «Salvo quanto previsto dal comma 6, ultimo periodo, e dall'articolo 136, commi 3 e 6,» sono soppresse;
 b) al  comma  6, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al presente comma relative al riporto in avanti e all'indietro  dell'eccedenza  si applicano anche ai redditi d'impresa prodotti   all'estero   dalle   singole   societa'   partecipanti  al consolidato  nazionale  e  mondiale,  anche se residenti nello stesso paese, salvo quanto previsto dall'articolo 136, comma 6.»;
 c) al  comma  9  dopo le parole: «dalle societa» sono inserite le seguenti:  «,  associazioni  e  imprese di cui all'articolo 5 e dalle societa».
 2.  All'articolo  166  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) la   rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Trasferimento all'estero della residenza»;
 b) al comma 1:
 1)   il   primo   periodo   e'  sostituito  dal  seguente:  «Il trasferimento  all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese  commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle  imposte  sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei  componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che gli stessi  non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.»;
 2) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Per le imprese individuali  e le societa' di persone si applica l'articolo 17, comma 1, lettere g) e l).»;
 c) al comma 2 le parole «o della sede» sono soppresse.
 3.  Le  disposizioni  del testo unico, come modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di imposta che iniziano a decorrere  dal  1° gennaio  2004, salvo le disposizioni dell'articolo 165, comma 6, che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 165 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  165  (Credito  d'imposta  per i redditi prodotti
 all'estero).   -   1. Se   alla   formazione   del  reddito
 complessivo  concorrono  redditi  prodotti  all'estero,  le
 imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono
 ammesse  in  detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla
 concorrenza   della   quota   d'imposta  corrispondente  al
 rapporto  tra  i  redditi prodotti all'estero ed il reddito
 complessivo  al  netto  delle perdite di precedenti periodi
 d'imposta ammesse in diminuzione.
 2.  I  redditi si considerano prodotti all'estero sulla
 base  di  criteri  reciproci a quelli previsti dall'art. 23
 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
 3. Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri,
 la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.
 4.  La  detrazione  di  cui  al  comma  1  deve  essere
 calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta
 cui  appartiene  il reddito prodotto all'estero al quale si
 riferisce   l'imposta   di  cui  allo  stesso  comma  1,  a
 condizione  che  il  pagamento  a titolo definitivo avvenga
 prima della sua presentazione. Nel caso in cui il pagamento
 a  titolo  definitivo  avvenga  successivamente  si applica
 quanto previsto dal comma 7.
 5. Per i redditi d'impresa prodotti all'estero mediante
 stabile  organizzazione  o  da  societa' controllate di cui
 alla  sezione  III del capo II del titolo II, la detrazione
 puo'   essere   calcolata   dall'imposta   del  periodo  di
 competenza  anche  se  il  pagamento  a  titolo  definitivo
 avviene   entro   il   termine   di   presentazione   della
 dichiarazione   relativa   al   primo   periodo   d'imposta
 successivo.  L'esercizio  della  facolta' di cui al periodo
 precedente    e'    condizionato   all'indicazione,   nelle
 dichiarazioni  dei  redditi,  delle imposte estere detratte
 per  le  quali ancora non e' avvenuto il pagamento a titolo
 definitivo.
 6.  Nel  caso di reddito d'impresa prodotto, da imprese
 residenti,  nello stesso Paese estero, l'imposta estera ivi
 pagata  a  titolo  definitivo  su tale reddito eccedente la
 quota  d'imposta  italiana  relativa  al  medesimo  reddito
 estero, costituisce un credito d'imposta fino a concorrenza
 della  eccedenza  della quota d'imposta italiana rispetto a
 quella  estera pagata a titolo definitivo in relazione allo
 stesso   reddito   estero,   verificatasi   negli  esercizi
 precedenti  fino all'ottavo. Nel caso in cui negli esercizi
 precedenti   non   si   sia   verificata   tale  eccedenza,
 l'eccedenza  dell'imposta  estera  puo'  essere riportata a
 nuovo   fino  all'ottavo  esercizio  successivo  ed  essere
 utilizzata  quale  credito  d'imposta  nel  caso  in cui si
 produca   l'eccedenza   della  quota  di  imposta  italiana
 rispetto  a  quella  estera relativa allo stesso reddito di
 cui al primo periodo del presente comma. Le disposizioni di
 cui  al  presente  comma  relative  al riporto in avanti ed
 all'indietro  del  credito  si  applicano  anche ai redditi
 d'impresa   prodotti   all'estero  dalle  singole  societa'
 controllate  di cui alla sezione III del capo II del titolo
 II  anche  se  residenti  nello  stesso Paese, salvo quanto
 previsto dall'art. 136, comma 6.
 7.  Se  l'imposta  dovuta  in  Italia  per  il  periodo
 d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare
 l'imponibile  e'  stata  gia' liquidata, si procede a nuova
 liquidazione  tenendo  conto  anche  dell'eventuale maggior
 reddito  estero,  e  la  detrazione  si  opera dall'imposta
 dovuta  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
 dichiarazione  nella  quale  e' stata richiesta. Se e' gia'
 decorso  il  termine  per  l'accertamento, la detrazione e'
 limitata   alla  quota  dell'imposta  estera  proporzionale
 all'ammontare  del  reddito prodotto all'estero acquisito a
 tassazione in Italia.
 8.   La   detrazione  non  spetta  in  caso  di  omessa
 presentazione  della  dichiarazione o di omessa indicazione
 dei   redditi   prodotti   all'estero  nella  dichiarazione
 presentata.
 9.  Per  le  imposte  pagate all'estero dalle societa',
 associazioni  e  imprese di cui all'art. 5 e dalle societa'
 che  hanno  esercitato l'opzione di cui agli articoli 115 e
 116  la detrazione spetta ai singoli soci nella proporzione
 ivi stabilita.
 10.  Nel  caso  in  cui  il reddito prodotto all'estero
 concorra   parzialmente   alla   formazione   del   reddito
 complessivo,  anche  l'imposta  estera va ridotta in misura
 corrispondente.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 166 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art. 166 (Trasferimento all'estero della residenza). -
 1. Il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti
 che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita
 della   residenza   ai  fini  delle  imposte  sui  redditi,
 costituisce  realizzo,  al  valore  normale, dei componenti
 dell'azienda  o  del  complesso  aziendale,  salvo  che gli
 stessi  non  siano  confluiti in una stabile organizzazione
 situata  nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
 si  applica se successivamente i componenti confluiti nella
 stabile  organizzazione  situata nel territorio dello Stato
 ne   vengano   distolti.   Si   considerano  in  ogni  caso
 realizzate, al valore normale, le plusvalenze relative alle
 stabili   organizzazioni   all'estero.   Per   le   imprese
 individuali  e le societa' di persone si applica l'art. 17,
 comma 1, lettere g) e l).
 2.  I  fondi  in  sospensione d'imposta, inclusi quelli
 tassabili  in  caso  di distribuzione, iscritti nell'ultimo
 bilancio  prima  del  trasferimento  della  residenza, sono
 assoggettati  a  tassazione  nella  misura in cui non siano
 stati  ricostituiti nel patrimonio contabile della predetta
 stabile organizzazione.».
 
 
 
 
 |  | Art. 12. Operazioni straordinarie
 1.  All'articolo  172  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  3,  le parole «per i soci della societa' risultante dalla  fusione o incorporante» sono sostituite dalle seguenti: «per i soci della societa' incorporata o fusa»;
 b) il  comma  6  e'  sostituito  dal seguente: «6. All'aumento di capitale,  all'avanzo  da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione  e  l'attribuzione  delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societa' incorporata  o fusa, diverse da quelle gia' attribuite o ricostituite ai  sensi  del  comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione.   Si   considerano   non   concorrenti   alla  formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.».
 2.  All'articolo  173,  comma  15,  del  testo  unico,  le  parole: «dell'articolo  171»  sono  sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 170».
 3.  All'articolo  176,  comma  3,  del testo unico, le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «68, comma 3,».
 4.  All'articolo  177  del  testo  unico sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1,  nel  primo  periodo,  le parole: «o quote» sono soppresse  e nel secondo periodo le parole: «67, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 68, comma 3»;
 b) al  comma  2  le  parole:  «ai  fini  della determinazione del reddito  dell'impresa conferente» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della determinazione del reddito del conferente».
 5.  All'articolo  179, comma 4, del testo unico, il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli eventuali conguagli concorrono a formare  il  reddito dei soci della societa' incorporata o fusa o dei soci  della societa' scissa, fatta salva l'applicazione dell'articolo 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87, e dei   percipienti  nelle  operazioni  di  scambio  di  partecipazioni mediante  permuta  o  conferimento,  ferma rimanendo, ricorrendone le condizioni,  l'esenzione  totale  di  cui  all'articolo  87  e quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».
 6.   All'articolo  181,  comma  1,  del  testo  unico,  le  parole: «dell'articolo  181»  sono  sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 178».
 7.  All'articolo  183,  comma 2, del testo unico, sono aggiunti, in fine,  i  seguenti periodi: «Il patrimonio netto dell'impresa o della societa'  all'inizio  del  procedimento  concorsuale  e'  determinato mediante  il  confronto  secondo  i valori riconosciuti ai fini delle imposte  sui redditi, tra le attivita' e le passivita' risultanti dal bilancio  di  cui  al  comma 1, redatto e allegato alla dichiarazione iniziale  del  curatore  o dal commissario liquidatore. Il patrimonio netto  e' considerato nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a quello delle attivita'.».
 8.  Le  disposizioni  degli  articoli 172,  comma 3, 173, 176, 177, comma  1,  179  e  181  del testo unico, come modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di imposta che iniziano a decorrere   dal   1° gennaio   2004;  le  disposizioni  di  cui  agli articoli 172,  comma  6,  e 177, comma 2, hanno effetto per i periodi d'imposta che hanno inizio a decorrere del 1° gennaio 2005.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 172 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  172  (Fusione  di  societa). - 1. La fusione tra
 piu'  societa'  non  costituisce realizzo ne' distribuzione
 delle  plusvalenze  e  minusvalenze dei beni delle societa'
 fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze
 e il valore di avviamento.
 2.  Nella  determinazione  del  reddito  della societa'
 risultante  dalla fusione o incorporante non si tiene conto
 dell'avanzo  o  disavanzo  iscritto in bilancio per effetto
 del   rapporto   di   cambio   delle   azioni   o  quote  o
 dell'annullamento  delle  azioni  o  quote  di alcuna delle
 societa'   fuse  possedute  da  altre.  I  maggiori  valori
 iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione
 del  disavanzo  derivante dall'annullamento o dal concambio
 di   una   partecipazione,   con  riferimento  ad  elementi
 patrimoniali  della  societa'  incorporata o fusa, non sono
 imponibili nei confronti dell'incorporante o della societa'
 risultante  dalla  fusione.  Tuttavia  i beni ricevuti sono
 valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto
 ai  fini  delle  imposte  sui redditi, facendo risultare da
 apposito  prospetto  di riconciliazione della dichiarazione
 dei  redditi  i  dati  esposti  in  bilancio  ed  i  valori
 fiscalmente riconosciuti.
 3.   Il  cambio  delle  partecipazioni  originarie  non
 costituisce ne' realizzo ne' distribuzione di plusvalenze o
 di  minusvalenze  ne'  conseguimento  di  ricavi per i soci
 della    societa'   incorporata   o   fusa,   fatta   salva
 l'applicazione,  in caso di conguaglio, dell'art. 47, comma
 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.
 4.  Dalla data in cui ha effetto la fusione la societa'
 risultante  dalla  fusione  o  incorporante  subentra negli
 obblighi  e  nei  diritti delle societa' fuse o incorporate
 relativi  alle  imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
 nei commi 5 e 7.
 5.  Le  riserve  in  sospensione  di  imposta, iscritte
 nell'ultimo  bilancio  delle  societa'  fuse  o incorporate
 concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
 dalla  fusione  o incorporante se e nella misura in cui non
 siano  state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente
 utilizzando   l'eventuale   avanzo   da   fusione.   Questa
 disposizione  non  si applica per le riserve tassabili solo
 in  caso  di distribuzione le quali, se e nel limite in cui
 vi  sia  avanzo  di  fusione  o  aumento di capitale per un
 ammontare  superiore al capitale complessivo delle societa'
 partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale
 di ciascuna di esse gia' possedute dalla stessa o da altre,
 concorrono  a  formare il reddito della societa' risultante
 dalla  fusione  o  incorporante  in  caso  di distribuzione
 dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle
 che  anteriormente  alla  fusione  sono  state  imputate al
 capitale  delle  societa'  fuse  o incorporate si intendono
 trasferite  nel  capitale  della  societa' risultante dalla
 fusione  o  incorporante e concorrono a formarne il reddito
 in caso di riduzione del capitale per esuberanza.
 6.  All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento
 o   da   concambio   che   eccedono   la  ricostituzione  e
 l'attribuzione  delle  riserve di cui al comma 5 si applica
 il  regime  fiscale  del  capitale  e  delle  riserve della
 societa'   incorporata  o  fusa,  diverse  da  quelle  gia'
 attribuite  o  ricostituite  ai sensi del comma 5 che hanno
 proporzionalmente   concorso   alla   sua   formazione.  Si
 considerano  non concorrenti alla formazione dell'avanzo da
 annullamento  il  capitale  e le riserve di capitale fino a
 concorrenza del valore della partecipazione annullata.
 7.  Le  perdite  delle  societa'  che  partecipano alla
 fusione,  compresa la societa' incorporante, possono essere
 portate   in   diminuzione   del   reddito  della  societa'
 risultante  dalla  fusione  o incorporante per la parte del
 loro  ammontare  che  non eccede l'ammontare del rispettivo
 patrimonio  netto  quale risulta dall'ultimo bilancio o, se
 inferiore,  dalla  situazione  patrimoniale di cui all'art.
 2501-quater  del  codice  civile,  senza  tener  conto  dei
 conferimenti  e  versamenti fatti negli ultimi ventiquattro
 mesi  anteriori  alla  data  cui si riferisce la situazione
 stessa,  e sempre che dal conto economico della societa' le
 cui   perdite   sono  riportabili,  relativo  all'esercizio
 precedente  a quello in cui la fusione e' stata deliberata,
 risulti  un  ammontare  di ricavi e proventi dell'attivita'
 caratteristica,  e un ammontare delle spese per prestazioni
 di   lavoro  subordinato  e  relativi  contributi,  di  cui
 all'art.  2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
 di  quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
 anteriori.  Tra  i predetti versamenti non si comprendono i
 contributi  erogati a norma di legge dallo Stato a da altri
 enti  pubblici.  Se le azioni o quote della societa' la cui
 perdita  e'  riportabile  erano  possedute  dalla  societa'
 incorporante o da altra societa' partecipante alla fusione,
 la  perdita  non  e' comunque ammessa in diminuzione fino a
 concorrenza  dell'ammontare  complessivo della svalutazione
 di   tali   azioni   o   quote  effettuata  ai  fini  della
 determinazione  del  reddito  dalla societa' partecipante o
 dall'impresa  che  le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al
 quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione.
 8.   Il  reddito  delle  societa'  fuse  o  incorporate
 relativo  al  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di
 imposta  e  la  data  in  cui  ha  effetto  la  fusione  e'
 determinato,   secondo   le   disposizioni  applicabili  in
 relazione  al  tipo di societa', in base alle risultanze di
 apposito conto economico.
 9.  L'atto  di fusione puo' stabilire che ai fini delle
 imposte  sui redditi gli effetti della fusione decorrano da
 una  data  non  anteriore  a  quella  in  cui  si e' chiuso
 l'ultimo  esercizio  di  ciascuna  delle  societa'  fuse  o
 incorporate  o  a  quella,  se  piu' prossima, in cui si e'
 chiuso l'ultimo esercizio della societa' incorporante.
 10.  Nelle  operazioni  di  fusione,  gli  obblighi  di
 versamento,  inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta
 ed  alle  ritenute  operate su redditi altrui, dei soggetti
 che  si  estinguono  per effetto delle operazioni medesime,
 sono  adempiuti  dagli  stessi  soggetti  fino alla data di
 efficacia  della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis, comma
 2,  del  codice  civile;  successivamente  a  tale  data, i
 predetti   obblighi   si  intendono  a  tutti  gli  effetti
 trasferiti alla societa' incorporante o comunque risultante
 dalla fusione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  173, comma 15, del
 testo  unico  delle imposte sui redditi come modificato dal
 presente decreto legislativo:
 «Art. 173 (Scissione di societa). - 1.-14. (Omissis).
 15.  Nei  confronti della societa' soggetta all'imposta
 sulle societa' beneficiaria della scissione di una societa'
 non  soggetta a tale imposta e nei confronti della societa'
 del  secondo  tipo  beneficiaria  della  scissione  di  una
 societa'  del  primo  tipo  si  applicano  anche, in quanto
 compatibili, i commi 3, 4 e 5 dell'art. 170, considerando a
 tal  fine  la societa' scissa come trasformata per la quota
 di patrimonio netto trasferita alla beneficiaria.».
 - Si riporta il testo dell'art. 176, comma 3, del testo
 unico   delle  imposte  sui  redditi  come  modificato  dal
 presente decreto legislativo:
 «Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
 soggetto conferitario). - 1.-2. (Omissis).
 3.  Non rileva ai fini dell'art. 37-bis del decreto del
 Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il
 conferimento  dell'azienda secondo il regime di continuita'
 dei valori fiscali riconosciuti di cui al presente articolo
 e  la successiva cessione della partecipazione ricevuta per
 usufruire  dell'esenzione  totale  di cui all'art. 87, o di
 quella parziale di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 177 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  177 (Scambi di partecipazioni). - 1. La permuta,
 mediante  la  quale uno dei soggetti indicati nell'art. 73,
 comma   1,   lettere  a)  e  b),  acquista  o  integra  una
 partecipazione  di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma
 1,  n.  1),  del  codice civile, contenente disposizioni in
 materia  di  societa'  controllate  e  collegate,  in altro
 soggetto   indicato   nelle   medesime  lettere  a)  e  b),
 attribuendo ai soci di quest'ultimo proprie azioni, non da'
 luogo   a   componenti  positivi  o  negativi  del  reddito
 imponibile  a  condizione che il costo delle azioni o quote
 date in permuta sia attribuito alle azioni o quote ricevute
 in  cambio.  L'eventuale  conguaglio  in  denaro concorre a
 formare   il   reddito  del  percipiente  ferma  rimanendo,
 ricorrendone  le  condizioni,  l'esenzione  totale  di  cui
 all'art.  87  e  quella  parziale di cui agli articoli 58 e
 art. 68, comma 3.
 2. Le azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti
 in  societa',  mediante  i  quali  la societa' conferitaria
 acquisisce  il controllo di una societa' ai sensi dell'art.
 2359,  primo comma, n. 1, del codice civile, sono valutate,
 ai  fini della determinazione del reddito della conferente,
 in  base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio
 netto  formato  dalla societa' conferitaria per effetto del
 conferimento.
 3.  Si  applicano  le disposizioni dell'art. 175, comma
 2.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 179 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  179  (Regime  di neutralita' fiscale). - 1. Alle
 operazioni  indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 178 si
 applicano le disposizioni di cui agli articoli 172 e 173.
 2.  Ai  conferimenti di cui alla lettera c) del comma 1
 dell'art.  178  si  applica l'art. 176. Le disposizioni del
 comma  1  si applicano anche nei confronti del beneficiario
 non  residente  con riferimento alla stabile organizzazione
 nello   Stato   italiano,   limitatamente   agli   elementi
 patrimoniali  del  conferente  residente o, nell'ipotesi di
 cui   alla  lettera d)  del  comma  1  dell'art.  178,  non
 residente, in essa effettivamente confluiti.
 3. Nelle operazioni indicate al comma 1, le plusvalenze
 della  stabile organizzazione del conferente residente sono
 imponibili  a  titolo  di  realizzo  al valore normale, con
 deduzione  dalla  relativa  imposta,  fino  al  suo  totale
 assorbimento,  dell'ammontare  della  imposta che lo Stato,
 dove   e'   situata   la  stabile  organizzazione,  avrebbe
 effettivamente  prelevato  in  assenza  delle  norme  della
 direttiva   comunitaria   23 luglio  1990,  n.  90/434.  Il
 beneficiario non residente subentra al conferente residente
 per tutti i diritti e gli obblighi tributari.
 4.  Le  operazioni  di  fusione, scissione e scambio di
 partecipazioni  mediante  permuta  o conferimento, indicate
 nell'art.  178,  non comportano realizzo di plusvalenze ne'
 di minusvalenze sulle azioni o quote date in cambio, il cui
 valore fiscale viene assunto dalle azioni o quote ricevute,
 ripartendosi  tra  tutte  in  proporzione  dei  valori alle
 stesse attribuiti ai fini della determinazione del rapporto
 di  cambio. Gli eventuali conguagli concorrono a formare il
 reddito  dei  soci  della societa' incorporata o fusa o dei
 soci  della  societa'  scissa,  fatta  salva l'applicazione
 dell'art. 47, comma 7, e, ricorrendone le condizioni, degli
 articoli 58  e  87,  e  dei percipienti nelle operazioni di
 scambio  di partecipazioni mediante permuta o conferimento,
 ferma  rimanendo,  ricorrendone  le condizioni, l'esenzione
 totale  di  cui  all'art.  87 e quella parziale di cui agli
 articoli 58 e 68, comma 3.
 5.  Se  e'  stata  conferita da un soggetto una stabile
 organizzazione   situata  in  un  altro  Stato  membro,  le
 relative  plusvalenze  sono  imponibili  nei  confronti del
 conferente   residente  a  titolo  di  realizzo  al  valore
 normale,  con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo
 totale  assorbimento,  dell'ammontare  dell'imposta  che lo
 Stato  dove  e'  situata  la stabile organizzazione avrebbe
 prelevato   in   assenza   delle   norme   della  direttiva
 comunitaria  23 luglio  1990  n.  90/434.  In  tal  caso la
 partecipazione  ricevuta  e'  valutata  fiscalmente in base
 all'ultimo  valore  riconosciuto  ai fini delle imposte sui
 redditi  degli  elementi patrimoniali conferiti, aumentato,
 agli effetti della disposizione di cui al precedente comma,
 di    un   importo   pari   all'imponibile   corrispondente
 all'imposta dovuta a saldo.
 6.  Si  considerano  realizzati  al  valore  normale  i
 componenti  dell'azienda  o  del  complesso  aziendale  che
 abbiano  formato  oggetto  delle  operazioni  indicate alle
 lettere da a) a d) del comma 1 dell'art. 178, non confluiti
 in  seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione
 situata  nel territorio dello Stato. La stessa disposizione
 si  applica  se  successivamente alle predette operazioni i
 componenti  conferiti  nella stabile organizzazione situata
 nel territorio dello Stato ne vengano distolti.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 181 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  181  (Perdite fiscali). - 1. Nelle operazioni di
 cui  alle  lettere  a) e b), del comma 1, dell'art. 178, le
 perdite  fiscali  sono  ammesse  in  deduzione da parte del
 soggetto  non residente alle condizioni e nei limiti di cui
 all'art.  172,  comma  7, proporzionalmente alla differenza
 tra  gli  elementi dell'attivo e del passivo effettivamente
 connessi  alla  stabile  organizzazione sita nel territorio
 dello  Stato  risultante  dall'operazione  e  nei limiti di
 detta differenza.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 183 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  183 (Fallimento e liquidazione coatta). - 1. Nei
 casi  di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa
 il  reddito  di  impresa  relativo  al periodo compreso tra
 l'inizio  dell'esercizio e la dichiarazione di fallimento o
 il  provvedimento che ordina la liquidazione e' determinato
 in  base al bilancio redatto dal curatore o dal commissario
 liquidatore.  Per  le imprese individuali e per le societa'
 in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice il detto
 reddito   concorre   a   formare   il  reddito  complessivo
 dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o
 dei  soci relativo al periodo di imposta in corso alla data
 della  dichiarazione  di fallimento o del provvedimento che
 ordina la liquidazione.
 2.  Il  reddito di impresa relativo al periodo compreso
 tra  l'inizio  e  la chiusura del procedimento concorsuale,
 quale  che  sia la durata di questo ed anche se vi e' stato
 esercizio  provvisorio,  e' costituito dalla differenza tra
 il  residuo  attivo  e  il  patrimonio netto dell'impresa o
 della  societa' all'inizio del procedimento, determinato in
 base  ai  valori  fiscalmente  riconosciuti.  Il patrimonio
 netto   dell'impresa   o   della  societa'  all'inizio  del
 procedimento   concorsuale   e'   determinato  mediante  il
 confronto  secondo  i  valori  riconosciuti  ai  fini delle
 imposte  sui  redditi,  tra  le  attivita'  e le passivita'
 risultanti  dal  bilancio  di  cui  al  comma  1, redatto e
 allegato  alla  dichiarazione  iniziale  del curatore o dal
 commissario liquidatore. Il patrimonio netto e' considerato
 nullo se l'ammontare delle passivita' e' pari o superiore a
 quello delle attivita'.
 3. Per le imprese individuali e per le societa' in nome
 collettivo  e  in accomandita semplice la differenza di cui
 al comma 2 e' diminuita dei corrispettivi delle cessioni di
 beni  personali  dell'imprenditore  o dei soci compresi nel
 fallimento  o nella liquidazione ed e' aumentata dei debiti
 personali  dell'imprenditore o dei soci pagati dal curatore
 o  dal  commissario  liquidatore.  Ai fini dell'imposta sul
 reddito delle persone fisiche il reddito che ne risulta, al
 netto   dell'imposta   locale   sui  redditi,  e'  imputato
 all'imprenditore,  ai  familiari partecipanti all'impresa o
 ai  soci  nel  periodo  di  imposta  in cui si e' chiuso il
 procedimento;  se  questo si chiude in perdita si applicano
 le disposizioni dell'art. 8. Per i redditi relativi ai beni
 e  diritti non compresi nel fallimento o nella liquidazione
 a  norma  dell'art.  46 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
 267,  restano  fermi,  in  ciascun  periodo di imposta, gli
 obblighi tributari dell'imprenditore o dei soci.
 4. L'imposta locale sui redditi afferente il reddito di
 impresa  relativo  al periodo di durata del procedimento e'
 commisurata  alla  differenza  di  cui ai commi 2 e 3 ed e'
 prelevata  sulla  stessa.  Per  i redditi di ciascuno degli
 immobili di cui all'art. 90, comma 1, e di quelli personali
 dell'imprenditore  o  dei  soci  compresi  nel fallimento o
 nella  liquidazione l'imposta e' dovuta per ciascun anno di
 possesso  rientrante nel periodo di durata del procedimento
 ed  e'  prelevata,  nel  complessivo  ammontare, sul prezzo
 ricavato dalla vendita.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. Terreni e fabbricati soggetti a regimi vincolistici
 1.   All'articolo   185,   comma  2,  del  testo  unico  le  parole «all'articolo 34» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 37».
 2.   Le  disposizioni  dell'articolo  185  del  testo  unico,  come modificate  dal  presente  articolo,  hanno  effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 185 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  come  modificato dal presente
 decreto legislativo:
 «Art.  185  (Terreni  e  fabbricati  soggetti  a regimi
 vincolistici).  -  1. Per i terreni dati in affitto per uso
 agricolo, se per effetto di regimi legali di determinazione
 del  canone  questo  risulta  inferiore per oltre un quinto
 alla   rendita   catastale,   il   reddito   dominicale  e'
 determinato in misura pari a quella del canone di affitto.
 2.  In  deroga  all'art.  37,  per i fabbricati dati in
 locazione in regime legale di determinazione del canone, il
 reddito  imponibile e' determinato in misura pari al canone
 di  locazione  ridotto  del  15 per cento. Per i fabbricati
 siti  nella  citta'  di  Venezia centro e nelle isole della
 Giudecca, di Murano e di Burano, la riduzione e' elevata al
 25 per cento.».
 
 
 
 
 |  | Art. 14. Ritenute sui dividendi
 1.  Nell'articolo  27  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1:
 1) al secondo periodo, le parole da: «ovvero non sia superiore» fino alla fine del periodo sono soppresse;
 2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «La ritenuta  e'  applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano imprese  commerciali  ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte  sui  redditi  e  dalle  societa  in  nome  collettivo  e  in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del medesimo testo  unico  sugli  utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione previsti nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo  66  del  predetto testo unico, in luogo del patrimonio netto  si  assume  il valore individuato nel comma 2 dell'articolo 47 del medesimo testo unico.»;
 b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Nei casi di cui  all'articolo  47, commi 5 e 7, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  la  ritenuta  prevista  dai  commi  1 e 4 si applica sull'intero  ammontare  delle somme o dei valori corrisposti, qualora il  percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione.»;
 c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: «4. Sulle remunerazioni corrisposte  a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e  strumenti  finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico delle  imposte  sui  redditi  e  a contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai sensi della lettera c-bis) del  comma  1,  dell'articolo  67  del  testo  unico  e  non relativi all'impresa  ai  sensi  dell'articolo 65 dello stesso testo unico, e' operata  una  ritenuta  del  12,50  per  cento a titolo d'imposta dai soggetti  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 23 che intervengono nella loro riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
 a) sulla  quota  imponibile  delle remunerazioni corrisposte da soggetti non residenti in relazione a partecipazioni al capitale o al patrimonio,  titoli  e strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera  c)  del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65;
 b) sull'intero  importo  delle  remunerazioni  corrisposte,  in relazione  a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non  relativi  all'impresa  ai  sensi dell'articolo 65, da societa ed enti  residenti in paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui  al  decreto  ministeriale  emanato  ai  sensi dell'articolo 167, comma 4,  del citato testo unico salvo che la persona fisica dimostri al   soggetto   che  interviene  nella  riscossione  che,  a  seguito dell'esercizio  di  interpello  secondo  le  modalita'  del  comma 5, lettera  b), dello stesso articolo 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 87 del citato testo unico.  La  disposizione  del  periodo precedente non si applica alle partecipazioni,   ai  titoli  e  agli  strumenti  finanziari  di  cui all'articolo  44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo periodo, emessi da societa'  i  cui  titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. La ritenuta    e',   altresi',   operata   sull'intero   importo   delle remunerazioni  relative  a  contratti  stipulati  con  associanti non residenti  che  non  soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
 4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate  dallo  Stato  estero. In caso di distribuzione di utili in natura si applicano le disposizioni di cui al comma 2.».
 2.  Le  disposizioni dell'articolo 27, commi 1 e 1-bis, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, come modificate  dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto; quelle  di  cui  ai  commi  4  e 4-bis del medesimo articolo 27, come modificate  dal presente articolo, si applicano ai proventi percepiti a  decorrere  dai  periodi di imposta che hanno inizio dal 1° gennaio 2006.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  27  decreto  del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
 modificato dal presente decreto legislativo:
 «Art.  27  (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
 gli  enti  indicati  nelle  lettere  a)  e  b)  del comma 1
 dell'art.  73  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre  1986,  n. 917, operano con obbligo di rivalsa,
 una  ritenuta  del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli
 utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
 all'art.  47,  comma 7, del predetto testo unico, a persone
 fisiche   residenti   in  relazione  a  partecipazioni  non
 qualificate  ai  sensi  della  lettera  c-bis)  del comma 1
 dell'art.  67  del  citato testo unico n. 917 del 1986, non
 relative  all'impresa  ai  sensi  dell'art. 65 del medesimo
 testo  unico.  La  ritenuta di cui al periodo precedente si
 applica  alle  condizioni ivi previste agli utili derivanti
 dagli  strumenti  finanziari  di  cui all'art. 44, comma 2,
 lettera   a)   e   dai   contratti   di   associazione   in
 partecipazione  di  cui  all'art. 109, comma 9, lettera b),
 del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
 sia  superiore  al 5 per cento o al 25 per cento del valore
 del   patrimonio  netto  contabile  risultante  dall'ultimo
 bilancio   approvato   prima  della  data  di  stipula  del
 contratto  nel  caso  in  cui  si tratti rispettivamente di
 societa'   i   cui   titoli   sono   negoziati  in  mercati
 regolamentati  o  di  altre  partecipazioni. La ritenuta e'
 applicata  altresi'  dalle  persone  fisiche che esercitano
 imprese  commerciali  ai sensi dell'art. 55 del testo unico
 delle   imposte  sui  redditi  e  dalle  societa'  in  nome
 collettivo  e  in accomandita semplice ed equiparate di cui
 all'art.  5  del medesimo testo unico sugli utili derivanti
 dai  contratti  di  associazione in partecipazione previsti
 nel  precedente  periodo,  corrisposti  a  persone  fisiche
 residenti;  per  i  soggetti  che determinano il reddito ai
 sensi  dell'art.  66 del predetto testo unico, in luogo del
 patrimonio  netto si assume il valore individuato nel comma
 2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.
 1-bis.  Nei  casi  di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del
 testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, la
 ritenuta  prevista  dai  commi 1 e 4 si applica sull'intero
 ammontare  delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
 percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
 alla partecipazione.
 2.  In  caso  di  distribuzione  di  utili  in natura i
 singoli  soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento,
 sono  tenuti  a  versare alle societa' ed altri enti di cui
 alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 73 del predetto
 testo  unico,  l'importo corrispondente all'ammontare della
 ritenuta  di  cui  al  comma 1, determinato in relazione al
 valore  normale  dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
 dalla  valutazione  operata  dalla  societa' emittente alla
 data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
 del citato testo unico.
 3.  La  ritenuta  e'  operata  a titolo d'imposta e con
 l'aliquota  del  27  per  cento  sugli  utili corrisposti a
 soggetti  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  in
 relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
 cui  all'art.  44,  comma  2,  lettera a) e ai contratti di
 associazione  in  partecipazione di cui all'art. 109, comma
 9,  lettera  b),  non relative a stabili organizzazioni nel
 territorio   dello  Stato.  L'aliquota  della  ritenuta  e'
 ridotta  al  12,50  per  cento  per  gli  utili  pagati  ad
 azionisti  di  risparmio. I soggetti non residenti, diversi
 dagli  azionisti  di  risparmio, hanno diritto al rimborso,
 fino   a  concorrenza  dei  quattro  noni  della  ritenuta,
 dell'imposta  che  dimostrino  di aver pagato all'estero in
 via  definitiva  sugli stessi utili mediante certificazione
 del competente ufficio fiscale dello Stato estero.
 3-bis.  I  soggetti  cui si applica l'art. 98 del testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
 tenuti  ad  operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
 cui   al  comma  3  sulla  remunerazione  di  finanziamenti
 eccedenti  prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
 dal  socio  o da una sua parte correlata, non residenti nel
 territorio  dello  Stato. A fini della determinazione della
 ritenuta  di  cui  sopra,  si  computa  in  diminuzione  la
 eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
 alla  medesima  remunerazione. La presente disposizione non
 si  applica  alla  remunerazione di finanziamenti eccedenti
 direttamente   erogati  dalle  stabili  organizzazioni  nel
 territorio dello Stato di soggetti non residenti.
 4.  Sulle  remunerazioni  corrisposte a persone fisiche
 residenti  relative  a  partecipazioni  al  capitale  o  al
 patrimonio,  titoli  e strumenti finanziari di cui all'art.
 44,  comma  2,  lettera a), ultimo periodo, del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi  e a contratti di cui all'art.
 109,  comma 9, lettera &di;b), del medesimo testo unico, in
 cui l'associante e' soggetto non residente, non qualificati
 ai  sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'art. 67 del
 testo  unico  e non relativi all'impresa ai sensi dell'art.
 65  dello  stesso  testo unico, e' operata una ritenuta del
 12,50  per  cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
 primo  comma  dell'art.  23  che  intervengono  nella  loro
 riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
 a) sulla   quota   imponibile   delle   remunerazioni
 corrisposte  da  soggetti  non  residenti  in  relazione  a
 partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  titoli  e
 strumenti  finanziari  e a contratti di cui alla lettera c)
 del  comma  1  dell'art.  67  del  citato  testo unico, non
 relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65;
 b) sull'intero     importo     delle    remunerazioni
 corrisposte,   in   relazione   a  partecipazioni,  titoli,
 strumenti  finanziari  e contratti non relativi all'impresa
 ai  sensi  dell'art.  65,  da societa' ed enti residenti in
 paesi  o  territori a regime fiscale privilegiato di cui al
 decreto  ministeriale emanato ai sensi dell'art. 167, comma
 4,  del  citato  testo  unico  salvo  che la persona fisica
 dimostri  al soggetto che interviene nella riscossione che,
 a seguito dell'esercizio di interpello secondo le modalita'
 del  comma  5,  lettera  b),  dello  stesso  art. 167, sono
 rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1
 dell'art.  87  del  citato testo unico. La disposizione del
 periodo  precedente  non si applica alle partecipazioni, ai
 titoli  e  agli  strumenti  finanziari  di cui all'art. 44,
 comma  2,  lettera a), ultimo periodo, emessi da societa' i
 cui  titoli  sono  negoziati  nei mercati regolamentati. La
 ritenuta  e',  altresi',  operata sull'intero importo delle
 remunerazioni relative a contratti stipulati con associanti
 non  residenti  che  non  soddisfano  le  condizioni di cui
 all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.
 4-bis.  Le  ritenute  del comma 4 sono operate al netto
 delle  ritenute  applicate  dallo  Stato estero. In caso di
 distribuzione   di   utili   in   natura  si  applicano  le
 disposizioni di cui al comma 2.
 5.  Le  ritenute  di cui ai commi 1 e 4, primo periodo,
 non sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
 associati   in  partecipazione  dichiarino  all'atto  della
 percezione   che   gli   utili   riscossi   sono   relativi
 all'attivita'   di   impresa   o   ad   una  partecipazione
 qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
 67  del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
 4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
 d'imposta  nei  confronti  dei soggetti esenti dall'imposta
 sul reddito delle societa'.
 6.  Per  gli  utili corrisposti a soggetti residenti ed
 assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
 sostitutiva  sul  risultato  maturato  di  gestione  non si
 applicano  le  disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
 terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
 
 
 
 
 |  | Art. 15. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi
 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: «L'imposta sostitutiva  non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di  partecipazioni al capitale o al patrimonio, di titoli o strumenti finanziari  e  di  contratti,  non  qualificati  di  cui  al comma 4, dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione,  a  seguito  di  esercizio  dell'interpello secondo le modalita'  del  comma  5,  lettera b),  dell'articolo 167, del citato testo  unico  del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del medesimo testo unico.»;
 b) al   comma   4  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo: «L'eventuale  imposta  sostitutiva  pagata  fino al superamento delle percentuali  di  partecipazione  o  di diritti di voto indicati nella lettera   c-bis)  del  comma  1,  dell'articolo  67,  e'  portata  in detrazione dalle imposte sui redditi.».
 2.   Le   disposizioni   dell'articolo  5,  comma  2,  del  decreto legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, come modificate dal presente articolo,  si  applicano  alle  plusvalenze percepite a decorrere dal periodo  di  imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006; quelle di cui al  comma  4  del  medesimo  articolo 5, come modificate dal presente articolo,  si  applicano  alle  plusvalenze percepite a decorrere dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
 legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come modificato dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
 altri   redditi  diversi  di  cui  alle  lettere  da  c)  a
 c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della   Repubblica   22 dicembre   1986,   n.  917).  -  1.
 (Abrogato).
 2.   I   redditi  di  cui  alle  lettere  da  c-bis)  a
 c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
 dall'art.   3,  comma  1,  determinati  secondo  i  criteri
 stabiliti  dall'art.  82  del  predetto  testo  unico, sono
 soggetti  ad  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
 con  l'aliquota  del 12,50 per cento. L'imposta sostitutiva
 non si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione di
 partecipazioni  al  capitale  o  al patrimonio, di titoli o
 strumenti finanziari e di contratti, non qualificati di cui
 al  comma  4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte sui
 redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
 n.  917  del  1986,  salvo  la  dimostrazione, a seguito di
 esercizio dell'interpello secondo le modalita' del comma 5,
 lettera  b),  dell'art.  167,  del  citato  testo unico del
 rispetto  delle  condizioni  indicate  nella lettera c) del
 comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico.
 3.   Le   plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti
 all'imposta  sostitutiva  di cui al comma 2 e quelle di cui
 alla  lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte
 sui  redditi  determinate secondo i criteri di cui all'art.
 68  sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale
 dei  redditi.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro delle
 finanze  possono essere previsti particolari adempimenti ed
 oneri  di documentazione per la determinazione dei predetti
 redditi.  L'obbligo  di  dichiarazione  non sussiste per le
 plusvalenze   e   gli   altri   proventi  per  i  quali  il
 contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
 4.   L'imposta   sostitutiva  di  cui  al  comma  2  e'
 corrisposta  mediante  versamento diretto nei termini e nei
 modi  previsti  per il versamento delle imposte sui redditi
 dovute  a  saldo  in  base  alla dichiarazione. L'eventuale
 imposta   sostitutiva  pagata  fino  al  superamento  delle
 percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
 nella  lettera  c-bis) del comma 1 dell'art. 67, e' portata
 in detrazione dalle imposte sui redditi.
 5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
 le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
 lettere  da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
 del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
 sostenuti da:
 a) soggetti  residenti all'estero, di cui all'art. 6,
 comma  1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
 successive modificazioni.
 6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
 le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il contenzioso in materia di
 imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
 in materia di imposte sui redditi.».
 
 
 
 
 |  | Art. 16. Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio
 1. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al  comma  1,  dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente:  «L'opzione  non  produce  effetto  per i redditi derivanti dalle  partecipazioni  al  capitale  o  al  patrimonio,  dai titoli o strumenti finanziari e dai contratti, non qualificati di cui al comma 4  dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione,   al   momento   del   conferimento   delle   suddette partecipazioni,  del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c),  del  comma 1, dell'articolo 87, del citato testo unico a seguito dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita'  del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del medesimo testo unico.»;
 b) al  comma  3,  lettera  d),  le  parole «dai commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 4, primo periodo,».
 2.  Le  disposizioni  dell'articolo  7,  commi  1  e 3, del decreto legislativo  21 novembre  1997,  n. 461, come modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di imposta che iniziano a decorrere  dal  1° gennaio 2006. Per le partecipazioni gia' conferite in  gestione  alla  predetta  data,  l'opzione di cui all'articolo 7, comma  1,  del  medesimo  decreto  legislativo n. 461 del 1997, perde efficacia a partire dalla medesima data.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
 legislativo  21 novembre  1997, n. 461, come modificato dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  7  (Imposta  sostitutiva  sul risultato maturato
 delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
 che  hanno  conferito  a un soggetto abilitato ai sensi del
 decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
 gestire  masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
 beni   non   relativi   all'impresa,  possono  optare,  con
 riferimento  ai  redditi  di capitale e diversi di cui agli
 articoli 41   e   81,   comma 1,   lettere   da   c-bis)  a
 c-quinquies),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente,
 dagli  articoli 1,  comma  3,  e  3,  comma 1, del presente
 decreto,  che  concorrono alla determinazione del risultato
 della  gestione  ai  sensi  del comma 4, per l'applicazione
 dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  articolo.
 L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
 partecipazioni  al  capitale  o al patrimonio, dai titoli o
 strumenti  finanziari  e  dai contratti, non qualificati di
 cui  al  comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  n.  917  del  1986,  salvo la dimostrazione, al
 momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del
 rispetto  delle  condizioni  indicate nella lettera c), del
 comma  1  dell'art.  87  del  citato  testo unico a seguito
 dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita' del
 comma  5,  lettera b),  dello stesso art. 167, del medesimo
 testo unico.
 2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
 dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
 sottoscritta  rilasciata al soggetto gestore all'atto della
 stipula  del  contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
 anteriormente  all'inizio  del periodo d'imposta. L'opzione
 ha  effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
 solo  entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
 per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
 del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
 Ufficiale  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
 del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita' per
 l'esercizio  e  la  revoca  dell'opzione di cui al presente
 articolo.
 3.  Qualora  sia  stata  esercitata l'opzione di cui al
 comma  2  i  redditi  che concorrono a formare il risultato
 della  gestione,  determinati  secondo  i criteri stabiliti
 dagli  articoli 42  e  82 del testo unico delle imposte sui
 redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
 imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
 al  comma  2  all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
 dalle    attivita'   finanziarie   comprese   nella   massa
 patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
 a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
 b) la  ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
 decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre
 1973,  n.  600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
 correnti  bancari, a condizione che la giacenza media annua
 non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
 qualora  la  banca  depositaria  sia  soggetto  diverso dal
 gestore   quest'ultimo   attesta   la   sussistenza   delle
 condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
 c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
 3  e  3-bis  dell'art.  26  del predetto decreto n. 600 del
 1973;
 d) le  ritenute  previste  dai  comuni  1  e 4, primo
 periodo,  dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione
 delle  ritenute  sugli utili derivanti dalle partecipazioni
 in  societa'  estere  qualificate ai sensi della lettera c)
 del  comma 1 dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui
 redditi;
 e) la  ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. l0-ter
 della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
 8, comma 5.
 4.  Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
 imposta   sostitutiva   delle   imposte   sui  redditi  con
 l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
 si  determina  sottraendo dal valore del patrimonio gestito
 al  termine  di  ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
 sostitutiva,   aumentato   dei   prelievi  e  diminuito  di
 conferimenti  effettuati  nell'anno, i redditi maturati nel
 periodo  e  soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
 formare  il reddito complessivo del contribuente, i redditi
 esenti  o  comunque  non  soggetti  ad imposta maturati nel
 periodo,  i  proventi  derivanti  da  quote di organismi di
 investimento   collettivo  mobiliare  soggetti  all'imposta
 sostitutiva  di  cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
 comuni  di  investimento  immobiliare  di  cui  alla  legge
 25 gennaio  1994,  n.  86,  il  60  per  cento dei proventi
 derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento
 collettivo  del  risparmio  di  cui  al quarto periodo, del
 comma  1,  dell'art.  10-ter, della legge 23 marzo 1983, n.
 77,   ed   il   valore  del  patrimonio  stesso  all'inizio
 dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e
 delle commissioni relative al patrimonio gestito.
 5.  La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
 alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
 secondo  i  criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
 Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
 attuazione  del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
 Tuttavia   nel  caso  dei  titoli,  quote,  partecipazioni,
 certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
 regolamentati,  il  cui  valore complessivo medio annuo sia
 superiore  al  10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
 sono   valutati  secondo  il  loro  valore  normale,  ferma
 restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
 limitatamente  ai  predetti  titoli, quote, partecipazioni,
 certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
 delle  finanze,  sentita  la  Commissione  nazionale per le
 societa'  e  la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita' e i
 criteri di attuazione del presente comma.
 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
 in   corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio  all'inizio
 dell'anno  si assume il patrimonio alla data di stipula del
 contratto   ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al  termine
 dell'anno   si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura  del
 contratto.
 7.  Il  conferimento  di  titoli,  quote, certificati o
 rapporti  in una gestione per la quale sia stata esercitata
 l'opzione  di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
 oneroso  ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
 commi  5,  6,  9  e  12  dell'art.  6. Tuttavia nel caso di
 conferimento  di  strumenti  finanziari  che formavano gia'
 oggetto  di un contratto di gestione per il quale era stata
 esercitata  l'opzione  di  cui  al comma 2, si assume quale
 valore  di  conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
 fini  della  determinazione del patrimonio alla conclusione
 del   precedente   contratto   di  gestione;  nel  caso  di
 conferimento  di strumenti finanziari per i quali sia stata
 esercitata  l'opzione  di  cui  all'art. 6, si assume quale
 costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
 del comma 6 del citato articolo.
 8.  Nel  caso  di  prelievo  di  titoli, quote, valute,
 certificati  e  rapporti  o  di loro trasferimento ad altro
 deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
 di  cui  all'art.  6  ed  al comma 1 del presente articolo,
 salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
 o  per  donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
 al  precedente  comma  2,  ai fini della determinazione del
 risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
 stati  eseguiti,  e'  considerato il valore dei medesimi il
 giorno  del  prelievo,  adottando  i criteri di valutazione
 previsti al comma 5.
 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
 della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
 ai  titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
 o  trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
 l'opzione,   si   assume   il  valore  dei  titoli,  quote,
 certificati,   valute   e   rapporti   che  ha  concorso  a
 determinare  il  risultato  della  gestione assoggettato ad
 imposta  ai  sensi  del  medesimo comma. In tali ipotesi il
 soggetto    gestore    rilascia    al   mandante   apposita
 certificazione  dalla  quale  risulti il valore dei titoli,
 quote, certificati, valute e rapporti.
 10.  Se  in  un  anno  il  risultato  della gestione e'
 negativo,   il   corrispondente  importo  e'  computato  in
 diminuzione   del  risultato  della  gestione  dei  periodi
 d'imposta  successivi  ma  non oltre il quarto per l'intero
 importo che trova capienza in essi.
 11.   L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4  e'
 prelevata   dal   soggetto   gestore   ed   e'  versata  al
 concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
 tesoreria  provinciale  dello Stato entro il 16 febbraio di
 ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
 mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato revocato il
 mandato  di  gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
 anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
 disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
 che  il  contribuente  non  fornisca  direttamente le somme
 corrispondenti  entro  il  quindicesimo giorno del mese nel
 quale  l'imposta  stessa e' versata; nelle ipotesi previste
 al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
 delle  prestazioni  fino a che non ottenga dal contribuente
 provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
 12.    Contestualmente    alla    presentazione   della
 dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
 presenta  la  dichiarazione relativa alle imposte prelevate
 sul  complesso  delle  gestioni.  I  soggetti diversi dalle
 societa'  ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
 d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
 decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
 n.  917,  presentano  la  predetta  dichiarazione  entro il
 termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione
 dei  sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
 versamenti  e la presentazione della dichiarazione prevista
 nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
 decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
 n.  600  e  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
 29 settembre 1973, n. 602.
 13.  Nel  caso in cui alla conclusione del contratto il
 risultato  della gestione sia negativo, il soggetto gestore
 rilascia  al  mandante  apposita certificazione dalla quale
 risulti  l'importo  computabile in diminuzione ai sensi del
 comma  4  dell'art.  82,  del testo unico delle imposte sui
 redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica   22 dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
 dall'art.  4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza
 od   apertura   di   depositi   o   rapporti  di  custodia,
 amministrazione  o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
 intestati  al  contribuente  e  per  i quali sia esercitata
 l'opzione  di  cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
 comma  5  dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
 Ai  fini  del  computo  del  periodo temporale entro cui il
 risultato  negativo  e' computabile in diminuzione si tiene
 conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in cui il risultato
 negativo e' maturato.
 14.   L'opzione   non  puo'  essere  esercitata  e,  se
 esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
 diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
 partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
 dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
 comma  1  o  all'art.  6, siano superiori a quelle indicate
 nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
 sostituita   dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a).  Se  il
 superamento  delle  percentuali e' avvenuto successivamente
 all'esercizio   dell'opzione,  per  la  determinazione  dei
 redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
 comma  1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
 comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
 percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
 avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
 ogniqualvolta  tali  soggetti,  sulla base dei dati e delle
 informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
 verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
 dell'opzione  o di omessa comunicazione si applica a carico
 del  contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
 cento  del  valore  delle  partecipazioni, titoli o diritti
 posseduti alla data della violazione.
 15. (Abrogato).
 16.    Per    la   liquidazione,   l'accertamento,   la
 riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
 materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
 previste in materia di imposte sui redditi.
 17.  Con  il  decreto  di  approvazione dei modelli cui
 all'art.  8  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 29 settembre  1973,  n.  600,  e'  approvato  il modello di
 dichiarazione di cui al comma 12.».
 
 
 
 
 |  | Art. 17. Disposizioni in materia di determinazione del valore della produzione netta
 1.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo  11,  comma  3,  e'  aggiunto in fine il seguente periodo:  «Non rilevano, comunque, le plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;
 b) l'articolo 11-bis e' sostituito dal seguente:
 «Art.  11-bis  (Variazioni  fiscali  del  valore  della  produzione netta).  -  1.  I  componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione  del  valore  della  produzione, cosi' come determinati ai sensi  degli articoli 5, 6, 7, 8 e 11, si assumono apportando ad essi le  variazioni  in  aumento  o  in diminuzione previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, non si applicano le disposizioni degli articoli  56,  comma  3,  lettera  a), 91, 96, 97, 98 e 109, commi 5, secondo  periodo,  e  6,  del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e dell'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504.  Le erogazioni liberali, comprese quelle previste  dall'articolo  100, comma 2, del predetto testo unico delle imposte sui redditi, non sono ammesse in deduzione.
 2. Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze  e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 57, 58,  comma  3,  85, comma 2, 86, comma 1, lettera c), e 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi.».
 2.  L'applicazione  degli  articoli 115,  comma 11, e 128 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi non assume rilevanza agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
 3.   Le  disposizioni  degli  articoli 11  ed  11-bis  del  decreto legislativo  15 dicembre  1997,  n. 446, come modificate dal presente articolo,  hanno  effetto  per  i  periodi  di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
 
 
 Note all'art. 17:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  del  decreto
 legislativo  15 dicembre  1997, n. 446, come modificato dal
 presente decreto legislativo:
 «Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
 valore  della  produzione netta). - 1. Nella determinazione
 della base imponibile:
 a) sono  ammessi  in  deduzione  i  contributi per le
 assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro,
 le  spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese
 per  il  personale  assunto  con  contratti  di  formazione
 lavoro, nonche', per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
 lettere  da  a)  ad  e), i costi sostenuti per il personale
 addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il
 predetto   personale  sostenuti  da  consorzi  tra  imprese
 costituiti  per  la  realizzazione  di  programmi comuni di
 ricerca  e  sviluppo,  a  condizione  che l'attestazione di
 effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del
 collegio  sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
 conti  o  da  un  professionista  iscritto  negli  albi dei
 revisori   dei   conti,  dei  dottori  commercialisti,  dei
 ragionieri  e  periti  commerciali  o  dei  consulenti  del
 lavoro,  nelle  forme  previste  dall'art. 13, comma 2, del
 decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
 successive   modificazioni,  ovvero  dal  responsabile  del
 centro di assistenza fiscale;
 b) non sono ammessi in deduzione:
 1)  fatte salve le disposizioni di cui alla lettera
 a),  i costi relativi al personale classificabili nell'art.
 2425,  primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice
 civile;
 2)  i  compensi  per  attivita'  commerciali  e per
 prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
 di  cui  all'art.  81,  comma 1, lettere i) e l), del testo
 unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
 Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 3)   i  costi  per  prestazioni  di  collaborazione
 coordinata  e  continuativa  di  cui  all'art. 49, commi 2,
 lettera a), e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
 redditi;
 4)  i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
 a  quello  dipendente  ai  sensi  dell'art. 47 dello stesso
 testo unico delle imposte sui redditi;
 5)   gli   utili   spettanti   agli   associati  in
 partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
 comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
 6)  il  canone  relativo  a  contratti di locazione
 finanziaria   limitatamente   alla  parte  riferibile  agli
 interessi  passivi  determinata  secondo  le  modalita'  di
 calcolo,   anche  forfetarie,  stabilite  con  decreto  del
 Ministro delle finanze.
 1-bis.  Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di
 merci, sono ammesse in deduzione le indennita' di trasferta
 previste  contrattualmente, per la parte che non concorre a
 formare  il  reddito  del dipendente ai sensi dell'art. 48,
 comma  5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
 al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre
 1986, n. 917.
 2. Tra i costi di cui al comma 1, lettera b), vanno, in
 ogni   caso,   escluse   le   somme  erogate  a  terzi  per
 l'acquisizione   di   beni  e  di  servizi  destinati  alla
 generalita'   o   a   categorie   dei   dipendenti   e  dei
 collaboratori    e   quelle   erogate   ai   dipendenti   e
 collaboratori  medesimi  a  titolo di rimborso analitico di
 spese   sostenute   nel   compimento  delle  loro  mansioni
 lavorative.  Gli  importi spettanti a titolo di recupero di
 oneri  di  personale distaccato presso terzi non concorrono
 alla  formazione  della  base imponibile. Nei confronti del
 soggetto  che impiega il personale distaccato, tali importi
 si  considerano  costi relativi al personale non ammessi in
 deduzione  ovvero  concorrenti  alla  formazione della base
 imponibile  ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, e dell'art.
 10-bis, comma 1.
 3.  Ai  fini della determinazione della base imponibile
 di cui agli articoli 5, 6 e 7 concorrono anche i proventi e
 gli  oneri  classificabili  fra  le  voci diverse da quelle
 indicate  in  detti  articoli,  se  correlati  a componenti
 positivi  e negativi del valore della produzione di periodi
 d'imposta  precedenti  o  successivi  e,  in  ogni caso, le
 plusvalenze  e  le minusvalenze relative a beni strumentali
 non  derivanti  da  operazioni di trasferimento di azienda,
 nonche'   i   contributi  erogati  a  norma  di  legge  con
 esclusione  di  quelli  correlati a componenti negativi non
 ammessi   in   deduzione.   Non   rilevano,   comunque,  le
 plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 123, comma 1, del
 testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
 del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 4.   Indipendentemente  dalla  collocazione  nel  conto
 economico,  i componenti positivi e negativi sono accertati
 in ragione della loro corretta classificazione.
 4-bis.  Per  i  soggetti  di  cui  all'art. 3, comma 1,
 lettere  da  a)  ad  e),  sono ammessi in deduzione, fino a
 concorrenza, i seguenti importi:
 a) euro  8.000  se la base imponibile non supera euro
 180.759,91;
 b) euro  6.000  se  la  base  imponibile  supera euro
 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
 c) euro  4.000  se  la  base  imponibile  supera euro
 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
 d) euro  2.000  se  la  base  imponibile  supera euro
 180.919,91 ma non euro 180.999,91.
 4-bis.l.  Ai  soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma 1,
 lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono
 alla  formazione  del valore della produzione non superiori
 nel  periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una deduzione
 dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
 dipendente  impiegato  nel  periodo  d'imposta  fino  a  un
 massimo  di  cinque; la deduzione e' ragguagliata ai giorni
 di  durata  del  rapporto  di  lavoro nel corso del periodo
 d'imposta  e  nel  caso  di  contratti  di  lavoro  a tempo
 parziale e' ridotta in misura proporzionale. Per i soggetti
 di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), la deduzione spetta
 solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di
 attivita'  commerciali  e,  in caso di dipendenti impiegati
 anche  nelle  attivita'  istituzionali, l'importo di cui al
 primo  periodo  e'  ridotto  in  base  al  rapporto  di cui
 all'art.  10,  comma  2.  Ai fini del computo del numero di
 lavoratori  dipendenti  per  i quali spetta la deduzione di
 cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti,
 dei  disabili  e  del  personale  assunto  con contratti di
 formazione lavoro.
 4-bis.2.   In  caso  di  periodo  d'imposta  di  durata
 inferiore  o  superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
 cessazione  dell'attivita'  in  corso  d'anno,  gli importi
 delle  deduzioni  e  della  base imponibile di cui al comma
 4-bis  e  dei  componenti  positivi di cui al comma 4-bis.1
 sono ragguagliati all'anno solare.
 4-ter. I soggetti di cui all'art. 4, comma 2, applicano
 la  deduzione  di  cui  ai commi 4-bis e 4-bis.1 sul valore
 della  produzione  netta  prima  della  ripartizione  dello
 stesso su base regionale.
 4-quater.   Fino  al  periodo  d'imposta  in  corso  al
 31 dicembre  2008,  per i soggetti di cui all'art. 3, comma
 1,  lettere  da a) ad e), che incrementano, in ciascuno dei
 tre  periodi  d'imposta  successivi  a  quello  in corso al
 31 dicembre   2004,  il  numero  di  lavoratori  dipendenti
 assunti  con  contratto  a tempo indeterminato, rispetto al
 numero  dei  lavoratori  assunti  con il medesimo contratto
 mediamente  occupati  nel  periodo d'imposta precedente, e'
 deducibile  il  costo del predetto personale per un importo
 annuale  non  superiore  a  20.000  euro  per ciascun nuovo
 dipendente    assunto,   e   nel   limite   dell'incremento
 complessivo   del   costo   del   personale  classificabile
 nell'art.  2425,  primo comma, lettera b), numeri 9) e 14),
 del  codice  civile.  La  suddetta  deduzione decade se nei
 periodi   d'imposta   successivi   a  quello  in  corso  al
 31 dicembre   2004  il  numero  dei  lavoratori  dipendenti
 risulta  inferiore  o  pari rispetto al numero degli stessi
 lavoratori  mediamente  occupati in tale periodo d'imposta;
 la  deduzione  spettante  compete  in ogni caso per ciascun
 periodo  d'imposta a partire da quello di assunzione e fino
 a  quello in corso al 31 dicembre 2008, sempreche' permanga
 il  medesimo  rapporto  di impiego. L'incremento della base
 occupazionale  va  considerato  al  netto delle diminuzioni
 occupazionali   verificatesi   in  societa'  controllate  o
 collegate  ai  sensi  dell'art.  2359  del  codice civile o
 facenti  capo,  anche  per  interposta persona, allo stesso
 soggetto.  Per  i  soggetti  di  cui  all'art.  3, comma 1,
 lettera  e),  la base occupazionale di cui al terzo periodo
 e'  individuata con riferimento al personale dipendente con
 contratto   di   lavoro  a  tempo  indeterminato  impiegato
 nell'attivita'  commerciale  e la deduzione spetta solo con
 riferimento   all'incremento   dei   lavoratori  utilizzati
 nell'esercizio  di  tale  attivita'.  In caso di lavoratori
 impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale
 si  considera, sia ai fini' della individuazione della base
 occupazionale  di  riferimento e del suo incremento, sia ai
 fini  della  deducibilita'  del  costo,  il  solo personale
 dipendente  con  contratto  di lavoro a tempo indeterminato
 riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al
 rapporto  di cui all'art. 10, comma 2. Non rilevano ai fini
 degli   incrementi   occupazionali   i   trasferimenti   di
 dipendenti   dall'attivita'   istituzionale   all'attivita'
 commerciale.  Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione
 non  rilevano  gli incrementi occupazionali derivanti dallo
 svolgimento  di attivita' che assorbono anche solo in parte
 attivita'   di   imprese  giuridicamente  preesistenti,  ad
 esclusione  delle  attivita' sottoposte a limite numerico o
 di  superficie.  Nel  caso  di impresa subentrante ad altra
 nella  gestione  di  un servizio pubblico, anche gestito da
 privati, comunque assegnata, la deducibilita' del costo del
 personale  spetta  limitatamente  al  numero  di lavoratori
 assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
 4-quinquies. Per i quattro periodi d'imposta successivi
 a  quello  in  corso al 31 dicembre 2004, fermo restando il
 rispetto   del   regolamento   (CE)   n.   2204/2002  della
 Commissione,  del  5 dicembre  2002,  l'importo  deducibile
 determinato  ai  sensi  del comma 4-quater e' quintuplicato
 nelle  aree  ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,
 paragrafo 3,   lettera   a),   e   triplicato   nelle  aree
 ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3,
 lettera  c),  del  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'
 europea,  individuate  dalla  Carta  italiana degli aiuti a
 finalita'  regionale  per  il periodo 2000-2006 e da quella
 che verra' approvata per il successivo periodo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 18. Norme di coordinamento
 1.  Al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo  3,  comma  2,  primo  periodo,  le  parole: «gli articoli da 1 a 6» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 1, 2 e 6»;
 b) all'articolo 4, comma 1:
 1) la lettera m) e' soppressa;
 2)  dopo  la  lettera  q),  e'  aggiunta, in fine, la seguente: «q-bis)  alla  cessione  delle  partecipazioni ricevute a seguito del conferimento  effettuato  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  3, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, abrogato dall'articolo 3, comma  2,  del  decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n.  344, si applicano le disposizioni dell'articolo 175, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»
 2.  All'articolo  37-bis,  comma 3, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «cessioni  di  beni»  sono  inserite  le  seguenti: «e prestazioni di servizi».
 3.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) all'articolo 5, al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Il  reddito d'impresa, di cui al comma 1 dell'articolo 183 del  testo unico delle imposte sui redditi e quello di cui ai commi 2 e  3  del medesimo articolo, risultano dalle dichiarazioni iniziale e finale  che  devono  essere presentate dal curatore o dal commissario liquidatore.  Il  curatore  o  il  commissario  liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la  societa'  fallita  o  liquidata  vi e' soggetta, dell'imposta sul reddito  delle  societa'.  In  caso  di  fallimento o di liquidazione coatta,  di imprese individuali o di societa' in nome collettivo o in accomandita  semplice,  il  curatore  o  il  commissario liquidatore, contemporaneamente  alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale  di  cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per   raccomandata   all'imprenditore  e  a  ciascuno  dei  familiari partecipanti  all'impresa,  ovvero  a  ciascuno  dei  soci,  ai  fini dell'inclusione  del  reddito  o  della  perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in cui  ha  avuto inizio e in quello in cui si e' chiuso il procedimento concorsuale.  Per  ciascuno  degli  immobili di cui all'articolo 183, comma   4,  secondo  periodo,  del  testo  unico  il  curatore  o  il commissario  liquidatore,  nel termine di un mese dalla vendita, deve presentare    all'Ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate   apposita dichiarazione   ai  fini  dell'imposta  locale  sui  redditi,  previo versamento  nei  modi  ordinari  del  relativo importo, determinato a norma dell'articolo 25 del testo unico.»;
 b) dopo l'articolo 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
 «5-ter (Adempimenti dei curatori e amministratori di eredita). - 1. I  curatori  di  eredita'  giacenti  e gli amministratori di eredita' devolute  sotto  condizione  sospensiva  o in favore di nascituri non ancora  concepiti,  oltre  alle  dichiarazioni  dei  redditi  di  cui all'articolo  187  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, da presentare  nei  termini  ordinari, relative al periodo d'imposta nel quale  hanno  assunto  le  rispettive  funzioni  ai periodi d'imposta successivi  fino  a  quello  anteriore al periodo d'imposta nel quale cessa  la  curatela  o  l'amministrazione,  sono tenuti a presentare, entro 6 mesi dalla data di assunzione delle funzioni:
 a) le  dichiarazioni  dei  predetti  redditi  relative al periodo d'imposta  nel  quale  si  e'  aperta  la successione, se anteriore a quello  nel  quale  hanno  assunto  le funzioni, e agli altri periodi d'imposta gia' decorsi anteriormente a quest'ultimo;
 b) la  dichiarazione  dei  redditi  posseduti nell'ultimo periodo d'imposta dal contribuente deceduto e, se il relativo termine non era scaduto  alla  data  del  decesso,  quella  dei redditi posseduti nel periodo d'imposta precedente.
 2. I curatori e gli amministratori devono inoltre:
 a) adempiere  per  i  periodi  d'imposta indicati nell'alinea del comma  1, se nell'asse ereditario sono comprese aziende commerciali o agricole,  gli  obblighi  contabili  e  quelli a carico dei sostituti d'imposta  stabiliti  nel  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
 b) presentare,  entro  6  mesi  dalla  data  di  assunzione delle funzioni,   le  dichiarazioni  di  sostituto  d'imposta  relative  ai pagamenti  effettuati nei periodi d'imposta considerati nelle lettere a) e b) del comma 1;
 c) comunicare   mediante  raccomandata  all'ufficio  dell'Agenzia delle  entrate,  entro  60 giorni, l'assunzione e la cessazione delle funzioni; la comunicazione di cessazione deve contenere l'indicazione dei  dati  identificativi  degli  eredi  e  delle quote ereditarie di ciascuno di essi.
 3.  L'erede,  nella  dichiarazione  dei redditi relativa al periodo d'imposta  nel quale e' cessata la curatela o l'amministrazione, deve darne  comunicazione  e indicare l'ufficio dell'Agenzia delle entrate del   domicilio   fiscale   del   contribuente   deceduto,   i   dati identificativi del curatore o dell'amministratore e degli altri eredi e  la  propria  quota  di  eredita'.  Nella stessa dichiarazione puo' essere  esercitata,  per ciascuno degli anni per i quali i redditi di cui  all'articolo  187 del testo unico delle imposte sui redditi sono stati   determinati   in   via   provvisoria,  la  facolta'  prevista nell'articolo 17, comma 3, dello stesso testo unico.
 4.  Dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3,   o,  in  mancanza,  dalla  data  in  cui  avrebbe  dovuto  essere presentata,  decorre  il termine per la liquidazione definitiva delle imposte a norma dell'articolo 187 del citato testo unico.
 5.  Nei  confronti del curatore o dell'amministratore, salvo quanto disposto  nel comma 1, i termini pendenti alla data di apertura della successione  e  quelli  aventi  inizio prima della data di assunzione delle  funzioni  sono  sospesi  fino  a tale data e sono prorogati di 6 mesi.».
 4.  Gli articoli 5 e 6 e da 8 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica  4 febbraio  1988,  n. 42, e l'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.
 5.  Ai  fini  dell'applicazione  delle disposizioni del comma 3-bis dell'articolo  111  del  testo unico delle imposte sui redditi, per i soggetti  che  nell'esercizio  precedente a quello in corso alla data del   1° gennaio  2005  hanno  valutato  i  titoli  e  gli  strumenti finanziari  unitariamente,  il  criterio  di valutazione ivi previsto puo'  essere adottato entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2005.
 6.  Le  disposizioni  dell'articolo 4, comma 1, lettera q-bis), del decreto  legislativo  12 dicembre  2003,  n. 344, hanno effetto per i periodi  di  imposta  che  iniziano  a decorrere dal 1° gennaio 2004; quelle  dell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo,  si  applicano  alle  operazioni  effettuate nel periodo d'imposta  in  corso  al  1° gennaio 2004 e a partire da quest'ultima data. Le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  600  del  1973,  come  modificato dal presente articolo,  nonche' quelle dell'articolo 5 del presente articolo hanno effetto  per  i  periodi  di  imposta  che  iniziano  a decorrere dal 1° gennaio 2005. L'abrogazione dell'articolo 16, comma 2, della legge 18 ottobre  2001, n. 383, ad opera del comma 4 del presente articolo, ha  effetto  per  i  periodi  d'imposta  che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004.
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
 legislativo  12 dicembre  2003, n. 344, come modificato dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.  3  (Abrogazioni).  -  1.  Nel  testo unico delle
 imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
 Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  nel testo vigente
 antecedentemente   alla  data  di  entrata  in  vigore  del
 presente  decreto,  sono abrogati la lettera m) del comma 1
 dell'art. 16 ed il comma 3 dell'art. 131.
 2.  Sono  abrogati  gli  articoli 1,  2 e 6 del decreto
 legislativo  8 ottobre  1997,  n.  358,  con  riguardo alle
 cessioni   e   ai   conferimenti  effettuati  nonche'  alle
 operazioni  di  fusione  e  scissione  perfezionate dopo il
 31 dicembre 2003.
 3. E' abrogato il decreto legislativo 18 dicembre 1997,
 n.  466,  recante  riordino  delle  imposte  personali  sul
 reddito,  al  fine  di  favorire  la capitalizzazione delle
 imprese,  a  norma  dell'art. 3, comma 162, lettere a), b),
 c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
 4.  Per  i proventi derivanti da depositi di denaro, di
 valori  mobiliari e di altri titoli corrisposti a favore di
 soci  qualificati  e  di loro parti correlate, maturati nei
 periodi  di  imposta dell'impresa finanziata che iniziano a
 decorrere  dal  1° gennaio  2004, le disposizioni contenute
 nei  commi  1,  2,  3  e  4  dell'art.  7 del decreto-legge
 20 giugno  1996,  n.  323,  convertito,  con modificazioni,
 dalla   legge   8 agosto   1996,   n.   425   si  applicano
 limitatamente  alla  quota di detti proventi corrispondente
 al  rapporto  tra  finanziamenti  erogati  o  garantiti non
 eccedenti  la  soglia  prevista  nell'art.  98  e  l'intero
 importo   dei   finanziamenti   erogati  o  garantiti.  Per
 l'eventuale  prelievo  del  20  per  cento  effettuato  dal
 sostituto   d'imposta   che  eccede  l'importo  che  deriva
 dall'applicazione delle disposizioni del periodo precedente
 spetta,  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo, un
 credito  d'imposta  utilizzabile  in compensazione ai sensi
 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
 - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
 legislativo  12 dicembre  2003, n. 344, come modificato dal
 presente decreto legislativo:
 «Art.   4   (Disposizioni  transitorie  ed  entrata  in
 vigore).  -  1.  Il  presente  decreto  entra  in vigore il
 1° gennaio  2004.  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e
 2,  commi  3  e  4,  e  3, commi 1 e 3, hanno effetto per i
 periodi  di  imposta  che  hanno inizio a decorrere da tale
 data; tuttavia:
 a)-l) (omissis);
 m) (soppressa);
 n)-q) (omissis);
 q-bis) alla  cessione delle partecipazioni ricevute a
 seguito  del  conferimento effettuato ai sensi dell'art. 3,
 comma  3,  del  decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
 abrogato  dall'art.  3,  comma  2,  del decreto legislativo
 12 dicembre  2003,  n.  344,  si  applicano le disposizioni
 dell'art.  175,  comma 4, del testo unico delle imposte sui
 redditi.   Approvato   con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 2.  Con  la  legge  finanziaria si provvede al rimborso
 integrale  agli  enti locali delle minori entrate derivanti
 dall'abrogazione  dell'articolo 14,  comma 1-bis, del testo
 unico delle imposte sui redditi.».
 - Si  riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del
 Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come
 modificato dal presente decreto legislativo:
 «Art.  37-bis  (Disposizioni  antielusive).  -  1. Sono
 inopponibili  all'amministrazione  finanziaria  gli atti, i
 fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
 ragioni  economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
 previsti   dall'ordinamento   tributario   e   ad  ottenere
 riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
 2.  L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
 tributari  conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
 di  cui  al  comma  1, applicando le imposte determinate in
 base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
 per      effetto     del     comportamento     inopponibile
 all'amministrazione.
 3.  Le  disposizioni  dei  commi  1  e 2 si applicano a
 condizione  che,  nell'ambito  del  comportamento di cui al
 comma  2,  siano  utilizzate  una  o  piu'  delle  seguenti
 operazioni:
 a) trasformazioni,  fusioni,  scissioni, liquidazioni
 volontarie  e  distribuzioni  ai soci di somme prelevate da
 voci  del  patrimonio  netto  diverse da quelle formate con
 utili;
 b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
 oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
 c) cessioni di crediti;
 d) cessioni di eccedenze d'imposta;
 e) operazioni   di   cui   al   decreto   legislativo
 30 dicembre   1992,   n.   544,  recante  disposizioni  per
 l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime
 fiscale  di  fusioni,  scissioni,  conferimenti  d'attivo e
 scambi di azioni;
 f) operazioni,  da  chiunque  effettuate,  incluse le
 valutazioni  e  le  classificazioni  di bilancio, aventi ad
 oggetto  i  beni ed i rapporti di cui all'art. 81, comma 1,
 lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle imposte
 sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 f-bis) cessioni  di  beni  e  prestazioni  di servizi
 effettuate   tra   i   soggetti  ammessi  al  regime  della
 tassazione  di  gruppo  di  cui all'art. 17 del testo unico
 delle imposte sui redditi;
 f-ter) pagamenti   di   interessi  e  canoni  di  cui
 all'art.   26-quater,   qualora   detti   pagamenti   siano
 effettuati    a   soggetti   controllati   direttamente   o
 indirettamente  da uno o piu' soggetti non residenti in uno
 Stato dell'Unione europea.
 4.  L'avviso  di  accertamento  e'  emanato,  a pena di
 nullita',   previa  richiesta  al  contribuente  anche  per
 lettera   raccomandata,   di  chiarimenti  da  inviare  per
 iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla  data di ricezione
 della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi
 per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
 5.   Fermo   restando  quanto  disposto  dall'art.  42,
 l'avviso    d'accertamento   deve   essere   specificamente
 motivato,   a   pena   di   nullita',   in  relazione  alle
 giustificazioni  fornite dal contribuente e le imposte o le
 maggiori  imposte  devono essere calcolate tenendo conto di
 quanto previsto al comma 2.
 6.  Le  imposte  o  le  maggiori  imposte  accertate in
 applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al comma 2 sono
 iscritte  a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
 decreto  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, concernente
 il  pagamento  dei  tributi  e delle sanzioni pecuniarie in
 pendenza  di  giudizio,  unitamente  ai relativi interessi,
 dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.
 7.  I  soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
 disposizioni  dei  commi  precedenti  possono richiedere il
 rimborso  delle  imposte pagate a seguito dei comportamenti
 disconosciuti  dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
 detti  soggetti  possono proporre, entro un anno dal giorno
 in  cui  l'accertamento  e'  divenuto definitivo o e' stato
 definito  mediante  adesione  o  conciliazione  giudiziale,
 istanza  di  rimborso all'amministrazione, che provvede nei
 limiti   dell'imposta   e  degli  interessi  effettivamente
 riscossi a seguito di tali procedure.
 8.  Le  norme tributarie che, allo scopo di contrastare
 comportamenti   elusivi,  limitano  deduzioni,  detrazioni,
 crediti  d'imposta  o altre posizioni soggettive altrimenti
 ammesse   dall'ordinamento   tributario,   possono   essere
 disapplicate  qualora  il  contribuente  dimostri che nella
 particolare  fattispecie  tali effetti elusivi non potevano
 verificarsi.  A  tal  fine  il contribuente deve presentare
 istanza al direttore regionale delle entrate competente per
 territorio,   descrivendo   compiutamente   l'operazione  e
 indicando  le  disposizioni  normative  di  cui  chiede  la
 disapplicazione.  Con decreto del Ministro delle finanze da
 emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
 23 agosto  1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
 l'applicazione del presente comma.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  22 luglio 1998, n. 322, come
 modificato dal presente decreto legislativo:
 «Art.  5 (Dichiarazione nei casi di liquidazione). - 1.
 In  caso  di  liquidazione  di  societa'  o  enti  soggetti
 all'imposta   sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  di
 societa'  o  associazioni di cui all'art. 5 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
 Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
 imprese  individuali,  il  liquidatore  o,  in mancanza, il
 rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di
 cui  all'art.  3,  la  dichiarazione  relativa  al  periodo
 compreso  tra  l'inizio  del periodo d'imposta e la data in
 cui  ha  effetto  la deliberazione di messa in liquidazione
 entro  l'ultimo  giorno  del settimo mese successivo a tale
 data,  per  il  tramite  di una banca o un ufficio postale,
 ovvero  entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo in
 via   telematica.   Lo   stesso   liquidatore  presenta  la
 dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni
 di  liquidazione  entro sette mesi successivi alla chiusura
 della  liquidazione  stessa  o  al  deposito  del  bilancio
 finale,  se prescritto, per il tramite di una banca o di un
 ufficio  postale  ovvero  entro  l'ultimo giorno del decimo
 mese successivo, in via telematica.
 2. (Abrogato).
 3.  Se  la  liquidazione  si  prolunga oltre il periodo
 d'imposta  in  corso  alla  data  indicata nel comma 1 sono
 presentate,   nei   termini   stabiliti   dall'art.  2,  la
 dichiarazione  relativa  alla  residua  frazione  del detto
 periodo  e  quelle  relative  ad  ogni  successivo  periodo
 d'imposta.
 4.  Nei  casi  di  fallimento  o di liquidazione coatta
 amministrativa,  le  dichiarazioni  di  cui al comma 1 sono
 presentate,  anche se si tratta di imprese individuali, dal
 curatore  o dal commissario liquidatore, in via telematica,
 avvalendosi  del servizio telematico Entratel, direttamente
 o tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3,
 entro  l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello,
 rispettivamente,   della   nomina   del   curatore   e  del
 commissario  liquidatore, e della chiusura del fallimento e
 della liquidazione; le dichiarazioni di cui al comma 3 sono
 presentate,  con  le  medesime modalita', esclusivamente ai
 fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive e
 soltanto  se  vi e' stato esercizio provvisorio. Il reddito
 d'impresa,  di cui al comma 1 dell'art. 183 del testo unico
 delle  imposte  sui  redditi e quello di cui ai commi 2 e 3
 del   medesimo   articolo,  risultano  dalle  dichiarazioni
 iniziale e finale che devono essere presentate dal curatore
 o dal commissario liquidatore. Il curatore o il commissario
 liquidatore,  prima  di presentare la dichiarazione finale,
 deve  provvedere  al  versamento,  se la societa' fallita o
 liquidata  vi  e'  soggetta, dell'imposta sul reddito delle
 societa'.  In  caso di fallimento o di liquidazione coatta,
 di  imprese  individuali o di societa' in nome collettivo o
 in  accomandita  semplice,  il  curatore  o  il commissario
 liquidatore,  contemporaneamente  alla  presentazione delle
 dichiarazioni  iniziale e finale di cui al secondo periodo,
 deve   consegnarne   o   spedirne  copia  per  raccomandata
 all'imprenditore  e  a  ciascuno dei familiari partecipanti
 all'impresa,   ovvero   a   ciascuno   dei  soci,  ai  fini
 dell'inclusione  del reddito o della perdita che ne risulta
 nelle  rispettive  dichiarazioni  dei  redditi  relative al
 periodo d'imposta in cui ha avuto inizio e in quello in cui
 si  e'  chiuso  il  procedimento  concorsuale. Per ciascuno
 degli  immobili  di  cui  all'art.  183,  comma  4, secondo
 periodo,  del  testo  unico  il  curatore  o il commissario
 liquidatore,  nel  termine  di  un mese dalla vendita, deve
 presentare  all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate apposita
 dichiarazione   aifini  dell'imposta  locale  sui  redditi,
 previo  versamento  nei modi ordinari del relativo importo,
 determinato a norma dell'art. 25 del testo unico.
 5.   Resta   fermo,   anche  durante  la  liquidazione,
 l'obbligo  di  presentare  le  dichiarazioni  dei sostituti
 d'imposta.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio
 1988,   n.   42,  reca  le  disposizioni  correttive  e  di
 coordinamento    sistematico-formale,   di   attuazione   e
 transitorie  relative  al  testo  unico  delle  imposte sui
 redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  l6  della  legge
 18 ottobre  2001,  n. 383 (Primi interventi per il rilancio
 dell'economia),   come   modificato  dal  presente  decreto
 legislativo:
 «Art.   16   (Disposizioni   antielusive).   -   1.  Il
 beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalita'
 tra  vivi,  avente  ad oggetto valori mobiliari inclusi nel
 campo  di  applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui
 all'art.  5  del  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n.
 461,  ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora
 ceda  i  valori  stessi  entro i successivi cinque anni, e'
 tenuto  al  pagamento  dell'imposta  sostitutiva come se la
 donazione  non fosse stata fatta, con diritto allo scomputo
 dall'imposta   sostitutiva   delle   imposte  eventualmente
 assolte ai sensi dell'art. 13, comma 2.
 2. (Abrogato).
 3.  Le  disposizioni  antielusive  di  cui all'art. 69,
 comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano
 con  riferimento  alle  imposte  dovute  in conseguenza dei
 trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalita'.».
 - Per  il  riferimento  all'art.  111, comma 3-bis, del
 testo  unico delle imposte sui redditi, come modificato dal
 presente  decreto legislativo, si rinvia alle note all'art.
 6.
 
 
 
 
 |  | Art. 19. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
 Dato a Roma, addi' 18 novembre 2005
 
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
 |  |  |