| 
| Gazzetta n. 280 del 2005-12-01 |  |  |  | LEGGE 28 novembre 2005, n. 246 |  | Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 (Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) 1.  All'articolo  20  della  legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)   coordinamento   formale   e  sostanziale  del  testo  delle disposizioni   vigenti,   apportando   le  modifiche  necessarie  per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo"; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.  Il  Governo,  nelle  materie  di  competenza esclusiva dello Stato,  completa  il  processo  di  codificazione di ciascuna materia emanando,  anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia,  se  del  caso  adeguandole alla nuova disciplina di livello primario  e  semplificandole  secondo  i criteri di cui ai successivi commi"; c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti: "f)  aggiornamento  delle  procedure,  prevedendo  la  piu'  estesa e ottimale  utilizzazione  delle  tecnologie  dell'informazione e della comunicazione,  anche  nei  rapporti  con  i  destinatari dell'azione amministrativa; f-bis)   generale   possibilita'   di   utilizzare,  da  parte  delle amministrazioni  e  dei  soggetti  a  queste equiparati, strumenti di diritto  privato,  salvo  che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali   l'interesse   pubblico   non  puo'  essere  perseguito  senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter)  conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i  diversi  soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di  concertazione  e  nei  rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti  interessati,  secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione,     della     responsabilita'    e    della    tutela dell'affidamento; f-quater)  riconduzione  delle  intese,  degli  accordi  e degli atti equiparabili   comunque   denominati,  nonche'  delle  conferenze  di servizi,  previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le responsabilita',  le  modalita'  di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies)   avvalimento   di   uffici   e   strutture  tecniche  e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla  base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"; d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis.   Il   Governo   verifica  la  coerenza  degli  obiettivi  di semplificazione  e  di  qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase   di  predisposizione  della  normativa  comunitaria,  ai  sensi dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  30  luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui approvati.
 Nota all'art. 1:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  20,  della  legge
 15 marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni, recante
 «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
 compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
 Pubblica    Amministrazione    per    la    semplificazione
 amministrativa»   (pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
 17 marzo  1997,  n. 63) come ulteriormente modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 semplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 a-bis)  coordinamento formale e sostanziale del testo
 delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
 necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
 sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
 semplificare il linguaggio normativo;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l) attribuzione   delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3-bis.   Il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
 esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
 codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
 contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
 raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
 medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
 disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
 criteri di cui ai successivi commi.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f) aggiornamento  delle procedure, prevedendo la piu'
 estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
 dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
 con i destinatari dell'azione amministrativa;
 f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
 delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
 strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
 nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
 essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
 f-ter) conformazione  ai  principi di sussidiarieta',
 differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
 attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
 istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
 concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
 ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
 dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
 responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
 f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi e
 degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
 conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
 aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
 schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai sensi
 degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
 n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
 responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
 conseguenze degli eventuali inadempimenti;
 f-quinquies) avvalimento   di   uffici   e  strutture
 tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
 pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
 ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive modificazioni.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f) soppressione  dei  procedimenti  che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
 di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
 definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
 di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
 normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
 legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
 partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
 di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
 a livello europeo.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.».
 
 
 
 
 |  | Art. 2. (Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 1.  Dopo  l'articolo  20-bis  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente: "Art.  20-ter.  - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento   e   di   Bolzano,  in  attuazione  del  principio  di  leale collaborazione,  concludono,  in  sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi  ai  sensi  dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003,  n.  131,  per  il  perseguimento  delle  comuni  finalita'  di miglioramento  della  qualita'  normativa  nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di: a)   favorire   il   coordinamento  dell'esercizio  delle  rispettive competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione; b)  definire  principi,  criteri,  metodi e strumenti omogenei per il perseguimento  della  qualita' della regolazione statale e regionale, in  armonia  con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle  leggi  annuali  di  semplificazione e riassetto normativo, con specifico  riguardo  ai  processi  di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione; c)  concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisi e  verifica  dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni  imprenditoriali  per  l'emanazione  dei provvedimenti normativi statali e regionali; d)  valutare,  con  l'ausilio  istruttorio anche dei gruppi di lavoro gia'   esistenti   tra   regioni,   la  configurabilita'  di  modelli procedimentali  omogenei  sul  territorio  nazionale  per determinate attivita'    private    e    valorizzare    le    attivita'   dirette all'armonizzazione delle normative regionali".
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali» (pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202):
 «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
 province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
 principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
 obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
 dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
 Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
 l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
 attivita' di interesse comune.
 2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
 dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 dell'art.  8,  della  legge  5 giugno 2003, n. 131, recante
 «Disposizioni   per  l'adeguamento  dell'ordinamento  della
 Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 2003, n.
 132):
 «Art.  8  (Attuazione  dell'art. 120 della Costituzione
 sul  potere  sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
 previsti  dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
 il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Ministro  competente per materia, anche su iniziativa delle
 regioni  o  degli enti locali, assegna all'ente interessato
 un  congruo  termine  per adottare i provvedimenti dovuti o
 necessari;  decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio
 dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
 Ministro  competente  o  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
 normativi,  ovvero  nomina  un  apposito  commissario. Alla
 riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
 della   giunta   regionale  della  regione  interessata  al
 provvedimento.
 2.  Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
 necessario  al  fine di porre rimedio alla violazione della
 normativa  comunitaria,  gli atti ed i provvedimenti di cui
 al  comma  1  sono  adottati su proposta del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro per le politiche
 comunitarie  e  del Ministro competente per materia. L'art.
 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
 3.  Fatte  salve  le competenze delle regioni a statuto
 speciale,   qualora   l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi
 riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
 del   commissario   deve   tenere  conto  dei  principi  di
 sussidiarieta'  e  di  leale collaborazione. Il commissario
 provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
 qualora tale organo sia stato istituito.
 4.  Nei  casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
 sostitutivo   non  sia  procrastinabile  senza  mettere  in
 pericolo   le   finalita'   tutelate  dall'art.  120  della
 Costituzione,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del
 Ministro  competente,  anche  su iniziativa delle regioni o
 degli  enti  locali,  adotta i provvedimenti necessari, che
 sono     immediatamente    comunicati    alla    Conferenza
 Stato-regioni  o  alla  Conferenza Stato-citta' e autonomie
 locali,   allargata   ai   rappresentanti  delle  Comunita'
 montane, che possono chiederne il riesame.
 5.    I   provvedimenti   sostitutivi   devono   essere
 proporzionati alle finalita' perseguite.
 6.  Il  Governo puo' promuovere la stipula di intese in
 sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
 dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
 legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
 conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
 l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
 legislativo  28 agosto  1997,  n. 281. Nelle materie di cui
 all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
 possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
 coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
 n. 112.».
 
 
 
 
 |  | Art. 3 Riassetto normativo in materia di benefici a favore
 delle vittime del dovere, del servizio,
 del terrorismo, della criminalita' organizzata
 e di ordigni bellici in tempo di pace
 
 1.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici  a  favore  delle  vittime  del  dovere,  del  servizio, del terrorismo,  della  criminalita'  organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  nonche'  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riassetto,   coordinamento   e   razionalizzazione   di  tutte  le
 disposizioni   legislative   in   materia,   prevedendo  anche  la
 delegificazione    e    la    semplificazione   dei   procedimenti
 amministrativi e del linguaggio normativo; b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche
 alla   diversa   matrice   degli   eventi   lesivi,  dei  benefici
 applicabili; c) regolamentazione  omogenea  dei procedimenti del medesimo tipo che
 si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
 della  medesima  amministrazione, anche prevedendo, ove possibile,
 l'accorpamento degli uffici competenti; d) riduzione  e  semplificazione  degli  adempimenti  a  carico degli
 interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 4. (Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
 e contabile degli uffici all'estero del Ministero
 degli affari esteri) 1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di  gestione amministrativa  e  contabile  degli  uffici  all'estero del Ministero degli  affari  esteri,  secondo  i principi, i criteri direttivi e le procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)   coerenza   giuridica,  logica  e  sistematica  della  normativa, adeguamento,  nonche'  aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; b)  delegificazione  e  semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell'attivita' di gestione; c)   semplificazione   della   gestione   di  bilancio  degli  uffici all'estero,  anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unita' previsionale di base; d)  perseguimento  della  fluidita' dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi; e)  semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al  fine  di  rendere  maggiormente  flessibile la gestione contabile all'estero; f)   previsione   dell'adeguamento   delle  procedure  dell'attivita' contrattuale  degli  uffici  all'estero  agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili; g)  snellimento  delle  procedure  necessarie  per  le  attivita'  di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale; h)  semplificazione,  anche  mediante  la progressiva introduzione di sistemi  informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero. 2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di  attuazione  ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 - Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 1, della
 legge  23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni,
 recante    «Disciplina   dell'attivita'   del   Governo   e
 ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri»
 (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
 214):
 «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
 della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
 Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
 pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
 essere emanati regolamenti per disciplinare:
 a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
 legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
 b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
 decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
 quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
 regionale;
 c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
 leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
 tratti di materie comunque riservate alla legge;
 d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
 amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
 dalla legge;
 e) (abrogata).
 
 
 
 
 |  | Art. 5 Delega al Governo per la semplificazione degli
 Adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento
 dello sportello unico per le attivita' produttive
 
 1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi   per  il  riassetto  delle  disposizioni  di  competenza legislativa  esclusiva  statale,  di  cui  all'articolo  117, secondo comma,   della   Costituzione,  vigenti  in  materia  di  adempimenti amministrativi   delle  imprese,  a  esclusione  di  quelli  fiscali, previdenziali,  ambientali  e  di  quelli  gravanti  sulle  stesse in qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e  le  procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  e  successive  modificazioni,  nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previa  consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
 categorie economiche, produttive e professionali interessate:
 1)   semplificazione,   razionalizzazione   e   snellimento  degli
 adempimenti  relativi  alle  fasi  di svolgimento, trasformazione,
 trasferimento  e  cessazione dell'attivita' d'impresa, ivi incluse
 le   attivita'   di   certificazione,   e  agli  aspetti  inerenti
 l'iscrizione  al  registro  delle  imprese,  anche  prevedendo  il
 coordinamento con le attivita' degli sportelli unici;
 2)  previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino
 interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra
 i  soggetti economici e l'accrescimento delle capacita' produttive
 del sistema nazionale;
 3)    delegificazione    della    disciplina    dei   procedimenti
 amministrativi connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa,
 secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo 20 della legge 15 marzo
 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 4)  sostituzione,  ove  possibile,  delle  norme  prescrittive con
 sistemi di incentivi e disincentivi; b) riduzione  degli  atti  sottoposti  ad obbligo di conservazione da
 parte  delle  imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli
 stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
 2.  Il  Governo  e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione,  promuovono  intese  o  concludono  accordi, ai sensi dell'articolo  8,  comma  6,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, e dell'articolo  4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata  di  cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di: a) favorire   il   coordinamento   dell'esercizio   delle  competenze
 normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e
 di  procedimenti  di  autorizzazione,  di  licenza  o  di assenso,
 comunque denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa; b) favorire  l'armonizzazione  della  regolamentazione  relativa alla
 semplificazione    degli    adempimenti   connessi   all'esercizio
 dell'attivita' d'impresa; c) favorire  il  conseguimento  di  livelli minimi di semplificazione
 degli   adempimenti   connessi   allo  svolgimento  dell'attivita'
 d'impresa  su tutto il territorio nazionale, previa individuazione
 delle  migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative
 sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali; d) individuare  particolari  forme  di  semplificazione,  omogenee su
 tutto  il  territorio  nazionale,  degli adempimenti connessi allo
 svolgimento  dell'attivita'  delle piccole e medie imprese e delle
 imprese artigiane; e) adottare   le   misure   idonee   a  garantire  la  completezza  e
 l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro
 informatico  degli  adempimenti  amministrativi per le imprese, di
 cui  all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonche' a
 coordinarne  i  contenuti  con  i  processi  di  semplificazione e
 riassetto della regolazione statale, regionale e locale; f) assicurare  la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena
 operativita'  degli  sportelli  unici di cui agli articoli 23 e 24
 del   decreto   legislativo   31   marzo  1998,  n.  112,  nonche'
 l'estensione   e   lo  sviluppo  dell'operativita'  degli  stessi,
 favorendo:
 1)  l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione
 alla  dimensione  territoriale  e  demografica  di  interesse, nel
 rispetto   dell'autonomia  dei  soggetti  coinvolti,  al  fine  di
 garantire   adeguati   livelli   di   funzionalita',   nonche'  il
 coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
 2)  l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione
 degli  sportelli  unici,  sia  a  fini  di  semplificazione  degli
 adempimenti   amministrativi   relativi   alle   fasi   di  avvio,
 svolgimento,    trasformazione,    trasferimento    e   cessazione
 dell'attivita' d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;
 3)  l'implementazione  di modelli innovativi per la formazione del
 personale addetto agli sportelli unici;
 4)  l'adozione  di  efficaci  strumenti  di  informatizzazione dei
 processi   e   di   diffusione   della   conoscenza  del  contesto
 territoriale.
 3.  Gli  accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica, meccanismi di premialita' regionale,  cofinanziabili,  limitatamente alle aree sottoutilizzate, con  il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 4.  Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui  al  comma  2,  la propria legislazione concernente la disciplina degli  adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agli obiettivi  stabiliti  dai  commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
 5.  Dall'attuazione  delle disposizioni di cui al presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 5:
 - Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
 "Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  Governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 Regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.".
 - Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 - Per  il  testo  dell'art.  8,  comma  6,  della legge
 5 giugno  2003,  n.  131, si vedano i riferimenti normativi
 all'art. 2.
 - Per  il  testo  dell'art.  4,  comma  1,  del decreto
 legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
 normativi all'art. 2.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 8, del citato decreto
 legislativo n. 281, del 1997:
 "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
 Stato-regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
 del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
 il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
 il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.".
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  16,  della  legge
 29 luglio  2003,  n. 229, recante "Interventi in materia di
 qualita'   della   regolazione,   riassetto   normativo   e
 codificazione. - Legge di semplificazione 2001" (pubb1icata
 nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196):
 "Art.   16   (Registro  informatico  degli  adempimenti
 amministrativi  per  le  imprese). - 1. Presso il Ministero
 delle  attivita'  produttive,  che si avvale a questo scopo
 del   sistema   informativo   delle  camere  di  commercio,
 industria,  artigianato  e  agricoltura,  e'  istituito  il
 Registro  informatico  degli adempimenti amministrativi per
 le  imprese,  di  seguito  denominato  "Registro", il quale
 contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
 previsti  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  l'avvio e
 l'esercizio  delle  attivita'  di  impresa,  nonche' i dati
 raccolti   dalle  amministrazioni  comunali  negli  archivi
 informatici  di  cui  all'art.  24,  comma  2,  del decreto
 legislativo  31 marzo  1998,  n.  112.  Il Registro, che si
 articola  su  base  regionale con apposite sezioni del sito
 informatico,   fornisce,   ove   possibile,   il   supporto
 necessario  a  compilare  in  via  elettronica  la relativa
 modulistica.
 2.  E'  fatto  obbligo  alle amministrazioni pubbliche,
 nonche'  ai  concessionari  di  lavori e ai concessionari e
 gestori   di   servizi  pubblici,  di  trasmettere  in  via
 informatica   al   Ministero   delle  attivita'  produttive
 l'elenco  degli  adempimenti  amministrativi  necessari per
 l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
 3.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,   su   proposta   del  Ministro  delle  attivita'
 produttive   e   del   Ministro   per  l'innovazione  e  le
 tecnologie,  sono  stabilite le modalita' di coordinamento,
 di   attuazione  e  di  accesso  al  Registro,  nonche'  di
 connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
 4.  Il  Registro  e'  pubblicato  su  uno  o  piu' siti
 telematici,  individuati  con  decreto  del  Ministro delle
 attivita' produttive.
 5.  Del  Registro  possono  avvalersi  gli enti locali,
 qualora  non  provvedano in proprio, per i servizi pubblici
 da loro gestiti.".
 - Si  riportano  gli  articoli 23  e  24,  del  decreto
 legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
 funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
 ed  agli  enti locali, in attuazione del Capo I della legge
 15 marzo  1997, n. 59" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 21 aprile 1998, n. 92):
 "Art.  23  (Conferimento  di  funzioni ai comuni). - 1.
 Sono   attribuite  ai  comuni  le  funzioni  amministrative
 concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
 la  riattivazione,  la localizzazione e la rilocalizzazione
 di  impianti  produttivi,  ivi  incluso  il  rilascio delle
 concessioni o autorizzazioni edilizie.
 2.  Nell'ambito  delle funzioni conferite in materia di
 industria   dall'art.  19,  le  regioni  provvedono,  nella
 propria   autonomia   organizzativa  e  finanziaria,  anche
 attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
 dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
 riferimento  alla  localizzazione  ed  alla  autorizzazione
 degli   impianti   produttivi  e  alla  creazione  di  aree
 industriali.  L'assistenza  consiste, in particolare, nella
 raccolta  e  diffusione,  anche  in  via  telematica, delle
 informazioni  concernenti  l'insediamento  e lo svolgimento
 delle  attivita'  produttive  nel territorio regionale, con
 particolare  riferimento  alle  normative applicabili, agli
 strumenti   agevolativi   e   all'attivita'   delle  unita'
 organizzative  di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
 diffusione  delle informazioni concernenti gli strumenti di
 agevolazione    contributiva    e    fiscale    a    favore
 dell'occupazione  dei  lavoratori  dipendenti  e del lavoro
 autonomo.
 3.   Le   funzioni   di   assistenza   sono  esercitate
 prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
 attivita' produttive.".
 "Art.  24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
 funzioni   amministrative   in   materia   di  insediamenti
 produttivi).  - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
 forma  associata,  anche con altri enti locali, le funzioni
 di  cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
 responsabile dell'intero procedimento.
 2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
 al  fine  di  garantire  a tutti gli interessati l'accesso,
 anche  in  via  telematica, al proprio archivio informatico
 contenente  i dati concernenti le domande di autorizzazione
 e  il  relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
 per   le   procedure   autorizzatorie,   nonche'  tutte  le
 informazioni  disponibili a livello regionale, ivi comprese
 quelle  concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
 essere fornite in modo coordinato.
 3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
 di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura per la
 realizzazione dello sportello unico.
 4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
 possono   avvalersi,   nelle  forme  concordate,  di  altre
 amministrazioni  ed enti pubblici, cui possono anche essere
 affidati singoli atti istruttori del procedimento.
 5.   Laddove   siano  stipulati  patti  territoriali  o
 contratti  d'area,  l'accordo tra gli enti locali coinvolti
 puo'  prevedere  che  la gestione dello sportello unico sia
 attribuita  al  soggetto  pubblico responsabile del patto o
 del contratto.".
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  della  legge
 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,
 recante   "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
 (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
 305):
 "Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
 interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
 2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
 coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
 di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
 confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
 disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
 contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
 riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
 nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
 l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
 2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
 dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
 1978, n. 468, e successive modificazioni.
 3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
 interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
 al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
 base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
 delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
 economico e sociale, nonche':
 a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
 finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
 rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
 citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
 attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
 all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
 dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
 2001, n. 448;
 b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
 a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
 sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
 ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
 programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
 esigenze del mercato.
 4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
 costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
 5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
 controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
 criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
 previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
 anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
 contenuti  nel  comma  2,  dell'art.  72. Sino all'adozione
 delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
 resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
 alla data di entrata in vigore della presente legge.
 6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
 effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
 diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
 fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
 in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
 di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
 il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
 sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
 contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
 svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
 successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
 trasmette tale relazione al Parlamento.
 7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
 con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
 in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
 rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
 Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
 presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
 Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
 della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
 relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
 sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
 comunicazione alle competenti Commissioni.
 8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
 autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
 60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
 bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
 pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
 previsione delle amministrazioni interessate.
 9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
 totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
 decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
 modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
 quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
 produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
 alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
 territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
 programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
 programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
 riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
 ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
 dall'art.  87,  paragrafo  3,  lettera c), del Trattato che
 istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
 ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
 10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
 totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
 comma   2,  del  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
 produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
 citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
 30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
 nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
 contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
 delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
 Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
 regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
 cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
 nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
 art.   87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  che
 istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
 ricomprese    nell'obiettivo 2,    di   cui   al   predetto
 regolamento.
 11.-12. Omissis.
 13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
 essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
 operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
 del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
 aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
 dall'art.  87,  paragrafo  3, lettere a) e c), del Trattato
 che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
 ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
 nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
 campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
 territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
 sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
 eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
 precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
 finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
 "de  minimis"  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
 Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
 delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
 dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
 previsionale  di  base  6.1.2.7  "Devoluzione  di proventi"
 dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
 delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
 di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
 soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
 presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
 entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
 suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
 delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
 contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
 nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
 soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
 puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
 successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".
 
 
 
 
 |  | Art. 6. (Riassetto normativo in materia di pari opportunita) 1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari  opportunita',  secondo  i  principi,  i  criteri direttivi e le procedure  di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)  individuazione  di  strumenti  di prevenzione e rimozione di ogni forma  di  discriminazione,  in  particolare per cause direttamente o indirettamente  fondate  sul  sesso,  la razza o l'origine etnica, la religione   o  le  convinzioni  personali,  gli  handicap,  l'eta'  e l'orientamento  sessuale,  anche  al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita' previsti  in  sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione; b)  adeguamento  e  semplificazione  del  linguaggio  normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 - Per  il  testo  dell'art.  117, della Costituzione si
 vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
 
 
 
 
 |  | Art. 7. (Riassetto normativo in materia di ordinamento
 del notariato e degli archivi notarili) 1.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata   in   vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'  decreti legislativi  per  il  riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti  in  materia  di  ordinamento  del  notariato e degli archivi notarili,  secondo  i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui  all'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,  nonche'  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)  semplificazione  mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione  di  adempimenti  e  formalita'  previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla  legislazione  speciale,  non  piu' ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di: 1)  redazione  di  atti  pubblici e di scritture private autenticate, anche  in  lingua  straniera  o  con  l'intervento  di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti; 2)  nullita'  per  vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvo che  sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari  a  carico  del  notaio,  graduate  secondo  la gravita' dell'infrazione; 3)  tirocinio  professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio  trasferito,  con abolizione della cauzione e sua sostituzione con  l'assicurazione  e  il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5); 4)  determinazione  e  regolamentazione  delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori; 5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati; b)  aggiornamento  e  coordinamento  normativo  degli ordinamenti del consiglio  nazionale  del  notariato,  dei  distretti  notarili,  dei consigli distrettuali e degli archivi notarili; c)  ricorso  generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando  in  ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento  della  funzione notarile, e attribuzione al notaio della facolta'   di   provvedere,   mediante   propria   certificazione,  a rettificare   inequivocabili   errori   di   trascrizione   di   dati preesistenti  alla  redazione  dell'atto,  fatti  salvi i diritti dei terzi; d)  previsione  che  i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti  dal  codice  civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione  di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti; e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante: 1)  istituzione,  a  spese  dei consigli notarili distrettuali, di un organo   di   disciplina  collegiale  di  primo  grado,  regionale  o interregionale,  costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente  della  corte  d'appello ove ha sede l'organo e previsione della  competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito,  ove  previsto  e  comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile; 2)  aggiornamento,  coordinamento  e  riordino  delle  sanzioni,  con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta; 3)  previsione  della  sospensione  della  prescrizione  in  caso  di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva; 4)  attribuzione  del  potere  di  iniziativa  al  procuratore  della Repubblica   della   sede   del  notaio,  al  consiglio  notarile  e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile; 5)  previsione  dell'obbligo  di  assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio  professionale  mediante stipula di polizza nazionale, individuale  o  collettiva,  e  costituzione di un fondo nazionale di garanzia  per  il  risarcimento  dei  danni  di  origine  penale  non risarcibili  con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato  di  tutte  le necessarie e opportune facolta' anche per il recupero delle spese a carico dei notai. 2.  Con  uno  o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della  legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica,  norme  di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 7:
 - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 - La   legge   16 febbraio   1913,   n.   89   recante:
 «Ordinamento  del  notariato  e  degli archivi notarili» e'
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
 - Il  regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 recante:
 «Approvazione  del regolamento per l'esecuzione della legge
 16 febbraio  1913,  n.  89,  riguardante  l'ordinamento del
 notariato  e  degli  archivi  notarili» e' pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1915, n. 7.
 - Per  il  testo  dell'art.  17,  comma  1, della legge
 23 agosto  1988,  n.  400 si vedano i riferimenti normativi
 all'art. 4.
 
 
 
 
 |  | Art. 8. (Disposizioni in materia di trasporti) 1.  All'articolo  119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni  di  cui al comma 4 e' ammesso  ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e  dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli  organi  sanitari  periferici  della  Societa'  rete ferroviaria italiana Spa".
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  119  del  decreto
 legislativo   30 aprile   1992,   n.   285,   e  successive
 modificazioni,   recante   «Nuovo   codice   della  strada»
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio 1992, n.
 114) come ulteriormente modificato dalla presente legge:
 «Art.   119   (Requisiti   fisici  e  psichici  per  il
 conseguimento  della  patente  di  guida).  -  1.  Non puo'
 ottenere   la   patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad
 esercitarsi  alla  guida  di cui all'art. 122, comma 2, chi
 sia  affetto  da  malattia  fisica  o  psichica, deficienza
 organica  o  minorazione  psichica,  anatomica o funzionale
 tale  da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli a
 motore.
 2.  L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e psichici,
 tranne  per  i  casi  stabiliti  nel comma 4, e' effettuato
 dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
 competente,   cui   sono  attribuite  funzioni  in  materia
 medico-legale.   L'accertamento   suindicato   puo'  essere
 effettuato  altresi'  da un medico responsabile dei servizi
 di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
 appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
 salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
 o  da un medico militare in servizio permanente effettivo o
 da  un  medico  del  ruolo professionale dei sanitari della
 Polizia  di  Stato  o  da un medico del ruolo sanitario del
 Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco o da un ispettore
 medico  del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
 In  tutti  i  casi tale accertamento deve essere effettuato
 nei gabinetti medici.
 2-bis.  L'accertamento  dei requisiti psichici e fisici
 nei  confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per il
 conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti di
 categoria  A,  B,  BE  e  sottocategorie, e' effettuato dai
 medici  specialisti nell'area della diabetologia e malattie
 del  ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
 l'eventuale   scadenza   entro   la   quale  effettuare  il
 successivo  controllo medico cui e' subordinata la conferma
 o la revisione della patente di guida.
 3.  L'accertamento  di cui al comma 2 deve risultare da
 certificazione  di  data  non  anteriore  a  tre mesi dalla
 presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
 4.  L'accertamento  dei  requisiti fisici e psichici e'
 effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
 provincia  presso  le unita' sanitarie locali del capoluogo
 di provincia, nei riguardi:
 a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
 giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
 soli  accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
 pratica  di  guida  su  veicolo  adattato in relazione alle
 particolari esigenze;
 b) di  coloro  che  abbiano superato i sessantacinque
 anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
 complessiva,  a  pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
 ed  autoarticolati,  adibiti  al  trasporto di cose, la cui
 massa  complessiva,  a pieno carico, non sia superiore a 20
 t, macchine operatrici;
 c) di  coloro  per  i  quali  e'  fatta richiesta dal
 prefetto  o  dall'ufficio competente del Dipartimento per i
 trasporti terrestri;
 d) di  coloro  nei  confronti dei quali l'esito degli
 accertamenti  clinici,  strumentali e di laboratorio faccia
 sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
 e la sicurezza della guida;
 d-bis) dei   soggetti   affetti  da  diabete  per  il
 conseguimento,  la revisione o la conferma delle patenti C,
 D,  CE,  DE  e  sottocategorie.  In tal caso la commissione
 medica  e'  integrata da un medico specialista diabetologo,
 sia  ai  fini  degli  accertamenti  relativi alla specifica
 patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
 5.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni di cui al
 comma  4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
 delle   infrastrutture   e  dei  trasporti.  Questi  decide
 avvalendosi  di accertamenti demandati agli organi sanitari
 periferici della Societa' rete ferroviaria italiana S.p.a.
 6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
 patente  di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
 i  trasporti  terrestri  a  norma dell'art. 129, comma 2, e
 dell'art.  130,  comma  1, nei casi in cui sia accertato il
 difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
 fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
 7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
 di   cui   al  comma  4,  lettera  a),  il  Ministro  delle
 infrastrutture    e   dei   trasporti   si   avvale   della
 collaborazione    di   medici   appartenenti   ai   servizi
 territoriali della riabilitazione.
 8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
 a) i  requisiti  fisici  e  psichici per conseguire e
 confermare le patenti di guida;
 b) le   modalita'   di  rilascio  ed  i  modelli  dei
 certificati medici;
 c) la  composizione  e  le modalita' di funzionamento
 delle  commissioni  mediche  di cui al comma 4, delle quali
 dovra'   far   parte  un  medico  appartenente  ai  servizi
 territoriali    della   riabilitazione,   qualora   vengano
 sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
 lettera  a)  del  citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
 farne  parte  un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
 trasporti  terrestri.  Qualora  siano  sottoposti  a visita
 aspiranti   conducenti   che  manifestano  comportamenti  o
 sintomi   associabili   a   patologie   alcolcorrelate,  le
 commissioni  mediche  sono  integrate con la presenza di un
 medico  dei  servizi  per lo svolgimento delle attivita' di
 prevenzione,  cura,  riabilitazione e reinserimento sociale
 dei  soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
 intervenire,  ove  richiesto dall'interessato, un medico di
 sua fiducia;
 d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
 possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
 A, B, C e D.
 9.  I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
 commissioni  mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
 qualora  lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento dei
 requisiti  fisici  e  psichici  sia  integrato da specifica
 valutazione   psico-diagnostica   effettuata  da  psicologi
 abilitati   all'esercizio  della  professione  ed  iscritti
 all'albo professionale.
 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
 trasporti,  di  concerto  con  il Ministro della salute, e'
 istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
 fornire  alle  Commissioni  mediche locali informazioni sul
 progresso  tecnico-scientifico  che ha riflessi sulla guida
 dei  veicoli  a  motore  da  parte  dei mutilati e minorati
 fisici.».
 
 
 
 
 |  | Art. 9. (Disposizioni in materia di ordinamento
 dell'amministrazione degli affari esteri) 1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata; b)  all'articolo  35,  primo  comma,  dopo le parole: "possono essere istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'"; c)  all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  ",  nonche'  di  consulenti  dotati  delle  professionalita' necessarie  per  l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale"; d) all'articolo 74: 1)  al  primo  comma,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", amministrato  dal  capo  della  delegazione.  La  resa  del  conto va effettuata  al  termine  dei  lavori  e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi"; 2)  al  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "e di funzionamento" sono inserite  le  seguenti:  ",  ivi  comprese  le spese di acquisizione, locazione  ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il   fondo   e'  amministrato  dal  capo  della  delegazione  ed  e' rendicontato  nei  termini  previsti  dalla  normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati"; 3) il terzo comma e' abrogato; e)  all'articolo  83,  terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle" sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,"; f) l'articolo 95 e' abrogato; g)  all'articolo  177,  secondo  comma,  dopo  le  parole:  "Ministro consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie". 2.  In  relazione  alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  come  modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono  fatti  salvi,  fino  alla  data  di  scadenza,  i  contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi  in  favore  di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie. 3.  All'articolo  3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole:  "ai  sensi  degli  articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio  1999,  n.  36"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257". 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Si  riportano  i testi degli articoli 26, 35, 51, 74,
 83  e  177,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
 5 gennaio  1967, n. 18, e successive modificazioni, recante
 «Ordinamento   dell'Amministrazione  degli  affari  esteri»
 (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
 44) come ulteriormente modificati dalla presente legge:
 «Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio
 di amministrazione e' composto:
 a) del Ministro;
 b) del Segretario generale;
 c) del   capo   del   Cerimoniale  diplomatico  della
 Repubblica;
 d) dei direttori generali;
 e) dell'ispettore  generale  del  Ministero  e  degli
 uffici all'estero;
 e-bis) dei capi servizio;
 e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
 f) di  due rappresentanti del personale, da nominarsi
 all'inizio  di  ogni biennio, con le modalita' previste dal
 testo   unico   delle   disposizioni  sullo  statuto  degli
 impiegati civili dello Stato.
 Il  Consiglio  di  amministrazione esercita le seguenti
 funzioni:
 a) designa  i membri delle Commissioni di avanzamento
 di cui all'art. 98;
 b) formula  proposte  per l'organizzazione e i metodi
 di  lavoro  dell'Amministrazione,  per  l'aggiornamento dei
 mezzi    necessari    alla   rapidita',   riservatezza   ed
 economicita' dei servizi;
 c) (abrogato);
 d) cura  l'elaborazione  di una relazione annuale sui
 risultati     conseguiti    nell'organizzazione    e    nel
 funzionamento  dell'Amministrazione;  sull'attivita' svolta
 nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
 dell'informazione;  sul  reclutamento,  specializzazione  e
 qualificazione,  aggiornamento,  perfezionamento  e impiego
 del  personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel
 nuovo anno;
 e) esprime  il  proprio  avviso su tutte le questioni
 sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
 f) esercita  le  altre  attribuzioni conferitegli dal
 presente   decreto   e   dalle   leggi  vigenti  in  quanto
 compatibili con il decreto stesso.
 Il  Consiglio  e' presieduto dal Ministro, o per delega
 da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o
 da un direttore generale.
 I  membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed
 e-ter)   del   primo   comma,  in  caso  di  assenza  o  di
 impedimento,   possono  essere  sostituiti  dai  rispettivi
 funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai
 lavori  del  Consiglio  di  amministrazione  quando  tratta
 materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita
 dal Segretario generale.
 Le    funzioni   di   segretario   del   Consiglio   di
 amministrazione  sono  esercitate  da  un funzionario della
 Direzione  generale  del personale di grado non inferiore a
 consigliere di Legazione.».
 «Art.   35   (Delegazioni   diplomatiche   speciali   e
 ambascerie   straordinarie).   -  Delegazioni  diplomatiche
 speciali  possono  essere  istituite  nei  casi particolari
 richiesti  dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi,
 nonche'  nei  casi  in  cui la partecipazione a conferenze,
 trattative  o  riunioni  internazionali renda necessaria la
 costituzione in loco di apposito ufficio.
 Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
 decreto  del Ministro per gli affari esteri di concerto con
 il  Ministro  per  il  tesoro. Con le stesse modalita' sono
 stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
 In   occasioni   solenni  possono  essere  inviate,  in
 missione temporanea, ambascerie straordinarie.».
 «Art. 51 (Consulenti legali, sanitari e tecnici). - Per
 l'espletamento  della  propria  attivita' le rappresentanze
 diplomatiche  e gli uffici consolari di I categoria possono
 avvalersi  dell'opera  di  consulenti  legali,  sanitari  e
 tecnici  del  luogo,  nonche'  di  consulenti  dotati delle
 professionalita'  necessarie  per  l'espletamento  di prove
 d'esame per la selezione del personale.
 Il  ricorso  a  consulenti  deve essere preventivamente
 autorizzato  dal Ministero ed e' regolato, anche per quanto
 concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali.
 Qualora  l'assistenza debba avere carattere continuativo il
 Ministero  stabilisce,  d'intesa  con  quello  del  tesoro,
 insieme  con  la durata e le condizioni del rapporto, anche
 la remunerazione.».
 «Art.  74  (Fondi  per delegazioni). - Alle delegazioni
 nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare
 a  incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere
 internazionale  puo'  essere  attribuito,  d'intesa  con il
 Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di
 funzionamento  e  di  rappresentanza, amministrato dal capo
 della  delegazione.  La  resa  del  conto  va effettuata al
 termine  dei  lavori e comunque trimestralmente se i lavori
 si protraggono oltre tre mesi.
 Alle  delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art.
 35  e'  attribuito  un fondo, d'intesa con il Ministero del
 tesoro,   per  far  fronte  alle  spese  di  ufficio  e  di
 funzionamento,  ivi  comprese  le  spese  di  acquisizione,
 locazione  ed esercizio di beni materiali e strumentali, di
 automezzi  e  di  locali.  Nel  caso  in  cui il capo della
 delegazione  speciale non fruisca del trattamento economico
 di  cui  all'art.  204 si tiene conto, nella determinazione
 dell'ammontare    del   fondo,   anche   delle   spese   di
 rappresentanza  che  egli  debba  sostenere.  Il  fondo  e'
 amministrato  dal capo della delegazione ed e' rendicontato
 nei  termini  previsti dalla normativa sulla resa del conto
 da parte dei funzionari delegati.».
 «Art.  83  (Automezzi).  - Ai capi delle rappresentanze
 diplomatiche    e'    assegnata    una    autovettura    di
 rappresentanza.  Una  autovettura  e' altresi' assegnata ai
 consoli generali di I classe.
 Alle   rappresentanze   diplomatiche   e   agli  uffici
 consolari  di  I  categoria,  in relazione alle esigenze di
 servizio,  e'  inoltre  assegnata almeno una autovettura od
 autoveicolo di servizio, secondo le modalita' stabilite dal
 regolamento.
 Sono  a  carico  dello  Stato  le  spese  inerenti agli
 automezzi,   comprese   quelle  di  locazione  finanziaria,
 manutenzione  ordinaria  e straordinaria, di assicurazione,
 nonche'  per  gli  automezzi  di  servizio  di cui al comma
 precedente quelle di carburanti e lubrificanti.
 I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli
 sono  fissati  dal regolamento, tenuto conto del differente
 grado  di  usura  cui essi sono soggetti in conseguenza del
 loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni
 del luogo.
 La  guida  degli  automezzi  e'  affidata  a  personale
 qualificato di ruolo o a contratto.».
 «Art.  177  (Residenze  di  servizio).  -  I capi delle
 rappresentanze  diplomatiche  hanno diritto, per se', per i
 familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio
 arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
 Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti
 di  Ministro  e  Ministro  consigliere con funzioni vicarie
 presso  le  rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari
 dei  Consolati  generali di I classe. I funzionari indicati
 nel  presente  comma  che  fruiscano  di  tale diritto sono
 tenuti  a  corrispondere all'Amministrazione un canone pari
 al 15% dell'indennita' personale.
 I  contratti  necessari per l'applicazione del presente
 articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».
 - L'art.  95,  del  citato decreto del Presidente della
 Repubblica  n.  18 del 1967, abrogato dalla presente legge,
 recava «Formazione e qualificazione professionale.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  3,  della  legge
 31 ottobre  2003,  n.  332, recante «Ratifica ed esecuzione
 del  Protocollo  aggiuntivo  dell'Accordo tra la Repubblica
 d'Austria,  il  Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la
 Repubblica   di   Finlandia,   la  Repubblica  Federale  di
 Germania,  la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica
 italiana,  il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
 Bassi,  la  Repubblica  portoghese,  il Regno di Spagna, il
 Regno  di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica
 (EURATOM)  e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
 (AIEA)  in  esecuzione  dell'art. III, paragrafi 1 e 4, del
 Trattato  di  non  proliferazione  delle armi nucleari, con
 allegati,  fatto  a Vienna il 22 settembre 1998 (pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  27  novembre 2003, n. 276) come
 modificato dalla presente legge:
 «Art.   3   (Deleghe  di  competenza).  -  1.  Per  gli
 adempimenti  di  cui  all'art.  2, lettera a), il Ministero
 delle  attivita'  produttive  si avvale dell'Agenzia per la
 protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai
 sensi  dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
 n.  300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  8 agosto  2002, n. 207,
 stipulando   apposite   convenzioni   quadro,   secondo  le
 modalita' previste all'art. 10, comma 1.
 2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il
 Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le
 nuove  tecnologie,  l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi
 dell'art.  3  del  decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
 257,  o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione
 di  studi  ed  analisi  e  di  altre  specifiche  attivita'
 inerenti all'esecuzione del Protocollo.».
 
 
 
 
 |  | Art. 10. (Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno) 1.  Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto   18   giugno  1931,  n.  773,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) all'articolo 128: 1)  al  primo  comma,  dopo  la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "su cose antiche o usate"; 2)  al  secondo  e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo comma"; b) all'articolo 138, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La  nomina  delle  guardie particolari giurate deve essere approvata dal  prefetto.  Con  l'approvazione,  che  ha  validita' biennale, il prefetto  rilascia  altresi',  se  ne  sussistono  i  presupposti, la licenza  per  il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata".
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si  riportano  i  testi  degli articoli 128 e 138 del
 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione
 del   testo   unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza»
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 giugno 1931, n.
 146) come modificati dalla presente legge:
 «Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti,
 i  commercianti,  gli esercenti e le altre persone indicate
 negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su
 cose  antiche o usate se non con le persone provviste della
 carta di identita' di altro documento munito di fotografia,
 proveniente dall'amministrazione dello Stato.
 Essi  devono tenere un registro delle operazioni di cui
 al  primo  comma  che  compiono  giornalmente,  in cui sono
 annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
 stesse  sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
 regolamento.
 Tale  registro  deve  essere  esibito agli ufficiali ed
 agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
 Le  persone  che  compiono  operazioni  di cui al primo
 comma  con  gli  esercenti  sopraindicati,  sono  tenute  a
 dimostrare la propria identita' nei modi prescritti.
 L'esercente,  che  ha  comprato cose preziose, non puo'
 alterarle  o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
 tranne   che   si  tratti  di  oggetti  comprati  presso  i
 fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
 «Art.  138  (art.  139  testo unico 1926). - Le guardie
 particolari devono possedere i requisiti seguenti:
 1°  essere  cittadino  italiano o di uno Stato membro
 dell'Unione europea;
 2°   avere   raggiunto  la  maggiore  eta'  ed  avere
 adempiuto agli obblighi di leva;
 3° sapere leggere e scrivere;
 4° non avere riportato condanna per delitto;
 5°  essere  persona  di  ottima  condotta  politica e
 morale;
 6° essere munito della carta di identita';
 7°   essere   iscritto  alla  cassa  nazionale  delle
 assicurazioni  sociali  e  a  quella  degli  infortuni  sul
 lavoro.
 La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
 approvata   dal   prefetto.   Con  l'approvazione,  che  ha
 validita'  biennale,  il  prefetto rilascia altresi', se ne
 sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
 tassa ridotta, con validita' di pari durata.
 Le  guardie  particolari  giurate,  cittadini  di Stati
 membri  dell'Unione  europea, possono conseguire la licenza
 di  porto  d'armi  secondo  quanto  stabilito  dal  decreto
 legislativo  30 dicembre  1992,  n.  527,  e  dal  relativo
 regolamento  di  esecuzione, di cui al decreto ministeriale
 30 ottobre  1996,  n.  635  del  Ministro  dell'interno. Si
 osservano,  altresi',  le  disposizioni degli articoli 71 e
 256  del  regolamento  di  esecuzione  del  presente  testo
 unico.».
 
 
 
 
 |  | Art. 11. (Semplificazione di procedimenti in materie
 di competenza del Ministero dell'interno) 1.  Ai  sensi  dell'articolo  20  della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive   modificazioni,   con   regolamenti   emanati   ai  sensi dell'articolo  17,  comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati   i   procedimenti   previsti  dalle  lettere  seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate: a)  procedimento  per  la  compilazione  del  rapporto  informativo e l'attribuzione  del  giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza:  articolo  53  del  testo  unico  di  cui  al  decreto del Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335,   e   successive  modificazioni;  articolo  2  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  24  aprile  1982, n. 337, e successive modificazioni;  articoli  2  e  20  del  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni; b)   procedimento  per  l'accertamento  della  capacita'  tecnica  di fochino:  articolo  27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo  1956,  n.  302,  e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. l.
 -   Si  riporta  il  testo dell'art. 17, comma 2, della
 citata legge n. 400 del 1988:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  53 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
 «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
 degli  impiegati  civili  dello  Stato»  (pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22):
 «Art.  53  (Impossibilita' di compilazione del rapporto
 informativo.  Compilazione  del  rapporto  per il personale
 comandato e fuori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non
 sia   stata   possibile   la   compilazione   del  rapporto
 informativo  da  parte degli organi competenti, il giudizio
 complessivo  e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
 valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
 Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
 fine  dell'anno  si  trova  in  servizio nella posizione di
 comandato  o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
 Stato e' compilato dagli organi di questa.
 Nel  caso  che  il  servizio  prestato nelle suindicate
 posizioni     sia    di    durata    inferiore    all'anno,
 l'amministrazione  anzidetta provvede alla compilazione del
 rapporto  sulla  base  anche  degli  elementi  di  giudizio
 forniti  dall'amministrazione  presso  cui  l'impiegato  ha
 prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
 Per  l'impiegato  in  servizio  presso  amministrazioni
 diverse  da  quelle  statali,  il  rapporto  informativo e'
 compilato   dall'amministrazione  di  appartenenza  tenendo
 conto    anche   degli   elementi   di   giudizio   forniti
 dall'amministrazione    presso   cui   l'impiegato   presta
 servizio.
 In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta
 ferma  la  competenza  dell'amministrazione  cui appartiene
 l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».
 - Si riporta il testo degli articoli 62, 63, 64, 65, 66
 e  67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982,   n.   335,   e   successive  modificazioni,  recante
 «Ordinamento  del  personale  della  Polizia  di  Stato che
 espleta  funzioni  di  polizia»  (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158):
 «Art.  62 (Rapporti informativi). - Per il personale di
 cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
 a  dirigente  superiore, deve essere redatto, entro il mese
 di gennaio  di ciascun anno, un rapporto informativo che si
 conclude   con   il   giudizio   complessivo  di  «ottimo»,
 «distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
 Il giudizio complessivo deve essere motivato.
 Al  personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
 si  riferisce  il  rapporto informativo, sia stata inflitta
 una  sanzione  disciplinare  piu' grave della deplorazione,
 non   puo'   essere   attribuito  un  giudizio  complessivo
 superiore a «buono».
 Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
 le  modalita'  in  base  alle  quali deve essere redatto il
 rapporto  informativo,  volto  a  delineare la personalita'
 dell'impiegato,  tenendo  conto  dei  seguenti parametri di
 giudizio,  da  prevedere  in  tutto o in parte in relazione
 alle  diverse  funzioni  attribuite al personale di ciascun
 ruolo ed alle relative responsabilita':
 1) competenza professionale;
 2) capacita' di risoluzione;
 3) capacita' organizzativa;
 4) qualita' dell'attivita' svolta;
 5) altri elementi di giudizio.
 Per  ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
 previsti  piu'  elementi  di giudizio, per ognuno dei quali
 sara'  attribuito  dall'organo competente alla compilazione
 del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
 65  e  66,  un  punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
 massimo di 3.
 Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
 mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
 titoli,   in   relazione   alle   esigenze   delle  singole
 carriere.».
 «Art.  63 (Giudizio complessivo). - L'organo competente
 ad  esprimere  il giudizio complessivo di cui ai successivi
 articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o
 in   meno,   nei   limiti  indicati  all'ultimo  comma  del
 precedente   articolo,   i  punteggi  relativi  ai  singoli
 elementi di giudizio.
 Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due
 punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo
 previsto per ciascun elemento.
 L'appartenente  alla  Polizia di Stato prima di apporre
 la  firma  sul  modulo  con  il  quale gli e' comunicato il
 giudizio   complessivo,   prende   visione   del   rapporto
 informativo.
 Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
 al  consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare
 il ricorso in piego chiuso.».
 «Art.  64  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
 rapporto informativo per il personale in servizio presso il
 Dipartimento  della  pubblica  sicurezza).  -  Il  rapporto
 informativo,   per  il  personale  in  servizio  presso  il
 Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:
 a) per   il  primo  dirigente,  dal  direttore  della
 direzione  centrale  o  ufficio  dove  presta  servizio; il
 rapporto  informativo  viene vistato dal capo della polizia
 che, per il tramite della Direzione centrale del personale,
 lo  trasmette  con  le proprie osservazioni al consiglio di
 amministrazione per il giudizio complessivo;
 b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
 capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
 da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal
 direttore  della  direzione  o  ufficio  centrale presso il
 quale prestano servizio che, per il tramite della direzione
 centrale   del  personale,  lo  trasmette  con  le  proprie
 osservazioni   al   consiglio  di  amministrazione  per  il
 giudizio complessivo;
 c) per  il  commissario  ed  il  vice  commissario  o
 qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
 la  quale  prestano  servizio.  Il  giudizio complessivo e'
 espresso dal capo della polizia;
 d) per  il  personale dei ruoli degli ispettori e dei
 sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
 divisione  da  cui  dipende.  Il  giudizio  complessivo  e'
 espresso  dal  direttore della direzione o ufficio centrale
 presso il quale presta servizio;
 e) per  il  personale  dei  ruoli  degli assistenti e
 degli  agenti  o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
 quale  direttamente  dipende.  Il  giudizio  complessivo e'
 espresso  dal  direttore della divisione presso la quale il
 personale interessato presta servizio.
 Per  il  personale  in servizio presso l'ufficio per il
 coordinamento  e  la  pianificazione  di  cui  all'art.  5,
 lettera  a)  della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente
 alla  compilazione del rapporto informativo e' il direttore
 dell'ufficio predetto.
 Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso
 uffici  a  composizione  interforze  diretti da ufficiali o
 funzionari  delle altre Forze di polizia indicate nell'art.
 16  della  legge  1° aprile  1981,  n. 121, competenti alla
 compilazione  sono  i  dirigenti  della  Polizia  di Stato,
 individuati  con il regolamento di semplificazione previsto
 dall'art.  1  della  legge  8 marzo  1999,  n.  50,  previa
 acquisizione  degli  elementi  di  valutazione da parte del
 competente capo dell'ufficio.
 Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
 ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
 della  Polizia  di  Stato.  In  mancanza di dirigenti della
 Polizia  di  Stato, organi competenti alla compilazione dei
 rapporti   informativi   sono  gli  appartenenti  ai  ruoli
 sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
 precedente.
 Fino   all'emanazione   del   suddetto  regolamento  di
 semplificazione,   le   modalita'  per  l'attuazione  delle
 disposizioni   di   cui   ai  commi  terzo  e  quarto  sono
 individuate  con  decreto del capo della polizia- direttore
 generale della pubblica sicurezza.
 Le  disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma
 si  applicano  a  decorrere  dall'anno  2002,  in relazione
 all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
 «Art.  65  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
 rapporto informativo per il personale in servizio presso le
 questure   e   gli   uffici   dipendenti).  -  Il  rapporto
 informativo,  per  il  personale di cui al presente decreto
 legislativo  in servizio presso le questure e gli uffici da
 esse  dipendenti,  ai  sensi  dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5
 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' compilato:
 a) per  il primo dirigente, dal questore; il rapporto
 informativo  viene  vistato dal capo della Polizia che, per
 il  tramite  della  direzione  centrale  del  personale, lo
 trasmette  con  le  proprie  osservazioni  al  consiglio di
 amministrazione per il giudizio complessivo;
 b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
 capo,  dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono
 o  dal  vice questore vicario nell'ipotesi che il personale
 stesso  non  dipenda  da  un  primo  dirigente. Il rapporto
 informativo  viene vistato dal questore che, per il tramite
 della direzione centrale del personale, lo trasmette con le
 proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il
 giudizio complessivo;
 c) per  il  commissario,  il  vice  commissario ed il
 personale  dei  ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti,
 dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore
 vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da
 un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal
 questore;
 d) per  il  personale  dei  ruoli  degli assistenti e
 degli  agenti,  dal  funzionario  o  dall'ispettore  o  dal
 sovrintendente  dal quale direttamente dipende. Il giudizio
 complessivo  e'  espresso  dal  primo  dirigente o dal vice
 questore  vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non
 dipenda da un primo dirigente.
 Alla  compilazione  del  rapporto  informativo  per  il
 personale   in   servizio  presso  le  sezioni  di  polizia
 giudiziaria   costituite  nelle  Procure  della  Repubblica
 presso  i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e
 le   Preture   sono  competenti  gli  organi  previsti  dal
 precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'art.
 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
 luglio 1989, n. 271.».
 «Art.  66  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
 rapporto  informativo  per  il personale in servizio presso
 uffici  e  reparti  periferici  dipendenti dal Dipartimento
 della  pubblica  sicurezza). - 1. Gli organi competenti per
 la  compilazione  del rapporto informativo per il personale
 del  presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui
 all'art.  2,  comma  1,  lettera  a), numeri 4, 5, 6 e 7, e
 lettere   b)   e  c),  del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica  22 marzo  2001, n. 208, sono individuati con il
 regolamento  di  semplificazione  previsto  dall'articolo 1
 della  legge  8 marzo  1999, n. 50. Fino all'emanazione del
 suddetto   regolamento   di   semplificazione,  gli  organi
 competenti  sono  individuati  con  decreto  del capo della
 Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».
 «Art.  67  (Rapporto  informativo  per  il personale in
 posizione  di comando o fuori ruolo). - Per il personale di
 cui  al presente decreto nella posizione di comando o fuori
 ruolo,  si  applica  l'art.  53  del testo unico 10 gennaio
 1957, n. 3, per quanto compatibile.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  337, e
 successive   modificazioni,   recante   «Ordinamento  della
 Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
 o  tecnica»  (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
 1982, n. 158):
 «Art.   2   (Norme   applicabili).   -   Al   personale
 appartenente  ai  ruoli  di  cui  al precedente articolo si
 applicano,   per   quanto   compatibili,   le  disposizioni
 dell'ordinamento  del  personale della Polizia di Stato che
 espleta   funzioni  di  polizia,  di  cui  al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche'
 al  decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
 n.   339,   limitatamente   al   trasferimento   in   altre
 amministrazioni  dello  Stato,  salvo  quanto  diversamente
 stabilito dal presente decreto legislativo.
 L'equiparazione  del  personale  dei ruoli suddetti con
 quello  che  espleta  funzioni  di polizia e' fissata nella
 allegata tabella B.».
 - Si  riportano  gli  articoli 2  e  20 del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  24 aprile  1982,  n.  338, e
 successive  modificazioni,  recante  «Ordinamento dei ruoli
 professionali   dei   sanitari   della  Polizia  di  Stato»
 (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 giugno 1982, n.
 158):
 «Art.   2   (Norme   applicabili).   -   Al   personale
 appartenente   ai   ruoli  professionali  dei  sanitari  si
 applicano  le  disposizioni  dell'ordinamento del personale
 della  Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di
 cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 aprile
 1982,  n.  335,  e  dell'ordinamento  del  personale  della
 Polizia  di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
 o   tecnica,   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.».
 «Art.  20  (Organi  competenti  alla  compilazione  del
 rapporto  informativo  per  il personale in servizio presso
 gli  uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
 del  personale  di  cui  al presente decreto legislativo in
 servizio   presso  gli  uffici  e  reparti  periferici,  e'
 compilato:
 a) per il primo dirigente medico, dal direttore della
 direzione   o   ufficio  centrale  del  Dipartimento  della
 pubblica  sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente
 generale  medico;  il rapporto viene vistato dal capo della
 polizia  che,  per  il tramite della direzione centrale del
 personale,  lo  trasmette  con  le  proprie osservazioni al
 consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
 b) per  il  personale  del ruolo direttivo, dal primo
 dirigente  medico  dal quale direttamente dipende. Nel caso
 in  cui  il  personale  stesso  non  dipenda  da  un  primo
 dirigente  medico, il rapporto informativo e' compilato dal
 dirigente  dell'ufficio  o  reparto  presso il quale presta
 servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
 professionale  forniti  dal  competente  dirigente  medico,
 individuato  con il regolamento di semplificazione previsto
 dall'art.  1  della  legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto
 informativo  viene  vistato dal direttore della direzione o
 ufficio  centrale  da cui dipende che, per il tramite della
 Direzione  centrale  per le risorse umane, lo trasmette con
 le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per
 il  giudizio  complessivo. Fino all'emanazione del suddetto
 regolamento,   le  modalita'  di  attuazione  di  cui  alla
 presente  lettera  sono  individuate  con  decreto del capo
 della  Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza.
 Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno
 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante
 «Norme   di   prevenzione   degli   infortuni   sul  lavoro
 integrative  di  quelle  generali  emanate  con decreto del
 Presidente   della   Repubblica  27 aprile  1955,  n.  547»
 (pubblicato   nel   supplemento   ordinario  alla  Gazzetta
 Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105):
 «Art.  27  (Licenza  per il mestiere del fochino). - Le
 operazioni di:
 a) disgelamento delle dinamiti;
 b) confezionamento   ed   innesco   delle  cariche  e
 caricamento dei fori da mina;
 c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
 d) eliminazione delle cariche inesplose;
 devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
 di  speciale  licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
 della  Commissione  tecnica  provinciale per gli esplosivi,
 dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
 soggettivi   di   idoneita'   da   parte   del  richiedente
 all'esercizio del predetto mestiere.
 La   Commissione,   di  cui  al  comma  precedente,  e'
 integrata  da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
 in ingegneria e uno in medicina.
 La   Commissione   deve   accertare  nel  candidato  il
 possesso:
 a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
 funzionalita' degli arti);
 b) della  capacita'  intellettuale  e  della  cultura
 generale indispensabili;
 c) delle cognizioni proprie del mestiere;
 d) della  conoscenza  delle  norme  di sicurezza e di
 legge  riguardanti  l'impiego degli esplosivi nei lavori da
 mina.
 Gli  aspiranti  alla  licenza devono far pervenire alla
 Prefettura   competente,   una   domanda  in  carta  libera
 specificante  l'oggetto della richiesta, le generalita' del
 richiedente, il domicilio o recapito.
 All'esame  gli  aspiranti devono esibire il libretto di
 lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
 A  datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
 delle  mansioni  indicate  nel  primo  comma  del  presente
 articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
 Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
 esercitato  il  mestiere  ininterrottamente  da  tre  anni,
 possono ottenere la licenza senza esame.».
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 89 del regio decreto
 6 maggio   1940,   n.   635,   recante   «Approvazione  del
 regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico 18 giugno
 1931,   n.   773,   delle   leggi  di  pubblica  sicurezza»
 (pubblicato   nel   supplemento  ordinario  della  Gazzetta
 Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149):
 «Art.  89. - La commissione tecnica provinciale, di cui
 all'art.  49  della  legge, e' composta di un ufficiale del
 regio  esercito,  o  della  regia  marina,  o  della  regia
 aeronautica;  del  comandante  provinciale  dei  vigili del
 fuoco;  di  un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o
 del genio civile, o delle miniere, competente in materia di
 esplosivi, nonche' di un funzionario di pubblica sicurezza.
 Nei  casi  in  cui  le determinazioni della commissione
 riflettono  depositi di esplosivi da istituirsi per miniere
 o  cave,  l'ingegnere che fa parte della commissione stessa
 deve essere quello delle miniere.
 Per  il  rimborso  delle indennita' spettanti ai membri
 della  commissione,  si applicano le disposizioni dell'art.
 87 del presente regolamento.».
 
 
 
 
 |  | Art. 12. (Disposizioni in materia di atti notarili) 1.  Alla  legge  16  febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  all'articolo  28,  primo  comma,  dopo la parola: "ricevere" sono inserite le seguenti: "o autenticare"; b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: "Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni. 2.  Il  notaio  indaga  la  volonta'  delle  parti e sotto la propria direzione   e   responsabilita'   cura   la   compilazione  integrale dell'atto"; c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: "Art.  48.  -  1.  Oltre  che  in  altri  casi previsti per legge, e' necessaria  la  presenza  di due testimoni per gli atti di donazione, per  le  convenzioni  matrimoniali  e  le loro modificazioni e per le dichiarazioni  di  scelta  del regime di separazione dei beni nonche' qualora  anche  una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere  ovvero  una  parte  o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio  deve  fare  espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto"; d)  all'articolo  51,  secondo  comma,  numero  3°,  le parole: "e la condizione" sono soppresse; e)  all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono inserite  le  seguenti:  "e  salvo  per quelle soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale,"; f) l'articolo 77 e' abrogato. 2.  L'indice  alfabetico  dei  nomi  e cognomi delle parti previsto a corredo  dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari. 3.  L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Art.   1.   -  1.  Nell'autenticazione  delle  sottoscrizioni  delle scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione". 4.  All'articolo  30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati  di  destinazione  urbanistica,  o  che non contengano la dichiarazione  di  cui  al  comma  3,  possono  essere  confermati  o integrati  anche  da  una  sola  delle parti o dai suoi aventi causa, mediante  atto  pubblico  o  autenticato,  al  quale  sia allegato un certificato  contenente  le  prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree  interessate  al  giorno  in  cui  e'  stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa". 5.  Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal  comma  4,  anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore  della  presente  legge,  purche'  la  nullita'  non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data. 6.  Per  gli  atti  formati  all'estero,  le disposizioni di cui agli articoli  30  e  46  del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si  applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale. 7.  Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inserito il seguente: "Art.  5-bis.  - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche mediante  trasmissione  in  via  telematica, direttamente al registro generale  dei  testamenti,  dei  dati  previsti dall'articolo 5 e dal relativo  regolamento  di esecuzione di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo,  dovuta  per  ogni  richiesta di iscrizione, e' corrisposta in modo virtuale. 2.  Con  regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  adottate  norme di attuazione  del  presente  articolo  che  assicurino l'invarianza del gettito erariale". 8.  E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 9.  All'articolo  41-sexies  della  legge  17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati  da  vincoli  pertinenziali  di  sorta ne' da diritti d'uso a favore   dei   proprietari   di   altre  unita'  immobiliari  e  sono trasferibili autonomamente da esse".
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -  Si riporta il testo degli articoli 28, 51 e 72 della
 legge  16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
 recante   «Ordinamento   del   notariato  e  degli  archivi
 notarili»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 marzo
 1913,  n.  55) come ulteriormente modificati dalla presente
 legge:
 «Art.  28.  - Il notaro non puo' ricevere o autenticare
 atti:
 1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
 manifestamente   contrari  al  buon  costume  o  all'ordine
 pubblico;
 2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
 parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in
 linea  collaterale,  fino  al  terzo  grado inclusivamente,
 ancorche'   v'intervengano   come  procuratori,  tutori  od
 amministratori;
 3°  se  contengano  disposizioni  che interessino lui
 stesso,  la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini
 nei  gradi  anzidetti,  o  persone  delle  quali  egli  sia
 procuratore   per  l'atto,  da  stipularsi,  salvo  che  la
 disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal
 notaro,  o da persona in questo numero menzionata, ed a lui
 consegnato sigillato dal testatore.
 Le  disposizioni  contenute  nei  numeri 2 e 3 non sono
 applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
 Il  notaro  puo'  ricusare il suo ministero se le parti
 non  depositino  presso di lui l'importo delle tasse, degli
 onorari  e  delle  spese  dell'atto, salvo che si tratti di
 persone  ammesse  al  beneficio  del  gratuito  patrocinio,
 oppure di testamenti.».
 «Art. 51. - L'atto notarile reca la intestazione:
 REPUBBLICA ITALIANA
 L'atto deve contenere:
 1°  l'indicazione  in  lettere per disteso dell'anno,
 del  mese,  del  giorno,  del  Comune e del luogo in cui e'
 ricevuto;
 2°   il   nome,  il  cognome  e  l'indicazione  della
 residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui e'
 iscritto;
 3°  il  nome,  il cognome, la paternita', il luogo di
 nascita,  il  domicilio  o  la  residenza  delle parti, dei
 testimoni e dei fidefacenti.
 Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per
 mezzo  di  rappresentante,  le  precedenti  indicazioni  si
 osserveranno,  non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto
 al  loro  rappresentante.  La procura deve rimanere ammessa
 all'atto  medesimo  o  in  originale o in copia, a meno che
 l'originale  o  la copia non si trovi negli atti del notaro
 rogante;
 4°  la  dichiarazione  della  certezza dell'identita'
 personale  delle parti o la dichiarazione dell'accertamento
 fattorie per mezzo dei fidefacienti;
 5°  l'indicazione,  almeno  per  la  prima  volta, in
 lettere  per  disteso,  delle  date,  delle  somme  e della
 quantita' delle cose che formano oggetto dell'atto;
 6°  la  designazione  precisa  delle cose che formano
 oggetto  dell'atto,  in  modo  da non potersi scambiare con
 altre.
 Quando  l'atto  riguarda  beni immobili, questi saranno
 designati,  per  quanto  sia  possibile,  con l'indicazione
 della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri
 catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro
 confini  in  modo  da accertare la identita' degli immobili
 stessi;
 7°  l'indicazione  dei  titoli  e delle scritture che
 s'inseriscono nell'atto;
 8°  la  menzione  che dell'atto, delle scritture, dei
 titoli  inserti  nel  medesimo,  fu  data  dal  notaro,  o,
 presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle
 parti,   in   presenza   dei  testimoni,  se  questi  siano
 intervenuti.
 Il  notaro  non  potra'  commettere ad altri la lettura
 dell'atto  che  non sia stato scritto da lui salvo cio' che
 dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
 La  lettura  delle  scritture e dei titoli inserti puo'
 essere  omessa  per  espressa volonta' delle parti, purche'
 sappiano  leggere  e  scrivere.  Di  tale volonta' si fara'
 menzione nell'atto;
 9° la menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro
 o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di
 cui consta e delle pagine scritte;
 10°  la sottoscrizione col nome, cognome delle parti,
 dei  fidefacienti,  dell'interprete,  dei  testimoni  e del
 notaro.
 I    fidefacienti    possono   allontanarsi   dopo   la
 dichiarazione  prescritta  al  n.  4.  In  tal caso debbono
 apporre  la  loro firma subito dopo quella dichiarazione, e
 il notaro ne deve fare menzione.
 Se  alcune  delle  parti  o alcuno dei fidefacienti non
 sapesse  o  non  potesse  sottoscrivere, deve dichiarare la
 causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di
 questa dichiarazione;
 11°  per  gli  atti di ultima volonta', l'indicazione
 dell'ora  in  cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale
 indicazione   sara'   pure   fatta,   quando  le  parti  lo
 richiedano,  o  il notaro lo ritenga opportuno, negli altri
 atti;
 12°   negli   atti   contenuti   in  piu'  fogli,  la
 sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo
 cognome,  delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del
 notaro,  eccettuato  il foglio contenente le sottoscrizioni
 finali.
 Le  sottoscrizioni  marginali  debbono  essere  apposte
 anche  su  ciascun  foglio  delle  scritture  e  dei titoli
 inserti  nell'atto,  eccetto  che  si  tratti  di documenti
 autentici, pubblici o registrati.
 Se   le  parti  intervenute,  che  sappiano  o  possano
 sottoscrivere,  eccedono  il  numero  di  sei, invece delle
 sottoscrizioni  loro,  si  potra'  apporre  in  margine  di
 ciascun   foglio  la  sottoscrizione  di  alcune  di  esse,
 delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
 La  firma  marginale del notaro nei fogli intermedi non
 e'  necessaria,  se  l'atto  e'  stato scritto tutto di sua
 mano.».
 «Art.  72.  -  L'autenticazione  delle firme apposte in
 fine  delle  scritture private ed in margine dei loro fogli
 intermedi  e'  stesa  di seguito alle firme medesime e deve
 contenere  la  dichiarazione che le firme furono apposte in
 presenza  del  notaro  e, quando decorrano, dei testi e dei
 fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
 Quanto  alle  firme  dei  margini e dei fogli intermedi
 bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la
 propria firma.
 Le  scritture private autenticate dal notaro, verranno,
 salvo  contrario  desiderio  delle parti e salvo per quelle
 soggette   a   pubblicita'   immobiliare   o   commerciale,
 restituite alle medesime. In ogni caso pero' debbono essere
 prima,  a cura del notaro, registrate a termini delle leggi
 sulle tasse di registro.».
 - L'art.  77  della  legge  16 febbraio  1913,  n.  89,
 recante   «Ordinamento   del   notariato  e  degli  archivi
 notarili»  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7 marzo
 1913,  n.  55),  abrogato  dalla  presente legge, prevedeva
 l'obbligo  per  il  notaio  di  apporre infine o in margine
 dell'originale,   delle   copie,   degli   estratti  e  dei
 certificati,  la  nota  delle  spese,  dei  diritti e degli
 onorari.
 - La  legge  2 aprile  1943,  n.  226 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  22 aprile  1943,  n.  93)  reca «Norme
 sull'intervento   dei  testimoni  negli  atti  notarili  di
 autenticazione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  30 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
 in  materia edilizia. (Testo A)» (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  20 ottobre  2001, n. 245), come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  30  (L)  (Lottizzazione  abusiva).  -  1.  Si ha
 lottizzazione  abusiva  di  terreni  a  scopo  edificatorio
 quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
 urbanistica  od  edilizia  dei terreni stessi in violazione
 delle  prescrizioni  degli strumenti urbanistici, vigenti o
 adottati,  o  comunque  stabilite  dalle  leggi  statali  o
 regionali  o  senza  la  prescritta autorizzazione; nonche'
 quando  tale trasformazione venga predisposta attraverso il
 frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
 in   lotti  che,  per  le  loro  caratteristiche  quali  la
 dimensione  in relazione alla natura del terreno e alla sua
 destinazione  secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
 l'ubicazione   o   la  eventuale  previsione  di  opere  di
 urbanizzazione  ed  in  rapporto  ad elementi riferiti agli
 acquirenti,  denuncino in modo non equivoco la destinazione
 a scopo edificatorio.
 2.  Gli  atti  tra  vivi,  sia in forma pubblica sia in
 forma   privata,   aventi   ad   oggetto   trasferimento  o
 costituzione  o  scioglimento  della  comunione  di diritti
 reali  relativi  a  terreni sono nulli e non possono essere
 stipulati  ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari
 ove  agli  atti  stessi  non sia allegato il certificato di
 destinazione   urbanistica   contenente   le   prescrizioni
 urbanistiche    riguardanti    l'area    interessata.    Le
 disposizioni  di  cui  al  presente  comma non si applicano
 quando   i  terreni  costituiscano  pertinenze  di  edifici
 censiti  nel  nuovo  catasto  edilizio  urbano,  purche' la
 superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
 inferiore a 5.000 metri quadrati.
 3.  Il  certificato  di  destinazione  urbanistica deve
 essere   rilasciato   dal   dirigente  o  responsabile  del
 competente  ufficio comunale entro il termine perentorio di
 trenta  giorni  dalla presentazione della relativa domanda.
 Esso  conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
 se,   per   dichiarazione   dell'alienante  o  di  uno  dei
 condividenti,  non  siano  intervenute  modificazioni degli
 strumenti urbanistici.
 4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
 nel  termine  previsto,  esso puo' essere sostituito da una
 dichiarazione  dell'alienante  o  di  uno  dei condividenti
 attestante  l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
 la   destinazione   urbanistica  dei  terreni  secondo  gli
 strumenti    urbanistici   vigenti   o   adottati,   ovvero
 l'inesistenza  di  questi  ovvero la prescrizione, da parte
 dello   strumento   urbanistico   generale   approvato,  di
 strumenti attuativi.
 4-bis.  Gli  atti di cui al comma 2, ai quali non siano
 stati  allegati  certificati di destinazione urbanistica, o
 che  non  contengano  la  dichiarazione  di cui al comma 3,
 possono  essere  confermati  o  integrati anche da una sola
 delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico
 o   autenticato,  al  quale  sia  allegato  un  certificato
 contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
 interessate  al  giorno in cui e' stato stipulato l'atto da
 confermare o contenente la dichiarazione omessa.
 5.  I  frazionamenti  catastali dei terreni non possono
 essere  approvati  dall'agenzia  del  territorio  se non e'
 allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
 degli  uffici  comunali,  che  il  tipo  medesimo  e' stato
 depositato presso il comune.
 6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
 aventi   per   oggetto   il   trasferimento,   anche  senza
 frazionamento  catastale,  di  appezzamenti  di  terreno di
 superficie  inferiore  a  diecimila  metri  quadrati devono
 trasmettere,    entro   trenta   giorni   dalla   data   di
 registrazione,   copia   dell'atto   da   loro  ricevuto  o
 autenticato  al  dirigente  o  responsabile  del competente
 ufficio del comune ove e' sito l'immobile.
 7.  Nel  caso in cui il dirigente o il responsabile del
 competente  ufficio  comunale  accerti  l'effettuazione  di
 lottizzazione  di  terreni  a  scopo  edificatorio senza la
 prescritta  autorizzazione,  con ordinanza da notificare ai
 proprietari  delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
 comma  1  dell'art.  29,  ne  dispone  la  sospensione.  Il
 provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
 in  corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
 stesse  con  atti  tra vivi, e deve essere trascritto a tal
 fine nei registri immobiliari.
 8.  Trascorsi  novanta  giorni,  ove  non intervenga la
 revoca  del  provvedimento  di  cui  al  comma  7,  le aree
 lottizzate   sono   acquisite   di  diritto  al  patrimonio
 disponibile  del comune il cui dirigente o responsabile del
 competente  ufficio  deve provvedere alla demolizione delle
 opere.  In  caso  di  inerzia  si applicano le disposizioni
 concernenti  i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma
 8.
 9.  Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
 quali  sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
 7,  sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma
 pubblica  ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui
 allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
 o  della  sopravvenuta  inefficacia  del  provvedimento del
 dirigente   o   del  responsabile  del  competente  ufficio
 comunale.
 10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
 stipulati  ed  ai  frazionamenti  presentati  ai competenti
 uffici  del  catasto  dopo  il  17 marzo  1985,  e  non  si
 applicano   comunque   alle   divisioni   ereditarie,  alle
 donazioni  fra  coniugi  e fra parenti in linea retta ed ai
 testamenti,  nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
 estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 46 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:
 «Art. 46 (L) (Nullita' degli atti giuridici relativi ad
 edifici  la  cui  costruzione  abusiva sia iniziata dopo il
 17 marzo  1985).  -  1.  Gli  atti  tra  vivi, sia in forma
 pubblica,   sia   in  forma  privata,  aventi  per  oggetto
 trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
 di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
 costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e
 non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
 dichiarazione  dell'alienante,  gli estremi del permesso di
 costruire  o  del  permesso in sanatoria. Tali disposizioni
 non  si  applicano  agli  atti  costitutivi, modificativi o
 estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.
 2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38,
 l'irrogazione  di  una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
 il  rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
 comma  1  deve  essere  allegata  la  prova  dell'integrale
 pagamento della sanzione medesima.
 3.  La  sentenza  che accerta la nullita' degli atti di
 cui  al  comma  1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
 servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
 anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
 accertare la nullita' degli atti.
 4.  Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
 sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al
 tempo  in  cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
 possono  essere  confermati  anche  da una sola delle parti
 mediante  atto  successivo,  redatto nella stessa forma del
 precedente, che contenga la menzione omessa.
 5.  Le  nullita'  di  cui  al  presente articolo non si
 applicano   agli  atti  derivanti  da  procedure  esecutive
 immobiliari,  individuali  o concorsuali. L'aggiudicatario,
 qualora  l'immobile  si trovi nelle condizioni previste per
 il  rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra'
 presentare   domanda   di   permesso   in  sanatoria  entro
 centoventi  giorni  dalla notifica del decreto emesso dalla
 autorita' giudiziaria.
 5-bis.   Le   disposizioni  del  presente  articolo  si
 applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
 denuncia  di  inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma
 3,  qualora  nell'atto non siano indicati gli estremi della
 stessa.».
 - Per  completezza  d'informazione, si riporta il testo
 dell'art.  5  della  legge  25 maggio 1981, n. 307, recante
 «Ratifica  ed  esecuzione  della  convenzione relativa alla
 istituzione  di un sistema di registrazione dei testamenti,
 firmata   a  Basilea  il  16 maggio  1972  (pubblicata  nel
 supplemento   ordinario   della   Gazzetta   Ufficiale  del
 16 giugno 1981, n. 163):
 «Art. 5. - Il notaio, entro dieci giorni da quando roga
 o  riceve  in deposito o comunque partecipa alla formazione
 di  uno  degli  atti  di ultima volonta' di cui all'art. 4,
 deve  chiederne  l'iscrizione  nel  registro  generale  dei
 testamenti  trasmettendo  all'archivio notarile una scheda,
 datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
 a) forma  dell'atto,  data  dello  stesso  o  del suo
 deposito;
 b) numero di repertorio;
 c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio
 o residenza del testatore;
 d) nome  e  cognome e sede del pubblico ufficiale che
 ha ricevuto o e' depositario dell'atto.
 Lo  stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le
 funzioni notarili.
 Quando  il  testatore  ne  abbia  fatto  richiesta,  il
 pubblico   ufficiale  che  ha  ricevuto  o  e'  depositario
 dell'atto  di  ultima  volonta'  di cui all'art. 4, oltre a
 domandare   l'iscrizione   anzidetta,   deve   chiedere  al
 conservatore   del   registro   generale   dei   testamenti
 l'iscrizione  delle  indicazioni  previste dal primo comma,
 presso il competente organismo di altro Stato aderente alla
 convenzione di Basilea di cui all'art. 1.
 L'archivio  notarile,  entro tre giorni dalla ricezione
 della  scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al
 registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di
 cui all'art. 4.».
 - L'art.  91  del  regio  decreto 10 settembre 1914, n.
 1326,    recante    «Approvazione   del   regolamento   per
 l'esecuzione   della   legge   16 febbraio   1913,  n.  89,
 riguardante  l'ordinamento  del  notariato  e degli archivi
 notarili  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
 1915,  n.  7), abrogato dalla presente legge, prevedeva che
 tra  le  spese  che il notaio doveva indicare nella nota di
 cui  all'art. 77 della legge sull'ordinamento del notariato
 e  degli  archivi  notarili, abrogata dalla presente legge,
 andavano segnate anche le tasse dovute all'archivio.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 41-sexies della legge
 17 agosto   1942,  n.  1150,  e  successive  modificazioni,
 recante  «Legge  urbanistica»  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  del  16 ottobre 1942, n. 244) come ulteriormente
 modificata dalla presente legge:
 «Art.  41-sexies.  -  Nelle  nuove costruzioni ed anche
 nelle  aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
 essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
 inferiore  ad  un  metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
 costruzione.
 Gli  spazi  per parcheggi realizzati in forza del primo
 comma  non  sono  gravati da vincoli pertinenziali di sorta
 ne'  da  diritti  d'uso  a  favore dei proprietari di altre
 unita'  immobiliari  e  sono  trasferibili autonomamente da
 esse.».
 
 
 
 
 |  | Art. 13. (Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
 convertito, con modificazioni,
 dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) 1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a)  nel  comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite dalle   seguenti:   "veicoli   registrati   nel   pubblico   registro automobilistico  (PRA)"  e dopo le parole: "effettuata gratuitamente" sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa"; b)  nel  comma  5,  le  parole:  "di  natura  non regolamentare" sono soppresse.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
 14 marzo   2005,   n.  35,  recante  «Disposizioni  urgenti
 nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
 sociale   e   territoriale»   (pubblicato   nella  Gazzetta
 Ufficiale   16 marzo   2005,   n.   62)   convertito,   con
 modificazioni,   dalla   legge   14  maggio  2005,  n.  80,
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14 maggio 2005, n.
 111), come ulteriormente modificato dalla presente legge:
 «Art.   3  (Semplificazione  amministrativa).  -  1.-3.
 (Omissis).
 4.  In  tutti  i  casi  nei  quali  per  gli  atti e le
 dichiarazioni  aventi  ad  oggetto l'alienazione di veicoli
 registrati  nel  pubblico  registro automobilistico (PRA) e
 rimorchi  di  valore  non  superiore  a  25.000  euro  o la
 costituzione   di  diritti  di  garanzia  sui  medesimi  e'
 necessaria  l'autenticazione della relativa sottoscrizione,
 essa   puo'   essere   effettuata  gratuitamente  in  forma
 amministrativa  anche  dai  funzionari  del Ministero delle
 infrastrutture  e  dei  trasporti,  dai  funzionari  e  dai
 titolari  degli  Sportelli telematici dell'automobilista di
 cui  all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
 19 settembre   2000,   n.   358,   nonche'  dai  funzionari
 dell'Automobile Club d'Italia competenti.
 5.  Con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, di
 concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti,  con il Ministero dell'economia e delle finanze,
 con  il  Ministero  della  giustizia  e  con  il  Ministero
 dell'interno,   sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui
 all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
 sono   disciplinate   le   concrete  modalita'  applicative
 dell'attivita'  di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi
 elencati  anche  ai fini della progressiva attuazione delle
 medesime disposizioni.
 6.  L'eventuale  estensione  ad  altre  categorie della
 possibilita'  di  svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e'
 demandata  ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del
 Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro per la
 funzione  pubblica,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
 infrastrutture   e   dei   trasporti,   con   il   Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze,  con  il  Ministro  della
 giustizia  e  con  il  Ministro  dell'interno, con cui sono
 altresi'  disciplinati  i requisiti necessari, le modalita'
 di   esercizio   dell'attivita'   medesima   da  espletarsi
 nell'ambito  dei  rispettivi compiti istituzionali, e senza
 oneri a carico della finanza pubblica.
 6-bis. - 6-quinquiesdecies. (Omissis).».
 
 
 
 
 |  | Art. 14 Semplificazione della legislazione
 
 1.  L'analisi  dell'impatto  della  regolamentazione (AIR) consiste nella  valutazione  preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo  ricadenti  sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione    e    sul    funzionamento    delle   pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
 2.   L'AIR  costituisce  un  supporto  alle  decisioni  dell'organo politico  di  vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
 3.  L'elaborazione  degli  schemi  di atti normativi del Governo e' sottoposta  all'AIR,  salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
 4.  La  verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella   valutazione,   anche   periodica,  del  raggiungimento  delle finalita'  e  nella  stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi   sulle   attivita'   dei   cittadini  e  delle  imprese  e sull'organizzazione    e    sul    funzionamento    delle   pubbliche amministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data di   entrata   in   vigore   della   legge  oggetto  di  valutazione. Successivamente   essa   e'   effettuata  periodicamente  a  scadenze biennali.
 5.  Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della
 consultazione; b) le  tipologie  sostanziali,  i  casi  e le modalita' di esclusione
 dell'AIR; c) i  criteri  generali  e le procedure, nonche' l'individuazione dei
 casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di
 cui al comma 10.
 6.  I  metodi  di  analisi  e  i  modelli  di AIR, nonche' i metodi relativi  alla  VIR,  sono  adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
 7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede  all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e  legislativi  (DAGL)  della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
 8.  Il  DAGL  assicura  il  coordinamento  delle amministrazioni in materia   di   AIR   e   di  VIR.  Il  DAGL,  su  motivata  richiesta dell'amministrazione   interessata,   puo'   consentire   l'eventuale esenzione dall'AIR.
 9.   Le   amministrazioni,   nell'ambito  della  propria  autonomia organizzativa   e   senza  oneri  aggiuntivi,  individuano  l'ufficio responsabile    del    coordinamento    delle    attivita'   connesse all'effettuazione  dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso  non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici,  le  amministrazioni  possono  avvalersi  di  esperti  o di societa'  di  ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
 10.  Entro  il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al   DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi  necessari  per  la presentazione  al  Parlamento,  entro  il  30 aprile, della relazione annuale  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
 11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
 12.  Al  fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino normativo prevista  dalla  legislazione  vigente,  il  Governo, avvalendosi dei risultati  dell'attivita'  di  cui  all'articolo  107  della legge 23 dicembre  2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali   vigenti,   evidenziando  le  incongruenze  e  le  antinomie normative  relative  ai  diversi  settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.
 13.  Le  somme  non  utilizzate  relative  all'anno  2005 del fondo destinato   al   finanziamento   di  iniziative  volte  a  promuovere l'informatizzazione  e la classificazione della normativa vigente, di cui  all'articolo  107  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere  versate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato, per essere successivamente  riassegnate  alle  pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
 14.  Entro  ventiquattro  mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo  20  della  legge  15  marzo  1997,  n. 59, e successive modificazioni,  decreti  legislativi  che individuano le disposizioni legislative  statali,  pubblicate  anteriormente  al 1° gennaio 1970, anche  se  modificate  con  provvedimenti  successivi, delle quali si ritiene   indispensabile   la  permanenza  in  vigore,  nel  rispetto dell'articolo  1,  comma  2,  della  legge  5  giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione  delle  disposizioni  oggetto  di  abrogazione tacita o
 implicita; b) esclusione  delle  disposizioni che abbiano esaurito o siano prive
 di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; c) identificazione    delle    disposizioni    la   cui   abrogazione
 comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini; d) identificazione   delle   disposizioni   indispensabili   per   la
 regolamentazione  di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine
 le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione  delle  disposizioni  da  mantenere  in  vigore per
 settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
 ciascuna di esse; f) garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica  e sistematica della
 normativa; g) identificazione    delle    disposizioni    la   cui   abrogazione
 comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
 15.  I  decreti  legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla  semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel  rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
 16.  Decorso  il  termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative  statali  pubblicate  anteriormente  al  1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
 17. Rimangono in vigore: a) le  disposizioni  contenute  nel codice civile, nel codice penale,
 nel  codice  di  procedura civile, nel codice di procedura penale,
 nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari
 e  di  attuazione,  e  in  ogni  altro  testo  normativo che rechi
 nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico; b) le   disposizioni  che  disciplinano  l'ordinamento  degli  organi
 costituzionali  e  degli  organi  aventi rilevanza costituzionale,
 nonche'    le    disposizioni   relative   all'ordinamento   delle
 magistrature  e  dell'avvocatura  dello  Stato  e al riparto della
 giurisdizione; c) le  disposizioni  contenute  nei  decreti  ricognitivi, emanati ai
 sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
 aventi  per  oggetto  i  principi  fondamentali della legislazione
 dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma,
 della Costituzione; d) le  disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti
 dalla  normativa  comunitaria  e  le  leggi  di  autorizzazione  a
 ratificare trattati internazionali; e) le  disposizioni  tributarie e di bilancio e quelle concernenti le
 reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; g) le  disposizioni  indicate nei decreti legislativi di cui al comma
 14.
 18.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi  di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri  direttivi  e previo parere della Commissione di cui al comma 19,  possono  essere  emanate,  con  uno  o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
 19.  E'  istituita  una  Commissione parlamentare composta da venti senatori  e  venti  deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del  Senato  della  Repubblica  e  dal  Presidente  della  Camera dei deputati  nel  rispetto  della  proporzione  esistente  tra  i gruppi parlamentari,  su  designazione  dei  gruppi medesimi. La Commissione elegge  tra  i  propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due  segretari  che  insieme  con  il presidente formano l'Ufficio di presidenza.  La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti  giorni  dalla  nomina  dei  suoi  componenti,  per  l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
 20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede,  in  parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
 21. La Commissione: a) esprime  il  parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al
 comma 14; b) verifica  periodicamente  lo  stato di attuazione del procedimento
 per  l'abrogazione  generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne
 riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita  i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
 marzo 1997, n. 59.
 22.   Per   l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi  dei  decreti legislativi  di  cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si  pronuncia  entro  trenta  giorni.  Il Governo, ove ritenga di non accogliere,  in  tutto  o  in  parte,  le eventuali condizioni poste, ritrasmette  il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni,  alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel  termine  di  trenta  giorni.  Qualora il termine previsto per il parere  della  Commissione  scada  nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
 23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio'  si  renda necessario per la complessita' della materia o per il numero  di  schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
 24.  La  Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata  in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli  effetti  dell'articolo  5,  commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
 citata legge n. 400 del 1988:
 "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
 - Si  riporta  il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo
 1999,  n.  50,  recante  "Delegificazione  e testi unici di
 norme  concernenti  procedimenti  amministrativi - Legge di
 semplificazione  1998" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 9 marzo 1999, n. 56) come modificato dalla presente legge:
 "Art.  5 (Analisi dell'impatto della regolamentazione).
 - 1. (Abrogato).
 2.   Le  Commissioni  parlamentari  competenti  possono
 richiedere  una  relazione  contenente  l'AIR per schemi di
 atti  normativi  e progetti di legge al loro esame, ai fini
 dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.".
 - Si   riporta  il  testo  dell'art.  107  della  legge
 23 dicembre  2000,  n.  388,  recante  "Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge   finanziaria   2001)"  (pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302):
 "Art.  107 (Informatizzazione della normativa vigente).
 -  1.  E'  istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  un fondo destinato al finanziamento di iniziative
 volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
 della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
 la  consultazione  gratuita da parte dei cittadini, nonche'
 di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
 A  favore  del  fondo  e'  autorizzata  la spesa di lire 25
 miliardi  per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire
 5  miliardi  per  ciascuno  degli anni dal 2001 al 2005. Il
 programma,   le  forme  organizzative  e  le  modalita'  di
 funzionamento  del  fondo  sono determinati con decreto del
 Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
 Presidente  del Senato della Repubblica e con il Presidente
 della  Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
 essere  attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
 con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.".
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 del     24 gennaio    2003,    reca    "Disposizioni    per
 l'informatizzazione  della normativa vigente, in attuazione
 dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
 - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 - Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 2 e 4, della
 legge  5 giugno  2003,  n. 131, e successive modificazioni,
 recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento dell'ordinamento
 della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
 n.  3" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003,
 n. 132):
 "Art. 1 (Attuazione dell'art. 117, primo e terzo comma,
 della  Costituzione, in materia di legislazione regionale).
 - 1. (Omissis).
 2.  Le disposizioni normative statali vigenti alla data
 di  entrata  in  vigore  della presente legge nelle materie
 appartenenti  alla  legislazione  regionale  continuano  ad
 applicarsi,  in ciascuna Regione, fino alla data di entrata
 in  vigore  delle  disposizioni regionali in materia, fermo
 quanto  previsto  al  comma  3,  fatti salvi gli effetti di
 eventuali   pronunce   della   Corte   costituzionale.   Le
 disposizioni  normative  regionali  vigenti  alla  data  di
 entrata  in  vigore  della  presente  legge  nelle  materie
 appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano
 ad  applicarsi  fino  alla  data di entrata in vigore delle
 disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di
 eventuali pronunce della Corte costituzionale.
 3. (Omissis).
 4.   In  sede  di  prima  applicazione,  per  orientare
 l'iniziativa  legislativa  dello Stato e delle Regioni fino
 all'entrata   in   vigore  delle  leggi  con  le  quali  il
 Parlamento  definira'  i  nuovi  principi  fondamentali, il
 Governo  e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
 di  entrata in vigore della presente legge, su proposta del
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di concerto con i
 Ministri   interessati,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
 meramente  ricognitivi  dei  principi  fondamentali  che si
 traggono   dalle  leggi  vigenti,  nelle  materie  previste
 dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
 ai  principi  della  esclusivita',  adeguatezza, chiarezza,
 proporzionalita'  ed  omogeneita'  e  indicando, in ciascun
 decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
 schemi  dei  decreti,  dopo l'acquisizione del parere della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 Regioni  e  le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
 seguito   denominata:   "Conferenza   Stato-Regioni",  sono
 trasmessi  alle  Camere  per  l'acquisizione  del parere da
 parte  delle  competenti Commissioni parlamentari, compreso
 quello  della  Commissione  parlamentare  per  le questioni
 regionali,    da    rendersi    entro    sessanta    giorni
 dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
 pareri,  il  Governo  ritrasmette  i  testi, con le proprie
 osservazioni   e   con  le  eventuali  modificazioni,  alla
 Conferenza  Stato-Regioni  ed  alle  Camere  per  il parere
 definitivo,  da  rendersi,  rispettivamente, entro trenta e
 sessanta  giorni  dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
 parere  parlamentare  definitivo  e' reso dalla Commissione
 parlamentare  per  le  questioni  regionali.  Gli schemi di
 decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
 siano  indicati  alcuni dei principi fondamentali ovvero se
 vi  siano  disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
 dei  principi  fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
 sensi  del  presente  comma,  ovvero si riferiscano a norme
 vigenti   che   non   abbiano   la   natura   di  principio
 fondamentale.  In  tal caso il Governo puo' omettere quelle
 disposizioni   dal  decreto  legislativo,  oppure  le  puo'
 modificare  in  conformita'  alle indicazioni contenute nel
 parere  o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
 Camere  e  al Presidente della Commissione parlamentare per
 le  questioni  regionali  una  relazione  nella  quale sono
 indicate  le  specifiche  motivazioni  di  difformita'  dal
 parere parlamentare.
 5.- 6. (Omissis).
 - Per  il  testo  dell'art.  117,  terzo  comma,  della
 Costituzione si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
 - Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
 59 del 1997:
 "Art.   5.   -   1.   E'   istituita   una  Commissione
 parlamentare,  composta da venti senatori e venti deputati,
 nominati  rispettivamente  dai  Presidenti del Senato della
 Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
 gruppi parlamentari.
 2.  La  Commissione  elegge  tra i propri componenti un
 presidente,  due vicepresidenti e due segretari che insieme
 con  il  presidente  formano  l'ufficio  di  presidenza. La
 Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
 giorni  dalla  nomina  dei  suoi componenti, per l'elezione
 dell'ufficio  di  presidenza.  Sino alla costituzione della
 Commissione,  il  parere, ove occorra, viene espresso dalle
 competenti Commissioni parlamentari.
 3.  Alle  spese  necessarie  per il funzionamento della
 Commissione  si  provvede,  in  parti  uguali, a carico dei
 bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
 4. La Commissione:
 a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
 b) verifica  periodicamente  lo  stato  di attuazione
 delle  riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
 ogni sei mesi alle Camere.".
 
 
 
 
 |  | Art. 15. (Rapporto annuale sulla qualita' dei servizi offerti
 dalla pubblica amministrazione) 1.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri - Dipartimento della funzione  pubblica  predispone annualmente un rapporto sulla qualita' dei   servizi   offerti   dalla   pubblica  amministrazione  e  sulla produttivita'  degli  uffici e del personale, verificando la coerenza dei  risultati  raggiunti  con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini  del  presente  comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento   della   funzione   pubblica  si  avvale  dell'Istituto
 nazionale di statistica.
 |  | Art. 16 Disposizioni per il potenziamento dei servizi
 alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni
 mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita'
 
 1.  Al  fine  di  rafforzare  i servizi alle imprese da parte delle pubbliche  amministrazioni,  con  particolare  riguardo ai servizi di informazione  e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al  comma  1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle
 seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; b) al  comma  2,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
 caso  sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
 collettivi  volti  ad  eludere  l'applicazione  del  principio del
 previo  esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo
 personale"; c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
 "2-quinquies.  Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione
 nel  ruolo  dell'amministrazione  di  destinazione,  al dipendente
 trasferito  per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento
 giuridico  ed  economico, compreso quello accessorio, previsto nei
 contratti   collettivi   vigenti   nel   comparto   della   stessa
 amministrazione".
 2.  Con  decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con   il   Ministro   dell'economia   e  delle  finanze,  sentite  le confederazioni  rappresentative, sono definite le modalita' attuative degli  articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,   e   successive   modificazioni,   relativamente  al  personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'.
 3.  Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio  2002,  in  fase  di  prima  attuazione  dell'articolo  8  del decreto-legge  8  luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2006,  si  applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
 4.  Il  comma  48  dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  si  interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti  alle fasce professionali A e B possono essere collocati in   posizioni   professionali   equivalenti  alla  ex  IX  qualifica funzionale  del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volonta'  in  tale  senso,  con  spettanza  del trattamento economico corrispondente.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
 legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive
 modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del
 lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni pubbliche"
 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106)
 come ulteriormente modificato dalla presente legge:
 "Art.   30   (Passaggio   diretto   di   personale  tra
 amministrazioni  diverse).  - 1. Le amministrazioni possono
 ricoprire  posti  vacanti in organico mediante cessione del
 contratto  di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
 qualifica  in  servizio  presso  altre amministrazioni, che
 facciano  domanda  di  trasferimento.  Il  trasferimento e'
 disposto    previo    consenso    dell'amministrazione   di
 appartenenza.
 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
 procedure  e  i criteri generali per l'attuazione di quanto
 previsto  dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
 gli  atti  o  le clausole dei contratti collettivi volti ad
 eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
 di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
 2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
 all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
 copertura  di posti vacanti in organico, devono attivare le
 procedure  di  mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
 via  prioritaria,  all'immissione  in ruolo dei dipendenti,
 provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
 comando  o  di  fuori  ruolo, appartenenti alla stessa area
 funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
 delle   amministrazioni   in   cui  prestano  servizio.  Il
 trasferimento  e'  disposto,  nei limiti dei posti vacanti,
 con   inquadramento   nell'area   funzionale   e  posizione
 economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
 amministrazioni di provenienza.
 2-ter.  L'immissione  in  ruolo  di cui al comma 2-bis,
 limitatamente  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
 al   Ministero   degli  affari  esteri,  in  ragione  della
 specifica  professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
 avviene   previa  valutazione  comparativa  dei  titoli  di
 servizio  e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
 fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
 trasferimento,   nei   limiti   dei   posti  effettivamente
 disponibili.
 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
 fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
 della   specifica   professionalita'  richiesta  ai  propri
 dipendenti   puo'   procedere  alla  riserva  di  posti  da
 destinare   al  personale  assunto  con  ordinanza  per  le
 esigenze  della  Protezione  civile  e del servizio civile,
 nell'ambito  delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
 comma  59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 2-quinquies.   Salvo   diversa  previsione,  a  seguito
 dell'iscrizione    nel    ruolo   dell'amministrazione   di
 destinazione,  al  dipendente  trasferito  per mobilita' si
 applica   esclusivamente   il   trattamento   giuridico  ed
 economico,   compreso   quello   accessorio,  previsto  nei
 contratti  collettivi  vigenti  nel  comparto  della stessa
 amministrazione.".
 - Si  riportano  i testi degli articoli 34 e 34-bis del
 citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
 "Art.  34  (Gestione del personale in disponibilita). -
 1.  Il  personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
 elenchi  secondo  l'ordine  cronologico  di sospensione del
 relativo rapporto di lavoro.
 2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
 ordinamento  autonomo e per gli enti pubblici non economici
 nazionali,  il  Dipartimento  della funzione pubblica della
 Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  forma e gestisce
 l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
 professionale  del  personale e della sua ricollocazione in
 altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
 regionali  e  provinciali  di  cui  al  decreto legislativo
 23 dicembre  1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
 coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
 3.  Per  le  altre  amministrazioni, l'elenco e' tenuto
 dalle  strutture  regionali e provinciali di cui al decreto
 legislativo   23 dicembre   1997,   n.  469,  e  successive
 modificazioni  ed  integrazioni, alle quali sono affidati i
 compiti  di riqualificazione professionale e ricollocazione
 presso   altre  amministrazioni  del  personale.  Le  leggi
 regionali  previste  dal  decreto  legislativo  23 dicembre
 1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
 regionale  per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
 comma 2.
 4.   Il  personale  in  disponibilita'  iscritto  negli
 appositi  elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
 33,  comma  8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
 relativa   grava   sul   bilancio  dell'amministrazione  di
 appartenenza     sino    al    trasferimento    ad    altra
 amministrazione,   ovvero  al  raggiungimento  del  periodo
 massimo  di  fruizione  dell'indennita'  di cui al medesimo
 comma  8.  Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
 risolto   a  tale  data,  fermo  restando  quanto  previsto
 nell'art.  33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
 goduta  al  momento del collocamento in disponibilita' sono
 corrisposti  dall'amministrazione  di appartenenza all'ente
 previdenziale  di  riferimento  per  tutto il periodo della
 disponibilita'.
 5.  I  contratti collettivi nazionali possono riservare
 appositi  fondi  per  la riqualificazione professionale del
 personale  trasferito  ai sensi dell'art. 33 o collocato in
 disponibilita'  e per favorire forme di incentivazione alla
 ricollocazione   del  personale,  in  particolare  mediante
 mobilita' volontaria.
 6.   Nell'ambito  della  programmazione  triennale  del
 personale  di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
 n.  449,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, le
 nuove   assunzioni   sono   subordinate   alla   verificata
 impossibilita'    di    ricollocare    il    personale   in
 disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
 7.  Per  gli  enti  pubblici  territoriali  le economie
 derivanti  dalla  minore spesa per effetto del collocamento
 in  disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
 e   possono  essere  utilizzate  per  la  formazione  e  la
 riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
 8.  Sono  fatte  salve  le  procedure di cui al decreto
 legislativo   18 agosto   2000,   n.   267,   relative   al
 collocamento  in  disponibilita'  presso gli enti che hanno
 dichiarato il dissesto.".
 "Art.  34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
 personale).  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche  di  cui
 all'art.  1,  comma 2, con esclusione delle amministrazioni
 previste  dall'art.  3,  comma  1,  ivi  compreso  il Corpo
 nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  prima  di  avviare  le
 procedure   di  assunzione  di  personale,  sono  tenute  a
 comunicare  ai  soggetti  di  cui all'art. 34, commi 2 e 3,
 l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
 intende  bandire  il  concorso  nonche',  se necessario, le
 funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
 2.   La   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -
 Dipartimento  della  funzione  pubblica, di concerto con il
 Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e le strutture
 regionali  e  provinciali  di  cui  all'art.  34,  comma 3,
 provvedono,  entro  quindici giorni dalla comunicazione, ad
 assegnare  secondo  l'anzianita' di iscrizione nel relativo
 elenco  il  personale  collocato in disponibilita' ai sensi
 degli  articoli 33  e 34. Le predette strutture regionali e
 provinciali,  accertata l'assenza negli appositi elenchi di
 personale  da  assegnare alle amministrazioni che intendono
 bandire   il   concorso,  comunicano  tempestivamente  alla
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
 funzione  pubblica  le  informazioni  inviate  dalle stesse
 amministrazioni.  Entro  quindici  giorni  dal  ricevimento
 della  predetta  comunicazione, la Presidenza del Consiglio
 dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, di
 concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
 provvede  ad  assegnare  alle amministrazioni che intendono
 bandire  il  concorso  il  personale  inserito  nell'elenco
 previsto    dall'art.    34,    comma    2.    A    seguito
 dell'assegnazione,  l'amministrazione  destinataria iscrive
 il  dipendente  in  disponibilita'  nel  proprio ruolo e il
 rapporto  di  lavoro  prosegue con l'amministrazione che ha
 comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
 3.  Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
 percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
 del comma 2.
 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
 della  comunicazione  di  cui  al  comma  1  da  parte  del
 Dipartimento  della  funzione  pubblica direttamente per le
 amministrazioni  dello  Stato  e  per gli enti pubblici non
 economici   nazionali,   comprese  le  universita',  e  per
 conoscenza  per le altre amministrazioni, possono procedere
 all'avvio  della procedura concorsuale per le posizioni per
 le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
 sensi del comma 2.
 5.  Le assunzioni effettuate in violazione del presente
 articolo   sono   nulle   di   diritto.  Restano  ferme  le
 disposizioni  previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 5-bis.  Ove  se  ne  ravvisi  l'esigenza  per  una piu'
 tempestiva  ricollocazione  del personale in disponibilita'
 iscritto  nell'elenco  di  cui  all'art.  34,  comma  2, il
 Dipartimento  della funzione pubblica effettua ricognizioni
 presso   le   amministrazioni   pubbliche   per  verificare
 l'interesse  all'acquisizione  in  mobilita'  dei  medesimi
 dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
 12 maggio  1995,  n.  163,  convertito,  con modificazioni,
 dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 8 del decreto-legge
 8 luglio  2001,  n.  138,  recante  "Interventi  urgenti in
 materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di contenimento
 della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia
 anche  nelle  aree svantaggiate" (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  8 luglio  2002,  n. 158), e convertito in legge,
 con  modificazioni,  dalla  legge  8 agosto  2002,  n.  178
 (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  10 agosto 2002, n.
 187):
 "Art.  8  (Riassetto  del  CONI).  - 1. L'ente pubblico
 Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI) si articola
 negli   organi,  anche  periferici,  previsti  dal  decreto
 legislativo  23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
 suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
 2.  E'  costituita  una  societa'  per  azioni  con  la
 denominazione "CONI Servizi spa".
 3.  Il  capitale  sociale  e' stabilito in 1 milione di
 euro.   Successivi   apporti   al   capitale  sociale  sono
 stabiliti,   tenuto   conto  del  piano  industriale  della
 societa',  dal  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
 intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
 e  delle  finanze. Il presidente della societa' e gli altri
 componenti  del consiglio di amministrazione sono designati
 dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
 dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e gli altri
 componenti  del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
 le attivita' culturali.
 5.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
 componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
 stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea,  che  il
 Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di intesa con il
 Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
 trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
 decreto.
 6.  Entro  tre  mesi dalla prima assemblea, con decreto
 del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, adottato di
 concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
 culturali,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
 esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
 stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
 ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
 amministrazione  o  l'amministratore  unico della societa',
 sentito   il   collegio   sindacale,  determina  il  valore
 definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
 stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
 non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
 criteri   di   cui   all'art.  11,  comma  2,  della  legge
 21 novembre  2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
 si   rivelasse  insufficiente,  con  decreto  del  Ministro
 dell'economia  e  delle finanze potranno essere individuati
 beni  immobili  patrimoniali  dello Stato da conferire alla
 Coni  Servizi  spa.  A tale fine potranno essere effettuati
 ulteriori   apporti  al  capitale  sociale  con  successivi
 provvedimenti legislativi.
 7.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
 di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
 vigenti disposizioni.
 8.  I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
 Servizi  spa  sono disciplinati da un contratto di servizio
 annuale.
 9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
 con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
 10.  Il  controllo  della  Corte  dei  conti sulla CONI
 Servizi  spa  si svolge con le modalita' previste dall'art.
 12  della  legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
 puo'  avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
 ai  sensi  dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
 norme  giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
 dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
 di  cui  al  regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611, e
 successive modificazioni.
 11.  Il  personale  alle  dipendenze dell'ente pubblico
 CONI  e',  dall'8 luglio  2002,  alle dipendenze della CONI
 Servizi  spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
 passivi,  compresi  i  rapporti  di  finanziamento  con  le
 banche,  e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
 pubblico.  Con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
 entrata  in  vigore  del  presente decreto, su proposta del
 Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
 Ministro   dell'economia   e   delle  finanze,  sentite  le
 organizzazioni   sindacali,  sono  stabilite  le  modalita'
 attuative  del  trasferimento  del  personale del CONI alla
 CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
 trasferimento  e  nella  fase  di  prima  attuazione  della
 presente   disposizione,   delle   procedure  di  cui  agli
 articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
 n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
 CONI  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto
 rimangono  fermi  i regimi contributivi e pensionistici per
 le anzianita' maturate fino alla predetta data.
 12.   Tutti   gli  atti  connessi  alle  operazioni  di
 costituzione  della  societa' e di conferimento alla stessa
 sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
 effettuati in regime di neutralita' fiscale.
 13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
 provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
 che   disciplinano   il  CONI.  Dalla  predetta  data  tali
 disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
 14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
 vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
 sul CONI.
 15.  All'onere  derivante dal presente articolo, pari a
 1.000.000  di  euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
 corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
 fini   del   bilancio   triennale   2002-2004,  nell'ambito
 dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "fondo
 speciale"   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
 dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
 l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1, comma 48, della
 legge  30 dicembre  2001, n. 311, recante "Disposizioni per
 la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
 Stato  (legge finanziaria 2005)" (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306):
 "48.  In  caso  di  mobilita'  presso  altre  pubbliche
 amministrazioni,    con    la   conseguente   cancellazione
 dall'albo,  nelle more della nuova disciplina contrattuale,
 i  segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce
 professionali  A e B possono essere collocati, analogamente
 a  quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia
 C,  nella categoria o area professionale piu' alta prevista
 dal    sistema    di    classificazione    vigente   presso
 l'amministrazione    di   destinazione,   previa   espressa
 manifestazione di volonta' in tale senso.".
 
 
 
 
 |  | Art. 17. (Decreti legislativi integrativi e correttivi) 1.  Entro  un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore dei decreti legislativi  di  cui  agli  articoli  3,  4,  5  e 7, il Governo puo' adottare,  nel  rispetto  degli  oggetti  e  dei  principi  e criteri direttivi  fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo  20,  comma  5,  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive  modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 - Per  il  testo  dell'art.  20,  comma  5, della legge
 15 marzo  1997,  n.  59,  si vedano i riferimenti normativi
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 18. (Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "Art.  20-bis  - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di  cui  agli  articoli  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare,  nel  rispetto  degli  oggetti  e  dei  principi  e criteri direttivi  fissati  dalla  presente  legge  e  secondo i principi e i criteri  direttivi  e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15  marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
 
 
 
 Note all'art. 18:
 - Per   completezza   d'informazione,   si   riportano,
 rispettivamente,  le rubriche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6,
 7,  8,  9  e 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
 «Interventi  in  materia  di  qualita'  della  regolazione,
 riassetto   normativo   e   codificazione.   -   Legge   di
 semplificazione  2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 25 agosto 2003, n. 196):
 «Art.  2  (Riassetto normativo in materia di produzione
 normativa,   di   semplificazione   e   di  qualita'  della
 regolazione).».
 «Art.  3  (Riassetto  normativo in materia di sicurezza
 del lavoro).».
 «Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni).».
 «Art.   5  (Riassetto  in  materia  di  incentivi  alle
 attivita' produttive).».
 «Art.    6    (Riassetto   in   materia   di   prodotti
 alimentari).».
 «Art.   7   (Riassetto   in   materia   di  tutela  dei
 consumatori).».
 «Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale).».
 «Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione
 delle imprese).».
 «Art.  11  (Riassetto  delle  disposizioni  relative al
 Corpo nazionale dei vigili del fuoco).».
 - Per  il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
 n.  59,  come  modificato dalla presente legge, si vedano i
 riferimenti normativi all'art. 1.
 
 
 
 
 |  | Art. 19. (Invarianza finanziaria) 1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2.  Dall'attuazione  delle  disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 |  | Art. 20. (Abrogazioni) 1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato. 2.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata. 3.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 28 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3186):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  e  dal  Ministro  senza  portafoglio  per  la
 funzione pubblica (Mazzella).
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  9 novembre 2004, con pareri delle
 commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,
 14ª  e  della  commissione  parlamentare  per  le questioni
 regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 17 novembre 2004; il 25 gennaio 2005;
 il 2, 8, 9, 15, 22 febbraio 2005; il 2, 9 marzo 2005; il 5,
 12, 13, 14 aprile 2005.
 Relazione  scritta presentata il 4 maggio 2005 (atto n.
 3186-A relatore sen. Pastore).
 Esaminato in aula il 4, 10, 17 maggio 2005 ed approvato
 il 18 maggio 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 5864):
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  26 maggio  2005, con pareri delle
 commissioni  II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
 XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
 regionali.
 Esaminato  dalla I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente, il 30 giugno 2005; il 5, 6, 12, 21, 28
 luglio 2005; l'8, 13, 15 settembre 2005.
 Esaminato  in  aula  il  16,  21,  27 settembre 2005 ed
 approvato, con modificazioni, il 28 settembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3186-B):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente, il 29 settembre 2005, con parere della
 commissione 5ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in sede referente, il 4, 5, 6 ottobre 2005.
 Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2005.
 
 
 
 Note all'art. 20:
 - L'art.   7   della   legge  11 agosto  2003,  n.  218
 (Disciplina  dell'attivita'  di  trasporto  di  viaggiatori
 effettuato  mediante  noleggio  di autobus con conducente),
 abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».
 - La  legge  29 gennaio  1992,  n.  112, abrogata dalla
 presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia
 di rimorchi agricoli.».
 - L'art.  3  del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454
 (Determinazione  dei  termini  per  la  trasmissione  e  la
 revisione  dei  rendiconti  e  delle  penalita', in caso di
 ritardo,  a  carico  dei funzionari responsabili), abrogato
 dalla  presente legge, recava la disciplina della revisione
 dei rendiconti dei funzionari delegati.
 
 
 
 
 |  |  |