Gazzetta n. 280 del 2005-12-01
LEGGE 28 novembre 2005, n. 246
Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59) 1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo"; b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi"; c) al comma 4, la lettera f) e' sostituita dalle seguenti: "f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu' estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo' essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilita' e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu' schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilita', le modalita' di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni"; d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: "8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualita' della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualita' della regolazione interna e a livello europeo".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui approvati.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20, della legge
15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante
«Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione per la semplificazione
amministrativa» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 1997, n. 63) come ulteriormente modificato dalla
presente legge:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma
di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita' e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e'
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita' amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
dell'interessato all'amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita'
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza
esclusiva dello Stato, completa il processo di
codificazione di ciascuna materia emanando, anche
contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una
raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la
medesima materia, se del caso adeguandole alla nuova
disciplina di livello primario e semplificandole secondo i
criteri di cui ai successivi commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture
tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre
pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi
ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».



Art. 2.
(Ulteriore modifica alla legge 15 marzo 1997, n. 59) 1. Dopo l'articolo 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' inserito il seguente: "Art. 20-ter. - 1. Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata, anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per il perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, al fine, tra l'altro, di: a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle rispettive competenze normative e svolgere attivita' di interesse comune in tema di semplificazione, riassetto normativo e qualita' della regolazione; b) definire principi, criteri, metodi e strumenti omogenei per il perseguimento della qualita' della regolazione statale e regionale, in armonia con i principi generali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi annuali di semplificazione e riassetto normativo, con specifico riguardo ai processi di semplificazione, di riassetto e codificazione, di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione; c) concordare, in particolare, forme e modalita' omogenee di analisi e verifica dell'impatto della regolazione e di consultazione con le organizzazioni imprenditoriali per l'emanazione dei provvedimenti normativi statali e regionali; d) valutare, con l'ausilio istruttorio anche dei gruppi di lavoro gia' esistenti tra regioni, la configurabilita' di modelli procedimentali omogenei sul territorio nazionale per determinate attivita' private e valorizzare le attivita' dirette all'armonizzazione delle normative regionali".



Note all'art. 2:
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202):
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
«Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n.
132):
«Art. 8 (Attuazione dell'art. 120 della Costituzione
sul potere sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
previsti dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle
regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato
un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o
necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio
dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche
normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla
riunione del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente
della giunta regionale della regione interessata al
provvedimento.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda
necessario al fine di porre rimedio alla violazione della
normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti di cui
al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro competente per materia. L'art.
11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato.
3. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale, qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi
riguardi comuni, province o citta' metropolitane, la nomina
del commissario deve tenere conto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. Il commissario
provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali
qualora tale organo sia stato istituito.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento
sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in
pericolo le finalita' tutelate dall'art. 120 della
Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, anche su iniziativa delle regioni o
degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che
sono immediatamente comunicati alla Conferenza
Stato-regioni o alla Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, allargata ai rappresentanti delle Comunita'
montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere
proporzionati alle finalita' perseguite.
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».



Art. 3
Riassetto normativo in materia di benefici a favore
delle vittime del dovere, del servizio,
del terrorismo, della criminalita' organizzata
e di ordigni bellici in tempo di pace

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalita' organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) riassetto, coordinamento e razionalizzazione di tutte le
disposizioni legislative in materia, prevedendo anche la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e del linguaggio normativo; b) definizione, per ciascuna tipologia di vittime, in relazione anche
alla diversa matrice degli eventi lesivi, dei benefici
applicabili; c) regolamentazione omogenea dei procedimenti del medesimo tipo che
si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione, anche prevedendo, ove possibile,
l'accorpamento degli uffici competenti; d) riduzione e semplificazione degli adempimenti a carico degli
interessati richiesti ai fini del riconoscimento dei benefici.



Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.



Art. 4.
(Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa
e contabile degli uffici all'estero del Ministero
degli affari esteri) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, adeguamento, nonche' aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo; b) delegificazione e semplificazione degli aspetti organizzativi e procedimentali dell'attivita' di gestione; c) semplificazione della gestione di bilancio degli uffici all'estero, anche rideterminandone la struttura mediante l'eventuale accorpamento degli attuali capitoli di bilancio, compresi nell'ambito di ciascuna unita' previsionale di base; d) perseguimento della fluidita' dei flussi finanziari per e dalle sedi estere e tempestivita' dell'accreditamento dei relativi fondi; e) semplificazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di rendere maggiormente flessibile la gestione contabile all'estero; f) previsione dell'adeguamento delle procedure dell'attivita' contrattuale degli uffici all'estero agli ordinamenti giuridici e alle consuetudini locali, al fine di renderle a questi compatibili; g) snellimento delle procedure necessarie per le attivita' di assistenza ai connazionali e di promozione culturale e commerciale; h) semplificazione, anche mediante la progressiva introduzione di sistemi informatizzati, della gestione delle comunicazioni contabili con gli uffici all'estero. 2. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate norme di attuazione ed esecuzione del decreto legislativo di cui al comma 1.



Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' del Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogata).



Art. 5
Delega al Governo per la semplificazione degli
Adempimenti amministrativi delle imprese e il rafforzamento
dello sportello unico per le attivita' produttive

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale, di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualita' di datori di lavoro, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle
categorie economiche, produttive e professionali interessate:
1) semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli
adempimenti relativi alle fasi di svolgimento, trasformazione,
trasferimento e cessazione dell'attivita' d'impresa, ivi incluse
le attivita' di certificazione, e agli aspetti inerenti
l'iscrizione al registro delle imprese, anche prevedendo il
coordinamento con le attivita' degli sportelli unici;
2) previsione di forme di autoregolazione, ove non vi contrastino
interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra
i soggetti economici e l'accrescimento delle capacita' produttive
del sistema nazionale;
3) delegificazione della disciplina dei procedimenti
amministrativi connessi allo svolgimento dell'attivita' d'impresa,
secondo i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni;
4) sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con
sistemi di incentivi e disincentivi; b) riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da
parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli
stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.
2. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di: a) favorire il coordinamento dell'esercizio delle competenze
normative in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e
di procedimenti di autorizzazione, di licenza o di assenso,
comunque denominati, per l'esercizio dell'attivita' di impresa; b) favorire l'armonizzazione della regolamentazione relativa alla
semplificazione degli adempimenti connessi all'esercizio
dell'attivita' d'impresa; c) favorire il conseguimento di livelli minimi di semplificazione
degli adempimenti connessi allo svolgimento dell'attivita'
d'impresa su tutto il territorio nazionale, previa individuazione
delle migliori pratiche e verifica dei risultati delle iniziative
sperimentali adottate dalle regioni e dagli enti locali; d) individuare particolari forme di semplificazione, omogenee su
tutto il territorio nazionale, degli adempimenti connessi allo
svolgimento dell'attivita' delle piccole e medie imprese e delle
imprese artigiane; e) adottare le misure idonee a garantire la completezza e
l'aggiornamento costante delle informazioni contenute nel Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di
cui all'articolo 16 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nonche' a
coordinarne i contenuti con i processi di semplificazione e
riassetto della regolazione statale, regionale e locale; f) assicurare la rimozione degli ostacoli, ove esistenti, alla piena
operativita' degli sportelli unici di cui agli articoli 23 e 24
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche'
l'estensione e lo sviluppo dell'operativita' degli stessi,
favorendo:
1) l'adozione di modelli organizzativi differenziati in relazione
alla dimensione territoriale e demografica di interesse, nel
rispetto dell'autonomia dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire adeguati livelli di funzionalita', nonche' il
coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo;
2) l'affidamento di ulteriori ambiti procedimentali alla gestione
degli sportelli unici, sia a fini di semplificazione degli
adempimenti amministrativi relativi alle fasi di avvio,
svolgimento, trasformazione, trasferimento e cessazione
dell'attivita' d'impresa, sia a fini di promozione territoriale;
3) l'implementazione di modelli innovativi per la formazione del
personale addetto agli sportelli unici;
4) l'adozione di efficaci strumenti di informatizzazione dei
processi e di diffusione della conoscenza del contesto
territoriale.
3. Gli accordi di cui al comma 2 possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, meccanismi di premialita' regionale, cofinanziabili, limitatamente alle aree sottoutilizzate, con il Fondo di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
4. Le regioni adeguano, sulla base delle intese e degli accordi di cui al comma 2, la propria legislazione concernente la disciplina degli adempimenti amministrativi delle imprese alle finalita' e agli obiettivi stabiliti dai commi da 1 a 3 e in coerenza con i decreti legislativi di cui al comma 1.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di Governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.".
- Per il testo dell'art. 20, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si vedano i riferimenti
normativi all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 8, del citato decreto
legislativo n. 281, del 1997:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
- Si riporta il testo dell'art. 16, della legge
29 luglio 2003, n. 229, recante "Interventi in materia di
qualita' della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. - Legge di semplificazione 2001" (pubb1icata
nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196):
"Art. 16 (Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero
delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il
Registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e
l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati
raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il Registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto
necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,
nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e
gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attivita' produttive
l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento,
di attuazione e di accesso al Registro, nonche' di
connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro e' pubblicato su uno o piu' siti
telematici, individuati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive.
5. Del Registro possono avvalersi gli enti locali,
qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici
da loro gestiti.".
- Si riportano gli articoli 23 e 24, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
21 aprile 1998, n. 92):
"Art. 23 (Conferimento di funzioni ai comuni). - 1.
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative
concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione,
la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione
di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle
concessioni o autorizzazioni edilizie.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite in materia di
industria dall'art. 19, le regioni provvedono, nella
propria autonomia organizzativa e finanziaria, anche
attraverso le province, al coordinamento e al miglioramento
dei servizi e dell'assistenza alle imprese, con particolare
riferimento alla localizzazione ed alla autorizzazione
degli impianti produttivi e alla creazione di aree
industriali. L'assistenza consiste, in particolare, nella
raccolta e diffusione, anche in via telematica, delle
informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento
delle attivita' produttive nel territorio regionale, con
particolare riferimento alle normative applicabili, agli
strumenti agevolativi e all'attivita' delle unita'
organizzative di cui all'art. 24, nonche' nella raccolta e
diffusione delle informazioni concernenti gli strumenti di
agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione dei lavoratori dipendenti e del lavoro
autonomo.
3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive.".
"Art. 24 (Principi organizzativi per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di insediamenti
produttivi). - 1. Ogni comune esercita, singolarmente o in
forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni
di cui all'art. 23, assicurando che un'unica struttura sia
responsabile dell'intero procedimento.
2. Presso la struttura e' istituito uno sportello unico
al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso,
anche in via telematica, al proprio archivio informatico
contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione
e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari
per le procedure autorizzatorie, nonche' tutte le
informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese
quelle concernenti le attivita' promozionali, che dovranno
essere fornite in modo coordinato.
3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
realizzazione dello sportello unico.
4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali
possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre
amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere
affidati singoli atti istruttori del procedimento.
5. Laddove siano stipulati patti territoriali o
contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti
puo' prevedere che la gestione dello sportello unico sia
attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o
del contratto.".
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n.
305):
"Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2, dell'art. 72. Sino all'adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
30 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari all'85 per cento
delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
11.-12. Omissis.
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".



Art. 6.
(Riassetto normativo in materia di pari opportunita) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunita', secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuazione di strumenti di prevenzione e rimozione di ogni forma di discriminazione, in particolare per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' e l'orientamento sessuale, anche al fine di realizzare uno strumento coordinato per il raggiungimento degli obiettivi di pari opportunita' previsti in sede di Unione europea e nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione; b) adeguamento e semplificazione del linguaggio normativo anche attraverso la rimozione di sovrapposizioni e duplicazioni.



Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 117, della Costituzione si
vedano i riferimenti normativi all'art. 5.



Art. 7.
(Riassetto normativo in materia di ordinamento
del notariato e degli archivi notarili) 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonche' nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione mediante riordino, aggiornamento, accorpamento o soppressione di adempimenti e formalita' previsti dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89, dal regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, e dalla legislazione speciale, non piu' ritenuti utili, anche sulla base di intervenute modifiche nella legislazione generale e in quella di settore, in particolare in materia di: 1) redazione di atti pubblici e di scritture private autenticate, anche in lingua straniera o con l'intervento di soggetti privi dell'udito, muti o sordomuti; 2) nullita' per vizi di forma e sostituzione delle nullita', salvo che sussistano esigenze di tutela di interessi primari, con sanzioni disciplinari a carico del notaio, graduate secondo la gravita' dell'infrazione; 3) tirocinio professionale, concorsi, iscrizione al ruolo anche del notaio trasferito, con abolizione della cauzione e sua sostituzione con l'assicurazione e il fondo di garanzia di cui alla lettera e), numero 5); 4) determinazione e regolamentazione delle sedi e assistenza alle stesse, permessi di assenza e nomina di delegati e coadiutori; 5) custodia degli atti e rilascio di copie, estratti e certificati; b) aggiornamento e coordinamento normativo degli ordinamenti del consiglio nazionale del notariato, dei distretti notarili, dei consigli distrettuali e degli archivi notarili; c) ricorso generalizzato ai sistemi ed alle procedure informatiche, assicurando in ogni caso la certezza, sicurezza e correttezza dello svolgimento della funzione notarile, e attribuzione al notaio della facolta' di provvedere, mediante propria certificazione, a rettificare inequivocabili errori di trascrizione di dati preesistenti alla redazione dell'atto, fatti salvi i diritti dei terzi; d) previsione che i controlli sugli atti notarili, compresi quelli stabiliti dal codice civile, da effettuare in sede di deposito per l'esecuzione di qualsiasi forma di pubblicita' civile e commerciale, abbiano per oggetto solo la regolarita' formale degli atti; e) revisione dell'ordinamento disciplinare, mediante: 1) istituzione, a spese dei consigli notarili distrettuali, di un organo di disciplina collegiale di primo grado, regionale o interregionale, costituito da notai e da un magistrato designato dal presidente della corte d'appello ove ha sede l'organo e previsione della competenza della stessa corte d'appello in sede di reclamo nel merito, ove previsto e comunque nei casi di infrazioni punite con sanzioni incidenti sull'esercizio della funzione notarile; 2) aggiornamento, coordinamento e riordino delle sanzioni, con aumento di quelle pecuniarie all'attuale valore della moneta; 3) previsione della sospensione della prescrizione in caso di procedimento penale e revisione dell'istituto della recidiva; 4) attribuzione del potere di iniziativa al procuratore della Repubblica della sede del notaio, al consiglio notarile e, relativamente alle infrazioni rilevate, al conservatore dell'archivio notarile; 5) previsione dell'obbligo di assicurazione per i danni cagionati nell'esercizio professionale mediante stipula di polizza nazionale, individuale o collettiva, e costituzione di un fondo nazionale di garanzia per il risarcimento dei danni di origine penale non risarcibili con polizza, con conferimento al consiglio nazionale del notariato di tutte le necessarie e opportune facolta' anche per il recupero delle spese a carico dei notai. 2. Con uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, norme di attuazione ed esecuzione dei decreti legislativi di cui al comma 1.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- La legge 16 febbraio 1913, n. 89 recante:
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo 1913, n. 55.
- Il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326 recante:
«Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge
16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del
notariato e degli archivi notarili» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1915, n. 7.
- Per il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 si vedano i riferimenti normativi
all'art. 4.



Art. 8.
(Disposizioni in materia di trasporti) 1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici della Societa' rete ferroviaria italiana Spa".



Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante «Nuovo codice della strada»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n.
114) come ulteriormente modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Requisiti fisici e psichici per il
conseguimento della patente di guida). - 1. Non puo'
ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi
sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza
organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale
tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a
motore.
2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici,
tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato
dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
competente, cui sono attribuite funzioni in materia
medico-legale. L'accertamento suindicato puo' essere
effettuato altresi' da un medico responsabile dei servizi
di base del distretto sanitario ovvero da un medico
appartenente al ruolo dei medici del Ministero della
salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
o da un medico militare in servizio permanente effettivo o
da un medico del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore
medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato
nei gabinetti medici.
2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici
nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di
categoria A, B, BE e sottocategorie, e' effettuato dai
medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie
del ricambio dell'unita' sanitaria locale che indicheranno
l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il
successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma
o la revisione della patente di guida.
3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da
certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla
presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida.
4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici e'
effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo
di provincia, nei riguardi:
a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una prova
pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle
particolari esigenze;
b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque
anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni
ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui
massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20
t, macchine operatrici;
c) di coloro per i quali e' fatta richiesta dal
prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri;
d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli
accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia
sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
e la sicurezza della guida;
d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il
conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C,
D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione
medica e' integrata da un medico specialista diabetologo,
sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica
patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.
5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al
comma 4 e' ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. Questi decide
avvalendosi di accertamenti demandati agli organi sanitari
periferici della Societa' rete ferroviaria italiana S.p.a.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca della
patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per
i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e
dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il
difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti
fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.
7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
di cui al comma 4, lettera a), il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti si avvale della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi
territoriali della riabilitazione.
8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:
a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e
confermare le patenti di guida;
b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei
certificati medici;
c) la composizione e le modalita' di funzionamento
delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali
dovra' far parte un medico appartenente ai servizi
territoriali della riabilitazione, qualora vengano
sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra'
farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i
trasporti terrestri. Qualora siano sottoposti a visita
aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o
sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le
commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Puo'
intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di
sua fiducia;
d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che
possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
A, B, C e D.
9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le
commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere,
qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei
requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica
valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi
abilitati all'esercizio della professione ed iscritti
all'albo professionale.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della salute, e'
istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul
progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida
dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati
fisici.».



Art. 9.
(Disposizioni in materia di ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 26, secondo comma, la lettera c) e' abrogata; b) all'articolo 35, primo comma, dopo le parole: "possono essere istituite" sono inserite le seguenti: "nei casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi, nonche'"; c) all'articolo 51, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' di consulenti dotati delle professionalita' necessarie per l'espletamento di prove d'esame per la selezione del personale"; d) all'articolo 74: 1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", amministrato dal capo della delegazione. La resa del conto va effettuata al termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori si protraggono oltre tre mesi"; 2) al secondo comma, dopo le parole: "e di funzionamento" sono inserite le seguenti: ", ivi comprese le spese di acquisizione, locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di automezzi e di locali" e, alla fine del comma, e' aggiunto il seguente periodo: "Il fondo e' amministrato dal capo della delegazione ed e' rendicontato nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto da parte dei funzionari delegati"; 3) il terzo comma e' abrogato; e) all'articolo 83, terzo comma, dopo le parole: "comprese quelle" sono inserite le seguenti: "di locazione finanziaria,"; f) l'articolo 95 e' abrogato; g) all'articolo 177, secondo comma, dopo le parole: "Ministro consigliere" sono inserite le seguenti: "con funzioni vicarie". 2. In relazione alla disposizione di cui all'articolo 177, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, sono fatti salvi, fino alla data di scadenza, i contratti di locazione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge conclusi in favore di funzionari diplomatici che occupano posti di Ministro consigliere senza rivestire funzioni vicarie. 3. All'articolo 3, comma 2, della legge 31 ottobre 2003, n. 332, le parole: "ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257". 4. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 9:
- Si riportano i testi degli articoli 26, 35, 51, 74,
83 e 177, del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n.
44) come ulteriormente modificati dalla presente legge:
«Art. 26 (Consiglio di amministrazione). - Il Consiglio
di amministrazione e' composto:
a) del Ministro;
b) del Segretario generale;
c) del capo del Cerimoniale diplomatico della
Repubblica;
d) dei direttori generali;
e) dell'ispettore generale del Ministero e degli
uffici all'estero;
e-bis) dei capi servizio;
e-ter) del direttore dell'Istituto diplomatico;
f) di due rappresentanti del personale, da nominarsi
all'inizio di ogni biennio, con le modalita' previste dal
testo unico delle disposizioni sullo statuto degli
impiegati civili dello Stato.
Il Consiglio di amministrazione esercita le seguenti
funzioni:
a) designa i membri delle Commissioni di avanzamento
di cui all'art. 98;
b) formula proposte per l'organizzazione e i metodi
di lavoro dell'Amministrazione, per l'aggiornamento dei
mezzi necessari alla rapidita', riservatezza ed
economicita' dei servizi;
c) (abrogato);
d) cura l'elaborazione di una relazione annuale sui
risultati conseguiti nell'organizzazione e nel
funzionamento dell'Amministrazione; sull'attivita' svolta
nel campo della ricerca, degli studi, della programmazione,
dell'informazione; sul reclutamento, specializzazione e
qualificazione, aggiornamento, perfezionamento e impiego
del personale; sulle proposte per l'azione da svolgere nel
nuovo anno;
e) esprime il proprio avviso su tutte le questioni
sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo;
f) esercita le altre attribuzioni conferitegli dal
presente decreto e dalle leggi vigenti in quanto
compatibili con il decreto stesso.
Il Consiglio e' presieduto dal Ministro, o per delega
da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario generale o
da un direttore generale.
I membri di cui alle lettere b), c), d), e), e-bis) ed
e-ter) del primo comma, in caso di assenza o di
impedimento, possono essere sostituiti dai rispettivi
funzionari vicari. Il Vice Segretario generale partecipa ai
lavori del Consiglio di amministrazione quando tratta
materie oggetto di delega di funzioni allo stesso conferita
dal Segretario generale.
Le funzioni di segretario del Consiglio di
amministrazione sono esercitate da un funzionario della
Direzione generale del personale di grado non inferiore a
consigliere di Legazione.».
«Art. 35 (Delegazioni diplomatiche speciali e
ambascerie straordinarie). - Delegazioni diplomatiche
speciali possono essere istituite nei casi particolari
richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi,
nonche' nei casi in cui la partecipazione a conferenze,
trattative o riunioni internazionali renda necessaria la
costituzione in loco di apposito ufficio.
Le delegazioni diplomatiche speciali sono istituite con
decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con
il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalita' sono
stabiliti i compiti e la composizione delle delegazioni.
In occasioni solenni possono essere inviate, in
missione temporanea, ambascerie straordinarie.».
«Art. 51 (Consulenti legali, sanitari e tecnici). - Per
l'espletamento della propria attivita' le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria possono
avvalersi dell'opera di consulenti legali, sanitari e
tecnici del luogo, nonche' di consulenti dotati delle
professionalita' necessarie per l'espletamento di prove
d'esame per la selezione del personale.
Il ricorso a consulenti deve essere preventivamente
autorizzato dal Ministero ed e' regolato, anche per quanto
concerne la relativa spesa, dagli usi e dalle norme locali.
Qualora l'assistenza debba avere carattere continuativo il
Ministero stabilisce, d'intesa con quello del tesoro,
insieme con la durata e le condizioni del rapporto, anche
la remunerazione.».
«Art. 74 (Fondi per delegazioni). - Alle delegazioni
nominate dal Ministro per gli affari esteri per partecipare
a incontri, riunioni, conferenze o trattative di carattere
internazionale puo' essere attribuito, d'intesa con il
Ministero del tesoro, un fondo per far fronte alle spese di
funzionamento e di rappresentanza, amministrato dal capo
della delegazione. La resa del conto va effettuata al
termine dei lavori e comunque trimestralmente se i lavori
si protraggono oltre tre mesi.
Alle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'art.
35 e' attribuito un fondo, d'intesa con il Ministero del
tesoro, per far fronte alle spese di ufficio e di
funzionamento, ivi comprese le spese di acquisizione,
locazione ed esercizio di beni materiali e strumentali, di
automezzi e di locali. Nel caso in cui il capo della
delegazione speciale non fruisca del trattamento economico
di cui all'art. 204 si tiene conto, nella determinazione
dell'ammontare del fondo, anche delle spese di
rappresentanza che egli debba sostenere. Il fondo e'
amministrato dal capo della delegazione ed e' rendicontato
nei termini previsti dalla normativa sulla resa del conto
da parte dei funzionari delegati.».
«Art. 83 (Automezzi). - Ai capi delle rappresentanze
diplomatiche e' assegnata una autovettura di
rappresentanza. Una autovettura e' altresi' assegnata ai
consoli generali di I classe.
Alle rappresentanze diplomatiche e agli uffici
consolari di I categoria, in relazione alle esigenze di
servizio, e' inoltre assegnata almeno una autovettura od
autoveicolo di servizio, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento.
Sono a carico dello Stato le spese inerenti agli
automezzi, comprese quelle di locazione finanziaria,
manutenzione ordinaria e straordinaria, di assicurazione,
nonche' per gli automezzi di servizio di cui al comma
precedente quelle di carburanti e lubrificanti.
I termini per la sostituzione normale degli autoveicoli
sono fissati dal regolamento, tenuto conto del differente
grado di usura cui essi sono soggetti in conseguenza del
loro impiego anche in relazione alle particolari condizioni
del luogo.
La guida degli automezzi e' affidata a personale
qualificato di ruolo o a contratto.».
«Art. 177 (Residenze di servizio). - I capi delle
rappresentanze diplomatiche hanno diritto, per se', per i
familiari a carico e per il personale domestico ad alloggio
arredato e idoneo alle funzioni ad essi attribuite.
Analogo diritto spetta ai funzionari che occupano posti
di Ministro e Ministro consigliere con funzioni vicarie
presso le rappresentanze diplomatiche nonche' ai titolari
dei Consolati generali di I classe. I funzionari indicati
nel presente comma che fruiscano di tale diritto sono
tenuti a corrispondere all'Amministrazione un canone pari
al 15% dell'indennita' personale.
I contratti necessari per l'applicazione del presente
articolo sono conclusi dall'Amministrazione.».
- L'art. 95, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 18 del 1967, abrogato dalla presente legge,
recava «Formazione e qualificazione professionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 332, recante «Ratifica ed esecuzione
del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica
d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la
Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di
Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica
italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi
Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il
Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica
(EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(AIEA) in esecuzione dell'art. III, paragrafi 1 e 4, del
Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con
allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 novembre 2003, n. 276) come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Deleghe di competenza). - 1. Per gli
adempimenti di cui all'art. 2, lettera a), il Ministero
delle attivita' produttive si avvale dell'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, e ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207,
stipulando apposite convenzioni quadro, secondo le
modalita' previste all'art. 10, comma 1.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, il
Ministero delle attivita' produttive affida all'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n.
257, o ad altre istituzioni specializzate, l'effettuazione
di studi ed analisi e di altre specifiche attivita'
inerenti all'esecuzione del Protocollo.».



Art. 10.
(Disposizioni in materie di competenza del Ministero dell'interno) 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 128: 1) al primo comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "su cose antiche o usate"; 2) al secondo e al quarto comma, dopo la parola: "operazioni" sono inserite le seguenti: "di cui al primo comma"; b) all'articolo 138, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validita' di pari durata".



Note all'art. 10:
- Si riportano i testi degli articoli 128 e 138 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n.
146) come modificati dalla presente legge:
«Art. 128 (art. 129 testo unico 1926). - I fabbricanti,
i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate
negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni su
cose antiche o usate se non con le persone provviste della
carta di identita' di altro documento munito di fotografia,
proveniente dall'amministrazione dello Stato.
Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui
al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono
annotate le generalita' di coloro con i quali le operazioni
stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal
regolamento.
Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.
Le persone che compiono operazioni di cui al primo
comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a
dimostrare la propria identita' nei modi prescritti.
L'esercente, che ha comprato cose preziose, non puo'
alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto,
tranne che si tratti di oggetti comprati presso i
fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica.».
«Art. 138 (art. 139 testo unico 1926). - Le guardie
particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1° essere cittadino italiano o di uno Stato membro
dell'Unione europea;
2° avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3° sapere leggere e scrivere;
4° non avere riportato condanna per delitto;
5° essere persona di ottima condotta politica e
morale;
6° essere munito della carta di identita';
7° essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
La nomina delle guardie particolari giurate deve essere
approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha
validita' biennale, il prefetto rilascia altresi', se ne
sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a
tassa ridotta, con validita' di pari durata.
Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati
membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza
di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo
regolamento di esecuzione, di cui al decreto ministeriale
30 ottobre 1996, n. 635 del Ministro dell'interno. Si
osservano, altresi', le disposizioni degli articoli 71 e
256 del regolamento di esecuzione del presente testo
unico.».



Art. 11.
(Semplificazione di procedimenti in materie
di competenza del Ministero dell'interno) 1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti previsti dalle lettere seguenti, intervenendo sulle norme, anche di legge, ivi indicate: a) procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza: articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; articoli da 62 a 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni; articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni; articoli 2 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive modificazioni; b) procedimento per l'accertamento della capacita' tecnica di fochino: articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, e articolo 89 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.



Note all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. l.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
citata legge n. 400 del 1988:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante
«Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22):
«Art. 53 (Impossibilita' di compilazione del rapporto
informativo. Compilazione del rapporto per il personale
comandato e fuori ruolo). - Qualora per uno o piu' anni non
sia stata possibile la compilazione del rapporto
informativo da parte degli organi competenti, il giudizio
complessivo e' formulato dal Consiglio di amministrazione,
valutati gli elementi in possesso dell'amministrazione.
Il rapporto informativo relativo all'impiegato che alla
fine dell'anno si trova in servizio nella posizione di
comandato o fuori ruolo presso altra amministrazione dello
Stato e' compilato dagli organi di questa.
Nel caso che il servizio prestato nelle suindicate
posizioni sia di durata inferiore all'anno,
l'amministrazione anzidetta provvede alla compilazione del
rapporto sulla base anche degli elementi di giudizio
forniti dall'amministrazione presso cui l'impiegato ha
prestato servizio nel precedente periodo dell'anno.
Per l'impiegato in servizio presso amministrazioni
diverse da quelle statali, il rapporto informativo e'
compilato dall'amministrazione di appartenenza tenendo
conto anche degli elementi di giudizio forniti
dall'amministrazione presso cui l'impiegato presta
servizio.
In tutte le ipotesi previste nei precedenti commi resta
ferma la competenza dell'amministrazione cui appartiene
l'impiegato ad esprimere il giudizio complessivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 62, 63, 64, 65, 66
e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e successive modificazioni, recante
«Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158):
«Art. 62 (Rapporti informativi). - Per il personale di
cui al presente decreto legislativo con qualifica inferiore
a dirigente superiore, deve essere redatto, entro il mese
di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si
conclude con il giudizio complessivo di «ottimo»,
«distinto», «buono», «mediocre» o «insufficiente».
Il giudizio complessivo deve essere motivato.
Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui
si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta
una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione,
non puo' essere attribuito un giudizio complessivo
superiore a «buono».
Con decreto del Ministro dell'interno saranno stabilite
le modalita' in base alle quali deve essere redatto il
rapporto informativo, volto a delineare la personalita'
dell'impiegato, tenendo conto dei seguenti parametri di
giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione
alle diverse funzioni attribuite al personale di ciascun
ruolo ed alle relative responsabilita':
1) competenza professionale;
2) capacita' di risoluzione;
3) capacita' organizzativa;
4) qualita' dell'attivita' svolta;
5) altri elementi di giudizio.
Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere
previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali
sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione
del rapporto informativo, di cui ai successivi articoli 64,
65 e 66, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un
massimo di 3.
Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina
mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei
titoli, in relazione alle esigenze delle singole
carriere.».
«Art. 63 (Giudizio complessivo). - L'organo competente
ad esprimere il giudizio complessivo di cui ai successivi
articoli, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o
in meno, nei limiti indicati all'ultimo comma del
precedente articolo, i punteggi relativi ai singoli
elementi di giudizio.
Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due
punti al personale che abbia riportato un punteggio massimo
previsto per ciascun elemento.
L'appartenente alla Polizia di Stato prima di apporre
la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il
giudizio complessivo, prende visione del rapporto
informativo.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, puo' ricorrere
al consiglio di amministrazione, con facolta' di inoltrare
il ricorso in piego chiuso.».
«Art. 64 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza). - Il rapporto
informativo, per il personale in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza, e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal direttore della
direzione centrale o ufficio dove presta servizio; il
rapporto informativo viene vistato dal capo della polizia
che, per il tramite della Direzione centrale del personale,
lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
capo o qualifiche equiparate, dal direttore della divisione
da cui dipendono; il rapporto informativo viene vistato dal
direttore della direzione o ufficio centrale presso il
quale prestano servizio che, per il tramite della direzione
centrale del personale, lo trasmette con le proprie
osservazioni al consiglio di amministrazione per il
giudizio complessivo;
c) per il commissario ed il vice commissario o
qualifiche equiparate, dal direttore della divisione presso
la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e'
espresso dal capo della polizia;
d) per il personale dei ruoli degli ispettori e dei
sovrintendenti o qualifiche equiparate, dal direttore della
divisione da cui dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della direzione o ufficio centrale
presso il quale presta servizio;
e) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti o qualifiche equiparate, dal funzionario dal
quale direttamente dipende. Il giudizio complessivo e'
espresso dal direttore della divisione presso la quale il
personale interessato presta servizio.
Per il personale in servizio presso l'ufficio per il
coordinamento e la pianificazione di cui all'art. 5,
lettera a) della legge 1° aprile 1981, n. 121, competente
alla compilazione del rapporto informativo e' il direttore
dell'ufficio predetto.
Per il personale dei ruoli direttivi in servizio presso
uffici a composizione interforze diretti da ufficiali o
funzionari delle altre Forze di polizia indicate nell'art.
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, competenti alla
compilazione sono i dirigenti della Polizia di Stato,
individuati con il regolamento di semplificazione previsto
dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, previa
acquisizione degli elementi di valutazione da parte del
competente capo dell'ufficio.
Le disposizioni di cui al terzo comma, con le modalita'
ivi previste, si applicano anche al personale non direttivo
della Polizia di Stato. In mancanza di dirigenti della
Polizia di Stato, organi competenti alla compilazione dei
rapporti informativi sono gli appartenenti ai ruoli
sottordinati individuati con il regolamento di cui al comma
precedente.
Fino all'emanazione del suddetto regolamento di
semplificazione, le modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi terzo e quarto sono
individuate con decreto del capo della polizia- direttore
generale della pubblica sicurezza.
Le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto comma
si applicano a decorrere dall'anno 2002, in relazione
all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
«Art. 65 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso le
questure e gli uffici dipendenti). - Il rapporto
informativo, per il personale di cui al presente decreto
legislativo in servizio presso le questure e gli uffici da
esse dipendenti, ai sensi dell'art. 31, numeri 2, 4 e 5
della legge 1° aprile 1981, n. 121, e' compilato:
a) per il primo dirigente, dal questore; il rapporto
informativo viene vistato dal capo della Polizia che, per
il tramite della direzione centrale del personale, lo
trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di
amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il vice questore aggiunto e per il commissario
capo, dal primo dirigente dal quale direttamente dipendono
o dal vice questore vicario nell'ipotesi che il personale
stesso non dipenda da un primo dirigente. Il rapporto
informativo viene vistato dal questore che, per il tramite
della direzione centrale del personale, lo trasmette con le
proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il
giudizio complessivo;
c) per il commissario, il vice commissario ed il
personale dei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti,
dal primo dirigente dal quale dipendono o dal vice questore
vicario nell'ipotesi che il personale stesso non dipenda da
un primo dirigente. Il giudizio complessivo e' espresso dal
questore;
d) per il personale dei ruoli degli assistenti e
degli agenti, dal funzionario o dall'ispettore o dal
sovrintendente dal quale direttamente dipende. Il giudizio
complessivo e' espresso dal primo dirigente o dal vice
questore vicario, nell'ipotesi che il personale stesso non
dipenda da un primo dirigente.
Alla compilazione del rapporto informativo per il
personale in servizio presso le sezioni di polizia
giudiziaria costituite nelle Procure della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni, i Tribunali ordinari e
le Preture sono competenti gli organi previsti dal
precedente comma, fermo restando quanto stabilito dall'art.
10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1989, n. 271.».
«Art. 66 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso
uffici e reparti periferici dipendenti dal Dipartimento
della pubblica sicurezza). - 1. Gli organi competenti per
la compilazione del rapporto informativo per il personale
del presente decreto, in servizio presso gli uffici di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), numeri 4, 5, 6 e 7, e
lettere b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, sono individuati con il
regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1
della legge 8 marzo 1999, n. 50. Fino all'emanazione del
suddetto regolamento di semplificazione, gli organi
competenti sono individuati con decreto del capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.».
«Art. 67 (Rapporto informativo per il personale in
posizione di comando o fuori ruolo). - Per il personale di
cui al presente decreto nella posizione di comando o fuori
ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico 10 gennaio
1957, n. 3, per quanto compatibile.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e
successive modificazioni, recante «Ordinamento della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno
1982, n. 158):
«Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale
appartenente ai ruoli di cui al precedente articolo si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni
dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonche'
al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 339, limitatamente al trasferimento in altre
amministrazioni dello Stato, salvo quanto diversamente
stabilito dal presente decreto legislativo.
L'equiparazione del personale dei ruoli suddetti con
quello che espleta funzioni di polizia e' fissata nella
allegata tabella B.».
- Si riportano gli articoli 2 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e
successive modificazioni, recante «Ordinamento dei ruoli
professionali dei sanitari della Polizia di Stato»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n.
158):
«Art. 2 (Norme applicabili). - Al personale
appartenente ai ruoli professionali dei sanitari si
applicano le disposizioni dell'ordinamento del personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e dell'ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica
o tecnica, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.».
«Art. 20 (Organi competenti alla compilazione del
rapporto informativo per il personale in servizio presso
gli uffici sanitari periferici). - Il rapporto informativo
del personale di cui al presente decreto legislativo in
servizio presso gli uffici e reparti periferici, e'
compilato:
a) per il primo dirigente medico, dal direttore della
direzione o ufficio centrale del Dipartimento della
pubblica sicurezza dal quale dipende, sentito il dirigente
generale medico; il rapporto viene vistato dal capo della
polizia che, per il tramite della direzione centrale del
personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al
consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;
b) per il personale del ruolo direttivo, dal primo
dirigente medico dal quale direttamente dipende. Nel caso
in cui il personale stesso non dipenda da un primo
dirigente medico, il rapporto informativo e' compilato dal
dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta
servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione
professionale forniti dal competente dirigente medico,
individuato con il regolamento di semplificazione previsto
dall'art. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto
informativo viene vistato dal direttore della direzione o
ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della
Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con
le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per
il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto
regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla
presente lettera sono individuate con decreto del capo
della Polizia-direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Le suddette disposizioni si applicano a decorrere dall'anno
2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001.».
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, recante
«Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro
integrative di quelle generali emanate con decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547»
(pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 1956, n. 105):
«Art. 27 (Licenza per il mestiere del fochino). - Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e
caricamento dei fori da mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito
di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole
della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi,
dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti
soggettivi di idoneita' da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, e'
integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato
in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il
possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito,
funzionalita' degli arti);
b) della capacita' intellettuale e della cultura
generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di
legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da
mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla
Prefettura competente, una domanda in carta libera
specificante l'oggetto della richiesta, le generalita' del
richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di
lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati
delle mansioni indicate nel primo comma del presente
articolo soltanto i fochini muniti di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver
esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni,
possono ottenere la licenza senza esame.».
- Si riporta il testo dell'art. 89 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza»
(pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta
Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149):
«Art. 89. - La commissione tecnica provinciale, di cui
all'art. 49 della legge, e' composta di un ufficiale del
regio esercito, o della regia marina, o della regia
aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del
fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o
del genio civile, o delle miniere, competente in materia di
esplosivi, nonche' di un funzionario di pubblica sicurezza.
Nei casi in cui le determinazioni della commissione
riflettono depositi di esplosivi da istituirsi per miniere
o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa
deve essere quello delle miniere.
Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri
della commissione, si applicano le disposizioni dell'art.
87 del presente regolamento.».



Art. 12.
(Disposizioni in materia di atti notarili) 1. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, primo comma, dopo la parola: "ricevere" sono inserite le seguenti: "o autenticare"; b) l'articolo 47 e' sostituito dal seguente: "Art. 47. - 1. L'atto notarile non puo' essere ricevuto dal notaio se non in presenza delle parti e, nei casi previsti dall'articolo 48, di due testimoni. 2. Il notaio indaga la volonta' delle parti e sotto la propria direzione e responsabilita' cura la compilazione integrale dell'atto"; c) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente: "Art. 48. - 1. Oltre che in altri casi previsti per legge, e' necessaria la presenza di due testimoni per gli atti di donazione, per le convenzioni matrimoniali e le loro modificazioni e per le dichiarazioni di scelta del regime di separazione dei beni nonche' qualora anche una sola delle parti non sappia o non possa leggere e scrivere ovvero una parte o il notaio ne richieda la presenza. Il notaio deve fare espressa menzione della presenza dei testimoni in principio dell'atto"; d) all'articolo 51, secondo comma, numero 3°, le parole: "e la condizione" sono soppresse; e) all'articolo 72, terzo comma, dopo le parole: "delle parti", sono inserite le seguenti: "e salvo per quelle soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale,"; f) l'articolo 77 e' abrogato. 2. L'indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti previsto a corredo dei repertori degli atti notarili non trova applicazione per il repertorio speciale dei protesti cambiari. 3. L'articolo 1 della legge 2 aprile 1943, n. 226, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. Nell'autenticazione delle sottoscrizioni delle scritture private e' necessaria la presenza dei testimoni, qualora lo ritenga il notaio o una parte ne richieda la presenza. In tal caso il notaio deve farne espressa menzione nell'autenticazione". 4. All'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa". 5. Possono essere confermati, ai sensi delle disposizioni introdotte dal comma 4, anche gli atti redatti prima della data di entrata in vigore della presente legge, purche' la nullita' non sia stata accertata con sentenza divenuta definitiva prima di tale data. 6. Per gli atti formati all'estero, le disposizioni di cui agli articoli 30 e 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, si applicano all'atto del deposito presso il notaio e le conseguenti menzioni possono essere inserite nel relativo verbale. 7. Dopo l'articolo 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - 1. L'obbligo di iscrizione puo' essere assolto anche mediante trasmissione in via telematica, direttamente al registro generale dei testamenti, dei dati previsti dall'articolo 5 e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984, n. 956; in tal caso l'imposta di bollo, dovuta per ogni richiesta di iscrizione, e' corrisposta in modo virtuale. 2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate norme di attuazione del presente articolo che assicurino l'invarianza del gettito erariale". 8. E' abrogato l'articolo 91 del regolamento di cui al regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326. 9. All'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse".



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 28, 51 e 72 della
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
recante «Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo
1913, n. 55) come ulteriormente modificati dalla presente
legge:
«Art. 28. - Il notaro non puo' ricevere o autenticare
atti:
1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o
manifestamente contrari al buon costume o all'ordine
pubblico;
2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi
parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in
linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente,
ancorche' v'intervengano come procuratori, tutori od
amministratori;
3° se contengano disposizioni che interessino lui
stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini
nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia
procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la
disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal
notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui
consegnato sigillato dal testatore.
Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono
applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.
Il notaro puo' ricusare il suo ministero se le parti
non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli
onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di
persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio,
oppure di testamenti.».
«Art. 51. - L'atto notarile reca la intestazione:
REPUBBLICA ITALIANA
L'atto deve contenere:
1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno,
del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui e'
ricevuto;
2° il nome, il cognome e l'indicazione della
residenza del notaro, e del Collegio notarile presso cui e'
iscritto;
3° il nome, il cognome, la paternita', il luogo di
nascita, il domicilio o la residenza delle parti, dei
testimoni e dei fidefacenti.
Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per
mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si
osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto
al loro rappresentante. La procura deve rimanere ammessa
all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che
l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro
rogante;
4° la dichiarazione della certezza dell'identita'
personale delle parti o la dichiarazione dell'accertamento
fattorie per mezzo dei fidefacienti;
5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in
lettere per disteso, delle date, delle somme e della
quantita' delle cose che formano oggetto dell'atto;
6° la designazione precisa delle cose che formano
oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con
altre.
Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno
designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione
della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri
catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro
confini in modo da accertare la identita' degli immobili
stessi;
7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che
s'inseriscono nell'atto;
8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei
titoli inserti nel medesimo, fu data dal notaro, o,
presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle
parti, in presenza dei testimoni, se questi siano
intervenuti.
Il notaro non potra' commettere ad altri la lettura
dell'atto che non sia stato scritto da lui salvo cio' che
dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.
La lettura delle scritture e dei titoli inserti puo'
essere omessa per espressa volonta' delle parti, purche'
sappiano leggere e scrivere. Di tale volonta' si fara'
menzione nell'atto;
9° la menzione che l'atto e' stato scritto dal notaro
o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di
cui consta e delle pagine scritte;
10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti,
dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del
notaro.
I fidefacienti possono allontanarsi dopo la
dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono
apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e
il notaro ne deve fare menzione.
Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non
sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la
causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di
questa dichiarazione;
11° per gli atti di ultima volonta', l'indicazione
dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale
indicazione sara' pure fatta, quando le parti lo
richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri
atti;
12° negli atti contenuti in piu' fogli, la
sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo
cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del
notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni
finali.
Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte
anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli
inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti
autentici, pubblici o registrati.
Se le parti intervenute, che sappiano o possano
sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle
sottoscrizioni loro, si potra' apporre in margine di
ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse,
delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.
La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non
e' necessaria, se l'atto e' stato scritto tutto di sua
mano.».
«Art. 72. - L'autenticazione delle firme apposte in
fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli
intermedi e' stesa di seguito alle firme medesime e deve
contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in
presenza del notaro e, quando decorrano, dei testi e dei
fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.
Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi
bastera' che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la
propria firma.
Le scritture private autenticate dal notaro, verranno,
salvo contrario desiderio delle parti e salvo per quelle
soggette a pubblicita' immobiliare o commerciale,
restituite alle medesime. In ogni caso pero' debbono essere
prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi
sulle tasse di registro.».
- L'art. 77 della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
recante «Ordinamento del notariato e degli archivi
notarili» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 marzo
1913, n. 55), abrogato dalla presente legge, prevedeva
l'obbligo per il notaio di apporre infine o in margine
dell'originale, delle copie, degli estratti e dei
certificati, la nota delle spese, dei diritti e degli
onorari.
- La legge 2 aprile 1943, n. 226 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1943, n. 93) reca «Norme
sull'intervento dei testimoni negli atti notarili di
autenticazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia. (Testo A)» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 30 (L) (Lottizzazione abusiva). - 1. Si ha
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione
urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione
delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o
regionali o senza la prescritta autorizzazione; nonche'
quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il
frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno
in lotti che, per le loro caratteristiche quali la
dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua
destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero,
l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli
acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione
a scopo edificatorio.
2. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in
forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere
stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari
ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le
disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la
superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia
inferiore a 5.000 metri quadrati.
3. Il certificato di destinazione urbanistica deve
essere rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Esso conserva validita' per un anno dalla data di rilascio
se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato
nel termine previsto, esso puo' essere sostituito da una
dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonche'
la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli
strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero
l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di
strumenti attuativi.
4-bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano
stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o
che non contengano la dichiarazione di cui al comma 3,
possono essere confermati o integrati anche da una sola
delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico
o autenticato, al quale sia allegato un certificato
contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree
interessate al giorno in cui e' stato stipulato l'atto da
confermare o contenente la dichiarazione omessa.
5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono
essere approvati dall'agenzia del territorio se non e'
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo e' stato
depositato presso il comune.
6. I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti
aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di
superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono
trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al dirigente o responsabile del competente
ufficio del comune ove e' sito l'immobile.
7. Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale accerti l'effettuazione di
lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai
proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel
comma 1 dell'art. 29, ne dispone la sospensione. Il
provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere
stesse con atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal
fine nei registri immobiliari.
8. Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la
revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del
competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle
opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'art. 31, comma
8.
9. Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i
quali sia stato emesso il provvedimento previsto dal comma
7, sono nulli e non possono essere stipulati, ne' in forma
pubblica ne' in forma privata, dopo la trascrizione di cui
allo stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione
o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento del
dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale.
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti
stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti
uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si
applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle
donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonche' agli atti costitutivi, modificativi od
estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'.».
- Si riporta il testo dell'art. 46 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001:
«Art. 46 (L) (Nullita' degli atti giuridici relativi ad
edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il
17 marzo 1985). - 1. Gli atti tra vivi, sia in forma
pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione
di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui
costruzione e' iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e
non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni
non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o
estintivi di diritti reali di garanzia o di servitu'.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'art. 38,
l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non
il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale
pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullita' degli atti di
cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia o di
servitu' acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullita' degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non
sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al
tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi
possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullita' di cui al presente articolo non si
applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per
il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovra'
presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorita' giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante
denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'art. 22, comma
3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della
stessa.».
- Per completezza d'informazione, si riporta il testo
dell'art. 5 della legge 25 maggio 1981, n. 307, recante
«Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla
istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti,
firmata a Basilea il 16 maggio 1972 (pubblicata nel
supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del
16 giugno 1981, n. 163):
«Art. 5. - Il notaio, entro dieci giorni da quando roga
o riceve in deposito o comunque partecipa alla formazione
di uno degli atti di ultima volonta' di cui all'art. 4,
deve chiederne l'iscrizione nel registro generale dei
testamenti trasmettendo all'archivio notarile una scheda,
datata e sottoscritta, contenente le seguenti indicazioni:
a) forma dell'atto, data dello stesso o del suo
deposito;
b) numero di repertorio;
c) nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio
o residenza del testatore;
d) nome e cognome e sede del pubblico ufficiale che
ha ricevuto o e' depositario dell'atto.
Lo stesso obbligo incombe agli esercenti temporanei le
funzioni notarili.
Quando il testatore ne abbia fatto richiesta, il
pubblico ufficiale che ha ricevuto o e' depositario
dell'atto di ultima volonta' di cui all'art. 4, oltre a
domandare l'iscrizione anzidetta, deve chiedere al
conservatore del registro generale dei testamenti
l'iscrizione delle indicazioni previste dal primo comma,
presso il competente organismo di altro Stato aderente alla
convenzione di Basilea di cui all'art. 1.
L'archivio notarile, entro tre giorni dalla ricezione
della scheda, deve trasmettere i dati in essa contenuti al
registro generale dei testamenti ai fini dell'iscrizione di
cui all'art. 4.».
- L'art. 91 del regio decreto 10 settembre 1914, n.
1326, recante «Approvazione del regolamento per
l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89,
riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi
notarili (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio
1915, n. 7), abrogato dalla presente legge, prevedeva che
tra le spese che il notaio doveva indicare nella nota di
cui all'art. 77 della legge sull'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili, abrogata dalla presente legge,
andavano segnate anche le tasse dovute all'archivio.
- Si riporta il testo dell'art. 41-sexies della legge
17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni,
recante «Legge urbanistica» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 ottobre 1942, n. 244) come ulteriormente
modificata dalla presente legge:
«Art. 41-sexies. - Nelle nuove costruzioni ed anche
nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono
essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non
inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
costruzione.
Gli spazi per parcheggi realizzati in forza del primo
comma non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta
ne' da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre
unita' immobiliari e sono trasferibili autonomamente da
esse.».



Art. 13.
(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80) 1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 4, le parole: "beni mobili registrati" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA)" e dopo le parole: "effettuata gratuitamente" sono inserite le seguenti: "in forma amministrativa"; b) nel comma 5, le parole: "di natura non regolamentare" sono soppresse.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale» (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n.
111), come ulteriormente modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Semplificazione amministrativa). - 1.-3.
(Omissis).
4. In tutti i casi nei quali per gli atti e le
dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli
registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) e
rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la
costituzione di diritti di garanzia sui medesimi e'
necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione,
essa puo' essere effettuata gratuitamente in forma
amministrativa anche dai funzionari del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e dai
titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista di
cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
19 settembre 2000, n. 358, nonche' dai funzionari
dell'Automobile Club d'Italia competenti.
5. Con decreto adottato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze,
con il Ministero della giustizia e con il Ministero
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono disciplinate le concrete modalita' applicative
dell'attivita' di cui al comma 4 da parte dei soggetti ivi
elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle
medesime disposizioni.
6. L'eventuale estensione ad altre categorie della
possibilita' di svolgere l'attivita' di cui al comma 4 e'
demandata ad un regolamento, adottato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della
giustizia e con il Ministro dell'interno, con cui sono
altresi' disciplinati i requisiti necessari, le modalita'
di esercizio dell'attivita' medesima da espletarsi
nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, e senza
oneri a carico della finanza pubblica.
6-bis. - 6-quinquiesdecies. (Omissis).».



Art. 14
Semplificazione della legislazione

1. L'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) consiste nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.
2. L'AIR costituisce un supporto alle decisioni dell'organo politico di vertice dell'amministrazione in ordine all'opportunita' dell'intervento normativo.
3. L'elaborazione degli schemi di atti normativi del Governo e' sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti dai decreti di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8.
4. La verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) consiste nella valutazione, anche periodica, del raggiungimento delle finalita' e nella stima dei costi e degli effetti prodotti da atti normativi sulle attivita' dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni. La VIR e' applicata dopo il primo biennio dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione. Successivamente essa e' effettuata periodicamente a scadenze biennali.
5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge: a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, compresa la fase della
consultazione; b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di esclusione
dell'AIR; c) i criteri generali e le procedure, nonche' l'individuazione dei
casi di effettuazione della VIR; d) i criteri ed i contenuti generali della relazione al Parlamento di
cui al comma 10.
6. I metodi di analisi e i modelli di AIR, nonche' i metodi relativi alla VIR, sono adottati con direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non superiore al triennio.
7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei ministri i risultati dell'AIR.
8. Il DAGL assicura il coordinamento delle amministrazioni in materia di AIR e di VIR. Il DAGL, su motivata richiesta dell'amministrazione interessata, puo' consentire l'eventuale esenzione dall'AIR.
9. Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e senza oneri aggiuntivi, individuano l'ufficio responsabile del coordinamento delle attivita' connesse all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza. Nel caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri soggetti pubblici, le amministrazioni possono avvalersi di esperti o di societa' di ricerca specializzate, nel rispetto della normativa vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie.
10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni comunicano al DAGL i dati e gli elementi informativi necessari per la presentazione al Parlamento, entro il 30 aprile, della relazione annuale del Presidente del Consiglio dei ministri sullo stato di applicazione dell'AIR.
11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50.
12. Al fine di procedere all'attivita' di riordino normativo prevista dalla legislazione vigente, il Governo, avvalendosi dei risultati dell'attivita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie normative relative ai diversi settori legislativi, e trasmette al Parlamento una relazione finale.
13. Le somme non utilizzate relative all'anno 2005 del fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente, di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003.
14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o
implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito o siano prive
di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali dei cittadini; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine
le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per
settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di
ciascuna di esse; f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa; g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica.
15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresi' alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.
16. Decorso il termine di cui al comma 14, tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate.
17. Rimangono in vigore: a) le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale,
nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale,
nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari
e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi
nell'epigrafe l'indicazione codice ovvero testo unico; b) le disposizioni che disciplinano l'ordinamento degli organi
costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale,
nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle
magistrature e dell'avvocatura dello Stato e al riparto della
giurisdizione; c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione
dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione; d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti
dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali; e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le
reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale; g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma
14.
18. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 14, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e previo parere della Commissione di cui al comma 19, possono essere emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
19. E' istituita una Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi. La Commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'Ufficio di presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'Ufficio di presidenza.
20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
21. La Commissione: a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 14; b) verifica periodicamente lo stato di attuazione del procedimento
per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma 16 e ne
riferisce ogni sei mesi alle Camere; c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 14 sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 14, quest'ultimo e' prorogato di novanta giorni.
23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora cio' si renda necessario per la complessita' della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente. Nel computo dei termini non viene considerato il periodo di sospensione estiva dei lavori parlamentari.
24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma 21, lettera c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine cessano gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.



Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
citata legge n. 400 del 1988:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 8 marzo
1999, n. 50, recante "Delegificazione e testi unici di
norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1998" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
9 marzo 1999, n. 56) come modificato dalla presente legge:
"Art. 5 (Analisi dell'impatto della regolamentazione).
- 1. (Abrogato).
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono
richiedere una relazione contenente l'AIR per schemi di
atti normativi e progetti di legge al loro esame, ai fini
dello svolgimento dell'istruttoria legislativa.".
- Si riporta il testo dell'art. 107 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)" (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302):
"Art. 107 (Informatizzazione della normativa vigente).
- 1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative
volte a promuovere l'informatizzazione e la classificazione
della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e
la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonche'
di fornire strumenti per l'attivita' di riordino normativo.
A favore del fondo e' autorizzata la spesa di lire 25
miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il
programma, le forme organizzative e le modalita' di
funzionamento del fondo sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il
Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente
della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono
essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati,
con le modalita' stabilite dallo stesso decreto.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 24 gennaio 2003, reca "Disposizioni per
l'informatizzazione della normativa vigente, in attuazione
dell'art. 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.".
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 2 e 4, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni,
recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003,
n. 132):
"Art. 1 (Attuazione dell'art. 117, primo e terzo comma,
della Costituzione, in materia di legislazione regionale).
- 1. (Omissis).
2. Le disposizioni normative statali vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione regionale continuano ad
applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata
in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo
quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le
disposizioni normative regionali vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge nelle materie
appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano
ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di
eventuali pronunce della Corte costituzionale.
3. (Omissis).
4. In sede di prima applicazione, per orientare
l'iniziativa legislativa dello Stato e delle Regioni fino
all'entrata in vigore delle leggi con le quali il
Parlamento definira' i nuovi principi fondamentali, il
Governo e' delegato ad adottare, entro tre anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i
Ministri interessati, uno o piu' decreti legislativi
meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si
traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste
dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, attenendosi
ai principi della esclusivita', adeguatezza, chiarezza,
proporzionalita' ed omogeneita' e indicando, in ciascun
decreto, gli ambiti normativi che non vi sono compresi. Gli
schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di
seguito denominata: "Conferenza Stato-Regioni", sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso
quello della Commissione parlamentare per le questioni
regionali, da rendersi entro sessanta giorni
dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Acquisiti tali
pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla
Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere
definitivo, da rendersi, rispettivamente, entro trenta e
sessanta giorni dalla trasmissione dei testi medesimi. Il
parere parlamentare definitivo e' reso dalla Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Gli schemi di
decreto legislativo sono esaminati rilevando se in essi non
siano indicati alcuni dei principi fondamentali ovvero se
vi siano disposizioni che abbiano un contenuto innovativo
dei principi fondamentali, e non meramente ricognitivo ai
sensi del presente comma, ovvero si riferiscano a norme
vigenti che non abbiano la natura di principio
fondamentale. In tal caso il Governo puo' omettere quelle
disposizioni dal decreto legislativo, oppure le puo'
modificare in conformita' alle indicazioni contenute nel
parere o, altrimenti, deve trasmettere ai Presidenti delle
Camere e al Presidente della Commissione parlamentare per
le questioni regionali una relazione nella quale sono
indicate le specifiche motivazioni di difformita' dal
parere parlamentare.
5.- 6. (Omissis).
- Per il testo dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione si vedano i riferimenti normativi all'art. 5.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge n.
59 del 1997:
"Art. 5. - 1. E' istituita una Commissione
parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati,
nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei
gruppi parlamentari.
2. La Commissione elegge tra i propri componenti un
presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme
con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La
Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti
giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione
dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della
Commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle
competenti Commissioni parlamentari.
3. Alle spese necessarie per il funzionamento della
Commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei
bilanci interni di ciascuna delle due Camere.
4. La Commissione:
a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;
b) verifica periodicamente lo stato di attuazione
delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce
ogni sei mesi alle Camere.".



Art. 15.
(Rapporto annuale sulla qualita' dei servizi offerti
dalla pubblica amministrazione) 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica predispone annualmente un rapporto sulla qualita' dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e sulla produttivita' degli uffici e del personale, verificando la coerenza dei risultati raggiunti con le disposizioni vigenti in materia. Ai fini del presente comma la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale dell'Istituto
nazionale di statistica.
Art. 16
Disposizioni per il potenziamento dei servizi
alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni
mediante razionalizzazione delle procedure di mobilita'

1. Al fine di rafforzare i servizi alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo ai servizi di informazione e di semplificazione, nel rispetto del contenimento dei costi, all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole: "passaggio diretto" sono sostituite dalle
seguenti: "cessione del contratto di lavoro"; b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In ogni
caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti
collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del
previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo
personale"; c) dopo il comma 2-quater, e' aggiunto il seguente:
"2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione
nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente
trasferito per mobilita' si applica esclusivamente il trattamento
giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione".
2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le confederazioni rappresentative, sono definite le modalita' attuative degli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativamente al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali, ivi comprese le agenzie, e dalle universita'.
3. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Il comma 48 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpreta nel senso che i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati in posizioni professionali equivalenti alla ex IX qualifica funzionale del comparto Ministeri, previa espressa manifestazione di volonta' in tale senso, con spettanza del trattamento economico corrispondente.



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106)
come ulteriormente modificato dalla presente legge:
"Art. 30 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del
contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e'
disposto previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto
previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi,
gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad
eludere l'applicazione del principio del previo esperimento
di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale.
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le
procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in
via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti,
provenienti da altre amministrazioni, in posizione di
comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area
funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il
trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti,
con inquadramento nell'area funzionale e posizione
economica corrispondente a quella posseduta presso le
amministrazioni di provenienza.
2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis,
limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
al Ministero degli affari esteri, in ragione della
specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti,
avviene previa valutazione comparativa dei titoli di
servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o
fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente
disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
della specifica professionalita' richiesta ai propri
dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da
destinare al personale assunto con ordinanza per le
esigenze della Protezione civile e del servizio civile,
nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 3,
comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'art.
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito
dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di
destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed
economico, compreso quello accessorio, previsto nei
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa
amministrazione.".
- Si riportano i testi degli articoli 34 e 34-bis del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 34 (Gestione del personale in disponibilita). -
1. Il personale in disponibilita' e' iscritto in appositi
elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del
relativo rapporto di lavoro.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici
nazionali, il Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri forma e gestisce
l'elenco, avvalendosi anche, ai fini della riqualificazione
professionale del personale e della sua ricollocazione in
altre amministrazioni, della collaborazione delle strutture
regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando opportune forme di
coordinamento con l'elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l'elenco e' tenuto
dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
modificazioni ed integrazioni, alle quali sono affidati i
compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione
presso altre amministrazioni del personale. Le leggi
regionali previste dal decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, nel provvedere all'organizzazione del sistema
regionale per l'impiego, si adeguano ai principi di cui al
comma 2.
4. Il personale in disponibilita' iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all'indennita' di cui all'art.
33, comma 8, per la durata massima ivi prevista. La spesa
relativa grava sul bilancio dell'amministrazione di
appartenenza sino al trasferimento ad altra
amministrazione, ovvero al raggiungimento del periodo
massimo di fruizione dell'indennita' di cui al medesimo
comma 8. Il rapporto di lavoro si intende definitivamente
risolto a tale data, fermo restando quanto previsto
nell'art. 33. Gli oneri sociali relativi alla retribuzione
goduta al momento del collocamento in disponibilita' sono
corrisposti dall'amministrazione di appartenenza all'ente
previdenziale di riferimento per tutto il periodo della
disponibilita'.
5. I contratti collettivi nazionali possono riservare
appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell'art. 33 o collocato in
disponibilita' e per favorire forme di incentivazione alla
ricollocazione del personale, in particolare mediante
mobilita' volontaria.
6. Nell'ambito della programmazione triennale del
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, le
nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilita' di ricollocare il personale in
disponibilita' iscritto nell'apposito elenco.
7. Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento
in disponibilita' restano a disposizione del loro bilancio
e possono essere utilizzate per la formazione e la
riqualificazione del personale nell'esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relative al
collocamento in disponibilita' presso gli enti che hanno
dichiarato il dissesto.".
"Art. 34-bis (Disposizioni in materia di mobilita' del
personale). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni
previste dall'art. 3, comma 1, ivi compreso il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le
procedure di assunzione di personale, sono tenute a
comunicare ai soggetti di cui all'art. 34, commi 2 e 3,
l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si
intende bandire il concorso nonche', se necessario, le
funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste.
2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all'art. 34, comma 3,
provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad
assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo
elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi
degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e
provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di
personale da assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse
amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento
della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono
bandire il concorso il personale inserito nell'elenco
previsto dall'art. 34, comma 2. A seguito
dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive
il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il
rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha
comunicato l'intenzione di bandire il concorso.
3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare
percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi
del comma 2.
4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione
della comunicazione di cui al comma 1 da parte del
Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le
amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non
economici nazionali, comprese le universita', e per
conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere
all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai
sensi del comma 2.
5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente
articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le
disposizioni previste dall'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'
iscritto nell'elenco di cui all'art. 34, comma 2, il
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni
presso le amministrazioni pubbliche per verificare
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi
dipendenti. Si applica l'art. 4, comma 2, del decreto-legge
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge
8 luglio 2001, n. 138, recante "Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 luglio 2002, n. 158), e convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n.
187):
"Art. 8 (Riassetto del CONI). - 1. L'ente pubblico
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) si articola
negli organi, anche periferici, previsti dal decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Per l'espletamento dei
suoi compiti si avvale della societa' prevista dal comma 2.
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione "CONI Servizi spa".
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali.
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. Il presidente della societa' e gli altri
componenti del consiglio di amministrazione sono designati
dal CONI. Il presidente del collegio sindacale e' designato
dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri
componenti del medesimo collegio dal Ministro per i beni e
le attivita' culturali.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, convoca entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'art. 11, comma 2, della legge
21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima
si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI
Servizi spa sono disciplinati da un contratto di servizio
annuale.
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'art.
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa
puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
ai sensi dell'art. 43 del testo unico delle leggi e delle
norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato,
di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e
successive modificazioni.
11. Il personale alle dipendenze dell'ente pubblico
CONI e', dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI
Servizi spa, la quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le
banche, e nella titolarita' dei beni facenti capo all'ente
pubblico. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali, sono stabilite le modalita'
attuative del trasferimento del personale del CONI alla
CONI Servizi spa, anche ai fini della salvaguardia, dopo il
trasferimento e nella fase di prima attuazione della
presente disposizione, delle procedure di cui agli
articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. Per i dipendenti in servizio presso l'ente pubblico
CONI alla data di entrata in vigore del presente decreto
rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per
le anzianita' maturate fino alla predetta data.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13. Sino alla prima assemblea restano in vigore, in via
provvisoria, tutte le disposizioni legislative e statutarie
che disciplinano il CONI. Dalla predetta data tali
disposizioni restano in vigore in quanto compatibili.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 48, della
legge 30 dicembre 2001, n. 311, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)" (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306):
"48. In caso di mobilita' presso altre pubbliche
amministrazioni, con la conseguente cancellazione
dall'albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale,
i segretari comunali e provinciali appartenenti alle fasce
professionali A e B possono essere collocati, analogamente
a quanto previsto per i segretari appartenenti alla fascia
C, nella categoria o area professionale piu' alta prevista
dal sistema di classificazione vigente presso
l'amministrazione di destinazione, previa espressa
manifestazione di volonta' in tale senso.".



Art. 17.
(Decreti legislativi integrativi e correttivi) 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo la procedura di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi integrativi e correttivi.



Nota all'art. 17:
- Per il testo dell'art. 20, comma 5, della legge
15 marzo 1997, n. 59, si vedano i riferimenti normativi
all'art. 1.



Art. 18.
(Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229) 1. Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".



Note all'art. 18:
- Per completezza d'informazione, si riportano,
rispettivamente, le rubriche degli articoli 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante
«Interventi in materia di qualita' della regolazione,
riassetto normativo e codificazione. - Legge di
semplificazione 2001» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
25 agosto 2003, n. 196):
«Art. 2 (Riassetto normativo in materia di produzione
normativa, di semplificazione e di qualita' della
regolazione).».
«Art. 3 (Riassetto normativo in materia di sicurezza
del lavoro).».
«Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni).».
«Art. 5 (Riassetto in materia di incentivi alle
attivita' produttive).».
«Art. 6 (Riassetto in materia di prodotti
alimentari).».
«Art. 7 (Riassetto in materia di tutela dei
consumatori).».
«Art. 8 (Riassetto in materia di metrologia legale).».
«Art. 9 (Riassetto in materia di internazionalizzazione
delle imprese).».
«Art. 11 (Riassetto delle disposizioni relative al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco).».
- Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, come modificato dalla presente legge, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 1.



Art. 19.
(Invarianza finanziaria) 1. Dall'esercizio di ciascuna delle deleghe di cui ai capi I e II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al capo II non devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 20.
(Abrogazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 novembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3186):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica (Mazzella).
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 novembre 2004, con pareri delle
commissioni 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª,
14ª e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 17 novembre 2004; il 25 gennaio 2005;
il 2, 8, 9, 15, 22 febbraio 2005; il 2, 9 marzo 2005; il 5,
12, 13, 14 aprile 2005.
Relazione scritta presentata il 4 maggio 2005 (atto n.
3186-A relatore sen. Pastore).
Esaminato in aula il 4, 10, 17 maggio 2005 ed approvato
il 18 maggio 2005.
Camera dei deputati (atto n. 5864):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 26 maggio 2005, con pareri delle
commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 30 giugno 2005; il 5, 6, 12, 21, 28
luglio 2005; l'8, 13, 15 settembre 2005.
Esaminato in aula il 16, 21, 27 settembre 2005 ed
approvato, con modificazioni, il 28 settembre 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3186-B):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 29 settembre 2005, con parere della
commissione 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 4, 5, 6 ottobre 2005.
Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2005.



Note all'art. 20:
- L'art. 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218
(Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente),
abrogato dalla presente legge, recava «Documento fiscale.».
- La legge 29 gennaio 1992, n. 112, abrogata dalla
presente legge, recava «Particolari disposizioni in materia
di rimorchi agricoli.».
- L'art. 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454
(Determinazione dei termini per la trasmissione e la
revisione dei rendiconti e delle penalita', in caso di
ritardo, a carico dei funzionari responsabili), abrogato
dalla presente legge, recava la disciplina della revisione
dei rendiconti dei funzionari delegati.