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| Gazzetta n. 279 del 2005-11-30 |  | REGIONE LIGURIA |  | COMUNICATO |  | Legge  regionale  28 novembre  2005,  n.  17,  recante: «Disposizioni urgenti in materia di entrate tributarie» |  | 
 |  | IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato
 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga
 la seguente legge regionale:
 
 Art. 1. Variazione  dell'aliquota  IRAP  per  banche  altri  enti  e societa'
 finanziarie ed imprese di assicurazione
 
 1. A decorrere dal periodo di imposta 2006 e' fissata al 5,25 per cento  l'aliquota  dell'Imposta  regionale sulle attivita' produttive (IRAP)  a  carico dei soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo  15 dicembre  1997,  n.  446,  (istituzione  dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli scaglioni, delle  aliquote  e  delle  detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale   regionale   a  tale  imposta,  nonche'  riordino  della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni.
 |  | Art. 2. Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
 
 1.   A   decorrere   dal   periodo  di  imposta  2006  l'aliquota dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  (IRE)  di cui all'art.   50  del  decreto  legislativo  n.  446/1997  e  successive modificazioni,   e'   determinata   nelle  seguenti  percentuali  per scaglioni di reddito imponibile:
 a) fino a euro 13.0000,90 per cento
 b) oltre euro 13.000 e fino a euro 20.0001,25 per cento
 c) oltre euro 20.0001,40 per cento
 |  | Art. 3. Dichiarazione d'urgenza
 
 1. La  presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore  il  giorno  stesso  della  sua  pubblicazione  nel Bollettino ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Liguria.
 Genova, 28 novembre 2005
 Il presidente: Burlando
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