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| Gazzetta n. 279 del 2005-11-30 |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 ottobre 2005, n. 202 |  | Testo  del  decreto-legge  1° ottobre 2005, n. 202, coordinato con la legge  di  conversione  30  novembre  2005,  n. 244 (in questa stessa Gazzetta  Ufficiale  alla  pag.  5),  recante: «Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria». |  | 
 |  | Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 
 Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
 
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 
 Art. 1. Prevenzione  e  lotta  contro  l'influenza  aviaria le malattie degli
 animali e le relative emergenze
 1.  Ai  fini  del  potenziamento  e  della  razionalizzazione degli strumenti  di lotta contro l'influenza aviaria, le malattie animali e le  emergenze zoo-sanitarie, nonche' per incrementare le attivita' di prevenzione,   profilassi   internazionale   e   controllo  sanitario esercitato  dagli  uffici  centrali  e periferici del Ministero della salute,  e'  istituito  presso  la  Direzione  generale della sanita' veterinaria  e  degli  alimenti del Ministero della salute, il Centro nazionale  di  lotta  ed  emergenza  contro le malattie animali, ((di seguito  denominato  «Centro  nazionale»,)) che definisce e programma gli  obiettivi  e  le  strategie  di  controllo ed eradicazione delle malattie  e  svolge  mediante  l'Unita'  centrale di crisi, unica per tutte  le  malattie  animali  e  raccordo  tecnico-operativo  con  le analoghe   strutture   regionali  e  locali,  compiti  di  indirizzo, coordinamento   e  verifica  ispettiva  anche  per  le  finalita'  di profilassi  internazionale, avvalendosi direttamente ((degli Istituti zooprofilattici,  sperimentali  con  i loro Centri di referenza ed in particolare di quello per l'influenza aviaria di Padova,)) del Centro di  referenza  nazionale  per  l'epidemiologia,  del  Dipartimento di veterinaria  dell'Istituto superiore di sanita' in collaborazione con le   regioni   e   le   province  autonome,  nonche'  delle  Facolta' universitarie  di  medicina  veterinaria e degli organi della sanita' militare.  L'individuazione  dettagliata delle funzioni e dei compiti del  Centro  nazionale,  unitamente  alla  sua  composizione  e  alla organizzazione   necessaria   ad  assicurarne  il  funzionamento,  e' effettuata  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  ((nel limite massimo  di  spesa  di 190.000 euro per l'anno 2005 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.))
 2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute e del Ministro delle politiche  agricole  e  forestali  sono  determinate  le modalita' di partecipazione  alle  attivita' del Centro nazionale e dell'Unita' di crisi  delle  strutture  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali e degli enti di ricerca ad esso collegati.
 3.  E'  istituito  presso il Ministero della salute il Dipartimento per  la  sanita'  pubblica  veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli  alimenti,  articolato  in  tre  uffici di livello dirigenziale generale,  nel quale confluiscono, tra l'altro, la Direzione generale della  sanita'  veterinaria  e  degli  alimenti,  l'istituendo Centro nazionale  nonche' il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, con  il  compito  di provvedere alla riorganizzazione delle attivita' attribuite  a detto Ministero dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di sanita' veterinaria e di sicurezza degli alimenti.
 4.   Per   garantire  lo  svolgimento  dei  compiti  connessi  alla prevenzione  e  alla  lotta  contro  l'influenza aviaria, le malattie degli  animali  e le relative emergenze, il Ministero della salute e' autorizzato a:
 a) indire   concorsi   pubblici   mediante  quiz  preselettivi  e successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo determinato  di  durata triennale, ((di un numero massimo di sessanta dirigenti)) veterinari di I livello;
 b) bandire   concorsi   pubblici  mediante  quiz  preselettivi  e successivi  colloqui  per  il  reclutamento,  con  contratti  a tempo determinato  di durata triennale, ((di un numero massimo di cinquanta operatori))  del  settore  della  prevenzione,  dell'assistenza e del controllo sanitario.
 4-bis.  ((Alle  assunzioni  di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006  e,  a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro.))
 5. La dotazione organica del Ministero della salute e' incrementata di tre posti di dirigente di prima fascia.
 5-bis.  ((Gli oneri derivanti dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360  per  l'anno  2005  ed  in  euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006.))
 5-ter. ((Il Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e  comunque  con  un  limite  temporale  non superiore a sei mesi, la sospensione  parziale  o  totale dell'attivita' venatoria sull'intero territorio nazionale.))
 Riferimenti normativi.
 - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 |  | Art. 2. Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico
 1.   ((Al   fine   di  fronteggiare  il  rischio  di  una  pandemia influenzale,   all'acquisto   di   medicinali   ed   altro  materiale profilattico  da  destinare  per la prevenzione del rischio epidemico anche  per i cittadini italiani residenti nelle aree di infezione, si puo' far fronte, su richiesta del Ministro della salute e su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468.))
 2.  ((Con  successivo  accordo  da  stipulare in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono definite, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica, le modalita' di costituzione di  analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico  in  quote  pari  a quelle acquisite dal Ministero della salute;    tali   modalita'   costituiscono   finalita'   prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione.))
 Riferimenti normativi.
 - L'art.  9  della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma
 di  alcune  norme  di  contabilita' generale dello Stato in
 materia di bilancio) reca:
 «Art.    9    (Fondo    di   riserva   per   le   spese
 impreviste). - Nello  stato di previsione del Ministero del
 tesoro,  e'  istituito,  nella parte corrente, un «Fondo di
 riserva  per  le  spese  impreviste»,  per  provvedere alle
 eventuali  deficienze  delle  assegnazioni di bilancio, che
 non  riguardino le spese di cui al precedente art. 7 (punto
 2), ed al successivo art. 12 e che, comunque, non impegnino
 i bilanci futuri con carattere di continuita'.
 Il  trasferimento di somme dal predetto fondo e la loro
 corrispondente  iscrizione  ai  capitoli  di bilancio hanno
 luogo  mediante  decreti del Presidente della Repubblica su
 proposta del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte
 dei  conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
 quelle di cassa dei capitoli interessati.
 Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
 tesoro  e'  allegato  un elenco da approvarsi, con apposito
 articolo,  dalla  legge di approvazione del bilancio, delle
 spese  per  le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al
 comma precedente.
 Alla  legge  di  approvazione  del  rendiconto generale
 dello  Stato  e'  allegato  un elenco dei decreti di cui al
 secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si
 e'  proceduto  ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
 articolo.».
 - L'art.  4  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
 281  (Definizione  ed  ampliamento delle attribuzioni della
 Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
 unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
 comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
 Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) recita:
 «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
 autonome  di  Trento  e  Bolzano). - 1.  Governo, regioni e
 province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
 principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
 obiettivi   di   funzionalita',   economicita'  edefficacia
 dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
 Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
 l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
 attivita' di interesse comune.
 2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
 dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
 delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 |  | Art. 3. Comando Carabinieri per la tutela della salute
 1.  Il Comando Carabinieri per la salute assume la denominazione di «Comando Carabinieri per la tutela della Salute».
 2.   Il  Comando  Carabinieri  per  la  tutela  della  salute  ((e' potenziato  fino ad un numero massimo di 96 unita' di personale e nel limite  massimo  di  spesa  di  cui  al comma 4,)) secondo la tabella allegata al presente decreto, da considerare in soprannumero rispetto all'organico  vigente  dell'Arma  dei  Carabinieri.  A  tal  fine  e' autorizzato  il  ricorso  ad  arruolamenti straordinari per il numero corrispondente  di  unita' di personale, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 3. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso  lo  straordinario,  del personale di cui al comma 2, sono a carico   del   Ministero  della  salute,  che  provvedera'  anche  al versamento dei relativi oneri sociali.
 4.  Per gli scopi di cui al comma 3 e' autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2005 ed euro 4.500.000 annui a decorrere dall'anno 2006.
 Riferimenti normativi.
 - Il comma 95 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:
 «95.   Per   gli   anni   2005,   2006   e   2007  alle
 amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
 alle  agenzie,  incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui agli
 articoli 62,  63  e  64  del  decreto legislativo 30 luglio
 1999,   n.  300,  e  successive  modificazioni,  agli  enti
 pubblici  non  economici, agli enti di ricerca ed agli enti
 di  cui  all'art.  70,  comma  4,  del  decreto legislativo
 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' fatto
 divieto  di  procedere  ad  assunzioni di personale a tempo
 indeterminato,  ad eccezione delle assunzioni relative alle
 categorie  protette.  Il  divieto  si  applica  anche  alle
 assunzioni  dei segretari comunali e provinciali nonche' al
 personale   di  cui  all'art.  3  del  decreto  legislativo
 30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Per le
 regioni,  le  autonomie  locali  ed  il  Servizio sanitario
 nazionale  si applicano le disposizioni di cui al comma 98.
 Sono   fatte   salve   le  norme  speciali  concernenti  le
 assunzioni  di  personale contenute: nell'art. 3, commi 59,
 70,  146  e  153,  e  nell'art.  4,  comma  64, della legge
 24 dicembre  2003,  n.  350;  nell'art. 2 del decreto-legge
 30 gennaio  2004,  n.  24,  convertito,  con modificazioni,
 dalla  legge  31 marzo  2004,  n. 87, nell'art. 1, comma 2,
 della  legge  27  marzo  2004,  n. 77, e nell'art. 2, comma
 2-ter,   del   decreto-legge   27 gennaio   2004,   n.  16,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004,
 n.  77.  Sono  fatte  salve  le  assunzioni connesse con la
 professionalizzazione  delle Forze armate di cui alla legge
 14 novembre  2000,  n. 331, al decreto legislativo 8 maggio
 2001,  n.  215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono,
 altresi', fatte salve le assunzioni autorizzate con decreto
 del  Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 225 del 24 settembre 2004, e
 quelle  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
 Ministri   27 luglio   2004,   pubblicati   nella  Gazzetta
 Ufficiale   n.   224  del  23 settembre  2004,  non  ancora
 effettuate  alla  data  di entrata in vigore della presente
 legge.  E'  consentito,  in  ogni  caso,  il  ricorso  alle
 procedure di mobilita', anche intercompartimentale.».
 |  | Art. 4. Norma finanziaria
 1.   Alla   copertura   degli   oneri   derivanti   dall'attuazione dell'articolo 1,  commi  1,  3,  4  e  5  e  dell'articolo 3, pari ad euro 700.000  per  l'anno 2005 ed a euro 15.200.000 annui a decorrere dall'anno   2006,   si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa recata dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge    21 novembre    2000,   n.   335,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3.
 2.  Per  le attivita' di prevenzione e di profilassi internazionale ((e  per  quelle  di  valutazione  finalizzate  alla registrazione ed all'immissione   in   commercio   dei  prodotti  fitosanitari  e  dei medicinali  veterinari,)) nonche' per i controlli sanitari in materia di  sicurezza  alimentare,  il  Ministero della salute puo' derogare, mediante  ricorso  alle  riassegnazioni  di  entrate  derivanti dalle tariffe  di  cui  all'articolo 5,  comma  12, della legge 29 dicembre 1990,  n.  407,  ai  limiti  previsti dall'articolo 1, comma 9, della legge   30 dicembre   2004,   n.   311.   Conseguentemente,   per  la compensazione  degli  effetti  finanziari  che ne derivano per l'anno 2005, la dotazione del Fondo di cui al comma 27 dell'articolo 1 della citata  legge  n.  311  del  2004, ((e successive modificazioni,)) e' ridotta di euro 10.300.000.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Riferimenti normativi.
 - Il  comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 21 novembre
 2000,   n.   335   (Misure   per   il  potenziamento  della
 sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
 bovina)   convertito,   con   modificazioni,   dalla  legge
 19 gennaio 2001, n. 3, reca:
 «Art. 1. - 1. Omissis.
 2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
 articolo,  pari  a  lire  100  miliardi  annui  a decorrere
 dall'anno   2001,  si  provvede  mediante  riduzione  degli
 stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio  triennale
 2000-2002,  sull'UPB  7.1.3.3  -  Fondo  speciale  di parte
 corrente  -  dello  stato  di  previsione del Ministero del
 tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
 l'anno   2000,   allo  scopo  parzialmente  utilizzando  le
 proiezioni  dell'accantonamento relativo al Ministero della
 sanita».
 - Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990,
 n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra
 di finanza pubblica 1991-1993) reca:
 «12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
 emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
 diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
 superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
 prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
 a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
 conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
 economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
 entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
 programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
 del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
 predetti.».
 - Il  comma 9 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
 e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) reca:
 «9.  Per  il  triennio  2005-2007, le riassegnazioni di
 entrate  e  l'utilizzo  dei  fondi  di  riserva  per  spese
 obbligatorie  e d'ordine e per spese impreviste non possono
 essere   superiori   a   quelli  del  precedente  esercizio
 incrementati  del  2  per  cento.  Nei  casi di particolare
 necessita'  e  urgenza,  il  predetto  limite  puo'  essere
 superato,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
 Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
 finanze,   da   comunicare   alle   competenti  Commissioni
 parlamentari e alla Corte dei conti.».
 - Il comma 27 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004,
 n. 311, e successive modificazioni reca:
 «27.  Le  spese in conto capitale degli enti locali che
 eccedono  il limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53
 possono  essere  anticipate  a  carico di un apposito fondo
 istituito  presso la gestione separata della Cassa depositi
 e  prestiti  S.p.a.  Il  fondo e' dotato per l'anno 2005 di
 euro  250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli enti
 locali  entro  il  31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
 determinati  e  liquidati  sulla base di quanto previsto ai
 commi  2,  3  e  4  dell'art.  6  del  decreto ministeriale
 5 dicembre 2003 del Ministro dell'economia e delle finanze,
 pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
 Ufficiale  n.  288  del  12 dicembre  2003,  valutati in 10
 milioni  di  euro,  sono  a carico del bilancio statale. Le
 anticipazioni  sono  corrisposte  dalla  Cassa  depositi  e
 prestiti   S.p.a.   direttamente  ai  soggetti  beneficiari
 secondo   indicazioni  e  priorita'  fissate  dal  Comitato
 interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE).
 Gli  enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e
 prestiti  S.p.a.,  entro  il  30 aprile  2005, le spese che
 presentano  le  predette  caratteristiche  e,  ove  ad esse
 connessi,  i  progetti  a  cui  si  riferiscono, nonche' le
 scadenze   di   pagamento  e  le  coordinate  dei  soggetti
 beneficiari.».
 |  | Art. 5. Interventi urgenti nel settore avicolo
 1. ((L'AGEA e' autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri  prodotti  avicoli  freschi per un quantitativo non superiore a 17.000  tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari.))
 2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con decreto di natura  non  regolamentare,  determina  le modalita' di acquisto, ivi compreso il prezzo, da parte di AGEA delle carni di cui al comma 1.
 3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 20 milioni  di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo parzialmente    utilizzando,    quanto   a   5   milioni   di   euro, l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dell'interno, ((quanto a 8 milioni  di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri,)) e, quanto a 7 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
 3-bis.  ((A  decorrere  dal  1° gennaio  2006,  il  Ministro  delle politiche  agricole  e  forestali  puo'  disporre,  d'intesa  con  il Ministro  dell'economia  e delle finanze, nei limiti delle risorse di cui  al comma 3-ter, a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di  macellazione  avicola  e  degli  esercenti attivita' di commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi:
 a) sospensione   o   differimento   dei   termini  relativi  agli adempimenti e ai versamenti tributari;
 b) sospensione  dei  pagamenti  di  ogni  contributo  o premio di previdenza  e  assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
 c) sospensione   dei   pagamenti   delle  rate  delle  operazioni creditizie  e  di  finanziamento, ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto  di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
 3-ter.  Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2  milioni  di  euro  per  l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni  di  euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo   18 maggio  2001,  n.  228,  per  le  finalita'  di  cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6 milioni   di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007,  mediante corrispondente  riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali.
 3-quater.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, e' autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la  ristrutturazione  delle  imprese  coinvolte  nella  situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e  le  imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006  e  2007.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa   al   Fondo   di   solidarieta'   nazionale   -   incentivi assicurativi.))
 4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 Riferimenti normativi.
 - L'art.  36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
 norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) reca:
 «Art. 36 (Disposizioni finanziarie). - Omissis.
 1.   Agli   oneri   derivanti   dal  presente  decreto,
 quantificati  complessivamente  in lire 83,895 miliardi per
 l'anno 2001 e in lire 95,895 miliardi a decorrere dal 2002,
 di  cui  lire  68,963  miliardi per l'art. 1, comma 2, lire
 7,052  miliardi  per l'art. 3, lire 12 miliardi a decorrere
 dal  2002  per l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire
 7,824 miliardi per l'art. 10, si provvede:
 a) per  gli  anni  2001  e  2002  mediante  riduzione
 dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  25 della
 legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
 23 dicembre 2000, n. 388;
 b) per     l'anno     2003     mediante     riduzione
 dell'autorizzazione  di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
 del  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165 - dalla
 tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
 2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
 propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
 - Il  comma  2  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
 18 maggio 2001, n. 228, reca:
 «2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
 di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
 utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
 all'art.  2135 del codice civile, come sostituito dal comma
 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci,
 ovvero  forniscono  prevalentemente  ai soci beni e servizi
 diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.».
 - Il  comma  2, primo periodo dell'art. 15, del decreto
 legislativo  29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a
 sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma
 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38) reca:
 «Art.   15   (Dotazione   del   Fondo  di  solidarieta'
 nazionale). -  1. Omissis.
 2.  Per  gli  interventi  di  cui  all'art. 1, comma 3,
 lettera  a),  e' iscritto apposito stanziamento sullo stato
 di  previsione  del  Ministero  delle  politiche agricole e
 forestali,  allo  scopo  denominato  «Fondo di solidarieta'
 nazionale - incentivi assicurativi.».
 |  | Art. 6. 1. Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo della sua  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 |  | Allegato Tabella prevista dall'art. 3
 
 POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO
 CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE
 
 =====================================================================
 Grado-Ruolo                       Personale in Extraorganico --------------------------------------------------------------------- Capitano Tenente/S.Tenente
 Totale Ufficiali           20 (a) --------------------------------------------------------------------- Luogotenente MAR. A UPS MAR. CAPO MAR. ORD. MAR.
 Totale Ispettori           76 ---------------------------------------------------------------------
 Totale Generale            96
 
 (a)  Il personale Ufficiali e' in extraorganico al Ruolo speciale, di cui alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
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