Gazzetta n. 279 del 2005-11-30 |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 24 novembre 2005 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 26 ottobre 2005, recante: «Bando per la ricerca nel settore florovivaistico». |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Visto il decreto del 26 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, riportante «bando per la ricerca nel settore florovivaistico»; Considerata la necessita' di prorogare i termini per la presentazione delle proposte progettuali; Considerata la necessita' che la verifica dell'ammissibilita' formale di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 sia effettuata dall'amministrazione erogante e trasmessa alla Commissione di valutazione con apposito verbale di istruttoria; Ravvisata l'opportunita' di apportare alcune modifiche testuali a scopo di maggiore chiarimento di quanto gia' stabilito; Decreta: Art. 1. Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del decreto 26 ottobre 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2005, sono modificati come segue: 1) Art. 2 (risorse finanziarie), ultimo paragrafo riportante «L'importo massimo di 20.000 Euro e' destinato a soddisfare gli oneri derivanti dalle misure di accompagnamento per la realizzazione del progetto, che comprendono: il monitoraggio interno del progetto, la valutazione dei risultati ottenuti, dell'efficacia delle attivita' di trasferimento degli stessi, la verifica della conformita' ai contenuti del Piano nazionale florovivaistico, per le parti di pertinenza» e' eliminato. 2) Art. 3 (Requisiti di ammissione). Il paragrafo 1, e' modificato come segue: 1. Possono presentare un progetto in qualita' di ente proponente coordinatore il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A.), oppure i Dipartimenti o Istituti universitari, oppure Enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i Consorzi universitari. Il paragrafo 4 riportante: «4. Ogni ente partecipante a qualunque titolo ai progetti puo' inserirsi esclusivamente in una sola proposta di progetto» e' eliminato. Il paragrafo 5 e' sostituito dal seguente: 5. Un ente partecipante a titolo di unita' operativa puo' proporre diverse linee di ricerca, anche afferenti a diversi progetti (progetto 1, 2, 3 e 4,). Ultimo paragrafo, punto b) e' modificato come segue: b) la ripartizione delle azioni di ricerca articolata in modo che una somma non inferiore al 50% dell'intero contributo da concedere a ciascun progetto sia destinato al C.R.A, secondo quanto stabilito nel DM 353 del 16 luglio 2003. 3) Art. 4 (Modalita' presentazione del progetto e scadenza) e' modificato come segue: 1. La proposta di progetto, compilata in duplice copia secondo i mod. allegati A, B, C. Tali modelli, di cui al decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003 sono anche reperibili al sito: (http://www.politicheagricole.it/norme/RICERCA/20030716 DM.htm). La proposta, accompagnata da lettera di trasmissione in cui sia indicato a quale progetto essa si riferisce (progetto 1 o 2 o 3 o 4) e firmata dal rappresentante legale dell'Ente proponente, deve essere recapitata a mano, al seguente Ufficio: Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale politiche strutturali e sviluppo rurale - POSR IV Ricerca e sperimentazione, via XX settembre 20, 00187 Roma. La presentazione dei progetti deve avvenire entro le ore 17 del giorno 10 gennaio 2006. La proposta di progetto dovra' inoltre essere corredata da due copie su Compact Disc, in formato di testo (estensione doc o rtf) o in formato Adobe Acrobat (estensione pdf). Non sono accettate proposte inviate a mezzo posta e quelle non corredate delle due copie su Compact Disc; 4) Art. 5 (Istruttoria e valutazione) punto 1, penultimo paragrafo e' modificato come segue: la valutazione dei progetti si basa sui criteri riportati nell'allegato 3 del decreto ministeriale n. 353 del 16 luglio 2003; 5) Art. 6 (Criteri di esclusione) paragrafo 1, riportante «Le proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verfica di ammissibilita' effettuata secondo le modalita' previste nel precedente art. 5 e la commissione di esperti procedera' all'apertura delle buste per verificare che la documentazione non presenti carenze o difformita' rispetto alle prescrizioni del bando» e' sostituito dal seguente: «Le proposte pervenute saranno preliminarmente sottoposte alla verifica di ammissibilita' formale effettuata secondo le modalita' previste all'art 3, art. 5 ed al presente articolo dalla Direzione dello sviluppo rurale - POSR IV. Le proposte che avranno superato la preliminare fase di ammissibilita' saranno trasmesse alla commissione di esperti, con apposito verbale di istruttoria». Il presente decreto sara' inviato all'Organo di controllo per la registrazione e sara' pubblicato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 novembre 2005 Il direttore generale: Serino |
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