| 
| Gazzetta n. 279 del 2005-11-30 |  |  |  | LEGGE 30 novembre 2005, n. 244 |  | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2005,   n.   202,   recante   misure   urgenti   per  la  prevenzione dell'influenza aviaria. |  | 
 |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1.  Il  decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202, recante misure urgenti  per  la prevenzione dell'influenza aviaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 30 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Storace, Ministro della salute
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3616):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi)  e  dal Ministro della salute (Storace), il 1°
 ottobre 2005.
 Assegnato  alla  12ª  commissione (Igiene e Sanita), in
 sede   referente,  il  3 ottobre  2005,  con  pareri  delle
 commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 1ª, 3ª, 4ª,
 5ª, 9ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 4 ottobre 2005.
 Esaminato  dalla  12ª  commissione  il  4  -  11 - 12 e
 19 ottobre 2005.
 Esaminato in aula e approvato il 19 ottobre 2005.
 Camera dei deputati (atto n. 6144):
 Assegnato  alla  XII  commissione  (Affari sociali), in
 sede  referente, il 20 ottobre 2005 con pareri del Comitato
 per  la  legislazione  e  delle Commissioni I, IV, VII, XI,
 XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.
 Esaminato  dalla  XII commissione il 27 ottobre 2005, e
 il 3 novembre 2005.
 Esaminato  in aula il 7 e 16 novembre 2005 ed approvato
 con modificazioni il 17 novembre 2005.
 Senato della Repubblica (atto n. 3616 B):
 Assegnato  alla  12ª  commissione (Igiene e Sanita), in
 sede  referente,  il  18 novembre  2005  con  pareri  delle
 commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 9ª e 11ª.
 Esaminato dalla 12ª commissione il 22 novembre 2005.
 Esaminato in aula e approvato il 23 novembre 2005.
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  1°  ottobre  2005,  n. 202, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 229 del 1° ottobre 2005.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.
 |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 1° OTTOBRE 2005, N. 202
 
 All'articolo 1: al  comma  1, dopo le parole: "Centro nazionale di lotta ed emergenza contro  le malattie animali" sono inserite le seguenti: ", di seguito denominato  "Centro  nazionale",", le parole da: "dei Centri" fino a: "sperimentali"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "degli  Istituti zooprofilattici  sperimentali  con  i  loro Centri di referenza ed in particolare  di  quello  per  l'influenza  aviaria  di Padova" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel limite massimo di spesa di  190.000  euro  per  l'anno  2005  e  di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006"; al  comma  2,  dopo  la  parola:  "Centro"  e'  inserita la seguente: "nazionale"; al  comma  3,  le  parole:  "di lotta ed emergenza contro le malattie animali"  sono  soppresse  e le parole: "nonche' del" sono sostituite dalle seguenti: "nonche' il"; al  comma  4, nella lettera a), dopo la parola: "indire" e' soppresso il  segno  di interpunzione: "," e le parole: "di sessanta dirigenti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di un numero massimo di sessanta dirigenti";  nella  lettera  b),  le parole: "di cinquanta operatori" sono  sostituite  dalle  seguenti: "di un numero massimo di cinquanta operatori"; dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.  Alle assunzioni di cui al comma 4 si provvede nell'anno 2006 e,  a decorrere dal medesimo anno, e' a tal fine autorizzata la spesa annua massima di 5.140.000 euro"; dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: "5-bis.  Gli  oneri  derivanti  dai commi 3 e 5 sono valutati in euro 93.360 per l'anno 2005 ed in euro 560.170 a decorrere dall'anno 2006. 5-ter.  Il  Ministro della salute adotta con ordinanza, ove occorra e comunque  con  un  limite  temporale  non  superiore  a  sei mesi, la sospensione  parziale  o  totale dell'attivita' venatoria sull'intero territorio nazionale". L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "Art.  2. - (Modalita' di costituzione di scorte nazionali di farmaci antivirali   e  altro  materiale  profilattico).  -  1.  Al  fine  di fronteggiare  il rischio di una pandemia influenzale, all'acquisto di medicinali  ed  altro  materiale  profilattico  da  destinare  per la prevenzione  del  rischio  epidemico  anche  per i cittadini italiani residenti  nelle  aree di infezione, si puo' far fronte, su richiesta del  Ministro della salute e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468. 2.  Con  successivo  accordo  da  stipulare  in  sede  di  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281, sono definite, senza nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica, le modalita' di costituzione di  analoghe scorte regionali di farmaci antivirali e altro materiale profilattico  in  quote  pari  a quelle acquisite dal Ministero della salute;    tali   modalita'   costituiscono   finalita'   prioritarie nell'ambito dell'esercizio della funzione di prevenzione". All'articolo 3, al comma 2, le parole: "e' potenziato di 96 unita' di personale"  sono sostituite dalle seguenti: "e' potenziato fino ad un numero  massimo  di  96  unita'  di personale e nel limite massimo di spesa  di  cui  al  comma  4",  e,  al comma 4, dopo le parole: "euro 4.500.000" e' inserita la seguente: "annui". All'articolo 4: al  comma  1,  dopo  le  parole:  "euro  15.200.000"  e'  inserita la seguente: "annui"; al  comma  2,  nel  primo  periodo,  dopo  le  parole: "di profilassi internazionale"   sono   inserite  le  seguenti:  "e  per  quelle  di valutazione  finalizzate  alla  registrazione  ed  all'immissione  in commercio  dei  prodotti fitosanitari e dei medicinali veterinari" e, nel  secondo  periodo,  dopo  le parole: "legge n. 311 del 2004" sono inserite le seguenti: ", e successive modificazioni,". All'articolo 5: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1.  L'AGEA  e'  autorizzata ad acquistare carni congelate avicole ed altri  prodotti  avicoli  freschi per un quantitativo non superiore a 17.000  tonnellate per un importo di 20 milioni di euro, da destinare ad aiuti alimentari"; al  comma 3, le parole: ", per l'importo di 12 milioni di euro," sono soppresse;  dopo le parole: "dell'interno" sono inserite le seguenti: ", quanto a 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri," e le parole: ", nonche' mediante corrispondente riduzione  di  8  milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2003, n. 378" sono soppresse; dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: "3-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Ministro delle politiche agricole   e  forestali  puo'  disporre,  d'intesa  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  nei limiti delle risorse di cui al comma  3-ter,  a  favore  degli  allevatori avicoli, delle imprese di macellazione   avicola  e  degli  esercenti  attivita'  di  commercio all'ingrosso di carni avicole, i seguenti interventi: a) sospensione o differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari; b)   sospensione  dei  pagamenti  di  ogni  contributo  o  premio  di previdenza  e  assistenza sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri; c) sospensione dei pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di  finanziamento,  ivi comprese quelle poste in essere dall'Istituto di  servizi  per  il mercato agricolo alimentare (ISMEA), in scadenza alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto. 3-ter.  Per l'attuazione del comma 3-bis e' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro  per  l'anno  2006  e  di 8 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2007. Al relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni  di  euro annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 36 del decreto  legislativo  18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo e, quanto a 6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2007,  mediante corrispondente  riduzione della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  relativo  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali. 3-quater.  Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  e' autorizzato a concedere contributi per l'accensione di mutui per la riconversione e la  ristrutturazione  delle  imprese  coinvolte  nella  situazione di emergenza della filiera avicola, ivi compresi gli allevamenti avicoli e  le  imprese di macellazione e di trasformazione di carne avicola o di prodotti a base di carne avicola. Ai fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006  e  2007.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione  dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 2,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo 29 marzo 2004, n. 102, relativa   al   Fondo   di   solidarieta'   nazionale   -   incentivi assicurativi".
 |  |  |