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| Gazzetta n. 279 del 2005-11-30 |  |  |  | DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245 |  | Misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di definire un quadro di adeguate iniziative volte al superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;
 Considerata  la  gravita'  del  contesto socio-economico-ambientale derivante  dalla  situazione  di  emergenza  in atto, suscettibile di compromettere  gravemente  i  diritti  fondamentali della popolazione della  regione  Campania,  anche  rispetto a possibili conseguenze di natura igienico-sanitaria ed a ripercussioni sull'ordine pubblico;
 Tenuto  conto  dei  reiterati  e  motivati provvedimenti giudiziari cautelari   che   hanno  disposto  il  sequestro  degli  impianti  di produzione  dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania  ed  in  particolare  il decreto di sequestro preventivo del Giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 12 maggio 2004, nonche', da ultimo, il provvedimento della Procura della Repubblica  presso  lo  stesso  Tribunale  del  28  ottobre 2005, per effetto del quale a decorrere dal 15 dicembre 2005 sara' ripristinata la  piena efficacia esecutiva del sequestro preventivo degli impianti predetti;
 Tenuto  conto  infine delle conseguenti oggettive difficolta' nella gestione  del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti  nella regione Campania;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto  con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1. Risoluzione  del  contratto e affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania
 1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di smaltimento dei  rifiuti  nella  regione  Campania,  a decorrere dal quindicesimo giorno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, i contratti  stipulati dal Commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con le affidatarie del servizio di smaltimento dei  rifiuti  solidi  urbani  in  regime  di  esclusiva nella regione medesima  sono  risolti,  fatti salvi gli eventuali diritti derivanti dai rapporti contrattuali risolti.
 2.  Il  Commissario  delegato procede, in termini di somma urgenza, all'individuazione  dei  nuovi  affidatari del servizio sulla base di procedure  accelerate  di  evidenza  comunitaria  e  definisce con il Presidente  della regione Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  gli adeguamenti del vigente piano regionale  di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  incrementare i livelli   della   raccolta  differenziata  ed  individuare  soluzioni compatibili  con  le  esigenze  ambientali  per  i  rifiuti  trattati accumulati nei siti di stoccaggio provvisorio.
 3.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Commissario   delegato,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze istituzionali,  assicurano la massima divulgazione delle informazioni relative  all'impatto  ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato  di  smaltimento  dei  rifiuti  assicurando  altresi'  alle popolazioni  interessate  ogni elemento informativo sul funzionamento di  analoghe strutture gia' esistenti nel territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 4.  E'  istituita la Consulta regionale per la gestione dei rifiuti nella  regione  Campania,  presieduta  dal  Presidente  della regione Campania, di cui fanno parte i presidenti delle province, con compiti consultivi  in ordine alla equilibrata localizzazione dei siti per le discariche  e  per  lo stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti  per  il  trattamento  e  la  combustione  dei rifiuti. Alle riunioni  della Consulta sono invitati a partecipare i rappresentanti dei   comuni  interessati  alla  localizzazione  dei  siti  predetti. Dall'attuazione  del  presente  comma,  non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  puo'  avvalersi,  per  tutte le opere e gli interventi  attinenti  all'emergenza  nel  settore  dei  rifiuti, del Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria   e  nazionale  in  materia  di  valutazione  di  impatto ambientale, per le esigenze connesse allo svolgimento della procedura di  valutazione  e  di consulenza nell'ambito di progetti di opere di cui all'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,  il cui valore sia di entita' superiore a 5 milioni di euro,  per  le  relative  verifiche  tecniche  e  per  le conseguenti necessita'  operative,  e' posto a carico del soggetto committente il versamento  all'entrata  del  bilancio  dello Stato di una somma pari allo  0,5 per mille del valore delle opere da realizzare. Le predette entrate  sono  riassegnate  con  decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  su  proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  ad  apposita  unita'  previsionale  di base del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  L'obbligo di versamento si applica  ai  progetti presentati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 6.  Lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e' prorogato fino al 31 maggio 2006.
 7.  In  funzione  del  necessario  passaggio  di  consegne ai nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative al personale ed agli  eventuali  beni  mobili  ed immobili che appare utile rilevare, fino al momento dell'aggiudicazione dell'appalto di cui al comma 2, e comunque  entro  il termine di cui al comma 6, le attuali affidatarie del  servizio  di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono tenute  ad  assicurarne  la  prosecuzione  e provvedono alla gestione delle imprese ed all'utilizzo dei beni nella loro disponibilita', nel puntuale  rispetto dell'azione di coordinamento svolta da un soggetto di  comprovata  e  qualificata  esperienza professionale, nominato ai sensi  dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225; con le medesime  modalita'  ne  sono definiti i poteri ed il compenso che e' posto  a  carico  della  gestione commissariale. Alla copertura degli oneri  connessi  con  le  predette  attivita'  svolte  dalle  attuali affidatarie  del  servizio  provvede il Dipartimento della protezione civile   della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  mediante l'utilizzo   delle   risorse   di  cui  all'articolo  7.  Le  attuali affidatarie  del  servizio  prestano,  con  le  medesime  modalita' e condizioni   definite   nei   contratti   risolti,   ogni  necessaria prestazione,  al  fine  di  evitare  interruzioni  o turbamenti della regolarita'  del servizio di smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione  dei  necessari  interventi  ed  opere,  ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti di stoccaggio provvisorio.
 8.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  del presente decreto, nonche'  per  l'espletamento delle ulteriori attivita' istituzionali, il   Dipartimento   della  protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio  dei  Ministri  si  avvale,  previa  intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del supporto del Comando carabinieri  per  la  tutela  dell'ambiente,  nonche', su indicazione nominativa  del Capo del Dipartimento, di non piu' di quindici unita' di  personale  appartenente all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza  ed  al Corpo forestale dello Stato assegnate alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro  trenta giorni dalla relativa richiesta, secondo le procedure e le  modalita'  previste  dai rispettivi ordinamenti, nei limiti delle risorse  e  delle attribuzioni previste dalla normativa vigente. Tale personale  svolge  attivita'  di monitoraggio e di accertamento delle iniziative  adottate  dalle strutture commissariali nell'ambito delle situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della  legge  24  febbraio  1992,  n. 225, per il conseguimento degli obiettivi  e  per  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in  base ad ordinanze  di  protezione  civile.  Il Ministro dell'ambiente e della tutela   del  territorio,  anche  in  relazione  alle  competenze  da esercitarsi  in  base  al  presente  decreto, provvede allo studio di programmi   e   piani  per  l'individuazione  di  soluzioni  ottimali attinenti  al  ciclo  integrato  della  gestione  dei rifiuti, con le risorse previste a legislazione vigente.
 9.  Con successive ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo  5  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' ridefinita la  struttura  commissariale,  al  fine di adeguarne la funzionalita' agli  obiettivi  di  cui al presente decreto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  | Art. 1-bis (1) (( Incremento di posti nel ruolo speciale del Dipartimento
 della protezione civile ))
 
 ((  1. Allo scopo di fronteggiare i contesti emergenziali di cui al presente  decreto,  anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del   Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri,  il  numero  dei posti previsti dal comma 3 dell' articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con   modificazioni,   dalla   legge  26  luglio  2005,  n.  152,  e' incrementato  di  ulteriori 90 unita'. In tali posti e' immesso anche il  personale assunto a tempo determinato con ordinanza di protezione civile,  in  servizio  presso  l'Ufficio  nazionale  per  il servizio civile,  in  possesso  degli altri requisiti previsti dal comma 4 del medesimo  articolo  3  del  decreto-legge n. 90 del 2005. Al relativo onere,  pari  a  1.780.000  euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede  mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 della legge  24  febbraio  1992, n. 225, come rideterminate dalla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2005, n. 266. ))
 |  | Art. 2. Norme di accelerazione delle procedure di riscossione
 
 1.  Il  Commissario  delegato  per il perseguimento delle attivita' previste  all'articolo  1  provvede  al  recupero  della  tariffa  di smaltimento  dei  rifiuti  presso i comuni, i relativi consorzi e gli altri   affidatari   della  regione  Campania,  tenendo  conto  delle situazioni debitorie certificate dai comuni, o comunque attestate dal Commissario   delegato   medesimo,  fino  al  termine  dell'emergenza previsto  dall'articolo  1,  comma  6,  in esecuzione di ordinanze di protezione  civile  adottate  appositamente  ai sensi dell'articolo 5 della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  altresi'  utilizzando le procedure di riscossione coattiva ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio  1999,  n.  46,  ed  adottando,  ove  necessario,  misure di carattere sostitutivo a carico dei soggetti debitori.
 2.   In   ogni   caso,  a  fronte  del  mancato  adempimento  delle obbligazioni  pecuniarie  poste  a  carico  dei soggetti indicati nel comma 1, il Ministero dell'interno provvede attraverso corrispondenti riduzioni dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni interessati, ivi   compresi   i   trasferimenti   a  titolo  di  compartecipazione dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche le cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Dette risorse rimangono acquisite  al bilancio dello Stato sino alla concorrenza dell'importo complessivo  indicato  nell'articolo  7.  Le  risorse  eccedenti sono riassegnate  al  Fondo  della  protezione  civile per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania.
 3.  Fino alla cessazione dello stato di emergenza, per il pagamento della  tariffa  di  smaltimento  dei  rifiuti  si applica ai soggetti indicati   nel  comma  1,  il  regime  giuridico  delle  obbligazioni pubbliche vigente per gli utenti finali.
 |  | Art. 3. Destinazione delle risorse finanziarie e procedure esecutorie
 
 1.  Fino  alla  cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti  nella  regione  Campania,  le  risorse  finanziarie comunque dirette al Commissario delegato, ivi comprese tutte quelle erogate ai sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  17 febbraio 2005, n. 14, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, e delle    disposizioni    del   presente   decreto,   sono   vincolate all'attuazione,  da  parte  del  Commissario  delegato,  del piano di smaltimento  rifiuti  e  non  sono  suscettibili  di  pignoramento  o sequestro,  secondo  quanto  disposto  dalla legge 22 luglio 1994, n. 460,  e successive modificazioni, o di altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
 2.  Fermo  quanto  previsto  dall'articolo  1  del decreto-legge 25 maggio  1994,  n.  313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, fino alla cessazione degli  effetti  delle  ordinanze  di  protezione civile, adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, rispetto a contesti diversi da quelli  di  cui  al comma 1, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese  quelle  di  cui  agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura  civile  e  quelle  di  cui agli articoli 26 e seguenti del testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di Stato, di cui al regio decreto  26  giugno  1924,  n. 1054, ed all'articolo 33 della legge 6 dicembre  1971,  n. 1034, e successive modificazioni, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.
 3. Per le somme gia' anticipate dalla Cassa depositi e prestiti, ai sensi  dell'articolo  1  del  decreto-legge  17 febbraio 2005, n. 14, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 15 aprile 2005, n. 53, restano  ferme  le  procedure  di  restituzione  di  cui  al medesimo articolo.
 |  | Art. 4. Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi
 rischi
 
 1.  Il  comma  3-bis  dell'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,  n.  343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,  n.  401,  e'  sostituito  dal seguente: "3-bis. La Commissione nazionale  per  la  previsione  e la prevenzione dei grandi rischi e' l'organo  di  consulenza  tecnico-scientifica  del Dipartimento della protezione  civile.  La  composizione e le modalita' di funzionamento della  Commissione  sono  stabilite  dal Presidente del Consiglio dei Ministri  con  proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.".
 |  | Art. 5. Misure per la raccolta differenziata
 
 1.  Al  fine  di  garantire il raggiungimento degli obiettivi della raccolta  differenziata  previsti  dalla  normativa  vigente e per il superamento  dell'attuale  contesto  emergenziale, fino al termine di cui  all'articolo 1, comma 6, il Commissario delegato provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad  attribuire  ai consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge  della  regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, il compito di effettuare   la  raccolta  differenziata  degli  imballaggi  primari, secondari  e  terziari, ed eventualmente della frazione organica, dei rifiuti  ingombranti,  nonche' della frazione valorizzabile di carta, plastica,  vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, utilizzando i lavoratori  assunti  in  base all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato  al  coordinamento  della  protezione  civile n. 2948 del 25 febbraio  1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.
 2.  Ai  fini  di  cui al comma 1 il Commissario delegato assegna ai Consorzi  un  contributo  nel  limite  di 30 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7.
 3.  Ove i consorzi indicati nel comma 1 non effettuino entro trenta giorni  dall'affidamento  del  servizio la raccolta differenziata, il Commissario  delegato,  d'intesa  con  il  Presidente  della  regione Campania,   sentiti   i   Presidenti   delle  province,  provvede  al commissariamento dei consorzi.
 4.  A  decorrere  dal  1°  giugno 2006, il Presidente della regione Campania individua i costi da porre a carico dei consorzi, costituiti nei  bacini  identificati  con  la  legge  della  regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10.
 5.  Il  Commissario  delegato  stipula convenzioni con il Consorzio nazionale  imballaggi  (CONAI)  per avviare al recupero una parte dei sovvalli  in  uscita dagli impianti per la produzione di combustibile da rifiuto, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  | Art. 6. Siti di stoccaggio provvisorio
 
 1.  I  materiali  destinati al recupero, prodotti negli impianti di lavorazione   dei  rifiuti  solidi  urbani  esistenti  nella  regione Campania,  sono  mantenuti a riserva negli attuali siti di stoccaggio provvisorio fino alla definitiva messa a regime del sistema regionale integrato  di  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani, assicurando comunque   adeguate   condizioni   di   tutela  igienico-sanitaria  e ambientale.
 2.  Al  fine  di garantire, in termini di somma urgenza, l'ordinata gestione  dello  smaltimento  e  recupero  dei  rifiuti nella regione Campania,  il Commissario delegato realizza le discariche di servizio ed  i  siti di stoccaggio occorrenti fino alla cessazione dello stato di   emergenza   e   prosegue  i  lavori  per  la  realizzazione  dei termovalorizzatori   di   Acerra   e  Santa  Maria  la  Fossa,  anche avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2, comma 3, del   decreto-legge   17   febbraio  2005,  n.  14,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53.
 |  | Art. 7. Copertura finanziaria
 
 1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede nel limite di  35  milioni  di  euro per l'anno 2005 e di 45 milioni di euro per l'anno  2006,  mediante  utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3 della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinate dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 |  | Art. 8. Abrogazione
 
 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano  di  avere  efficacia gli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 2, commi  1  e 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 aprile 2005, n. 53, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3.
 2.  All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53, le  parole:  "tre sub-commissari" sono sostituite dalle seguenti: "un sub-commissario".
 |  | Art. 8-bis (1) (( Disposizioni in materia di procedimenti di competenza del
 Dipartimento della protezione civile ))
 
 ((  1.  In  relazione  ai  peculiari contesti emergenziali in atto, nelle  more  dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  sono esclusi dal campo di applicazione del medesimo articolo 20 i procedimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nonche'  quelli di competenza dei Commissari delegati nominati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 2.  Per  le  motivazioni  di  cui  al  comma  1, limitatamente alle attivita'  del  Dipartimento della protezione civile della Presidenza del  Consiglio dei ministri e dei Commissari delegati di cui al comma 1,  il  termine  previsto dall'articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003, n. 196, e' prorogato fino al 30 giugno 2006. ))
 |  | Art. 8-ter (1) (( Modifica all'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ))
 
 (( 1. All'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e'
 aggiunto il seguente comma:
 "5-bis.  Le  somme  che  il  Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate nello stesso anno di riferimento  con  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze alle  pertinenti  unita'  previsionali  di base dei relativi stati di previsione". ))
 |  | Art. 9. Entrata in vigore
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 30 novembre 2005
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Pisanu, Ministro dell'interno
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
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