Gazzetta n. 278 del 2005-11-29
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005
Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana. (Ordinanza n. 3474).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2005, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana;
Visto il decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662;
Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464;
Considerata la situazione di rischio in cui versa la citta' di Sondrio, minacciata dalla frana di Spriana situata a circa tre chilometri dal centro abitato;
Considerato che la caduta della summenzionata frana provocherebbe la formazione di uno sbarramento naturale dell'alveo del torrente Mallero, con conseguente possibile formazione di un'onda di piena destinata ad interessare gli insediamenti urbani sottostanti;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assumere tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate alla rimozione della predetta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia con nota del 9 novembre 2005;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il dott. Sante Frantellizzi, prefetto di Sondrio e' nominato commissario delegato per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 29 luglio 2005 citato in premessa.
2. Il commissario delegato provvede alla progettazione e successiva realizzazione di un lotto di lavori, da individuare sulla base del prioritario criterio del contributo, per la riduzione del rischio e la messa in sicurezza dei luoghi. A tal fine il commissario delegato si avvale quale soggetto attuatore del direttore del S.I.I.T. per la Lombardia e la Liguria, chiamato tra l'altro a verificare, alla luce del carattere di somma urgenza che rivestono i predetti lavori, la sussistenza delle condizioni previste dalla direttiva comunitaria n. 93/37 del 14 giugno 1993 per l'affidamento degli interventi al soggetto gia' affidatario delle opere programmate ed eseguite in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 662/1985 citata in premessa.
3. La regione Lombardia, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, individua eventuali esigenze di potenziamento del vigente sistema di monitoraggio della frana di Spriana e del connesso sistema di allarme.
Art. 2.
1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non piu' di 6 unita' di personale in servizio presso l'Ufficio territoriale di Governo di Sondrio. Il predetto personale della struttura e' autorizzato ad effettuare ore di lavoro straordinario nel limite massimo di cinquanta ore mensili procapite oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, di una indennita' correlata su base mensile e pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 16, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
2. Al commissario delegato, in ragione ai maggiori compiti conferiti ai sensi della presente ordinanza e' riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.
3. Con successivo provvedimento il commissario delegato provvede alla costituzione di un comitato tecnico di consulenza e di coordinamento, con funzioni di supporto tecnico rispetto alle attivita' da porre in essere da parte del medesimo commissario delegato e del soggetto attuatore. Il predetto comitato e' composto da cinque esperti di cui il presidente nominato dal commissario delegato ed i componenti designati rispettivamente dal capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente della regione Lombardia, dal Presidente della provincia di Sondrio e dal sindaco del comune di Sondrio. Con il medesimo provvedimento il commissario delegato determina, altresi', il compenso ed il rimborso spese spettante al presidente ed ai componenti del comitato.
Art. 3.
1. Il commissario delegato, su proposta del soggetto attuatore, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilita' dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
3. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
4. L'approvazione da parte del commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' delle relative opere.
Art. 4.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 4, comma 17, 6, comma 5, 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonche' le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e comunque nel rispetto dell'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli n. 6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.
Art. 5.
1. Per la realizzazione delle iniziative previste dall'art. 1, comma 2, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate a fronteggiare la situazione di emergenza in rassegna e di cui all'ordinanza n. 3464/2005 citata in premessa. A tal fine la regione Lombardia provvede a trasferire ad apposita contabilita' speciale, che il soggetto attuatore e' autorizzato ad istituire ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le somme derivanti dall'accensione dei mutui attivabili sulla base della predetta ordinanza e destinate alle finalita' in questione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile, mediante trasferimenti alla contabilita' speciale intestata in favore del prefetto di Sondrio.
Art. 6.
1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 novembre 2005
Il Presidente: Berlusconi