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| Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005 |  | Disposizioni   urgenti  di  protezione  civile  per  fronteggiare  la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana. (Ordinanza n. 3474). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 luglio 2006,  lo  stato  di  emergenza  nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana;
 Visto  il  decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662;
 Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  il  decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464;
 Considerata  la  situazione  di  rischio  in cui versa la citta' di Sondrio,  minacciata  dalla  frana  di  Spriana  situata  a circa tre chilometri dal centro abitato;
 Considerato  che  la caduta della summenzionata frana provocherebbe la  formazione  di  uno  sbarramento naturale dell'alveo del torrente Mallero,  con  conseguente  possibile  formazione di un'onda di piena destinata ad interessare gli insediamenti urbani sottostanti;
 Ravvisata, quindi, la necessita' di assumere tutte le iniziative di carattere  straordinario  ed urgente finalizzate alla rimozione della predetta   situazione   di   pericolo   per  la  pubblica  e  privata incolumita';
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita  l'intesa della regione Lombardia con nota del 9 novembre 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  dott.  Sante  Frantellizzi, prefetto di Sondrio e' nominato commissario  delegato  per  fronteggiare  la  situazione  di pericolo determinata dalla frana di Spriana e di cui al decreto del Presidente del Consiglio del 29 luglio 2005 citato in premessa.
 2. Il commissario delegato provvede alla progettazione e successiva realizzazione  di  un  lotto di lavori, da individuare sulla base del prioritario  criterio  del contributo, per la riduzione del rischio e la  messa in sicurezza dei luoghi. A tal fine il commissario delegato si  avvale quale soggetto attuatore del direttore del S.I.I.T. per la Lombardia  e la Liguria, chiamato tra l'altro a verificare, alla luce del  carattere  di  somma urgenza che rivestono i predetti lavori, la sussistenza  delle condizioni previste dalla direttiva comunitaria n. 93/37  del  14 giugno  1993  per  l'affidamento  degli  interventi al soggetto  gia'  affidatario  delle  opere  programmate ed eseguite in attuazione  di  quanto  previsto  dalla  legge  n. 662/1985 citata in premessa.
 3.  La  regione  Lombardia,  d'intesa  con  il  Dipartimento  della protezione  civile, individua eventuali esigenze di potenziamento del vigente sistema di monitoraggio della frana di Spriana e del connesso sistema di allarme.
 |  | Art. 2. 1.  Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative da porre  in  essere ai sensi della presente ordinanza, si avvale di una struttura  appositamente costituita, composta complessivamente da non piu'   di   6  unita'  di  personale  in  servizio  presso  l'Ufficio territoriale  di  Governo  di  Sondrio.  Il  predetto personale della struttura  e'  autorizzato  ad effettuare ore di lavoro straordinario nel  limite massimo di cinquanta ore mensili procapite oltre i limiti previsti  dalla  vigente normativa, ovvero, qualora appartenenti alla carriera  prefettizia,  di una indennita' correlata su base mensile e pari  al  20%  della  retribuzione  di  posizione di cui all'art. 16, comma 3,  lettera c),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252.
 2.   Al  commissario  delegato,  in  ragione  ai  maggiori  compiti conferiti  ai  sensi  della  presente  ordinanza  e'  riconosciuto un compenso mensile pari al 30% del trattamento economico in godimento.
 3.  Con  successivo  provvedimento il commissario delegato provvede alla   costituzione  di  un  comitato  tecnico  di  consulenza  e  di coordinamento,   con  funzioni  di  supporto  tecnico  rispetto  alle attivita'  da  porre  in  essere  da  parte  del medesimo commissario delegato  e  del soggetto attuatore. Il predetto comitato e' composto da  cinque  esperti  di  cui  il  presidente nominato dal commissario delegato  ed  i  componenti  designati  rispettivamente  dal capo del Dipartimento  della  protezione  civile, dal presidente della regione Lombardia,  dal  Presidente  della provincia di Sondrio e dal sindaco del  comune  di Sondrio. Con il medesimo provvedimento il commissario delegato  determina,  altresi',  il  compenso  ed  il  rimborso spese spettante al presidente ed ai componenti del comitato.
 |  | Art. 3. 1.  Il  commissario  delegato,  su proposta del soggetto attuatore, provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla acquisizione   della   disponibilita'   dei  progetti.  Qualora  alla conferenza   di   servizi  il  rappresentante  di  un'amministrazione invitata  sia  risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere  di  rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua  presenza  e  dalla  adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della  salute e della pubblica incolumita', la determinazione e'  subordinata,  in  deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  come  sostituito  dall'art. 11 della legge 11 febbraio  2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 2.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e, qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
 3. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per   le   eventuali   espropriazioni   delle   aree  occorrenti  per l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 4.  L'approvazione  da  parte del commissario delegato dei progetti definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  | Art. 4. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza  il  commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, delle direttive  comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei   Ministri   del  22 ottobre  2004,  alle  seguenti  disposizioni normative:
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,   articoli n.   4,   comma  17,  6,  comma  5,  9,  10, comma 1-quater,  14,  16,  17,  19,  20, 21, 23, 24, 25, 29, 32 e 34, nonche'  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica  21 dicembre  1999,  n.  554  per  le  parti  strettamente collegate  e  comunque  nel  rispetto  dell'art.  7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,  articoli n.  7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440 e successive modifiche, articoli n. 3, 5, 6, comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 36;
 regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli n.  6, 7, 8, 9, 22, 23, 24 e comunque nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modifiche ed integrazioni articoli n. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e comunque nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 16, 17, comma 2, 18, 19 e 20.
 |  | Art. 5. 1.  Per  la  realizzazione  delle  iniziative previste dall'art. 1, comma 2,  si  provvede  mediante  utilizzo  delle risorse destinate a fronteggiare  la  situazione  di  emergenza  in  rassegna  e  di  cui all'ordinanza  n. 3464/2005 citata in premessa. A tal fine la regione Lombardia  provvede  a  trasferire ad apposita contabilita' speciale, che  il  soggetto  attuatore  e'  autorizzato  ad  istituire ai sensi dell'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, le somme derivanti dall'accensione dei mutui attivabili sulla  base  della  predetta  ordinanza e destinate alle finalita' in questione.
 2.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si provvede a valere sul Fondo della protezione civile, mediante trasferimenti alla contabilita' speciale intestata in favore del prefetto di Sondrio.
 |  | Art. 6. 1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  e'  estraneo  ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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