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| Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2005 |  | Primi  interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i  danni  conseguenti  agli  eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005. (Ordinanza n. 3475). |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e 23 ottobre 2005;
 Considerato  che  i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane,   smottamenti,  inondazioni,  oltre  che  ingenti  danni  alla viabilita',  alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
 Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Considerato  che  sono  tuttora  in corso, da parte della regione e degli  enti  locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei  danni  subiti,  nonche' alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere   all'individuazione   definitiva  degli  specifici  ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali;
 Ritenuto  comunque  necessario  ed  indifferibile porre in essere i primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
 Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
 Acquisita  l'intesa  della  regione Puglia con nota del 10 novembre 2005;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1. Il   dott. Tommaso   Blonda,   prefetto   di  Bari  e'  nominato commissario  delegato  per  l'attuazione dei primi interventi urgenti diretti   al   soccorso   della  popolazione,  alla  rimozione  delle situazioni  di  pericolo,  nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli  eventi  meteorologici  di  cui  in premessa. Per l'espletamento delle   iniziative  finalizzate  al  superamento  dell'emergenza,  il commissario  delegato  si  avvale  dell'opera  di uno o piu' soggetti attuatori  all'uopo  nominati,  cui  affidare  specifici  settori  di intervento,   sulla   base   di   proprie   specifiche  direttive  ed indicazioni.
 2. Il commissario delegato provvede in particolare:
 a) al   rimborso   degli   oneri   sostenuti   nella  prima  fase dell'emergenza  da  parte  degli enti locali, ivi compresi i rimborsi alle  organizzazioni  di  volontariato  attivate  dalla regione e dai medesimi enti, previa verifica della relativa congruita';
 b) all'erogazione  di  contributi  per  favorire  il ritorno alle normali   condizioni   di  vita  delle  popolazioni,  anche  mediante l'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai beni immobili, secondo  voci  di  contribuzione,  criteri  di  priorita' e modalita' attuative  che  saranno  fissate  dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti;
 c) al  ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate;
 d) alla  realizzazione  di  opere  per  la messa in sicurezza del reticolo  idraulico  e  dei versanti, e di interventi di manutenzione straordinaria degli alvei.
 3. Il  commissario  delegato,  nei limiti delle risorse finanziarie assegnate,  predispone,  entro trenta giorni dalla propria nomina, un piano  di interventi straordinari per le finalita' di cui al comma 2, lettere c)  e  d),  ed un piano relativo alle modalita' attuative per l'erogazione  delle  provvidenze  per le finalita' di cui al comma 2, lettere a) e b).
 4. Il  commissario  delegato,  per gli adempimenti conseguenti alla presente   ordinanza,   puo'  avvalersi  della  collaborazione  delle amministrazioni  periferiche  dello Stato, delle strutture regionali, degli Enti locali territoriali e non territoriali.
 5. Il  commissario  delegato per l'espletamento delle iniziative da porre  in  essere  ai  sensi  della presente ordinanza, si avvale del personale  appartenente  alle  Amministrazioni di cui al comma 4, nel limite  massimo di sette unita'; il predetto personale e' autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di  40 ore  mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione,  con  oneri a carico dei fondi assegnati al commissario delegato.
 |  | Art. 2. 1. Per  la  realizzazione  delle  iniziative  di  cui  all'art.  1, comma 2,  lettere c)  e  d),  il commissario delegato provvede, anche avvalendosi  dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza,    all'approvazione   dei   progetti,   ricorrendo,   ove necessario,  alla  conferenza  dei  servizi,  convocata  dallo stesso commissario.
 2. La   conferenza  dei  servizi  di  cui  al  comma 1  delibera  a maggioranza.  Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione  invitata  sia risultato assente, o, comunque, non dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo  dalla  sua  presenza,  e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza  dei  soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede  di  conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al  fine  dell'assenso.  In  caso  di  motivato  dissenso espresso da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in  deroga all'art. 14-quater, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241  come  sostituito  dall'art. 11, della legge 11 febbraio 2005, n. 15,  all'assenso  del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3. I  pareri,  visti  e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero  rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi  di  cui  al  comma 1,  in deroga all'art. 17, comma 24 della legge   15 maggio   1997,  n.  127,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,  devono  essere  resi  dalle amministrazioni competenti entro  sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano   resi,  si  intendono  inderogabilmente  acquisiti  con  esito positivo.
 4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessita' di  varianti  urbanistiche,  i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci   giorni.   Dell'avvenuta   adozione  della  variante  e'  data comunicazione agli interessati a cura del Comune.
 5. Per  le  occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede, una volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni  altro  adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.
 |  | Art. 3. 1. Il commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle  organizzazioni  di  volontariato,  debitamente  autorizzate dal Dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
 |  | Art. 4. 1. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, ad  eccezione  di quanto previsto dall'art. 6, si provvede nel limite di  10.000.000,00  di euro a carico del Fondo della protezione civile che  sara'  allo  scopo  corrispondentemente  integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.
 2. Per  le  finalita'  di  cui  alla presente ordinanza, la regione Puglia  e'  autorizzata  a trasferire al commissario delegato risorse finanziarie  a carico del proprio bilancio in deroga agli articoli 16 e  17  del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
 3. Le  amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a  trasferire  al  commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
 4. Le   risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 |  | Art. 5. 1. Per  il  compimento  delle  iniziative  previste  dalla presente ordinanza  il  commissario  delegato,  e'  autorizzato,  ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive modificazioni,  articoli 3, 5 e 6 comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
 legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni, articolo 4,  comma 17  e  6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche' le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre  1999,  n.  554  per  le  parti strettamente collegate e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera c)  della  direttiva comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;
 legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed  integrazioni,  articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 22, 23, 24 e 25, e, comunque,  nel  rispetto  dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n. 93/36;
 decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16,   17,  comma 2,  18  e  20  e  successive  modifiche  ed integrazioni;
 legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modifiche;
 leggi  regionali  strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.
 |  | Art. 6. 1. Al  fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato  d'emergenza  il  commissario  delegato predispone entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica   al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato  di avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
 2. In  relazione  alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al  comma 1,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione della presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i documenti  di  cui  al  comma 1  e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
 3. La  composizione  e  l'organizzazione  del  Comitato  di  cui al comma 2,  sono  stabilite  dal capo del Dipartimento della protezione civile,   utilizzando   anche   personale   in   servizio  presso  il Dipartimento stesso.
 4. Agli  oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 |  | Art. 7. 1. Il  Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 Il Presidente: Berlusconi
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