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| Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 18 novembre 2005 |  | Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento  di  perequazione  delle  pensioni  spettante per l'anno 2005,  con  decorrenza dal 1° gennaio 2006, nonche' valore definitivo della  variazione  percentuale  da  considerarsi per l'anno 2004, con decorrenza dal 1° gennaio 2005. |  | 
 |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con
 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
 Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla  base  dell'adeguamento  al  costo  vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno;
 Visto  l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno;
 Visto  l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni;
 Visto  l'art.  34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art.  69,  comma  1,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni;
 Visto  l'art.  21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui  alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  20  novembre  2004  (Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.  289 del 10 dicembre 2004) concernente: «Perequazione automatica  delle  pensioni  per  l'anno  2004. Valore definitivo per l'anno 2003»;
 Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in data  24  ottobre  2005,  prot. n. 6956, dalla quale si rileva che la variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al consumo   per   le   famiglie   di   operai   ed   impiegati  tra  il periodo gennaio-dicembre  2003 ed il periodo gennaio-dicembre 2004 e' risultata pari a +2,0;
 Vista  la  comunicazione  dell'Istituto  nazionale di statistica in data  24  ottobre  2005,  prot. n. 6955, dalla quale si rileva che la variazione  percentuale  verificatasi  negli  indici  dei  prezzi  al consumo   per   le   famiglie   di   operai   ed   impiegati  tra  il periodo gennaio-dicembre  2004 ed il periodo gennaio-dicembre 2005 e' risultata  pari  a +1.7, ipotizzando, in via provvisoria, per il mese di ottobre  2005  la  variazione  pari a +0,2 dell'indice del mese di settembre  2005  e  per  i  mesi  di  novembre  e  dicembre  2005  la ripetizione  dell'indice  determinato  per  il  mese di ottobre dello stesso anno;
 Considerata la necessita':
 di  determinare  il valore effettivo della variazione percentuale per  l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal 1° gennaio 2005;
 di   determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento  di perequazione  automatica  con  effetto  dal  1° gennaio  2006,  salvo conguaglio  all'accertamento  dei  valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2005;
 di  indicare  le  modalita'  di  attribuzione dell'aumento per le pensioni   sulle   quali   e'  corrisposta  l'indennita'  integrativa speciale;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione delle  pensioni  per l'anno 2004 e' determinata in misura pari a +2,0 dal 1° gennaio 2005.
 |  | Art. 2. La  percentuale  di  variazione  per  il calcolo della perequazione delle  pensioni  per l'anno 2005 e' determinata in misura pari a +1,7 dal  1°  gennaio  2006,  salvo  conguaglio  da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
 |  | Art. 3. Le  percentuali  di variazione di cui agli articoli precedenti, per le  pensioni  alle  quali  si  applica  la disciplina dell'indennita' integrativa  speciale  di  cui  alla  legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive    modificazioni   ed   integrazioni,   sono   determinate separatamente  sull'indennita'  integrativa  speciale, ove competa, e sulla pensione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 novembre 2005
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Tremonti
 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 Maroni
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