Gazzetta n. 278 del 2005-11-29
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 15 novembre 2005
Designazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati», quale autorita' pubblica, incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della commissione (CE) n. 1257/03 del 15 luglio 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Molise» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio;
Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto di autorizzazione n. 65192 del 16 ottobre 2003, con il quale l'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise con sede in Campobasso, via Giambattista Vico n. 4, e' stato designato quale autorita' pubblica riconosciuta ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Molise»;
Vista la legge regionale 23 novembre 2004, n. 27 con la quale la regione Molise ha disposto lo scioglimento e la liquidazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise e l'istituzione dell'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» e che il personale e le competenze del disciolto ERSAM e' assegnato ope legis all'ARSIAM;
Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;
Vista la nota n. 24628 del 27 ottobre 2005, con la quale la regione Molise comunica che i compiti di controllo sulla denominazione di origine protetta «Molise» sono trasferiti all'ARSIAM -Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati»;
Considerata la necessita' di assicurare le attivita' di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta «Molise» gia' espletate dall'autorita' pubblica «Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise»;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999;
Decreta:
Art. 1.
L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» con sede in Campobasso, via G. Vico n. 4, e' designata quale autorita' pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CEE) della commissione n. 1257/03 del 15 luglio 2003.
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 12 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
Art. 3.
L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».
Art. 4.
L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 sostituisce quella attribuita all'Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise con scadenza 15 ottobre 2006.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Art. 6.
L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
Art. 7.
L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta «Molise», riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6 sono simultaneamente resi noti anche alla regione Molise.
Art. 8.
L'ARSIAM - Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «G. Sedati» e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Molise, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Roma, 15 novembre 2005

Il direttore generale: La Torre