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| Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 15 novembre 2005 |  | Designazione  della  Stazione  sperimentale  per  le  industrie delle essenze  e  dei  derivati  degli  agrumi  quale  autorita'  pubblica, incaricata  di  effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  della  commissione  (CE)  n.  509/2001  del 15 marzo   2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione europea  n.  76  del  16 marzo 2001, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Bergamotto   di   Reggio   Calabria»,   prevista  dall'art.  5,  del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;
 Visto  l'art.  53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi   derivanti  dalla appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee Legge comunitaria 1999,  il  quale  contiene  apposite  disposizioni sui controlli e la vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle  politiche agricole  e forestali l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita'  di  controllo  e  responsabile  della vigilanza sulla stessa;
 Vista  la  comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art.  14  della legge n. 526/1999 dalla regione Calabria con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale autorita' pubblica da designare  per  svolgere l'attivita' di controllo sulla denominazione di  origine  protetta di che trattasi la stazione sperimentale per le industrie  delle  essenze  e  dei  derivati  degli agrumi con sede in Reggio Calabria, via Generale Tommasini n. 2;
 Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai  sensi  del  citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
 Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento (CEE)  del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
 Vista la documentazione agli atti del Ministero;
 Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di autorizzazione  ai  sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128  come  sostituito  dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
 Decreta:
 Art. 1.
 La  Stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei derivati  degli  agrumi  con  sede  in  Reggio Calabria, via Generale Tommasini  n. 2, e' designata quale autorita' pubblica autorizzata ad espletare  le  funzioni  di  controllo,  previste  dall'art.  10  del regolamento  (CEE)  del  Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine  protetta  «Bergamotto  di  Reggio  Calabria»,  registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della commissione n. 509/2001 del 15 marzo 2001.
 |  | Art. 2. La  presente  autorizzazione  comporta  l'obbligo  per  la stazione sperimentale  per  le  industrie  delle  essenze e dei derivati degli agrumi  del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre  1999,  n. 526 con provvedimento dell'Autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 3. La  stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei derivati  degli  agrumi  dovra'  assicurare,  coerentemente  con  gli obiettivi  delineati  nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni  con  le  quali viene commercializzata la denominazione di origine  protetta  «Bergamotto  di Reggio Calabria», venga apposta la dicitura:   «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».
 |  | Art. 4. La  stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei derivati  degli agrumi non puo' modificare, le modalita' di controllo e  il  sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per  la  denominazione  di  origine  protetta  «Bergamotto  di Reggio Calabria»,  cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
 La  Stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei derivati   degli  agrumi  comunica  ogni  variazione  concernente  il personale  ispettivo  indicato  nella  documentazione  presentata, la composizione   del  comitato  di  certificazione  o  della  struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita'   che   risultano   oggettivamente   incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
 Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 |  | Art. 5. L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
 Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la Stazione  sperimentale  per le industrie delle essenze e dei derivati degli   agrumi  e'  tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni complementari  che  l'autorita'  nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 |  | Art. 6. La  Stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei derivati  degli  agrumi  comunica  con  immediatezza,  e comunque con termine  non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'  all'utilizzo  della  denominazione  di  origine protetta «Bergamotto  di  Reggio  Calabria»,  anche  mediante  immissione  nel sistema   informativo   del  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 |  | Art. 7. La  Stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei derivati  degli  agrumi  immette  anche  nel  sistema informativo del Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali tutti gli elementi conoscitivi   di   carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita' certificativa,  ed  adotta  eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente  ad  approvazione  da  parte dell'autorita' nazionale competente,  atte  ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi   utilizzazioni  delle  attestazioni  di  conformita'  della denominazione  di  origine  protetta «Bergamotto di Reggio Calabria», rilasciate  agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di attuazione di tali procedure  saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.  I  medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo  e  dall'art.  6,  sono simultaneamente resi noti anche alla regione Calabria.
 |  | Art. 8. La  Stazione  sperimentale  per  le  industrie  delle essenze e dei derivati  degli  agrumi  e'  sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  e  dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 15 novembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
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