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| Gazzetta n. 278 del 2005-11-29 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | PROVVEDIMENTO 14 novembre 2005 |  | Iscrizione   della   denominazione   «Tuscia»   nel   registro  delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette. |  | 
 |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992  relativo  alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;
 Considerato   che,   con   regolamento   (CE)  n.  1623/2005  della Commissione  del  4 ottobre  2005, la denominazione «Tuscia» riferita alla  categoria  materie  grasse  -  oli  extra  vergine di oliva, e' iscritta  quale  denominazione di origine protetta nel registro delle denominazioni  di  origine  protette  (D.O.P.)  e  delle  indicazioni geografiche  protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Ritenuto  che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la  scheda  riepilogativa  della  denominazione  di  origine protetta «Tuscia»,  affinche' le disposizioni contenute nei predetti documenti siano   accessibili   per  informazione  erga  omnes  sul  territorio italiano;
 Provvede alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa  della  denominazione  di  origine  protetta  «Tuscia», registrata  in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005.
 I  produttori  che  intendono  porre  in commercio la denominazione «Tuscia»  possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del  prodotto,  la  menzione «Denominazione di origine protetta» solo sulle  produzioni  conformi  al  regolamento  (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti  al  rispetto  di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.
 
 Roma, 14 novembre 2005
 
 Il direttore generale: La Torre
 |  | Allegato 
 DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TUSCIA»
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di  origine  protetta  «Tuscia»  e'  riservata all'olio  extravergine  di  oliva  che risponde alle condizioni ed ai requisiti  stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Zona di produzione
 La  zona  di produzione e trasformazione delle olive della D.O.P. «Tuscia»  comprende il territorio della provincia di Viterbo idoneo a conseguire  le produzioni con le caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.
 Nel  suo  insieme  la  zona  della  D.O.P.  «Tuscia»  comprende i territori dei seguenti comuni:
 Acquapendente,   Bagnoregio,   Barbarano   Romano,  Bassano  in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte,   Capranica,  Caprarola,  Carbognano,  Castel  S.  Elia, Castiglione   in  Teverina,  Celleno,  Civita  Castellana,  Civitella d'Agliano,  Corchiano,  Fabrica  di  Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano,  Grotte  di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro (parte) Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte, Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino, Sutri,  Tarquinia,  Tuscania (parte) Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano,  Vetralla,  Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo, Vitorchiano.
 La  parte  del  comune  di  Tuscania  e  Montalto  di  Castro  e' delimitata  da  una linea immaginaria che parte dal punto di incrocio tra  i  comuni  di Arlena di Castro, Piansano e Tuscania e prosegue m direzione  Sud  Sud-Ovest  lungo  il  confine che divide il comune di Tuscania  da  quello  di  Arlena di Castro fino al fosso Arroncino di Pian  di Vico e continua lungo il percorso del predetto fosso fino al torrente  Arrone; prosegue poi lungo lo stesso torrente fino al Guado dell'Olmo;  continua in direzione Nord Nord-Ovest dal Guado dell'Olmo percorrendo  la  strada  provinciale  dogana  che  collega Tuscania a Montalto  di  Castro  fino  al  bivio  con  la  strata statale n. 312 Castrense;  prosegue verso Nord-Ovest ripartendo dal suddetto bivio e percorrendo  la  strada statale castrense fino al fosso del Sasso che attraversa  gli  archi  di  Pontecchio;  percorre detto fosso fino al fiume  Fiore  e prosegue verso monte, lungo l'alveo del fiume stesso, fino al punto di incontro dei confini dei comuni di Canino, di Ischia di Castro e Manciano; prosegue in direzione Ovest fino al Mar Tirreno lungo il confine che separa la regione Lazio dalla regione Toscana.
 Art. 3.
 Varieta' di olivo
 L'olio  a  D.O.P. «Tuscia» deve essere prodotto dalle olive delle varieta' Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%, da sole  o  congiuntamente,  nei singoli oliveti. E' ammessa la presenza negli oliveti, in percentuale massima del 10%, di altre varieta'.
 Art. 4.
 Caratteristiche naturali dell'ambiente di coltivazione
 Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati alla  produzione degli oli a D.O.P. «Tuscia» di cui all'art. 1, cosi' come  i  sesti  di  impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura,   devono   essere  quelle  atte  a  conferire  tradizionali caratteristiche qualitative.
 Dal  punto  di  vista  geomorfologico,  la  zona  si presenta con altimetrie  diverse.  L'origine  vulcanica  dei  terreni  genera  una predominanza  sull'intera  zona  delle piroclastiti rendendo cosi' il suolo  che  ne  deriva di elevata fertilita'. Nel complesso i terreni sono   dotati   di   buona   fertilita'   ed  in  particolare  alcune caratteristiche  del  suolo  quale la composizione granulometrica, la capacita'  di  ritenzione  idrica, le riserve minerali e la reazione, insieme  ai  fattori  pedogenetici  (clima,  esposizione, altitudine, ecc.) confermano la vocazione coltura dell'olivo.
 Il  clima  temperato  con  precipitazioni intorno ai 900 mm annui distribuiti  prevalentemente  nel periodo primaverile-autunnale fatta eccezione  per  l'area  dei  Colli Cimini caratterizzata da sensibili escursioni termiche e maggiori piovosita'.
 Nella  zona,  l'olivo rappresenta una delle colture piu' diffuse, con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro, intensivi con  oltre  300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad ettaro.
 Negli  oliveti specializzati ed intensivi le forme di allevamento possono  essere il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono rovescio  e  qualunque  altra  forma  adattabile  all'olivo.  Per gli oliveti  promiscui, le forme di allevamento piu' diffuse sono il vaso policonico ed il vaso libero.
 Le  pratiche  di  potatura sono eseguite generalmente con cadenza annuale,  mentre  ad  intervalli piu' lunghi si esegue la potatura di rinnovo.
 La concimazione dei terreni e' di tipo minerale ed organica; sono raccomandati  apporti  annui  di  fertilizzanti  che  non superino le asportazioni  al  netto  delle perdite e garantiscano il mantenimento della  fertilita' del terreno e la stabilita' dell'ecosistema ad esso collegato.
 La  difesa fitosanitaria e' eseguita nel rispetto dell'equilibrio dell'ecosistema,   evitando   gli   interventi   inutili   e  dannosi all'entomofauna  utile  ed  attenendosi  quindi  alle indicazioni dei servizi  di  lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e disseccanti.
 Ulteriori   pratiche  agronomiche  dovranno  essere  condotte  in maniera razionale e tale da salvaguardare la qualita' del prodotto.
 Art. 6.
 Raccolta e post-raccolta
 Le  olive  devono  essere  disseccanti  e  prelevate direttamente dall'albero  mediante  la  raccolta manuale o meccanica o quant'altro non danneggi il prodotto.
 Il  grado  di  maturazione  delle  olive alla raccolta non dovra' eccedere    lo   stadio   fenologico   di   invaiatura   superficiale dell'epicarpo  e  comunque  dovra' protrarsi non oltre il 20 dicembre per  le  cultivars  precoci  (Leccino,  Frantoio, Maurino, Pendolino, ecc.)  e  non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese, Moraiolo,   ecc.).   E'  tassativamente  vietato  l'uso  di  prodotti cascolanti o di abscissione.
 La  produzione massima di olive per ettaro non puo' superare i kg 9.000  (novemila)  negli  oliveti  specializzati  ed intensivi mentre negli  oliveti  consociati e promiscui la produzione massima di olive per pianta non puo' superare i kg 90 (novanta).
 Il  trasporto delle olive al frantoio dovra' essere effettuato in recipienti  idonei subito dopo la raccolta e comunque entro un giorno dalla stessa.
 Le  partite  di  olive pervenute al frantoio devono rispondere ai requisiti  di  maturazione, freschezza ed integrita', pena il rigetto delle  stesse. Le olive dovranno essere lavorate entro e non oltre un giorno dal conferimento al frantoio.
 Art. 7.
 Modalita' di oleificazione
 Le pratiche di oleificazione sono:
 1)  lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e defogliazione;
 2) molitura con frangitori idonei;
 3)  gramolatura a temperatura controllata non superiore a 30° C e per tempi inferiori ai 60 minuti;
 4)  estrazione  fisica  con  impianti  del  tipo a pressione, a centrifugazione   continua   (con  o  senza  aggiunta  di  acqua),  a percolamento piu' pressione, a percolamento piu' centrifugazione:
 nel caso di estrazione per pressione, i fiscoli devono essere puliti  ad ogni riavvio del ciclo, le pressioni esercitate non devono essere superiori a 400 kg/cmq con unica estrazione e tempo massimo di due ore;
 nel  caso  di  estrazione per centrifugazione con aggiunta di acqua, questa dovra' essere potabile ed avere una temperatura tale da non  aumentare  la temperatura della pasta di olive all'entrata della centrifuga.
 5)  Centrifugazione del mosto oleoso: l'olio ed il mosto oleoso estratto  dovranno  essere  immediatamente allontanati dai residui di acqua  di  vegetazione  mediante separatori continui in acciaio inox. All'uscita degli impianti di estrazione. La temperatura dell'olio non dovra' superare i 28° C.
 6)  Purificazione  dell'olio  per  filtrazione o altro mezzo di tipo fisico.
 7)  E' vietato effettuare la doppia centrifugazione della pasta di  olive  senza  interruzione,  metodo  di  trasformazione noto come «ripasso».
 Le  operazioni  di  oleificazione  dovranno  essere effettuate in oleifici situati entro i limiti della zona indicata dall'art. 2 e non dovranno protrarsi oltre il 16 gennaio.
 La  conservazione  dell'olio  dovra'  avvenire  in  recipienti di acciaio inox perfettamente puliti e senza tracce di detergenti.
 La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%.
 Art. 8.
 Caratteristiche al consumo
 L'olio   di   oliva   extravergine  a  D.O.P.  «Tuscia»  all'atto dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti caratteristiche:
 colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
 odore: fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;
 sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante;
 acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 gr di olio;
 numero di perossidi: \leq a 12 meq 0/Kg2 di olio.
 Valutazione organolettica conforme all'attuale normativa U.E.
 Altri  parametri  chimico-fisici  non espressamente citati devono essere conformi all'attuale normativa U.E.
 Art. 9.
 Designazione e presentazione
 Alla D.O.P. «Tuscia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore menzione del presente disciplinare ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto,  selezionato,  scelto  e  similari,  nonche'  indicazioni  che facciano   riferimento   ad   aree   geografiche  diverse  da  quelle espressamente   previste   nel  presente  disciplinare.  E'  tuttavia consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi,   ragioni   sociali   o  marchi  privati  purche'  non  abbiano significato  laudativo,  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno il consumatore  e  siano  riportate  in dimensioni dimezzate rispetto ai caratteri con cui viene trascritta la D.O.P. «Tuscia».
 Sono  inoltre  consentite  una contro-etichetta e/o cartellino in cui siano riportate notizie circa la zona di produzione, le modalita' di   coltivazione,   il  tipo  di  lavorazione,  la  varieta'  ed  il significato biologico e merceologico dell'olio.
 I  recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine di oliva a D.O.P. «Tuscia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro  o  in  lamina  metallica stagnata di capacita' non superiore a litri 5.
 E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata di produzione delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
 Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo all'immagine  del  logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.
 Il simbolo grafico e' stato opportunamente ridisegnato da reperto etrusco   di   Antefissa   in   terracotta  proveniente  dagli  scavi dell'abitato  di  Acquarossa  (Viterbo) il cui originale e' presso il Museo  di  Civitacastellana (Viterbo). La Antefissa e' un colore ocre scuro  (colore  pantone  n. 1685 C) sostenuta dalla scritta Tuscia in colore  rosso  scuro  (colore pantone n. 187 C) in campo rettangolare verticale  giallo  (retino 70% colore pantone 130 C) e fascia di base in  colore  nero  (process  Black  C)  con  scritta su due righe olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta. Regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio Domanda di registrazione -
 Art. 5 D.O.P. (X) I.G.P. ( ) N. Nazionale del fascicolo 11/2001
 1. Servizio competente dello Stato membro.
 Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
 Indirizzo:  via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma  - Recapito telefonico: 06-4819968 - Fax 06-42013126.
 e-mail: qtc3@politicheagricole.it
 2. Associazione richiedente.
 2.1  Nome:  Consorzio  per  la tutela e la valorizzazione della produzione olivicola della provincia di Viterbo.
 2.2 Indirizzo: via Matteotti, 73 - 01100 Viterbo.
 2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).
 3.  Tipo  di prodotto: Classe 1.5 - Grassi - Olio extravergine di oliva.
 4. Descrizione del disciplinare:
 (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).
 4.1 Nome: Tuscia.
 4.2  Descrizione:  olio  extravergine  di oliva con le seguenti caratteristiche:
 colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
 odore:  fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al punto ottimale di maturazione;
 sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e piccante;
 acidita'  massima  totale, espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
 numero perossidi: \leq 12 Meq 02/kg.
 4.3 Zona geografica:
 la  zona di produzione e trasformazione delle olive destinate all'ottenimento  dell'olio extravergine di oliva «Tuscia» comprende i territori  della  provincia  di  Viterbo, regione Lazio, dei seguenti comuni:  Acquapendente,  Bagnoregio,  Barbarano  Romano,  Bassano  in Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, Capodimonte,   Capranica,  Caprarola,  Carbognano,  Castel  S.  Elia, Castiglione   in  Teverina,  Celleno,  Civita  Castellana,  Civitella d'Agliano,  Corchiano,  Fabrica  di  Roma, Faleria, Gallese, Gradoli, Graffignano,  Grotte  di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di Castro  (in  parte), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte,  Piansano,  Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino,  Sutri,  Tarquina,  Tuscia  (in parte), Valentano, Vallerano, Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo,  Vitorchiano.  La  descrizione  della limitazione dei comuni compresi   in  parte  nella  zona  di  produzione  e'  riportata  nel disciplinare di produzione.
 4.4 Prova dell'origine.
 La diffusione dell'olivo nell'area inizio' nel VI secolo a.C. per mezzo  degli  scambi  Etruschi  con  i  Fenici  e i Greci della Magna Grecia.  Noccioli  di  olive  sono  stati rinvenuti in alcuni reperti archeologici dell'Etruria meridionale, nella provincia di Viterbo.
 In  origine  il  territorio della Tuscia oggi corrispondente alla provincia  di  Viterbo,  era  compreso  nell'Etruria, detta in latino Hetruria  o Aetruria dai suoi abitanti, detti Etruschi o Etrurii. Dal II  secolo d.C. i Romani iniziarono ad utilizzare anche il nome Tusci o  Tuscia  per  individuare  il  territorio.  Con  il tempo Tuscia e' diventata   denominazione   ufficiale   dell'Etruria,  stabilita  nel riordinamento     amministrativo     dell'Italia    antica    operato dall'Imperatore  Diocleziano  (284-305).  Gli  abitanti  della Tuscia erano  dediti,  tra  l'altro,  alla  coltivazione  dell'olivo  e alla produzione   dell'olio  di  oliva,  come  e'  dimostrato  da  dipinti rinvenuti  nelle  tombe  etrusche.  Successivamente,  anche  i Romani dedicarono  molta  attenzione  a  tale  coltura  che,  nelle «Villae» disseminate  nel  territorio  della Tuscia, producevano le olive e le trasformavano nei frantoi annessi; tipico esempio si puo' osservare a Civita  di  Bagnoregio.  In  alcuni  centri  locali (come per esempio Fabrica  di Roma, Civita Castellana), per secoli furono pure prodotti i contenitori di ceramica per il trasporto e lo stoccaggio dell'olio.
 4.5 Metodo di ottenimento.
 L'olio  extravergine  di  oliva  «Tuscia» e' ottenuto dalle olive delle  varieta'  Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%,  da  sole  o  congiuntamente, nei singoli oliveti. E' ammessa la presenza  negli  oliveti  in  percentuale  massima  del  10% di altre varieta'.  Nella  zona,  l'olivo  rappresenta  una delle colture piu' diffuse,  con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro; intensivi  con  oltre 300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad ettaro.
 Le   forme   di   allevamento   piu'   diffuse,   negli   oliveti specializzati,  sono il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono   rovescio  mentre,  negli  oliveti  promiscui,  sono:  il  vaso policonico  ed il vaso libero. Le potature sono eseguite generalmente con  cadenza  annuale,  mentre ad intervalli piu' lunghi si esegue la potatura di rinnovo.
 La  difesa fitosanitaria e' eseguita attenendosi alle indicazioni dei  servizi  di  lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono  vietati  trattamenti  al  terreno  con  prodotti  diserbanti  e disseccanti.
 La  raccolta  delle  olive,  effettuate direttamente dall'albero, avviene   nello   stadio   fenologico   di   invaiatura  superficiale dell'epicarpo e, comunque, non si protrae oltre il 20 dicembre per le cultivars precoci (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino) e non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese, Moraiolo).
 E'  vietato  l'uso  di  prodotti  cascolanti o di abscissione. La produzione  massima  di  olive per ettaro non supera i kg 9.000 negli oliveti  specializzati  mentre negli oliveti consociati e/o promiscui la  produzione  massima di olive per pianta non supera i kg 90. Entro un  giorno  dalla  raccolta  le  olive sono trasportate al frantoio e lavorate  non  oltre  un  giorno dal conferimento. Il trasporto delle olive avviene in idonei recipienti.
 Le tecniche di oleificazione praticate prevedono:
 lavaggio  con  acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e defogliazione;
 molitura con frangitori idonei;
 gramolatura  a  temperatura  non  superiore a 30° C e per tempi inferiori a 60 minuti;
 estrazione   fisica  con  impianti  del  tipo  a  pressione,  a centrifugazione   continua,   a   percolamento   piu'   pressione,  a percolamento piu' centrifugazione;
 centrifugazione  del  mosto  oleoso:  l'olio  e il mosto oleoso estratto  devono  essere  immediatamente  allontanati  dai residui di acqua  di  vegetazione  mediante separatori continui in acciaio inox. All'uscita degli impianti di estrazione, la temperatura dell'olio non supera i 28 °C. La resa massima di olive in olio non supera il 20%.
 E'  fatto  divieto  ad effettuare la doppia centrifugazione della pasta  delle  olive senza interruzione, metodo di trasformazione noto come «ripasso».
 Le  operazioni  di produzione, trasformazione ed imbottigliamento sono  effettuate  nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per le  quali  anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuato nella zona   delimitata  derivano  dalla  necessita'  di  salvaguardare  le caratteristiche   peculiari   e   la   qualita'  dell'olio  «Tuscia», garantendo  che  il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga sotto  la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la Denominazione  di origine protetta riveste una importanza decisiva ed offre,  in  linea  con  gli  obiettivi  e l'orientamento del medesimo Regolamento,  un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale operazione  e'  tradizionalmente  effettuata  nella  zona  geografica delimitata.  I  produttori  che  intendono  porre in commercio l'olio extravergine  con  tale  denominazione,  al  fine  di  assicurare  la rintracciabilita'  del  prodotto,  devono iscrivere i propri oliveti, gli  impianti  di  trasformazione  e di imbottigliamento, in appositi elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.
 4.6 Legame.
 Il  territorio  della  Tuscia presenta caratteri geomorfologici e aspetti  paesistici peculiari. I sistemi montuosi dei Volsini, Cimini e  Sabatini  abbracciano  i grandi laghi vulcanici di Bolsena, Vico e Bracciano  e i bacini minori di Mezzano, Monterosi e Martignano. Alla diversificazione   orografica   corrispondono   terreni   di  origine vulcanica  aventi  medesime  caratteristiche.  Tali  aspetti  offrono condizioni  climatiche favorevoli allo sviluppo di una fauna e di una ricca  vegetazione.  Le  ottime  caratteristiche agropedologiche e la presenza  di particolari microclimi favorevoli, dovuti in particolare a  fattori  geomorfologici  (rilievi  collinari e presenza di laghi), rendono il territorio particolarmente vocato alla coltura dell'olivo, tale  da  conferire  all'olio  extravergine di oliva della Tuscia una tipicita' ed unicita'.
 Nella gastronomia locale, l'olio di oliva occupa una posizione di rilievo, connubio indissolubile con l'ambiente di produzione.
 Il  clima e' temperato con precipitazioni intorno ai 900 mm annui distribuiti prevalentemente nel periodo primaverile - autunnale fatta eccezione  per  l'area  dei  Colli Cimini caratterizzata da sensibili escursioni termiche e maggiori piovosita'.
 4.7 Struttura di controllo.
 Nome:  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Viterbo.
 Indirizzo: via F.lli Rosselli, 4 - 01100 Viterbo.
 4.8 Etichettatura.
 L'olio  extravergine  di  oliva  deve  essere commercializzato in recipienti di vetro o acciaio di capacita' non superiore a litri 5.
 Sulle  etichette  deve  essere  riportato,  a caratteri chiari ed indelebili,   oltre   alle   indicazioni   previste  dalle  norme  di etichettatura, il nome «Tuscia» denominazione di origine protetta.
 Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo all'immagine  del  logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare in abbinamento  inscindibile con la denominazione. Il simbolo grafico e' stato  opportunamente ridisegnato da reperto etrusco di Antefissa, in terracotta,   proveniente  dagli  scavi  dell'abitato  di  Acquarossa (Viterbo).
 La  Antefissa  e'  un  colore  acre scuro sostenuto dalla scritta Tuscia  di  colore  rosso  scuro. Il logotipo fa parte integrante del disciplinare di produzione dove e' descritto in maniera precisa con i colori di riferimento.
 4.9 Condizioni nazionali.
 (parte riservata alla commissione).
 N. CE
 Data di ricevimento del fascicolo integrale
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